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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 19/08/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere avv .Antonietta Monaco Consigliere ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 486\2023, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.12.2024 e promossa
DA
, , , , quali coniuge e germani Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 della defunta , rappresentati e difesi dall'avv. Mercurio Galasso, in forza di Persona_1 procura allegata al ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado
- appellante -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro ONroparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Biello, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
- appellata ed appellante incidentale -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 544\2022, depositata in data
28.10.2022
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
“a) dichiarare ammissibile in RITO e fondata nel MERITO la domanda attorea concernente la perdita anticipata della vita di e, per l'effetto, condannare la Persona_1 [...]
[...
[...] , in persona del suo legale rappresentante, al pagamento ONroparte_2 della complessiva somma di € 315.000,00 (o di quella diversa ritenuta di giustizia) in favore degli odierni appellanti (da suddividere tra loro ex art. 582 cod. civ.) a titolo di risarcimento del danno iure hereditario; b) dichiarare fondata la pretesa attorea concernente il danno terminale (biologico e morale) nonché il danno cd. “catastrofale”, derivati a dalla lesione colpevole Persona_1 causatale dai sanitari dell'ospedale civile di Termoli, e condannare la odierna appellata al pagamento della complessiva somma di € 220.000,00 (o di quella diversa ritenuta di giustizia) in favore degli odierni appellanti (da suddividere tra loro ex art. 582 c.c.) i quali dichiarano di avere già riscosso a tale titolo risarcitorio la somma di € 17.110,00, sempre iure hereditario; c) condannare l'odierna appellata al pagamento in favore degli odierni appellanti dell'importo delle spese di lite che in primo grado sono state oggetto di compensazione tra le parti, con tutte le conseguenze di legge e con vittoria di spese ed onorari del presente grado da liquidare ugualmente direttamente in favore dell'odierno difensore e procuratore in giudizio che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari».
Per l'appellata ed appellante incidentale:
“1) rigettare l'avversa impugnazione principale in quanto inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare la Sentenza impugnata anche nelle parti censurate dagli appellanti principali, fatto salvo quanto richiesto con l'appello incidentale proposto con il presente atto e con la seguente conclusione;
2) in accoglimento dell'appello incidentale proposto con il presente atto, riformare la Sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato al CP_1 risarcimento integrale (quantificato in € 17.100,00) del danno non patrimoniale terminale e, per l'effetto, riconoscere il diritto iure hereditatis degli appellati incidentali ad ottenere dalla stessa solo il 50% (ovvero € 8.550,00) del valore di tale risarcimento, confermando per il resto CP_1 la Sentenza impugnata. Con vittoria piena di spese e competenze della presente fase di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4 agivano nei confronti della e dell
[...] ONroparte_1 [...]
chiedendo accertarsi e dichiararsi la responsabilità contrattuale esclusiva ONroparte_3 della prima azienda e, in via subordinata, solidale con la seconda per il decesso di Persona_1
(rispettivamente moglie di e sorella di e avvenuta Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4 in data 13.12.2016 nell'ospedale di Chieti, nonché condannarsi le convenute al risarcimento dei danni subiti, iure proprio, per la perdita del rapporto parentale e iure hereditatis per il danno terminale patito dalla congiunta.
Allegavano i ricorrenti che trapiantata renale, veniva ricoverata in data 16.08.16 Persona_1 presso l'Ospedale di Termoli per una sospetta sindrome coronarica acuta e sottoposta a
2 coronarografia d'urgenza; che il tentativo, per via femorale destra, risultava inefficace per PCI
(angioplastica) su IVA (arteria interventricolare anteriore) per mancato avanzamento delle guide;
che, subito dopo l'intervento, le veniva posizionato il femo-stop che le aveva causato una lesione iatrogena dell'arteria femorale destra, cui era seguita una patologia acuta ingravescente che aveva portato al decesso della donna presso l'Ospedale di Chieti, ove era stata trasferita in data
24.08.2016; che la CTU espletata nella procedura ex art. 696 bis c.p.c. aveva accertato l'imputabilità del decesso per il 50% a colpa dei sanitari dell'Ospedale di Termoli e per il 50% alle pregresse condizioni della paziente;
che, anche se esclusi profili di responsabilità della Parte_5
[... Chieti, essi comunque dovevano ritenersi sussistenti quanto all'insorgenza di infezioni nosocomiali non tempestivamente trattate con idonea terapia antibiotica.
1.1 L' si costituiva formulando eccezioni preliminari di ONroparte_1 procedibilità e\o ammissibilità del ricorso e, nel merito, deducendo la correttezza e perizia dell'operato dei curanti, dovendo ricondursi la lesione iatrogena al grave quadro patologico della paziente, quale causa esclusiva del suo decesso.
1.2 L' si costituiva chiedendo l'estromissione dal giudizio in ONroparte_3 assenza di condotte colpose riconducibili ai curanti dell' Chieti e contestando ad ogni CP_4 modo la fondatezza della domanda nell'an e nel quantum.
2. Il Tribunale di Chieti, con la sentenza non definitiva n. 91\2021, depositata in data 15.02.2021, ON ha estromesso dal giudizio la dichiarando l'insussistenza di ONroparte_3 responsabilità professionale sanitaria a suo carico e compensando, nel rapporto con i ricorrenti, le spese di lite e del procedimento di istruzione preventiva;
di contro, ha ritenuto e dichiarato la natura colposa della prestazione sanitaria eseguita dai medici dell'Ospedale di Termoli tale da aver provocato la lesione iatrogena che, tuttavia, non causò direttamente la morte, bensì la riduzione del 50% delle chance di sopravvivenza;
ha rimesso la causa in istruttoria, reputando necessario un supplemento di CTU volto a quantificare il danno da perdita di chance di sopravvivenza (in relazione alla probabile o possibile durata residua della vita della paziente), le lesioni biologiche temporanee subite dalla paziente per effetto della lesione iatrogena e sino alla morte e per accertare se dello status clinico e dalla data della lesione in poi ella fosse stata cosciente o meno.
3. All'esito del supplemento peritale e dell'espletamento di istruttoria orale, la sentenza qui impugnata, in parziale accoglimento della domanda proposta dagli attori, mentre ha respinto la domanda di risarcimento del danno per la perdita anticipata della vita di Persona_1 inammissibile per non averla mai avanzata gli attori nel ricorso introduttivo, né con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., redatta a seguito del mutamento del rito, e viepiù infondata in quanto irrisarcibile iure hereditatis il danno da perdita anticipata della vita della vittima primaria, ha,
3 invece, condannato la (a cui carico ha posto le spese di ONroparte_1
CTU del procedimento di ATP e del giudizio):
- a risarcire agli attori, iure proprio, per la lesione del rapporto parentale, a causa della riduzione delle chances di sopravvivenza della congiunta: € 156.907,00 in favore del coniuge
[...]
; € 58.936,85 in favore della sorella € 58-840,20 in favore di ciascuno dei Parte_1 Parte_6 fratelli e motivando viepiù la debenza e la decorrenza degli interessi e Pt_3 Parte_7 della rivalutazione sulle somme risarcitorie di cui sopra;
a tal proposito, il Tribunale ha richiamato le conclusioni della CTU che ha quantificato la probabile durata della vita residua di Per_1
già affetta da gravi ed ingravescenti patologie, in 21 anni, se non si fosse verificata la
[...] lesione iatrogena riconducibile alla condotta colposa dei sanitari, ed ha liquidato il danno parentale subito, facendo applicazione dei criteri dettati dalle Tabelle di Roma (approvate nel
2019) e riducendo della metà i valori monetari di risarcimento del danno da perdita (totale) del congiunto, per trattarsi – in specie – della menomazione della chance di sopravvivenza e, pertanto, della corrispondente chance, per i parenti, di conservare quel rapporto;
- a risarcire agli attori, iure hereditatis ed in solido tra loro, la somma di € 17.110,00 a titolo di danno non patrimoniale terminale patito dalla congiunta, oltre accessori, limitatamente alla comprovata preoccupazione del proprio stato di salute ed esclusa, invece, la consapevolezza della propria sorte e della imminente morte (il c.d. danno catastrofale), tanto più in considerazione del fatto che i medici non causarono il decesso, ma solo riduzione delle chance di sopravvivenza;
la liquidazione è stata operata applicando il valore massimo della indennità giornaliera prevista dalle
Tabelle di Milano vigenti all'epoca della malattia e per 118 giorni, come accertato dalla CTU;
- a rifondere agli attori le spese del procedimento di ATP e le spese del giudizio, previa compensazione, quanto a queste ultime, di 1\2 dei compensi.
4. Detta sentenza è avversata dagli originari ricorrenti, i quali la impugnano per motivi così sintetizzabili:
a) erronea declaratoria di inammissibilità della domanda di risarcimento, formulata iure hereditatis, per perdita anticipata della vita della congiunta, da ritenersi tempestivamente proposta in quanto contenuta nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ove si era sostenuto che la causa esclusiva della morte fosse da attribuirsi a colpa medica e, all'esito della espletata CTU, adeguata nel quantum all'udienza di precisazione delle conclusioni;
b) erronea declaratoria di infondatezza delle domande di risarcimento per la perdita anticipata della vita della congiunta, fondata su datati e non attinenti richiami giurisprudenziali;
c) erronea ed incongrua quantificazione del danno non patrimoniale (nelle sue componenti di danno biologico per invalidità temporanea assoluta e parziale e morale), senza farsi luogo alla necessaria e dovuta “personalizzazione”, avuto riguardo alla massima intensità della lesione e alle
4 pesanti sofferenze fisiche e psicologiche subite da erroneo omesso Persona_1 riconoscimento del danno c.d. catastrofale, per la piena e comprovata consapevolezza della vittima della fine imminente della sua vita;
e) erroneità della statuizione in punto di compensazione parziale delle spese processuali, come conseguenza dell'auspicata riforma della sentenza in accoglimento dei motivi di gravame di cui sopra.
4. Si è costituita l' (di qui in avanti solo ), la quale ONroparte_1 CP_1 ha chiesto il rigetto del gravame, spiegando, a sua volta, appello incidentale, contestando parzialmente la sentenza impugnata per erronea imputazione integrale a proprio carico del ON risarcimento del danno biologico temporaneo terminale;
atteso che la condotta dei sanitari non ha provocato il decesso della paziente, bensì solo la perdita di chance di sopravvivenza al
50%, allora così come il risarcito danno da lesione del rapporto parentale, anche il danno biologico temporaneo avrebbe dovuto essere ridotto del 50%. Sostiene, altresì, che a tale diversa decisione il Tribunale sarebbe dovuto pervenire, considerando che lo stato di grave compromissione della salute nel periodo del ricovero presso l' di Chieti, ove poi è CP_4 avvenuto il decesso, era riconducibile ed imputabile non già alla condotta colposa dei dipendenti
, ma alle pregresse, plurime e gravi patologie da cui era già affetta la stessa. CP_1 Per_1
5. All'esito dell'udienza dell'11 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
6. In primo luogo, deve darsi atto del passaggio in giudicato, in assenza di impugnazione proposta dai contraddittori, della sentenza non definitiva nella parte in cui ha dichiarato che la prestazione sanitaria colposa ascrivibile ai sanitari della per la lesione iatrogena procurata a CP_1 Per_1 ha cagionato alla paziente la perdita di chance di sopravvivenza, risarcibile, pari al 50%,
[...] nonché della sentenza qui gravata, rimasta priva di impugnazione nei capi afferenti l'an debeatur e la liquidazione del risarcimento dei danni riconosciuto in favore degli appellanti iure proprio.
7. Ciò posto, l'appello principale e quello incidentale sono infondati e vanno entrambi respinti per le ragioni di seguito esposte.
8. I primi due motivi di impugnazione hanno ad oggetto la contestata declaratoria di inammissibilità e infondatezza della domanda, di risarcimento del danno da perdita anticipata della vita della congiunta, formulata dagli appellanti iure hereditatis.
8.1 Ebbene, i rilievi posti in ordine alla ritenuta diversa ammissibilità della suddetta domanda - siccome asseritamente proposta con il ricorso introduttivo del giudizio, attesa l'ampiezza della richiesta risarcitoria avanzata, viepiù adeguata all'esito della CTU ed all'udienza di precisazione
5 delle conclusioni – sono, in tale sede, superati dalle considerazioni che seguono e che determinano la Corte a respingere il motivo per la sua evidente infondatezza.
8.2 Invero, proprio sotto tale contestato profilo, gli appellanti sostengono che il Tribunale abbia errato nel ritenere l'irrisarcibilità iure hereditatis del danno da perdita anticipata della vita della propria congiunta con richiamo a desueti precedenti giurisprudenziali (Cass. SS.UU. n.
15350\2015 e Cass. n. 6754\2011), superati da più recenti con i quali la Suprema Corte avrebbe chiarito che la perdita di chance, quale privazione della possibilità di un migliore eventuale risultato conseguente alla condotta colposa del medico, integri evento di danno risarcibile e trasmissibile iure hereditatis (citano, a tal proposito, Cass. n. 28993\2019).
8.3 Le argomentazioni, poste a sostegno del mezzo di censura, non sono affatto condivisibili.
8.4 In primo luogo, giova osservare come il precedente giurisprudenziale cui in gravame si fa riferimento non sia affatto conferente al caso di specie. Ivi, infatti la Corte di legittimità ha trattato in tema di risarcimento del danno da perdita di chance, mentre la domanda degli appellanti, proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni, era volta al ristoro del danno da perdita anticipata della vita della congiunta.
8.4.1 La distinzione, netta, tra queste due voci di danno è stata chiarita dalla Suprema Corte con la sentenza n. 26851\2023, le cui argomentazioni ed i cui espressi principi è bene riportare per esteso: “
4. Il danno da perdita anticipata della vita va poi distinto da quello da perdita di “chance” di sopravvivenza, posto che, se la morte è intervenuta, come nel caso di specie, l'incertezza eventistica, che ne costituisce il fondamento logico prima ancora che giuridico (Cass. n. 5641 del 2018, cit.), è stata, di regola, smentita da quell'evento: in questo senso, fatte salve le precisazioni di cui si sta per dire, emerge, di regola, un'inammissibile duplicazione risarcitoria tra voci di danno, non risultando logicamente compatibili, in via generale, la congiunta attribuzione di un risarcimento da perdita anticipata della vita e da perdita di chance di sopravvivenza.
4.1. Dovrà pertanto offrirsi risposta al quesito se, nei rigorosi termini di cui si sta per dire, accanto al danno da premorienza, ovvero accanto al danno – non per non essere guarito, ma – per non aver avuto una vita che si sarebbe protratta più a lungo e per un tempo determinato, l'errore medico abbia potuto determinare, nello specifico caso, anche la perdita della “chance” di sopravvivere ancora più a lungo.
4.1.1. Più in particolare: a) il primo accertamento (danno da premorienza) sarà effettuato secondo il criterio del
“più probabile che non”, proprio della responsabilità civile, e avrà ad oggetto un pregiudizio, non risarcibile per la vittima, ma solo per i suoi congiunti (Cass., Sez. U., 22/07/2015, n. 15350), conseguente all'omissione colposa dell'agente e consolidatosi nel tempo in capo alla vittima quale minor vissuto. L'evento di danno è rappresentato, pertanto, non dalla possibilità di vivere più a lungo, bensì dalla perdita anticipata della vita - perdita che pure si sarebbe, in tesi, comunque verificata, sia pur in epoca successiva, per la pregressa patologia (in argomento, funditus,
Cass., 11/11/2019, n. 28993, specie pag. 12); b) quanto alla seconda verifica (accertamento del nesso di causa tra condotta dei sanitari e perdita di chance), in cui la “possibilità perduta” (e non la perdita anticipata della vita)
6 costituisce l'evento di danno (cfr. da Cass., n. 15991 del 2011, cit., a Cass., n. 5641 del 2018, cit., oltre a
Cass., n. 28993 del 2019, cit., specie § 14; più di recente, Cass., 26/06/2020, n. 12906 e Cass.,
26/01/2022, n. 2261), l'incertezza sull'eventuale e ulteriore segmento temporale di cui il danneggiato avrebbe potuto godere - qualora, anche in via di “policy” (Cass., n. 28993 del 2019, cit., § 23), sostanzialmente apprezzabile e non mera ipotesi o speranza - messa a sua volta in relazione causale con l'errore diagnostico e terapeutico, potrebbe, in concreto, ed eccezionalmente, legittimare il riconoscimento di un distinto risarcimento, in via strettamente equitativa (infra, sub 4.2. e ss.), sempre che, sul piano eziologico, sia stata raggiunta una soglia di certezza rispetto a quella concreta possibilità, perché la “seria, apprezzabile e concreta possibilità eventistica” conforma morfologicamente la struttura del bene tutelato, e dunque affermarne la sussistenza, al di là dei termini utilizzati in via di principio, equivale, logicamente, a farlo con eziologica certezza: dovrà, pertanto, risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita della possibilità di un risultato migliore – non potendosi discorrere di una “probabilità della possibilità” (dove il primo termine identifica la relazione causale
e il secondo l'evento di danno), pena, in altra chiave esplicativa, l'incorrere, mutatis mutandis, nel divieto di praesumptio de praesumpto;
c) al contempo, tanto il danno da perdita anticipata della vita, quanto quello da perdita della “chance” di una possibile, ulteriore sopravvivenza (“bene”, va ancora ripetuto, morfologicamente diverso da quello della vita anticipatamente perduta) dovranno distintamente accertarsi non solo in base ai principî di causalità generale e di regolarità statistica, bensì anche, in specie quanto alla “seconda” perdita, in ragione del nesso di causalità specifica (cfr. Cass., 29/09/2015, n. 19213, pag. 23), ovvero tenuto conto, nel singolo caso, di tutti i dati medico-anamnestici - in tesi irripetibilmente peculiari del soggetto - alla luce dei quali predicarsi poi, quanto alla chance, l'esistenza di un'incerta - ma seria concreta e apprezzabile - possibilità di vivere per un lasso temporale ancora più lungo.
4.2. Ritiene opportuno il Collegio di procedere, in via preliminare, a una ricognizione delle possibili ipotesi, analoghe a quella oggetto del caso di specie, che possa più agevolmente consentire una ricostruzione in fatto dei presupposti di una corretta liquidazione del danno da parte del giudice di merito, al fine di individuare e differenziare le eventuali poste risarcitorie legittimamente invocabili dal danneggiato (ancora in vita al momento della decisione) ovvero dagli eredi, iure successionis, in caso di decesso anticipato dell'avente diritto.
4.3. Vanno, pertanto, distinte tre ipotesi:
1) la vittima è già deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi. In questo caso non è concepibile, né logicamente né giuridicamente, un “danno da perdita anticipata della vita” trasmissibile iure successionis (Cass., 04/03/2004, n. 4400, Cass. 5641 del 2018, cit. e Cass., Sez. U., n. 15350 del 2015, cit.), non essendo predicabile, nell'attuale sistema della responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico.
Esemplificando, causare la morte d'un ottantenne sano, che ha dinanzi a sé cinque anni di vita sperata, non diverge, ontologicamente, dal causare la morte d'un ventenne malato che, se correttamente curato, avrebbe avuto dinanzi a sé ancora cinque anni di vita. L'unica differenza tra le due ipotesi sta nel fatto che, nel primo caso, la vittima muore prima del tempo che gli assegnava la statistica demografica, mentre, nel secondo caso, muore prima
7 del tempo che gli assegnava la statistica e la scienza clinica: ma tale differenza non consente di pervenire ad una distinzione “morfologica” tra le due vicende, così da affermare la risarcibilità soltanto della seconda ipotesi di danno.
È possibile, dunque, discorrere (risarcendolo) di “danno da perdita anticipata della vita”, con riferimento al diritto iure proprio degli eredi, solo definendolo il pregiudizio da minor tempo vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo di cui non si è fruito, correlato al periodo di tempo effettivamente vissuto, secondo i parametri di cui si dirà
(infra, sub 4.4. e ss.).
In conclusione, nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili jure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti:
a) alla condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b) alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo (non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza.
In nessun caso sarà risarcibile iure haereditario, e tanto meno cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da “perdita anticipata della vita” con riferimento al periodo di vita non vissuta dal paziente…
4.4. Tanto premesso, va affermato, in via generale, il principio secondo il quale, quando sia certo che la condotta del medico abbia provocato (o provocherà) la morte anticipata del paziente, la morte stessa diviene, di regola, evento assorbente di qualsiasi considerazione sulla risarcibilità di chance future”.
Va quindi chiarito, a scanso di equivoci terminologici che:
“a) vivere in modo peggiore sul piano dinamico- relazionale, la propria malattia negli ultimi tempi della propria vita a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico rappresenta un danno biologico (differenziale);
b) nel contempo trascorrere quegli ultimi tempi della propria vita con l'acquisita consapevolezza della conseguenze sulla (ridotta) durata della vita stessa a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, costituisce un danno morale, inteso come sofferenza interiore e come privazione della capacità di battersi contro il male;
c) perdere la possibilità, seria, apprezzabile e concreta, ma incerta nell'an e nel quantum di vivere più a lungo a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, è un danno da perdita di chance;
d) la perdita anticipata della vita, per un tempo determinato a causa di un errore medico in relazione al segmento di vita non vissuta, è un danno risarcibile non per la vittima, ma per i congiunti, nei termini prima chiariti, quale che sia la
durata del “segmento” di esistenza cui la vittima ha dovuto rinunciare” .
8.4.2 Nel caso di specie, ciò che è stato accertato con l'espletata CTU è la riconducibilità alla condotta dei sanitari della (sostanziantesi nella lesione iatrogena della arteria femorale CP_1 destra della paziente) e benché solo nella misura del 50%, del decesso di con un Persona_1
8 anticipo di tempo ben determinato, sicché l'evento di danno - secondo i canoni ed i criteri individuati ed esplicati dalla Corte nomofilattica - è costituito non già da una chance perduta di sopravvivenza, ma dalla perdita anticipata della vita, non trasmissibile iure successionis.
8.4.3 Agli eredi, invece, è stato risarcito, ma iure proprio, il danno patito in termini di perdita di chance di conservare il rapporto parentale con la rispettiva moglie e sorella.
8.5 Per le ragioni su esposte, il motivo di impugnazione va conclusivamente respinto.
9. Diversamente, e proprio a fronte del decesso della congiunta, agli appellanti, iure successionis, è stato riconosciuto il c.d. danno terminale da quella patito, benchè con riferimento alla sola categoria del danno biologico terminale (sub specie di danno da invalidità temporanea assoluta nell'apprezzabile lasso di tempo accertato dagli officiati tecnici) e non anche del danno catastrofale (morale terminale da lucida agonia) consistente, come noto, nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine e risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima.
10. Ebbene, con la terza censura, gli appellanti contestano, da un lato, la quantificazione del suddetto danno non patrimoniale nella componente relativa all'invalidità temporanea assoluta per omessa e qui richiesta più congrua personalizzazione;
dall'altro, lamentano il mancato riconoscimento dell'ulteriore componente data dal danno catastrofale, sostenendo che la prova della sua sussistenza fosse evincibile sia dalle considerazioni espresse dal Collegio peritale nella parte in cui ha accertato che fino alla morte, è stata cosciente, consapevole della Persona_1 gravità e del peggioramento del proprio stato di salute, non potendo per questo non rendersi conto dell'approssimarsi dell'exitus fatale, sia dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, di cui denunciano l'erronea e falsa valutazione ed interpretazione.
10.1 Entrambi i profili di doglianza sono infondati ed immeritevoli di positivo scrutinio.
10.2 Giova, anzitutto, chiarire un equivoco di fondo in cui gli appellanti incorrono, dimostrando di non avere appieno compreso la ratio decidendi di cui alla sentenza impugnata.
Essi, invero, ritengono che il giudice di primo grado, pur avendo precisato la configurabilità e trasmissibilità agli eredi del danno c.d. terminale nella duplice componente del danno biologico terminale e del danno morale da lucida agonia, abbia poi, del tutto contraddittoriamente, basato il quantum del danno solo sull'indennizzo da invalidità temporanea assoluta.
10.3 Tuttavia, contrariamente all'assunto di cui in gravame, il decidente ha solo fatto luogo a pertinente e conferente richiamo dell'insegnamento giurisprudenziale vigente in materia (si vada par. 10.1) che, calato nella fattispecie, lo ha condotto a ritenere risarcibile solo il danno biologico terminale e non già il danno morale terminale in carenza di acquisita prova della consapevolezza, in , della propria sorte, tanto più per essere intervenuto il decesso per una causa Persona_1 repentina ed improvvisa (arresto cardiocircolatorio nel corso di emodialisi).
9 10.4 Deve, pertanto, escludersi qualsivoglia ipotesi di contraddittorietà della decisione.
10.5 Detto ciò, con riguardo alla postulata “personalizzazione” del danno biologico terminale, ad essa non può farsi luogo nei termini invocati in gravame.
Nel provvedimento qui impugnato, il decidente ha fatto applicazione delle Tabelle elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano aggiornate all'anno 2014 (applicabili ratione temporis al caso in esame) con le quali, con riferimento ai valori monetari liquidati a titolo di danno biologico temporaneo e morale temporaneo, si è proposta e prevista una liquidazione congiunta dell'intero danno nelle sue differenti voci, predisponendo una forbice di valori da un minimo (€ 96,00\pro die) ad un massimo (€ 145,00\pro die), quest'ultimo utilizzabile (ed utilizzato in specie) proprio onde consentire un'adeguata personalizzazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità allegate e provate anche in via presuntiva.
10.6 Vero è che, come noto, rimane ferma la possibilità per il giudice di modulare la liquidazione oltre i minimi ed anche i massimi e, pertanto, uscire dal “perimetro tabellare”, in relazione a fattispecie eccezionali che superino l'id quod plerumque accidit, ma nel caso di specie tale diversa modulazione non trova ragione alcuna nelle argomentazioni spese in gravame, essendosi gli istanti limitati a descrivere e ribadire l'esistenza di pesanti sofferenze fisiche e psicologiche patite dalla congiunta in conseguenza della condotta colposa dei sanitari della , tuttavia tutte già CP_1 coerentemente valutate dal giudice di prime cure nel disporre la liquidazione del danno biologico terminale.
10.7 In via ulteriore, gli appellanti rappresentano che il diverso importo richiesto a titolo risarcitorio per il danno c.d. terminale (nella misura di complessivi € 220.000,00) fosse comprensivo anche del danno c.d. catastrofale di cui contestano l'omesso riconoscimento, ma anche tale profilo di censura è privo di pregio ed, anzi, rivela elementi di inammissibilità.
10.7.1 A ben vedere, infatti, non è impugnata la ratio decidendi per cui alla liquidazione di tale posta risarcitoria non si è fatto luogo perché è deceduta per una causa estemporanea Persona_1
(ancorché dipendente dallo stato clinico compromesso per le note vicende, ma anche per le pregresse patologie) ed improvvisa, ciò rilevando in obiettivi termini di inconsapevolezza della morte imminente.
10.7.2 Già solo per questo, la disamina della censura potrebbe qui terminare.
10.8 Vi è, in ogni caso, che la Corte non può pervenire a diversa conclusione neppure all'esito del rinnovato esame delle risultanze istruttorie orali: nessuno dei testi escussi, infatti, ha circostanziato in termini certi che fosse conscia dell'approssimarsi della propria Persona_1 fine, diversamente essendo emerso che ella, lucidamente, esprimesse preoccupazione per il proprio stato di salute (testi e ed amarezza per la propria condizione (testi Tes_1 Tes_2
Tes_
e . Tes_4
10 10.8.1 In buona sostanza, ed in piena condivisione con le ragioni espresse nell'appellata pronuncia, non è stata raggiunta alcuna prova che abbia avuta contezza della Persona_1 perdita di qualsivoglia aspettativa di sopravvivenza e, conseguentemente, dell'approssimarsi della propria morte ed abbia pertanto trascorso le ultime ore di vita nella coerente e lucida percezione dell'ineluttabilità della propria fine e non già, invece, fiduciosa, benché turbata, di riacquistare il precedente stato di salute.
10.9 Tanto basta alla conferma della sentenza gravata anche sotto tale profilo, dovendosi confermare la reiezione della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno c.d. morale terminale, o anche da lucida agonia.
11. Rimane assorbito l'esame dell'ultimo motivo di appello principale, giacché la statuizione di compensazione parziale delle spese di lite è stata contestata solo come conseguenza della invocata
– e non accolta – riforma della sentenza impugnata.
12. Residua il vaglio del motivo di appello incidentale proposto dalla , la quale si duole CP_1 della imputazione integrale, a suo carico, del risarcimento, a titolo ereditario, del danno biologico temporaneo patito da diversamente da ridursi del 50%, essendo stato accertato Persona_1 che la condotta dei sanitari non ha provocato il decesso della paziente, ma solo una perdita di chance di sopravvivenza del 50%.
12. Anche questa censura è infondata e va respinta, giacché il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, già maturato nel patrimonio della vittima prima della morte e trasmessosi iure successionis agli eredi, è – nei termini sopra indicati – strettamente connesso alle sofferenze patite non già per le patologie pregresse, ma per le conseguenze della lesione iatrogena ascrivibile, in via esclusiva, ai sanitari curati della : si considerino, infatti, le continue emorragie dalla ferita CP_1 inguinale, deiscente ed infetta, lo stato di persistente ed ingravescente anemia e le conseguenti necessarie trasfusioni.
Conseguenze che, pertanto, non sono assoggettabili a riduzione alcuna in termini di lesione di chance di sopravvivenza e che rimangono – in termini risarcitori – a carico esclusivo dell'appellante incidentale.
13. Il complessivo rigetto dell'appello principale e dell'appello incidentale giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite del grado tra le parti in causa, reciprocamente soccombenti.
14. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo degli appellanti principali, in solido tra loro, e dell'appellante incidentale - derivante dall'art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. 115/2002 - di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli interamente rigettati.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo:
11 1. rigetta l'appello principale proposto da , Parte_8 Parte_2 Parte_3
; Parte_4
2. rigetta l'appello incidentale proposto dalla ONroparte_5
– in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
3. dichiara interamente compensate le spese del presente grado di giudizio;
4. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti principali, in solido, e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta mediante videoconferenza il giorno 17 giugno 2025.
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Antonietta Monaco Silvia Rita Fabrizio
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