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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/04/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1744/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
5.9.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dall'Avv. SPERANZONI RENATO, come da mandato in calce al ricorso, digitalmente domiciliata presso il suo indirizzo PEC
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con tro
Controparte_1
di Mestre (VE), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
[...]
– resistenti -
rappresentati e difesi in proprio ex art. 417 bis c.p.c. dai Funzionari dott.ri CP_2
, , , con
[...] Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
domicilio eletto in VIA Forte Marghera, n. 191 - Venezia
O G G ETTO : retri buzi one.
CONCLUS IONI
1 Per parte ricorrente:
accertarsi e/o dichiararsi il diritto della ricorrente alla valutazione, ai fini dell'inquadramento economico nella nuova qualifica di “Assistente Tecnico”, dell'anzianità di servizio ai sensi dell'art. 4, comma 13, del D.P.R. 23.8.1988 n. 399 e dell'art. 485, comma 1, del D.L.vo 16.4.1994 n. 297
(“riconoscimento del servizio”), in quanto criterio più favorevole rispetto alla temporizzazione illegittimamente applicata, siccome meglio esposto e dedotto nel presente ricorso, e, per l'effetto,
condannarsi il , in persona del pro tempore, e Controparte_1 CP_6
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_1
disporre il predetto “riconoscimento del servizio” ai sensi dell'art. 485, comma 1, del D.L.vo
16.4.1994 n. 297 ai fini del collocamento della ricorrente nelle corrette posizioni stipendiali, come puntualmente indicato in premessa, nonché a pagare alla stessa le differenze retributive conseguentemente spettanti, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo, il tutto previo annullamento e/o disapplicazione del decreto di inquadramento economico 28.9.2022 n. 3636 del Dirigente Scolastico dell' resistente CP_1
depositato nel fascicolo telematico della ricorrente come doc. 2, nonché di ogni altro atto e provvedimento, anche non conosciuto dalla ricorrente, difformemente assunto.
IN OGNI CASO: spese, compensi professionali ex D.M. 13.8.2022 n. 147, rimborso forfetario spese generali (15%), CPA e IVA del presente giudizio interamente rifusi, dei quali il sottoscritto procuratore della ricorrente chiede la distrazione in proprio favore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.,
dichiarando di avere anticipato le spese e di non avere riscosso i compensi professionali.
Per parte resistente:
In via principale,
respingere il ricorso perché infondato sia in fatto che in diritto con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 152 bis disp. att.
c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, l. 12 novembre 2011 n. 183.
In via subordinata,
nella denegata ipotesi di accoglimento, accoglierlo nei limiti prescrizionali indicati e del divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
con compensazione delle spese di lite.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, dipendente del convenuto con qualifica di Assistente Tecnico, CP_1
lamentava che, all'atto del passaggio nella nuova qualifica da quella di Collaboratore
Scolastico, il non avesse pienamente valorizzato l'anzianità di servizio pregressa, CP_1
avendo applicando nei suoi confronti l'istituto della temporizzazione piuttosto che quello della ricostruzione di carriera, che sarebbe stato più favorevole, anche per la progressione stipendiale più veloce. Chiedeva quindi che le Amministrazioni convenute fossero condannate a disporre nei suoi confronti il “riconoscimento del servizio” ai sensi dell'art. 485, co. 1, del D.Lgs. 297/94
ai fini del collocamento nella corretta posizione stipendiale, nonché a pagare alla stessa le differenze retributive conseguentemente spettanti, maggiorate della rivalutazione monetaria e degli interessi di legge dalle singole scadenze al saldo.
Le Amministrazioni convenute, costituendosi in giudizio, negavano fondatezza alle pretese della ricorrente sostenendo di essersi attenute alle disposizioni di legge, non provvedendo alla ricostruzione di carriera con integrale valutazione del servizio di Collaboratore Scolastico dopo la conferma in ruolo perché non avrebbe avuto effetti favorevoli sul trattamento economico in godimento. Eccepivano in subordine la prescrizione quinquennale e negavano l'operatività del cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
La causa non necessitando di attività istruttoria perveniva in decisione all'udienza odierna,
previo deposito di note conclusive.
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La questione di causa attiene alla ricostruzione di carriera spettante alla ricorrente nel momento della conferma nel ruolo di Assistente Tecnico, in cui é transitata dal ruolo dei
Collaboratori Scolastici.
L'Amministrazione ha fatto applicazione nei suoi confronti dell'art. 4, co. 8 e ss. del DPR
399/88 secondo cui “8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a
"regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo
3 stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza.
La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica. 10. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni.”.
La stessa Amministrazione dà atto peraltro che l'istituto della temporizzazione opera provvisoriamente al momento del passaggio di ruolo;
quando, invece, vi è la conferma nel nuovo ruolo dopo l'anno di prova, il trattamento economico del dipendente va individuato attraverso il riconoscimento della pregressa attività lavorativa, secondo quanto prevede l'art. 485, co. 1, del D.Lgs. 297/94, se più favorevole.
Così infatti prevede la circolare n. 78 del 24.3.1999 (doc. 22 ric..) e il co. 13 dell'art. 4 del
DPR 399/88, secondo cui “Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore,
nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n.
576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli.”, norma quest'ultima richiamata anche dalla successiva contrattazione collettiva.
Quindi, il decreto di ricostituzione della carriera della ricorrente avrebbe dovuto essere effettuato in relazione alla sua integrale anzianità da valutare ai sensi dell'art. 485, co. 1, D.Lgs.
297/94, comprensiva anche del periodo svolto nel diverso ruolo di Collaboratore Scolastico,
salva solo l'ipotesi che l'operare della temporizzazione fosse più favorevole.
4 A questo proposito va precisato che la norma a) stabilisce che la temporizzazione operi solo se più favorevole, non quando il risultato economico sia lo stesso;
b) non limita la verifica circa il carattere più o meno favorevole ad uno specifico momento, dovendosi verificare l'incidenza sullo sviluppo di carriera.
Sotto questo profilo parte ricorrente ha dedotto – non smentito da parte resistente – che la ricorrente attraverso il riconoscimento del servizio ex art. 485, co. 1, D.Lgs. 297/94 avrebbe avuto riconosciuta una maggiore anzianità al momento del passaggio di ruolo e fruito di una molto più celere progressione di carriera.
Va dunque dichiarato il diritto della ricorrente alla ricostituzione di carriera secondo quanto previsto dall'art. 485, co. 1, D.Lgs. 297/94, con condanna delle Amministrazioni convenute a provvedervi con corresponsione a suo favore delle conseguenti differenze retributive maggiorate della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
L'eccezione di prescrizione è infondata in quanto il passaggio ai ruoli di Assistente tecnico
è avvenuto nel 2021, sicché il ricorso-decreto è stato notificato entro il quinquennio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo a favore del procuratore che si dichiara antistatario, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accertato il diritto della ricorrente alla ricostituzione di carriera secondo quanto previsto dall'art. 485, co. 1, D.Lgs. 297/94, condanna le Amministrazioni convenute a provvedervi con corresponsione a suo favore delle conseguenti differenze retributive maggiorate della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Condanna parte convenuta a rifondere al procuratore della ricorrente – che si è dichiarato antistatario - le spese di lite, che liquida in complessivi € 2.200,00, oltre CPA ed IVA ed al rimborso forfetario del 15%.
Venezia, 11/04/2025.
5 Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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