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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/09/2025, n. 2497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2497 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7832/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O.P., Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 7832/2022 R.G.AA.CC. promossa da:
e rappresentati e difeso dall'Avv. Fabio Domenico Corvino Parte_1 Parte_2
Salvatore Mazzotta, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, per mandato in atti
OPPONENTI
CONTRO
, -Succursale per l'Italia- rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Gastaldi, con CP_1 domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Gessica Giurgola, come da procura in atti.
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132, comma 2 n.4 c.p.c., così come modificato dalla L.n.69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano opposizione al Parte_1 Parte_3 decreto ingiuntivo n.1557/22 e convenivano in giudizio davanti all'intestato Tribunale,
[...]
- per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'illegittimità e/o Controparte_2 invalidità e/o infondatezza in fatto e diritto della domanda sì come proposta dal ricorrente, sotto i seguenti profili: in via principale, il difetto di titolarità attiva dell'opponente; in via subordinata, la usurarietà dei tassi di interesse previsti nei contratti di finanziamento e/o di quelli applicati dalla Società; in estremo subordine, l'invalidità dei mutui e/o della clausola di determinazione degli interessi, nonché la conseguente invalidità della fidejussione per l'applicazione del piano di ammortamento alla francese, e i conseguenti effetti anatocistici. Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze come per legge da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Gli opponenti contestavano la titolarità attiva della società convenuta, per difetto di titolarità del credito, non risultando prodotto il negozio di cessione del credito e disconoscevano le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento.
Sostenevano, inoltre, l'applicazione di tassi usurari e l'illegittima applicazione del piano di ammortamento alla francese.
Si costituiva la convenuta – Succursale per l'Italia - che, a sua volta, nel contestare le avverse CP_1 domande rassegnava le seguenti conclusioni “in via preliminare, concedere alle parti termine per l'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria (d.lgs. n.28/2020; concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione.
Nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione attorea, in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto n.1557722 (R,G, n.5222/22) del Tribunale
Ordinario di Lecce e, conseguentemente, condannare parte attrice al pagamento di tutte le somme in esso indicate;
sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi, di revoca, da parte di codesto On.le Tribunale del decreto d'ingiunzione n.1557722 (R,G, n.5222/22) del Tribunale Ordinario di Lecce, accertare, in ogni caso,
l'assoluta congruità della pretesa creditoria di parte opposta e, per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento della somma complessiva di Euro 17.403,06 oltre interessi maturati e maturandi, ovvero di quella, maggiore o minore, che il giudice riterrà di giustizia. Condannare in ogni caso, parte attrice, alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Esponeva che gli opponenti avevano sottoscritto con la Compass Banca S.p.A. un contratto di finanziamento dell'importo di Euro 26.519,92 (TAN 11,95% e TAEG 13,49%) ed avevano adempiuto parzialmente al pagamento, rimanendo debitori, sulla base dell'estratto conto certificato prodotto, dell'importo di Euro
17.403,06.
Sosteneva che il credito era stato ceduto da Compass Banca S.p.A. all'odierna società e produceva il contratto di cessione intervenuto tra le parti,.
Contestava quanto asserito dall'opponente in merito ai tassi illegittimi e sosteneva che i tassi applicati erano conformi alla normativa vigente in materie.
Richiesti e autorizzati i termini per memorie, ammessa ed espletata la CTU grafica e tecnico-contabile, la causa, precisate le conclusioni, veniva infine trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * *
L'opposizione é parzialmente fondata e, pertanto, andrà accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che gli attori hanno disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce al contratto di finanziamento in oggetto per cui, in ragione della domanda di verificazione formulata dalla società opposta, é stato necessario disporre la consulenza grafologica, eseguita dalla dott.ssa , che, invece, ha verificato la Persona_1 riconducibilità delle sottoscrizioni proprio agli odierni opponenti.
Nè ha trovato riscontro l'eccezione in ordine alla titolarità del credito, non risultando formulata dagli opponenti alcuna concreta e precisa censura al contratto di cessione del credito esibito dalla società convenuta.
Fatta tale precisazione, si può passare all'esame della relazione peritale redatta dal CTU, dott.ssa , Persona_2 le cui conclusioni, riguardo alle specifiche contestazioni in oggetto, vengono condivise da questo giudicante, poiché esenti da vizi logici o di metodo.
Il CTU ha calcolato il TAEG sul tasso corrispettivo al momento della pattuizione ed ha riscontrato che lo stesso, indicato in contratto nel 13,49%, è risultato del 15,778%, ovvero superiore a quello contrattuale, ma inferiore al tasso soglia vigente alla data del 07.02.19; il detto CTU, inoltre, ha verificato che il TAEG sul tasso di mora, sempre calcolato al momento della pattuizione, é risultato inferiore al tasso soglia.
Il TAEG esposto in contratto, quindi, benché inferiore al tasso soglia, non corrisponde a quello effettivamente applicato dalla Banca convenuta.
Tale differente TAEG é stato molto probabilmente determinato dalla mancata inclusione nel relativo calcolo delle spese di assicurazione.
Sul punto deve rilevarsi, in adesione al prevalente orientamento giurisprudenziale, che il premio assicurativo
é stato correttamente incluso nella rielaborazione del tasso applicato, risultando il premio assicurativo strettamente collegato al finanziamento, stante peraltro la contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del finanziamento e non risultando in alcun modo la facoltà in favore dell'attore di potersi sottrarre a tale costo.
D'altro canto non vi sono elementi per ritenere che la stipula della polizza assicurativa non risulti eseguita nell'esclusivo interesse della Banca, emergendo che lo scopo della stessa é proprio quello di assicurare alla
Banca il recupero del residuo credito, per cui cui ricorrono tutti gli indici di obbligatorietà della stessa.
Nè alcuna osservazione risulta formulata dalla società convenuta su detto punto.
Il CTU, pertanto, avendo riscontrato un TAEG differente rispetto a quello pattuito, ha rideterminato il piano di ammortamento e determinato il credito residuo alla data del 30.06.2021 in Euro 12.264,27, di cui Euro
785,69 a titolo di interessi moratori.
Dall'esame del contratto prodotto, emerge la natura di credito al consumo del finanziamento in oggetto, per cui dovrà farsi riferimento all'art. 125 bis del TUB.
All'uopo si evidenzia che l'art. 125 bis, comma 6 del TUB, relativo all'ipotesi di credito al consumo e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di prestito personale a soggetto qualificabile come consumatore, prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
E ancora, al comma 7: “Nei casi di assenza o nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto...”.
Tale norma, a tutela del consumatore, stabilisce la sanzione della nullità relativa nel caso di erronea indicazione del TAEG, che si traduce nel diritto al ricalcolo del rapporto contrattuale con applicazione di un TAEG sostitutivo, corrispondente al tasso nominale dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti alla stipula.
Tale norma é in vigore dal 24.02.2010 e si applica ai contratti conclusi a partire da tale data, per cui rientra anche quello in esame, sottoscritto in data 07.02.2019.
Ritiene questo giudicante, che dovendo il rapporto tra chi concede il credito e chi intende accedervi svolgersi in un'ottica di trasparenza, correttezza e buona fede, l'omessa indicazione di voci di costo nel TAEG é comportamento indubbiamente censurabile, soprattutto in considerazione dello squilibrio di forza contrattuale tra le parti, che rende necessaria un'interpretazione quanto più ispirata al principio di effettività della tutela, al fine di non ridurre il rispetto degli obblighi informativi a meri principi privi di protezione.
Appare corretto, pertanto, assicurare al credito al consumo la più grave forma di sanzione civilistica, ovvero la nullità delle clausole che indicano costi inveritieri, con la sostituzione dei tassi BOT.
Risultano infondate, infine, le contestazioni in merito al piano di ammortamento alla francese.
All'uopo si deve rilevare che in detta metodologia di calcolo, per ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata secondo il tasso contrattuale sul capitale residuo in quello specifico momento, per cui non vi é alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, né vi é alcun fenomeno anatocistico, proprio perché gli interessi vengono calcolati solo sul monte capitale residuo.
Né può sostenersi che l'adozione del piano di ammortamento alla francese determini, in sé, assoluta incertezza sull'entità del tasso stabilito in contratto.
Ed infatti la circostanza che il tasso annuale effettivo possa risultare leggermente superiore rispetto al tasso nominale indicato in contratto, non rileva, atteso che quest'ultimo viene stabilito in contratto su base annua, mentre con il piano di ammortamento alla francese, legittimamente adottato dalle parti per avere una rata costante, tale tasso annuale viene applicato con la differente periodicità della rateazione, con cadenza mensile.
Pertanto applicando il tasso annuale con una periodicità inferiore, si determina automaticamente un tasso effettivo annuale leggermente superiore che, se da un lato non smentisce la veridicità dell'indicazione del tasso annuo nominale contenuta nel contratto che costituisce il valore di partenza necessario per i calcoli successivi, dall'altro non rende indeterminato il tasso effettivamente applicato, giacché è determinabile attraverso il tasso nominale annuo concordato e la periodicità delle rate di rimborso. D'altronde quando come nel caso di specie, si tratta di finanziamento a tasso fisso, il piano di ammortamento
é predeterminato e noto alle parti, per cui non si può neppure sostenere che sussista un indeterminatezza del tasso contrattuale.
La domanda, pertanto, andrà accolta nei termini delle risultanze peritali.
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, vengono interamente compensate.
In ragione delle risultanze, le spese relative alla CTU grafologica vengono poste per intero a carico degli opponenti e le spese della CTU tecnico contabile vengono poste per intero a carico della società opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto e, accertato con riferimento al contratto di finanziamento in oggetto un credito della società convenuta pari ad Euro 12.264,27, condanna gli opponenti al pagamento in favore della società opposta di detto importo, oltre interessi dal 30.06.2021 fino all'effettivo soddisfo;
2) Compensa interamente le spese di lite;
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti come in motivazione.
Così deciso e letto in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. in Lecce il 10.09.2025
Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O.P., Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 7832/2022 R.G.AA.CC. promossa da:
e rappresentati e difeso dall'Avv. Fabio Domenico Corvino Parte_1 Parte_2
Salvatore Mazzotta, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, per mandato in atti
OPPONENTI
CONTRO
, -Succursale per l'Italia- rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Gastaldi, con CP_1 domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Gessica Giurgola, come da procura in atti.
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132, comma 2 n.4 c.p.c., così come modificato dalla L.n.69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e proponevano opposizione al Parte_1 Parte_3 decreto ingiuntivo n.1557/22 e convenivano in giudizio davanti all'intestato Tribunale,
[...]
- per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare l'illegittimità e/o Controparte_2 invalidità e/o infondatezza in fatto e diritto della domanda sì come proposta dal ricorrente, sotto i seguenti profili: in via principale, il difetto di titolarità attiva dell'opponente; in via subordinata, la usurarietà dei tassi di interesse previsti nei contratti di finanziamento e/o di quelli applicati dalla Società; in estremo subordine, l'invalidità dei mutui e/o della clausola di determinazione degli interessi, nonché la conseguente invalidità della fidejussione per l'applicazione del piano di ammortamento alla francese, e i conseguenti effetti anatocistici. Per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e competenze come per legge da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Gli opponenti contestavano la titolarità attiva della società convenuta, per difetto di titolarità del credito, non risultando prodotto il negozio di cessione del credito e disconoscevano le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento.
Sostenevano, inoltre, l'applicazione di tassi usurari e l'illegittima applicazione del piano di ammortamento alla francese.
Si costituiva la convenuta – Succursale per l'Italia - che, a sua volta, nel contestare le avverse CP_1 domande rassegnava le seguenti conclusioni “in via preliminare, concedere alle parti termine per l'instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria (d.lgs. n.28/2020; concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione.
Nel merito, in via principale, rigettare l'opposizione attorea, in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare, in ogni sua parte, il decreto ingiuntivo opposto n.1557722 (R,G, n.5222/22) del Tribunale
Ordinario di Lecce e, conseguentemente, condannare parte attrice al pagamento di tutte le somme in esso indicate;
sempre nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi, di revoca, da parte di codesto On.le Tribunale del decreto d'ingiunzione n.1557722 (R,G, n.5222/22) del Tribunale Ordinario di Lecce, accertare, in ogni caso,
l'assoluta congruità della pretesa creditoria di parte opposta e, per l'effetto, condannare parte attrice al pagamento della somma complessiva di Euro 17.403,06 oltre interessi maturati e maturandi, ovvero di quella, maggiore o minore, che il giudice riterrà di giustizia. Condannare in ogni caso, parte attrice, alla rifusione delle spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
Esponeva che gli opponenti avevano sottoscritto con la Compass Banca S.p.A. un contratto di finanziamento dell'importo di Euro 26.519,92 (TAN 11,95% e TAEG 13,49%) ed avevano adempiuto parzialmente al pagamento, rimanendo debitori, sulla base dell'estratto conto certificato prodotto, dell'importo di Euro
17.403,06.
Sosteneva che il credito era stato ceduto da Compass Banca S.p.A. all'odierna società e produceva il contratto di cessione intervenuto tra le parti,.
Contestava quanto asserito dall'opponente in merito ai tassi illegittimi e sosteneva che i tassi applicati erano conformi alla normativa vigente in materie.
Richiesti e autorizzati i termini per memorie, ammessa ed espletata la CTU grafica e tecnico-contabile, la causa, precisate le conclusioni, veniva infine trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * *
L'opposizione é parzialmente fondata e, pertanto, andrà accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Va premesso che gli attori hanno disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce al contratto di finanziamento in oggetto per cui, in ragione della domanda di verificazione formulata dalla società opposta, é stato necessario disporre la consulenza grafologica, eseguita dalla dott.ssa , che, invece, ha verificato la Persona_1 riconducibilità delle sottoscrizioni proprio agli odierni opponenti.
Nè ha trovato riscontro l'eccezione in ordine alla titolarità del credito, non risultando formulata dagli opponenti alcuna concreta e precisa censura al contratto di cessione del credito esibito dalla società convenuta.
Fatta tale precisazione, si può passare all'esame della relazione peritale redatta dal CTU, dott.ssa , Persona_2 le cui conclusioni, riguardo alle specifiche contestazioni in oggetto, vengono condivise da questo giudicante, poiché esenti da vizi logici o di metodo.
Il CTU ha calcolato il TAEG sul tasso corrispettivo al momento della pattuizione ed ha riscontrato che lo stesso, indicato in contratto nel 13,49%, è risultato del 15,778%, ovvero superiore a quello contrattuale, ma inferiore al tasso soglia vigente alla data del 07.02.19; il detto CTU, inoltre, ha verificato che il TAEG sul tasso di mora, sempre calcolato al momento della pattuizione, é risultato inferiore al tasso soglia.
Il TAEG esposto in contratto, quindi, benché inferiore al tasso soglia, non corrisponde a quello effettivamente applicato dalla Banca convenuta.
Tale differente TAEG é stato molto probabilmente determinato dalla mancata inclusione nel relativo calcolo delle spese di assicurazione.
Sul punto deve rilevarsi, in adesione al prevalente orientamento giurisprudenziale, che il premio assicurativo
é stato correttamente incluso nella rielaborazione del tasso applicato, risultando il premio assicurativo strettamente collegato al finanziamento, stante peraltro la contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del finanziamento e non risultando in alcun modo la facoltà in favore dell'attore di potersi sottrarre a tale costo.
D'altro canto non vi sono elementi per ritenere che la stipula della polizza assicurativa non risulti eseguita nell'esclusivo interesse della Banca, emergendo che lo scopo della stessa é proprio quello di assicurare alla
Banca il recupero del residuo credito, per cui cui ricorrono tutti gli indici di obbligatorietà della stessa.
Nè alcuna osservazione risulta formulata dalla società convenuta su detto punto.
Il CTU, pertanto, avendo riscontrato un TAEG differente rispetto a quello pattuito, ha rideterminato il piano di ammortamento e determinato il credito residuo alla data del 30.06.2021 in Euro 12.264,27, di cui Euro
785,69 a titolo di interessi moratori.
Dall'esame del contratto prodotto, emerge la natura di credito al consumo del finanziamento in oggetto, per cui dovrà farsi riferimento all'art. 125 bis del TUB.
All'uopo si evidenzia che l'art. 125 bis, comma 6 del TUB, relativo all'ipotesi di credito al consumo e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame, trattandosi di prestito personale a soggetto qualificabile come consumatore, prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'art. 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
E ancora, al comma 7: “Nei casi di assenza o nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto...”.
Tale norma, a tutela del consumatore, stabilisce la sanzione della nullità relativa nel caso di erronea indicazione del TAEG, che si traduce nel diritto al ricalcolo del rapporto contrattuale con applicazione di un TAEG sostitutivo, corrispondente al tasso nominale dei BOT annuali emessi nei dodici mesi precedenti alla stipula.
Tale norma é in vigore dal 24.02.2010 e si applica ai contratti conclusi a partire da tale data, per cui rientra anche quello in esame, sottoscritto in data 07.02.2019.
Ritiene questo giudicante, che dovendo il rapporto tra chi concede il credito e chi intende accedervi svolgersi in un'ottica di trasparenza, correttezza e buona fede, l'omessa indicazione di voci di costo nel TAEG é comportamento indubbiamente censurabile, soprattutto in considerazione dello squilibrio di forza contrattuale tra le parti, che rende necessaria un'interpretazione quanto più ispirata al principio di effettività della tutela, al fine di non ridurre il rispetto degli obblighi informativi a meri principi privi di protezione.
Appare corretto, pertanto, assicurare al credito al consumo la più grave forma di sanzione civilistica, ovvero la nullità delle clausole che indicano costi inveritieri, con la sostituzione dei tassi BOT.
Risultano infondate, infine, le contestazioni in merito al piano di ammortamento alla francese.
All'uopo si deve rilevare che in detta metodologia di calcolo, per ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata secondo il tasso contrattuale sul capitale residuo in quello specifico momento, per cui non vi é alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, né vi é alcun fenomeno anatocistico, proprio perché gli interessi vengono calcolati solo sul monte capitale residuo.
Né può sostenersi che l'adozione del piano di ammortamento alla francese determini, in sé, assoluta incertezza sull'entità del tasso stabilito in contratto.
Ed infatti la circostanza che il tasso annuale effettivo possa risultare leggermente superiore rispetto al tasso nominale indicato in contratto, non rileva, atteso che quest'ultimo viene stabilito in contratto su base annua, mentre con il piano di ammortamento alla francese, legittimamente adottato dalle parti per avere una rata costante, tale tasso annuale viene applicato con la differente periodicità della rateazione, con cadenza mensile.
Pertanto applicando il tasso annuale con una periodicità inferiore, si determina automaticamente un tasso effettivo annuale leggermente superiore che, se da un lato non smentisce la veridicità dell'indicazione del tasso annuo nominale contenuta nel contratto che costituisce il valore di partenza necessario per i calcoli successivi, dall'altro non rende indeterminato il tasso effettivamente applicato, giacché è determinabile attraverso il tasso nominale annuo concordato e la periodicità delle rate di rimborso. D'altronde quando come nel caso di specie, si tratta di finanziamento a tasso fisso, il piano di ammortamento
é predeterminato e noto alle parti, per cui non si può neppure sostenere che sussista un indeterminatezza del tasso contrattuale.
La domanda, pertanto, andrà accolta nei termini delle risultanze peritali.
Le spese di lite, stante la reciproca soccombenza, vengono interamente compensate.
In ragione delle risultanze, le spese relative alla CTU grafologica vengono poste per intero a carico degli opponenti e le spese della CTU tecnico contabile vengono poste per intero a carico della società opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto e, accertato con riferimento al contratto di finanziamento in oggetto un credito della società convenuta pari ad Euro 12.264,27, condanna gli opponenti al pagamento in favore della società opposta di detto importo, oltre interessi dal 30.06.2021 fino all'effettivo soddisfo;
2) Compensa interamente le spese di lite;
3) pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti come in motivazione.
Così deciso e letto in udienza ex art. 281 sexies c.p.c. in Lecce il 10.09.2025
Il G.O.P.
Avv. Carmela Convertini