CA
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/11/2025, n. 2035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2035 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1589/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1589/2019 R.G.
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], avente codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Vezzali, avente C.F._1 indirizzo pec Email_1
NEI CONFRONTI DI
avente codice fiscale rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Alberto Toffoletto
[...]
e TI OM (C.F. CodiceFiscale_2
- PEC , C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Guido Guida, sito in Bologna, Via del Cane n. 8 ; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del primo grado, risalente al maggio 2015, conveniva, Parte_1 innanzi il Tribunale di Modena, Controparte_2
Esponeva:
-di essere l'unica erede del defunto padre, ; Persona_1
-che questi aveva intrattenuto, dal 29 giugno 1991 al 26 maggio 1998, un rapporto di conto corrente, con apertura di credito, con LO (poi CP_2 Controparte_2
;
[...]
-che, al momento della chiusura, il conto presentava un saldo pari a zero;
-che essa attrice, dopo il decesso del padre, si rivolgeva ad un consulente specializzato in analisi bancarie, per verificare la correttezza dell'operato della banca;
-che tale consulente evidenziava tutta una serie di irregolarità, rideterminando il saldo effettivo, positivo, nella misura di € 164.207,67.
Tutto ciò esposto, formulava le seguenti domande: <- previo accertamento per le causali di cui in atti, dell'illegittimità per titoli nulli, ovvero senza titolo degli addebiti operati da nei confronti di CP_2 [...] per competenze, remunerazioni e spese esposte negli scalari relativi al conto Per_1 corrente n. 31652, ovvero in eccedenza rispetto alla misura del tasso previsto in via convenzionale e/o in eccedenza e contrario al disposto della normativa antiusura Legge
108/96;
- previo, altresì, accertamento, per la remunerazione del c/c n. 31652 per cui è causa, dell'inesistenza di pattuizione, tra e , del tasso d'interesse; CP_2 Persona_1 della c.m.s. dell'addebito per valute, della capitalizzazione, dell'imputazione degli accrediti e degli addebiti indistintamente al capitale;
di qualsiasi anatocismo delle componenti l'addebitata remunerazione bancaria, che precedono;
- previo accertamento e declaratoria, per le causali di cui in atti, della nullità del rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza, ai fini della determinazione del tasso d'interesse e suo anatocismo;
della nullità della commissione massimo scoperto e del suo anatocismo;
della nullità dell'applicazione del meccanismo di addebito delle valute e del loro anatocismo;
della nullità della capitalizzazione trimestrale ed annuale degli interessi e del loro anatocismo;
della nullità dell'imputazione degli accrediti e degli addebiti fatta al capitale in modo non proporzionale e del suo anatocismo;
-previo, in particolare, accertamento, per le causali di cui in atti, della responsabilità della mandataria convenuta ed in danno a , per il grave CP_2 Persona_1 inadempimento del contratto di mandato per cui è causa e violazione dell'obbligo di diligenza, correttezza e buona fede nella resa del conto, mediante illegittimo ed arbitrario esercizio della ritenzione di somme con unilaterale modificazione dell'apertura di credito, per mezzo dell'indebita distrazione ed imputazione, a sconto del preteso e non dovuto passivo a remunerazione bancaria;
-accertarsi che i saldi dichiarati (anche giornalieri) da sul conto CP_2 corrente n. 31652 sono saldi non veri in linea capitale e quindi non reali né liquidi ed esigibili come invece richiesto dall'art. 50 D. Lgs. 385/93 e conseguentemente accertare e dichiarare mediante apposita ed espletanda consulenza tecnica d'ufficio il reale dare ed avere tra le parti ovvero il reale saldo del dare ed avere del rapporto per cui è causa.
Il tutto maggiorato di interessi legali dal dovuto sino al saldo effettivo>.
*
Costituendosi in giudizio, eccepiva, anzitutto, il difetto di legittimazione Controparte_2 attiva di . Parte_1
Formulava, indi, le seguenti conclusioni:
<nel merito, in via principale, < i>
- rigettare tutte le domande ex adverso avanzate in quanto prescritte, inammissibili, generiche, indeterminate e, comunque, infondate, sia in fatto che in diritto, per i motivi tutti esposti nel presente atto;
in via subordinata,
-nella denegata e non creduta ipotesi in cui le cause di invalidità negoziale denunciate da parte attrice dovessero trovare, anche solo in parte, accoglimento, per un verso, determinarsi la minor somma eventualmente dovuta da all'attrice in virtù CP_2 dell'applicazione della capitalizzazione semestrale o, in via gradata, annuale ritenuta applicabile al rapporto bancario oggetto del presente giudizio, per altro verso, accertarsi ed applicarsi, ai rapporti contrattuali in contestazione, i tassi di interesse, i prezzi e le condizioni economiche di cui all'art. 117, 7° comma, lett. a) e b), del
T.U.B.>.
* Con sentenza n. 818/2019, pubblicata in data 25 maggio 2019, il Tribunale di Modena rigettava le domande attoree, rilevando come non avesse documentato la Parte_1 dedotta qualità di erede di e dunque provato la sua legittimazione attiva. Persona_1
*
Avverso tale sentenza interponeva appello la soccombente attrice, insistendo per l'accoglimento delle domande già proposte in primo grado.
*
Resisteva reiterando anche le difese e conclusioni espletate in primo Controparte_2 grado.
*
Con sentenza non definitiva n. 710/2024, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, veniva statuito quanto segue.
Veniva dichiarata sussistente la legittimazione attiva di . Parte_1
Veniva dichiarata l'illegittimità dell'operato anatocismo.
Venivano rigettate le domande formulate da parte attrice, non fondate sullo stesso.
*
Con separata ordinanza veniva disposta ctu, onde individuare le rimesse ripristinatorie eseguite, a titolo di anatocismo nel periodo dal 19 maggio 1995 alla chiusura del conto corrente.
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 15.4.2025, la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va, anzitutto, evidenziato, per esigenze di chiarezza, che non occorre considerare le difese degli atti introduttivi del grado, in quanto superate dalla sentenza non definitiva, con la quale sono state già tutte esaminate, con conseguente giudicato interno. 2)A seguito di tale sentenza, unico compito che residua in capo al collegio è quello di determinare quanto deve restituire la banca all'erede del correntista, per le rimesse eseguite a titolo di capitalizzazione degli interessi e delle cms.
3)Tale importo è stato correttamente conteggiato dal ctu nella misura €22.383,69, non contestata dalle parti.
4)La condanna alla restituzione va dunque pronunciata per tale importo, sul quale sono dovuti gli interessi legali da conteggiare con decorrenza dal 29 maggio 2015 (data di notifica dell'atto introduttivo del primo grado) ex art. 1284, quarto comma, c.c.
5)L'esito del procedimento, in cui parte attrice aveva quantificato le rimesse illegittime in € 164.207,67 e dunque in una misura di molto superiore all'ottenuta condanna, impone di compensare le spese nella misura di due terzi, ponendo le restanti in capo alla soccombente banca, a cui carico vanno piuttosto interamente poste le spese della ctu del grado, ctu disposta solo in relazione al suindicato quesito, reso necessario dall'accertamento dell'illegittimità dell'anatocismo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1589/2019 R.G., in riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento, in favore di Controparte_2
di € 22.383,69, oltre interessi legali da conteggiare, con decorrenza dal 29 Parte_1 maggio 2015, ex art. 1284, quarto comma, c.c.
Compensa per due terzi le spese di lite.
Condanna alla refusione, in favore di delle restanti spese di Controparte_2 Parte_1 lite, liquidate in € 2.000 per il primo grado ed in € 2.300 per il secondo grado, oltre spese generali, iva e cpa.
Dispone la distrazione delle suindicate spese in favore del procuratore antistatario.
Pone le spese della ctu espletata in primo grado per due terzi in capo a e per Parte_1 il resto in capo ad Controparte_2
Pone le spese della ctu espletata nel grado interamente in capo ad Controparte_2 Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 25.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1589/2019 R.G.
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], avente codice fiscale Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Vezzali, avente C.F._1 indirizzo pec Email_1
NEI CONFRONTI DI
avente codice fiscale rappresentata e difesa dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Alberto Toffoletto
[...]
e TI OM (C.F. CodiceFiscale_2
- PEC , C.F._3 Email_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Guido Guida, sito in Bologna, Via del Cane n. 8 ; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto introduttivo del primo grado, risalente al maggio 2015, conveniva, Parte_1 innanzi il Tribunale di Modena, Controparte_2
Esponeva:
-di essere l'unica erede del defunto padre, ; Persona_1
-che questi aveva intrattenuto, dal 29 giugno 1991 al 26 maggio 1998, un rapporto di conto corrente, con apertura di credito, con LO (poi CP_2 Controparte_2
;
[...]
-che, al momento della chiusura, il conto presentava un saldo pari a zero;
-che essa attrice, dopo il decesso del padre, si rivolgeva ad un consulente specializzato in analisi bancarie, per verificare la correttezza dell'operato della banca;
-che tale consulente evidenziava tutta una serie di irregolarità, rideterminando il saldo effettivo, positivo, nella misura di € 164.207,67.
Tutto ciò esposto, formulava le seguenti domande: <- previo accertamento per le causali di cui in atti, dell'illegittimità per titoli nulli, ovvero senza titolo degli addebiti operati da nei confronti di CP_2 [...] per competenze, remunerazioni e spese esposte negli scalari relativi al conto Per_1 corrente n. 31652, ovvero in eccedenza rispetto alla misura del tasso previsto in via convenzionale e/o in eccedenza e contrario al disposto della normativa antiusura Legge
108/96;
- previo, altresì, accertamento, per la remunerazione del c/c n. 31652 per cui è causa, dell'inesistenza di pattuizione, tra e , del tasso d'interesse; CP_2 Persona_1 della c.m.s. dell'addebito per valute, della capitalizzazione, dell'imputazione degli accrediti e degli addebiti indistintamente al capitale;
di qualsiasi anatocismo delle componenti l'addebitata remunerazione bancaria, che precedono;
- previo accertamento e declaratoria, per le causali di cui in atti, della nullità del rinvio alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito su piazza, ai fini della determinazione del tasso d'interesse e suo anatocismo;
della nullità della commissione massimo scoperto e del suo anatocismo;
della nullità dell'applicazione del meccanismo di addebito delle valute e del loro anatocismo;
della nullità della capitalizzazione trimestrale ed annuale degli interessi e del loro anatocismo;
della nullità dell'imputazione degli accrediti e degli addebiti fatta al capitale in modo non proporzionale e del suo anatocismo;
-previo, in particolare, accertamento, per le causali di cui in atti, della responsabilità della mandataria convenuta ed in danno a , per il grave CP_2 Persona_1 inadempimento del contratto di mandato per cui è causa e violazione dell'obbligo di diligenza, correttezza e buona fede nella resa del conto, mediante illegittimo ed arbitrario esercizio della ritenzione di somme con unilaterale modificazione dell'apertura di credito, per mezzo dell'indebita distrazione ed imputazione, a sconto del preteso e non dovuto passivo a remunerazione bancaria;
-accertarsi che i saldi dichiarati (anche giornalieri) da sul conto CP_2 corrente n. 31652 sono saldi non veri in linea capitale e quindi non reali né liquidi ed esigibili come invece richiesto dall'art. 50 D. Lgs. 385/93 e conseguentemente accertare e dichiarare mediante apposita ed espletanda consulenza tecnica d'ufficio il reale dare ed avere tra le parti ovvero il reale saldo del dare ed avere del rapporto per cui è causa.
Il tutto maggiorato di interessi legali dal dovuto sino al saldo effettivo>.
*
Costituendosi in giudizio, eccepiva, anzitutto, il difetto di legittimazione Controparte_2 attiva di . Parte_1
Formulava, indi, le seguenti conclusioni:
<nel merito, in via principale, < i>
- rigettare tutte le domande ex adverso avanzate in quanto prescritte, inammissibili, generiche, indeterminate e, comunque, infondate, sia in fatto che in diritto, per i motivi tutti esposti nel presente atto;
in via subordinata,
-nella denegata e non creduta ipotesi in cui le cause di invalidità negoziale denunciate da parte attrice dovessero trovare, anche solo in parte, accoglimento, per un verso, determinarsi la minor somma eventualmente dovuta da all'attrice in virtù CP_2 dell'applicazione della capitalizzazione semestrale o, in via gradata, annuale ritenuta applicabile al rapporto bancario oggetto del presente giudizio, per altro verso, accertarsi ed applicarsi, ai rapporti contrattuali in contestazione, i tassi di interesse, i prezzi e le condizioni economiche di cui all'art. 117, 7° comma, lett. a) e b), del
T.U.B.>.
* Con sentenza n. 818/2019, pubblicata in data 25 maggio 2019, il Tribunale di Modena rigettava le domande attoree, rilevando come non avesse documentato la Parte_1 dedotta qualità di erede di e dunque provato la sua legittimazione attiva. Persona_1
*
Avverso tale sentenza interponeva appello la soccombente attrice, insistendo per l'accoglimento delle domande già proposte in primo grado.
*
Resisteva reiterando anche le difese e conclusioni espletate in primo Controparte_2 grado.
*
Con sentenza non definitiva n. 710/2024, in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, veniva statuito quanto segue.
Veniva dichiarata sussistente la legittimazione attiva di . Parte_1
Veniva dichiarata l'illegittimità dell'operato anatocismo.
Venivano rigettate le domande formulate da parte attrice, non fondate sullo stesso.
*
Con separata ordinanza veniva disposta ctu, onde individuare le rimesse ripristinatorie eseguite, a titolo di anatocismo nel periodo dal 19 maggio 1995 alla chiusura del conto corrente.
*
Precisate le conclusioni, come in atti, in relazione all'udienza cartolare del 15.4.2025, la causa veniva posta in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Va, anzitutto, evidenziato, per esigenze di chiarezza, che non occorre considerare le difese degli atti introduttivi del grado, in quanto superate dalla sentenza non definitiva, con la quale sono state già tutte esaminate, con conseguente giudicato interno. 2)A seguito di tale sentenza, unico compito che residua in capo al collegio è quello di determinare quanto deve restituire la banca all'erede del correntista, per le rimesse eseguite a titolo di capitalizzazione degli interessi e delle cms.
3)Tale importo è stato correttamente conteggiato dal ctu nella misura €22.383,69, non contestata dalle parti.
4)La condanna alla restituzione va dunque pronunciata per tale importo, sul quale sono dovuti gli interessi legali da conteggiare con decorrenza dal 29 maggio 2015 (data di notifica dell'atto introduttivo del primo grado) ex art. 1284, quarto comma, c.c.
5)L'esito del procedimento, in cui parte attrice aveva quantificato le rimesse illegittime in € 164.207,67 e dunque in una misura di molto superiore all'ottenuta condanna, impone di compensare le spese nella misura di due terzi, ponendo le restanti in capo alla soccombente banca, a cui carico vanno piuttosto interamente poste le spese della ctu del grado, ctu disposta solo in relazione al suindicato quesito, reso necessario dall'accertamento dell'illegittimità dell'anatocismo.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 1589/2019 R.G., in riforma dell'impugnata sentenza, condanna al pagamento, in favore di Controparte_2
di € 22.383,69, oltre interessi legali da conteggiare, con decorrenza dal 29 Parte_1 maggio 2015, ex art. 1284, quarto comma, c.c.
Compensa per due terzi le spese di lite.
Condanna alla refusione, in favore di delle restanti spese di Controparte_2 Parte_1 lite, liquidate in € 2.000 per il primo grado ed in € 2.300 per il secondo grado, oltre spese generali, iva e cpa.
Dispone la distrazione delle suindicate spese in favore del procuratore antistatario.
Pone le spese della ctu espletata in primo grado per due terzi in capo a e per Parte_1 il resto in capo ad Controparte_2
Pone le spese della ctu espletata nel grado interamente in capo ad Controparte_2 Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 25.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina