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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 261/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SA GIUSEPPA, Presidente
TO NI, TO
RAMONDINI ELIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3662/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di AN-Territorio - Via Iginio Ugo Tarchetti 6
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025MI0301998 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4492/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
La parte ricorrente chiede l'accoglimento delle conclusioni già formulate in atti e la parte resistente insiste invece per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'avviso d'accertamento in oggetto con il quale l'Agenzia delle Entrate rettificava, a seguito di collaudo Doc.fa, il classamento del seguente unità immobiliare sita in AN,Indirizzo_1 così censito:Fg 269 p.lla 90 sub 719 Categoria A/1 cl. 3^ consistenza 12,5 vani rendita
€ 3.195,58, e annullava il precedente provvedimento di validazione del classamento proposto con doc.fa del 21/09/2020 N. Protocollo_1 in: Categoria A/2 cl. 6^ consistenza 13,5 vani rendita € 3.276,92.
L'odierno ricorrente eccepisce l'erroneità della rettifica a suo dire infondata nel merito, contraria al principio di certezza del diritto, legittimo affidamento e carente dal punto di vista comparativo.
La Corte dà atto che è stata depositata la relazione dell'Ing. Nominativo_1 relativa alla concentrazione di immobili di categoria A/1 limitrofi alla zona centrale di AN.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto, siccome del tutto infondato in fatto e in diritto, oltre che privo di riscontri probatori.
Il ricorrente ha depositato una propria memoria il 21/11/2025 nella quale ha insistito sugli argomenti del ricorso, ed in particolare ha sottolineato come le caratteristiche estrinseche dell'unità immobiliare, ossia la tipologia di stabile condominiale ed il contesto zonale urbano, non consentirebbero l'attribuzione della categoria A/1.
Nella pubblica udienza le parti hanno riproposto sinteticamente le proprie posizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione verte sostanzialmente sulla legittimità delle predette operazioni di classamento catastale, e in particolare della attribuzione della categoria A/1 nel caso dell'unità immobiliare sub 719 oggetto di ricorso.
In premessa, si annota che nell'ambito della procedura di classamento, assume ruolo fondamentale il riferimento alle “consuetudini locali” enunciato dall'art. 8 del D.P.R. n. 138/98 secondo cui, testualmente, “La categoria è assegnata in base alla normale destinazione funzionale per l'unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali.”
La definizione locale della categoria catastale A/1 attualmente vigente per AN (aggiornata nel 2008) risulta la seguente: “ Unità immobiliari poste in edifici a carattere signorile o civile (ma anche in edifici di originario impianto economico o popolare che, collocati in ambiti residenziali centrali o di pregio della città, sono stati poi riqualificati anche solo internamente), di taglio dimensionale intorno ai mq 230 commerciali o superiore, e, di conseguenza, con consistenza catastale all'incirca di 10,5 vani o superiore, valutata l'ampiezza media dei vani in mq 22 per tale tipologia nella città di AN. Internamente sono dotate in genere di uno o più saloni (zona giorno di grande dimensione), hanno tre o più servizi e una distribuzione degli ambienti articolata in modo da separare la zona cucina dalla zona giorno e questa dalla zona notte”.
Il ricorrente a tal riguardo ha documentato che l'immobile in questione non insiste in una zona di pregio e/
o prossima al nucleo storico alla luce delle planimetrie OMI, che la definiscono quale semicentrale, ma prossima alla zona periferica della città. Ha evidenziato la “pericolosità“ in materia di sicurezza pubblica della zona in oggetto ricavata dalla sua vicinanza alla stazione Centrale;
ha annotato anche l'assenza di esercizi commerciali non di prima necessità, di uffici pubblici e di infrastrutture in genere che invece caratterizzano la categoria A/1. Le predette osservazioni risultano condivisibili e non sono state intaccate efficacemente dalle controdeduzioni della parte resistente.
Il ricorrente ha inoltre documentato, mediante la perizia dell'Ing. Nominativo_1, una serie di immobili posti nelle vicinanze di quello in esame con caratteristiche tipologiche intrinseche ed estrinseche similari all'unità oggetto di accertamento, ma in edifici decisamente più signorili, i quali presentano classamenti in categoria A/2 validati e/o rettificati dall'Agenzia delle Entrate: tali elementi inficiano la metodologia comparativa che sarebbe stata adottata dall'Agenzia delle Entrate nella individuazione del classamento dell'immobile in esame, rilevando al contrario come in fattispecie del tutto analoghe analoghe la categoria catastale riconosciuta dall'amministrazione ha tenuto conto del minor pregio del contesto zonale in cui è posta l'abitazione in discussione.
Da quanto sopra emerge che all'unità immobiliare in questione non può essere attribuita la categoria A/1 per mancanza delle caratteristiche che la contraddistinguono.
Alla luce di quanto sopra esposto la Corte accoglie il ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e pertanto la Corte condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500 a favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00= a favore del ricorrente.
AN, lì 02 dicembre 2025
Il TO Il Presidente
Dott. Nicola Fortunato Avv. Giuseppa Crisafulli
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 1, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SA GIUSEPPA, Presidente
TO NI, TO
RAMONDINI ELIO, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3662/2025 depositato il 29/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di AN-Territorio - Via Iginio Ugo Tarchetti 6
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTI RELATIVI OPERAZIONI CATASTALI n. 2025MI0301998 CATASTO-RENDITA CATASTALE
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4492/2025 depositato il
03/12/2025
Richieste delle parti:
La parte ricorrente chiede l'accoglimento delle conclusioni già formulate in atti e la parte resistente insiste invece per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente impugna l'avviso d'accertamento in oggetto con il quale l'Agenzia delle Entrate rettificava, a seguito di collaudo Doc.fa, il classamento del seguente unità immobiliare sita in AN,Indirizzo_1 così censito:Fg 269 p.lla 90 sub 719 Categoria A/1 cl. 3^ consistenza 12,5 vani rendita
€ 3.195,58, e annullava il precedente provvedimento di validazione del classamento proposto con doc.fa del 21/09/2020 N. Protocollo_1 in: Categoria A/2 cl. 6^ consistenza 13,5 vani rendita € 3.276,92.
L'odierno ricorrente eccepisce l'erroneità della rettifica a suo dire infondata nel merito, contraria al principio di certezza del diritto, legittimo affidamento e carente dal punto di vista comparativo.
La Corte dà atto che è stata depositata la relazione dell'Ing. Nominativo_1 relativa alla concentrazione di immobili di categoria A/1 limitrofi alla zona centrale di AN.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto, siccome del tutto infondato in fatto e in diritto, oltre che privo di riscontri probatori.
Il ricorrente ha depositato una propria memoria il 21/11/2025 nella quale ha insistito sugli argomenti del ricorso, ed in particolare ha sottolineato come le caratteristiche estrinseche dell'unità immobiliare, ossia la tipologia di stabile condominiale ed il contesto zonale urbano, non consentirebbero l'attribuzione della categoria A/1.
Nella pubblica udienza le parti hanno riproposto sinteticamente le proprie posizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione verte sostanzialmente sulla legittimità delle predette operazioni di classamento catastale, e in particolare della attribuzione della categoria A/1 nel caso dell'unità immobiliare sub 719 oggetto di ricorso.
In premessa, si annota che nell'ambito della procedura di classamento, assume ruolo fondamentale il riferimento alle “consuetudini locali” enunciato dall'art. 8 del D.P.R. n. 138/98 secondo cui, testualmente, “La categoria è assegnata in base alla normale destinazione funzionale per l'unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali.”
La definizione locale della categoria catastale A/1 attualmente vigente per AN (aggiornata nel 2008) risulta la seguente: “ Unità immobiliari poste in edifici a carattere signorile o civile (ma anche in edifici di originario impianto economico o popolare che, collocati in ambiti residenziali centrali o di pregio della città, sono stati poi riqualificati anche solo internamente), di taglio dimensionale intorno ai mq 230 commerciali o superiore, e, di conseguenza, con consistenza catastale all'incirca di 10,5 vani o superiore, valutata l'ampiezza media dei vani in mq 22 per tale tipologia nella città di AN. Internamente sono dotate in genere di uno o più saloni (zona giorno di grande dimensione), hanno tre o più servizi e una distribuzione degli ambienti articolata in modo da separare la zona cucina dalla zona giorno e questa dalla zona notte”.
Il ricorrente a tal riguardo ha documentato che l'immobile in questione non insiste in una zona di pregio e/
o prossima al nucleo storico alla luce delle planimetrie OMI, che la definiscono quale semicentrale, ma prossima alla zona periferica della città. Ha evidenziato la “pericolosità“ in materia di sicurezza pubblica della zona in oggetto ricavata dalla sua vicinanza alla stazione Centrale;
ha annotato anche l'assenza di esercizi commerciali non di prima necessità, di uffici pubblici e di infrastrutture in genere che invece caratterizzano la categoria A/1. Le predette osservazioni risultano condivisibili e non sono state intaccate efficacemente dalle controdeduzioni della parte resistente.
Il ricorrente ha inoltre documentato, mediante la perizia dell'Ing. Nominativo_1, una serie di immobili posti nelle vicinanze di quello in esame con caratteristiche tipologiche intrinseche ed estrinseche similari all'unità oggetto di accertamento, ma in edifici decisamente più signorili, i quali presentano classamenti in categoria A/2 validati e/o rettificati dall'Agenzia delle Entrate: tali elementi inficiano la metodologia comparativa che sarebbe stata adottata dall'Agenzia delle Entrate nella individuazione del classamento dell'immobile in esame, rilevando al contrario come in fattispecie del tutto analoghe analoghe la categoria catastale riconosciuta dall'amministrazione ha tenuto conto del minor pregio del contesto zonale in cui è posta l'abitazione in discussione.
Da quanto sopra emerge che all'unità immobiliare in questione non può essere attribuita la categoria A/1 per mancanza delle caratteristiche che la contraddistinguono.
Alla luce di quanto sopra esposto la Corte accoglie il ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e pertanto la Corte condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500 a favore della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00= a favore del ricorrente.
AN, lì 02 dicembre 2025
Il TO Il Presidente
Dott. Nicola Fortunato Avv. Giuseppa Crisafulli