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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/07/2025, n. 1369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1369 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro di Salerno, Dr. A.M. D'Antonio, all'udienza del 16 luglio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2499/22 Reg.Gen.Sez.Lavoro, e vertente
TRA
C.F.: , rappresentato e difeso dagli avv.ti Marcello Parte_1 C.F._1
Murolo e Maria Citro, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Salerno al c.so V.
Emanuele n. 58, come da procura in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
Resistente in riconvenzionale
E
(c.f.-P.Iva: ), in persona del Presidente del C.d.A. e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, Sig. rapp.to e difeso dall'avv. Francesco Benincasa, Parte_2 con il quale elettivamente domicilia in Salerno alla Via Diaz -Trav. , in virtù di mandato Testimone_1 in calce alla memoria difensiva
Resistente
Ricorrente in riconvenzionale
Avente ad oggetto: riconoscimento differenze retributive Conclusioni rassegnate alla presente udienza: i procuratori delle parti si riportano alle conclusioni di cui alle note già depositate
Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato l'11.4.2022, il ricorrente in epigrafe esponeva di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società con una serie di contratti di Controparte_1 lavoro a tempo determinato e part – time orizzontale;
precisamente, il rapporto lavorativo si sviluppava attraverso una serie di contratti elencati nel ricorso, e precisamente: 1) dal 01/06/2019 al
31/08/2019, con mansioni di bagnino di salvataggio con inquadramento al 6° Livello del CCNL
Turismo Stabilimenti Balneari applicato dall'azienda, con orario di lavoro di 24 ore settimanali così distribuite: tutti i giorni settimanali dalle 15,00 alle 19,00 e con giorno di riposo cadente il martedì; tale contratto veniva prorogato alla data del 30/09/2019 e si concludeva il 15/10/2019 con una conciliazione in sede sindacale;
2) dal 17/06/2020 al 30/06/2020, con mansioni di bagnino di salvataggio con inquadramento al 6° Livello del CCNL Turismo Stabilimenti Balneari applicato dall'azienda, con orario di lavoro di 21 ore settimanali così distribuite: tutti i giorni settimanali dalle
11,30 alle 15,00 e con giorno di riposo cadente il martedì; tale contratto veniva prorogato alla data del 31/07/2020 e nuovamente prorogato al 31/08/2020; anche tale rapporto lavorativo si concludeva il 04/09/2020 con una conciliazione in sede sindacale;
3) e, infine, dal 21/04/2021 al 31/05/2021, adibito al montaggio e alla preparazione della spiaggia con inquadramento al 6° Livello del CCNL
Turismo Stabilimenti Balneari applicato dall'azienda, con orario di lavoro di 21 ore settimanali così distribuite: tutti i giorni settimanali dalle 9,00 alle 12,30 e con giorno di riposo cadente il sabato;
tale contratto veniva prorogato alla data del 30/06/2021 con mansioni di bagnino di salvataggio, con orario di lavoro di 21 ore settimanali, così distribuite: tutti i giorni settimanali dalle 15,00 alle 18,30 con un giorno di riposo cadente di martedì e nuovamente prorogato dal 31/07/2021 al 31/08/2021; infine, prorogato al 30/09/2021; il ricorrente precisava che durante la vigenza dei contratti sopra indicati aveva sempre lavorato tutti i giorni della settimana, compresa la domenica, osservando il seguente orario di lavoro: - primo rapporto (30/06/2019 - 30/09/2019): dalle 7,00 alle 13,00 o, in alternativa, dalle 13,00 alle 19,00, per un totale di 42 ore settimanali (sei ore al giorno per sette giorni alla settimana); - secondo rapporto (17/06/2020 al 31/08/2020): dalle 7,00 alle 13,00 o, in alternativa, dalle 13,00 alle 19,00, per un totale di 42 ore settimanali (sei ore al giorno per sette giorni alla settimana); - terzo rapporto (21/4/2021 – 30/9/2021): dal 21 aprile al 15 maggio dal lunedì al sabato come addetto al montaggio delle cabine osservando un orario di lavoro di 8 ore giornaliere (dalle 7,30 alle 16,00, con un'ora di spacco per il pranzo) per sei giorni alla settimana, per un totale di 48 ore settimanali;
dal 16 maggio anche la domenica come bagnino, essendosi aperto il lido, per sette giorni alla settimana, per un totale di 56 ore settimanali;
dall'1/6/2021 al 31/8/2021, periodo nel quale aveva reso la propria prestazione in qualità di bagnino, orario di lavoro di 6 ore giornaliere (dalle 7,00 alle
13,00 o, in alternativa, dalle 13,00 alle 19,00) per un totale di 42 ore settimanali (sei ore al giorno per sette giorni alla settimana); dall'1/9/2021 al 30/9/2021, avrebbe reso la propria prestazione in qualità di addetto allo smontaggio delle cabine e avrebbe osservato nuovamente un orario di lavoro di 8 ore giornaliere (dalle 7,30 alle 16,00, con un'ora di spacco per il pranzo) per sei giorni alla settimana, per un totale di 48 ore settimanali;
l' chiedeva venisse rilevata la nullità dei verbali di Parte_1 conciliazione sindacale relativi ai primi due rapporti contrattuali sopra richiamati per mancanza di causa, non essendo stata indicata alcuna concreta controversia da comporre;
per mancanza dei requisiti sostanziali imposti dagli artt. 410 e ss. c.p.c., e per violazione dell'art. 1435 c.c., in quanto la dichiarazione negoziale resa era stata estorta ed aveva inciso sulla libertà di autodeterminazione del dipendente;
lamentava poi che la retribuzione da lui ricevuta non era proporzionata alle ore e ai giorni di lavoro svolto ed indicava analiticamente nel ricorso quale fosse la somma che gli sarebbe stata dovuta;
tanto premesso il ricorrente chiedeva al giudice adito di “accertare il diritto di esso ricorrente a ricevere le voci retributive indicate nel presente atto, con conseguente condanna della società al pagamento, in suo favore, dell'importo complessivo di € € Controparte_1
13.955,54, oltre interessi e rivalutazione come per legge, ovvero di quella diversa somma che risulterà di giustizia, previa, all'occorrenza, espletanda C.T.U.; condannare la società resistente alla rifusione delle spese di lite, con attribuzione.”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio la la quale Controparte_1 innanzitutto ribadiva la legittimità delle conciliazioni che avevano concluso i primi due rapporti contrattuali tra le parti, e che peraltro erano decorsi i termini ex art. 2113 c.c. per l'impugnazione dei relativi verbali;
in relazione al rapporto di lavoro relativo l'anno 2021 precisava che il ricorso era da considerarsi infondato in fatto ed in diritto, in considerazione del fatto che il ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa per i giorni e per le ore indicate nelle buste paga;
spiegava poi domanda riconvenzionale intesa ad ottenere il risarcimento dei danni causati e causandi, sia come danno emergente per la perdita del cliente e sia come danno all'immagine della società, che indicativamente determinava in €.5.000,00 o in quella somma maggiore o minore che il giudice avrebbe ritenuto equo fissare;
chiedeva infine condanna del ricorrente al pagamento del risarcimento danni ex Art. 96 cpc, per la temerarietà dell'azione, danni da liquidarsi in via equitativa e, comunque ed in ogni caso, condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio. Il giudice all'odierna udienza, dopo aver espletato l'escussione dei testi di parte ricorrente e resistente ed aver acquisito le dichiarazioni rese nel corso dell'accesso ispettivo effettuato in data 14/05/2021 dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno presso l'azienda Rosa Dei Venti S.r.1., viste le note di trattazione scritta depositate in atti, ha deciso la causa come da sentenza con motivazione contestuale .
*********
Preliminarmente va dichiarata la inammissibilità della domanda di pagamento di spettanze retributive per il periodo precedente l'aprile 2021 per intervenuta conciliazione sindacale .
Come anticipato nella parte narrativa della presente decisione , il ricorrente afferma di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della in tre periodi diversi dal 1.6.2019 Controparte_1 al 30.09.3019; dal 17.06.2020 al 31.08.2020 e dal 21.04.2021 al 30.09.2021 ; i primi due rapporti di lavoro , tuttavia , sono stati definiti con verbali di conciliazione sindacale rispettivamente del
15.10.2019 e del 4.9.2020 con i quali il lavoratore accettava a titolo di transazione novativa le somme indicate nel verbale dichiarando di rinunciare nei confronti della ad ogni domanda Controparte_1 comunque connessa , vicaria o anche solo occasionata dalla esecuzione dei rapporti per i quali veniva indicata esattamente la durata e le mansioni espletate . E detti verbali non possono essere invalidati dalle eccezioni oggi sollevate in ricorso .
E' noto che ai sensi dell'art. 2113, comma primo, c.c.,“Le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409, Codice di procedura civile, non sono valide”. La rinuncia è un atto unilaterale recettizio con cui un soggetto manifesta la volontà di dismettere diritti soggettivi;
la transazione, invece, è un contratto tipico “(..) col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro” (art. 1965 c.c.). L'oggetto delle rinunce e delle transazioni in esame è certo ed
è costituito dai “diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi” (art. 2113, comma primo, c.c.).
Per evitare l'eventuale impugnazione delle rinunce e delle transazioni e rendere la conciliazione, per così dire, “valida ab origine” o “tombale”, il datore di lavoro e il lavoratore possono tuttavia stipulare il verbale di conciliazione in una delle c.d. “sedi protette” di cui all'art. 2113, comma quarto, c.c., ovvero: • in sede giudiziale (art. 185 c.p.c.); • in sede amministrativa (artt. 410 e 411 c.p.c.); • in sede sindacale (art. 412-ter c.p.c.); • innanzi al collegio di conciliazione e arbitrato (art. 412-quater c.p.c.);
• presso le sedi di certificazione (art. 31, comma tredicesimo, legge n. 183/2010). In tutti i casi indicati la posizione del lavoratore è tutelata dall'intervento di un soggetto terzo, che garantisce l'assenza di un condizionamento della volontà del medesimo lavoratore.
Questo non significa che la sottoscrizione di un verbale di conciliazione in sede protetta ne garantisca sempre l'inoppugnabilità atteso che le rinunce e le transazioni contenute in un verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale possono essere impugnate laddove il lavoratore non abbia beneficiato di effettiva assistenza da parte dell'organizzazione sindacale e la conciliazione non si sia svolta nelle sedi e secondo le procedure previste dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Tuttavia nel caso de quo difetta proprio la domanda espressa di caducazione della conciliazione , né questo Giudicante potrebbe d'ufficio caducare l'atto stante il limite del principio della domanda consacrato dall'art. 112 c.p.c. a tenore del quale “ll giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa;
e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”. Detto principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato implica il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto e comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda. E se è vero che può escludersi un vincolo dalla formulazione letterale delle domande, dovendosi avere riguardo al contenuto sostanziale per individuare i limiti della pronuncia richiesta ,è vero anche che ciò presuppone sempre che una domanda sia stata posta in modo espresso. Insomma il Giudice può anche non attenersi alle espressioni utilizzate dalla parte ma soltanto per tracciare i confini, l'ampiezza della domanda da questi posta non per crearla ex novo quando questa manchi. Diversamente il Giudice realizzerebbe una pregiudizievole estensione del "thema probandum" e del “thema decidendum” e altererebbe la parità delle parti nel processo. E ciò tanto più nel rito del lavoro ove opera un rigido meccanismo di preclusioni che impone di definire sin dall'inizio le questioni giuridiche da affrontare e le circostanze di fatto da accertare attraverso l'istruttoria dibattimentale senza piena libertà per le parti di elaborare e modificare le proprie domande e difese fino alla fine del giudizio in prossimità della decisione ma con onere per queste di elaborare la propria strategia processuale in limine litis, sin dall'inizio della causa, poche modifiche potendo apportare nel corso di essa. Più precisamente ricorrendo gravi motivi e previa autorizzazione del giudice, le parti possono soltanto modificare ex art. 420 c.p.c. domande, eccezioni e conclusioni già formulate ma non anche proporre domande nuove per "causa petendi" o
"petitum", neppure con il consenso della controparte (esplicito, mediante l'espressa accettazione del contraddittorio, ovvero implicito nella difesa nel merito) (Cass. civ., sez. III, sent. n. 6728/2019).
Come affermato anche dalla Suprema Corte (Cass. civ., sez. lav., 14/05/2018, n. 11631), nel rito del lavoro, l'esame del ricorso deve riguardare, ai fini dell'interpretazione della domanda, la valutazione complessiva dell'atto; ove, tuttavia, difetti una chiara omogeneità delle allegazioni esposte nel contenuto complessivo del ricorso stesso rispetto alla domanda formulata nelle conclusioni, espressamente e senza condizioni circoscritte, il giudice non può d'ufficio, in contrasto con l'art. 112
c.p.c., pronunciarsi in difformità.
Né potrebbe sostenersi che questo Giudicante sarebbe tenuto ad ogni modo secondo la regola generale a rilevare d'ufficio la nullità del verbale di conciliazione e ad accertarla anche solo incidentalmente atteso che l' si limita ad una generica doglianza circa la mancata consapevolezza dei diritti Parte_1 rinunciati . E dunque , non avendo l' chiesto l'elisione dell'accordo conciliativo , non può Parte_1 oggi sottrarsi a quanto in esso ha prestato assenso e ciò determina l'inammissibilità del ricorso .
Ma anche a voler ritenere che , con la domanda di pagamento di spettanze retributive , il ricorrente abbia implicitamente chiesto l'annullamento del verbale di conciliazione , nella specie l'impugnazione sarebbe stata comunque tardiva perché proposta oltre il termine di sei mesi dalla sottoscrizione dell'atto .
A ciò si aggiunga che non sono neppure condivisibili le doglianze sollevate dal ricorrente circa la inesistenza , nella specie , della res litigiosa e la mancanza dell'aliquid datum , aliquid retentum.
Per res dubia , come noto , si intende l'incertezza , almeno nell'opinione delle parti , circa il rapporto giuridico intercorrente tra le stesse e le rispettive contrapposte pretese e la corrispettività del sacrificio sopportato , o meglio le reciproche concessioni ( Cass. N. 7999/2010 ; Cass. n. 6961/2993
; Cass. n. 1980/2000) , senza che di tali pretese sia necessaria l'esteriorizzazione ( v. Cass n.
12211/2011; Cass. n. 18616/2005) e senza che acquisti rilievo l'eventuale squilibrio tra il datum e il retentum ( Cass.n.8808/2015 ; Cass. n. 5139/2003) dovendosi , a tal fine , ricordare che l'art. 1970
c.c. esclude che la transazione possa essere rescissa per causa di lesione in quanto la considerazione dei reciproci sacrifici e vantaggi derivanti dal contratto ha carattere soggettivo , essendo rimessa all'autonomia negoziale delle parti . Il Giudice , quindi , non è tenuto a valutare la congruità delle determinazioni delle parti rispetto alle reciproche concessioni dovendo solo accertarne la reale volontà negoziale . La transazione , infatti , può essere diretta ad una regolamentazione degli interessi anche in relazione ad un pericolo di lite ( Cass. n. 8917/2016 ; Cass. n. 24024/2013) , fermo restando che , nella specie , la reciprocità delle concessioni è integrata dall'accettazione del lavoratore della somma offerta e dalla rinuncia , sempre a titolo di transazione , ad ogni maggior somma , diritto o pretesa derivante da e per l'effetto del predetto rapporto di lavoro , anche per titolo non espressamente dedotti nel verbale , e, dall'altra , dalla erogazione da parte del datore di lavoro delle somme indicate
. Ciò posto , va quindi dichiarata la inammissibilità della domanda con riferimento a tutte le rivendicazioni avanzate per il periodo precedente la sottoscrizione dei verbali di conciliazione .
Ed invero, l'accordo di conciliazione determina la cessazione della materia del contendere rispetto alle domande oggetto di transazione solo ove intervenuta nel corso del giudizio, ma laddove l'accordo conciliativo risulta concluso ben prima dell'instaurazione del giudizio, deve ritenersi che le domande del lavoratore, siccome carenti ab origine di interesse ad agire, debbano essere dichiarate inammissibili.
Nella specie , infatti ,è indiscusso che il ricorrente ha incassato la somma indicata negli atti di conciliazione con contestuale rinuncia dello stesso, tra gli altri , ai medesimi titoli retributivi
(differenze di retribuzione, indennità di qualsiasi tipo, diritti inerenti a mansioni ed inquadramento e trattamento di fine rapporto, tra gli altri) riconducibile all'intercorso rapporto di lavoro oggetto della presente domanda e , pertanto , la domanda giudiziaria oggi proposta dall' deve essere Parte_1 dichiarata parzialmente inammissibile .
Ed invero , la sottoscrizione del verbale di conciliazione con l'assistenza del sindacato ai sensi dell'art. 411 c.p.c. spiega un effetto preclusivo sulla pretesa attorea di pagamento di differenze retributive ,attesa la inoppugnabilità ex art. 2113 c.c. del contenuto dell'accordo conciliativo raggiunto in sede sindacale , nella presunzione che la presenza del rappresentante sindacale faccia venir meno la posizione di soggezione del lavoratore subordinato nei confronti del datore ed assicuri che la soluzione negoziale adottata corrisponda all'interesse del lavoratore stesso in relazione alla concreta controversia in atto.
Abbiamo già sopra detto che la previsione dell'art.2113 c.c. , che prevede la impugnabilità delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge o dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di lavoro di cui all'art.409 c.p.c. , non trova applicazione per le conciliazioni avvenute ai sensi degli artt. 185, 410 e
411 c.p.c. ( Cass. 30 agosto 1991 n.9241; Cass. 21 agosto 1991 n.9007) .
Si ritiene , infatti , che l'intervento dell'ufficio provinciale del lavoro o delle associazioni sindacali sia di per sé idoneo a sottrarre il lavoratore a quella condizione di soggezione rispetto al datore di lavoro, che rende sospetta di prevaricazione da parte di quest'ultimo le transazioni e rinunzie intervenute nel corso del rapporto in ordine a diritti previsti da norme inderogabili;
l'ufficio del lavoro , infatti, adempie il compito affidatogli dalla legge non solo quando, essendo necessario, partecipi attivamente alla composizione delle contrastanti posizioni delle parti , ma anche quando , null'altro occorrendo nel caso specifico, riconosca come espressione di una volontà non coartata del lavoratore , e , conseguentemente , registri in un proprio atto , una composizione già delineata dagli interessati in trattative dirette;
sicché è perfettamente valida la conciliazione redatta presso l'ufficio provinciale del lavoro , la quale, invece di attuare con l'attivo ministero del pubblico ufficiale la composizione di una vertenza effettivamente in atto e non risolta , costituisca la mera ricognizione o reiterazione di un accordo già raggiunto dalle parti ( Cass. 1 aprile 1987 n.3149).
Ed anche di recente la Suprema Corte ha ribadito ( sent. n. 16154 del 9.6.2021) che in tema di atti abdicativi di diritti posti in essere dal lavoratore subordinato , le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti previsti da disposizioni inderogabili di leggi o di contratti collettivi e contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale non sono impugnabili laddove l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali al lavoratore sia stata effettiva e ciò in quanto deve potersi ritenere che lo stesso sia stato posto nella condizione di comprendere a quali diritti rinunciare e in quale misura
.E poiché , nella specie , non è stato sollevato alcun rilievo riguardo alla ritualità dell'atto di conciliazione sottoscritto in sede sindacale , né il ricorrente ha impugnato lo stesso per un vizio del consenso , esso spiegherà necessariamente la propria efficacia nel presente giudizio determinando la inammissibilità della domanda .
Tanto premesso , a questo punto non rimane che esaminare la domanda proposta dall' con Parte_1 riferimento al solo ultimo rapporto di lavoro intercorso con la società resistente . 21.4.2021 al
30.9.2021.
Ebbene , con riferimento al suddetto periodo il ricorrente sostiene che , nonostante la formalizzazione di un part- time per 21 ore settimanali , egli avrebbe osservato un orario di lavoro superiore , diversamente articolato nei diversi mesi compresi nel periodo sopra detto in ragione delle diverse mansioni espletate .
Esamineremo quindi partitamente i diversi periodi lavorativi indicati in ricorso .
Più precisamente , il ricorrente afferma di aver lavorato dal 21.4.2021 al 15 maggio 2021 per otto ore al giorno ( dalle ore 7,30 alle ore 16,00 con un'ora di spacco ) per sei giorni alla settimana e a sostegno di tale affermazione egli adduce alcuni testi , chiedendo nel contempo acquisirsi le dichiarazioni rese nel corso delle indagini ispettive espletate dall'Ispettorato territoriale del lavoro .
Ebbene , mentre i testi addotti dal ricorrente nulla hanno riferito sull'attività di lavoro prestata dal ricorrente nel predetto periodo , le dichiarazioni rese dai lavoratori in occasione della ispezione Con effettuata dall in data 14.5.2021 , confermano in parte la circostanza dedotta in ricorso circa lo svolgimento di attività lavorativa in maniera difforme da quella registrata nei prospetti paga . Con In occasione della suddetta indagine ispettiva , i funzionari dell' provvedevano infatti ad interrogare tutte le persone trovate intente al lavoro , compreso il ricorrente . E da tali dichiarazioni è possibile sicuramente trarre la conclusione che l'attività di allestimento dello stabilimento balneare , attività che si protraeva per circa un mese , vedeva impegnati più operai , sia di mattina che di pomeriggio . Va rilevato , tra l'altro , che in tal senso ha deposto anche il teste , Testimone_2 addotto dalla parte convenuta. Quello su cui tuttavia le dichiarazioni non concordano sono il numero di giornate settimanali in cui i lavoratori erano impegnati e l'orario complessivo di lavoro dagli stessi osservato .
Lo stesso ricorrente , infatti , che oggi afferma di aver lavorato per sei giorni alla settimana dalle ore
7,30 alle ore 16,00 , in sede ispettiva riferisce invece che la giornata lavorativa cominciava soltanto alle ore 8,30 . A ciò si aggiunga che quasi tutti i lavoratori sentiti in sede ispettiva riferiscono che in tale periodo si lavorava per soli cinque giorni alla settimana , dal lunedì al venerdì .
Pertanto , pur utilizzando le suddette dichiarazioni ai fini probatori , possiamo concludere nel senso di ritenere soltanto parzialmente confermate le dichiarazioni attoree , nel senso che possiamo affermare che nel periodo dal 21 aprile al 14 maggio 2021 il ricorrente ha prestato la propria attività dal lunedì al venerdì , con eccezione dei giorni festivi , con orario dalle ore 8,30 alle ore 16,00 , con pausa di un'ora .
E poiché , per il suddetto periodo , risulta formalizzato soltanto un part- time di 21 ore settimanali e non risulta dagli atti che al lavoratore siano state corrisposte somme ulteriori rispetto a quelle indicate nei prospetti , il ricorrente avrà diritto al pagamento di differenze retributive .
Per effettuare il calcolo delle somme spettanti al lavoratore nel periodo dal 21 aprile al 14 maggio utilizzeremo la paga base indicata nei prospetti paga , moltiplicandola per le ore di lavoro sopra dette e sottraendo l'importo riconosciuto dal datore di lavoro .
Avremo quindi che per il mese di aprile 2021 il ricorrente ha maturato il diritto a differenze paga per
€ 70,40 , mentre dal primo al 14 maggio 2021 egli ha maturato il diritto a differenze paga per € 165,08
.
A questo punto , possiamo passare ad esaminare il secondo periodo di lavoro indicato dal ricorrente
, vale a dire quello dal 16 maggio al 31 agosto 2021 , periodo durante il quale egli afferma di aver lavorato come bagnino per sette giorni alla settimana e per sei ore giornaliere .
Ebbene , con riferimento al suddetto periodo , occorre innanzitutto premettere che non è di alcuna utilità il verbale redatto in sede ispettiva , atteso che tale verbale risale al 14 maggio e nulla ci dice che successivamente a tale data siano rimaste immutate le modalità di esplicazione dell'attività lavorativa .
Non rimane , pertanto , che esaminare le risultanze della prova testimoniale espletata nel corso del giudizio , la le conclusioni che è possibile trarre da tale prova non sono favorevoli al ricorrente .
Nessuno dei testi , infatti , riferisce che il ricorrente osservava effettivamente turni alternati dalle ore
7,0 alle ore 13,00 e dalle ore 13,00 alle ore 19,00 , né che lavorasse per sette giorni alla settimana;
tutti sono concordi nel riferire della presenza di numerosi ragazzi che si occupavano dell'assistenza agli ospiti in spiaggia e che gli stessi si alternavano nei turni , ma quali fossero effettivamente i turni osservati nessuno è in grado di riferirlo . Né è possibile ritenere acclarata la circostanza riferita dal ricorrente circa l'orario di lavoro da lui osservato in tale periodo dalle sole dichiarazioni rese dal teste , ex cognato del ricorrente . E' vero , infatti , che questi riferisce di turni Testimone_3 osservati dai bagnini dalle ore 7,00 alle ore 13,30 e dalle ore 13,30 alle ore 19,00/19,30 , ma tale dichiarazione , oltre a non essere riferita specificamente ai turni osservati dal ricorrente , non trova neppure giustificazione nella continuativa presenza del teste presso lo stabilimento , atteso che questi riferisce di aver frequentato lo stabilimento prevalentemente tra le ore 12,00 e le ore 15,00 .
Di contro , sono state acquisite le dichiarazioni della teste , la quale conferma la Tes_4 veridicità degli orari registrati dalla datrice di lavoro , dando anche una spiegazioni delle ragioni che inducevano l'azienda ad assumere più dipendenti , ma per un tempo limitato .
La teste , infatti , riferisce .” nel periodo caldo è impossibile lavorare per sei ore sotto il sole e perciò l'azienda aveva stabilito turni di tre ore , tre ore e mezzo al massimo “. E la stessa teste riferisce anche della fruizione del riposo settimanale da parte dell'intero personale .
E dunque , con riferimento a tale periodo , non è possibile riconoscere la ricorrente alcuna differenza retributiva , neppure per un diverso e superiore inquadramento contrattuale .
Va rilevato , infatti , che i conteggi allegati al ricorso sono stati formulati con riferimento al 5° livello del contratto Collettivo Turismo Pubblici Esercizi , mentre il ricorrente è stato sempre inquadrato nel
6° livello .
La domanda di superiore inquadramento , tuttavia , non può essere accolta mancando nel ricorso qualsiasi riferimento alle declaratorie professionali dell'uno e dell'altro livello contrattuale.
Quanto all'ultimo periodo di lavoro , i prospetti paga attestano che il ricorrente è stato remunerato con riferimento ad una prestazione lavorativa resa per cinque ore al giorno e non è provato che il ricorrente abbia lavorato per un orario superiore. E non può trovare accoglimento , per come richiesta , neppure la domanda di pagamento della indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti .
I prospetti paga in atti , infatti , attestano che il ricorrente avrebbe goduto sia di ferie , che di permessi
, sicchè questi avrebbe dovuto dedurre e provare di avere invece prestato attività lavorativa nei predetti giorni .
Quello che invece compete al lavoratore , perché non specificamente contestato dalla convenuta , è la quota di 14ma maturata nell'anno 2021.
A tale titolo , pertanto , il ricorrente ha diritto a percepire la somma di € 271,70.
Naturalmente le differenze sopra evidenziate incidono anche sul trattamento di fine rapporto maturato dal lavoratore , sicchè a tale titolo il ricorrente avrà diritto ad una ulteriore somma di €
37,57.
La società resistente va pertanto condannata al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma lorda di € 544,76, cui andranno aggiunti interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti e sino all'effettivo soddisfo .
Va invece rigettata la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta .
La lamenta che il comportamento del ricorrente nel corso dell'attività lavorativa Controparte_1 del 2021 avrebbe procurato notevoli danni alla società , sia perché in più occasioni avrebbe omesso di occuparsi dell'apertura degli ombrelloni, sia perché avrebbe litigato con colleghi e clienti ed avrebbe altresì tenuto un comportamento irriguardoso verso i componenti del Consiglio di amministrazione della società e nei confronti di alcune famiglie , ma le prove testimoniali offerte sul punto non appaiono sufficienti a suffragare la domanda per come proposta .
E' vero , infatti , che la teste sembrerebbe confermare che il ricorrente si intratteneva spesso Tes_4 presso il bar senza la divisa di lavoro e che in più occasione i clienti avrebbero lamentato comportamenti irriguardosi da parte del ricorrente , ma da qui a sostenere che l'azienda abbia subito un danno all'immagine , oltre che un danno economico , che ne passa .
Se infatti l' nonostante le segnalazioni dei clienti , ha tollerato comportamenti inadempienti Pt_3
o addirittura oltraggiosi del proprio dipendente , ha, con la propria inerzia, tollerato , se non addirittura contribuito a danneggiare la propria immagine all'esterno . Quanto poi alla perdita economica sofferta dall'azienda in conseguenza dei comportamenti tenuti dal lavoratore, la prova testimoniale sul punto appare assolutamente generica e quindi inidonea a sostenere la domanda di risarcimento danni . Le spese del giudizio , liquidate in dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
1) dichiara inammissibile la domanda di pagamento di spettanze retributive per il periodo precedente l'aprile 2021 ;
2.accoglie per quanto di ragione la domanda proposta dal ricorrente con riferimento al rapporto di lavoro intercorso con la società resistente dal 21 aprile al 30 settembre 2021 e , per l'effetto , condanna la , in persona del legale rapp.te p.t. , al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 544,76 , al lordo delle ritenute di legge , oltre interessi e Parte_1 rivalutazione dalla data di maturazione dei crediti e sino all'effettivo soddisfo;
3.rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla società convenuta;
3.condanna la società , in persona del legale rapp.te p.t. , al pagamento in favore Controparte_1 del ricorrente delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.314,00 , con distrazione .
Salerno, 16 luglio 2025
Il Giudice
A.M.D'Antonio