Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/05/2025, n. 3248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3248 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione della Persona e della Famiglia
La Corte, composta dai magistrati
Sofia Rotunno Presidente
Francesca Romana Salvadori ConIGliere
Gabriele Sordi ConIGliere rel. riunita in camera di conIGlio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al numero 2124 dell'anno 2023 del ruolo generale intervenuta tra:
(c.f. ) nato a [...] il [...] ed ivi TE C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall' Avvocato Gino Fagnano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma a Piazzale Clodio n. 14; ricorrente e
(c.f. ), nata a [...] il [...] ed ivi Controparte_1 CodiceFiscale_2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Roma, Via Luigi
Settembrini n. 28, presso lo studio dell'Avv. Emiliano De Rossi che la rappresenta e difende;
convenuta e con la partecipazione del Procuratore Generale. oggetto: declaratoria di esecutività della sentenza del Tribunale Ecclesiastico del Vicariato di Roma, nullità del matrimonio.
_ _ _
Con atto di citazione per la delibazione di sentenza ecclesiastica notificato in data 14 aprile
2023 citava in giudizio dinnanzi a questa Corte d'Appello di Roma TE
deducendo che: in data 27 ottobre 2013, nella chiesa di San Liberato a Controparte_1
Bracciano essi avevano contratto matrimonio concordatario ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Bracciano Anno 2013 Numero 122 Parte II Serie A Ufficio;
che da tale matrimonio in data 08.09.2014 era nata una bambina, ; il 2 Persona_1
1
Tribunale civile di Roma il quale, in data 05.05.2020, aveva emesso la sentenza n. 7045/2020 pubblicata 1'11.05.2020 con cui aveva dichiarato la separazione personale delle parti;
impugnata dalla la riferita sentenza davanti alla Corte di Appello di Roma, con CP_1
sentenza n. 6849/2021 pubblicata il 19.10.2021 detta Corte aveva disposto intervenendo su alcuni aspetti relativi alle modalità temporali ed al mantenimento della minore.
Intanto egli, con libello depositato il 07.06.2018, presso la Cancelleria del Vicariato di
Roma, quale Tribunale Regionale Ecclesiastico del Lazio di prima istanza, accusava la nullità del riferito matrimonio per "esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo"; con decreto del 13 giugno 2018 il Vicario Giudiziale ammetteva il libello e citava le parti in giudizio;
con ulteriore decreto del 9 luglio 2018 il Vicario Giudiziale formulava il dubbio nei seguenti termini: "se consti della nullità del matrimonio, nel caso, per il capo del difetto del consenso matrimoniale per l'esclusione dell'indissolubilità del vincolo da parte dell'uomo attore"; a seguito dell'istruttoria, con decreto del 12 febbraio
2019 il Presidente del Collegio disponeva che il nuovo dubbio fosse così formulato: "se risulti la nullità del matrimonio, nel caso, per difetto del consenso matrimoniale…” e in data
16 aprile 2020 il Tribunale Ecclesiastico Regionale del Lazio definitivamente pronunciando emetteva la sentenza con cui accoglieva la domanda del IG. dichiarando nullo il Pt_1
matrimonio per entrambi i capi di cui al can 1095 n. 2 e n. 3; tale decisione non veniva impugnata e, pertanto, il 15 dicembre 2020, il Supremo Tribunale della Segreteria Apostolica emetteva il decreto (Prot. 55269/20 EC) con cui disponeva l'esecutività della suddetta sentenza canonica.
Concludeva quindi il chiedendo che, essendo assenti elementi ostativi Pt_1 all'accoglimento della domanda, la Corte d'Appello “dichiarasse l'efficacia, nella
Repubblica italiana, della sentenza resa inter partes dal Tribunale Ecclesiastico Regionale del Lazio in data 16.4.2020, dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario celebrato dai IGg.ri e in data 27 ottobre 2013 e TE Controparte_1 trascritto nei registri dell' Ufficio dello Stato civile del Comune di Bracciano, Anno 2013
Numero 122 Parte II Serie A Ufficio;
2) per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bracciano di annotare la emittenda sentenza a margine dell'originale dell'atto di matrimonio;
3) condannare la parte convenuta al pagamento delle spese, compensi ed onorari del giudizio con distrazione delle spese in favore della presente difesa”.
Costituitasi in giudizio, eccepiva in via preliminare la nullità della citazione Controparte_1
in quanto confezionata secondo le norme di rito ante riforma Cartabia;
nel merito ella
2 chiedeva il rigetto dell'avversa ostandovi ragioni di ordine pubblico. Affermava, infatti, che nel caso oggetto della presente procedura, il vizio genetico posto a base della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio (can. 1095 nn.
2-3 incapacità a contrarre matrimonio dei coniugi) non trovava corrispondenza nella ipotesi di invalidità contemplata dall'articolo
120 del codice civile in quanto accertata da una “perizia” che sarebbe stata assolutamente indisponibile, irricevibile ed inammissibile nell'ambito di un processo civile italiano ella mai essendo stata incontrata dal perito nominato né alcuna parte avendo prodotto nel giudizio ecclesiastico documentazione dalla quale potersi evincere alcuna loro patologia psichiatrica, sicché non era dato comprendersi come, in assenza di riscontri clinici e scientifici, si fosse potuto diagnosticare un disturbo della personalità al momento del matrimonio e addirittura risalente alla età adolescenziale di essa convenuta;
tanto era a dirsi anche riguardo la dedotta incapacità del , già amministratore per anni della LD AN SR (P. TE
IVA ), attualmente “Coach Professionista” iscritto alla Associazione Coaching P.IVA_1
Italia (all.2); d'altro canto, il perito medico del Tribunale Ecclesiastico godeva di poteri valutativi non consentiti ad un consulente secondo le regole del codice di procedura civile l'unico limite all'espletamento del suo incarico risiedendo nella legge morale;
in ogni caso, dunque, doveva affermarsi che l'invalidità contemplata dall'articolo 120 c.c. non risultava presente nella sentenza di nullità di cui si richiedeva la delibazione, non essendo stata provata una incapacità corrispondente all'istituto giuridico di diritto interno né essendosi in alcun modo dimostrato il protrarsi della incapacità per tutta la durata della convivenza.
In replica il l'attore affermava che la consulenza tecnica era stato solo l'ultimo tassello di una lunga istruttoria portata avanti dai Giudici Rotali che avevano valutato attentamente le deposizioni delle parti, le prove testimoniali (erano stati ascoltati 9 testimoni – tre di parte attrice e 4 di parte convenuta - più altri due testimoni ex officio) e quelle documentali
(documenti relativi ai procedimenti istituiti presso i Tribunali statali) arrivando alla conclusione che la suddetta perizia era congrua con le risultanze processuali.
Aggiungeva che il Tribunale Ecclesiastico Regionale del Lazio di prima istanza aveva dichiarato nullo il matrimonio per i capi di cui al can. 1095 n. 2 e n. 3.
In particolare, il capo n. 2 riguardava “coloro che difettano gravemente di discrezionalità circa i diritti ed i doveri matrimoniali da dare ed accettare reciprocamente” e il capo n. 3
“coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio”.
Il tenore letterale del capo n. 2 era di fatto riscontrabile anche nella già richiamata sentenza della Corte di Appello (giudizio di separazione), laddove si era affermato che: “…la coppia
3 non è mai stata tale e non ha mai instaurato un effettiva unione matrimoniale, non essendo riuscita a porre le minime basi per un progetto condiviso, che non poteva che fondarsi sull'elaborazione e accettazione di un incontro delle rispettive individualità ed aspettative…” (cfr doc.3 pag. 6).
Per quanto riguardava il can 1095 n. 3, ed in particolar modo la perizia del Prof. Per_2
evidenziava che: a differenza di quanto sostenuto da controparte, egli era stato sottoposto ad esame diretto con regolare visita medica (pag. 25 della sentenza del Tribunale Ecclesiastico); la IG.ra si era rifiutata di sottoporsi all'esame diretto non presentandosi alla visita CP_1
medica, costringendo conseguentemente il perito ad effettuare le proprie valutazioni sulla scorta dei documenti e delle testimonianze, non potendo il medico “costringere” la perizianda a sottoporsi alla relativa visita;
la convenuta, dunque, invece di nominare un proprio consulente tecnico e di contestare l'operato del C.t.u. ed i suoi criteri di valutazione nel corso del giudizio davanti al riferito Tribunale Ecclesiastico e/o in un eventuale appello, aveva invece preferito, del tutto inopinatamente, effettuare le proprie contestazioni nella presente sede a distanza di oltre 7 anni dall'emissione della sentenza divenuta definitiva;
né era dato comprendersi quali sarebbero le agevolazioni del riconoscimento della nullità del matrimonio “per cause non valutabili nel diritto interno” quando invece la sentenza ecclesiastica di annullamento del matrimonio per essere riconosciuta nell'ordinamento italiano necessitava dei requisiti richiesti dalla legge indiscutibilmente presenti nella sentenza di cui è causa, non emergendo alcuna violazione dell'ordine pubblico e dei principi dell'ordinamento italiano.
Regolato il rito secondo la novella procedurale, le parti hanno precisato, nei termini sopra riportati, le loro conclusioni e depositato le memorie conclusionali in vista dell'udienza del
15.5.2025 – “cartolarizzata” ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. – alla quale la causa è stata trattenuta in decisione.
* * *
La domanda merita accoglimento. L'opposizione della parte resistente si fonda esclusivamente sulla eccepita “irricevibilità” ed' “inammissibilità” della perizia effettuata innanzi al Tribunale ecclesiastico, sulla scorta della quale era stata pronunciata l'incapacità di intendere e di volere dei coniugi, in quanto l'accertamento era stato espletato senza che l'ausiliario l'avesse mai incontrata e, dunque, visitata. E' bene, tuttavia, ricordare che la dichiarazione di efficacia nell'ordinamento nazionale delle sentenze di nullità del matrimonio concordatario emesse dal Tribunale ecclesiastico è subordinato all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 797 c.p.c. e non a quelli di cui all'articolo 64
4 della legge numero 218 del 1995 sulla riforma del diritto internazionale privato che lo ha sostituito, in quanto il rinvio contenuto a detto articolo del codice di procedura nell'articolo
8, n. 2, dell' Accordo di revisione del concordato stipulato il 18 Febbraio 1984 e reso esecutivo con la legge numero 121 del 1985, ha carattere materiale e non formale. Ne consegue che persino una censura relativa alla violazione del diritto di difesa (richiamato dall'art 64 co. 1° lett b) della L n. 121/1985) riguardo le modalità di espletamento della consulenza tecnica innanzi al Tribunale ecclesiastico non potrebbe essere esaminata dal giudice della delibazione per effetto del disposto dell'articolo 797 c.p.c che non contempla tale scrutinio (Cass n. 10796/2006; 30242/2011). Nel nostro caso, per altro, detta violazione non emerge essendo stata una libera scelta adottata dalla IG.ra , pur costituitasi in CP_1 giudizio, quella di non presentarsi all'incontro con il perito. Di conseguenza, non può certo competere a questa Corte la valutazione delle conclusioni cui detto consulente era giunto, fatte proprie dal Tribunale ecclesiastico. Va, dunque, affermato che il giudice ecclesiastico era competente a conoscere la causa trattandosi di matrimonio concordatario e che nel procedimento davanti al Tribunale ecclesiastico è stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme da quanto stabilito dall'ordinamento giuridico italiano (art
797 c.p.c.). Inoltre, si rileva che la citata sentenza, dichiarata esecutiva dal Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica, non contrasta con l'ordine pubblico italiano, essendo stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto dai ricorrenti per una causa rapportabile a quelle previste dall'art. 120 e ss. del codice civile. Va di conseguenza dichiarata l'efficacia in Italia della sentenza in questione, con ordine al competente ufficio dello stato civile di provvedere alle annotazioni di legge consequenziali. Va dichiarata l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti stante la particolarità della questione affrontata.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando, accogliendo la domanda proposta da TE
, così provvede:
[...]
- dichiara l'efficacia, nella Repubblica italiana, della sentenza resa inter partes dal
Tribunale Ecclesiastico Regionale del Lazio in data 16.4.2020, dichiarativa della nullità del matrimonio concordatario celebrato dai IG.ri e in TE Controparte_1 data 27 ottobre 2013 e trascritto nei registri dell' Ufficio dello Stato civile del Comune di Bracciano, Anno 2013 Numero 122 Parte II Serie A Ufficio;
- per l'effetto, ordinare all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Bracciano di annotare la emittenda sentenza a margine dell'originale dell'atto di matrimonio;
5 - dichiara per intero compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di conIGlio del giorno 21 maggio 2025.
Il ConIGliere est. La Presidente
Gabriele Sordi Sofia Rotunno
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