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Decreto 27 marzo 2025
Decreto 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1172/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariannunziata Taverna Presidente dott.ssa Lucia Rocchi Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore nel procedimento iscritto ex art. 392 c.p.c., 98 e 99 L.F. al n. r.g. 1172/ 2023 promosso da:
e per essa quale procuratrice Controparte_1 Parte_1
(p.i. con il patrocinio dell'Avv. Roberto Emilio Conti, domiciliata presso il
[...] P.IVA_1 suo studio sito in Porto San Giorgio, via Andrea Costa n. 2; contro
- (c.f.: ) - n. 03/2015 del 27.01.2015 - Controparte_2 P.IVA_2
Tribunale di Fermo con il patrocinio dell'Avv. Adriano De Luna e domiciliato presso il suo studio sito in Corso G. Garibaldi civ. 187 Porto San Gorgio;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con atto di citazione notificato in data 02.08.2023 e per essa la procuratrice CP_3
proponeva ex art. 392 c.p.c. la riassunzione del giudizio di Parte_2 opposizione allo stato passivo del fallimento della società chiedendo Controparte_2
l'ammissione del proprio credito al passivo del Fallimento in via privilegiata per l'importo di €
205.973,10.
L'attrice a proprio favore in sintesi e per quanto di interesse deduceva che:
- alla quale è succeduta dapprima la soc. e Controparte_4 Controparte_5 quindi domandava di essere ammessa al passivo della società CP_1 Controparte_2 in via privilegiata pignoratizia per la complessiva somma di € 205.973,10 oltre interessi come per legge e per contratto fino alla data della realizzazione dei pegni ed in via chirografaria per la complessiva somma di € 798.884,76;
-il credito nei confronti della deriva da finanziamenti concessi in forza di Controparte_2 lettera-contratto del 22.11.2004 munita di data certa di concessione di apertura di credito di
€500.000,00 per anticipi operazioni sbf/promiscuo estero regolata in c/c 2312;
-a garanzia delle obbligazioni assunte la società debitrice la società costituiva in pegno in favore della i seguenti titoli: Controparte_4
• con atto di pegno del 3.11.2003 e successive lettere integrative: Obbligazioni ordinarie
BDM codice ISIN [...].9 del valore nominale pari ad € 150.000,00, progressivamente sostituite, in forza di successive integrazioni munite di data certa aventi ad
Pagina 1 oggetto valori mobiliari scaduti, con Obbligazioni ordinarie BDM codice ISIN
XS0490637849 del valore nominale pari ad € 170.000,00;
• con atto di pegno del 18.12.2006 e successive lettere integrative: certificato di deposito decartolarizzato n. 635201017, il cui netto ricavato è stato sostituito in data 5/6/2007 da N.
1.454,146 quote di Fondi Comuni di Investimento di diritto lussemburghese “Rossini Lux Fund RLF Obbl. Eur Monet cod. ABI 208479130 del valore nominale pari ad € 150.000,00;
• con atto di pegno del 20.2.2001 e successive lettere integrative: Polizza assicurativa n. 5000258 Planetarium (proposta certificato n. 5400000095) Controparte_6 rivalutabile a prezzo unico del valore lordo di Lit. 200.000.000;
• con atto di pegno del 3.2.2001: Obbligazioni ordinarie BDM codice ISIN [...] del valore nominale pari ad € 50.000,00;
• con atto di pegno del 18.12.2006 e successive lettere integrative: Polizza assicurativa
[...]
– proposta certificato n. 923025250 – polizza n. 3024751 con CP_7 Parte_3 capitalizzazione rivalutabile a prezzo unico del valore di € 50.000,00
-la garanzia era estesa anche agli interessi, dividendi, cedole maturate, premi in natura o denaro;
- lo stato passivo, dichiarato esecutivo con decreto in data 30/7/2015, prevedeva “Escluso per euro
24.824,05 in quanto non documentato l'avvenuto accredito delle somme richieste;
Ammesso per euro 181.149,06, Categoria Chirografari con l'esclusione del privilegio pignoratizio in quanto il curatore eccepisce fin d´ora: 1) l´invalidità del vincolo pignoratizio costituito su strumenti finanziari dematerializzati (titoli obbligazionari e fondi comuni di investimento), in quanto non provata la costituzione nelle forme previste dagli artt. 83 bis ss. del D. Lgs. n. 58 del
1998 con diritto dell´Amministrazione fallimentare alla restituzione dei titoli;
2) l'invalidità del vincolo pignoratizio costituito su strumenti finanziari (polizze vita) in quanto risulta che la prestazione garantita con contratto di capitalizzazione deriva da strumento finanziario acceso con la e e, come tale, il vincolo è invalido Controparte_6 Controparte_7 in quanto non costituito nelle forme previste dall'art. 34 del D. Lgs. n. 213 del 24 giugno 1998.
Ammesso per euro 798.884,76, Categoria Chirografari, come richiesto.”
-il provvedimento veniva impugnato ai sensi dell'art. 98 l.f. chiedendo il riconoscimento del privilegio del credito di euro 205.973,10 ritenendo non necessaria l'annotazione nei registri;
-nel giudizio di opposizione si costituiva la Curatela del Fallimento ribadendo le proprie eccezioni e eccependo la violazione dell'art. 2787 comma 3 c.c. per l'indeterminatezza dell'importo massimo del credito garantito;
-con decreto del 13.04.2017 il Tribunale di Fermo rigettava l'opposizione in virtù della violazione dell'art. 2787 c.c. non essendo gli atti di pegno opponibili ai terzi in quanto “Gli atti costitutivi dei pegni …. indicano esclusivamente il limite massimo delle garanzie concesse, ma non contemplano nessuna indicazione del credito, peraltro non ancora sorto al momento della stipulazione, per la cui esatta determinazione si rende necessaria la ricostruzione contabile del rapporto di conto corrente intercorso (negli anni) tra le parti, sicché detta operazione non può essere imposta - ai fini della opponibilità della prelazione - ai terzi estranei a quel rapporto”;
-avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione, denunziando Controparte_5 violazione e falsa applicazione dell'art. 2787 cod. civ. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
-con ordinanza n. 13160 depositata in data 15.5.2023 la Corte di Cassazione ha cassato il decreto impugnato, rinviando al Tribunale di Fermo, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità;
Pagina 2 - nel giudizio di rinvio ribadiva la sufficienza del contratto munito di data certa CP_1 per quanto concerne la costituzione del vincolo sulle somme di denaro rinvenienti dalla liquidazione dei titoli;
- i titoli (obbligazioni e fondi) e la polizza sono stati convertiti in denaro prima della CP_7 dichiarazione di fallimento, in quanto giunti a naturale scadenza e non più rinnovati, ed il ricavato è stato versato sul c/c a garanzia n. 5083 intestato alla fallita che presenta un saldo di € 281.158,32;
-solo la polizza “Planetarium” della era ancora attiva al momento del Controparte_6 fallimento;
-la costituzione in pegno delle polizze assicurative non è assoggettata alla normativa invocata dalla stessa (art. 34 del D. Lgs. n. 213 del 24 giugno 1998), non potendo le polizze in questione essere classificate come strumenti finanziari;
- l'opponente aveva depositato l'estratto autenticato del dossier 312767 appositamente aperto dalla nella sua qualità di intermediario per la gestione dei titoli costituiti in garanzia Controparte_4 ove i titoli sono individuati singolarmente con indicazione della specie, delle quantità, del titolare.
Si costituiva la curatela NT (già Controparte_8 Controparte_9 in persona del Curatore Dott. Comm. che avversava l'opposta pretesa esponendo Controparte_10 che prendeva atto dell'Ordinanza n. 13160 della Corte di Cassazione, ed eccepiva la mancanza della data certa degli atti negoziali con cui prima della dichiarazione di Controparte_2 fallimento, avrebbe costituito in pegno tali titoli ed integrato gli stessi atti di pegno.
Tanto premesso domandava la conferma del decreto del 13.04.2017 con vittoria di spese.
Con provvedimento del 22.01.2024 il Giudice istruttore rilevava che la riassunzione del Giudizio a seguito della cassazione con rinvio di decreto emesso all'esito di opposizione allo stato passivo dovesse avvenire con ricorso (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 12668 del 20/04/2022) e che il giudizio era stato tempestivamente riassunto, pertanto fissava udienza per la prosecuzione secondo le forme del procedimento ex art. 98 e ss l. fall. e mandava al Presidente del Collegio per la designazione del presente Giudice quale giudice relatore.
A seguito di designazione del presidente del collegio, in data 14.03.2024, si teneva la prima udienza in cui rappresentava che i timbri postali erano stati allegati in telematico ed CP_1 esibiva gli originali apposti sugli atti di pegno in corpo unico e chiedeva autorizzazione al deposito degli originali in cancelleria;
la curatela eccepiva la tardività della richiesta di deposito degli originali
Il Giudice assegnava alle parti termini per memorie e repliche e fissava l'udienza per la discussione autorizzando il ricorrente al deposito degli originali, riservandosi in sede di decisione di verificarne l'ammissibilità e l'utilizzabilità.
All'udienza di discussione le parti si riportavano alle proprie difese e il Giudice si riservava di riferire al collegio per la decisione.
***
Va innanzitutto data applicazione al principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione secondo cui “la sufficiente indicazione del credito garantito, richiesta dall'art. 2787 c.c. può anche essere desunta in via indiretta, in base ad elementi che comunque portino alla identificazione del credito in questione, che siano presenti all'interno della scrittura o anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della cosa.
Occorre, cioè, che l'indicazione del credito da parte della scrittura non sia generica, a tutela degli altri creditori che hanno diritto a non vedersi preferito il creditore pignoratizio, se non a fronte di una chiara e precisa indicazione del credito garantito, non essendo consentita, nel nostro
Pagina 3 ordinamento, solo la costituzione del pegno a garanzia di un credito non determinato (così, sempre
Cass. v. Sez. 1, Sentenza n. 20699 del 02/10/2007, cit. supra).
Ma la specificità dell'indicazione sussiste quando gli elementi contenuti nella scrittura, pur incompleti, trovino in altri elementi, esterni alla scrittura stessa, una sufficiente corrispondenza, tale da far venir meno il carattere dell'indeterminatezza ed il rischio di pregiudizio per i creditori concorrenti”
La Corte di Cassazione peraltro ha anche valutato il contenuto dei contratti di pegno ritenendolo sufficiente a scongiurare il rischio di pregiudizio per i creditori concorrenti: “Nel caso di specie, la scrittura costitutiva di pegno recava - si ripete - l'indicazione dell'ammontare del credito garantito
e della sua natura, concessione di credito in conto corrente (“Fido promiscuo estero per anticipo fatture export e/o Castelletto sconto/sbf “rapp. 2312”), elementi quest'ultimi CP_6 sufficienti a scongiurare il rischio sopra prospettato.” (cfr. ordinanza Cassazione pag. 12)
Superato il profilo della violazione dell'art. 2787 c.c. va ora vagliata l'eccezione di assenza di data certa eccepita da parte opposta in sede di Giudizio di rinvio.
Si rammenta che la riassunzione a seguito del giudizio di Cassazione non è un atto di impugnazione e non comporta l'introduzione di un nuovo giudizio, ma costituisce il mezzo per continuare un processo già pendente a riassunzione, dunque, ha la funzione di riattivare il giudizio precedente
(Cass. n. 7983/2010; Cass. n. 2309/2007; Cass. n. 7243/2006; Cass. n. 8492/2005). Occorre dunque verificare lo spazio di cognizione che permane al Collegio sul thema decidenum.
Sul punto si rileva che in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 20887 del 22/08/2018).
Nel caso di specie la Corte di Cassazione si è pronunciata sull'unico motivo ad essa prospettato di violazione e falsa applicazione dell'art. 2787 cod. civ., unico profilo su cui il Tribunale, in virtù della regione più liquida, aveva fondato la decisione del rigetto della richiesta ammissione in privilegio del credito.
Ed invero il Tribunale nel decreto impugnato aveva escluso l'efficacia degli atti di pegno nei rapporti con i terzi “Detta determinabilità del rapporto, tuttavia, se per un verso costituisce il presupposto per la validità e l'efficacia del credito pignoratizio nei rapporti interni tra creditore garantito e debitore, non soddisfa il requisito della “sufficiente indicazione del credito” di cui all'art. 2787, co. 3, c.c. ai fini della opponibilità della prelazione ai terzi (ivi compresa la curatela fallimentare).” (v. decreto del Tribunale di Fermo del 13.04.2017) punto sul quale il decreto è stato oggetto di cassazione.
A ben vedere dunque il Tribunale -e successivamente la Suprema Corte- di sono espressi in ordine agli effetti nei confronti di terzi degli atti di pegno considerando quale profilo di inopponibilità la
“sufficiente indicazione del credito” garantito con gli atti di pegno di cui all'art. 2787, comma 3
c.c., questione che non richiede come presupposto logico-giuridico il vaglio dei fatti che consentono di ritenere che la formazione del documento è anteriore al fallimento. In altre parole il vaglio sulla determinatezza del credito garantito contenuto negli atti di pegno, non ha riguardato il profilo della
Pagina 4 data certa e degli elementi di fatto per ritenere la stessa anteriore al fallimento, essendosi invece, e il
Tribunale prima e la Suprema Corte poi, pronunciati sul motivo di rigetto costituente la ragione più liquida della decisione.
Ne consegue che in tema di data certa non si è formato né giudicato esplicito, né giudicato implicito.
Tanto premesso l'opposizione allo stato passivo va rigettata per assenza di tempestiva prova della data certa degli atti di pegno.
Va rammentato che l'assenza di data certa è eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio in quanto non integra un fatto costitutivo del diritto fatto valere, dovendosi piuttosto ritenere che la sua mancanza configuri un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto stesso, oggetto di eccezione in senso lato (Cass., Sez. U., 20 febbraio 2013, n. 4213; Cass., Sez. V, 20 febbraio 2015, n. 3404;
Cass., Sez. VI, 21 giugno 2018, n. 16404; Cass., Sez. I, 20 novembre 2017, n. 27504 Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 28144 del 06/10/2023).
Nel caso di specie ha depositato con l'atto introduttivo del giudizio di rinvio le CP_1 copie dei contratti di pegno con cui avrebbe costituito in pegno i titoli e le Controparte_2 polizze e i relativi atti di integrazione;
si tratta di documenti depositati in copia in cui il timbro non forma un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale.
Il Curatore in sede di costituzione nel giudizio di rinvio, eccependo la mancanza di data certa dei documenti, ha specificando come gli stessi fossero privi di data certa sin dall'istanza di ammissione allo stato passivo in quanto in quella sede erano “prodotti quali allegati alla domanda di insinuazione al passivo (cron. n.131) in fotocopia” (cfr. pag. 5 costituzione in sede di giudizio di rinvio).
A fronte di tale eccezione il Giudice ha consentito l'instaurazione del contraddittorio tramite l'assegnazione di termini per memorie.
Nella memoria depositata in data 12.04.2025 ha dedotto che in sede di CP_1 opposizione allo stato passivo i documenti originali (atti di pegno e successive integrazioni) fossero già stati depositati in originale.
Sennonchè non risulta dagli atti di causa che gli originali dei documenti fossero stati depositati -in originale- in sede di opposizione nel giudizio r.g. 2226/2015: ed invero, non è stata depositata alcuna prova dell'avvenuto deposito cartaceo di detta documentazione. Inoltre, nell'atto di opposizione allo stato passivo la stessa ha indicato come allegato al CP_1 ricorso “I. documentazione prodotta con l'istanza di ammissione al passivo” tra cui “copia contratto di pegno in data 3.11.2003 munito di data certa e relativi” e “copia” degli altri atti di pegno e successive integrazioni (v.doc. 20 di parte attrice e v. anche “fascicolo tribunale” depositato dalla curatela in sede di costituzione nel presente giudizio di rinvio).
Non risulta dunque che fossero stati depositati gli originali.
In tema di data certa si rammenta che “nel caso di scrittura privata non autenticata può essere ritenuta la certezza della data solo nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, perché la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita. (Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 23281 del 5 ottobre 2017).
Ed è altresì pacifico che la qualità di terzo del curatore fallimentare (la quale sussiste sia per la sua natura di organo pubblico sia perché egli agisce nell'interesse della massa dei creditori e, quindi, di soggetti terzi rispetto ai negozi posti in essere dal fallito) rende, ai fini dell'ammissione al passivo, non opponibili al fallimento i crediti fondati su scritture private prive di data certa anteriore al
Pagina 5 fallimento, a meno che la prova dell'anteriorità del relativo negozio non venga acquisita aliunde, ma solo per quei crediti per i quali la prova scritta non sia richiesta ad substantiam o ad probationem (in relazione ai quali può rilevare soltanto la prova di fatti tali, per provenienza, obbiettività e specificità, da consentire di stabilire in modo certo l'anteriorità della formazione del documento, a norma dell'art.2704 c.c. e da rendere, quindi, opponibili le scritture private a contenuto contrattuale) (cfr. tra le altre Ordinanza del 16 novembre 2022, n. 33728, , Sez. 1, 14 dicembre 2022, n. 36602).
Non possono essere tenuti in considerazione i documenti originali depositati da CP_1 in data 12.04.2024 in quanto depositati tardivamente stante la preclusione dell'art. 99, secondo comma, n. 4, l. fall. posto che in materia di opposizione allo stato passivo fallimentare, nel regime riformato, il ricorrente deve produrre i documenti di cui intenda avvalersi nel termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 99, comma 2, n. 4, 1.fall., la cui inosservanza è rilevabile di ufficio inerendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25174 del
14/12/2015; Cassazione civile, sez. I, 21 Luglio 2016, n. 15037).
La mancanza della data certa anteriore al fallimento, relativa alle dette scritture private (atti di pegno e successive integrazioni), è questione di fatto, in quanto mista di fatto (richiede la verifica di fatti che provano la certezza della data), e di diritto (non opponibilità al fallimento dei crediti fondati su scritture private prive di data certa anteriore al fallimento) e dunque le circostanze di fatto dovevano essere prodotte nei termini delle preclusioni.
Peraltro nel caso di specie la stessa creditrice nell'opposizione allo stato passivo aveva sollevato la questione della data certa ritenendo sufficiente e dirimente la questione della data certa dei contratti di pegno (e delle successive integrazioni), laddove indicava “…per la valida costituzione del pegno sulle somme di denaro sia necessario l'annotamento nell'apposito registro, essendo a tale scopo sufficiente il contratto di pegno munito di data certa” (cfr. pag. 6 del ricorso in opposizione, v. fascicolo Tribunale allegato da parte di . CP_1
Ne consegue che, ogni altro rilievo assorbito, l'opposizione deve essere rigettata.
Considerato che il rigetto dell'opposizione è avvenuto in accoglimento dell'eccezione del difetto di data certa sollevata d'ufficio nel giudizio di rinvio su sollecitazione del , considerato che CP_2 nel giudizio di opposizione e nel giudizio di legittimità, il Tribunale prima e la Cassazione poi, si sono pronunciati su punto diverso da quello per cui è oggi rigettata l'opposizione, le spese di lite devono essere compensate per tutti i gradi di giudizio (opposizione, cassazione e Giudizio di rinvio).
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta da . CP_1
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite dell'opposizione, del giudizio avanti alla
Cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.03.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giorgia Cecchini
Il Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna
Pagina 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariannunziata Taverna Presidente dott.ssa Lucia Rocchi Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice relatore nel procedimento iscritto ex art. 392 c.p.c., 98 e 99 L.F. al n. r.g. 1172/ 2023 promosso da:
e per essa quale procuratrice Controparte_1 Parte_1
(p.i. con il patrocinio dell'Avv. Roberto Emilio Conti, domiciliata presso il
[...] P.IVA_1 suo studio sito in Porto San Giorgio, via Andrea Costa n. 2; contro
- (c.f.: ) - n. 03/2015 del 27.01.2015 - Controparte_2 P.IVA_2
Tribunale di Fermo con il patrocinio dell'Avv. Adriano De Luna e domiciliato presso il suo studio sito in Corso G. Garibaldi civ. 187 Porto San Gorgio;
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Con atto di citazione notificato in data 02.08.2023 e per essa la procuratrice CP_3
proponeva ex art. 392 c.p.c. la riassunzione del giudizio di Parte_2 opposizione allo stato passivo del fallimento della società chiedendo Controparte_2
l'ammissione del proprio credito al passivo del Fallimento in via privilegiata per l'importo di €
205.973,10.
L'attrice a proprio favore in sintesi e per quanto di interesse deduceva che:
- alla quale è succeduta dapprima la soc. e Controparte_4 Controparte_5 quindi domandava di essere ammessa al passivo della società CP_1 Controparte_2 in via privilegiata pignoratizia per la complessiva somma di € 205.973,10 oltre interessi come per legge e per contratto fino alla data della realizzazione dei pegni ed in via chirografaria per la complessiva somma di € 798.884,76;
-il credito nei confronti della deriva da finanziamenti concessi in forza di Controparte_2 lettera-contratto del 22.11.2004 munita di data certa di concessione di apertura di credito di
€500.000,00 per anticipi operazioni sbf/promiscuo estero regolata in c/c 2312;
-a garanzia delle obbligazioni assunte la società debitrice la società costituiva in pegno in favore della i seguenti titoli: Controparte_4
• con atto di pegno del 3.11.2003 e successive lettere integrative: Obbligazioni ordinarie
BDM codice ISIN [...].9 del valore nominale pari ad € 150.000,00, progressivamente sostituite, in forza di successive integrazioni munite di data certa aventi ad
Pagina 1 oggetto valori mobiliari scaduti, con Obbligazioni ordinarie BDM codice ISIN
XS0490637849 del valore nominale pari ad € 170.000,00;
• con atto di pegno del 18.12.2006 e successive lettere integrative: certificato di deposito decartolarizzato n. 635201017, il cui netto ricavato è stato sostituito in data 5/6/2007 da N.
1.454,146 quote di Fondi Comuni di Investimento di diritto lussemburghese “Rossini Lux Fund RLF Obbl. Eur Monet cod. ABI 208479130 del valore nominale pari ad € 150.000,00;
• con atto di pegno del 20.2.2001 e successive lettere integrative: Polizza assicurativa n. 5000258 Planetarium (proposta certificato n. 5400000095) Controparte_6 rivalutabile a prezzo unico del valore lordo di Lit. 200.000.000;
• con atto di pegno del 3.2.2001: Obbligazioni ordinarie BDM codice ISIN [...] del valore nominale pari ad € 50.000,00;
• con atto di pegno del 18.12.2006 e successive lettere integrative: Polizza assicurativa
[...]
– proposta certificato n. 923025250 – polizza n. 3024751 con CP_7 Parte_3 capitalizzazione rivalutabile a prezzo unico del valore di € 50.000,00
-la garanzia era estesa anche agli interessi, dividendi, cedole maturate, premi in natura o denaro;
- lo stato passivo, dichiarato esecutivo con decreto in data 30/7/2015, prevedeva “Escluso per euro
24.824,05 in quanto non documentato l'avvenuto accredito delle somme richieste;
Ammesso per euro 181.149,06, Categoria Chirografari con l'esclusione del privilegio pignoratizio in quanto il curatore eccepisce fin d´ora: 1) l´invalidità del vincolo pignoratizio costituito su strumenti finanziari dematerializzati (titoli obbligazionari e fondi comuni di investimento), in quanto non provata la costituzione nelle forme previste dagli artt. 83 bis ss. del D. Lgs. n. 58 del
1998 con diritto dell´Amministrazione fallimentare alla restituzione dei titoli;
2) l'invalidità del vincolo pignoratizio costituito su strumenti finanziari (polizze vita) in quanto risulta che la prestazione garantita con contratto di capitalizzazione deriva da strumento finanziario acceso con la e e, come tale, il vincolo è invalido Controparte_6 Controparte_7 in quanto non costituito nelle forme previste dall'art. 34 del D. Lgs. n. 213 del 24 giugno 1998.
Ammesso per euro 798.884,76, Categoria Chirografari, come richiesto.”
-il provvedimento veniva impugnato ai sensi dell'art. 98 l.f. chiedendo il riconoscimento del privilegio del credito di euro 205.973,10 ritenendo non necessaria l'annotazione nei registri;
-nel giudizio di opposizione si costituiva la Curatela del Fallimento ribadendo le proprie eccezioni e eccependo la violazione dell'art. 2787 comma 3 c.c. per l'indeterminatezza dell'importo massimo del credito garantito;
-con decreto del 13.04.2017 il Tribunale di Fermo rigettava l'opposizione in virtù della violazione dell'art. 2787 c.c. non essendo gli atti di pegno opponibili ai terzi in quanto “Gli atti costitutivi dei pegni …. indicano esclusivamente il limite massimo delle garanzie concesse, ma non contemplano nessuna indicazione del credito, peraltro non ancora sorto al momento della stipulazione, per la cui esatta determinazione si rende necessaria la ricostruzione contabile del rapporto di conto corrente intercorso (negli anni) tra le parti, sicché detta operazione non può essere imposta - ai fini della opponibilità della prelazione - ai terzi estranei a quel rapporto”;
-avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione, denunziando Controparte_5 violazione e falsa applicazione dell'art. 2787 cod. civ. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
-con ordinanza n. 13160 depositata in data 15.5.2023 la Corte di Cassazione ha cassato il decreto impugnato, rinviando al Tribunale di Fermo, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità;
Pagina 2 - nel giudizio di rinvio ribadiva la sufficienza del contratto munito di data certa CP_1 per quanto concerne la costituzione del vincolo sulle somme di denaro rinvenienti dalla liquidazione dei titoli;
- i titoli (obbligazioni e fondi) e la polizza sono stati convertiti in denaro prima della CP_7 dichiarazione di fallimento, in quanto giunti a naturale scadenza e non più rinnovati, ed il ricavato è stato versato sul c/c a garanzia n. 5083 intestato alla fallita che presenta un saldo di € 281.158,32;
-solo la polizza “Planetarium” della era ancora attiva al momento del Controparte_6 fallimento;
-la costituzione in pegno delle polizze assicurative non è assoggettata alla normativa invocata dalla stessa (art. 34 del D. Lgs. n. 213 del 24 giugno 1998), non potendo le polizze in questione essere classificate come strumenti finanziari;
- l'opponente aveva depositato l'estratto autenticato del dossier 312767 appositamente aperto dalla nella sua qualità di intermediario per la gestione dei titoli costituiti in garanzia Controparte_4 ove i titoli sono individuati singolarmente con indicazione della specie, delle quantità, del titolare.
Si costituiva la curatela NT (già Controparte_8 Controparte_9 in persona del Curatore Dott. Comm. che avversava l'opposta pretesa esponendo Controparte_10 che prendeva atto dell'Ordinanza n. 13160 della Corte di Cassazione, ed eccepiva la mancanza della data certa degli atti negoziali con cui prima della dichiarazione di Controparte_2 fallimento, avrebbe costituito in pegno tali titoli ed integrato gli stessi atti di pegno.
Tanto premesso domandava la conferma del decreto del 13.04.2017 con vittoria di spese.
Con provvedimento del 22.01.2024 il Giudice istruttore rilevava che la riassunzione del Giudizio a seguito della cassazione con rinvio di decreto emesso all'esito di opposizione allo stato passivo dovesse avvenire con ricorso (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 12668 del 20/04/2022) e che il giudizio era stato tempestivamente riassunto, pertanto fissava udienza per la prosecuzione secondo le forme del procedimento ex art. 98 e ss l. fall. e mandava al Presidente del Collegio per la designazione del presente Giudice quale giudice relatore.
A seguito di designazione del presidente del collegio, in data 14.03.2024, si teneva la prima udienza in cui rappresentava che i timbri postali erano stati allegati in telematico ed CP_1 esibiva gli originali apposti sugli atti di pegno in corpo unico e chiedeva autorizzazione al deposito degli originali in cancelleria;
la curatela eccepiva la tardività della richiesta di deposito degli originali
Il Giudice assegnava alle parti termini per memorie e repliche e fissava l'udienza per la discussione autorizzando il ricorrente al deposito degli originali, riservandosi in sede di decisione di verificarne l'ammissibilità e l'utilizzabilità.
All'udienza di discussione le parti si riportavano alle proprie difese e il Giudice si riservava di riferire al collegio per la decisione.
***
Va innanzitutto data applicazione al principio di diritto formulato dalla Corte di Cassazione secondo cui “la sufficiente indicazione del credito garantito, richiesta dall'art. 2787 c.c. può anche essere desunta in via indiretta, in base ad elementi che comunque portino alla identificazione del credito in questione, che siano presenti all'interno della scrittura o anche ad essa esterni, purché il documento contenga indici di collegamento utili alla individuazione del credito e della cosa.
Occorre, cioè, che l'indicazione del credito da parte della scrittura non sia generica, a tutela degli altri creditori che hanno diritto a non vedersi preferito il creditore pignoratizio, se non a fronte di una chiara e precisa indicazione del credito garantito, non essendo consentita, nel nostro
Pagina 3 ordinamento, solo la costituzione del pegno a garanzia di un credito non determinato (così, sempre
Cass. v. Sez. 1, Sentenza n. 20699 del 02/10/2007, cit. supra).
Ma la specificità dell'indicazione sussiste quando gli elementi contenuti nella scrittura, pur incompleti, trovino in altri elementi, esterni alla scrittura stessa, una sufficiente corrispondenza, tale da far venir meno il carattere dell'indeterminatezza ed il rischio di pregiudizio per i creditori concorrenti”
La Corte di Cassazione peraltro ha anche valutato il contenuto dei contratti di pegno ritenendolo sufficiente a scongiurare il rischio di pregiudizio per i creditori concorrenti: “Nel caso di specie, la scrittura costitutiva di pegno recava - si ripete - l'indicazione dell'ammontare del credito garantito
e della sua natura, concessione di credito in conto corrente (“Fido promiscuo estero per anticipo fatture export e/o Castelletto sconto/sbf “rapp. 2312”), elementi quest'ultimi CP_6 sufficienti a scongiurare il rischio sopra prospettato.” (cfr. ordinanza Cassazione pag. 12)
Superato il profilo della violazione dell'art. 2787 c.c. va ora vagliata l'eccezione di assenza di data certa eccepita da parte opposta in sede di Giudizio di rinvio.
Si rammenta che la riassunzione a seguito del giudizio di Cassazione non è un atto di impugnazione e non comporta l'introduzione di un nuovo giudizio, ma costituisce il mezzo per continuare un processo già pendente a riassunzione, dunque, ha la funzione di riattivare il giudizio precedente
(Cass. n. 7983/2010; Cass. n. 2309/2007; Cass. n. 7243/2006; Cass. n. 8492/2005). Occorre dunque verificare lo spazio di cognizione che permane al Collegio sul thema decidenum.
Sul punto si rileva che in ipotesi di annullamento con rinvio per violazione di norme di diritto, la pronuncia della Corte di cassazione vincola al principio affermato e ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formando oggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità (Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 20887 del 22/08/2018).
Nel caso di specie la Corte di Cassazione si è pronunciata sull'unico motivo ad essa prospettato di violazione e falsa applicazione dell'art. 2787 cod. civ., unico profilo su cui il Tribunale, in virtù della regione più liquida, aveva fondato la decisione del rigetto della richiesta ammissione in privilegio del credito.
Ed invero il Tribunale nel decreto impugnato aveva escluso l'efficacia degli atti di pegno nei rapporti con i terzi “Detta determinabilità del rapporto, tuttavia, se per un verso costituisce il presupposto per la validità e l'efficacia del credito pignoratizio nei rapporti interni tra creditore garantito e debitore, non soddisfa il requisito della “sufficiente indicazione del credito” di cui all'art. 2787, co. 3, c.c. ai fini della opponibilità della prelazione ai terzi (ivi compresa la curatela fallimentare).” (v. decreto del Tribunale di Fermo del 13.04.2017) punto sul quale il decreto è stato oggetto di cassazione.
A ben vedere dunque il Tribunale -e successivamente la Suprema Corte- di sono espressi in ordine agli effetti nei confronti di terzi degli atti di pegno considerando quale profilo di inopponibilità la
“sufficiente indicazione del credito” garantito con gli atti di pegno di cui all'art. 2787, comma 3
c.c., questione che non richiede come presupposto logico-giuridico il vaglio dei fatti che consentono di ritenere che la formazione del documento è anteriore al fallimento. In altre parole il vaglio sulla determinatezza del credito garantito contenuto negli atti di pegno, non ha riguardato il profilo della
Pagina 4 data certa e degli elementi di fatto per ritenere la stessa anteriore al fallimento, essendosi invece, e il
Tribunale prima e la Suprema Corte poi, pronunciati sul motivo di rigetto costituente la ragione più liquida della decisione.
Ne consegue che in tema di data certa non si è formato né giudicato esplicito, né giudicato implicito.
Tanto premesso l'opposizione allo stato passivo va rigettata per assenza di tempestiva prova della data certa degli atti di pegno.
Va rammentato che l'assenza di data certa è eccezione in senso lato rilevabile d'ufficio in quanto non integra un fatto costitutivo del diritto fatto valere, dovendosi piuttosto ritenere che la sua mancanza configuri un fatto impeditivo del riconoscimento del diritto stesso, oggetto di eccezione in senso lato (Cass., Sez. U., 20 febbraio 2013, n. 4213; Cass., Sez. V, 20 febbraio 2015, n. 3404;
Cass., Sez. VI, 21 giugno 2018, n. 16404; Cass., Sez. I, 20 novembre 2017, n. 27504 Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 28144 del 06/10/2023).
Nel caso di specie ha depositato con l'atto introduttivo del giudizio di rinvio le CP_1 copie dei contratti di pegno con cui avrebbe costituito in pegno i titoli e le Controparte_2 polizze e i relativi atti di integrazione;
si tratta di documenti depositati in copia in cui il timbro non forma un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale.
Il Curatore in sede di costituzione nel giudizio di rinvio, eccependo la mancanza di data certa dei documenti, ha specificando come gli stessi fossero privi di data certa sin dall'istanza di ammissione allo stato passivo in quanto in quella sede erano “prodotti quali allegati alla domanda di insinuazione al passivo (cron. n.131) in fotocopia” (cfr. pag. 5 costituzione in sede di giudizio di rinvio).
A fronte di tale eccezione il Giudice ha consentito l'instaurazione del contraddittorio tramite l'assegnazione di termini per memorie.
Nella memoria depositata in data 12.04.2025 ha dedotto che in sede di CP_1 opposizione allo stato passivo i documenti originali (atti di pegno e successive integrazioni) fossero già stati depositati in originale.
Sennonchè non risulta dagli atti di causa che gli originali dei documenti fossero stati depositati -in originale- in sede di opposizione nel giudizio r.g. 2226/2015: ed invero, non è stata depositata alcuna prova dell'avvenuto deposito cartaceo di detta documentazione. Inoltre, nell'atto di opposizione allo stato passivo la stessa ha indicato come allegato al CP_1 ricorso “I. documentazione prodotta con l'istanza di ammissione al passivo” tra cui “copia contratto di pegno in data 3.11.2003 munito di data certa e relativi” e “copia” degli altri atti di pegno e successive integrazioni (v.doc. 20 di parte attrice e v. anche “fascicolo tribunale” depositato dalla curatela in sede di costituzione nel presente giudizio di rinvio).
Non risulta dunque che fossero stati depositati gli originali.
In tema di data certa si rammenta che “nel caso di scrittura privata non autenticata può essere ritenuta la certezza della data solo nel caso in cui la scrittura formi un corpo unico con il foglio sul quale è impresso il timbro postale, perché la timbratura eseguita da un pubblico ufficiale equivale ad attestazione autentica che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui essa è stata eseguita. (Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 23281 del 5 ottobre 2017).
Ed è altresì pacifico che la qualità di terzo del curatore fallimentare (la quale sussiste sia per la sua natura di organo pubblico sia perché egli agisce nell'interesse della massa dei creditori e, quindi, di soggetti terzi rispetto ai negozi posti in essere dal fallito) rende, ai fini dell'ammissione al passivo, non opponibili al fallimento i crediti fondati su scritture private prive di data certa anteriore al
Pagina 5 fallimento, a meno che la prova dell'anteriorità del relativo negozio non venga acquisita aliunde, ma solo per quei crediti per i quali la prova scritta non sia richiesta ad substantiam o ad probationem (in relazione ai quali può rilevare soltanto la prova di fatti tali, per provenienza, obbiettività e specificità, da consentire di stabilire in modo certo l'anteriorità della formazione del documento, a norma dell'art.2704 c.c. e da rendere, quindi, opponibili le scritture private a contenuto contrattuale) (cfr. tra le altre Ordinanza del 16 novembre 2022, n. 33728, , Sez. 1, 14 dicembre 2022, n. 36602).
Non possono essere tenuti in considerazione i documenti originali depositati da CP_1 in data 12.04.2024 in quanto depositati tardivamente stante la preclusione dell'art. 99, secondo comma, n. 4, l. fall. posto che in materia di opposizione allo stato passivo fallimentare, nel regime riformato, il ricorrente deve produrre i documenti di cui intenda avvalersi nel termine stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 99, comma 2, n. 4, 1.fall., la cui inosservanza è rilevabile di ufficio inerendo a materia sottratta alla disponibilità delle parti (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25174 del
14/12/2015; Cassazione civile, sez. I, 21 Luglio 2016, n. 15037).
La mancanza della data certa anteriore al fallimento, relativa alle dette scritture private (atti di pegno e successive integrazioni), è questione di fatto, in quanto mista di fatto (richiede la verifica di fatti che provano la certezza della data), e di diritto (non opponibilità al fallimento dei crediti fondati su scritture private prive di data certa anteriore al fallimento) e dunque le circostanze di fatto dovevano essere prodotte nei termini delle preclusioni.
Peraltro nel caso di specie la stessa creditrice nell'opposizione allo stato passivo aveva sollevato la questione della data certa ritenendo sufficiente e dirimente la questione della data certa dei contratti di pegno (e delle successive integrazioni), laddove indicava “…per la valida costituzione del pegno sulle somme di denaro sia necessario l'annotamento nell'apposito registro, essendo a tale scopo sufficiente il contratto di pegno munito di data certa” (cfr. pag. 6 del ricorso in opposizione, v. fascicolo Tribunale allegato da parte di . CP_1
Ne consegue che, ogni altro rilievo assorbito, l'opposizione deve essere rigettata.
Considerato che il rigetto dell'opposizione è avvenuto in accoglimento dell'eccezione del difetto di data certa sollevata d'ufficio nel giudizio di rinvio su sollecitazione del , considerato che CP_2 nel giudizio di opposizione e nel giudizio di legittimità, il Tribunale prima e la Cassazione poi, si sono pronunciati su punto diverso da quello per cui è oggi rigettata l'opposizione, le spese di lite devono essere compensate per tutti i gradi di giudizio (opposizione, cassazione e Giudizio di rinvio).
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale così provvede:
RIGETTA l'opposizione proposta da . CP_1
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite dell'opposizione, del giudizio avanti alla
Cassazione e del presente giudizio di rinvio.
Così deciso nella camera di consiglio del 13.03.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Giorgia Cecchini
Il Presidente
Dott.ssa Mariannunziata Taverna
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