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Sentenza 7 settembre 2024
Sentenza 7 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 07/09/2024, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRANI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, avv. Ornella De Serio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2117/2017 r.g. avente ad oggetto: mutuo
Tra
Parte 2 rappresentati e difesi dall'avv. Parte 1 e
CAPUTO Annamaria ed elettivamente domiciliati in Molfetta alla via Piazza nr.62
presso il suo studio, come da procura a margine dell'atto di citazione
- ATTORI -
e
Controparte_1 ,rappresentata e difesa dall'Avv.LUIGI PUCA presso il cui studio in Trani al Corso M.R. Imbriani, 17 è elettivamente domiciliata come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 523.3.2022, tenutasi in trattazione scritta,
i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportate nelle note scritte autorizzate, depositate telematicamente, che qui devono intendersi integralmente ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Parte 1Con atto di citazione del 17.2.20217, i coniugi e Parte 2 agivano giudizialmente per sentir condannare Controparte_1 alla restituzione della somma di €.30.000,00 oltre interessi e rivalutazione, previo accertamento del loro credito derivante dal mutuo concesso alla CP_1 ed a loro figlio, Parte 3 , per l'acquisto di un appartamento in Bologna, formulando in via subordinata la medesima istanza restitutoria del predetto importo riconoscendolo quantomeno versato a titolo di indebito oggettivo ai sensi del'art. 2033 c.c. Chiedevano pertanto la condanna della stessa al pagamento delle spese di giudizio.
A sostegno di tali richieste gli attori assumevano di aver prestato al figlio ed alla sua compagna nel 2005 sessantamila euro, attraverso un bonifico ed un assegno emessi dal loro conto bancario cointestato ( il bonifico al figlio e l'assegno alla CP_1 ) ciascuno dell'importo di €.30.000,00, affinchè acquistassero un appartamento in
Bologna alla via Martiri della Croce del Biacco, 18/4, dovendo contrarre la coppia, per la restante parte del prezzo dell'immobile, un mutuo cointestato. Successivamente, interrottasi la convivenza "more uxorio" tra i due questi avrebbero venduto la casa di
Bologna, ripartendosene il ricavato a 50% e soltanto loro figlio avrebbe deciso di restituire parte del prestito ricevuto versando loro la somma di €.15.000,00, mentre la
CP_1 pur riconoscendo di aver ricevuto 30.000,00, diffidata per iscritto a restituire la somma, avrebbe contestato di averlo ricevuto a titolo di "prestito", trattenendola illegittimamente.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.6.2017 si costituiva la CP 1 che, in qualità di ex coniuge, e non di semplice convivente dello Parte 4
,
sosteneva di non essere tenuta ad alcuna restituzione per non aver mai ricevuto la somma di €30.000,00 a titolo di prestito personale dai suoceri, odierni attori, e soprattutto per non aver assunto obbligazioni restitutorie verso gli stessi che avevano, invece, elargito tale somma- facente parte del maggior importo di
60.000,00- a loro figlio, per aiutarlo ad acquistare la casa familiare. Produceva sul punto copia del ricorso per separazione giudiziale proposto dallo Pt 1 che tanto espressamente aveva dichiarato innanzi al Tribunale di Bologna, dove si era svolto il giudizio di separazione, e, sostenendo la mancanza di prova della domanda attrice in ordine al dedotto prestito, ne chiedeva l'integrale rigetto con condanna al pagamento delle spese legali.
Alla prima udienza di comparizione del 18 giugno 2018 i procuratori delle parti chiedevano la concessione di termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie.
Ammesse le richieste istruttorie, la causa veniva istruita con l'espletamento delle prove testimoniali. Dopo diverse udienze dedicate all'escussione dei testi, la rimessione sul ruolo dell'originario Giudicante dott.ssa Altamura, erano precisate le conclusioni in trattazione scritta all'udienza cartolare del 28.3.2022 ed il giudizio veniva riservato per la decisione, con concessione dei i termini di cui al'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
******
Ciò posto in punto di fatto, in diritto si osserva che "secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c. comma 1, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass. 27372/21; Cass., sez. 2, ordinanza del
29/11/2018; Cass., sez. 3, sentenza n. 9541 del 22/04/2010; Cass., sez. 6-1, ordinanza del
20/08/2020 n. 17410). Ed infatti, l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo gli attori tenuti a dimostrare per intero il fatto costitutivo della loro pretesa. La contestazione della convenuta - la quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione - non è idonea a tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, a determinare l'inversione dell'onere della prova. La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando,
ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità. Ed infatti, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova." (TRIB.
Palermo n. 1286/2024 del 1.3.2024).
Il pacifico orientamento giurisprudenziale sull'onere della prova nell'ambito delle domande di restituzione di somme non è contraddetto neppure dal principio che si ricava dalla lettura dell'ordinanza della Cassazione 27372/21 secondo cui " Allorchè una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto della domanda per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens".
Nel caso di specie va detto infatti che la convenuta ha sempre contestato di aver ricevuto a titolo di "mutuo”, ovvero di prestito personale, l'assegno Banco di Roma
nr.0692187044-03 per €. 30.000,00, sostenendo trattarsi di parte della più alta somma di 60.000,00 che i suoceri avevano deciso di elargire a loro figlio, Parte_4
[...] , per aiutarlo ad acquistare la casa di Bologna che sarebbe divenuta la casa coniugale di cui ella non ha mai pattuito la restituzione, né stabilito alcunchè su tempi e modalità della restituzione, per essersi trattato soltanto di un atto di liberalità dei genitori compiuto verso loro figlio. Tanto non risulta, in effetti, essere contraddetto dalla lettura del ricorso per separazione giudiziale intentato dallo stesso figlio degli odierni attori contro la CP 1 e depositato in atti, in cui questi a pag 5 ha dichiarato candidamente di aver ricevuto dai genitori la somma di 60.000,00 per l'acquisto della casa familiare in Bologna.
Ad ogni modo, alla luce della compiuta istruttoria, pur risultando provato che gli attori hanno emesso l'assegno intestandolo alla convenuta per €30.000,00, sul titolo del mutuo, ovvero del prestito personale fatto alla CP_1 e sull'obbligo restitutorio assunto da questa, in virtù dei richiamati principi, gli attori non risulta abbiano assolto all'onere probatorio incombente su di loro.
I testimoni escussi hanno reso dichiarazioni tra loro discordanti che non rendono certezza in ordine ai fatti riferiti, soprattutto perché tutte provenienti esclusivamente da parenti delle parti in causa, inevitabilmente coinvolti affettivamente e condizionati dalla fine del rapporto coniugale burrascoso intervenuto tra la convenuta e lo [...] Parte 4 . Se da un lato la figlia degli attori ( Persona 1 ) ed ex cognata della convenuta, ha sostenuto che i propri genitori prestarono, e non elargirono, al fratello ed alla CP_1 l'importo di 60.000,00 per consentire loro di acquistare una casa, che la coppia si impegnava a restituire “appena possibile”, la madre e la sorella della convenuta hanno dichiarato trattarsi di una elargizione degli attori verso loro figlio e che nessun obbligo di restituzione venne mai assunto in proprio dalla CP 1 .
In particolare Testimone 1 ha dichiarato "...l'assegno datato 21.11.2005 formalmente intestato a Controparte_1 per loro ragioni fiscali era, invece, destinato esclusivamente al figlio Persona 2
,essendo una elargizione che i genitori
[...]volevano fare al figlio a seguito della cessione dell'attività commerciale". Per 3 madre della convenuta, ha confermato tale assunto aggiungendo "
' Parte 1 e Parte 2 hanno più volte dichiarato in mia presenza ed in occasione di riunioni di famiglia che la somma di €30.000,00 ....che per loro ragioni fiscali avevano intestato a Controparte_1 era una elargizione che stavano facendo al
,
loro figlio Parte 4 a seguito della chiusura della loro attività commerciale."
,
Circostanza questa confermata anche dal padre della convenuta il quale sulla natura
" di liberalità, e non di mutuo, di tale "datio” ha detto: E' vero che mia figlia ha acquistato la casa sita in Bologna alla via Croce del Biacco n.18/4 insieme al convivente
Sig. Voglio altresì precisare che così come i genitori di Pt_4Parte 4
elargirono somme al figlio, altrettanto facemmo noi in favore di nostra figlia e inoltre acquistammo la cucina della nuova casa. " . Di alcun valore possono poi ritenersi le dichiarazioni dallo essendo evidente il proprio personaleParte 4
,
interesse nell'economia dei nuovi rapporti assunti con l'ex coniuge, ed il suo evidente interesse di parte.
I rapporti familiari emersi dagli atti di causa, dunque, non possono costituire elementi idonei a dimostrare, sia pure in via indiziaria, il titolo sul quale gli attori fondano l'obbligo di restituzione della somma in contestazione da parte della convenuta.
Certamente appare poi inaccoglibile la domanda di restituzione per indebito oggettivo, posto che pacifica è risultata la circostanza che la somma chiesta in restituzione venne concessa dagli attori affinchè loro figlio acquistasse la casa coniugale in comunione con la moglie.
Sicchè, in mancanza di prove certe non può dirsi accertato l'obbligo della CP_1 alla
restituzione, così come richiesta dagli attori.
Le spese di lite, seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo,
secondo i parametri minimi indicati nel D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in persona del giudice monocratico onorario, avv. Ornella De Serio,
definitivamente pronunciando tra le parti e sulle conclusioni di cui all'epigrafe, così
provvede:
rigetta la domanda di condanna alla restituzione della somma di €.30.000,00
oltre interessi formulata a vario titolo formulata dagli attori verso CP 1
[...] per quanto di ragione, e per l'effetto condanna Parte 1 Parte 2 alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta che liquida in complessivi euro 3.809,00,
oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Trani, 7.9.2024 IL GOP
Ornella De Serio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Trani, avv. Ornella De Serio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2117/2017 r.g. avente ad oggetto: mutuo
Tra
Parte 2 rappresentati e difesi dall'avv. Parte 1 e
CAPUTO Annamaria ed elettivamente domiciliati in Molfetta alla via Piazza nr.62
presso il suo studio, come da procura a margine dell'atto di citazione
- ATTORI -
e
Controparte_1 ,rappresentata e difesa dall'Avv.LUIGI PUCA presso il cui studio in Trani al Corso M.R. Imbriani, 17 è elettivamente domiciliata come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA-
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 523.3.2022, tenutasi in trattazione scritta,
i procuratori delle parti rassegnavano le conclusioni riportate nelle note scritte autorizzate, depositate telematicamente, che qui devono intendersi integralmente ritrascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Parte 1Con atto di citazione del 17.2.20217, i coniugi e Parte 2 agivano giudizialmente per sentir condannare Controparte_1 alla restituzione della somma di €.30.000,00 oltre interessi e rivalutazione, previo accertamento del loro credito derivante dal mutuo concesso alla CP_1 ed a loro figlio, Parte 3 , per l'acquisto di un appartamento in Bologna, formulando in via subordinata la medesima istanza restitutoria del predetto importo riconoscendolo quantomeno versato a titolo di indebito oggettivo ai sensi del'art. 2033 c.c. Chiedevano pertanto la condanna della stessa al pagamento delle spese di giudizio.
A sostegno di tali richieste gli attori assumevano di aver prestato al figlio ed alla sua compagna nel 2005 sessantamila euro, attraverso un bonifico ed un assegno emessi dal loro conto bancario cointestato ( il bonifico al figlio e l'assegno alla CP_1 ) ciascuno dell'importo di €.30.000,00, affinchè acquistassero un appartamento in
Bologna alla via Martiri della Croce del Biacco, 18/4, dovendo contrarre la coppia, per la restante parte del prezzo dell'immobile, un mutuo cointestato. Successivamente, interrottasi la convivenza "more uxorio" tra i due questi avrebbero venduto la casa di
Bologna, ripartendosene il ricavato a 50% e soltanto loro figlio avrebbe deciso di restituire parte del prestito ricevuto versando loro la somma di €.15.000,00, mentre la
CP_1 pur riconoscendo di aver ricevuto 30.000,00, diffidata per iscritto a restituire la somma, avrebbe contestato di averlo ricevuto a titolo di "prestito", trattenendola illegittimamente.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.6.2017 si costituiva la CP 1 che, in qualità di ex coniuge, e non di semplice convivente dello Parte 4
,
sosteneva di non essere tenuta ad alcuna restituzione per non aver mai ricevuto la somma di €30.000,00 a titolo di prestito personale dai suoceri, odierni attori, e soprattutto per non aver assunto obbligazioni restitutorie verso gli stessi che avevano, invece, elargito tale somma- facente parte del maggior importo di
60.000,00- a loro figlio, per aiutarlo ad acquistare la casa familiare. Produceva sul punto copia del ricorso per separazione giudiziale proposto dallo Pt 1 che tanto espressamente aveva dichiarato innanzi al Tribunale di Bologna, dove si era svolto il giudizio di separazione, e, sostenendo la mancanza di prova della domanda attrice in ordine al dedotto prestito, ne chiedeva l'integrale rigetto con condanna al pagamento delle spese legali.
Alla prima udienza di comparizione del 18 giugno 2018 i procuratori delle parti chiedevano la concessione di termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie.
Ammesse le richieste istruttorie, la causa veniva istruita con l'espletamento delle prove testimoniali. Dopo diverse udienze dedicate all'escussione dei testi, la rimessione sul ruolo dell'originario Giudicante dott.ssa Altamura, erano precisate le conclusioni in trattazione scritta all'udienza cartolare del 28.3.2022 ed il giudizio veniva riservato per la decisione, con concessione dei i termini di cui al'art. 190 cpc per il deposito degli scritti conclusivi.
******
Ciò posto in punto di fatto, in diritto si osserva che "secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è, ai sensi dell'art. 2697 c.c. comma 1, tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (cfr. Cass. 27372/21; Cass., sez. 2, ordinanza del
29/11/2018; Cass., sez. 3, sentenza n. 9541 del 22/04/2010; Cass., sez. 6-1, ordinanza del
20/08/2020 n. 17410). Ed infatti, l'esistenza di un contratto di mutuo non può essere desunta dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, essendo gli attori tenuti a dimostrare per intero il fatto costitutivo della loro pretesa. La contestazione della convenuta - la quale, pur riconoscendo di aver ricevuto la somma ne deduca una diversa ragione - non è idonea a tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e, come tale, a determinare l'inversione dell'onere della prova. La datio di una somma di danaro non vale, dunque, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione, allorquando,
ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto ex adverso alla base della pretesa di restituzione ed, anzi, ne contesti la legittimità. Ed infatti, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'accipiens, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova." (TRIB.
Palermo n. 1286/2024 del 1.3.2024).
Il pacifico orientamento giurisprudenziale sull'onere della prova nell'ambito delle domande di restituzione di somme non è contraddetto neppure dal principio che si ricava dalla lettura dell'ordinanza della Cassazione 27372/21 secondo cui " Allorchè una parte, provata la consegna di una somma di denaro all'altra, ne domandi la restituzione omettendo di dimostrare la pattuizione del relativo obbligo, e la controparte non deduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto a trattenere la somma ricevuta, il rigetto della domanda per mancanza di prova della domanda restitutoria va argomentato con cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, onde accertare se la natura del rapporto e le circostanze del caso concreto giustifichino che l'accipiens trattenga senza causa il denaro ricevuto dal solvens".
Nel caso di specie va detto infatti che la convenuta ha sempre contestato di aver ricevuto a titolo di "mutuo”, ovvero di prestito personale, l'assegno Banco di Roma
nr.0692187044-03 per €. 30.000,00, sostenendo trattarsi di parte della più alta somma di 60.000,00 che i suoceri avevano deciso di elargire a loro figlio, Parte_4
[...] , per aiutarlo ad acquistare la casa di Bologna che sarebbe divenuta la casa coniugale di cui ella non ha mai pattuito la restituzione, né stabilito alcunchè su tempi e modalità della restituzione, per essersi trattato soltanto di un atto di liberalità dei genitori compiuto verso loro figlio. Tanto non risulta, in effetti, essere contraddetto dalla lettura del ricorso per separazione giudiziale intentato dallo stesso figlio degli odierni attori contro la CP 1 e depositato in atti, in cui questi a pag 5 ha dichiarato candidamente di aver ricevuto dai genitori la somma di 60.000,00 per l'acquisto della casa familiare in Bologna.
Ad ogni modo, alla luce della compiuta istruttoria, pur risultando provato che gli attori hanno emesso l'assegno intestandolo alla convenuta per €30.000,00, sul titolo del mutuo, ovvero del prestito personale fatto alla CP_1 e sull'obbligo restitutorio assunto da questa, in virtù dei richiamati principi, gli attori non risulta abbiano assolto all'onere probatorio incombente su di loro.
I testimoni escussi hanno reso dichiarazioni tra loro discordanti che non rendono certezza in ordine ai fatti riferiti, soprattutto perché tutte provenienti esclusivamente da parenti delle parti in causa, inevitabilmente coinvolti affettivamente e condizionati dalla fine del rapporto coniugale burrascoso intervenuto tra la convenuta e lo [...] Parte 4 . Se da un lato la figlia degli attori ( Persona 1 ) ed ex cognata della convenuta, ha sostenuto che i propri genitori prestarono, e non elargirono, al fratello ed alla CP_1 l'importo di 60.000,00 per consentire loro di acquistare una casa, che la coppia si impegnava a restituire “appena possibile”, la madre e la sorella della convenuta hanno dichiarato trattarsi di una elargizione degli attori verso loro figlio e che nessun obbligo di restituzione venne mai assunto in proprio dalla CP 1 .
In particolare Testimone 1 ha dichiarato "...l'assegno datato 21.11.2005 formalmente intestato a Controparte_1 per loro ragioni fiscali era, invece, destinato esclusivamente al figlio Persona 2
,essendo una elargizione che i genitori
[...]volevano fare al figlio a seguito della cessione dell'attività commerciale". Per 3 madre della convenuta, ha confermato tale assunto aggiungendo "
' Parte 1 e Parte 2 hanno più volte dichiarato in mia presenza ed in occasione di riunioni di famiglia che la somma di €30.000,00 ....che per loro ragioni fiscali avevano intestato a Controparte_1 era una elargizione che stavano facendo al
,
loro figlio Parte 4 a seguito della chiusura della loro attività commerciale."
,
Circostanza questa confermata anche dal padre della convenuta il quale sulla natura
" di liberalità, e non di mutuo, di tale "datio” ha detto: E' vero che mia figlia ha acquistato la casa sita in Bologna alla via Croce del Biacco n.18/4 insieme al convivente
Sig. Voglio altresì precisare che così come i genitori di Pt_4Parte 4
elargirono somme al figlio, altrettanto facemmo noi in favore di nostra figlia e inoltre acquistammo la cucina della nuova casa. " . Di alcun valore possono poi ritenersi le dichiarazioni dallo essendo evidente il proprio personaleParte 4
,
interesse nell'economia dei nuovi rapporti assunti con l'ex coniuge, ed il suo evidente interesse di parte.
I rapporti familiari emersi dagli atti di causa, dunque, non possono costituire elementi idonei a dimostrare, sia pure in via indiziaria, il titolo sul quale gli attori fondano l'obbligo di restituzione della somma in contestazione da parte della convenuta.
Certamente appare poi inaccoglibile la domanda di restituzione per indebito oggettivo, posto che pacifica è risultata la circostanza che la somma chiesta in restituzione venne concessa dagli attori affinchè loro figlio acquistasse la casa coniugale in comunione con la moglie.
Sicchè, in mancanza di prove certe non può dirsi accertato l'obbligo della CP_1 alla
restituzione, così come richiesta dagli attori.
Le spese di lite, seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo,
secondo i parametri minimi indicati nel D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in persona del giudice monocratico onorario, avv. Ornella De Serio,
definitivamente pronunciando tra le parti e sulle conclusioni di cui all'epigrafe, così
provvede:
rigetta la domanda di condanna alla restituzione della somma di €.30.000,00
oltre interessi formulata a vario titolo formulata dagli attori verso CP 1
[...] per quanto di ragione, e per l'effetto condanna Parte 1 Parte 2 alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta che liquida in complessivi euro 3.809,00,
oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Trani, 7.9.2024 IL GOP
Ornella De Serio