CA
Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 08/05/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Marcella Celesti Presidente
Dott. Valeria Di Stefano Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta con il N.457/2021 R.G. promossa da da
(c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Catania, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Ruggieri, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianmatteo Nunziante, Otello
Emanuele e Loredana Rondelli che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti appellante contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1
(c.f. C.F. ), Controparte_2 C.F._2
(c.f. , tutti n.q. di Parte_2 C.F._3
eredi di (c.f. ), Persona_1 C.F._4
elettivamente domiciliati in Ragusa presso lo studio dell'Avv. CP_2
che li rappresenta e difende giusta procura in atti
[...]
appellati
Oggetto: omissioni contributive
1 Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.10.2014 , premesso che Persona_1
dopo il pensionamento aveva intrapreso l'attività libero professionale di geologo dal giugno 1999 al 31.12.2006, versando i contributi alla Gestione separata Inps, esponeva di aver ricevuto in data 3.11.2005 una lettera con la quale l' lo invitava ad assolvere agli oneri di iscrizione ad esso ente e Pt_1
a versare i contributi inerenti alle annualità dal 1999 al 2002. A tale missiva facevano seguito diverse altre, riscontrate e contestate dal ricorrente, e da ultimo la raccomandata del 29.7.2014, che quantificava in € 11.201,13 i contributi pretesi. In punto di diritto sosteneva che all'epoca in cui aveva intrapreso la professione, non essendo stato istituito l' aveva versato i Pt_1
contributi alla Gestione Separata Inps, in conformità alle previsioni di legge vigenti sicchè, ai sensi dell'art. 116 della L. n.388/2000, detti versamenti effettuati in buona fede in favore dell'ente pubblico previdenziale, diverso dall'ente titolare, avevano un effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Il ricorrente, inoltre, eccepiva la prescrizione delle pretese previdenziali essendo decorso un termine superiore al quinquennio tra le annualità contributive di riferimento (1999/2006) e la lettera di messa in mora del 29.7.2014 da ultimo inviata dall' . Pt_1
Si costituiva l' che, nel contestare la fondatezza del ricorso, Pt_1 negava l'applicabilità del citato art. 116 all'ente in quanto soggetto privato e ribadiva l'obbligatorietà dell'iscrizione del contribuente all'ente medesimo per come previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10.2.96 n. 103 che stabiliva “in attesa dell'espletamento delle procedure per la nomina degli organi statutari … e fino al loro insediamento, le funzioni di gestione dell'ente sono affidate, rispettivamente, al comitato fondatore e all'ente esponenziale che provvedono immediatamente all'attivazione delle procedure di cui ai medesimi articoli”; ne faceva discendere che, sin dal
2 gennaio 1996 i lavoratori che, come il , erano iscritti ad un albo CP_2 professionale, non dovevano iscriversi all'INPS, ma ai costituendi enti previdenziali di categoria, le cui funzioni nel periodo 1996 - 1999 erano gestite dal comitato fondatore e dall'ente esponenziale.
Il Tribunale, con sentenza n.661/2020 pubblicata il 22.10.2020, accoglieva parzialmente il ricorso.
In ordine alla prescrizione, posto che il primo atto interruttivo era stato ricevuto dal ricorrente in data 3 novembre 2005, riteneva prescritte le pretese dell'ente maturate prima del 3 novembre 2000. Al riguardo il
Tribunale giudicava irrilevante la tesi dell' secondo la quale il Pt_1
termine prescrizionale poteva decorrere dal momento in cui l'ente avesse potuto procedere in via ispettiva, mediante accertamento presso l'Agenzia delle Entrate, a verificare la posizione contributiva dei soggetti professionisti, non potendo escludersi la possibilità – di fatto – di prendere conoscenza dell'obbligo contributivo tramite interlocuzione con l'Inps.
Tanto precisato il decidente, ravvisava i presupposti per l'operatività dell'art. 116 della L. n. 388/2000, ovvero la buona fede fino ad una certa data del contribuente che aveva continuato a versare i contributi all'Inps il quale, con la propria inerzia, aveva favorito l'insorgenza dell'errore. Per cui
-proseguiva il Tribunale- alcuna pretesa restitutoria l'ente poteva azionare nei confronti del ricorrente per il periodo compreso tra il 4 novembre 2000 ed il 3 novembre 2005 (in cui il contribuente non era a conoscenza dell'obbligo contributivo nei confronti dell'ente), mentre era da ritenersi fondata la pretesa riferita al periodo dal 4 novembre 2005 al 1° dicembre
2006. Le spese processuali venivano compensate.
Avverso la suddetta sentenza l' ha proposto appello al quale ha Pt_1
resistito il . CP_2
Nelle more del presente procedimento, deceduto l'appellato, la causa è stata proseguita dagli eredi di quest'ultimo, che hanno insistito per il rigetto dell'appello.
3 La causa è stata posta in decisione in data 3.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante impugna il capo di sentenza con il quale il Tribunale, ai fini dell'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, ha escluso che avesse rilevanza l'impossibilità per l'ente di accedere alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate prima del 2011 (data in cui con il d.l. n.111/2011 si è regolamentato l'accesso degli enti pubblici alle informazioni fiscali in possesso dell' , ipotizzando che l'ente CP_3
medesimo potesse conoscere le obbligazioni contributive del CP_2 tramite interlocuzione con l'Inps. A giudizio dell'appellante il Tribunale ha fondato la statuizione su una mera supposizione, non avvalorata da alcuna norma che preveda un obbligo dell'Inps di riscontrare le richieste di informazioni dell' Pt_1
1.1 Poiché poi, l'art. 8 del Regolamento dell' ha previsto che la Pt_1
prescrizione decorra dalla data di trasmissione all'ente, della dichiarazione dell'obbligato di cui all'art. 11 (autocertificazione dei redditi), la prescrizione allora poteva decorrere o dalla ricezione dell'autocertificazione dei propri redditi da parte del contribuente (evenienza questa non verificatasi nella fattispecie) o dal momento in cui l' ha avuto la Pt_1
possibilità di accedere alla banca dati dell' ovvero dal 2011 (e anche in CP_3
tal caso per le annualità in questione l'ente non aveva tale potere).
1.2 In ogni caso la lettera di messa in mora del 24.10.2005 ha esplicato il suo effetto interruttivo.
2. Con altro motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 116 comma 20 della l. 388/2000, che riguarda gli enti pubblici di previdenza, tra i quali non rientra l' Pt_1
2.1 Aggiunge poi che l'appellato aveva l'obbligo di iscriversi all'ente previdenziale ai sensi dell'art. 2, comma 25, della Legge n. 335/1995 il
4 quale, per i lavoratori autonomi, (“soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi”) ha previsto il conferimento di una delega al governo in materia di tutela previdenziale.
Tale delega è stata attuata mediante il d.lgs. 10.2.96 n. 103 e tra tale delega e la regolamentazione delle nuove forme di previdenza ha operato l'art. 9 del d.lgs. 10.2.96 n. 103 in virtù del quale “in attesa dell'espletamento delle procedure per la nomina degli organi statutari … e fino al loro insediamento, le funzioni di gestione dell'ente sono affidate, rispettivamente, al comitato fondatore e all'ente esponenziale che provvedono immediatamente all'attivazione delle procedure di cui ai medesimi articoli”.
Di conseguenza, secondo l'appellante, sin dal gennaio 1996 i lavoratori che erano iscritti ad un albo professionale non dovevano iscriversi all'INPS, ma ai costituendi enti previdenziali di categoria, le cui funzioni nel periodo
1996 - 1999 erano gestite dal comitato fondatore e dall'ente esponenziale.
2.2 Il Tribunale ha poi errato nel ravvisare la “buone fede” del CP_2
il quale ha continuato a versare i contributi all'Inps anche dopo l'istituzione dell' nell'agosto del 1999. Pt_1
3. Sulla base di tali motivi l'ente appellante chiede che in riforma della sentenza impugnata vengano rigettate tutte le domande proposte in origine da . Persona_1
4. L'appello non appare meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo l' sostiene che prima della sua istituzione non Pt_1
poteva esercitare le sue pretese relative alle annualità 1999 e 2000, né poteva conoscere la posizione contributiva del perché non aveva- CP_2
Con fino al 2011- il potere di accedere alle banche dati dell' e perché il non aveva inviato l'autocertificazione dei redditi come previsto CP_2
dall'art. 8 del Regolamento.
5 Il motivo non è fondato in quanto non si confronta con la statuizione della sentenza impugnata che, correttamente, ha individuato quale primo atto interruttivo la lettera ricevuta da il 3.11.2005 con cui l' CP_2 Pt_1
preannunziava al libero professionista l'iscrizione d'ufficio e formulava richiesta di versamento dei contributi.
E' incontestata la mancanza di altri atti interruttivi della prescrizione;
ed infatti, come evidenziato dall'appellato nella memoria di costituzione, lo stesso ha ammesso tale circostanza, avendo sempre dichiarato negli Pt_1
atti di primo grado di avere periodicamente interrotto il decorso della prescrizione mediante l'invio di comunicazioni ma “sin dal 24/10/2005”.
Preso atto di ciò, qualsiasi altra considerazione sul presunto dies a quo del termine appare ultronea, dovendosi confermare che il mancato potere ispettivo dell'ente appellante prima del 2011 non ha certamente precluso allo stesso, come già rilevato dal primo giudice, di potere verificare l'eventuale pagamento di contributi alla gestione separata INPS.
5. Altrettanto infondato è il secondo motivo di appello relativo all'operatività del principio di cui all'art. 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Come pure ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.
4289/2003) “in riferimento al pagamento di prestazione previdenziale effettuato in favore di ente diverso dall'effettivo creditore, l'art. 116, comma
20, l. 23 dicembre 2000 n. 388 prevede che il pagamento - se effettuato in buona fede - ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare del credito ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente” con la conseguenza “che l'ente previdenziale, che ha ricevuto il pagamento, deve provvedere a trasferire le somme indebitamente introitate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione” (v. Cass.n. 20535/2022).
La ratio della norma è quella di favorire il debitore ed evitare l'onere di chiedere contestualmente un rimborso per poi effettuare un pagamento della
6 stessa natura e con l'aggravio di sanzioni, subordinandone la possibilità, prevista dal citato comma, alle seguenti condizioni:
- il versamento deve essere effettuato erroneamente a beneficio di un ente diverso da quello legittimato a riceverlo;
- la natura del contributo deve essere previdenziale;
- il contributo deve essere certo;
- deve sussistere la buona fede del debitore, che si sostanzia nella convinzione di assolvere un obbligo verso il creditore apparente.
La norma è applicabile anche nei casi in cui, per effetto di una disposizione normativa o di una interpretazione giurisprudenziale, sia venuta meno la titolarità della riscossione in capo all'ente presso il quale sia stato effettuato il pagamento. (v. circolare Inps n.45/2018).
La giurisprudenza della Cassazione ha già avuto modo di affermare che, ai fini dell'applicazione della legge n. 388 del 2000, la natura di ente pubblico o privato è assolutamente irrilevante, perché ciò che conta è la natura dell'attività esercitata che, nella specie, è l'assicurazione obbligatoria, posto che “per il raggiungimento delle finalità sociali e pubblicistiche di questo tipo di assicurazione, la legge riconosce anche all'Istituto privato la natura di ente impositore” e ha ritenuto pacifica l'applicazione dell'articolo 116, comma 20, anche alle Casse privatizzate
(ex multis, Corte di Cassazione n. 6680/02, n. 12208/11 e n. 23296/10).
Le varie modifiche normative che hanno interessato gli adempimenti contributivi da parte dei soggetti che svolgono attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione presso gli Albi professionali hanno reso più frequente la possibilità di errore incolpevole da parte del contribuente.
In particolare, l'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95 prevede testualmente che i “soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi” sono tenuti all'iscrizione presso la Gestione separata INPS.
7 Il D.M. n. 281/1996, che disciplina le modalità e i termini per il versamento contributivo, all'articolo 6 dispone che “Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”, chiarendo che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla Gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria.
Nel campo di applicazione di tali disposizioni rientrano, quindi, coloro che, pur svolgendo attività iscrivibile ad albi professionali, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento e/o iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamento, ovvero, come nel caso in esame sono privi di una cassa previdenziale specifica per la categoria.
Nella fattispecie, pertanto, il Tribunale ha correttamente ravvisato la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della citata disposizione, tra i quali la “buona fede” relativamente alla contribuzione dovuta per il periodo tra il 4 novembre 2000 ed il 3 novembre 2005 in cui il contribuente non era a conoscenza dell'obbligo contributivo nei confronti dell'ente. La buona fede del non solo era conseguente alla inesistenza dell'EPAP e CP_2
alla sua inoperatività fino al 2005, ma anche alla condotta dell'Inps che ha trattenuto la contribuzione versata dal ricorrente.
Cessata la condizione di “buona fede” con la ricezione della lettera di messa in mora dell'ente in data 4.11.2005, la richiesta di pagamento dei contributi maturati fino all'1.12.2006 – data in cui il contribuente ha cessato l'attività- appare legittima come riconosciuto dal Tribunale.
6. Alla luce delle superiori considerazioni gli esaminati motivi di appello devono essere rigettati.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza.
8 8. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese processuali del grado, che liquida in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA.
Dichiara l'appellante tenuto al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 3.4.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott. Stefania Interdonato dott. Marcella Celesti
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
Dott. Marcella Celesti Presidente
Dott. Valeria Di Stefano Consigliere
Dott. Stefania Interdonato Giudice Ausiliario rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta con il N.457/2021 R.G. promossa da da
(c.f. Parte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Catania, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Ruggieri, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gianmatteo Nunziante, Otello
Emanuele e Loredana Rondelli che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti appellante contro
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1
(c.f. C.F. ), Controparte_2 C.F._2
(c.f. , tutti n.q. di Parte_2 C.F._3
eredi di (c.f. ), Persona_1 C.F._4
elettivamente domiciliati in Ragusa presso lo studio dell'Avv. CP_2
che li rappresenta e difende giusta procura in atti
[...]
appellati
Oggetto: omissioni contributive
1 Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 14.10.2014 , premesso che Persona_1
dopo il pensionamento aveva intrapreso l'attività libero professionale di geologo dal giugno 1999 al 31.12.2006, versando i contributi alla Gestione separata Inps, esponeva di aver ricevuto in data 3.11.2005 una lettera con la quale l' lo invitava ad assolvere agli oneri di iscrizione ad esso ente e Pt_1
a versare i contributi inerenti alle annualità dal 1999 al 2002. A tale missiva facevano seguito diverse altre, riscontrate e contestate dal ricorrente, e da ultimo la raccomandata del 29.7.2014, che quantificava in € 11.201,13 i contributi pretesi. In punto di diritto sosteneva che all'epoca in cui aveva intrapreso la professione, non essendo stato istituito l' aveva versato i Pt_1
contributi alla Gestione Separata Inps, in conformità alle previsioni di legge vigenti sicchè, ai sensi dell'art. 116 della L. n.388/2000, detti versamenti effettuati in buona fede in favore dell'ente pubblico previdenziale, diverso dall'ente titolare, avevano un effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Il ricorrente, inoltre, eccepiva la prescrizione delle pretese previdenziali essendo decorso un termine superiore al quinquennio tra le annualità contributive di riferimento (1999/2006) e la lettera di messa in mora del 29.7.2014 da ultimo inviata dall' . Pt_1
Si costituiva l' che, nel contestare la fondatezza del ricorso, Pt_1 negava l'applicabilità del citato art. 116 all'ente in quanto soggetto privato e ribadiva l'obbligatorietà dell'iscrizione del contribuente all'ente medesimo per come previsto dall'art. 9 del d.lgs. 10.2.96 n. 103 che stabiliva “in attesa dell'espletamento delle procedure per la nomina degli organi statutari … e fino al loro insediamento, le funzioni di gestione dell'ente sono affidate, rispettivamente, al comitato fondatore e all'ente esponenziale che provvedono immediatamente all'attivazione delle procedure di cui ai medesimi articoli”; ne faceva discendere che, sin dal
2 gennaio 1996 i lavoratori che, come il , erano iscritti ad un albo CP_2 professionale, non dovevano iscriversi all'INPS, ma ai costituendi enti previdenziali di categoria, le cui funzioni nel periodo 1996 - 1999 erano gestite dal comitato fondatore e dall'ente esponenziale.
Il Tribunale, con sentenza n.661/2020 pubblicata il 22.10.2020, accoglieva parzialmente il ricorso.
In ordine alla prescrizione, posto che il primo atto interruttivo era stato ricevuto dal ricorrente in data 3 novembre 2005, riteneva prescritte le pretese dell'ente maturate prima del 3 novembre 2000. Al riguardo il
Tribunale giudicava irrilevante la tesi dell' secondo la quale il Pt_1
termine prescrizionale poteva decorrere dal momento in cui l'ente avesse potuto procedere in via ispettiva, mediante accertamento presso l'Agenzia delle Entrate, a verificare la posizione contributiva dei soggetti professionisti, non potendo escludersi la possibilità – di fatto – di prendere conoscenza dell'obbligo contributivo tramite interlocuzione con l'Inps.
Tanto precisato il decidente, ravvisava i presupposti per l'operatività dell'art. 116 della L. n. 388/2000, ovvero la buona fede fino ad una certa data del contribuente che aveva continuato a versare i contributi all'Inps il quale, con la propria inerzia, aveva favorito l'insorgenza dell'errore. Per cui
-proseguiva il Tribunale- alcuna pretesa restitutoria l'ente poteva azionare nei confronti del ricorrente per il periodo compreso tra il 4 novembre 2000 ed il 3 novembre 2005 (in cui il contribuente non era a conoscenza dell'obbligo contributivo nei confronti dell'ente), mentre era da ritenersi fondata la pretesa riferita al periodo dal 4 novembre 2005 al 1° dicembre
2006. Le spese processuali venivano compensate.
Avverso la suddetta sentenza l' ha proposto appello al quale ha Pt_1
resistito il . CP_2
Nelle more del presente procedimento, deceduto l'appellato, la causa è stata proseguita dagli eredi di quest'ultimo, che hanno insistito per il rigetto dell'appello.
3 La causa è stata posta in decisione in data 3.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc, compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito telematico di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo l'appellante impugna il capo di sentenza con il quale il Tribunale, ai fini dell'individuazione del termine di decorrenza della prescrizione, ha escluso che avesse rilevanza l'impossibilità per l'ente di accedere alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate prima del 2011 (data in cui con il d.l. n.111/2011 si è regolamentato l'accesso degli enti pubblici alle informazioni fiscali in possesso dell' , ipotizzando che l'ente CP_3
medesimo potesse conoscere le obbligazioni contributive del CP_2 tramite interlocuzione con l'Inps. A giudizio dell'appellante il Tribunale ha fondato la statuizione su una mera supposizione, non avvalorata da alcuna norma che preveda un obbligo dell'Inps di riscontrare le richieste di informazioni dell' Pt_1
1.1 Poiché poi, l'art. 8 del Regolamento dell' ha previsto che la Pt_1
prescrizione decorra dalla data di trasmissione all'ente, della dichiarazione dell'obbligato di cui all'art. 11 (autocertificazione dei redditi), la prescrizione allora poteva decorrere o dalla ricezione dell'autocertificazione dei propri redditi da parte del contribuente (evenienza questa non verificatasi nella fattispecie) o dal momento in cui l' ha avuto la Pt_1
possibilità di accedere alla banca dati dell' ovvero dal 2011 (e anche in CP_3
tal caso per le annualità in questione l'ente non aveva tale potere).
1.2 In ogni caso la lettera di messa in mora del 24.10.2005 ha esplicato il suo effetto interruttivo.
2. Con altro motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile l'art. 116 comma 20 della l. 388/2000, che riguarda gli enti pubblici di previdenza, tra i quali non rientra l' Pt_1
2.1 Aggiunge poi che l'appellato aveva l'obbligo di iscriversi all'ente previdenziale ai sensi dell'art. 2, comma 25, della Legge n. 335/1995 il
4 quale, per i lavoratori autonomi, (“soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi”) ha previsto il conferimento di una delega al governo in materia di tutela previdenziale.
Tale delega è stata attuata mediante il d.lgs. 10.2.96 n. 103 e tra tale delega e la regolamentazione delle nuove forme di previdenza ha operato l'art. 9 del d.lgs. 10.2.96 n. 103 in virtù del quale “in attesa dell'espletamento delle procedure per la nomina degli organi statutari … e fino al loro insediamento, le funzioni di gestione dell'ente sono affidate, rispettivamente, al comitato fondatore e all'ente esponenziale che provvedono immediatamente all'attivazione delle procedure di cui ai medesimi articoli”.
Di conseguenza, secondo l'appellante, sin dal gennaio 1996 i lavoratori che erano iscritti ad un albo professionale non dovevano iscriversi all'INPS, ma ai costituendi enti previdenziali di categoria, le cui funzioni nel periodo
1996 - 1999 erano gestite dal comitato fondatore e dall'ente esponenziale.
2.2 Il Tribunale ha poi errato nel ravvisare la “buone fede” del CP_2
il quale ha continuato a versare i contributi all'Inps anche dopo l'istituzione dell' nell'agosto del 1999. Pt_1
3. Sulla base di tali motivi l'ente appellante chiede che in riforma della sentenza impugnata vengano rigettate tutte le domande proposte in origine da . Persona_1
4. L'appello non appare meritevole di accoglimento.
Con il primo motivo l' sostiene che prima della sua istituzione non Pt_1
poteva esercitare le sue pretese relative alle annualità 1999 e 2000, né poteva conoscere la posizione contributiva del perché non aveva- CP_2
Con fino al 2011- il potere di accedere alle banche dati dell' e perché il non aveva inviato l'autocertificazione dei redditi come previsto CP_2
dall'art. 8 del Regolamento.
5 Il motivo non è fondato in quanto non si confronta con la statuizione della sentenza impugnata che, correttamente, ha individuato quale primo atto interruttivo la lettera ricevuta da il 3.11.2005 con cui l' CP_2 Pt_1
preannunziava al libero professionista l'iscrizione d'ufficio e formulava richiesta di versamento dei contributi.
E' incontestata la mancanza di altri atti interruttivi della prescrizione;
ed infatti, come evidenziato dall'appellato nella memoria di costituzione, lo stesso ha ammesso tale circostanza, avendo sempre dichiarato negli Pt_1
atti di primo grado di avere periodicamente interrotto il decorso della prescrizione mediante l'invio di comunicazioni ma “sin dal 24/10/2005”.
Preso atto di ciò, qualsiasi altra considerazione sul presunto dies a quo del termine appare ultronea, dovendosi confermare che il mancato potere ispettivo dell'ente appellante prima del 2011 non ha certamente precluso allo stesso, come già rilevato dal primo giudice, di potere verificare l'eventuale pagamento di contributi alla gestione separata INPS.
5. Altrettanto infondato è il secondo motivo di appello relativo all'operatività del principio di cui all'art. 116, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Come pure ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n.
4289/2003) “in riferimento al pagamento di prestazione previdenziale effettuato in favore di ente diverso dall'effettivo creditore, l'art. 116, comma
20, l. 23 dicembre 2000 n. 388 prevede che il pagamento - se effettuato in buona fede - ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare del credito ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente” con la conseguenza “che l'ente previdenziale, che ha ricevuto il pagamento, deve provvedere a trasferire le somme indebitamente introitate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione” (v. Cass.n. 20535/2022).
La ratio della norma è quella di favorire il debitore ed evitare l'onere di chiedere contestualmente un rimborso per poi effettuare un pagamento della
6 stessa natura e con l'aggravio di sanzioni, subordinandone la possibilità, prevista dal citato comma, alle seguenti condizioni:
- il versamento deve essere effettuato erroneamente a beneficio di un ente diverso da quello legittimato a riceverlo;
- la natura del contributo deve essere previdenziale;
- il contributo deve essere certo;
- deve sussistere la buona fede del debitore, che si sostanzia nella convinzione di assolvere un obbligo verso il creditore apparente.
La norma è applicabile anche nei casi in cui, per effetto di una disposizione normativa o di una interpretazione giurisprudenziale, sia venuta meno la titolarità della riscossione in capo all'ente presso il quale sia stato effettuato il pagamento. (v. circolare Inps n.45/2018).
La giurisprudenza della Cassazione ha già avuto modo di affermare che, ai fini dell'applicazione della legge n. 388 del 2000, la natura di ente pubblico o privato è assolutamente irrilevante, perché ciò che conta è la natura dell'attività esercitata che, nella specie, è l'assicurazione obbligatoria, posto che “per il raggiungimento delle finalità sociali e pubblicistiche di questo tipo di assicurazione, la legge riconosce anche all'Istituto privato la natura di ente impositore” e ha ritenuto pacifica l'applicazione dell'articolo 116, comma 20, anche alle Casse privatizzate
(ex multis, Corte di Cassazione n. 6680/02, n. 12208/11 e n. 23296/10).
Le varie modifiche normative che hanno interessato gli adempimenti contributivi da parte dei soggetti che svolgono attività il cui esercizio è subordinato all'iscrizione presso gli Albi professionali hanno reso più frequente la possibilità di errore incolpevole da parte del contribuente.
In particolare, l'art. 2, comma 26, della legge n. 335/95 prevede testualmente che i “soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi” sono tenuti all'iscrizione presso la Gestione separata INPS.
7 Il D.M. n. 281/1996, che disciplina le modalità e i termini per il versamento contributivo, all'articolo 6 dispone che “Non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”, chiarendo che i liberi professionisti sono tenuti al pagamento del contributo alla Gestione separata relativamente ai redditi professionali non assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria presso la cassa di categoria.
Nel campo di applicazione di tali disposizioni rientrano, quindi, coloro che, pur svolgendo attività iscrivibile ad albi professionali, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza, ovvero hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento e/o iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamento, ovvero, come nel caso in esame sono privi di una cassa previdenziale specifica per la categoria.
Nella fattispecie, pertanto, il Tribunale ha correttamente ravvisato la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della citata disposizione, tra i quali la “buona fede” relativamente alla contribuzione dovuta per il periodo tra il 4 novembre 2000 ed il 3 novembre 2005 in cui il contribuente non era a conoscenza dell'obbligo contributivo nei confronti dell'ente. La buona fede del non solo era conseguente alla inesistenza dell'EPAP e CP_2
alla sua inoperatività fino al 2005, ma anche alla condotta dell'Inps che ha trattenuto la contribuzione versata dal ricorrente.
Cessata la condizione di “buona fede” con la ricezione della lettera di messa in mora dell'ente in data 4.11.2005, la richiesta di pagamento dei contributi maturati fino all'1.12.2006 – data in cui il contribuente ha cessato l'attività- appare legittima come riconosciuto dal Tribunale.
6. Alla luce delle superiori considerazioni gli esaminati motivi di appello devono essere rigettati.
7. Le spese del grado seguono la soccombenza.
8 8. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, rigetta l'appello. condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese processuali del grado, che liquida in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA.
Dichiara l'appellante tenuto al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 3.4.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dott. Stefania Interdonato dott. Marcella Celesti
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