Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di conSIlio e composto dai SInori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9401 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Stefania Flore, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefania Flore, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 20/09/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
la SI.ra Pt_2 si impegna a lasciare la casa familiare entro il 31/12/2024.
2. Nulla è reciprocamente dovuto a titolo di assegno di mantenimento;
Divisione della comunione legale.
Le parti dichiarano che le obbligazioni e i trasferimenti di cui ai punti dell'accordo che seguono, che si obbligano ad effettuare entro 5 mesi dal deposito della sentenza, sono previsti a definizione dei reciproci rapporti patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare.
Pertanto intendono avvalersi delle esenzioni di legge, in particolare ex art. 19, l. 74 del 1987.
3. Preliminare di vendita della casa coniugale:
con rogito notarile da stipularsi entro 5 mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione, il SI. acquisterà dalla SI.ra , che si impegna a Pt_1 Pt_2 vendere, la quota del 50% della casa coniugale, sita in Quartu Sant'Elena, via delle Orchidee 18, distinta in catasto fabbricati al foglio 40 particella 525, sub.
2, categoria A/3, classe 2, vani 5,5, superficie catastale totale mq. 119, rendita €
340,86.
Il prezzo della vendita sarà di 90.417,32€, di poco inferiore al 50% del prezzo d'acquisto dell'immobile (€ 192.000) e calcolato tenendo conto dei rapporti di dare/avere tra le parti di cui al doc. 4 allegato al ricorso (mutuo residuo, cessione del quinto, acconto versato al momento dell'acquisto dell'immobile).
Detto importo verrà corrisposto con le seguenti modalità:
a. 1'importo di € 62.209,00, pari alla metà del mutuo residuo alla data del 31/12/2024 (€ 124.418,00), mediante accollo, da parte del del 50% del Pt_1
Pag. 2 di 4 mutuo medesimo, attualmente intestato ad entrambi e contratto per l'acquisto della casa familiare.
L'immobile è infatti gravato da ipoteca iscritta per € 262.000,00 a garanzia del mutuo di originari € 131.000,00, concesso dal Banco di Sardegna ad entrambi i coniugi.
Il SI. che ha già interloquito con l'istituto bancario, si impegna a Pt_1 stipulare con il medesimo un accollo liberatorio a beneficio della . Pt_2
In difetto, si impegna ad estinguere il mutuo mediante corresponsione di denaro ottenuto da altro mutuo, con surroga o sostituzione del mutuo, con l'effetto in ogni caso di liberare la SI.ra dal debito. Pt_2
b. L'importo di € 10.107,82 mediante accollo dell'intera quota residua della cessione del quinto il cui importo mensile viene attualmente prelevato dal conto cointestato;
trattasi di debito già contratto nell'interesse di entrambi i coniugi perché necessario per l'acquisto della casa familiare.
c. L'importo di € 18.100,50, pari al 50% dell'anticipo versato dai coniugi per l'acquisto dell'immobile, avverrà mediante versamento in denaro alla SI.ra secondo i tempi e le modalità che le parti definiranno nel rogito, Pt_2 salvo quanto previsto al punto 8.
4. Arredi della casa coniugale: le parti hanno effettuato una divisione volta ad attribuire in proprietà a ciascuno una quota più prossima possibile alla metà degli arredi, effettuando la valutazione degli stessi, come da doc. 5 allegato al ricorso, dalla quale consegue l'obbligo per il SI. di versare alla SI.ra Pt_1
un conguaglio in denaro pari a € 2.280,00. Pt_2
Gli arredi compresi nella quota di proprietà della , stante la sua Pt_2 impossibilità attuale di custodirli, restano provvisoriamente depositati nella casa familiare, dove abiterà il Pt_1
Qualora la SI.ra decidesse di venderli, riconosce in capo al diritto di Pt_1 prelazione;
le parti convengono inoltre che, rispetto al valore fissato nel doc. 5 allegato al ricorso, vi sarà una decurtazione del 20% per ogni anno di vetustà dell'arredo a decorrere dal 31/12/2025, da tenere in conto per la determinazione del valore di acquisto del bene da parte del coniuge non proprietario.
Anche la vanterà diritto di prelazione ove il decidesse di vendere Pt_2 Pt_1 gli arredi.
5. Autovetture:
- l'autovettura FORD mod. CAPTUR targata EY588NF, in uso al già ad Pt_1 egli esclusivamente intestata, diverrà di sua proprietà esclusiva.
- L'autovettura FORD mod. KA targata EC502CW già in uso alla , e ad Pt_2 ella esclusivamente intestata, diverrà di sua proprietà esclusiva.
Pag. 3 di 4 - L'autovettura FIAT mod. BRAVO targata DG489FT, intestata al sarà Pt_1 attribuita ad egli in uso esclusivo mediante costituzione da parte della Pt_2 del corrispondente diritto reale.
Ove dovesse venderla, il si obbliga a corrispondere il 50% del prezzo Pt_1 alla coniuge.
Ove dovesse trasferirla in proprietà alla egli si dichiara consapevole Pt_2 che, effettuando il passaggio di proprietà dopo la sentenza di separazione,
l'operazione sarà esente dai costi di Imposta Provinciale di Trascrizione (IPT) e Imposta di Bollo ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987.
6. Altri debiti: le parti riconoscono di essere debitrici di prestito infruttifero loro concesso per € 5.700,00 dalla SI.ra , madre del che verrà Parte_3 Pt_1 estinto interamente da quest'ultimo.
A tal fine si impegna a perfezionare accollo liberatorio in favore della e a Pt_2 recapitare alla stessa dichiarazione liberatoria a firma della . Pt_3
La quota della SInora , pari a € 2.850,00 verrà detratta dall'importo Pt_2 dovuto ai sensi del punto 3, lett. c., del presente accordo.
7. Spese notarili: le spese notarili, preventivate in € 1.500,00 (con accessori) verranno saldate dal mentre la quota della SInora (€ 750,00) Pt_1 Pt_2 verrà detratta dall'importo dovuto ai sensi del punto 3, lett. c., del presente accordo.
8. Conseguentemente a quanto previsto ai punti 4, 6, 7, del presente accordo,
l'importo dovuto ai sensi del punto 3, lett. c. del presente accordo ammonterà ad
€ 16.780,50.
9. Rapporti finanziari: i coniugi si impegnano ad estinguere il conto cointestato, dando atto che sono già stati definiti i rapporti relativi allo stesso.
10. Sino alla data del 31/12/2024, sia il mutuo che la cessione del quinto, continuerà ad essere pagata da entrambi i coniugi in parti eguali.
Dal 01/01/2025 in ogni caso il SI. rinuncia ad eventuali azioni per la Pt_1 restituzione del 50% del mutuo cointestato nei confronti della coniuge e la SI.ra rinuncia ad eventuali azioni per la percezione dell'indennizzo da Pt_2 occupazione esclusiva dell'immobile comune da parte di un comproprietario.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di conSIlio della Sezione prima civile del Tribunale, il 16/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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