Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/12/2024, n. 33975
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Sentenza 23 dicembre 2024

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In tema di misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. "codice antimafia"), la confisca che diviene definitiva realizza l'ablazione del diritto, con contestuale sua ricostituzione in capo allo Stato, determinando così l'estinzione per confusione dei debiti tributari erariali; al contrario, l'annullamento con decisione irrevocabile risolve "ora per allora" il vincolo, già risalente al sequestro (avente meri effetti anticipatori), e impone la restituzione del compendio (o dell'equivalente, in caso di autorizzate alienazioni) al soggetto che ne è stato colpito; del pari, la revocazione della confisca, ex art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, produce eguali effetti restitutori, paragonabili a quelli della revisione ex art. 630 c.p.p., per cui il contribuente rientra nella disponibilità di tutti i rapporti, non solo attivi ma anche passivi, inclusi quelli tributari, nella consistenza risultante dalla gestione per suo conto medio tempore effettuata, di cui non ha mai dismesso la titolarità, posto che la confisca acquisisce e mantiene esecutività ablatoria solo con la definitività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/12/2024, n. 33975
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 33975
    Data del deposito : 23 dicembre 2024

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