Articolo 20 della Legge 26 aprile 1975, n. 132
Articolo 19Articolo 21
Versione
15 maggio 1975
Art. 20.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a concedere all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato anticipazioni, anche in quote mensili, fino all'importo massimo complessivo di lire 701.313.573.000, a copertura del disavanzo di gestione dell'Azienda stessa per l'anno 1975.
Le anticipazioni di cui sopra saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposite convenzioni da approvarsi con decreti del Ministro per il tesoro di concerto con quello per i trasporti.
Entrata in vigore il 15 maggio 1975