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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/03/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, all'udienza del 24 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2568 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione di licenziamento,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. Stanislao Parte_1
Lucarelli e Nora Messina, presso il cui studio in Benevento, via Carlo Torre 2C, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Benevento, via M. Planco 14, presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Callisto, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/06/2024 il ricorrente, dipendente della
Controparte_1 dal 7/01/2019 con qualifica di operaio, ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli con raccomandata del 9/04/2024, ricevuta il 12/04/2024, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare per giusta causa comminato al ricorrente in data 09/04/2024 dalla Società in persona
Controparte_1 del legale rappresentante p.t., per l'insussistenza del fatto materiale contestato e/o quindi per la sproporzione della sanzione comminata e, quindi, dichiararlo nullo e/o annullarlo;
e di conseguenza, 2) Condannare la società in persona del legale rapp.te p.t., a
Controparte_1 reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, con le medesime mansioni e la medesima qualifica, dal giorno del licenziamento;
3) Condannare la società in persona del
Controparte_1 legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente a seguito del licenziamento, stabilendo, a tal fine, una indennità commisurata alla ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali o a quella somma che riterrà di giustizia, anche secondo equità, oltre interessi e rivalutazione;
4) In via subordinata accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità
e/o annullabilità del licenziamento disciplinare per mancanza della giusta causa e, quindi, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare, di conseguenza, il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria secondo legge”; con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi ai procuratori anticipatari.
1 A sostegno della domanda, ha esposto che, di fatto, aveva lavorato per la dal Controparte_1
2013, sebbene inizialmente fosse stato assunto da agenzie interinali, e che aveva sempre adempiuto puntualmente ai propri doveri;
che nel corso dell'ultimo anno la datrice aveva messo in atto una serie di iniziative disciplinari strumentali, tese a metterlo in cattiva luce e a logorarlo;
che infatti in data 22/03/2023 era stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti, concluso poi con la derubricazione della sanzione da multa a richiamo scritto;
che il 4/04/2024
l'azienda gli aveva contestato di aver fruito illegittimamente, nei giorni 22/02 e 5/03/2024, dei permessi ex l. 104, in quanto non aveva svolto attività riconducibili all'assistenza della persona disabile;
che, dopo avere preso atto degli accertamenti compiuti da un'agenzia investigativa, aveva reso le proprie giustificazioni;
che l'azienda con raccomandata del 9/04/2024 gli aveva irrogato il licenziamento senza preavviso;
che aveva sempre goduto dei permessi ex l. 104 per l'assistenza alla suocera, sig.ra , in maniera conforme alla legge, e lo stesso Persona_1 era avvenuto anche nelle giornate oggetto di contestazione;
che, in particolare, il 22/02/2024 aveva lasciato l'abitazione dove si trovava la disabile solo per andare in farmacia per l'assistita, mentre il 5/03/2024 si era portato presso l'abitazione del sig. per ritirare un letto Persona_2 ortopedico necessario alla disabile.
Si è ritualmente costituita la chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1 infondato, con vittoria delle spese.
Ammessa la prova per testi richiesta da entrambe le parti ed escussi i soli testi indicati da parte resistente, stante la rinuncia del ricorrente ai propri, la causa è stata rinviata per la discussione e, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
è stato assunto della dal 7/01/2019, dopo aver lavorato presso la Parte_1 Controparte_1 medesima azienda in diversi periodi (non continuativi) in virtù sia di contratti a termine che di contratti con agenzie interinali.
Con nota del 4/04/2024, con contestuale sospensione cautelare, la datrice di lavoro gli ha contestato, ai sensi degli artt. 7, l. 300/1970, e da 8 a 10, sez. IV – titolo VII – CCNL
Metalmeccanici industria, di avere impropriamente usufruito, nelle giornate del 22 febbraio e del
5 marzo 2024, dalle 14.00 alle 18.00, per due metà turno di lavoro che avrebbe dovuto svolgere dalle 14.00 alle 22.00, dei permessi ex l. 104/92 per assistenza alla suocera.
Il ha presentato giustificazioni con le quali respingeva gli addebiti, deducendo che nelle Pt_1 giornate indicate aveva svolto le proprie funzioni di assistenza, anche sbrigando fuori casa incombenze legate alle necessità della disabile, e contestava la legittimità degli accertamenti disposti dalla società.
Ritenute l'inidoneità delle giustificazioni a smentire i fatti contestati e la gravità delle condotte, la gli ha irrogato il licenziamento per giusta causa, con effetto dal giorno 4 aprile in cui CP_1 era stata disposta la sospensione dal lavoro.
Il ricorrente contesta la legittimità del licenziamento evidenziando l'infondatezza degli addebiti e l'illegittimità degli accertamenti disposti dalla società tramite un'agenzia di investigazione, in quanto lesivi del diritto alla riservatezza, inattendibili e inconferenti nella parte in cui prendevano in considerazione lassi di tempo estranei alla fruizione dei permessi.
È pacifico, e comunque documentato, che il abbia fruito di permessi ex l. 104/92 per Pt_1
l'assistenza alla suocera nei giorni del 22/02/2024 e del 5/03/2024, dalle ore Persona_1
14.00 alle ore 18.00, corrispondenti alla metà del turno di lavoro
2 La datrice di lavoro gli ha contestato che nelle suddette giornate e fasce orarie non avrebbe svolto alcuna attività assistenziale, e sarebbe viceversa uscito di casa con un furgone, diretto verso alcune abitazioni private e munito di attrezzi da lavoro, per impegni di natura personale estranei alle esigenze della disabile.
Ciò sulla scorta di una relazione predisposta dall'agenzia investigativa alla quale la CP_2
assumendo di avere “fondato motivo di ritenere che le assenze, in coincidenza con CP_1 la fruizione dei permessi di cui alla Legge n. 104/1992, [fossero] ingiustificate e pretestuose”, aveva dato specifico mandato per verificare comportamenti contrari ai doveri di fedeltà e correttezza posti in essere dal in occasione delle giornate di assenza dal lavoro per fruizione Pt_1 di permessi ex l. 104/92.
Rispetto alla condotta del lavoratore che si avvalga in maniera impropria dei permessi ex art. 33,
l. 104/92 l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che
“il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex art. 33 L.
n. 104/1992, si avvalga dello stesso non per l'assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l'ipotesi dell'abuso di diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente, ed integra, nei confronti dell'Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità ed uno sviamento dell'intervento assistenziale” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4984 del 04/03/2014, resa in fattispecie in cui il dipendente, la mattina del giorno in cui aveva richiesto di fruire del permesso, venerdì, era partito con amici per un “week end lungo”; conformi Cass. Sez. L, Sentenza n.
8784/2015, Cass. Sez. L, Sentenza n. 9217/2016, Cass. Sez. L, Sentenza n. 9749/2016).
Secondo la S.C., la ratio della norma di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 104/92 emerge dalla piana lettura del testo normativo. Il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa spetta al “lavoratore dipendente … che assiste persona con handicap in situazione di gravità”; esso è riconosciuto dal legislatore in ragione dell'assistenza, la quale è causa del riconoscimento del permesso. Tale essendo la ratio del beneficio e in mancanza di specificazioni ulteriori da parte del legislatore, l'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile. Nessun elemento testuale o logico consente di attribuire al beneficio una funzione meramente compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per l'assistenza prestata al disabile. Tanto meno la norma consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle proprie della funzione cui la norma è preordinata: il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela. Ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile manchi del tutto, non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e dunque si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 17968 del
13/09/2016; nella fattispecie, l'accertamento del giudice di merito aveva evidenziato che i permessi erano sistematicamente utilizzati dalla lavoratrice per proprie esigenze personali, in situazioni di tempo e di luogo incompatibili con l'espletamento dell'assistenza).
La giurisprudenza più recente precisa, al riguardo, che “la nozione di diritto al permesso per assistenza a familiare disabile (e quella correlativa di “uso distorto” o “abuso del diritto” al permesso) implica un profilo non soltanto quantitativo, bensì anche – e soprattutto – qualitativo. 3 Sotto il primo profilo va tenuto conto non soltanto delle prestazioni di assistenza diretta alla persona disabile, ma anche di tutte le attività complementari ed accessorie, comunque necessarie per rendere l'assistenza fruttuosa ed utile, nel prevalente interesse del disabile avuto di mira dal legislatore. In questo senso rileveranno le attività (e i relativi tempi necessari) finalizzate ad esempio all'acquisto di medicinali, al conseguimento delle relative prescrizioni dal medico di famiglia, all'acquisto di generi alimentari e di altri prodotti per l'igiene, la cura della persona e il decoro della vita del disabile, o infine alla possibile partecipazione di quest'ultimo ad eventi di relazione sociale, sportiva, religiosa etc. Sotto il secondo profilo vanno valutate portata e finalità dell'intervento assistenziale (da parte del dipendente) in favore del familiare disabile, tenuto conto del complessivo contesto, anche relazionale, rispetto ad eventuali strutture sanitarie, pubbliche o private, presso le quali sia necessario espletare accertamenti o effettuare ricoveri”. Dunque, “il giudice di merito deve accertare se la condotta contestata in via disciplinare al lavoratore abbia comunque preservato le finalità primarie dell'intervento assistenziale voluto dal legislatore, perché in tal caso il fatto contestato in termini di “uso distorto” o di “abuso del diritto” si rivelerebbe insussistente. Nell'ambito di questa imprescindibile verifica non sono sufficienti meri dati quantitativi, ma occorre compiere una valutazione complessiva, sia quantitativa che qualitativa, della condotta tenuta dal lavoratore, tenendo altresì conto del contesto in cui quella condotta è stata tenuta. Ne consegue che il c.d. abuso del diritto potrà configurarsi soltanto quando l'assistenza al disabile sia mancata del tutto, oppure sia avvenuta per tempi così irrisori oppure con modalità talmente insignificanti, da far ritenere vanificate le finalità primarie dell'intervento assistenziale voluto dal legislatore (id est la salvaguardia degli interessi del disabile), in vista delle quali viene sacrificato il diritto del datore di lavoro ad ottenere l'adempimento della prestazione lavorativa” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 1227 del 17/01/2025).
Pur con tali precisazioni, tuttavia, rimane fermo il principio per cui l'utilizzo dei permessi di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, tali da violare le finalità per le quali il beneficio è concesso e da far venir meno il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al soggetto in condizione di handicap, è comportamento idoneo a fondare il licenziamento per giusta causa (Cass. n. 5574 del 2016; Cass. n. 23891 del 2018; Cass.
n. 8310 del 2019; Cass. n. 21529 del 2019; principio recentemente ribadito da Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 2157 del 30/01/2025).
In base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. e a quella specifica dettata dalla l. n. 604 del 1966, art. 5 (“L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”), in tema di licenziamento per giusta causa è onere del datore di lavoro dimostrare il fatto ascritto al dipendente, provandolo sia nella sua materialità, sia con riferimento all'elemento psicologico del lavoratore, mentre spetta a quest'ultimo la prova di una esimente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11206 del 29/05/2015, Sez. L, Sentenza n. 4368 del
23/02/2009).
Si è, altresì, affermato che “In tema di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla 4 controparte” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17108 del 16/08/2016, Sez. L, Sentenza n. 7830 del
29/03/2018).
Con specifico riguardo al tema dei permessi ex art. 33, l. 104/92 la S.C. ha ribadito e specificato tali principi evidenziando che spetta al datore di lavoro dare prova, anche attraverso indizi idonei a fondare un ragionamento presuntivo, della mancata prestazione dell'assistenza al disabile;
a fronte dell'avvenuto adempimento dell'onere probatorio da parte della società, grava sul lavoratore, secondo la logica sottesa all'art. 2697 c.c., dimostrare di avere correttamente adempiuto ai propri obblighi assistenziali (v. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 30462 del 02/11/2023).
Tornando al caso concreto, occorre premettere che è circostanza pacifica fra le parti che la suocera disabile assistita dal sia di fatto domiciliata presso l'abitazione di quest'ultimo, sita a Pt_1
Circello (BN) in Contrada Tammarecchia n. 7, e non presso il proprio indirizzo di formale residenza (Contrada Spineto n. 5).
Personale della agenzia nelle giornate del 22 febbraio e del 5 marzo 2024, ha svolto CP_2 un'attività di osservazione dinamica del eseguita mediante appostamento nei pressi della Pt_1 sua abitazione e successivo pedinamento.
Il giorno 22 febbraio l'appostamento presso l'indirizzo di residenza del è iniziato alle ore Pt_1
12.30, e il è stato visto per la prima volta alle ore 16.54, quando è rincasato alla guida del Pt_1 furgoncino Fiat Fiorino di sua proprietà, per poi allontanarsi alle ore 17.28 alla guida di una vettura
Opel Astra per recarsi al lavoro presso la CP_1
Il giorno 5 marzo l'appostamento è iniziato alle ore 7.00. Alle ore 10.30, il si è allontanato Pt_1 dall'indirizzo di residenza alla guida del furgoncino Fiat Fiorino per recarsi presso un'abitazione privata sita in Contrada Colaserano. Nell'occasione, il è stato visto più volte portarsi nel Pt_1 retro dell'abitazione, per poi fare ritorno al furgoncino prelevando degli oggetti. Alle ore 11.55 è tornato al furgone, dove ha riposto una valigetta degli attrezzi e delle bombolette spray tra cui una tipo WD-40, per poi rincasare. Alle ore 13.15 si è nuovamente allontanato da casa a bordo del per recarsi presso un'altra abitazione privata sita in Contrada Colle Vetri n. 5; dalla parte Pt_2 posteriore del furgone sporgeva un tubo di colore verde. Alle ore 13.20 è entrato all'interno dell'abitazione. Alle 15.42 è rientrato a casa con il , per trattenervisi meno di dieci minuti, Pt_2 in quanto alle 15.51 ha ripreso il furgone per tornare nella medesima abitazione di C.da Colle
Vetri, dove è rimasto sino alle 16.48, allorquando è ritornato al suo indirizzo di residenza, che ha lasciato alle ore 17.23 alla guida dell'Opel Astra, per raggiungere il luogo di lavoro presso la
CP_1
Le predette circostanze sono dimostrate dalla relazione dell'agenzia investigativa e dal relativo dossier fotografico, interamente confermati in sede di testimonianza, sotto il vincolo del giuramento, da parte dei due dipendenti dell'agenzia incaricati dell'indagine, le cui osservazioni sono state poste a base della relazione.
In particolare, il teste ha riferito: “le indagini si sono svolte il 22 febbraio e 5 Testimone_1 marzo;
il 22/02 ci siamo messi sulla strada provinciale o statale non ricordo, dove il ricorrente risiede, sul tardi perché abbiamo avuto la commissione tardi, e lo abbiamo visto rientrare alla guida di un Fiorino di colore bianco. Il 5 marzo ci siamo appostati di buon'ora, e abbiamo visto il ricorrente uscire presto, recarsi presso un'abitazione in una contrada, di cui non ricordo il nome ma è tutto nel dossier. È entrato, poi è uscito e ha preso degli attrezzi dal furgone, per rientrare poco dopo nell'abitazione dietro il caseggiato. Dal furgone ha preso una cassetta degli attrezzi. Dopo è uscito un'altra volta, ha preso di nuovo degli attrezzi, e poi è ritornato dietro il 5 caseggiato. Passato un po' di tempo, è uscito, ha preso il furgone ed è rientrato presso la propria residenza. Non ricordo quanto tempo sia passato, ma è tutto scritto. Dopo un po' è uscito di nuovo e ricordo bene che ha messo un tubo lungo di colore verde nel furgone. È andato in un'altra villetta in un'altra contrada, civico 5, si è trattenuto un po', e infine è uscito, ha preso il furgone,
è tornato a casa e poi è andato a lavorare con la Opel”. Il teste ha, inoltre, confermato il capo 15 del capitolato di prova di parte resistente, relativo alla circostanza che quando il ricorrente aveva lasciato casa propria per recarsi in via Colle Vetri n. 5 sporgeva nella parte posteriore de veicolo un lungo tubo verde, che non era più presente quando lo stesso si allontanava dall'abitazione.
Analoga la deposizione del teste , il quale ha riferito: “abbiamo svolto Testimone_2
l'indagine in due, io e il collega , con due macchine diverse … il 22 febbraio abbiamo Tes_1 iniziato alle 12.30, con due macchine, e abbiamo visto il soggetto solo rincasare verso le 16.40, alla guida di un Fiorino di colore bianco. Alle 17.30 lo abbiamo visto uscire con una Opel Astra
e raggiungere il luogo di lavoro. Lo abbiamo seguito dalla residenza al lavoro. Il 5 marzo il servizio è iniziato alle 7. Abbiamo visto il ricorrente uscire con il e recarsi presso Pt_2 un'abitazione privata. Da lì è uscito più di una volta per raggiungere il furgone, da cui ritornava con degli attrezzi e in un caso con una bomboletta di olio tipo VD 40. Eravamo a 50 metri circa.
I luoghi erano privati ma visibili dalla strada pubblica. Sul posto c'era anche una signora, probabilmente la proprietaria. Verso le 12 il ricorrente è tornato a casa, per uscirne di nuovo verso le 13 sempre con il furgone, da cui si vedeva sporgere un tubo verde. Ha raggiunto un'altra abitazione, dove si è parcheggiato rivolgendo la parte posteriore del furgone verso l'ingresso della casa. È poi uscito da tale abitazione, per rientrare presso la residenza e uscirne qualche minuto dopo per rientrare presso la suddetta casa. Il tubo lo ha posato la prima volta, quando è rientrato a casa già non c'era più. Verso le 16 il ricorrente è rientrato a casa per poi uscirne un po' di tempo dopo alla guida dell'Opel Astra e raggiungere il luogo di lavoro. Anche stavolta lo abbiamo seguito fino al lavoro”.
Le fotografie allegate alla relazione e versate in atti dalla resistente confermano gli allontanamenti del da casa a bordo del , per recarsi presso abitazioni private, il cambio vettura (Opel Pt_1 Pt_2
Astra per trasporto persone) per recarsi al lavoro e quanto riferito dai due dipendenti della CP_2 relativamente alla cassetta degli attrezzi e a una bomboletta del tipo di quelle contenenti lubrificanti/sbloccanti.
In merito alle suddette circostanze il ricorrente non ha sollevato – in punto di fatto – alcuna specifica contestazione, ma si è limitato a contestare (peraltro in maniera assai generica) la legittimità degli accertamenti.
In virtù di quanto riferito dai testi e documentato può dunque ritenersi provato, innanzitutto, che il 22 febbraio, a fronte di un permesso di quattro ore, dalle 14.00 alle 18.00, il lavoratore sia stato presente nel luogo dove vi era la disabile per soli 30 minuti circa;
analogamente, il 5 marzo, a fronte di un permesso di quattro ore, si è trattenuto in casa per poco più di mezz'ora.
Vi sono, inoltre, ulteriori elementi indiziari che, complessivamente considerati, fanno presumere che il nei lassi temporali coperti dai permessi in cui è stato fuori casa, non abbia svolto Pt_1 alcuna attività assistenziale, ma si sia dedicato ad attività di carattere personale e verosimilmente di tipo lavorativo.
Ed invero, per il giorno 5 marzo gli addetti dell'agenzia investigativa ne hanno direttamente constatato la presenza, per la maggior parte del tempo, presso un'abitazione privata, dove si era recato a bordo di un furgoncino per trasporto merci (dove teneva – come appurato nella mattinata 6 del medesimo giorno – cassetta degli attrezzi e prodotti lubrificanti), munito inoltre di un lungo tubo verde presumibilmente necessario per effettuare un lavoro, dal momento che lo stesso non era più presente quando si è allontanato dall'abitazione.
Giova evidenziare che a bordo del medesimo furgoncino il la mattina del medesimo giorno, Pt_1 si era recato in un'altra abitazione privata. Invece, quando si recava al lavoro presso la CP_1 utilizzava un altro veicolo, ovvero un'automobile Opel Astra pure nella disponibilità del suo nucleo familiare.
Peraltro, nelle fotografie della mattina il appare indossare un abbigliamento da lavoro, in Pt_1 particolare un piumino smanicato, che smetteva per recarsi alla quando indossava CP_1 invece una normale giacca a vento.
Nel corso dell'intero periodo di permesso del giorno 5 marzo non si è recato presso farmacie,
ASL, strutture sanitarie, supermercati, o altri luoghi possibilmente riconducibili ad esigenze della persona assistita, ma soltanto presso la suddetta abitazione privata di via Colle Vetri.
La circostanza è pacifica.
Nel corso del procedimento disciplinare, il lavoratore ha genericamente respinto gli addebiti, senza specificamente indicare quali fossero state le attività assistenziali compiute;
soltanto in giudizio ha dedotto che il 22 febbraio era uscito per recarsi in farmacia, e che il 5 marzo, presso l'abitazione dei coniugi aveva prelevato un letto ortopedico per la suocera. Per_2
In proposito, va rilevato che il ricorrente ha avuto regolarmente accesso alla documentazione posta a base della contestazione, fra cui la relazione completa della in data 8/04/2024, CP_2 come da verbale versato in atti da parte resistente.
Quando ha reso le proprie giustificazioni era quindi perfettamente in grado di conoscere le circostanze di tempo e di luogo degli addebiti, nonché gli elementi di prova a disposizione dell'azienda, e in particolare la relazione e le fotografie rispetto alle quali, come detto, non ha sollevato contestazioni.
In giudizio, il ricorrente ha sostenuto, innanzitutto, che il 22 febbraio era uscito soltanto per andare in farmacia per la suocera.
Tale ricostruzione, peraltro avanzata due mesi dopo i fatti, appare alquanto inverosimile, dal momento che si è trattenuto fuori casa (quanto meno) nell'intero periodo compreso fra le 12.30 e le 16.54, e che lo ha fatto munito del proprio furgoncino, laddove normalmente si avvale di un'autovettura.
Quanto al fatto che, il 5 marzo, sarebbe stato presso l'abitazione di via Colle Vetri per esigenze legate all'assistenza della disabile, e in particolare per prelevare un letto ortopedico, anche in questo caso la ricostruzione appare scarsamente verosimile sia in considerazione del tempo impiegato per il presunto smontaggio del letto (oltre tre ore, al netto di un allontanamento di dieci minuti), sia della totale assenza di spiegazioni in ordine alla presenza del tubo verde al momento della partenza da casa, sia infine del fatto che gli addetti dell'agenzia non hanno notato alcun inserimento di parti di mobili nel Fiorino, laddove la mattina avevano invece visto il entrare Pt_1
e uscire ripetutamente dall'abitazione dove si era recato per prelevare materiali dal furgone.
Può pertanto ritenersi assolto, da parte della datrice di lavoro, l'onere di dimostrare che nei periodi di fruizione dei permessi il ricorrente non abbia prestato assistenza alla suocera, nemmeno in via indiretta, espletando incombenze a lei necessarie.
La prospettazione difensiva del già di per sé scarsamente verosimile, è invece rimasta del Pt_1 tutto priva di riscontro probatorio. 7 Il ricorrente non ha indicato il nominativo della farmacia dove si sarebbe recato né ha prodotto lo scontrino relativo all'acquisto del 22 febbraio, nonostante il poco tempo trascorso tra i fatti e la contestazione disciplinare renda improbabile che lo stesso fosse stato perso o eliminato, visto che tali scontrini, recanti il codice fiscale, vengono notoriamente conservati ai fini delle dichiarazioni dei redditi.
Quanto all'episodio del letto ortopedico, il ricorrente ha rinunciato ai propri testi già ammessi, fra cui vi erano, in particolare, i coniugi residenti in [...], ai quali era chiesto Per_2 di confermarlo.
Può pertanto ritenersi provato che il ricorrente, se pure ha svolto attività connesse alle esigenze della suocera, lo abbia fatto per periodi di tempo così irrisori (pari a circa 30 minuti per ciascun permesso) da recidere completamente il nesso fra l'esercizio del diritto alla fruizione del permesso per assistenza e la ratio del beneficio, con conseguente abuso del diritto stesso.
Al riguardo si osserva, ad abundantiam, che lo stesso ricorrente ha sostanzialmente confermato l'inutilità della propria presenza in funzione assistenziale negli orari in cui aveva chiesto i permessi, riconoscendo che, nel tempo in cui si era allontanato da casa (pari a quasi l'intera durata del permesso) la suocera era stata assistita dalla di lei figlia, ovvero sua moglie Parte_3
. Non si comprende, pertanto, la necessità di modificare, con un giorno solo di preavviso,
[...] la data di fruizione dei permessi già pianificata, se l'assistenza, nei medesimi giorni e ore, poteva essere prestata da altra persona.
Sussistono pertanto le condotte contestate.
Quanto alla legittimità del ricorso ai fini dell'accertamento a un'agenzia di investigazione, si rileva che secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione (da ultimo v. Cass. n. 30079 del 2024) – fermo restando che il controllo di terzi, sia quello di guardie particolari giurate così come di addetti di un'agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l'adempimento, né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera (tra le recenti, v. Cass. n. 17004 del 2024; in precedenza Cass. n. 9167 del 2003; Cass. n. 15094 del
2018; Cass. n. 21621 del 2018; Cass. n. 25287 del 2022) – il controllo delle agenzie investigative può avere ad oggetto il compimento di “atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione contrattuale” (così ancora Cass. n. 9167 del 2003, che cita la giurisprudenza precedente). In particolare, si è costantemente ritenuto legittimo il controllo tramite investigatori che non abbia ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa, ma sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, come nel caso di controllo finalizzato all'accertamento dell'utilizzo dei permessi ex lege n. 104 del 1992 (v. Cass. n. 4984 del 2014; Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n.
15094 del 2018; Cass. n. 4670 del 2019; da ultimo, Cass. n. 6468 del 2024; in termini, Cass. n.
2157/2025, cit.). L'intervento di agenzie investigative è consentito – purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 Stat. lav. direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori – non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3590 del 14/02/2011; Sez. L,
Sentenza n. 848 del 20/01/2015, Sez. L, Sentenza n. 15867 del 26/06/2017).
Nella fattispecie, il ricorrente non ha chiarito in che modo l'attività degli investigatori avrebbe leso il suo diritto alla riservatezza in maniera sproporzionata rispetto al fine, essendo pacifico che
8 sia stato seguito lungo strade pubbliche e osservato all'esterno di luoghi privati, dove era ben visibile dalla pubblica via e senza alcun indebito accesso degli investigatori nelle proprietà private.
L'estensione del controllo a orari non lavorativi si giustifica, inoltre, in relazione all'esigenza di sapere se il lavoratore fosse uscito prima della fascia oraria coperta dal permesso, sicché non esorbita dai limiti del mandato conferito all'agenzia né integra un'immotivata intrusione nella sua vita privata.
Non vi è, inoltre, alcuna prova, anche solo presuntiva, che l'avvio del procedimento disciplinare rientri in un disegno persecutorio dell'azienda, come adombrato in ricorso.
L'unico episodio menzionato dal ricorrente a supporto di tale tesi è un procedimento disciplinare per mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione, avviato con contestazione del
21/03/2023.
Nell'ambito di tale procedimento il ricorrente non contestava specificamente l'addebito, ma rappresentava di svolgere i propri compiti compatibilmente con le proprie condizioni fisiche, in quanto nel mese di gennaio 2020 aveva subito un infortunio sul lavoro, che lo aveva costretto nel
2021 a un intervento chirurgico. Con Il Collegio di conciliazione e arbitrato presso l' ha derubricato la sanzione della multa pari a
3 ore della retribuzione, irrogata dall'azienda a titolo di grave negligenza nell'esecuzione della prestazione, in quella del richiamo scritto, valutate le ragioni dell'azienda e le giustificazioni del lavoratore.
La sanzione è stata dunque confermata dal Collegio all'unanimità, sia pur commutandola in una di minore gravità, il che induce a ritenere che l'avvio del procedimento non fosse pretestuoso e puramente strumentale.
Nel corso di un rapporto di lavoro di oltre cinque anni, non risultano altri procedimenti disciplinari, né il lavoratore ha prospettato altri comportamenti datoriali da cui desumere l'esistenza di un atteggiamento vessatorio nei suoi confronti.
Infine, il ricorrente lamenta la sproporzione della sanzione del licenziamento rispetto alla contestazione di due soli episodi, nei quali, comunque, aveva svolto attività inerenti alla cura della persona disabile e difettava una particolare gravità della condotta.
Per stabilire l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, in particolare di quello fiduciario, e la cui prova incombe sul datore di lavoro, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare (Cass. 4 marzo 2013 n. 5280; Cass. 22 marzo 2010, n. 6848; Cass. 10 dicembre 2007, n. 25743; Cass. 24 luglio 2006, n. 16864; Cass. 25 febbraio 2005, n. 3994; Cass.
14 gennaio 2003, n. 444).
La Cassazione ha ulteriormente precisato che, anche qualora la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento come giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, ciò non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità di un grave inadempimento o di un grave comportamento del lavoratore, contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. In tema di licenziamento, infatti, la nozione di giusta causa è nozione legale e il giudice 9 non è vincolato alle previsioni contenute nei contratti collettivi (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17492 del 20/08/2020, e la giurisprudenza ivi richiamata: Cass. Sez. L, Sentenza n. 18195 del
05/07/2019; Sez. L, Sentenza n. 19023 del 16/07/2019; Sez. L, Sentenza n. 12365 del 09/05/2019;
Sez. L, Sentenza n. 14063 del 23/05/2019; Sez. L, Sentenza n. 27004 del 24/10/2018; altresì Cass.
n. 14053/2019, Cass. 14321/2017, Cass. 2830/2016, Cass. 9223/2015).
La condotta contestata e provata consiste nella fruizione abusiva dei permessi ex l. 104, impiegati dal lavoratore non per dedicarsi alla cura della disabile o ad attività necessarie alla stessa, ma per sbrigare faccende personali.
Si tratta di condotta astrattamente idonea a integrare una giusta causa di licenziamento, tenuto conto della rilevanza delle prescrizioni violate e del suo carattere, appunto, abusivo.
Con specifico riferimento alla fattispecie vi sono però anche ulteriori elementi idonei a configurare la particolare gravità della condotta, sebbene gli episodi accertati siano solo due.
Su due giornate in cui è stata disposta l'osservazione da parte dell'agenzia investigativa, in entrambe è stato verificato che il lavoratore non utilizzava il permesso conformemente alle sue finalità assistenziali.
Proprio in relazione alle due giornate contestate, il lavoratore aveva chiesto di modificare, con un solo giorno di preavviso, il precedente piano di fruizione dei permessi, senza tenere in alcun conto le esigenze organizzative della datrice di lavoro e dei colleghi chiamati a sostituirlo, senza che ciò corrispondesse ad alcuna effettiva e indifferibile esigenza assistenziale.
A ciò si aggiunga che i fatti come accertati (uso del furgone, munito di attrezzi, per recarsi presso abitazioni private, dove si intratteneva per ore, in abbigliamento da lavoro) consentono di fondatamente presumere che il dipendente si dedicasse (legittimamente nel tempo libero dal lavoro, ma avvalendosi, anche, dei periodi di sospensione del rapporto ricollegati alla fruizione dei permessi) ad attività parallela, di natura autonoma, il che presuppone una certa continuità.
In definitiva, la condotta addebitata al lavoratore appare tale da integrare la giusta causa di licenziamento, in quanto è idonea a scuotere irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro in ordine al futuro rispetto degli obblighi gravanti sul prestatore.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della qualità delle parti, per compensare nella misura del
50% le spese di lite. Il restante 50% segue la soccombenza e si liquida in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, stante l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese in ragione della metà e condanna il ricorrente al pagamento della restante metà, che liquida in € 2.314,50 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento, 24 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari, all'udienza del 24 marzo 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2568 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: impugnazione di licenziamento,
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv. Stanislao Parte_1
Lucarelli e Nora Messina, presso il cui studio in Benevento, via Carlo Torre 2C, elettivamente domicilia,
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Benevento, via M. Planco 14, presso lo studio dell'avv. Maria Cristina Callisto, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/06/2024 il ricorrente, dipendente della
Controparte_1 dal 7/01/2019 con qualifica di operaio, ha impugnato il licenziamento per giusta causa intimatogli con raccomandata del 9/04/2024, ricevuta il 12/04/2024, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento disciplinare per giusta causa comminato al ricorrente in data 09/04/2024 dalla Società in persona
Controparte_1 del legale rappresentante p.t., per l'insussistenza del fatto materiale contestato e/o quindi per la sproporzione della sanzione comminata e, quindi, dichiararlo nullo e/o annullarlo;
e di conseguenza, 2) Condannare la società in persona del legale rapp.te p.t., a
Controparte_1 reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro, con le medesime mansioni e la medesima qualifica, dal giorno del licenziamento;
3) Condannare la società in persona del
Controparte_1 legale rapp.te p.t., al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente a seguito del licenziamento, stabilendo, a tal fine, una indennità commisurata alla ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione, oltre al versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali o a quella somma che riterrà di giustizia, anche secondo equità, oltre interessi e rivalutazione;
4) In via subordinata accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità
e/o annullabilità del licenziamento disciplinare per mancanza della giusta causa e, quindi, dichiarare la risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare, di conseguenza, il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria secondo legge”; con vittoria di spese e competenze di lite, da attribuirsi ai procuratori anticipatari.
1 A sostegno della domanda, ha esposto che, di fatto, aveva lavorato per la dal Controparte_1
2013, sebbene inizialmente fosse stato assunto da agenzie interinali, e che aveva sempre adempiuto puntualmente ai propri doveri;
che nel corso dell'ultimo anno la datrice aveva messo in atto una serie di iniziative disciplinari strumentali, tese a metterlo in cattiva luce e a logorarlo;
che infatti in data 22/03/2023 era stato aperto un procedimento disciplinare nei suoi confronti, concluso poi con la derubricazione della sanzione da multa a richiamo scritto;
che il 4/04/2024
l'azienda gli aveva contestato di aver fruito illegittimamente, nei giorni 22/02 e 5/03/2024, dei permessi ex l. 104, in quanto non aveva svolto attività riconducibili all'assistenza della persona disabile;
che, dopo avere preso atto degli accertamenti compiuti da un'agenzia investigativa, aveva reso le proprie giustificazioni;
che l'azienda con raccomandata del 9/04/2024 gli aveva irrogato il licenziamento senza preavviso;
che aveva sempre goduto dei permessi ex l. 104 per l'assistenza alla suocera, sig.ra , in maniera conforme alla legge, e lo stesso Persona_1 era avvenuto anche nelle giornate oggetto di contestazione;
che, in particolare, il 22/02/2024 aveva lasciato l'abitazione dove si trovava la disabile solo per andare in farmacia per l'assistita, mentre il 5/03/2024 si era portato presso l'abitazione del sig. per ritirare un letto Persona_2 ortopedico necessario alla disabile.
Si è ritualmente costituita la chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1 infondato, con vittoria delle spese.
Ammessa la prova per testi richiesta da entrambe le parti ed escussi i soli testi indicati da parte resistente, stante la rinuncia del ricorrente ai propri, la causa è stata rinviata per la discussione e, all'odierna udienza, è stata discussa e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
è stato assunto della dal 7/01/2019, dopo aver lavorato presso la Parte_1 Controparte_1 medesima azienda in diversi periodi (non continuativi) in virtù sia di contratti a termine che di contratti con agenzie interinali.
Con nota del 4/04/2024, con contestuale sospensione cautelare, la datrice di lavoro gli ha contestato, ai sensi degli artt. 7, l. 300/1970, e da 8 a 10, sez. IV – titolo VII – CCNL
Metalmeccanici industria, di avere impropriamente usufruito, nelle giornate del 22 febbraio e del
5 marzo 2024, dalle 14.00 alle 18.00, per due metà turno di lavoro che avrebbe dovuto svolgere dalle 14.00 alle 22.00, dei permessi ex l. 104/92 per assistenza alla suocera.
Il ha presentato giustificazioni con le quali respingeva gli addebiti, deducendo che nelle Pt_1 giornate indicate aveva svolto le proprie funzioni di assistenza, anche sbrigando fuori casa incombenze legate alle necessità della disabile, e contestava la legittimità degli accertamenti disposti dalla società.
Ritenute l'inidoneità delle giustificazioni a smentire i fatti contestati e la gravità delle condotte, la gli ha irrogato il licenziamento per giusta causa, con effetto dal giorno 4 aprile in cui CP_1 era stata disposta la sospensione dal lavoro.
Il ricorrente contesta la legittimità del licenziamento evidenziando l'infondatezza degli addebiti e l'illegittimità degli accertamenti disposti dalla società tramite un'agenzia di investigazione, in quanto lesivi del diritto alla riservatezza, inattendibili e inconferenti nella parte in cui prendevano in considerazione lassi di tempo estranei alla fruizione dei permessi.
È pacifico, e comunque documentato, che il abbia fruito di permessi ex l. 104/92 per Pt_1
l'assistenza alla suocera nei giorni del 22/02/2024 e del 5/03/2024, dalle ore Persona_1
14.00 alle ore 18.00, corrispondenti alla metà del turno di lavoro
2 La datrice di lavoro gli ha contestato che nelle suddette giornate e fasce orarie non avrebbe svolto alcuna attività assistenziale, e sarebbe viceversa uscito di casa con un furgone, diretto verso alcune abitazioni private e munito di attrezzi da lavoro, per impegni di natura personale estranei alle esigenze della disabile.
Ciò sulla scorta di una relazione predisposta dall'agenzia investigativa alla quale la CP_2
assumendo di avere “fondato motivo di ritenere che le assenze, in coincidenza con CP_1 la fruizione dei permessi di cui alla Legge n. 104/1992, [fossero] ingiustificate e pretestuose”, aveva dato specifico mandato per verificare comportamenti contrari ai doveri di fedeltà e correttezza posti in essere dal in occasione delle giornate di assenza dal lavoro per fruizione Pt_1 di permessi ex l. 104/92.
Rispetto alla condotta del lavoratore che si avvalga in maniera impropria dei permessi ex art. 33,
l. 104/92 l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità è nel senso di ritenere che
“il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex art. 33 L.
n. 104/1992, si avvalga dello stesso non per l'assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l'ipotesi dell'abuso di diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente, ed integra, nei confronti dell'Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità ed uno sviamento dell'intervento assistenziale” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 4984 del 04/03/2014, resa in fattispecie in cui il dipendente, la mattina del giorno in cui aveva richiesto di fruire del permesso, venerdì, era partito con amici per un “week end lungo”; conformi Cass. Sez. L, Sentenza n.
8784/2015, Cass. Sez. L, Sentenza n. 9217/2016, Cass. Sez. L, Sentenza n. 9749/2016).
Secondo la S.C., la ratio della norma di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 104/92 emerge dalla piana lettura del testo normativo. Il diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa spetta al “lavoratore dipendente … che assiste persona con handicap in situazione di gravità”; esso è riconosciuto dal legislatore in ragione dell'assistenza, la quale è causa del riconoscimento del permesso. Tale essendo la ratio del beneficio e in mancanza di specificazioni ulteriori da parte del legislatore, l'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile. Nessun elemento testuale o logico consente di attribuire al beneficio una funzione meramente compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per l'assistenza prestata al disabile. Tanto meno la norma consente di utilizzare il permesso per esigenze diverse da quelle proprie della funzione cui la norma è preordinata: il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela. Ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile manchi del tutto, non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e dunque si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto (così Cass. Sez. L, Sentenza n. 17968 del
13/09/2016; nella fattispecie, l'accertamento del giudice di merito aveva evidenziato che i permessi erano sistematicamente utilizzati dalla lavoratrice per proprie esigenze personali, in situazioni di tempo e di luogo incompatibili con l'espletamento dell'assistenza).
La giurisprudenza più recente precisa, al riguardo, che “la nozione di diritto al permesso per assistenza a familiare disabile (e quella correlativa di “uso distorto” o “abuso del diritto” al permesso) implica un profilo non soltanto quantitativo, bensì anche – e soprattutto – qualitativo. 3 Sotto il primo profilo va tenuto conto non soltanto delle prestazioni di assistenza diretta alla persona disabile, ma anche di tutte le attività complementari ed accessorie, comunque necessarie per rendere l'assistenza fruttuosa ed utile, nel prevalente interesse del disabile avuto di mira dal legislatore. In questo senso rileveranno le attività (e i relativi tempi necessari) finalizzate ad esempio all'acquisto di medicinali, al conseguimento delle relative prescrizioni dal medico di famiglia, all'acquisto di generi alimentari e di altri prodotti per l'igiene, la cura della persona e il decoro della vita del disabile, o infine alla possibile partecipazione di quest'ultimo ad eventi di relazione sociale, sportiva, religiosa etc. Sotto il secondo profilo vanno valutate portata e finalità dell'intervento assistenziale (da parte del dipendente) in favore del familiare disabile, tenuto conto del complessivo contesto, anche relazionale, rispetto ad eventuali strutture sanitarie, pubbliche o private, presso le quali sia necessario espletare accertamenti o effettuare ricoveri”. Dunque, “il giudice di merito deve accertare se la condotta contestata in via disciplinare al lavoratore abbia comunque preservato le finalità primarie dell'intervento assistenziale voluto dal legislatore, perché in tal caso il fatto contestato in termini di “uso distorto” o di “abuso del diritto” si rivelerebbe insussistente. Nell'ambito di questa imprescindibile verifica non sono sufficienti meri dati quantitativi, ma occorre compiere una valutazione complessiva, sia quantitativa che qualitativa, della condotta tenuta dal lavoratore, tenendo altresì conto del contesto in cui quella condotta è stata tenuta. Ne consegue che il c.d. abuso del diritto potrà configurarsi soltanto quando l'assistenza al disabile sia mancata del tutto, oppure sia avvenuta per tempi così irrisori oppure con modalità talmente insignificanti, da far ritenere vanificate le finalità primarie dell'intervento assistenziale voluto dal legislatore (id est la salvaguardia degli interessi del disabile), in vista delle quali viene sacrificato il diritto del datore di lavoro ad ottenere l'adempimento della prestazione lavorativa” (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 1227 del 17/01/2025).
Pur con tali precisazioni, tuttavia, rimane fermo il principio per cui l'utilizzo dei permessi di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 in attività diverse dall'assistenza al familiare disabile, tali da violare le finalità per le quali il beneficio è concesso e da far venir meno il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al soggetto in condizione di handicap, è comportamento idoneo a fondare il licenziamento per giusta causa (Cass. n. 5574 del 2016; Cass. n. 23891 del 2018; Cass.
n. 8310 del 2019; Cass. n. 21529 del 2019; principio recentemente ribadito da Cass. Sez. L,
Ordinanza n. 2157 del 30/01/2025).
In base alla regola generale di cui all'art. 2697 c.c. e a quella specifica dettata dalla l. n. 604 del 1966, art. 5 (“L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”), in tema di licenziamento per giusta causa è onere del datore di lavoro dimostrare il fatto ascritto al dipendente, provandolo sia nella sua materialità, sia con riferimento all'elemento psicologico del lavoratore, mentre spetta a quest'ultimo la prova di una esimente (Cass. Sez. L, Sentenza n. 11206 del 29/05/2015, Sez. L, Sentenza n. 4368 del
23/02/2009).
Si è, altresì, affermato che “In tema di licenziamento, l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla 4 controparte” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17108 del 16/08/2016, Sez. L, Sentenza n. 7830 del
29/03/2018).
Con specifico riguardo al tema dei permessi ex art. 33, l. 104/92 la S.C. ha ribadito e specificato tali principi evidenziando che spetta al datore di lavoro dare prova, anche attraverso indizi idonei a fondare un ragionamento presuntivo, della mancata prestazione dell'assistenza al disabile;
a fronte dell'avvenuto adempimento dell'onere probatorio da parte della società, grava sul lavoratore, secondo la logica sottesa all'art. 2697 c.c., dimostrare di avere correttamente adempiuto ai propri obblighi assistenziali (v. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 30462 del 02/11/2023).
Tornando al caso concreto, occorre premettere che è circostanza pacifica fra le parti che la suocera disabile assistita dal sia di fatto domiciliata presso l'abitazione di quest'ultimo, sita a Pt_1
Circello (BN) in Contrada Tammarecchia n. 7, e non presso il proprio indirizzo di formale residenza (Contrada Spineto n. 5).
Personale della agenzia nelle giornate del 22 febbraio e del 5 marzo 2024, ha svolto CP_2 un'attività di osservazione dinamica del eseguita mediante appostamento nei pressi della Pt_1 sua abitazione e successivo pedinamento.
Il giorno 22 febbraio l'appostamento presso l'indirizzo di residenza del è iniziato alle ore Pt_1
12.30, e il è stato visto per la prima volta alle ore 16.54, quando è rincasato alla guida del Pt_1 furgoncino Fiat Fiorino di sua proprietà, per poi allontanarsi alle ore 17.28 alla guida di una vettura
Opel Astra per recarsi al lavoro presso la CP_1
Il giorno 5 marzo l'appostamento è iniziato alle ore 7.00. Alle ore 10.30, il si è allontanato Pt_1 dall'indirizzo di residenza alla guida del furgoncino Fiat Fiorino per recarsi presso un'abitazione privata sita in Contrada Colaserano. Nell'occasione, il è stato visto più volte portarsi nel Pt_1 retro dell'abitazione, per poi fare ritorno al furgoncino prelevando degli oggetti. Alle ore 11.55 è tornato al furgone, dove ha riposto una valigetta degli attrezzi e delle bombolette spray tra cui una tipo WD-40, per poi rincasare. Alle ore 13.15 si è nuovamente allontanato da casa a bordo del per recarsi presso un'altra abitazione privata sita in Contrada Colle Vetri n. 5; dalla parte Pt_2 posteriore del furgone sporgeva un tubo di colore verde. Alle ore 13.20 è entrato all'interno dell'abitazione. Alle 15.42 è rientrato a casa con il , per trattenervisi meno di dieci minuti, Pt_2 in quanto alle 15.51 ha ripreso il furgone per tornare nella medesima abitazione di C.da Colle
Vetri, dove è rimasto sino alle 16.48, allorquando è ritornato al suo indirizzo di residenza, che ha lasciato alle ore 17.23 alla guida dell'Opel Astra, per raggiungere il luogo di lavoro presso la
CP_1
Le predette circostanze sono dimostrate dalla relazione dell'agenzia investigativa e dal relativo dossier fotografico, interamente confermati in sede di testimonianza, sotto il vincolo del giuramento, da parte dei due dipendenti dell'agenzia incaricati dell'indagine, le cui osservazioni sono state poste a base della relazione.
In particolare, il teste ha riferito: “le indagini si sono svolte il 22 febbraio e 5 Testimone_1 marzo;
il 22/02 ci siamo messi sulla strada provinciale o statale non ricordo, dove il ricorrente risiede, sul tardi perché abbiamo avuto la commissione tardi, e lo abbiamo visto rientrare alla guida di un Fiorino di colore bianco. Il 5 marzo ci siamo appostati di buon'ora, e abbiamo visto il ricorrente uscire presto, recarsi presso un'abitazione in una contrada, di cui non ricordo il nome ma è tutto nel dossier. È entrato, poi è uscito e ha preso degli attrezzi dal furgone, per rientrare poco dopo nell'abitazione dietro il caseggiato. Dal furgone ha preso una cassetta degli attrezzi. Dopo è uscito un'altra volta, ha preso di nuovo degli attrezzi, e poi è ritornato dietro il 5 caseggiato. Passato un po' di tempo, è uscito, ha preso il furgone ed è rientrato presso la propria residenza. Non ricordo quanto tempo sia passato, ma è tutto scritto. Dopo un po' è uscito di nuovo e ricordo bene che ha messo un tubo lungo di colore verde nel furgone. È andato in un'altra villetta in un'altra contrada, civico 5, si è trattenuto un po', e infine è uscito, ha preso il furgone,
è tornato a casa e poi è andato a lavorare con la Opel”. Il teste ha, inoltre, confermato il capo 15 del capitolato di prova di parte resistente, relativo alla circostanza che quando il ricorrente aveva lasciato casa propria per recarsi in via Colle Vetri n. 5 sporgeva nella parte posteriore de veicolo un lungo tubo verde, che non era più presente quando lo stesso si allontanava dall'abitazione.
Analoga la deposizione del teste , il quale ha riferito: “abbiamo svolto Testimone_2
l'indagine in due, io e il collega , con due macchine diverse … il 22 febbraio abbiamo Tes_1 iniziato alle 12.30, con due macchine, e abbiamo visto il soggetto solo rincasare verso le 16.40, alla guida di un Fiorino di colore bianco. Alle 17.30 lo abbiamo visto uscire con una Opel Astra
e raggiungere il luogo di lavoro. Lo abbiamo seguito dalla residenza al lavoro. Il 5 marzo il servizio è iniziato alle 7. Abbiamo visto il ricorrente uscire con il e recarsi presso Pt_2 un'abitazione privata. Da lì è uscito più di una volta per raggiungere il furgone, da cui ritornava con degli attrezzi e in un caso con una bomboletta di olio tipo VD 40. Eravamo a 50 metri circa.
I luoghi erano privati ma visibili dalla strada pubblica. Sul posto c'era anche una signora, probabilmente la proprietaria. Verso le 12 il ricorrente è tornato a casa, per uscirne di nuovo verso le 13 sempre con il furgone, da cui si vedeva sporgere un tubo verde. Ha raggiunto un'altra abitazione, dove si è parcheggiato rivolgendo la parte posteriore del furgone verso l'ingresso della casa. È poi uscito da tale abitazione, per rientrare presso la residenza e uscirne qualche minuto dopo per rientrare presso la suddetta casa. Il tubo lo ha posato la prima volta, quando è rientrato a casa già non c'era più. Verso le 16 il ricorrente è rientrato a casa per poi uscirne un po' di tempo dopo alla guida dell'Opel Astra e raggiungere il luogo di lavoro. Anche stavolta lo abbiamo seguito fino al lavoro”.
Le fotografie allegate alla relazione e versate in atti dalla resistente confermano gli allontanamenti del da casa a bordo del , per recarsi presso abitazioni private, il cambio vettura (Opel Pt_1 Pt_2
Astra per trasporto persone) per recarsi al lavoro e quanto riferito dai due dipendenti della CP_2 relativamente alla cassetta degli attrezzi e a una bomboletta del tipo di quelle contenenti lubrificanti/sbloccanti.
In merito alle suddette circostanze il ricorrente non ha sollevato – in punto di fatto – alcuna specifica contestazione, ma si è limitato a contestare (peraltro in maniera assai generica) la legittimità degli accertamenti.
In virtù di quanto riferito dai testi e documentato può dunque ritenersi provato, innanzitutto, che il 22 febbraio, a fronte di un permesso di quattro ore, dalle 14.00 alle 18.00, il lavoratore sia stato presente nel luogo dove vi era la disabile per soli 30 minuti circa;
analogamente, il 5 marzo, a fronte di un permesso di quattro ore, si è trattenuto in casa per poco più di mezz'ora.
Vi sono, inoltre, ulteriori elementi indiziari che, complessivamente considerati, fanno presumere che il nei lassi temporali coperti dai permessi in cui è stato fuori casa, non abbia svolto Pt_1 alcuna attività assistenziale, ma si sia dedicato ad attività di carattere personale e verosimilmente di tipo lavorativo.
Ed invero, per il giorno 5 marzo gli addetti dell'agenzia investigativa ne hanno direttamente constatato la presenza, per la maggior parte del tempo, presso un'abitazione privata, dove si era recato a bordo di un furgoncino per trasporto merci (dove teneva – come appurato nella mattinata 6 del medesimo giorno – cassetta degli attrezzi e prodotti lubrificanti), munito inoltre di un lungo tubo verde presumibilmente necessario per effettuare un lavoro, dal momento che lo stesso non era più presente quando si è allontanato dall'abitazione.
Giova evidenziare che a bordo del medesimo furgoncino il la mattina del medesimo giorno, Pt_1 si era recato in un'altra abitazione privata. Invece, quando si recava al lavoro presso la CP_1 utilizzava un altro veicolo, ovvero un'automobile Opel Astra pure nella disponibilità del suo nucleo familiare.
Peraltro, nelle fotografie della mattina il appare indossare un abbigliamento da lavoro, in Pt_1 particolare un piumino smanicato, che smetteva per recarsi alla quando indossava CP_1 invece una normale giacca a vento.
Nel corso dell'intero periodo di permesso del giorno 5 marzo non si è recato presso farmacie,
ASL, strutture sanitarie, supermercati, o altri luoghi possibilmente riconducibili ad esigenze della persona assistita, ma soltanto presso la suddetta abitazione privata di via Colle Vetri.
La circostanza è pacifica.
Nel corso del procedimento disciplinare, il lavoratore ha genericamente respinto gli addebiti, senza specificamente indicare quali fossero state le attività assistenziali compiute;
soltanto in giudizio ha dedotto che il 22 febbraio era uscito per recarsi in farmacia, e che il 5 marzo, presso l'abitazione dei coniugi aveva prelevato un letto ortopedico per la suocera. Per_2
In proposito, va rilevato che il ricorrente ha avuto regolarmente accesso alla documentazione posta a base della contestazione, fra cui la relazione completa della in data 8/04/2024, CP_2 come da verbale versato in atti da parte resistente.
Quando ha reso le proprie giustificazioni era quindi perfettamente in grado di conoscere le circostanze di tempo e di luogo degli addebiti, nonché gli elementi di prova a disposizione dell'azienda, e in particolare la relazione e le fotografie rispetto alle quali, come detto, non ha sollevato contestazioni.
In giudizio, il ricorrente ha sostenuto, innanzitutto, che il 22 febbraio era uscito soltanto per andare in farmacia per la suocera.
Tale ricostruzione, peraltro avanzata due mesi dopo i fatti, appare alquanto inverosimile, dal momento che si è trattenuto fuori casa (quanto meno) nell'intero periodo compreso fra le 12.30 e le 16.54, e che lo ha fatto munito del proprio furgoncino, laddove normalmente si avvale di un'autovettura.
Quanto al fatto che, il 5 marzo, sarebbe stato presso l'abitazione di via Colle Vetri per esigenze legate all'assistenza della disabile, e in particolare per prelevare un letto ortopedico, anche in questo caso la ricostruzione appare scarsamente verosimile sia in considerazione del tempo impiegato per il presunto smontaggio del letto (oltre tre ore, al netto di un allontanamento di dieci minuti), sia della totale assenza di spiegazioni in ordine alla presenza del tubo verde al momento della partenza da casa, sia infine del fatto che gli addetti dell'agenzia non hanno notato alcun inserimento di parti di mobili nel Fiorino, laddove la mattina avevano invece visto il entrare Pt_1
e uscire ripetutamente dall'abitazione dove si era recato per prelevare materiali dal furgone.
Può pertanto ritenersi assolto, da parte della datrice di lavoro, l'onere di dimostrare che nei periodi di fruizione dei permessi il ricorrente non abbia prestato assistenza alla suocera, nemmeno in via indiretta, espletando incombenze a lei necessarie.
La prospettazione difensiva del già di per sé scarsamente verosimile, è invece rimasta del Pt_1 tutto priva di riscontro probatorio. 7 Il ricorrente non ha indicato il nominativo della farmacia dove si sarebbe recato né ha prodotto lo scontrino relativo all'acquisto del 22 febbraio, nonostante il poco tempo trascorso tra i fatti e la contestazione disciplinare renda improbabile che lo stesso fosse stato perso o eliminato, visto che tali scontrini, recanti il codice fiscale, vengono notoriamente conservati ai fini delle dichiarazioni dei redditi.
Quanto all'episodio del letto ortopedico, il ricorrente ha rinunciato ai propri testi già ammessi, fra cui vi erano, in particolare, i coniugi residenti in [...], ai quali era chiesto Per_2 di confermarlo.
Può pertanto ritenersi provato che il ricorrente, se pure ha svolto attività connesse alle esigenze della suocera, lo abbia fatto per periodi di tempo così irrisori (pari a circa 30 minuti per ciascun permesso) da recidere completamente il nesso fra l'esercizio del diritto alla fruizione del permesso per assistenza e la ratio del beneficio, con conseguente abuso del diritto stesso.
Al riguardo si osserva, ad abundantiam, che lo stesso ricorrente ha sostanzialmente confermato l'inutilità della propria presenza in funzione assistenziale negli orari in cui aveva chiesto i permessi, riconoscendo che, nel tempo in cui si era allontanato da casa (pari a quasi l'intera durata del permesso) la suocera era stata assistita dalla di lei figlia, ovvero sua moglie Parte_3
. Non si comprende, pertanto, la necessità di modificare, con un giorno solo di preavviso,
[...] la data di fruizione dei permessi già pianificata, se l'assistenza, nei medesimi giorni e ore, poteva essere prestata da altra persona.
Sussistono pertanto le condotte contestate.
Quanto alla legittimità del ricorso ai fini dell'accertamento a un'agenzia di investigazione, si rileva che secondo la consolidata giurisprudenza della Cassazione (da ultimo v. Cass. n. 30079 del 2024) – fermo restando che il controllo di terzi, sia quello di guardie particolari giurate così come di addetti di un'agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l'adempimento, né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera (tra le recenti, v. Cass. n. 17004 del 2024; in precedenza Cass. n. 9167 del 2003; Cass. n. 15094 del
2018; Cass. n. 21621 del 2018; Cass. n. 25287 del 2022) – il controllo delle agenzie investigative può avere ad oggetto il compimento di “atti illeciti del lavoratore non riconducibili al mero inadempimento dell'obbligazione contrattuale” (così ancora Cass. n. 9167 del 2003, che cita la giurisprudenza precedente). In particolare, si è costantemente ritenuto legittimo il controllo tramite investigatori che non abbia ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa, ma sia finalizzato a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, come nel caso di controllo finalizzato all'accertamento dell'utilizzo dei permessi ex lege n. 104 del 1992 (v. Cass. n. 4984 del 2014; Cass. n. 9217 del 2016; Cass. n.
15094 del 2018; Cass. n. 4670 del 2019; da ultimo, Cass. n. 6468 del 2024; in termini, Cass. n.
2157/2025, cit.). L'intervento di agenzie investigative è consentito – purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 Stat. lav. direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori – non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3590 del 14/02/2011; Sez. L,
Sentenza n. 848 del 20/01/2015, Sez. L, Sentenza n. 15867 del 26/06/2017).
Nella fattispecie, il ricorrente non ha chiarito in che modo l'attività degli investigatori avrebbe leso il suo diritto alla riservatezza in maniera sproporzionata rispetto al fine, essendo pacifico che
8 sia stato seguito lungo strade pubbliche e osservato all'esterno di luoghi privati, dove era ben visibile dalla pubblica via e senza alcun indebito accesso degli investigatori nelle proprietà private.
L'estensione del controllo a orari non lavorativi si giustifica, inoltre, in relazione all'esigenza di sapere se il lavoratore fosse uscito prima della fascia oraria coperta dal permesso, sicché non esorbita dai limiti del mandato conferito all'agenzia né integra un'immotivata intrusione nella sua vita privata.
Non vi è, inoltre, alcuna prova, anche solo presuntiva, che l'avvio del procedimento disciplinare rientri in un disegno persecutorio dell'azienda, come adombrato in ricorso.
L'unico episodio menzionato dal ricorrente a supporto di tale tesi è un procedimento disciplinare per mancato raggiungimento degli obiettivi di produzione, avviato con contestazione del
21/03/2023.
Nell'ambito di tale procedimento il ricorrente non contestava specificamente l'addebito, ma rappresentava di svolgere i propri compiti compatibilmente con le proprie condizioni fisiche, in quanto nel mese di gennaio 2020 aveva subito un infortunio sul lavoro, che lo aveva costretto nel
2021 a un intervento chirurgico. Con Il Collegio di conciliazione e arbitrato presso l' ha derubricato la sanzione della multa pari a
3 ore della retribuzione, irrogata dall'azienda a titolo di grave negligenza nell'esecuzione della prestazione, in quella del richiamo scritto, valutate le ragioni dell'azienda e le giustificazioni del lavoratore.
La sanzione è stata dunque confermata dal Collegio all'unanimità, sia pur commutandola in una di minore gravità, il che induce a ritenere che l'avvio del procedimento non fosse pretestuoso e puramente strumentale.
Nel corso di un rapporto di lavoro di oltre cinque anni, non risultano altri procedimenti disciplinari, né il lavoratore ha prospettato altri comportamenti datoriali da cui desumere l'esistenza di un atteggiamento vessatorio nei suoi confronti.
Infine, il ricorrente lamenta la sproporzione della sanzione del licenziamento rispetto alla contestazione di due soli episodi, nei quali, comunque, aveva svolto attività inerenti alla cura della persona disabile e difettava una particolare gravità della condotta.
Per stabilire l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, in particolare di quello fiduciario, e la cui prova incombe sul datore di lavoro, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare (Cass. 4 marzo 2013 n. 5280; Cass. 22 marzo 2010, n. 6848; Cass. 10 dicembre 2007, n. 25743; Cass. 24 luglio 2006, n. 16864; Cass. 25 febbraio 2005, n. 3994; Cass.
14 gennaio 2003, n. 444).
La Cassazione ha ulteriormente precisato che, anche qualora la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento come giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, ciò non preclude un'autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità di un grave inadempimento o di un grave comportamento del lavoratore, contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile, a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore. In tema di licenziamento, infatti, la nozione di giusta causa è nozione legale e il giudice 9 non è vincolato alle previsioni contenute nei contratti collettivi (v. Cass. Sez. L, Sentenza n. 17492 del 20/08/2020, e la giurisprudenza ivi richiamata: Cass. Sez. L, Sentenza n. 18195 del
05/07/2019; Sez. L, Sentenza n. 19023 del 16/07/2019; Sez. L, Sentenza n. 12365 del 09/05/2019;
Sez. L, Sentenza n. 14063 del 23/05/2019; Sez. L, Sentenza n. 27004 del 24/10/2018; altresì Cass.
n. 14053/2019, Cass. 14321/2017, Cass. 2830/2016, Cass. 9223/2015).
La condotta contestata e provata consiste nella fruizione abusiva dei permessi ex l. 104, impiegati dal lavoratore non per dedicarsi alla cura della disabile o ad attività necessarie alla stessa, ma per sbrigare faccende personali.
Si tratta di condotta astrattamente idonea a integrare una giusta causa di licenziamento, tenuto conto della rilevanza delle prescrizioni violate e del suo carattere, appunto, abusivo.
Con specifico riferimento alla fattispecie vi sono però anche ulteriori elementi idonei a configurare la particolare gravità della condotta, sebbene gli episodi accertati siano solo due.
Su due giornate in cui è stata disposta l'osservazione da parte dell'agenzia investigativa, in entrambe è stato verificato che il lavoratore non utilizzava il permesso conformemente alle sue finalità assistenziali.
Proprio in relazione alle due giornate contestate, il lavoratore aveva chiesto di modificare, con un solo giorno di preavviso, il precedente piano di fruizione dei permessi, senza tenere in alcun conto le esigenze organizzative della datrice di lavoro e dei colleghi chiamati a sostituirlo, senza che ciò corrispondesse ad alcuna effettiva e indifferibile esigenza assistenziale.
A ciò si aggiunga che i fatti come accertati (uso del furgone, munito di attrezzi, per recarsi presso abitazioni private, dove si intratteneva per ore, in abbigliamento da lavoro) consentono di fondatamente presumere che il dipendente si dedicasse (legittimamente nel tempo libero dal lavoro, ma avvalendosi, anche, dei periodi di sospensione del rapporto ricollegati alla fruizione dei permessi) ad attività parallela, di natura autonoma, il che presuppone una certa continuità.
In definitiva, la condotta addebitata al lavoratore appare tale da integrare la giusta causa di licenziamento, in quanto è idonea a scuotere irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro in ordine al futuro rispetto degli obblighi gravanti sul prestatore.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Ricorrono giusti motivi, tenuto conto della qualità delle parti, per compensare nella misura del
50% le spese di lite. Il restante 50% segue la soccombenza e si liquida in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per lo scaglione di valore della controversia, stante l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese in ragione della metà e condanna il ricorrente al pagamento della restante metà, che liquida in € 2.314,50 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento, 24 marzo 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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