Art. 1.
L' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670 , e' cosi' modificato, "Il collegio dei revisori e' composto di cinque membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti e dura in carica cinque anni.
Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Consiglio dei Ministri.
Due dei membri effettivi sono designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.
I componenti del collegio dei revisori che si trovino in una delle situazioni di incompatibilita' previste al n. 5) dell' articolo 3 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , sono dichiarati decaduti dalla carica qualora, entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, non sia cessata la situazione d'incompatibilita'.
L' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670 , e' cosi' modificato, "Il collegio dei revisori e' composto di cinque membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente e due supplenti e dura in carica cinque anni.
Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Consiglio dei Ministri.
Due dei membri effettivi sono designati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica.
I componenti del collegio dei revisori che si trovino in una delle situazioni di incompatibilita' previste al n. 5) dell' articolo 3 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , sono dichiarati decaduti dalla carica qualora, entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina, non sia cessata la situazione d'incompatibilita'.