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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/09/2025, n. 3233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3233 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Nicola Antonio
D'Amore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 12820/2019 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità professionale”, promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Domenico Rutigliano, Parte_1
Attore contro
Avv. , in proprio ex art. 86 c.p.c. nonché con il patrocinio dell'Avv. CP_1 CP_2
Grazia Lagreca,
Convenuto
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 17.9.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 7.9.2019 ha evocato Parte_1
l'Avv. innanzi all'intestato Tribunale per l'udienza del 16.12.2019, Controparte_3 deducendo che:
- in data 26.7.1987 dava inizio alla propria attività d'impresa di panificio denominato
“Casa del Pane” situato in Gravina alla via Federico Meninni n. 200, rifornendo di pane, biscotti e focaccia taluni negozi alimentari e la catena dei Supermercati Divella;
- nell'anno 2011 acquistava dalla società Molini Tandoi Pellegrino S.p.A. grossi quantitativi di semola previo rilascio di assegni per l'importo complessivo di euro
Pag. 1 a 11 11.218,52, e precisamente: 10.000 TM di semola di grano duro rimacinata Kg 25 Lotto
2555201 Scad. 30/10/2011, 2.000 TM di semola di grano duro rimacinata Kg 25 Lotto
256011 Scad. 20/01/2012, registrati nelle fatture n. U011002967 del 02.05.2011 e n.
U011005065 del 29.07.2011;
- successivamente, siccome gli alimenti prodotti con la semola rimacinata manifestavano la malattia denominata “pane filante”, constatata da alcuni avventori che acquistavano giornalmente il pane, nel mese di agosto 2011 faceva analizzare dal laboratorio chimico merceologico “Tecnolab” di Altamura la semola rimacinata acquistata, che risultava essere avariata perché affetta da “Bacillus licheniformis”; indi invitava formalmente la società Molini Tandoi S.p.A. a provvedere al ritiro della merce avariata e alla restituzione degli assegni emessi, ma la stessa, senza fornire riscontro sul punto, otteneva dal
Tribunale di TR – Sezione Distaccata di VO di Puglia decreto ingiuntivo n. 235/2012 provvisoriamente esecutivo per l'importo di € 11.219,52, oltre interessi legali ex D. lgs.
231/2002 e spese di procedura;
- per opporsi al ridetto decreto ingiuntivo, il conferiva procura all'Avv. , Pt_1 CP_1 il quale accettava l'incarico e, avvalendosi dell'istituto del gratuito patrocinio, notificava a Molini Tandoi S.p.A. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con contestuale domanda riconvenzionale per tutti i danni subiti e subendi dal proprio assistito;
- il procedimento civile instaurato veniva contrassegnato al n. 848/2012 R.G. Tribunale di TR – Sezione Distaccata di VO di Puglia e la società opposta, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della eccezione di incompetenza territoriale spiegata dall'opponente e la reiezione della opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo, nonché il rigetto della domanda riconvenzionale, stante la decadenza dal diritto, la prescrizione dell'azione e la totale infondatezza e pretestuosità della stessa;
- l'Avv. , tuttavia, non depositava né le memorie istruttorie né i documenti, CP_1 neppure istando per una C.T.U. contabile, anzi invocava la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. per il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c., che il giudicante respingeva, rinviando la causa per la discussione;
- con la sentenza n. 665/2015, conclusiva del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale disponeva lo stralcio della memoria conclusiva depositata il
7.2.2015 dalla difesa dell'opponente in quanto afferente ad un giudizio diverso, disattendeva l'eccezione di incompetenza sollevata dall'opponente e rigettava l'opposizione al decreto ingiuntivo ritenendo decaduto l'opponente rispetto alla garanzia
Pag. 2 a 11 per i vizi, con conseguente sua condanna alla rifusione delle spese di lite, liquidate in €
2.300,00 oltre accessori;
- il lamentava la chiusura del panifico il 3.3.2014 dopo 27 anni di attività, per la Pt_1 cattiva pubblicità subita a seguito della produzione dei prodotti non genuini derivanti dalla semola contaminata, ricollegabile alla responsabilità di esecuzione del mandato difensivo e alle reiterate negligenze dell'Avv. in seno al giudizio di CP_1 opposizione a decreto ingiuntivo, ossia: aver omesso il deposito delle memorie ex art. 183 c. 6 c.p.c. con le istanze istruttorie;
aver omesso di avanzare istanza di rimessione in termini per il deposito delle suddette memorie appena dopo il 6.5.2013 (allorquando l'Avv. prendeva visione dell'ordinanza di concessione dei termini per il CP_1 deposito delle memorie) anziché provvedervi all'udienza del 12.6.2013; aver omesso, ai fini dell'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adìto, la contestazione di tutti i fori alternativi;
aver omesso l'esame della documentazione in possesso del Guida e depositata in atti in ordine al diritto di garanzia;
aver redatto e depositato una comparsa conclusionale relativa ad un giudizio differente, poi oggetto di stralcio da parte del Giudicante;
aver omesso di coltivare la domanda riconvenzionale;
- nel mese di maggio 2015 il Guida, unitamente a , si recava presso Persona_1 lo studio del difensore al fine di essere notiziato sugli sviluppi del contenzioso, e apprendeva che lo stesso era stato aggiornato a novembre 2015, ma - non fidandosi - si recava presso la Cancelleria Civile del Tribunale di TR – Sezione Distaccata di VO
e veniva a conoscenza dell'esito negativo del giudizio;
- ritornato presso lo studio del difensore, veniva rassicurato circa l'impugnazione della sentenza n. 665/2015, salvo poi essere persuaso a firmare una dichiarazione sottopostagli dal legale con la quale rinunciava all'appello;
- quindi, mediante missiva del 19.6.2019 rimasta priva di riscontro, il invitava Pt_1 formalmente l'Avv. a definire bonariamente l'insorgenda controversia CP_1 afferente alla negligenza professionale, a cagione della quale il Guida aveva diritto di ottenere l'importo complessivo di euro 53.355,97, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui euro 50.000,00 per mancato accoglimento della domanda riconvenzionale ed euro 3.355,97 per pagamento delle spese legali al difensore della società opposta derivanti dalla soccombenza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Pertanto, l'attore ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare la responsabilità professionale dell'Avv. per violazione dell'art. 1176 Controparte_3
Pag. 3 a 11 c.c., per essere venuto meno ai doveri di correttezza e diligenza, per aver posto in atto delle gravi omissioni durante l'attività difensiva esponendo il sig. al Parte_1 rigetto delle proprie pretese ed a una sicura condanna;
- Condannare l'Avv. CP_3
al pagamento dell'importo di € 53.355/97, oltre interessi legali e rivalutazione
[...] monetaria, in favore del sig. - Condannare l'Avv. al Parte_1 Controparte_3 pagamento delle spese del presente procedimento in favore del sottoscritto difensore anticipatario”.
Il convenuto Avv. si è costituito il 18.12.2019, contestando gli avversi CP_1 assunti ed instando per il rigetto della pretesa attorea, all'uopo deducendo che:
- con la sentenza n. 665/2015 il Tribunale, dopo aver “addebitato” alla parte opponente le responsabilità circa la mancata produzione delle memorie istruttorie ex art. 183 c. 6
c.p.c., sul rilievo che il provvedimento del Giudice che ne aveva scandito i termini “non poteva essere comunicato via pec dalla cancelleria in quanto sfornita di tale strumento alla data del deposito della ordinanza” (cfr. pag. 2 della sentenza), e senza nulla disporre in ordine alla domanda riconvenzionale, comunque ritualmente spiegata dall'opponente in quella sede, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo sul valore preminente (cfr. pag. 3 della sentenza) della “decadenza dal diritto alla garanzia per i vizi per la tardività della denuncia”;
- in particolare, quel Giudicante riteneva che, a fronte delle fatture del 02/05/2011 e del
29/07/2011, nonché degli allegati DDT, la contestazione fosse avvenuta solo in data
29/03/2012; in realtà, il rilievo risultava errato in quanto costituisce circostanza pacifica che detta contestazione avvenne, più precisamente, con lettera raccomandata del
15/09/2011 (cfr. pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta, a firma dell'Avv.
Benedetto Piarulli) ad opera dell'Avv. Rachele D'Agostino e non già dell'Avv.
[...]
, il quale in detta fase era rimasto del tutto estraneo;
CP_3
- non vi erano i presupposti della responsabilità professionale invocata da parte attrice sia in ordine al profilo dell'an che del quantum, non provati.
Pertanto, il convenuto ha chiesto, previa revoca del beneficio del patrocinio a spese dello
Stato a cui era stato ammesso l'attore, la reiezione della domanda, con vittoria delle spese di lite.
Assegnati i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., all'esito la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., in ultimo per l'udienza del 17.9.2025, sostituita dal deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 17.7.2025.
In via preliminare, occorre osservare che la causa è matura per la decisione: sul
Pag. 4 a 11 punto, le richieste istruttorie avanzate dalle parti sono irrilevanti ai fini della decisione per le ragioni di cui infra.
Scendendo al merito, va osservato quanto segue.
La responsabilità professionale dell'avvocato configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato e, quindi, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176 comma 2 c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata.
Da ciò promana che la responsabilità del legale non potrebbe affermarsi per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, essendo necessario verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta professionale, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, nell'ipotesi in cui egli avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone (Cass. n. 16690/2014).
In pratica, la responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente.
Qualora si tratti poi dell'attività dell'avvocato, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente seguita (cfr., ex multis, Cass. n. 6967/2006; n. 12354/2009; n. 2638/2013; n. 3355/2014).
La parte è tenuta a provare sia di aver sofferto un danno sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata o negligente attività del professionista, e cioè dalla sua difettosa prestazione professionale.
In particolare, trattandosi dell'attività del difensore, l'affermazione della sua responsabilità implica la valutazione positiva che alla proposizione di una diversa azione,
o al diligente compimento di determinate attività, sarebbero conseguiti effetti più vantaggiosi per l'assistito, non potendo viceversa presumersi dalla negligenza del professionista che tale sua condotta abbia in ogni caso arrecato un danno, come pure, in caso di omesso svolgimento di un'attività professionale va provato non solo il danno subito, ma altresì il nesso causale tra esso e la condotta del professionista, in quanto non
è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento del
Pag. 5 a 11 professionista e l'ipotesi di adempimento mancato (cfr. Cass. n. 11901/2002).
In particolare, quanto al nesso eziologico - che rappresenta certamente il profilo più difficile e delicato oggetto di prova, soprattutto ove si deduca, come nel caso che ci occupa, una condotta omissiva del professionista - secondo il precedente orientamento della Suprema Corte, la responsabilità del professionista ricorreva allorché vi fosse stata la prova del sicuro e chiaro evolversi positivo della situazione del cliente ed, in tema di responsabilità del legale, il sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e coltivata (cfr. Cass. n. 722/1999; n. 4044/1944).
L'orientamento che, invece, risulta attualmente dominante nella giurisprudenza di legittimità è quello per cui al criterio della certezza circa gli effetti di una diversa condotta deve sostituirsi quello della probabilità di siffatti effetti e dell'idoneità di tale condotta a produrli (cfr. Cass. n. 1286/1998; n. 7997/2005; n. 9238/2007).
Pertanto, allo stato, può ritenersi pacifica l'impostazione per cui “l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato non implica l'indagine sul sicuro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta o diligentemente coltivata e, perciò, la certezza morale che gli effetti di una diversa attività del professionista sarebbero stati vantaggiosi per il cliente. Ne consegue che al criterio della certezza della condotta può sostituirsi quello della probabilità di tali effetti e della idoneità della condotta a produrli” (Cass. n. 9238/2007, testé citata).
In sintesi, la giurisprudenza è orientata nel senso che la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare anche: in primo luogo, se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale;
in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente;
in terzo luogo se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, sulla scorta di criteri probabilistici, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, ed il risultato derivatone (cfr., ex multis, Cass. n. 22376/2012; n.
2638/2013).
Parimenti, in caso di omesso svolgimento dell'attività professionale, va provato non solo il danno subito, ma pure il nesso eziologico tra esso e la condotta del professionista, in quanto non è ravvisabile alcuna essenziale diversità tra l'ipotesi di inesatto adempimento e l'ipotesi di adempimento mancato;
ed infatti, il danno derivante da eventuali omissioni del professionista è ravvisabile purché, sulla base di criteri necessariamente
Pag. 6 a 11 probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito [cfr., in tal senso,
Cass. 10966/2004; Cass. 21894/2004, secondo cui “Nella causalità cd. omissiva (o normativa o ipotetica) il giudice, in forza della clausola generale di equivalenza prevista dall'art. 40 c.p., è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione
(causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica)
l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli (nella specie, da un contratto di prestazione d'opera professionale di avvocato) secondo le regole di avvedutezza e diligenza che devono guidare l'homo eiusdem condicionis ac professionis: il ragionamento del giudice sul rapporto causale, adeguato e logicamente coerente, deve, pertanto basarsi su regole di natura probabilistica tali da consentire una generalizzazione sul nesso di condizionamento omissione/evento nel senso che, se
l'azione doverosa fosse intervenuta, l'evento danno si sarebbe evitato, sicché, essendosi per converso verificato, esso può essere oggettivamente imputato (causalità normativa) alla condotta omissiva che, così, viene a costituire l'antecedente necessario dell'evento.
Ne consegue ancora che il giudice, partendo dalla condotta del (presunto) responsabile connotata da colposa inadempienza, dovrà svolgere una inferenza probabilistica (che rappresenta indubbiamente una "complicazione" nella formulazione del giudizio causale, ma) che non può essere pretermessa, onde la necessità di una formulazione di giudizio corretta e analitica che pervenga - senza affrettate approssimazioni e senza salti logici - alla conclusione, positiva o negativa, di sussistenza del legame causale tra condotta esaminata ed evento prodottosi. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica deve, poi, necessariamente passare attraverso l'enunciato "controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno lamentato dal contraente adempiente”; Cass. n.
15633/2006; n. 9917/2010; e, più recentemente, Cass. n. 25112/2017, alla cui stregua “In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante
Pag. 7 a 11 un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa”].
Inoltre, quanto all'impugnazione della sentenza sfavorevole, la giurisprudenza afferma che nella materia de qua è sedimentato il principio in virtù del quale, ricercato ed appurato il nesso eziologico, occorre operare il giudizio controfattuale: in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, ai fini dell'accertamento di un danno risarcibile derivante dall'inadempimento dell'obbligo di informazione dell'esito sfavorevole del giudizio di primo grado, che ha determinato l'impossibilità di proseguire il giudizio in sede di impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull'esito che avrebbe potuto avere l'impugnazione preclusa dall'omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio) e della possibilità di ottenere un risultato favorevole alla luce degli orientamenti giurisprudenziali formatisi in materia
(Cass. n. 2109/2024).
Orbene, nel caso in esame la domanda attorea è palesemente infondata per le seguenti ragioni.
La sentenza n. 665/2015 del Tribunale di TR – Ex Sezione Distaccata di VO di Puglia
(all. 7 all'atto di citazione) afferma expressis verbis che “…l'opponente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1495-1511 c.c., sia decaduto dal diritto alla garanzia, non avendo tempestivamente denunciato l'esistenza dei vizi…” per contestazione degli stessi vizi oltre gli 8 giorni di cui all'art. 2 delle condizioni generali di vendita a fronte della consegna della merce avvenuta il 2.5.2011 ed il 29.7.2011 (essendo irrilevante la questione se la prima contestazione sia avvenuta il 29.3.2012, come sostenuto dal
Tribunale in sentenza, o il 15.9.2011, come sostenuto dall'Avv. , riportando il CP_1 passo contenuto a pag. 7 della comparsa di costituzione e risposta di Molini Tandoi
S.p.A., posto che in ogni caso la contestazione risulta comunque tardiva).
A fronte di tanto, le contestazioni del nei confronti dell'operato dell'Avv. Pt_1
- in ordine al mancato deposito delle memorie istruttorie, al mancato CP_1 tempestivo deposito dell'istanza di rimessione in termini per il deposito delle suddette memorie, alla redazione di una comparsa conclusionale relativa ad un giudizio differente ed all'omessa coltivazione della domanda riconvenzionale - non colgono nel segno, sol se si consideri che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“I termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita inclusa,
Pag. 8 a 11 pertanto, quella di risarcimento dei danni relativi” (cfr. Cass. n. 36052/2021; n.
10728/2001): in pratica, sia la domanda di revoca del decreto ingiuntivo sia la domanda riconvenzionale avanzate dal Guida erano precluse dalla decadenza del diritto alla garanzia e tanto, in base ad un giudizio controfattuale, non sarebbe stato superabile da un eventuale giudizio di appello, tenuto conto della giurisprudenza sopra richiamata, e fermo restando che il giudizio di appello non è stato proposto per volontà dello stesso il Pt_1 quale vi ha rinunziato con propria dichiarazione del 18.11.2015 (all. 12 all'atto di citazione), non essendo poi imputabile all'Avv. la circostanza dedotta dal CP_1 circa il fatto che questi avrebbe rinunziato all'appello per far valere Pt_1 inammissibilmente la domanda risarcitoria in sede penale, proprio perché in tale sede il difensore del non risulta essere l'odierno convenuto. Pt_1
Parimenti, irrilevante è la contestazione sulla mancata contestazione dei fori concorrenti circa l'eccezione di incompetenza territoriale, posto che trattasi di questione di mero rito, laddove il Guida sarebbe stato comunque soccombente in ordine all'eccepita decadenza dal diritto alla garanzia.
Altresì, infondata, risulta la domanda risarcitoria del per l'omesso esame, da parte Pt_1 dell'odierno convenuto, della documentazione in possesso del e depositata in atti Pt_1 in ordine al diritto di garanzia.
Come sopra visto, sebbene già al momento della prima contestazione dei vizi della merce il era da considerarsi decaduto dal diritto alla garanzia - come eccepito dalla Molini Pt_1
Tandoi S.p.A. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - va comunque osservato che la decadenza in questione non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte
(cfr. Cass. n. 656/1953): in pratica, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la suddetta eccezione è proponibile da parte dell'opposto al momento della tempestiva costituzione in giudizio, onde anteriormente a tale momento è precluso all'opponente sapere se l'opposto solleverà l'eccezione.
Pertanto, la contestazione in questione – lungi dal tradursi in una contestazione relativa ad una violazione di legge da parte del difensore – investe una strategia difensiva che ex se non è foriera di responsabilità, tenuto conto del giudizio prognostico che il Giudice deve compiere ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio (cfr., ex multis,
Cass. n. 7462/2025).
In virtù di ciò, deve rigettarsi la domanda risarcitoria avanzata dall'attore, fermo restando che nel presente giudizio alcun valore dirimente può riconoscersi alla richiesta di archiviazione formulata dal P.M. presso il Tribunale di TR (notificata all'attore il
Pag. 9 a 11
4.3.2021 e depositata nel presente giudizio il 15.4.2021), con riferimento alla querela sporta dal nei confronti dell'Avv. per il reato di infedele patrocinio, Pt_1 CP_1 dove il P.M. affermava che “- rilevato che, seppur ravvisabili elementi di negligenza nello svolgimento dell'incarico professionale assunto dall'avv. in Controparte_3 difesa e nell'interesse di - rilevato, per tali considerazioni, che sono Parte_2 trascorsi oltre 7 anni dal compimento dell'illecito, in assenza di atti interruttivi, deve rilevarsi che alla data del 19.05.2019 il reato contestato si è estinto per intervenuta prescrizione”: invero, oltre a ribadire quanto sopra considerato in ordine all'accertamento dei presupposti della responsabilità professionale dell'avvocato in ambito civile, la richiesta di archiviazione come anche il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non hanno efficacia vincolante in sede civile, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, trattasi di atti che hanno per presupposto la mancanza di un processo, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 c.p.p.
Al rigetto della domanda deve accompagnarsi la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c., nella versione ratione temporis vigente, avendo agito pretestuosamente sì da assumere una condotta processuale oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo" (cfr., ex multis, Cass. n. 3830/2021): la somma da risarcire
è da ritenersi congrua nella misura di 1/10 delle spese processuali liquidate alla controparte (esclusi gli accessori di legge).
Le spese processuali seguono la soccombenza dell'attore ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, in base al D.M. 55/2014 ss.mm.ii. [tabella n. 2; valori medi della finca n. 5, in considerazione del disputandum (cfr. Cass. n. 10984/2021); con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della prossimità del valore della controversia al valore minimo dello scaglione di riferimento, della ridotta attività difensiva e dell'assenza di istruttoria giudiziale].
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna a risarcire ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c. in favore dell'Avv. Parte_1
la somma di euro 705,15; Controparte_3
- condanna a rifondere in favore dell'Avv. le spese Parte_1 Controparte_3 processuali, liquidate in euro 7.051,50 per compensi professionali, oltre rimborso spese
Pag. 10 a 11 forfetarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 17.9.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Carlo de Bari.
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