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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/09/2025, n. 3736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3736 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _______________ _____
Reg. Sent. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________
N° __________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Reg. Gen. Lav.
persona del Giudice Elvira Majolino, nella causa iscritta al N. F.A. _______________ 6401/2024 R.G.L. promossa __
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Addì Parte_1 _____________
Raimondo Cammalleri.
Rilasciata spedizione in forma esecutiva
- ricorrente -
all'Avv.
C O N T R O
_________________
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria. Per _________________ __
- resistente -
All'esito dell'udienza del 15/09/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
Il Cancelliere
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 24/04/2024, il ricorrente indicato in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno mensile di invalidità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La parte ricorrente, seppur convocata due volte dal CTU nominato in sede di opposizione, non si recava a visita medica, e in data 8/11/2024 il CTU provvedeva alla restituzione degli atti.
All'udienza del 15/09/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
Il ricorso va rigettato.
Ed invero, deve rilevarsi l'infondatezza della domanda avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'assegno mensile di invalidità, stante la mancata sottoposizione della parte ricorrente alla disposta c.t.u. medico-legale.
In particolare, le ricevute di avvenuta consegna depositate dal CTU nominato attestano come la stessa senza alcun impedimento obiettivo ma per sua libera scelta non si sia sottoposta alla visita medica, nonostante la doppia convocazione avvenuta dapprima il 23/10/2024 e in seguito il 7/11/2024 (cfr. all.ti prodotti dal CTU in data
8/11/2024).
La parte ricorrente, poi, nelle note conclusive non ha neppure dedotto alcunché in ordine alla succitata assenza, cosicché la domanda afferente al riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità non può che essere rigettata.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, in ragione dell'ammissione della parte ricorrente al gratuito patrocinio e del requisito reddituale posseduto, e stante il disposto di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, le spese relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dello Stato, provvedendosi a tal fine con separato decreto di pagamento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite. Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, liquidati con separato decreto.
Così deciso in Palermo, 17/09/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino
Sezione Lavoro N° _______________ _____
Reg. Sent. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ______________
N° __________ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Reg. Gen. Lav.
persona del Giudice Elvira Majolino, nella causa iscritta al N. F.A. _______________ 6401/2024 R.G.L. promossa __
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Addì Parte_1 _____________
Raimondo Cammalleri.
Rilasciata spedizione in forma esecutiva
- ricorrente -
all'Avv.
C O N T R O
_________________
Controparte_1
[...]
[...]
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria. Per _________________ __
- resistente -
All'esito dell'udienza del 15/09/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
Il Cancelliere
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 24/04/2024, il ricorrente indicato in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno mensile di invalidità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.
La parte ricorrente, seppur convocata due volte dal CTU nominato in sede di opposizione, non si recava a visita medica, e in data 8/11/2024 il CTU provvedeva alla restituzione degli atti.
All'udienza del 15/09/2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa.
Il ricorso va rigettato.
Ed invero, deve rilevarsi l'infondatezza della domanda avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'assegno mensile di invalidità, stante la mancata sottoposizione della parte ricorrente alla disposta c.t.u. medico-legale.
In particolare, le ricevute di avvenuta consegna depositate dal CTU nominato attestano come la stessa senza alcun impedimento obiettivo ma per sua libera scelta non si sia sottoposta alla visita medica, nonostante la doppia convocazione avvenuta dapprima il 23/10/2024 e in seguito il 7/11/2024 (cfr. all.ti prodotti dal CTU in data
8/11/2024).
La parte ricorrente, poi, nelle note conclusive non ha neppure dedotto alcunché in ordine alla succitata assenza, cosicché la domanda afferente al riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità non può che essere rigettata.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, in ragione dell'ammissione della parte ricorrente al gratuito patrocinio e del requisito reddituale posseduto, e stante il disposto di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, le spese relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dello Stato, provvedendosi a tal fine con separato decreto di pagamento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e dichiara che il ricorrente non è tenuto alla rifusione delle spese di lite. Pone a carico dello Stato le spese, le competenze e gli onorari del procuratore di parte ricorrente, liquidati con separato decreto.
Così deciso in Palermo, 17/09/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino