TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 9611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9611 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4955 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità professionale,
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Cigliano, Parte_1
domiciliatario in Napoli , alla via Toledo 156;
-attore-
E
, rappresentato e difeso da se stesso, domiciliato in Napoli, alla via Controparte_1
SA OS 70;
-Convenuto-
NONCHE'
, in persona del procuratore Controparte_2 speciale dott. rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bottazzoli e dall'avv. CP_3
AR BR, domiciliatari in Milano, al viale Brianza 30;
-Terza chiamata-
Conclusioni: per l'attore: “previa declaratoria di inadempimento contrattuale” dell'“Avv.
[...]
, condannar[lo] al risarcimento del danno patrimoniale emergente subito …, per CP_1 un importo complessivo di € 65.650,82, oltre interessi legali (dalla data dell'esborso) e interessi calcolati ex art. 1284, 4° co., c.c. (dalla data di proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio), e oltre competenze legali (anche quelle sostenute per la fase stragiudiziale), maggiorate di IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, da attribuirsi al procuratore costituito, che dichiara di non aver riscosso alcun onorario”; per il convenuto: “1) … riconoscere e dichiarare che nessun errore professionale possa essere addebitato … nella vicenda per cui è causa. 2)In subordine, e nel denegato caso in cui 2
l'esistenza di un qualsivoglia errore professionale sia riconosciuta, … riconoscere e dichiarare che l'errore sia stato comunque ininfluente non essendo provato che, in caso di sua assenza, la vicenda avrebbe avuto esiti diversi. In ulteriore subordine, … riconoscere e dichiarare che … ai sensi dell'articolo 1227 secondo comma codice civile nessun risarcimento è dovuto in quanto il creditore avrebbe potuto evitare i danni asseritamente subiti usando l'ordinaria diligenza. 3) In ulteriore subordine, … riconoscere e dichiarare che il fatto colposo di parte attrice descritto al … punto 16 ha concorso a cagionare il danno, stabilendo quindi, ai sensi dell'articolo 1227 comma primo codice civile, una congrua diminuzione del risarcimento dovuto.4) In ogni caso, …, in applicazione delle polizze per la responsabilità professionale … e riconoscendone l'efficacia e l'operatività, condannare la
… a tener[lo] indenne … di tutto Controparte_4
quanto sarà eventualmente tenuto a pagare a parte attrice in conseguenza dei fatti per cui è causa con richiesta di pagamento diretto al danneggiato ai sensi dell'articolo 1917 comma 2 codice civile. 7) Il tutto con vittoria di spese e onorari di causa, da far gravare solidalmente su entrambe le controparti in caso di accoglimento delle conclusioni sub III, IV o V e sul terzo chiamato in causa in caso di accoglimento delle conclusioni sub V e VI”. per la terza chiamata “rigettare la domanda attorea in quanto infondata Controparte_2
in fatto e in diritto;
subordinatamente nel denegato caso di mancato accoglimento della precedente domanda, previa riduzione a giustizia del quantum eventualmente dovuto anche e se del caso in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 cc, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa e, conseguentemente, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la richiesta di manleva proposta dall'avv. , tenuto conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, CP_1 franchigie ed eventuali scoperti di polizza”, vinte le spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1). La ha convenuto in giudizio l'avv. deducendo, Parte_1 Controparte_1
in particolare, che:
-. il , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 24 dicembre Parte_2
2019, aveva instaurato dinanzi al Tribunale Civile di Cassino un giudizio risarcitorio nei confronti della chiedendone la condanna al pagamento della somma Parte_1 di € 48.023,70, oltre interessi e rivalutazione;
-. la controversia traeva origina da un appalto di lavori eseguito dalla per Parte_1
conto del Comune, avente ad oggetto, in particolare, il restauro e il ripristino della dismessa
Chiesa di San Michele Arcangelo;
le opere realizzate erano state dichiarate non collaudabili, 3
con conseguente incarico da parte del ad altra società – la L.G.V. Consulting s.r.l. – Pt_2
per il servizio di supporto al RUP e di consulenza e assistenza tecnico-amministrativa, comprensivo delle indagini in sito e della predisposizione della documentazione tecnica necessaria da presentare al Genio Civile, per un importo complessivo di € 48.023,70;
-. Tale esborso, secondo il costituiva conseguenza dell'inadempimento contrattuale Pt_2 della la quale non avrebbe provveduto direttamente all'eliminazione Parte_1
dei vizi e dei difetti dell'opera, con conseguente obbligo risarcitorio per il danno emergente;
-. Prima del ricorso giudiziale, il Comune aveva inviato alla in data 9 Parte_1 aprile 2019, una contestazione stragiudiziale con richiesta di risarcimento;
l'ing. CP_5
, legale rappresentante della società, trasmise immediatamente tale contestazione
[...] all'avv. (e-mail del 9 aprile 2019), chiedendo un contributo professionale sulla CP_1
questione;
-. l'Avv. , tuttavia, non ritenne opportuno replicare alla riferita contestazione, né CP_1
provvedere a segnalare la richiesta risarcitoria alla HDI Assicurazioni e alla
[...]
compagnie assicurative per la responsabilità civile verso terzi della GI. VI. Parte_3
Costruzioni;
-. successivamente, in data 1 giugno 2020, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e il decreto di fissazione di udienza venivano notificati via PEC dal procuratore del Comune, avv. Rosetta
Pignata, alla Parte_1
-. l'Ing. inoltrava tempestivamente gli atti ricevuti all'avv. (e-mail dell'1 CP_5 CP_1
giugno 2020, seguita da ulteriore documentazione trasmessa il 3 giugno 2020) e successivamente conferiva all'avvocato formale mandato per la costituzione in giudizio;
-. l'avv. , tuttavia, decideva di restare contumace, motivando tale scelta con CP_1
l'asserita tardività della notifica del ricorso, in violazione dei termini previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 702 bis c.p.c.;
-. con ordinanza n. 1134 dell'8 ottobre 2020, il Tribunale di Cassino accoglieva la domanda del rilevando che i documenti prodotti dal Comune (in particolare il certificato di Pt_2
non collaudo del 6 gennaio 2016) provenivano da un ente pubblico e non erano stati contestati dalla convenuta, rimasta contumace;
-. tale ordinanza veniva posta in esecuzione mediante notifica dell'atto di precetto da parte dell'avv. Pignata per il pagamento delle competenze liquidatele,
-. l'avv. impugnava dinanzi alla Corte di Appello di Roma l'ordinanza predetta ma CP_1
l'appello veniva dichiarato inammissibile poiché non verteva su censure di merito e la 4
violazione dei termini di comparizione non rientrava tra le ipotesi di rimessione al primo giudice previste dagli artt. 353 e354 c.p.c.
-. L'avv. consigliava la proposizione di ricorso per Cassazione, ma la GI. CP_1 [...]
rifiutava, preferendo definire la vicenda mediante accordo transattivo con il CP_6
Comune per la dilazione del pagamento;
-. La società, rispettando l'accordo, provvedeva a saldare integralmente il debito con pagamento dell'ultima rata il 19 gennaio 2022;
-. Per effetto della condotta professionale dell'avv. , ritenuta negligente e omissiva, CP_1 la lamenta un danno patrimoniale emergente di € 65.650,82 (comprensivo Parte_1 dell'imposta di registro versata).
Ha chiesto, pertanto, vinte le spese di lite:
-. L'accertamento della responsabilità professionale dell'avv. per non avere CP_1
replicato alla contestazione stragiudiziale di addebito, per la scelta di non costituirsi nel giudizio di primo grado e per l'incompletezza dell'atto di appello, dichiarato inammissibile;
-. La condanna del convenuto al risarcimento dei danni, quantificati di € 65.650,82, oltre interessi.
L'avv. , costituitosi, ha chiesto il rigetto della domanda, ritenuta infondata Controparte_1 sotto ogni profilo, vinte le spese di lite;
in subordine, l'azzeramento o riduzione del risarcimento per concorso colposo del creditore nel danno e, in ulteriore subordine, la condanna della (compagnia assicuratrice per la responsabilità Controparte_2
professionale), della quale ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa, al pagamento di eventuali somme dovute all'attrice.
Ha eccepito, in particolare, che:
-. L'ing. non gli chiese formalmente di redigere un parere scritto né di replicare alla CP_5
contestazione stragiudiziale di addebito;
che egli, comunque, suggerì oralmente di rispondere al per respingere ogni addebito e che l' si dichiarò soddisfatto del contributo Pt_2 CP_5 ricevuto, mentre la questione concernente l'opportunità di segnalare la contestazione alla compagnia assicurativa, della cui esistenza non era neanche a conoscenza, non era stata in alcun modo trattata con l' ; CP_5
-. a seguito della ricezione della e-mail dell'1.6.2020 con cui l' inoltrava l'atto CP_5
giudiziario ricevuto – ma che non conteneva alcun conferimento di incarico (neanche la mera richiesta di “un contributo”) – si era limitato come d'abitudine a telefonare al legale rappresentante della e a segnalargli che la notifica era avvenuta senza il Parte_1
rispetto dei termini previsti dalla legge e dallo stesso decreto di fissazione dell'udienza; l'Ing. 5
aveva confermato la volontà di non conferirgli alcun mandato processuale e gli aveva CP_5
chiesto di soprassedere da ogni attività inerente il giudizio fino alla eventuale rinotifica del decreto di fissazione udienza;
-. pertanto la scelta di non costituirsi in giudizio non poteva in alcun modo essergli attribuita considerando anche la mancanza di procura alle liti e quindi l'assenza dei poteri necessari;
-. la procura ad litem gli veniva conferita solo in data 15.9.2020;
-. in ogni caso la citazione avrebbe dovuto essere dichiarata nulla dal Giudice per mancato rispetto dei termini previsti per la notifica del ricorso;
-. l'atto di appello non si limitava a contestare la nullità della citazione ma conteneva, sia pur sinteticamente, anche censure di merito sulla decisione del Giudice di primo grado che evidenziavano, in particolare, la documentazione solo parziale depositata nel giudizio, a causa della mancata costituzione della convenuta;
-. in ogni caso, anche con la costituzione in primo grado, l'esito del processo non sarebbe mutato, dato che la non gli aveva fornito tutta la documentazione Parte_1
necessaria ad impedire l'accoglimento, anche solo in parte, della pretesa del Pt_2
-. Quanto alla contestazione della mancata invocazione della garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, egli non era nemmeno a conoscenza dell'esistenza di una copertura assicurativo né l' gli aveva mai chiesto di segnalare alla compagnia CP_5 assicurativa l'esistenza di una domanda risarcitoria;
in ogni caso, la segnalazione alla compagnia assicurativa era onere del legale rappresentante della società, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
-. anche l'omessa proposizione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza del giudice d'Appello ha concorso quantomeno a ridurre la possibilità di veder riformata la decisione a sé sfavorevole, riforma altamente probabile atteso che la questione concernente la natura dei termini di notifica del ricorso previsti dall'art. 702 bis c.p.c. è di controversa interpretazione.
Autorizzata la chiamata in causa, la si è costituita rilevando, tra l'altro, Controparte_2
che:
-. La copertura assicurativa (valida dal 12.11.2017 al 30.11.2021) è soggetta a condizioni particolari (obbligo di denuncia tempestiva, all'atto della stipula e dei rinnovi, di situazioni integranti responsabilità professionale, obbligo di denuncia dei sinistri entro termini precisi ed inderogabili, gestione della lite in capo alla Compagnia di assicurazioni, massimali, franchigie e scoperti di polizza) e nel caso di specie l'assicurato non aveva comunicato circostanze rilevanti ai fini della polizza;
6
-. I fatti oggetto del giudizio sono avvenuti nel corso dei rinnovi e, pertanto, occorre stabilire l'esatto momento in cui l'assicurato aveva avuto conoscenza dell'avversa richiesta di risarcimento dei danni, poiché, se dovesse emergere una conoscenza pregressa alla stipula o ai rinnovi, la copertura assicurativa non può trovare accoglimento;
-. la società assicuratrice non riconosce spese sostenute dall'assicurato per avvocati o tecnici che non siano da essa designati e pertanto non sono ripetibili le spese legali sostenute o liquidate a tale titolo;
-. l'azione di responsabilità esercitata dall'attrice nei confronti del convenuto non era provata, mancando il nesso causale tra condotta e danno e la prova dell'esistenza del danno, dovendo tenersi conto dell'esito che il giudizio avrebbe avuto secondo l'id quod plerumque accidit in mancanza dell'asserita condotta colposa del professionista;
-. con riferimento al quantum occorre in ogni caso procedere all'applicazione dell'art. 1227
c.c.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande e, in subordine, la limitazione della garanzia assicurativa nei limiti di polizza, vinte le spese di lite.
Prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2.- Giova ricordare che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'avvocato non è sufficiente accertare l'inadempimento professionale, ma è altresì necessario verificare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa e il danno lamentato dal cliente. In particolare, occorre accertare che, se il professionista avesse tenuto la condotta diligente dovuta, l'esito della lite sarebbe stato, con ragionevole probabilità, diverso e favorevole per l'assistito (cfr. ex plurimis
Cass. civ., sez. III, 14 settembre 2000, n. 12158; Cass. civ., sez. III, 6 maggio 1996, n. 4196;
Cass. civ., sez. III, 28 aprile 1994, n. 4044).
Ed invero, anche qualora risulti provato l'inadempimento del professionista per negligenza, il danno non può ritenersi automaticamente sussistente: è necessario dimostrare, secondo criteri probabilistici, che senza quell'omissione o errore il risultato utile sarebbe stato conseguito
(Cass. civ. sez. III, 14 maggio 2013, n. 11548). È richiesta, pertanto, una valutazione prognostica positiva circa la fondatezza e il probabile accoglimento della domanda che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata (Cass. civ., sez. III, 13 febbraio
2014, n. 3355).
Tale accertamento, avendo ad oggetto un evento irripetibile, non esige un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la verifica di una ragionevole probabilità di successo dell'azione 7
giudiziaria che si assume pregiudicata dalla condotta del professionista (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2004, n. 10966; Cass. civ., sez. II, 19 novembre 2004, n. 21894).
Ne deriva che, per affermare la responsabilità professionale dell'avvocato, non è sufficiente individuare un errore tecnico o una condotta negligente del professionista, ma è necessario che l'attore alleghi e dimostri, in modo preciso e circostanziato, l'esistenza di un danno, da individuarsi nella perdita di una determinata utilità (ossia il bene giuridico oggetto della pretesa fatta valere nel giudizio in cui si assume che il professionista abbia colposamente errato), e provi la concreta misura di tale perdita (ad esempio, il valore della prestazione oggetto del giudizio “fonte” della lamentata responsabilità professionale, l'ammontare del credito in esso azionato, etc.). Occorre, infine, che l'attore dimostri che il danno costituisce conseguenza immediata e diretta della condotta colposa del professionista, secondo il criterio di causalità giuridica di cui all'art. 1223 c.c.
Una volta assolto tale onere di allegazione e prova da parte dell'attore, spetta al giudice di merito compiere il giudizio prognostico sulla verosimile fondatezza della domanda che avrebbe dovuto essere coltivata, valutazione che la Corte di Cassazione ha ripetutamente qualificato come tipico apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (cfr. Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355).
3.- Tanto premesso in punto di principi rilevanti nel caso di specie, occorre anzitutto soffermarsi sulla questione preliminare del mancato conferimento espresso del mandato difensivo all'avv. da parte della società attrice. Controparte_1
Dalla documentazione in atti, invero, emerge che il formale mandato alle liti in favore dell'avv. per la costituzione nel giudizio promosso dal CP_1 Parte_2
nei confronti della GI. fu conferito soltanto il 15 settembre 2020,
[...] Controparte_7
vale a dire dopo la prima udienza, fissata per il 6 luglio 2020, e ben oltre la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, avvenuta in data 1 giugno 2020.
È pur vero che la GI. attraverso il suo legale rappresentante, nello stesso Controparte_7 giorno della notifica del ricorso, aveva informato l'avvocato via e-mail CP_1 dell'avvenuta instaurazione del giudizio e, con successiva comunicazione via e-mail del 3 giugno 2020 gli aveva trasmesso la documentazione richiesta;
tuttavia, tali condotte non possono in alcun modo integrare un conferimento espresso di incarico difensivo, idoneo a legittimare la costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
Ne consegue che l'avv. , privo di mandato e dunque sfornito del potere di CP_1
rappresentanza processuale, non avrebbe potuto validamente costituirsi nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Cassino, né sollevare eccezioni di rito o di merito. Anche a voler 8
ritenere che l'avvocato avesse erroneamente ritenuto tardiva la notifica del ricorso – in violazione dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 702-bis c.p.c. – resta il fatto che egli non avrebbe comunque potuto agire, non essendogli stato conferito, prima del 15.9.2020, alcun incarico difensivo.
Pertanto, non può imputarsi all'avv. alcuna condotta colpevole di mancata CP_1 costituzione in giudizio, posto che l'inattività processuale trova causa esclusiva nella mancata formalizzazione del mandato da parte della Parte_1
Giova, per completezza, evidenziare che, anche qualora l'avv. si fosse costituito CP_1
nel giudizio successivamente al 15 settembre 2020, ossia dopo il conferimento della procura alle liti, egli non avrebbe potuto proporre eventuali eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio, essendo ormai decorsi i termini di decadenza previsti dall'art. 702-bis, comma 4, c.p.c., né avrebbe potuto indicare – a pena di tardività – i mezzi di prova di cui intendeva avvalersi o i documenti offerti in comunicazione, che andavano prodotti all'atto della tempestiva costituzione in giudizio (art. 702-bis commi 2 e 4 c.p.c.) che doveva avvenire non oltre dieci giorni prima della prima udienza del 6 luglio 2020.
Pertanto, una eventuale costituzione tardiva in giudizio non avrebbe potuto incidere in modo utile sull'esito del giudizio, che si sarebbe comunque fondato sulle allegazioni e sulla documentazione già depositate dal attore. Pt_2
Deve aggiungersi, inoltre, che dall'esame degli atti del procedimento n. 4808/2018 R.G. celebratosi davanti al Tribunale di Cassino e conclusosi con l'ordinanza decisoria n.
1134/2020, non emergono elementi idonei a ritenere l'esistenza di una ragionevole probabilità del rigetto del ricorso proposto dal Non emergono, infatti, elementi idonei a Pt_2
Con dimostrare la piena conformità dei lavori eseguiti dalla al contratto di Controparte_7
appalto (repertorio. n. 11/2014), segnatamente quelli inerenti al restauro e al ripristino della dismessa Chiesa di San Francesco, né la non debenza del relativo risarcimento del danno emergente preteso dal Pt_2
Invero, il Tribunale di Cassino, nel ritenere fondate le domande del ha basato la Pt_2
propria decisione su documentazione proveniente da un ente pubblico, in particolare sul certificato di non collaudo del 6 gennaio 2016. Tale certificato, peraltro, non risulta essere stato contestato nemmeno nel presente giudizio, laddove parte attrice si è limitata a sostenere che esso sarebbe “il frutto di un vero e proprio arbitrio dell'Amministrazione Comunale subentrata a quella che in precedenza aveva conferito l'incarico alla GI.VI”, senza tuttavia fornire alcuna prova tecnica idonea a dimostrare la conformità delle opere eseguite al contratto d'appalto e ai progetti strutturali e architettonici. La in Parte_1 9
particolare, ha prodotto il certificato di regolare esecuzione dell'8 ottobre 2015 e la
Determinazione comunale n. 129 del 5 novembre 2015 che ne ha approvato il contenuto, sostenendo che nel corso del sopralluogo del 3 settembre 2015 i collaudatori avrebbero già rilevato la non conformità della struttura di copertura del campanile rispetto al progetto, senza imporre alcuna modifica delle difformità.
Tali affermazioni, tuttavia, risultano smentite da quanto emerge dal verbale stesso del citato sopralluogo, che non riporta alcuna manifestazione di volontà e assenso in tal senso da parte dei collaudatori;
tant'è che nel successivo certificato di collaudo statico, il verbale del sopralluogo del 3 settembre 2015 è stato qualificato come privo di esito.
Ne consegue che, anche a voler ipotizzare una condotta omissiva in capo all'avv, CP_1
per la mancata contestazione di addebito e costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di
Cassino, non è stata comunque fornita prova che, in assenza di tali omissioni, l'esito del giudizio sarebbe stato diverso e favorevole alla mancando elementi Parte_1
concreti e certi idonei a ribaltare le valutazioni del Tribunale di Cassino.
Quanto all'ultima contestazione mossa all'avv. , relativa alla asserita incompletezza CP_1 dell'atto d'appello, risulta che il difensore abbia effettivamente proposto un gravame limitato al solo profilo di rito, senza formulare alcuna censura sul merito dell'ordinanza impugnata.
Difatti, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 2745/2021, ha dichiarato l'appello inammissibile, chiarendo che “nell'ipotesi di sussistenza di un vizio concernente la vocatio in ius, nella specie violazione del termine minimo a comparire, non si verte in una delle ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.”.
Alla luce della sentenza della Corte d'Appello, pertanto, emerge un effettivo inadempimento, sotto questo profilo, da parte del difensore, che ha ritenuto erroneamente che un vizio attinente alla vocatio in ius potesse giustificare un'impugnazione limitata a questioni di rito, in presenza di una pronuncia di primo grado che ha deciso anche nel merito.
Anche sotto tale profilo, tuttavia, non è dimostrato il nesso di causalità tra la condotta del professionista e l'asserito danno e, cioè, che l'avvocato avrebbe potuto produrre documentazione già preclusagli in primo grado, stante il tardivo conferimento formale del mandato alle liti, e che senza l'omissione, come già sopra evidenziato, il risultato favorevole alla GI. sarebbe stato conseguito e la responsabilità di quest'ultima sarebbe Controparte_7
stata esclusa.
In mancanza di prova che, a fronte di un appello completo, la decisione di merito sarebbe stata riformata, non può affermarsi che il pregiudizio lamentato derivi causalmente dall'operato dell'avvocato. 10
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, in applicazione del c.d. criterio della “ragione più liquida” (atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette, cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 9 ottobre
2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio
2006, n. 11356), la domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale proposta dalla nei confronti di va rigettata, con conseguente Parte_1 Controparte_1 assorbimento della domanda di garanzia proposta da quest'ultimo nei confronti della
[...]
CP_2
3.- Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando:
-. Rigetta le domande proposte da GI. VI. Parte_1
-. Dichiara l'assorbimento della domanda di garanzia proposta da nei Controparte_1
confronti della chiamata in causa società Controparte_2
;
[...]
-. Condanna al pagamento in favore di e della Parte_1 Controparte_1 [...] delle spese del presente giudizio, Controparte_2
liquidate per ciascuna in euro 5.838,00 ciascuno per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, nonché della somma di euro 759,00 per spese vive a favore di
. Controparte_1
Napoli, 22.10.2025. IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
OTTAVA SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott.ssa Nicoletta CALISE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4955 R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: responsabilità professionale,
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Cigliano, Parte_1
domiciliatario in Napoli , alla via Toledo 156;
-attore-
E
, rappresentato e difeso da se stesso, domiciliato in Napoli, alla via Controparte_1
SA OS 70;
-Convenuto-
NONCHE'
, in persona del procuratore Controparte_2 speciale dott. rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Bottazzoli e dall'avv. CP_3
AR BR, domiciliatari in Milano, al viale Brianza 30;
-Terza chiamata-
Conclusioni: per l'attore: “previa declaratoria di inadempimento contrattuale” dell'“Avv.
[...]
, condannar[lo] al risarcimento del danno patrimoniale emergente subito …, per CP_1 un importo complessivo di € 65.650,82, oltre interessi legali (dalla data dell'esborso) e interessi calcolati ex art. 1284, 4° co., c.c. (dalla data di proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio), e oltre competenze legali (anche quelle sostenute per la fase stragiudiziale), maggiorate di IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%, da attribuirsi al procuratore costituito, che dichiara di non aver riscosso alcun onorario”; per il convenuto: “1) … riconoscere e dichiarare che nessun errore professionale possa essere addebitato … nella vicenda per cui è causa. 2)In subordine, e nel denegato caso in cui 2
l'esistenza di un qualsivoglia errore professionale sia riconosciuta, … riconoscere e dichiarare che l'errore sia stato comunque ininfluente non essendo provato che, in caso di sua assenza, la vicenda avrebbe avuto esiti diversi. In ulteriore subordine, … riconoscere e dichiarare che … ai sensi dell'articolo 1227 secondo comma codice civile nessun risarcimento è dovuto in quanto il creditore avrebbe potuto evitare i danni asseritamente subiti usando l'ordinaria diligenza. 3) In ulteriore subordine, … riconoscere e dichiarare che il fatto colposo di parte attrice descritto al … punto 16 ha concorso a cagionare il danno, stabilendo quindi, ai sensi dell'articolo 1227 comma primo codice civile, una congrua diminuzione del risarcimento dovuto.4) In ogni caso, …, in applicazione delle polizze per la responsabilità professionale … e riconoscendone l'efficacia e l'operatività, condannare la
… a tener[lo] indenne … di tutto Controparte_4
quanto sarà eventualmente tenuto a pagare a parte attrice in conseguenza dei fatti per cui è causa con richiesta di pagamento diretto al danneggiato ai sensi dell'articolo 1917 comma 2 codice civile. 7) Il tutto con vittoria di spese e onorari di causa, da far gravare solidalmente su entrambe le controparti in caso di accoglimento delle conclusioni sub III, IV o V e sul terzo chiamato in causa in caso di accoglimento delle conclusioni sub V e VI”. per la terza chiamata “rigettare la domanda attorea in quanto infondata Controparte_2
in fatto e in diritto;
subordinatamente nel denegato caso di mancato accoglimento della precedente domanda, previa riduzione a giustizia del quantum eventualmente dovuto anche e se del caso in applicazione del disposto di cui all'art. 1227 cc, accertare e dichiarare la sussistenza e la misura della copertura assicurativa e, conseguentemente, ricondurre nell'alveo ed entro i limiti della effettiva garanzia prestata la richiesta di manleva proposta dall'avv. , tenuto conto delle condizioni di polizza, ivi compresi massimali, CP_1 franchigie ed eventuali scoperti di polizza”, vinte le spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1). La ha convenuto in giudizio l'avv. deducendo, Parte_1 Controparte_1
in particolare, che:
-. il , con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 24 dicembre Parte_2
2019, aveva instaurato dinanzi al Tribunale Civile di Cassino un giudizio risarcitorio nei confronti della chiedendone la condanna al pagamento della somma Parte_1 di € 48.023,70, oltre interessi e rivalutazione;
-. la controversia traeva origina da un appalto di lavori eseguito dalla per Parte_1
conto del Comune, avente ad oggetto, in particolare, il restauro e il ripristino della dismessa
Chiesa di San Michele Arcangelo;
le opere realizzate erano state dichiarate non collaudabili, 3
con conseguente incarico da parte del ad altra società – la L.G.V. Consulting s.r.l. – Pt_2
per il servizio di supporto al RUP e di consulenza e assistenza tecnico-amministrativa, comprensivo delle indagini in sito e della predisposizione della documentazione tecnica necessaria da presentare al Genio Civile, per un importo complessivo di € 48.023,70;
-. Tale esborso, secondo il costituiva conseguenza dell'inadempimento contrattuale Pt_2 della la quale non avrebbe provveduto direttamente all'eliminazione Parte_1
dei vizi e dei difetti dell'opera, con conseguente obbligo risarcitorio per il danno emergente;
-. Prima del ricorso giudiziale, il Comune aveva inviato alla in data 9 Parte_1 aprile 2019, una contestazione stragiudiziale con richiesta di risarcimento;
l'ing. CP_5
, legale rappresentante della società, trasmise immediatamente tale contestazione
[...] all'avv. (e-mail del 9 aprile 2019), chiedendo un contributo professionale sulla CP_1
questione;
-. l'Avv. , tuttavia, non ritenne opportuno replicare alla riferita contestazione, né CP_1
provvedere a segnalare la richiesta risarcitoria alla HDI Assicurazioni e alla
[...]
compagnie assicurative per la responsabilità civile verso terzi della GI. VI. Parte_3
Costruzioni;
-. successivamente, in data 1 giugno 2020, il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e il decreto di fissazione di udienza venivano notificati via PEC dal procuratore del Comune, avv. Rosetta
Pignata, alla Parte_1
-. l'Ing. inoltrava tempestivamente gli atti ricevuti all'avv. (e-mail dell'1 CP_5 CP_1
giugno 2020, seguita da ulteriore documentazione trasmessa il 3 giugno 2020) e successivamente conferiva all'avvocato formale mandato per la costituzione in giudizio;
-. l'avv. , tuttavia, decideva di restare contumace, motivando tale scelta con CP_1
l'asserita tardività della notifica del ricorso, in violazione dei termini previsti dai commi 3 e 4 dell'art. 702 bis c.p.c.;
-. con ordinanza n. 1134 dell'8 ottobre 2020, il Tribunale di Cassino accoglieva la domanda del rilevando che i documenti prodotti dal Comune (in particolare il certificato di Pt_2
non collaudo del 6 gennaio 2016) provenivano da un ente pubblico e non erano stati contestati dalla convenuta, rimasta contumace;
-. tale ordinanza veniva posta in esecuzione mediante notifica dell'atto di precetto da parte dell'avv. Pignata per il pagamento delle competenze liquidatele,
-. l'avv. impugnava dinanzi alla Corte di Appello di Roma l'ordinanza predetta ma CP_1
l'appello veniva dichiarato inammissibile poiché non verteva su censure di merito e la 4
violazione dei termini di comparizione non rientrava tra le ipotesi di rimessione al primo giudice previste dagli artt. 353 e354 c.p.c.
-. L'avv. consigliava la proposizione di ricorso per Cassazione, ma la GI. CP_1 [...]
rifiutava, preferendo definire la vicenda mediante accordo transattivo con il CP_6
Comune per la dilazione del pagamento;
-. La società, rispettando l'accordo, provvedeva a saldare integralmente il debito con pagamento dell'ultima rata il 19 gennaio 2022;
-. Per effetto della condotta professionale dell'avv. , ritenuta negligente e omissiva, CP_1 la lamenta un danno patrimoniale emergente di € 65.650,82 (comprensivo Parte_1 dell'imposta di registro versata).
Ha chiesto, pertanto, vinte le spese di lite:
-. L'accertamento della responsabilità professionale dell'avv. per non avere CP_1
replicato alla contestazione stragiudiziale di addebito, per la scelta di non costituirsi nel giudizio di primo grado e per l'incompletezza dell'atto di appello, dichiarato inammissibile;
-. La condanna del convenuto al risarcimento dei danni, quantificati di € 65.650,82, oltre interessi.
L'avv. , costituitosi, ha chiesto il rigetto della domanda, ritenuta infondata Controparte_1 sotto ogni profilo, vinte le spese di lite;
in subordine, l'azzeramento o riduzione del risarcimento per concorso colposo del creditore nel danno e, in ulteriore subordine, la condanna della (compagnia assicuratrice per la responsabilità Controparte_2
professionale), della quale ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa, al pagamento di eventuali somme dovute all'attrice.
Ha eccepito, in particolare, che:
-. L'ing. non gli chiese formalmente di redigere un parere scritto né di replicare alla CP_5
contestazione stragiudiziale di addebito;
che egli, comunque, suggerì oralmente di rispondere al per respingere ogni addebito e che l' si dichiarò soddisfatto del contributo Pt_2 CP_5 ricevuto, mentre la questione concernente l'opportunità di segnalare la contestazione alla compagnia assicurativa, della cui esistenza non era neanche a conoscenza, non era stata in alcun modo trattata con l' ; CP_5
-. a seguito della ricezione della e-mail dell'1.6.2020 con cui l' inoltrava l'atto CP_5
giudiziario ricevuto – ma che non conteneva alcun conferimento di incarico (neanche la mera richiesta di “un contributo”) – si era limitato come d'abitudine a telefonare al legale rappresentante della e a segnalargli che la notifica era avvenuta senza il Parte_1
rispetto dei termini previsti dalla legge e dallo stesso decreto di fissazione dell'udienza; l'Ing. 5
aveva confermato la volontà di non conferirgli alcun mandato processuale e gli aveva CP_5
chiesto di soprassedere da ogni attività inerente il giudizio fino alla eventuale rinotifica del decreto di fissazione udienza;
-. pertanto la scelta di non costituirsi in giudizio non poteva in alcun modo essergli attribuita considerando anche la mancanza di procura alle liti e quindi l'assenza dei poteri necessari;
-. la procura ad litem gli veniva conferita solo in data 15.9.2020;
-. in ogni caso la citazione avrebbe dovuto essere dichiarata nulla dal Giudice per mancato rispetto dei termini previsti per la notifica del ricorso;
-. l'atto di appello non si limitava a contestare la nullità della citazione ma conteneva, sia pur sinteticamente, anche censure di merito sulla decisione del Giudice di primo grado che evidenziavano, in particolare, la documentazione solo parziale depositata nel giudizio, a causa della mancata costituzione della convenuta;
-. in ogni caso, anche con la costituzione in primo grado, l'esito del processo non sarebbe mutato, dato che la non gli aveva fornito tutta la documentazione Parte_1
necessaria ad impedire l'accoglimento, anche solo in parte, della pretesa del Pt_2
-. Quanto alla contestazione della mancata invocazione della garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, egli non era nemmeno a conoscenza dell'esistenza di una copertura assicurativo né l' gli aveva mai chiesto di segnalare alla compagnia CP_5 assicurativa l'esistenza di una domanda risarcitoria;
in ogni caso, la segnalazione alla compagnia assicurativa era onere del legale rappresentante della società, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
-. anche l'omessa proposizione del ricorso per Cassazione avverso la sentenza del giudice d'Appello ha concorso quantomeno a ridurre la possibilità di veder riformata la decisione a sé sfavorevole, riforma altamente probabile atteso che la questione concernente la natura dei termini di notifica del ricorso previsti dall'art. 702 bis c.p.c. è di controversa interpretazione.
Autorizzata la chiamata in causa, la si è costituita rilevando, tra l'altro, Controparte_2
che:
-. La copertura assicurativa (valida dal 12.11.2017 al 30.11.2021) è soggetta a condizioni particolari (obbligo di denuncia tempestiva, all'atto della stipula e dei rinnovi, di situazioni integranti responsabilità professionale, obbligo di denuncia dei sinistri entro termini precisi ed inderogabili, gestione della lite in capo alla Compagnia di assicurazioni, massimali, franchigie e scoperti di polizza) e nel caso di specie l'assicurato non aveva comunicato circostanze rilevanti ai fini della polizza;
6
-. I fatti oggetto del giudizio sono avvenuti nel corso dei rinnovi e, pertanto, occorre stabilire l'esatto momento in cui l'assicurato aveva avuto conoscenza dell'avversa richiesta di risarcimento dei danni, poiché, se dovesse emergere una conoscenza pregressa alla stipula o ai rinnovi, la copertura assicurativa non può trovare accoglimento;
-. la società assicuratrice non riconosce spese sostenute dall'assicurato per avvocati o tecnici che non siano da essa designati e pertanto non sono ripetibili le spese legali sostenute o liquidate a tale titolo;
-. l'azione di responsabilità esercitata dall'attrice nei confronti del convenuto non era provata, mancando il nesso causale tra condotta e danno e la prova dell'esistenza del danno, dovendo tenersi conto dell'esito che il giudizio avrebbe avuto secondo l'id quod plerumque accidit in mancanza dell'asserita condotta colposa del professionista;
-. con riferimento al quantum occorre in ogni caso procedere all'applicazione dell'art. 1227
c.c.
Ha chiesto, pertanto, il rigetto delle domande e, in subordine, la limitazione della garanzia assicurativa nei limiti di polizza, vinte le spese di lite.
Prodotta documentazione e precisate le conclusioni, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con riserva all'esito della decisione.
2.- Giova ricordare che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'avvocato non è sufficiente accertare l'inadempimento professionale, ma è altresì necessario verificare la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa e il danno lamentato dal cliente. In particolare, occorre accertare che, se il professionista avesse tenuto la condotta diligente dovuta, l'esito della lite sarebbe stato, con ragionevole probabilità, diverso e favorevole per l'assistito (cfr. ex plurimis
Cass. civ., sez. III, 14 settembre 2000, n. 12158; Cass. civ., sez. III, 6 maggio 1996, n. 4196;
Cass. civ., sez. III, 28 aprile 1994, n. 4044).
Ed invero, anche qualora risulti provato l'inadempimento del professionista per negligenza, il danno non può ritenersi automaticamente sussistente: è necessario dimostrare, secondo criteri probabilistici, che senza quell'omissione o errore il risultato utile sarebbe stato conseguito
(Cass. civ. sez. III, 14 maggio 2013, n. 11548). È richiesta, pertanto, una valutazione prognostica positiva circa la fondatezza e il probabile accoglimento della domanda che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata (Cass. civ., sez. III, 13 febbraio
2014, n. 3355).
Tale accertamento, avendo ad oggetto un evento irripetibile, non esige un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la verifica di una ragionevole probabilità di successo dell'azione 7
giudiziaria che si assume pregiudicata dalla condotta del professionista (Cass. civ., sez. III, 9 giugno 2004, n. 10966; Cass. civ., sez. II, 19 novembre 2004, n. 21894).
Ne deriva che, per affermare la responsabilità professionale dell'avvocato, non è sufficiente individuare un errore tecnico o una condotta negligente del professionista, ma è necessario che l'attore alleghi e dimostri, in modo preciso e circostanziato, l'esistenza di un danno, da individuarsi nella perdita di una determinata utilità (ossia il bene giuridico oggetto della pretesa fatta valere nel giudizio in cui si assume che il professionista abbia colposamente errato), e provi la concreta misura di tale perdita (ad esempio, il valore della prestazione oggetto del giudizio “fonte” della lamentata responsabilità professionale, l'ammontare del credito in esso azionato, etc.). Occorre, infine, che l'attore dimostri che il danno costituisce conseguenza immediata e diretta della condotta colposa del professionista, secondo il criterio di causalità giuridica di cui all'art. 1223 c.c.
Una volta assolto tale onere di allegazione e prova da parte dell'attore, spetta al giudice di merito compiere il giudizio prognostico sulla verosimile fondatezza della domanda che avrebbe dovuto essere coltivata, valutazione che la Corte di Cassazione ha ripetutamente qualificato come tipico apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (cfr. Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2014, n. 3355).
3.- Tanto premesso in punto di principi rilevanti nel caso di specie, occorre anzitutto soffermarsi sulla questione preliminare del mancato conferimento espresso del mandato difensivo all'avv. da parte della società attrice. Controparte_1
Dalla documentazione in atti, invero, emerge che il formale mandato alle liti in favore dell'avv. per la costituzione nel giudizio promosso dal CP_1 Parte_2
nei confronti della GI. fu conferito soltanto il 15 settembre 2020,
[...] Controparte_7
vale a dire dopo la prima udienza, fissata per il 6 luglio 2020, e ben oltre la notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione udienza, avvenuta in data 1 giugno 2020.
È pur vero che la GI. attraverso il suo legale rappresentante, nello stesso Controparte_7 giorno della notifica del ricorso, aveva informato l'avvocato via e-mail CP_1 dell'avvenuta instaurazione del giudizio e, con successiva comunicazione via e-mail del 3 giugno 2020 gli aveva trasmesso la documentazione richiesta;
tuttavia, tali condotte non possono in alcun modo integrare un conferimento espresso di incarico difensivo, idoneo a legittimare la costituzione in giudizio ai sensi dell'art. 83 c.p.c.
Ne consegue che l'avv. , privo di mandato e dunque sfornito del potere di CP_1
rappresentanza processuale, non avrebbe potuto validamente costituirsi nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Cassino, né sollevare eccezioni di rito o di merito. Anche a voler 8
ritenere che l'avvocato avesse erroneamente ritenuto tardiva la notifica del ricorso – in violazione dei termini di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 702-bis c.p.c. – resta il fatto che egli non avrebbe comunque potuto agire, non essendogli stato conferito, prima del 15.9.2020, alcun incarico difensivo.
Pertanto, non può imputarsi all'avv. alcuna condotta colpevole di mancata CP_1 costituzione in giudizio, posto che l'inattività processuale trova causa esclusiva nella mancata formalizzazione del mandato da parte della Parte_1
Giova, per completezza, evidenziare che, anche qualora l'avv. si fosse costituito CP_1
nel giudizio successivamente al 15 settembre 2020, ossia dopo il conferimento della procura alle liti, egli non avrebbe potuto proporre eventuali eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio, essendo ormai decorsi i termini di decadenza previsti dall'art. 702-bis, comma 4, c.p.c., né avrebbe potuto indicare – a pena di tardività – i mezzi di prova di cui intendeva avvalersi o i documenti offerti in comunicazione, che andavano prodotti all'atto della tempestiva costituzione in giudizio (art. 702-bis commi 2 e 4 c.p.c.) che doveva avvenire non oltre dieci giorni prima della prima udienza del 6 luglio 2020.
Pertanto, una eventuale costituzione tardiva in giudizio non avrebbe potuto incidere in modo utile sull'esito del giudizio, che si sarebbe comunque fondato sulle allegazioni e sulla documentazione già depositate dal attore. Pt_2
Deve aggiungersi, inoltre, che dall'esame degli atti del procedimento n. 4808/2018 R.G. celebratosi davanti al Tribunale di Cassino e conclusosi con l'ordinanza decisoria n.
1134/2020, non emergono elementi idonei a ritenere l'esistenza di una ragionevole probabilità del rigetto del ricorso proposto dal Non emergono, infatti, elementi idonei a Pt_2
Con dimostrare la piena conformità dei lavori eseguiti dalla al contratto di Controparte_7
appalto (repertorio. n. 11/2014), segnatamente quelli inerenti al restauro e al ripristino della dismessa Chiesa di San Francesco, né la non debenza del relativo risarcimento del danno emergente preteso dal Pt_2
Invero, il Tribunale di Cassino, nel ritenere fondate le domande del ha basato la Pt_2
propria decisione su documentazione proveniente da un ente pubblico, in particolare sul certificato di non collaudo del 6 gennaio 2016. Tale certificato, peraltro, non risulta essere stato contestato nemmeno nel presente giudizio, laddove parte attrice si è limitata a sostenere che esso sarebbe “il frutto di un vero e proprio arbitrio dell'Amministrazione Comunale subentrata a quella che in precedenza aveva conferito l'incarico alla GI.VI”, senza tuttavia fornire alcuna prova tecnica idonea a dimostrare la conformità delle opere eseguite al contratto d'appalto e ai progetti strutturali e architettonici. La in Parte_1 9
particolare, ha prodotto il certificato di regolare esecuzione dell'8 ottobre 2015 e la
Determinazione comunale n. 129 del 5 novembre 2015 che ne ha approvato il contenuto, sostenendo che nel corso del sopralluogo del 3 settembre 2015 i collaudatori avrebbero già rilevato la non conformità della struttura di copertura del campanile rispetto al progetto, senza imporre alcuna modifica delle difformità.
Tali affermazioni, tuttavia, risultano smentite da quanto emerge dal verbale stesso del citato sopralluogo, che non riporta alcuna manifestazione di volontà e assenso in tal senso da parte dei collaudatori;
tant'è che nel successivo certificato di collaudo statico, il verbale del sopralluogo del 3 settembre 2015 è stato qualificato come privo di esito.
Ne consegue che, anche a voler ipotizzare una condotta omissiva in capo all'avv, CP_1
per la mancata contestazione di addebito e costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di
Cassino, non è stata comunque fornita prova che, in assenza di tali omissioni, l'esito del giudizio sarebbe stato diverso e favorevole alla mancando elementi Parte_1
concreti e certi idonei a ribaltare le valutazioni del Tribunale di Cassino.
Quanto all'ultima contestazione mossa all'avv. , relativa alla asserita incompletezza CP_1 dell'atto d'appello, risulta che il difensore abbia effettivamente proposto un gravame limitato al solo profilo di rito, senza formulare alcuna censura sul merito dell'ordinanza impugnata.
Difatti, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 2745/2021, ha dichiarato l'appello inammissibile, chiarendo che “nell'ipotesi di sussistenza di un vizio concernente la vocatio in ius, nella specie violazione del termine minimo a comparire, non si verte in una delle ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c.”.
Alla luce della sentenza della Corte d'Appello, pertanto, emerge un effettivo inadempimento, sotto questo profilo, da parte del difensore, che ha ritenuto erroneamente che un vizio attinente alla vocatio in ius potesse giustificare un'impugnazione limitata a questioni di rito, in presenza di una pronuncia di primo grado che ha deciso anche nel merito.
Anche sotto tale profilo, tuttavia, non è dimostrato il nesso di causalità tra la condotta del professionista e l'asserito danno e, cioè, che l'avvocato avrebbe potuto produrre documentazione già preclusagli in primo grado, stante il tardivo conferimento formale del mandato alle liti, e che senza l'omissione, come già sopra evidenziato, il risultato favorevole alla GI. sarebbe stato conseguito e la responsabilità di quest'ultima sarebbe Controparte_7
stata esclusa.
In mancanza di prova che, a fronte di un appello completo, la decisione di merito sarebbe stata riformata, non può affermarsi che il pregiudizio lamentato derivi causalmente dall'operato dell'avvocato. 10
Alla luce delle sopra esposte considerazioni, in applicazione del c.d. criterio della “ragione più liquida” (atteso che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la domanda può essere respinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ., essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette, cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. un., 9 ottobre
2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass. civ., sez. III, 16 maggio
2006, n. 11356), la domanda di risarcimento danni da responsabilità professionale proposta dalla nei confronti di va rigettata, con conseguente Parte_1 Controparte_1 assorbimento della domanda di garanzia proposta da quest'ultimo nei confronti della
[...]
CP_2
3.- Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando:
-. Rigetta le domande proposte da GI. VI. Parte_1
-. Dichiara l'assorbimento della domanda di garanzia proposta da nei Controparte_1
confronti della chiamata in causa società Controparte_2
;
[...]
-. Condanna al pagamento in favore di e della Parte_1 Controparte_1 [...] delle spese del presente giudizio, Controparte_2
liquidate per ciascuna in euro 5.838,00 ciascuno per competenze, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge, nonché della somma di euro 759,00 per spese vive a favore di
. Controparte_1
Napoli, 22.10.2025. IL GIUDICE
dott.ssa Nicoletta CALISE