Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/03/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
RG. 9941/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dott. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice rel
Dott. MADDALENI Giovanni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di scioglimento del matrimonio promossa da:
nata a [...] il [...] elett. dom. in Genova Via XX Settembre Parte_1
20/74, presso lo studio dell'Avv. Serafino Anna
PARTE RICORRENTE
nei confronti di nato a [...] il [...] elett. dom. in Genova, Via Airaghi 16/7, Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Gemma Acconciaioca
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Piaccia all'On. Tribunale, contrariis reiectis, respingere ogni diversa o contraria avversaria istanza o domanda:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 6.2.2003 tra nata a [...] il Parte_1
22.4.1979 e nato a [...] il [...], trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Controparte_2
Comune di Genova al n. 43 Parte I Serie Anno 2003 uff.1;
2. Dichiarare che, tra i signori e non sussistono i presupposti per le Parte_1 Controparte_2 reciproche domande di assegno divorzile;
3. Disporre a carico del Signor un contributo per il mantenimento della figlia Controparte_2 Per_1
fino al raggiungimento da parte della stessa della totale indipendenza economica, da versare
[...] mensilmente e per dodici mensilità, sul conto intestato alla madre convivente, Signora entro Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, pari ad una somma non inferiore ad euro 400,00.= (quattrocento/00), da rivalutare annualmente in base alle variazioni ISTAT, nonché al pagamento delle spese straordinarie che si rendessero necessarie per la figlia come da documento di orientamento uniforme del Tribunale di Genova, Sez. Per_1
IV, del 15.09.2016 disponendo che le spese vengano conguagliate trimestralmente;
4. Ordinare all'Ufficiale di stato Civile del Comune di Genova di annotare l'emananda sentenza sull'atto di matrimonio relativo, unitamente alle altre disposizioni del caso e della legge. Con vittoria di spese di lite”
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito, contrariis reiectis :
1) Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 03/02/2003 tra e Controparte_2 Parte_1
[...]
2) dichiarare che tra i signori e non sussistono i presupposti per le Controparte_2 Parte_1 reciproche domande di assegno divorzile;
3) in revoca/modifica dell'ordinanza del 27/02/2023 emessa in via provvisoria ed urgente dal Presidente f.f., stabilire in via definitiva a carico del Sig. un contributo mensile per il mantenimento della Controparte_2 figlia maggiorenne di Euro 100,00 (cento/00) omnia comprensivo, da versare direttamente alla figlia Per_1
e, solo in via subordinata, alla madre convivente, entro il giorno 5 di ogni mese e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della stessa.
Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 09.11.2022 la signora allegava di aver contratto Parte_1 matrimonio, con rito civile, con il signor il 06.02.2003 in Genova;
che dalla loro Controparte_2 unione erano nati la figlia a Genova il 28.05.2003 ed il figlio Persona_1 Persona_2
a Genova il 03.09.2009; che successivamente i coniugi si erano separati giudizialmente
[...] come da Sentenza emessa da questo Tribunale il 13.07.2020, ove era confermato l'affidamento dei figli, in allora entrambi minori, al Comune di Genova ATS n.34, con collocazione presso gli zii materni, e come da provvedimento del TM del 07.02.2012, Controparte_3 Persona_3 confermato dal Decreto provvisorio del 11.03.2019 e confermato - relativamente al figlio
[...]
- dal Decreto definitivo del 14.04.2022, nulla prevedendo a titolo di mantenimento Persona_2 per i figli.
Trascorsi ad oggi i tempi previsti dalla legge, la signora chiedeva lo Parte_1 scioglimento del matrimonio con un contributo per il mantenimento della figlia nelle more Per_1 divenuta maggiorenne ed ancora non economicamente autosufficiente e che, nel frattempo, si era trasferita a vivere con lei, contributo della misura di almeno euro 400,00 oltre al pagamento delle spese straordinarie.
Con comparsa del 11.02.2023 si costituiva il convenuto, il signor il quale si Controparte_2 associava alla domanda di divorzio, ma si opponeva, in via principale, alla domanda di assegno per il mantenimento della figlia ed, in via subordinata chiedeva che detto contributo fosse stabilito nella misura inizialmente non superiore ad euro 50,00 comprensivi delle spese straordinarie da versarsi direttamente in favore della figlia. Inoltre, il signor i dichiarava disponibile ad offrire alla CP_2 figlia una opportunità di lavoro presso la pizzeria “Lampara”, ove lui stesso lavora.
All'udienza del 27.02.2023 il Presidente ff dava atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione e, a scioglimento della relativa riserva, rilevava che la questione da dirimere fosse essenzialmente economica e riguardasse il contributo per il mantenimento della figlia, collocata, come visto, presso la madre e pacificamente non indipendente dal punto di vista economica. Quindi, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti, tenendo conto delle esigenze della ragazza in relazione alla sua età, del fatto che non sussistevano frequentazioni con il padre con la conseguenza che il mantenimento gravava interamente sulla madre, stabiliva a carico del padre la somma mensile di euro 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie. Nominava, quindi, il GI e concedeva i termini di legge per la prosecuzione del procedimento, fissando l'udienza al 01.06.2023.
Alla rinviata udienza del 12.10.2023 la parte resistente evidenziava che il datore di lavoro ex art 473 bis n.37 c.p.c. del signor versava l'importo di euro 100,00 a fronte dell'onere di euro CP_1
300,00 come stabilito nella predetta Ordinanza. La parte ricorrente richiedeva la concessione dei termini ex art 183 cpc, che venivano dal GI concessi con rinvio all'udienza del 11.01.2024.
Con ordinanza del 02.02.2024 a scioglimento della riserva assunta a quest'ultima udienza il GI rilevava che i redditi del signor on erano sufficientemente documentati, riteneva, quindi, CP_2 necessario verificare la consistenza reddituale e patrimoniale del predetto e verificare se era titolare di conti correnti bancari, depositi titoli o altre forme di investimento mobiliari, ovvero se era proprietario di beni immobili o mobili registrati, pertanto, incaricava il 1° Gruppo della GdF di
Genova di effettuare tutte le indagini in relazione al periodo compreso dal 01.01.2023 fino alla data di notifica del provvedimento ed invitava la parte ricorrente, qualora non l'avesse fatto, di depositare le ultime tre DDRR o, in mancanza, le CU o, in mancanza i MOD. ISEE. Quindi, rinviava il procedimento all'udienza del 23.05.2024. Istruita la causa, le parti precisavano, infine, con note scritte ex art 127 ter cpc le conclusioni onde il GI tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 c.p.c..
***
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio
Dalla documentazione in atti è emerso che la signora e il signor Parte_1 CP_1
si sposarono il 06.02.2003 a Genova, che si separarono alle condizioni di cui alla Sentenza
[...] emessa da questo Tribunale il 13.07.2020.
Va inoltre rilevato: 1) che non è stata eccepita l'interruzione della separazione (circa la necessità che l'interruzione della separazione venga eccepita dal coniuge convenuto v. Cass. 26 novembre 2004,
n. 22346 e Cass. 9 maggio 1997, n. 4056); 2) che dalla data di introduzione del presente giudizio era trascorso il prescritto periodo di ininterrotta separazione;
3) che non è ravvisabile alcuna possibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Alla stregua delle esposte risultanze e considerazioni appare quindi evidente la sussistenza nel caso di specie dei presupposti di cui alla legge 898/1970; conseguentemente la relativa domanda va accolta e va dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
. Controparte_1
Sul contributo per il mantenimento della figlia maggiorenne
Va anzitutto osservato che sussiste, nel nostro ordinamento, l'obbligo, in capo ai genitori, di mantenere la prole, il quale trova anzitutto fondamento nell'art. 30 della Costituzione nella parte in cui prevede che “è diritto e dovere dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio”, nonché nelle norme del Codice Civile. Tale dovere non cessa, automaticamente, con il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio (si vedano ex multis Cass. ord., 32529/2018;
Cazz. 8221/2006), in quanto la cessazione deve essere basata sull'accertamento di determinati elementi quale il conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché la complessiva condotta tenuta del figlio dal momento del raggiungimento della maggiore età (cfr. Cass. 10207/2017). Il diritto all'assegno di mantenimento viene meno qualora il figlio rifiuti ingiustificatamente occasioni di lavoro, ovvero ritardi, parimenti senza giustificazione, il corso degli studi (C.
12457/2007; C. 23673/2006; C. 23596/2006; C. 951/2005): ciò significa che l'obbligo di mantenimento della prole maggiorenne viene meno per responsabilità del figlio, qualora questi abbia concorso scientemente alla determinazione della propria non autosufficienza economica (C. 17717/2002).
Affinché poi vi sia, in capo al figlio maggiorenne una autosufficienza economica tale da far cessare l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori, occorre che il predetto percepisca un reddito corrispondente alla professionalità definitivamente acquisita (C. 24498/2006).Coerentemente, non perde il diritto ad essere mantenuto il figlio maggiorenne che rifiuti una sistemazione lavorativa non adeguata a quella cui la sua specifica preparazione, le sue attitudini ed i suoi effettivi interessi siano rivolti, purché l'atteggiamento di “rifiuto” sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia e si manifesti nei limiti di tempo in cui le aspirazioni del figlio abbiano una ragionevole possibilità di essere realizzate (Cass. 4765/2002). La cessazione dell'obbligo di contribuzione a favore dei figli maggiorenni cessa, dunque, allorché il genitore obbligato provi la raggiunta indipendenza economica del figlio, il quale, mediante un'attività lavorativa stabile, continuativa, con un reddito corrispondente alla professionalità acquisita nel corso degli anni di studio, sia infine in grado di provvedere direttamente alle proprie esigenze (Cass. 4555/2012).
Nel caso di specie va osservato che la figlia è una ragazza che ha poco più di Persona_4 venti anni, che ha frequentato l'istituto tecnico di servizi turistici, durante il quale ha vinto una borsa di studio Erasmus, svoltasi a Parigi dal 4.4.2022 al 1.5.2022 ed ha conseguito il 18.7.2022 il relativo diploma tecnico. Successivamente, si è iscritta all'istituto Casaregis di Genova, dove ha frequentato la quinta classe nell'anno scolastico 2022/2023 al fine di poter conseguire il Diploma di Scuola
Superiore. Nona vendo tuttavia superato l'anno scolastico, ha poi frequentato il Corso OSS finanziato dalla Regione Liguria conseguendo il massimo dei voti negli stages compiuti, come dimostrano le allegazioni della parte ricorrente.
Si può, quindi, dedurre che intraprendendo il percorso di formazione strutturato Persona_1
e finalizzato ad ottenere la qualifica di OSS, possa, in tempi ragionevolmente brevi, ottenere un'effettiva e stabile occupazione lavorativa che la renderà autosufficiente dal punto di vista economico. Pertanto, il comportamento tenuto dalla ragazza non va considerato alla stregua di un ingiustificato rifiuto di rendersi economicamente indipendente in quanto, all'esatto opposto, dimostra la sua volontà, di impegnarsi nella ricerca di un'attività lavorativa che rispecchi le proprie attitudini. E' infine necessario osservare che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il genitore che richiede la revoca del proprio obbligo alla corresponsione dell'assegno di mantenimento è onerato di fornire la prova che ciò dipenda da una condotta colpevole del figlio. Quindi, la parte deve dimostrare che vi è un atteggiamento di inerzia e/o di ingiustificato rifiuto da parte del figlio, nella ricerca di un lavoro compatibile con le proprie inclinazioni: nel caso di specie il signor CP_2 non ha fornito tale prova in quanto l'occasione di lavoro da lui offerta non pare coerente con il percorso formativo e scolastico della figlia.
Pertanto, alla luce di tutto quanto, sopra ritiene il Collegio che la domanda della ricorrente sia meritevole di accoglimento.
Redditi della ricorrente:
dalla documentazione prodotta si evince quanto segue:
- CU 2020: reddito annuo da lavoro dipendente per 214 giorni di lavoro: euro 5.222,07;
- CU 2021: reddito annuo da lavoro dipendente per 143 giorni di lavoro: euro 3.859,49;
- CU 2022: reddito annuo da lavoro dipendete per 365 giorni di lavoro: euro 9.997,81;
-CU 2023: reddito annuo da lavoro dipendente per 365 giorni di lavoro: euro 11.026,86
-CU 2024: reddito annuo da lavoro dipendente per 243 giorni di lavoro: euro 7.478,19
La predetta vive insieme al compagno ed alla figlia in una casa in locazione con canone mensile di euro 500,00, attualmente lavora con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della ditta PEE.
Redditi del resistente:
dalla documentazione prodotto si evince quanto segue:
- CU 2020: reddito annuo da lavoro dipendente per 365 giorni di lavoro: euro 4.723,13;
- CU 2021: reddito annuo da lavoro dipendente per 365 giorni di lavoro: euro 4.655,47;
- CU 2022: reddito annuo da lavoro dipendente per 365 giorni di lavoro: euro 4.641,41.
- DDRR 2023: reddito imponibile euro 1.425,00
Il predetto vive con la nuova compagna di cui è socio all'1% nella pizzeria da asporto nella quale lavora con contratto di lavoro subordinato per tre ore al giorno e da cui trae i redditi di cui sopra. Tenuto quindi conto delle condizioni economico reddituali delle parti, degli oneri sulle stesse gravanti, delle esigenze della ragazza in relazione alla sua età e della circostanza per cui allo stato non vi sono frequentazioni con il padre per cui l'integrale mantenimento grava sulla madre, pare equo stabilire in euro 300,00 mensili il contributo paterno, somma che dovrà essere versata in favore della signora con decorrenza dalla data della domanda, oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie.
Non può invece essere accolta la domanda di versamento diretto dell'assegno in favore del figlio in base al noto principio giurisprudenziale che questo Collegio condivide: “In tema di mantenimento da parte del genitore separato o divorziato del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, il genitore obbligato, in mancanza della corrispondente domanda del figlio, non può pretendere di assolvere la propria prestazione direttamente nei confronti di quest'ultimo, e non nei confronti del genitore istante, poiché, sebbene quest'ultimo e il figlio, in quanto titolari di diritti autonomi e concorrenti, siano entrambi legittimati a percepire il menzionato assegno, tuttavia la decisione non può sottrarsi al principio della domanda. (Cfr. Sez. 1 - , Ordinanza n. 34100 del 12/11/2021).
Sulle spese
Stante la reciproca soccombenza le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova il 06.02.2003 tra Parte_2 nata a [...] il [...] e nato a [...] il
[...] Controparte_2
07.12.1979;
- Ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Genova di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Atto
n 43 P. I S. Vol. Anno 2003 Uff. 1);
- Dichiara tenuto il signor a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, in Controparte_2 favore della signora a titolo di contributo per il mantenimento della Parte_1 figlia nata a [...] il [...] la somma di euro 300,00 oltre Persona_1 rivalutazione annuale ISTAT come di legge oltre al 50% delle spese straordinarie relative al minore secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della Sezione
Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681);
- Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 31.01.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Maria Antonia Di Lazzaro Domenico Pellegrini