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20 gennaio 2004
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3 aprile 2021
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22 maggio 2021
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25 luglio 2021
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Art. 5. (Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni) 1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali, e' stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla piu' ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge.
2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 40 .(2) ((5)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 , come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41 , convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 , ha disposto (con l'art. 43-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023". -------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 , come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73 , convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 , ha disposto (con l'art. 43-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022".
2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 40 .(2) ((5)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 , come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41 , convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69 , ha disposto (con l'art. 43-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023". -------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 , come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73 , convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 , ha disposto (con l'art. 43-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022".
Giurisprudenza • 4
- 1. Trib. Sulmona, sentenza 20/09/2025, n. 229Provvedimento: 1 R.G. 74/2021 R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SULMONA in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta Sarnelli, nel procedimento n. 74/2021 R.G. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa vertente tra Parte_1 , (c.f. C.F._1 ) elettivamente domiciliato in Roma Via Cola di Rienzo n. 212 presso lo studio dell'avv. AN CI che lo rappresenta e difende come da mandato in calce all'atto di citazione - ATTORE - E Controparte_1 (C.F. C.F._2 ), elettivamente domiciliato in Napoli Viale Antonio Gramsci n. 21 presso lo studio dell'avv. Massimo Villa che lo rappresenta come da procura in calce alla memoria di costituzione; …Leggi di più...
- responsabilità sciatore·
- responsabilità gestore impianti sciistici·
- interessi compensativi·
- danno morale·
- responsabilità extracontrattuale·
- rivalutazione monetaria·
- danno biologico·
- presunzione di concorso di colpa·
- art. 2043 c.c.·
- art. 10 legge 363/2003·
- legge 363/2003·
- danno patrimoniale