CASS
Ordinanza 13 novembre 2024
Ordinanza 13 novembre 2024
Massime • 1
In tema di regolamento di competenza, ai fini della liquidazione delle spese, il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, ex art. 5, comma 5, del d.m. Giustizia n. 55 del 2014, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dal comma 1 del medesimo art. 5, poiché il processo verte su una questione, quella di competenza o di sospensione, che non riguarda la controversia nella sua interezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/11/2024, n. 29298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29298 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
Numero registro generale 7703/2023 Numero sezionale 3120/2024 Numero di raccolta generale 29298/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta da Procedimento civile — Sospensione del processo per pregiudizialità penale — Necessaria — Presupposti — Fattispecie FA SC - Presidente - Oggetto Emilio Iannello - Consigliere Rel. - R.G.N. 7703/2023 FA Rossi - Consigliere - Paolo Spaziani - Consigliere - Cron. Salvatore Saija - Consigliere - CC – 01/10/2024 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7703/2023 R.G. proposto da UL GG S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Campeis (p.e.c.: giuseppe.campeis@avvocatiudine.it); – ricorrente – contro Generali Italia S.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. Aloma Piazza (p.e.c.: alomapiazza@pec.ordineavvocatitreviso.it) e dall'Avv. Domenico Vizzone (p.e.c.: domenicovizzone@ordineavvocatiroma.org), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Cratilo di Atene, n. 31; – controricorrente – Numero registro generale 7703/2023 Numero sezionale 3120/2024 Numero di raccolta generale 29298/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 per il regolamento di competenza avverso l'ordinanza di sospensione del Tribunale di Udine depositata il 20 febbraio 2023 nel procedimento n. 2457/2021 R.G.; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal Consigliere Emilio Iannello. lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LD Ceniccola che chiede che la Corte di Cassazione accolga il regolamento di competenza, con le statuizioni conseguenziali. Rilevato che: UL GG S.r.l. ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Udine la Generali Italia S.p.a. perché sia accertata l'operatività della garanzia assicurativa prestata in suo favore dalla compagnia a copertura della responsabilità derivante dall'infortunio mortale occorso a NA Maggi, in data 7/8/2018, presso il cementificio di Buzzi Unicem S.p.a., sito in Fanna (PN), mentre stava svolgendo attività lavorativa in somministrazione a suo favore, con le conseguenti statuizioni condannatorie anche a titolo di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti;
con l'ordinanza in oggetto il Tribunale di Udine ha disposto la sospensione della causa ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., sino alla definizione dell'impugnazione proposta dal PM della sentenza penale di assoluzione pronunziata, in primo grado, nei confronti di LD OI allora Presidente del C.d.A. di UL GG (sent. penale Tribunale Pordenone n.1172/2021); ciò -si legge nell'ordinanza- «al fine di accertare compiutamente … la contestata responsabilità civile della società attorea per il sinistro mortale occorso al sig. NA AG ed «anche al fine di valutare compiutamente l'ambito di copertura della polizza invocata tenuto conto dell'eccepita inoperatività della stessa in relazione alla posizione contrattuale del deceduto all'epoca del fatto»; 2 Numero registro generale 7703/2023 Numero sezionale 3120/2024 Numero di raccolta generale 29298/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 avverso tale provvedimento UL GG S.r.l. propone regolamento di competenza, cui resiste, depositando controricorso, Generali Italia S.p.a.; è stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti;
il P.M. ha depositato, in data 13 luglio 2024, conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del proposto regolamento di competenza;
in data 12 settembre 2024 la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha rappresentato che nelle more della fissazione dell'adunanza in camera di consiglio: a) il menzionato procedimento penale si è definitivamente concluso e la sentenza di primo grado è passata in giudicato ed è stata dichiarata esecutiva, avendo il P.M. rinunciato al proprio appello;
b) venuta quindi meno la causa di sospensione, UL GG ha tempestivamente chiesto ex art. 297 c.p.c. la prosecuzione della causa civile
contro
Generali, la quale si è regolarmente ricostituita in giudizio;
c) con sentenza n. 525/2024, pubblicata in data 29/4/2024, il Tribunale di Udine ha deciso la controversia, accogliendo tutte le domande proposte da UL GG e condannando Generali alla rifusione delle spese di lite;
ha quindi chiesto dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere (solo in subordine insistendo per l'accoglimento del proposto regolamento) e la condanna della resistente alle spese, anche in applicazione del principio di soccombenza virtuale;
il 16 settembre 2024 anche la controricorrente ha depositato memoria con la quale, riferiti i medesimi sviluppi di cui già s'è detto del procedimento penale e, conseguentemente, anche della causa civile, ma evidenziata la loro collocazione temporale tale per cui già nel mese di aprile 2023 era venuta meno la causa della sospensione, nel chiedere a sua volta la declaratoria di cessata materia del contendere, ha instato per la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del procedimento;
3 Numero registro generale 7703/2023 Numero sezionale 3120/2024 Numero di raccolta generale 29298/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 considerato che: le circostanze sopravvenute pacificamente riferite da entrambe le parti nelle rispettive memorie e comprovate dalla documentazione legittimamente prodotta nel termine per il deposito delle memorie in quanto di formazione ovviamente successiva alla instaurazione del procedimento (cfr. Cass. Sez. U. 19/07/2024, n. 19976, in motivazione;
Cass. 29/02/2016, n. 3934, Rv. 638973), devono certamente condurre alla chiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere per il venir meno della causa di sospensione;
per il principio della soccombenza virtuale le spese del presente procedimento vanno poste a carico della parte resistente;
l'ordinanza di sospensione era, infatti, certamente illegittima;
l'autorità di cui parla la norma dell'art. 337 c.p.c è pur sempre una idoneità della decisione sull'altro processo a spiegare effetti sul processo che si sospende, idoneità che certamente in nessun modo poteva ipotizzarsi nel caso di specie, e ciò a prescindere dal rilievo, a sua volta decisivo, che la motivazione in proposito addotta risultava del tutto generica e insufficiente;
è ormai consolidato il principio secondo cui in tema di rapporto tra giudizi civili e penali, non sussistendo più la regola della pregiudizialità dell'accertamento penale rispetto a quello civile, fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi dell'art. 75, secondo comma, c.p.p., il processo può essere sospeso se tra il processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall'art. 295 c.p.c. o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma e sempre che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell'altro giudizio ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p. (v. art. 211 disp. att. c.p.p.); l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è dunque costituito dall'art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale 4 Numero registro generale 7703/2023 Numero sezionale 3120/2024 Numero di raccolta generale 29298/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 s'ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti;
la sospensione necessaria del giudizio civile è pertanto limitata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile «nei confronti dell'imputato» sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l'azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi (Cass. 12/06/2006, n. 13544; Cass. 13/03/2009, n. 6185; 18/07/2013, n. 17608 in motivazione;
22/12/2016, n. 26863; v. anche, da ultimo, Cass. n. 18918 del 15/07/2019); di tale limitata ed eccezione ipotesi di sospensione per pregiudizialità penale non esistevano nella specie i presupposti, sotto alcun profilo e, in primis, per la evidente diversità dei soggetti coinvolti;
la resistenza nel presente procedimento della compagnia assicurativa, palesemente ingiustificata alla luce di quanto testé esposto, costituisce apprezzabile motivo di soccombenza virtuale;
al riguardo nessun rilievo può assumere l'argomento da essa stessa svolto in memoria, circa la datazione del venir meno della causa di sospensione già ad aprile dell'anno scorso;
a tacere del fatto che tale argomento evidentemente può essere ribaltato a suo carico, dal momento che essa per prima avrebbe potuto e dovuto proporlo quale motivo di desistenza rispetto al proposto regolamento, è comunque dirimente il rilievo che le spese e i compensi da rimborsare sono relative alla proposizione del regolamento (iniziativa, per quanto detto, del tutto legittima e fondata) e si erano, dunque, già determinate prima della sopravvenienza delle circostanze che hanno determinato la cessazione della materia del contendere;
tali spese si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 sulla base dell'art. 5, comma 5, del detto d.m, secondo cui «qualora il 5 Numero registro generale 7703/2023 Numero sezionale 3120/2024 Numero di raccolta generale 29298/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile»; invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, e che, dunque, non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dal comma 1 dello stesso art. 5 e, pertanto, l'ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto comma 5 dello stesso art. 5 (v. in tal senso, ex aliis Cass. 14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n. 21672; 25/02/2015, n. 3881; 29/01/2015, n. 1706).
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere. Condanna la resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1° ottobre 2024. Il Presidente (FA SC) 6
con l'ordinanza in oggetto il Tribunale di Udine ha disposto la sospensione della causa ai sensi dell'art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., sino alla definizione dell'impugnazione proposta dal PM della sentenza penale di assoluzione pronunziata, in primo grado, nei confronti di LD OI allora Presidente del C.d.A. di UL GG (sent. penale Tribunale Pordenone n.1172/2021); ciò -si legge nell'ordinanza- «al fine di accertare compiutamente … la contestata responsabilità civile della società attorea per il sinistro mortale occorso al sig. NA AG ed «anche al fine di valutare compiutamente l'ambito di copertura della polizza invocata tenuto conto dell'eccepita inoperatività della stessa in relazione alla posizione contrattuale del deceduto all'epoca del fatto»; 2 Numero registro generale 7703/2023 Numero sezionale 3120/2024 Numero di raccolta generale 29298/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 avverso tale provvedimento UL GG S.r.l. propone regolamento di competenza, cui resiste, depositando controricorso, Generali Italia S.p.a.; è stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti;
il P.M. ha depositato, in data 13 luglio 2024, conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del proposto regolamento di competenza;
in data 12 settembre 2024 la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha rappresentato che nelle more della fissazione dell'adunanza in camera di consiglio: a) il menzionato procedimento penale si è definitivamente concluso e la sentenza di primo grado è passata in giudicato ed è stata dichiarata esecutiva, avendo il P.M. rinunciato al proprio appello;
b) venuta quindi meno la causa di sospensione, UL GG ha tempestivamente chiesto ex art. 297 c.p.c. la prosecuzione della causa civile
contro
Generali, la quale si è regolarmente ricostituita in giudizio;
c) con sentenza n. 525/2024, pubblicata in data 29/4/2024, il Tribunale di Udine ha deciso la controversia, accogliendo tutte le domande proposte da UL GG e condannando Generali alla rifusione delle spese di lite;
ha quindi chiesto dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere (solo in subordine insistendo per l'accoglimento del proposto regolamento) e la condanna della resistente alle spese, anche in applicazione del principio di soccombenza virtuale;
il 16 settembre 2024 anche la controricorrente ha depositato memoria con la quale, riferiti i medesimi sviluppi di cui già s'è detto del procedimento penale e, conseguentemente, anche della causa civile, ma evidenziata la loro collocazione temporale tale per cui già nel mese di aprile 2023 era venuta meno la causa della sospensione, nel chiedere a sua volta la declaratoria di cessata materia del contendere, ha instato per la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del procedimento;
3 Numero registro generale 7703/2023 Numero sezionale 3120/2024 Numero di raccolta generale 29298/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 considerato che: le circostanze sopravvenute pacificamente riferite da entrambe le parti nelle rispettive memorie e comprovate dalla documentazione legittimamente prodotta nel termine per il deposito delle memorie in quanto di formazione ovviamente successiva alla instaurazione del procedimento (cfr. Cass. Sez. U. 19/07/2024, n. 19976, in motivazione;
Cass. 29/02/2016, n. 3934, Rv. 638973), devono certamente condurre alla chiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere per il venir meno della causa di sospensione;
per il principio della soccombenza virtuale le spese del presente procedimento vanno poste a carico della parte resistente;
l'ordinanza di sospensione era, infatti, certamente illegittima;
l'autorità di cui parla la norma dell'art. 337 c.p.c è pur sempre una idoneità della decisione sull'altro processo a spiegare effetti sul processo che si sospende, idoneità che certamente in nessun modo poteva ipotizzarsi nel caso di specie, e ciò a prescindere dal rilievo, a sua volta decisivo, che la motivazione in proposito addotta risultava del tutto generica e insufficiente;
è ormai consolidato il principio secondo cui in tema di rapporto tra giudizi civili e penali, non sussistendo più la regola della pregiudizialità dell'accertamento penale rispetto a quello civile, fuori dal caso in cui i giudizi di danno possono proseguire davanti al giudice civile ai sensi dell'art. 75, secondo comma, c.p.p., il processo può essere sospeso se tra il processo penale e altro giudizio ricorra il rapporto di pregiudizialità indicato dall'art. 295 c.p.c. o se la sospensione sia prevista da altra specifica norma e sempre che la sentenza penale esplichi efficacia di giudicato nell'altro giudizio ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 c.p.p. (v. art. 211 disp. att. c.p.p.); l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è dunque costituito dall'art. 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale 4 Numero registro generale 7703/2023 Numero sezionale 3120/2024 Numero di raccolta generale 29298/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 s'ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti;
la sospensione necessaria del giudizio civile è pertanto limitata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile «nei confronti dell'imputato» sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l'azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia ex lege agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi (Cass. 12/06/2006, n. 13544; Cass. 13/03/2009, n. 6185; 18/07/2013, n. 17608 in motivazione;
22/12/2016, n. 26863; v. anche, da ultimo, Cass. n. 18918 del 15/07/2019); di tale limitata ed eccezione ipotesi di sospensione per pregiudizialità penale non esistevano nella specie i presupposti, sotto alcun profilo e, in primis, per la evidente diversità dei soggetti coinvolti;
la resistenza nel presente procedimento della compagnia assicurativa, palesemente ingiustificata alla luce di quanto testé esposto, costituisce apprezzabile motivo di soccombenza virtuale;
al riguardo nessun rilievo può assumere l'argomento da essa stessa svolto in memoria, circa la datazione del venir meno della causa di sospensione già ad aprile dell'anno scorso;
a tacere del fatto che tale argomento evidentemente può essere ribaltato a suo carico, dal momento che essa per prima avrebbe potuto e dovuto proporlo quale motivo di desistenza rispetto al proposto regolamento, è comunque dirimente il rilievo che le spese e i compensi da rimborsare sono relative alla proposizione del regolamento (iniziativa, per quanto detto, del tutto legittima e fondata) e si erano, dunque, già determinate prima della sopravvenienza delle circostanze che hanno determinato la cessazione della materia del contendere;
tali spese si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 sulla base dell'art. 5, comma 5, del detto d.m, secondo cui «qualora il 5 Numero registro generale 7703/2023 Numero sezionale 3120/2024 Numero di raccolta generale 29298/2024 Data pubblicazione 13/11/2024 valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile»; invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, e che, dunque, non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dal comma 1 dello stesso art. 5 e, pertanto, l'ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto comma 5 dello stesso art. 5 (v. in tal senso, ex aliis Cass. 14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n. 21672; 25/02/2015, n. 3881; 29/01/2015, n. 1706).
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere. Condanna la resistente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.800 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 1° ottobre 2024. Il Presidente (FA SC) 6