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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5619 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 3212/2022 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Marialuisa Cacciapuoti.
APPELLANTE contro
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ) e C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), rappresentati e Controparte_4 C.F._5
difesi dall'avv. Antonella Cirella.
APPELLATI
pagina 1 di 11 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CP_5 C.F._6
OL CE.
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da note per la trattazione scritta dell'udienza del
03.07.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
I.1. Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, , Controparte_1
, e convenivano in CP_2 Controparte_3 Controparte_4
giudizio, dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Parte_1
deducendo che la propria defunta madre, , in vita aveva stipulato Persona_1
con il convenuto un contratto di compravendita avente ad oggetto l'immobile sito in Pozzuoli (NA), alla via Montenuovo Licola Patria, III traversa n. 23.
Esponevano che, tale contratto, non avrebbe avuto reale natura e funzione di vendita, in quanto il prezzo, pur formalmente indicato nell'atto, non risultava essere stato mai corrisposto dall'acquirente. Secondo gli attori, l'operazione dissimulava, in realtà, una donazione compiuta in vita dalla de cuius in favore del convenuto. Pertanto, chiedevano dichiarare la simulazione relativa della compravendita dissimulante una donazione ed accertare la reale natura di atto di liberalità del negozio dissimulato. Conseguentemente, domandavano che detta donazione venisse dichiarata inefficace, in quanto eccedente la quota di patrimonio disponibile della de cuius e, dunque, lesiva dei diritti spettanti agli eredi legittimari.
Infine, chiedevano la condanna del convenuto alla restituzione dell'immobile in questione all'asse ereditario, così da reintegrare la quota di legittima spettante agli attori.
pagina 2 di 11 I.2. Si costituiva in giudizio eccependo l'infondatezza delle Parte_1
deduzioni e delle domande avversarie, resistendo all'azione e chiedendone l'integrale rigetto, in quanto la de cuius aveva effettivamente manifestato la volontà di alienare l'immobile in oggetto, avendo altresì ricevuto il relativo corrispettivo.
I.3. Il contraddittorio veniva esteso nei confronti della pretermessa erede legittimaria di , , la quale si costituiva in giudizio e Persona_1 CP_5
sostanzialmente si associava alle difese degli attori.
I.4. A seguito dell'attività istruttoria, all'udienza del 28 maggio 2021, veniva assegnata la causa a sentenza con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
I.5. Con sentenza n. 1904/2022, pubblicata il 20 maggio 2022, il Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere – I Sezione civile – accoglieva sostanzialmente la domanda degli attori, laddove dichiarava che il contratto di compravendita con cui aveva alienato l'appartamento sito in Pozzuoli, alla via Persona_1
Montenuovo Licola Patria, III traversa, n. 23, dissimulava in realtà una donazione. Dichiarava tuttavia la nullità di detta donazione diretta, per difetto di forma ad substantiam a causa della mancata presenza di due testimoni al momento della stipula del contratto dissimulato, e per l'effetto risultando la occupazione dell'immobile da parte del senza titolo, condannava lo Pt_1
stesso al rilascio dell'immobile, nonché alla refusione delle spese di lite in favore delle controparti.
II.1. Avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere proponeva gravame con atto di citazione in appello ritualmente Parte_1
notificato alle controparti.
Con esso l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure sulla base di tre motivi di doglianza.
pagina 3 di 11 Con il primo motivo, l'appellante chiede, in sostanza, la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto che dall'istruttoria fossero emersi elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, idonei a comprovare la simulazione della compravendita intercorsa tra
[...]
e , dissimulante invece un atto di donazione. Pt_1 Persona_1
Con il secondo motivo, l'appellante contesta la sentenza di primo grado in quanto, a suo dire, viziata da illogicità nella motivazione con cui è stata dichiarata nulla la donazione dissimulata dalla compravendita e, conseguentemente, disposto il rilascio dell'immobile.
Con il terzo motivo, l'appellante chiede la riforma della sentenza anche in relazione alla liquidazione delle spese di lite.
II.2. Si costituivano in giudizio unitariamente , , Controparte_1 CP_2
e , nonché, disgiuntamente, Controparte_3 Controparte_4 CP_5
i quali contestavano integralmente le deduzioni avversarie, replicando
[...]
puntualmente a ciascun motivo di appello e ribadendo e sviluppando la propria ricostruzione dei fatti, anche alla luce della documentazione acquisita nel giudizio di primo grado, come da comparsa di risposta cui si fa espresso rinvio.
Concludevano, pertanto, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
II.3. All'udienza del 3 luglio 2025, la causa veniva riservata in decisione con la concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità ex art. 342 e
348 bis c.p.c. dell'atto di appello sollevate dall'appellata, . CP_5
Ed invero, dall'atto di appello è possibile individuare la parte del provvedimento specificamente gravata, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto che è stata compiuta dal giudice di primo grado, nonché le circostanze da cui deriverebbero le lamentate violazioni della legge, oltre che la precisazione della pagina 4 di 11 loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Come è noto, con sentenza n.
27199 del 16 novembre 2017, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno chiarito che la riforma del 2012 non ha modificato la natura dell'appello, precisando che le declaratorie di inammissibilità devono rimanere ipotesi residuali e che l'ampiezza delle doglianze, così come la specificità, risultano legate da un rapporto di proporzionalità con l'ampiezza della motivazione assunta nella decisione del giudice di primo grado. Inoltre, nel caso in cui la pronuncia impugnata non abbia valutato tutte le tesi prospettate dalla parte appellante, le stesse potranno essere riproposte.
Se dunque il giudice d'appello deve essere posto nella condizione di comprendere con chiarezza il contenuto delle censure mosse al provvedimento impugnato, attraverso la precipua indicazione delle ragioni per le quali la prima pronuncia non si consideri condivisibile, tale ultimo onere si considera validamente adempiuto, da parte dell'appellante, come avvenuto nel caso di specie, con l'individuazione, nell'atto di impugnazione, delle questioni e dei punti contestati della pronuncia di primo grado e delle relative doglianze, “senza inutili formalismi”, come specifica la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 24262/2020).
Deve, pertanto, ritenersi che l'atto di appello superi il vaglio di ammissibilità ex art. 342 c.p.c.
Con riferimento alla eccepita declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo evidentemente di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che pagina 5 di 11 al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 - Sentenza n. 10422 del
15/04/2019).
Passando al merito della causa, l'appello è infondato e deve essere rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado.
Il Collegio ritiene che le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata, sorrette da motivazione chiara, coerente, sintetica ma al tempo stesso esaustiva meritino piena condivisione, atteso che esse risultano fondate sugli atti di causa e gli elementi probatori acquisiti all'esito del giudizio di primo grado, i quali sono stati oggetto di un'attenta, puntuale e complessiva valutazione da parte del
Tribunale.
Il primo motivo di appello è infondato e deve essere rigettato.
Il Giudice di primo grado ha correttamente valorizzato la rilevanza, la consistenza e l'idoneità degli elementi indiziari di prova emersi all'esito del giudizio e sottoposti al suo esame, sviluppando un percorso argomentativo lineare, esaustivo e privo di vizi logici o giuridici. La sentenza impugnata si fonda, infatti, su una ricostruzione dei fatti puntuale ed esaustiva, sorretta da valutazioni ineccepibili tanto in punto di fatto quanto in diritto.
È infatti emerso con chiarezza, alla stregua degli atti e documenti di causa, che il contratto di compravendita stipulato da , avente ad oggetto Persona_1
l'immobile sito in Pozzuoli, via Montenuovo Licola Patria, III traversa n. 23, dissimulava in realtà una donazione, giustificata dall'assistenza e dall'ospitalità che la stessa aveva ricevuto negli ultimi anni di vita dal convenuto
[...]
presso la sua abitazione. Tale circostanza è stata ampiamente Pt_1
dimostrata in giudizio, sia attraverso le testimonianze raccolte a riguardo, sia mediante indizi gravi, precisi e concordanti, dai quali risulta evidente l'assenza pagina 6 di 11 di una reale volontà di vendere e l'effettivo intento di compiere un atto di liberalità in favore del Pt_1
Innanzi tutto, non vi è alcuna prova dell'effettivo pagamento del prezzo di vendita ovvero dell'esborso della somma da parte del e dell'incasso da Pt_1
parte della : nell'atto infatti non sono indicate le modalità e i tempi del Per_1
pagamento dandosi solo genericamente atto che esso già era stato effettuato dall'acquirente alla parte alienante prima del 04 luglio 2006 (art. 3 punto 1 dell'atto di compravendita), né il ha fornito alcuna prova documentale di Pt_1
detto pagamento (ricevute di bonifici, consegna di assegni bancari o circolari, etc.).
Altro indizio, anch'esso correttamente individuato dal Tribunale, è costituito dalla circostanza che anche dopo l'atto di compravendita la apparente alienante ha continuato a riscuotere il canone di locazione dell'immobile Persona_1
dal conduttore (come riferito da numerosi testi ed ammesso anche dal convenuto in sede di interrogatorio formale).
Ulteriore argomento di prova già evidenziato dal primo giudice consiste nel fatto che il non ha mai dichiarato né in sede di stipula, né successivamente Pt_1
quale fosse la sua occupazione, ovvero da dove avesse potuto trarre i mezzi economici per il pagamento del prezzo della compravendita, non fornendo sul punto alcuna prova.
Infine, come osservato dal giudice di primo grado, ulteriori significativi indizi si traggono dalle dichiarazioni rese da numerosi testi escussi , Testimone_1 [...]
, Cirella) in ordine alla volontà della , da essa Tes_2 Tes_3 Per_1
palesata alla loro presenza, di non lasciare nulla ai figli e in merito al sentimento di gratitudine che provava per il per l'ospitalità e vicinanza offertale. Pt_1
pagina 7 di 11 Tutti questi elementi, confermati e corroborati dalle congruenti deposizioni testimoniali, convergono univocamente nel far ritenere che l'atto di compravendita sia stato simulato e destinato a celare una effettiva donazione.
Parimenti corretta è la valutazione compiuta dal Giudice di prime cure in ordine al riparto dell'onere probatorio, in quanto, la parte che deduce la simulazione è tenuta a fornire elementi presuntivi idonei a dimostrare la natura fittizia dell'atto, mentre incombe sull'acquirente, l'onere di provare l'effettivo Parte_1
pagamento del prezzo. Nel caso di specie, il convenuto non Parte_1
ha assolto a tale onere, essendosi limitato ad affermare di aver corrisposto l'intero importo in data anteriore al 4 luglio 2006, senza tuttavia produrre alcuna documentazione idonea a comprovarlo.
Al riguardo i documenti da lui depositati non risultano in alcun modo riferibili alla compravendita oggetto di causa ed inoltre non recano alcuna quietanza sottoscritta da . Persona_1
Il mancato pagamento del prezzo costituisce d'altra parte elemento fondamentale da cui desumere il carattere simulato della compravendita immobiliare.
Inoltre, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure nella sentenza di primo grado, non può attribuirsi efficacia probatoria alla generica dichiarazione contenuta nell'atto notarile di compravendita di avvenuto pagamento del prezzo prima del 04 luglio 2006, posto che tale indicazione, proveniente dalle parti, non
è assistita da valore fidefacente fino a querela di falso, mancando l'attestazione del pubblico ufficiale di un pagamento effettivamente avvenuto dinanzi a lui e delle modalità di esecuzione dello stesso.
Non assume rilievo probatorio neppure la dichiarazione sostitutiva di atto notorio risultante sottoscritta da datata 12 maggio 2008, non solo Persona_1
perché – come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado – è stata disconosciuta nella sottoscrizione dagli attori quali eredi della medesima, ma pagina 8 di 11 anche perché priva di destinatario e causale, non conforme ai requisiti formali di cui all'art. 21 del D.P.R. 445/2000, e soprattutto oltremodo generica non contenendo neppure la indicazione del prezzo della compravendita, oltre che della data e modalità del pagamento ed incasso dello stesso, risultando pertanto del tutto inconferente ai fini della decisione.
Il secondo motivo di appello è inammissibile in quanto generico, non contenendo alcuna critica specifica e puntuale alle ragioni di fatto e di diritto poste dal primo giudice a fondamento del capo della sentenza impugnata, ovvero alla motivazione resa sul punto dal Tribunale.
Alla luce di tali considerazioni, la decisione resa dal Giudice di primo grado deve ritenersi pienamente corretta e merita di essere integralmente confermata, con conseguente rigetto nel merito dell'appello.
Conseguentemente assorbito risulta il terzo motivo di appello con il quale il chiedeva una diversa statuizione sulle spese processuali poste a suo Pt_1
carico dal primo giudice sul presupposto che la sentenza fosse riformata e le sue domande e/o eccezioni accolte.
Le spese processuali del grado di appello sostenute dagli appellati
[...]
, , e e CP_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_5
devono seguire la soccombenza dell'appellante e si
[...] Parte_1
liquidano a carico di quest'ultimo, ed in favore delle prime, come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa (scaglione da €
26.000 ad € 52.000, considerato l'oggetto e la non elevata complessità della controversia ex art. 5 comma 6 del DM), ed applicato per ciascuna fase di giudizio cui le parti hanno effettivamente partecipato (con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto DM diminuito del 30 % ex art. 4 comma 1 del DM, tenuto conto della pagina 9 di 11 natura delle questioni dibattute e della non rilevante complessità e difficoltà della causa e delle difese svolte.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante soccombente ha l'obbligo di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in oggetto n.
1904/2022, pubblicata il 20/05/2022, emessa dal Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore degli Parte_1
appellati , , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 Controparte_4
, unitariamente rappresentati e difesi, delle spese del presente grado di
[...]
giudizio che si liquidano in € 4.862,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge;
3) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'altra Parte_1
parte appellata, , separatamente costituitasi, delle spese del CP_5
presente grado di giudizio che si liquidano in € 4.862,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, avv. OL CE.
pagina 10 di 11 4) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante soccombente
[...]
di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Pt_1
quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 30/10/2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 11 di 11