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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 04/04/2025, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale iscritto in data 31.07.2024 al n. r. g.
2924/2024 da
(C.F. ), con l'Avv. GUIDO Parte_1 C.F._1
BARONI, nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. DONATELLA CP_1 C.F._2
COLOMBO, con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come congiuntamente precisate dalle parti private all'udienza celebrata in data 03.04.2025 accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore, qui di seguito riportata per esteso, per la regolamentazione consensuale dei loro rapporti rispetto alla prole post separazione.
Per le parti private:
“la conferma dei provvedimenti vigenti, fatto salvo il versamento da parte del resistente del maggiore importo mensile di € 300,00 per il mantenimento ordinario di la sua partecipazione al costo CP_2
della mensa scolastica nella misura del 50%, l'impegno a proseguire i percorsi già avviati e ad avviare, senza ritardo, quelli indicati dai SS e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei SS e dei professionisti che li seguiranno, l'incarico ai SS di regolamentare la relazione/frequentazione padre/minore anche valutando quando e in che termini inserire il pernottamento di presso il CP_2
padre e la compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, coniugate dal 07.07.2018, sono genitori di (nata il [...]), da CP_2
sempre residente nella casa familiare, di proprietà dei nonni materni, sita in Buscate, Via
Vittorio Veneto 22, dalla quale (pacificamente) il resistente si è già definitivamente allontanato nel mese di maggio 2024 trasferendosi “momentaneamente” presso l'abitazione dei propri genitori sita in GI (MI), Via Cavour 21, dove a oggi vive.
La ricorrente è madre anche di (nata il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato il [...]) che, in data 19/20.01.2016, le sono stati affidati in via esclusiva da questo Tribunale.
Entrambi i coniugi lavorano in forza di contratti a tempo indeterminato.
Nell'anno 2023 la ricorrente ha percepito retribuzioni lorde per l'importo complessivo di
€ 11.215,82 mentre il resistente ha percepito retribuzioni lorde (compresa la NASPI) per l'importo complessivo di € 16.631,72 (oltre al TFR percepito per la cessazione del rapporto di lavoro intrattenuto dal 23.10.2018 al 05.04.2023 con ). Controparte_3
In forza di precedenti accordi l'assegno unico e universale spettante per i tre minori è stato percepito dal resistente che lo ha girocontato alla ricorrente (e ammonta all'importo mensile di € 695,00).
Le parti hanno chiesto ab origine di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per la medesima).
Dalla relazione a firma dei referenti del NOA di Abbiategrasso datata 16.10.2024 è emerso che:
Pag. 2 di 10 Pag. 3 di 10 Pag. 4 di 10 Alla prima udienza celebrata in data 04.12.2024, tra l'altro, il resistente ha dichiarato di essere stato assunto a tempo indeterminato dalla società dal mese di Parte_2
novembre 2023, di lavorare 5 giorni su 7 dal lunedì al venerdì dalle ore 03:00/04:00 del mattino fino alle 12:00 mentre il venerdì fino alle 14:00, di rinunciare alla domanda di collocamento prevalente della figlia minorenne e non anche all'ampliamento del suo diritto di visita, che la madre, settantenne pensionata, lavora qualche ora la mattina dalle
08:00 alle 11:00 e la sera dalle 17:00 alle 21:00 per un totale di 20 ore al mese presso la stessa struttura dove lavora la moglie, di frequentare il gruppo al NOA tutti i martedì dalle 15:30 alle 17:30 e di avere un incontro mensile con la dott.ssa (alcoologa) e Per_3
con la dott.ssa (assistente sociale/psicologa). La ricorrente ha dichiarato che Per_4
vede il papà o il sabato o la domenica dalle 09:00 alle 14:00/17:00, tutte le sere CP_2
tramite videochiamata e in settimana all'uscita dalla scuola materna, sempre alla presenza della nonna paterna e/o lo zio paterno.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 09.12.2024, fatti salvi gli ulteriori accertamenti affidati ai SS in data 17.08.2024, è stato confermato l'affido condiviso di a CP_2
entrambi i genitori e affidato ai SS il compito di organizzare incontri congiunti (anche da remoto) tra i coniugi al fine di favorire la ripresa del dialogo, la circolazione delle informazioni relative alla minore e l'assunzione delle decisioni funzionali a garantire alla minore il diritto a una crescita sana ed equilibrata. Sulla frequentazione padre/figlia minore è stato osservato che l'adesione e la partecipazione del resistente al percorso propostogli dal è parsa rispettivamente effettiva e regolare, che (pacificamente) il Parte_3
resistente svolge la mansione di autista dall'01.11.2023 (senza riferite/documentate
Pag. 5 di 10 criticità: v. il regolare accredito dello stipendio nel corrente anno solare sub doc. “estratto conto 2024”) e che ha compiuto tre anni il 09.03.2024 ed è stato disposto che il CP_2
padre frequenti avendone la disponibilità (tenuto conto degli orari di lavoro CP_2
comunicati in data 04.12.2024), due pomeriggi infrasettimanali (dall'uscita da scuola fino alle ore 19:00 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna per la cena) e il sabato o la domenica a weekend alternati dalle ore 09:00/09:30 alle ore 20:30 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna dopo cena (fatti salvi i migliori accordi delle parti). Sono state altresì regolamentate le vacanze natalizie. Ai SS del Comune di Buscate, con la massima collaborazione possibile dei SS del Comune di GI (per quanto riguarda la conoscenza del nucleo familiare allargato del resistente e l'accesso all'attuale domicilio del medesimo) è stato dato l'incarico di osservare la relazione padre/figlia, monitorare l'andamento del percorso avviato dal resistente presso il NOA di
Abbiategrasso e la regolarità della predetta frequentazione e, ove positiva, di incrementarla inserendo il pernotto a weekend alternati presso l'abitazione paterna.
Il giudizio è proseguito per verificare l'attuazione dei predetti provvedimenti provvisori e urgenti e la loro conformità al superiore interesse morale e materiale della minore.
In data 28.03.2025 i SS hanno riferito quanto segue:
Pag. 6 di 10 All'udienza celebrata in data 03.04.2025 le parti hanno dichiarato che i provvedimenti provvisori vengono rispettati e di essere disponibili ad avviare un percorso di mediazione
Pag. 7 di 10 familiare presso il Consultorio a prezzi calmierati;
il resistente ha dichiarato di vivere ancora presso i genitori in GI in attesa di reperire nel medio termine una soluzione abitativa alternativa e ha chiesto l'inserimento del pernottamento della minore presso sé e di poter portare la minore una settimana al mare nel mese di giugno dal 21 al
28 con la nonna paterna impegnandosi a comunicare i recapiti e la località di soggiorno e a garantire alla madre una videochiamata giornaliera;
la ricorrente ha dichiarato di percepire l'importo mensile di € 700,00 a titolo di AU per i tre figli minorenni, di avere un finanziamento in corso per l'autovettura Y10 con scadenza nel 2028 e rata mensile di
€ 300,00 e di avere lasciato in uso al resistente l'autovettura Golf comprata anche con l'aiuto del padre di € 3.500,00 e che il resistente sostiene il 50% del costo della mensa scolastica che ammonta a circa € 50,00 al mese.
Il giudice relatore ha proposto alle parti di regolamentare consensualmente i loro rapporti da coniugi separati con la conferma dei provvedimenti vigenti, fatto salvo il versamento da parte del resistente del maggiore importo mensile di € 300,00 per il mantenimento ordinario di la sua partecipazione al costo della mensa scolastica CP_2
nella misura del 50%, l'impegno a proseguire i percorsi già avviati e ad avviare, senza ritardo, quelli indicati dai SS e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei SS e dei professionisti che li seguiranno, l'incarico ai SS di regolamentare la relazione/frequentazione padre/minore anche valutando quando e in che termini inserire il pernottamento di presso il padre (presso la sua attuale abitazione e/o CP_2
nelle località di soggiorno durante le imminenti vacanze estive) e la compensazione delle spese di lite.
Le parti hanno dichiarato di accettare la predetta proposta.
***
È stata chiesta la pronuncia di sentenza definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (di fatto cessata ante causam).
***
Pag. 8 di 10 Le condizioni concordate dai genitori di ove puntualmente rispettate, appaiono CP_2
idonee a contenere i pregiudizi derivati alla minore dalla disgregazione del nucleo familiare.
Deve essere raccomandato al resistente la costante prosecuzione del percorso presso il
NOA di Abbiategrasso e a entrambi i genitori il celere avvio del percorso di mediazione familiare indicato dai SS e la regolare partecipazione ed effettiva adesione al medesimo e agli eventuali ulteriori percorsi indicati dai SS territorialmente competenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o rinunciata:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi alle condizioni dai medesimi concordate di seguito riportate:
1) CONFERMA l'affido condiviso di a entrambi i genitori;
CP_2
2) CONFERMA il collocamento prevalente di presso la madre nella casa CP_2
coniugale sita in Buscate e l'assegnazione della stessa alla ricorrente;
3) DÀ ATTO CHE le parti si sono accordate per quantificare il contributo paterno al mantenimento indiretto ordinario della minore nell'importo mensile di € 300,00, rivalutato come per legge, da versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, per ripartire le spese straordinarie da sostenere per CP_2
nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di NO (ivi compreso il costo della mensa scolastica di cui la minore fruisce e fruirà) e per riconoscere alla ricorrente il diritto di continuare a percepire dall l'intero importo CP_4
dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
4) DÀ ATTO CHE le parti si sono accordate per confermare l'attuale calendario di frequentazione padre/figlia minore (di cui in parte motiva) sino a nuove/diverse indicazioni dei SS territorialmente competenti;
5) INCARICA i SS del Comune di residenza della minore (attualmente il Comune di
Buscate), con la massima collaborazione possibile dei SS del Comune di residenza del padre (attualmente il Comune di GI) di regolamentare l'implementazione della
Pag. 9 di 10 frequentazione padre/figlia minore approfondendo lo stato psicoemotivo della minore anche al fine dell'inserimento del pernottamento presso il padre (sia presso la sua abitazione che presso eventuali località di soggiorno nell'imminente periodo estivo);
6) DÀ ATTO CHE le parti si sono impegnate ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS giacché funzionali al benessere di a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra CP_2
loro e a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza degli stessi;
7) DÀ ATTO CHE le parti si sono accordate per compensare le spese di lite.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS del Comune di Buscate e ai
SS del Comune di GI per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
04/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione giudiziale iscritto in data 31.07.2024 al n. r. g.
2924/2024 da
(C.F. ), con l'Avv. GUIDO Parte_1 C.F._1
BARONI, nei confronti di
(C.F. ), con l'Avv. DONATELLA CP_1 C.F._2
COLOMBO, con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come congiuntamente precisate dalle parti private all'udienza celebrata in data 03.04.2025 accettando la proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore, qui di seguito riportata per esteso, per la regolamentazione consensuale dei loro rapporti rispetto alla prole post separazione.
Per le parti private:
“la conferma dei provvedimenti vigenti, fatto salvo il versamento da parte del resistente del maggiore importo mensile di € 300,00 per il mantenimento ordinario di la sua partecipazione al costo CP_2
della mensa scolastica nella misura del 50%, l'impegno a proseguire i percorsi già avviati e ad avviare, senza ritardo, quelli indicati dai SS e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei SS e dei professionisti che li seguiranno, l'incarico ai SS di regolamentare la relazione/frequentazione padre/minore anche valutando quando e in che termini inserire il pernottamento di presso il CP_2
padre e la compensazione delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, coniugate dal 07.07.2018, sono genitori di (nata il [...]), da CP_2
sempre residente nella casa familiare, di proprietà dei nonni materni, sita in Buscate, Via
Vittorio Veneto 22, dalla quale (pacificamente) il resistente si è già definitivamente allontanato nel mese di maggio 2024 trasferendosi “momentaneamente” presso l'abitazione dei propri genitori sita in GI (MI), Via Cavour 21, dove a oggi vive.
La ricorrente è madre anche di (nata il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato il [...]) che, in data 19/20.01.2016, le sono stati affidati in via esclusiva da questo Tribunale.
Entrambi i coniugi lavorano in forza di contratti a tempo indeterminato.
Nell'anno 2023 la ricorrente ha percepito retribuzioni lorde per l'importo complessivo di
€ 11.215,82 mentre il resistente ha percepito retribuzioni lorde (compresa la NASPI) per l'importo complessivo di € 16.631,72 (oltre al TFR percepito per la cessazione del rapporto di lavoro intrattenuto dal 23.10.2018 al 05.04.2023 con ). Controparte_3
In forza di precedenti accordi l'assegno unico e universale spettante per i tre minori è stato percepito dal resistente che lo ha girocontato alla ricorrente (e ammonta all'importo mensile di € 695,00).
Le parti hanno chiesto ab origine di partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie da sostenere per la medesima).
Dalla relazione a firma dei referenti del NOA di Abbiategrasso datata 16.10.2024 è emerso che:
Pag. 2 di 10 Pag. 3 di 10 Pag. 4 di 10 Alla prima udienza celebrata in data 04.12.2024, tra l'altro, il resistente ha dichiarato di essere stato assunto a tempo indeterminato dalla società dal mese di Parte_2
novembre 2023, di lavorare 5 giorni su 7 dal lunedì al venerdì dalle ore 03:00/04:00 del mattino fino alle 12:00 mentre il venerdì fino alle 14:00, di rinunciare alla domanda di collocamento prevalente della figlia minorenne e non anche all'ampliamento del suo diritto di visita, che la madre, settantenne pensionata, lavora qualche ora la mattina dalle
08:00 alle 11:00 e la sera dalle 17:00 alle 21:00 per un totale di 20 ore al mese presso la stessa struttura dove lavora la moglie, di frequentare il gruppo al NOA tutti i martedì dalle 15:30 alle 17:30 e di avere un incontro mensile con la dott.ssa (alcoologa) e Per_3
con la dott.ssa (assistente sociale/psicologa). La ricorrente ha dichiarato che Per_4
vede il papà o il sabato o la domenica dalle 09:00 alle 14:00/17:00, tutte le sere CP_2
tramite videochiamata e in settimana all'uscita dalla scuola materna, sempre alla presenza della nonna paterna e/o lo zio paterno.
A mezzo dell'ordinanza assunta in data 09.12.2024, fatti salvi gli ulteriori accertamenti affidati ai SS in data 17.08.2024, è stato confermato l'affido condiviso di a CP_2
entrambi i genitori e affidato ai SS il compito di organizzare incontri congiunti (anche da remoto) tra i coniugi al fine di favorire la ripresa del dialogo, la circolazione delle informazioni relative alla minore e l'assunzione delle decisioni funzionali a garantire alla minore il diritto a una crescita sana ed equilibrata. Sulla frequentazione padre/figlia minore è stato osservato che l'adesione e la partecipazione del resistente al percorso propostogli dal è parsa rispettivamente effettiva e regolare, che (pacificamente) il Parte_3
resistente svolge la mansione di autista dall'01.11.2023 (senza riferite/documentate
Pag. 5 di 10 criticità: v. il regolare accredito dello stipendio nel corrente anno solare sub doc. “estratto conto 2024”) e che ha compiuto tre anni il 09.03.2024 ed è stato disposto che il CP_2
padre frequenti avendone la disponibilità (tenuto conto degli orari di lavoro CP_2
comunicati in data 04.12.2024), due pomeriggi infrasettimanali (dall'uscita da scuola fino alle ore 19:00 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna per la cena) e il sabato o la domenica a weekend alternati dalle ore 09:00/09:30 alle ore 20:30 quando la riaccompagnerà presso l'abitazione materna dopo cena (fatti salvi i migliori accordi delle parti). Sono state altresì regolamentate le vacanze natalizie. Ai SS del Comune di Buscate, con la massima collaborazione possibile dei SS del Comune di GI (per quanto riguarda la conoscenza del nucleo familiare allargato del resistente e l'accesso all'attuale domicilio del medesimo) è stato dato l'incarico di osservare la relazione padre/figlia, monitorare l'andamento del percorso avviato dal resistente presso il NOA di
Abbiategrasso e la regolarità della predetta frequentazione e, ove positiva, di incrementarla inserendo il pernotto a weekend alternati presso l'abitazione paterna.
Il giudizio è proseguito per verificare l'attuazione dei predetti provvedimenti provvisori e urgenti e la loro conformità al superiore interesse morale e materiale della minore.
In data 28.03.2025 i SS hanno riferito quanto segue:
Pag. 6 di 10 All'udienza celebrata in data 03.04.2025 le parti hanno dichiarato che i provvedimenti provvisori vengono rispettati e di essere disponibili ad avviare un percorso di mediazione
Pag. 7 di 10 familiare presso il Consultorio a prezzi calmierati;
il resistente ha dichiarato di vivere ancora presso i genitori in GI in attesa di reperire nel medio termine una soluzione abitativa alternativa e ha chiesto l'inserimento del pernottamento della minore presso sé e di poter portare la minore una settimana al mare nel mese di giugno dal 21 al
28 con la nonna paterna impegnandosi a comunicare i recapiti e la località di soggiorno e a garantire alla madre una videochiamata giornaliera;
la ricorrente ha dichiarato di percepire l'importo mensile di € 700,00 a titolo di AU per i tre figli minorenni, di avere un finanziamento in corso per l'autovettura Y10 con scadenza nel 2028 e rata mensile di
€ 300,00 e di avere lasciato in uso al resistente l'autovettura Golf comprata anche con l'aiuto del padre di € 3.500,00 e che il resistente sostiene il 50% del costo della mensa scolastica che ammonta a circa € 50,00 al mese.
Il giudice relatore ha proposto alle parti di regolamentare consensualmente i loro rapporti da coniugi separati con la conferma dei provvedimenti vigenti, fatto salvo il versamento da parte del resistente del maggiore importo mensile di € 300,00 per il mantenimento ordinario di la sua partecipazione al costo della mensa scolastica CP_2
nella misura del 50%, l'impegno a proseguire i percorsi già avviati e ad avviare, senza ritardo, quelli indicati dai SS e ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni dei SS e dei professionisti che li seguiranno, l'incarico ai SS di regolamentare la relazione/frequentazione padre/minore anche valutando quando e in che termini inserire il pernottamento di presso il padre (presso la sua attuale abitazione e/o CP_2
nelle località di soggiorno durante le imminenti vacanze estive) e la compensazione delle spese di lite.
Le parti hanno dichiarato di accettare la predetta proposta.
***
È stata chiesta la pronuncia di sentenza definitiva di separazione.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (di fatto cessata ante causam).
***
Pag. 8 di 10 Le condizioni concordate dai genitori di ove puntualmente rispettate, appaiono CP_2
idonee a contenere i pregiudizi derivati alla minore dalla disgregazione del nucleo familiare.
Deve essere raccomandato al resistente la costante prosecuzione del percorso presso il
NOA di Abbiategrasso e a entrambi i genitori il celere avvio del percorso di mediazione familiare indicato dai SS e la regolare partecipazione ed effettiva adesione al medesimo e agli eventuali ulteriori percorsi indicati dai SS territorialmente competenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni contraria e/o ulteriore istanza assorbita e/o disattesa e/o rinunciata:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi alle condizioni dai medesimi concordate di seguito riportate:
1) CONFERMA l'affido condiviso di a entrambi i genitori;
CP_2
2) CONFERMA il collocamento prevalente di presso la madre nella casa CP_2
coniugale sita in Buscate e l'assegnazione della stessa alla ricorrente;
3) DÀ ATTO CHE le parti si sono accordate per quantificare il contributo paterno al mantenimento indiretto ordinario della minore nell'importo mensile di € 300,00, rivalutato come per legge, da versare alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, per ripartire le spese straordinarie da sostenere per CP_2
nella misura del 50% come da protocollo vigente presso la C.d.A. di NO (ivi compreso il costo della mensa scolastica di cui la minore fruisce e fruirà) e per riconoscere alla ricorrente il diritto di continuare a percepire dall l'intero importo CP_4
dell'assegno unico e universale spettante per la prole;
4) DÀ ATTO CHE le parti si sono accordate per confermare l'attuale calendario di frequentazione padre/figlia minore (di cui in parte motiva) sino a nuove/diverse indicazioni dei SS territorialmente competenti;
5) INCARICA i SS del Comune di residenza della minore (attualmente il Comune di
Buscate), con la massima collaborazione possibile dei SS del Comune di residenza del padre (attualmente il Comune di GI) di regolamentare l'implementazione della
Pag. 9 di 10 frequentazione padre/figlia minore approfondendo lo stato psicoemotivo della minore anche al fine dell'inserimento del pernottamento presso il padre (sia presso la sua abitazione che presso eventuali località di soggiorno nell'imminente periodo estivo);
6) DÀ ATTO CHE le parti si sono impegnate ad attenersi scrupolosamente alle presenti determinazioni giudiziali e alle indicazioni dei SS giacché funzionali al benessere di a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra CP_2
loro e a tutelare la figura materna e paterna astenendosi dall'esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza degli stessi;
7) DÀ ATTO CHE le parti si sono accordate per compensare le spese di lite.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
DISPONE la comunicazione della presente sentenza ai SS del Comune di Buscate e ai
SS del Comune di GI per quanto di competenza.
Così deciso in Busto Arsizio, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data
04/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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