TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/10/2025, n. 1107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1107 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1557/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1557/2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, p. IVA n. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. SERGIO DELLA ROCCA, domicilio eletto P.IVA_1
presso lo studio di questi in Pescara alla Via tirino, 8 - pec Email_1
opponente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, p. IVA n. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. GIULIO MARIA GAROFALO, domicilio eletto P.IVA_2
presso lo studio di questi in Pescara alla Via Nicola Fabrizi, 61 – Email_2
opposta
Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.
Parte opponente - accertare e dichiarare che la firma apposta su tutti i documenti non è dell'Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della sig. Parte_1
, che ne disconosce formalmente la firma ai sensi dell'art. 214 c.p.c.; Controparte_2
- accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 18.300,00, oltre interessi e spese di procedura, pretesa con l'ingiunzione di pagamento, per l'insussistenza del credito azionato e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione con contestuale dichiarazione di nullità ed inefficacia pagina 1 di 8 dell'opposto decreto ingiuntivo n. 300/2022 emesso dal Tribunale di Pescara il 2.3.2022 e conseguentemente revocare lo stesso;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Parte opposta - in via pregiudiziale/preliminare, per tutti i motivi indicati in narrativa, in modo particolare nel paragrafo n. 1, accertare e dichiarare inammissibile l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo o, in subordine, dichiararlo nullo, in ragione del vizio di inesistenza e/o di nullità relativo alla notificazione dello stesso;
- in via pregiudiziale/preliminare, per tutti i motivi indicati in narrativa, in modo particolare nel paragrafo n. 2, rigettare l'istanza ex art. 649 c.p.c. e confermare la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, anche previo accertamento incidentale dell'inammissibilità del disconoscimento del contratto effettuato da controparte;
nel merito: 1) per tutti rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 300/2022 – RG n. 714/2022 emesso in data 02.03.2022 dal Tribunale di Pescara, Giudice Dott.ssa Cordisco;
in ogni caso, accertare e dichiarare il credito vantato dalla per il complessivo importo di Euro 18.300,00, Controparte_1 oltre spese ed interessi comunque fino all'effettivo e integrale soddisfo, o comunque, in via subordinata, accertare l'eventuale diverso importo del credito vantato dalla , Controparte_1
come ritenuto di giustizia;
nella denegata ipotesi di revoca o annullamento o nullità o inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la , in Parte_1
favore della , al pagamento degli importi come sopra accertati o della somma Controparte_1
maggiore o minore ritenuta di giustizia;
condannando, in ogni caso, la al Parte_1
pagamento delle spese e competenze del procedimento monitorio;
in ogni caso condannare la alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di quello monitorio, Parte_1
oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge;
in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto e/o di rigetto dell'opposizione, condannare l'attrice opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., I e/o III comma c.p.c., da liquidare in via equitativa.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato dalla avverso il il D.I. n. Parte_1
300/2022 emesso dal Tribunale di Pescara in data 1.3.22, in favore della Controparte_1
, per la somma di euro 18.300,00, oltre interessi e spese di procedura, di tale somma era
[...]
intimato il pagamento in forza di un credito riportato in fatture, che nel dettaglio sono la n. 158 del 2021 dell'importo di euro 6.100,00 iva compresa, la numero 228 del 2021 dell'importo di euro pagina 2 di 8 6.100,00 iva compresa e la fattura numero 3 emessa nel 2022 dell'importo di euro 6.100,00 iva compresa.
Il credito portato in fatture era il corrispettivo maturato dalla prestazione eseguita ex contratto di sponsorizzazione relativo alla stagione sportiva 2021/2022. Nello specifico nel contratto era convenuto che in caso di partecipazione al campionato di serie C per la stagione sportiva 2021 e
2022 l'immagine della era promossa dalla Parte_1 Controparte_1
mediante concessione e utilizzo di appositi spazi pubblicitari presenti nel campo da gioco
[...]
e/o all'interno della struttura, più ulteriori benefit, inoltre era stabilita la messa a disposizione di due vetture di rappresentanza fino al 30 giugno 2022 come da contratti del 17 e 23 novembre
2021.
L'opposizione si fondava sulla contestazione della esistenza del credito ingiunto e in tal senso era formalizzato il disconoscimento del contratto di sponsorizzazione del 15 luglio 2021, sostenendo nello specifico l'asserita mancanza di poteri del sottoscrittore per la Parte_2
sic era sostenuta la totale estraneità all'intera operazione Parte_1
dell'amministratore, . Era chiesta, altresì la sospensione alla già concessa Controparte_2
provvisoria esecutività al D.I.
Si costituiva la difesa opposta chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto eccependo comunque la esecuzione del contratto da parte dell'opponente; preliminarmente eccepiva un vizio di notificazione dell'atto di citazione in opposizione.
Il G.I. dr.ssa Paola Mariani in sede di prima udienza era a rigettare l'istanza di sospensione alla provvisoria esecuzione del D.I.
Su istanza di parte il G.I. concedeva i termini ex art. 183 cpc e ammetteva le sole prove orali avanzate dalla difesa opposta: prova testi e deferito interrogatorio formale della parte opponente.
Il fascicolo era successivamente assegnato ad altro G.I. il quale disponeva procedersi al raccoglimento dele prove orali ammesse. Veniva raccolto il deferito interrogatorio formale di
, quale legale rappresentante della parte opponente. Era raccolta la rinuncia alla Controparte_2
escussione del teste ammesso e il G.I. ne consentiva. Testimone_1
Terminato il raccoglimento della prova orale i procuratori delle parti congiuntamente erano a chiedere al Giudice fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice alla successiva udienza dava atto della precisazione delle conclusioni articolata delle difese e concedeva i termini ex art. 190 cpc trattenendo la causa a decisione.
pagina 3 di 8 Va rilevato che in sede di comparsa conclusionale la difesa opposta era a rinunciare alla eccezione preliminare sollevata sul vizio di notificazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e alla corrispondente domanda di inesistenza/nullità per vizio di notificazione.
Va evidenziato che la rinuncia alle eccezioni già validamente sollevate può avvenire anche dopo la precisazione delle conclusioni, peraltro la stessa costituzione in giudizio della parte opposta era a sanare il vizio sollevato: la costituzione in giudizio sana ogni eccezione e rilievo relativi alla nullità della notifica, nel rispetto del principio del contraddittorio, posto che le parti hanno potuto espletare nel merito tutte le difese e argomentazioni.
Nel merito va rilevato come l'opposizione spiegata nel presente giudizio oltre a disconoscere la sottoscrizione al contratto in atti era a negare la stessa esistenza del rapporto contrattuale tra le parti.
Risulta circostanza pacifica come il contratto in parola era sottoscritto da Parte_3
membro del CdA della società. Va premesso che era
[...] Parte_3
escusso quale testimone nel corso dell'istruttoria, ma alla luce delle difese espresse dal parte opponente la testimonianza resa da questi non può essere utilizzata ai fini del decidere apaprendo evidente la incapacità del teste, avendo il medesimo un interesse all'esito del giudizio;
si legge nelle difese dal parte opponente che “ai sensi dell'art. 1398 c.c., la potrà e Parte_4
dovrà agire nei confronti del falsus procurator affinché la risarcisca di tutti i danni subiti e nulla potrà pretendere dalla . Parte_1
La difesa opponente nel suo atto introduttivo era a disconoscere la sottoscrizione ai contratti. La difesa opposta eccepiva che secondo la lettera dell'art. 214 cpc "colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione” e in tal senso sosteneva che il disconoscimento formalizzato dalla controparte non poteva avere luogo in quanto era a disconoscere un documento prodotto dalla medesima.
In realtà il presente giudizio è una opposizione a D.I. e il medesimo documento così come prodotto successivamente dal difesa opponente era stato già prodotto dalla parte opposta nel prodromico procedimento monitorio;
detta produzione porta a ritenere già acquisito il documento presente giudizio a prescindere dal produzioni documentale curate dal difesa opponente.
pagina 4 di 8 Va rilevato che per entrambe le parti il contratto in atti prodotto dalle entrambe le difese coincide perfettamente e che non viene contestata e dunque appare circostanza pacifica che la sottoscrizione era fatta da Parte_3
Rileva come l'opposizione spiegata nel presente giudizio, come già osservato, oltre a disconoscere la sottoscrizione al contratto in atti, era a negare la stessa esistenza del rapporto contrattuale tra le parti.
Si evidenzia come l'istruttoria probatoria, ha visto l'escussione di testi che hanno pienamente confermato l'integrale esecuzione del contratto di sponsorizzazione da parte della CP_1
, la sistematica fruizione dei servizi da parte della per l'intera stagione.
[...] Parte_1
Questo assunto porta a ritenere che a prescindere dal sottoscrizione dei contratti l'esistenza e la efficacia dei contrati, sia pure tacitamente, riconosciuta dalla parte opponente in quanto ha dato volontaria esecuzione al documento,; in questi termini il successivo disconoscimento giudiziale deve ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente: l'eccezione di disconoscimento fatta valere ai sensi dell'art. 214 c.p.c. è da ritenersi infondata allorquando sia accertato in capo al soggetto eccipiente la sussistenza di un comportamento concludente, anche stragiudiziale, abdicativo della proposizione in giudizio dell'eccezione in quanto idoneo a rivelare una rinuncia ex ante ad avvalersi del disposto di cui all'art. 214 c.p.c. (Cass. n. 22470/2017; Cass. 21744/2004).
Viene rilevato come il teste , dipendente sin dall'epoca dei fatti del parte opposta, Testimone_2
ha confermato di avere egli stesso allestito tutti gli spazi pubblicitari presso lo stadio Adriatico di
Pescara con il logo della parte opponete, il teste veniva anche a riferire di avere ricevuto da mail a da (dipendente della parte opponente) il front e il logo della società Testimone_3
opponente. Aggiungeva come gli risultava che i benefits erano stati richiesti più volte durante la stagione dai dipendenti della società e in particolare vi era e Testimone_3 Parte_2
che beneficiavano degli accrediti legati al contratto di sponsorizzazione.
[...]
Il teste , dipendente all'epoca dei fatti del parte opponente, riferiva che fino Testimone_3
al mese di dicembre riceveva mail con accrediti per l'ingresso alo stadio e che detti accrediti erano stati utilizzati dei dipendenti del parte opponente. In tal senso aggiungeva che egli stesso aveva inviato alla i nominativi dei dipendenti della società opponente e dei loro Controparte_1
familiari per partecipare alla partite. Il teste riferisce che quando è andato allo stadio ha visto il logo della parte opponente esposto.
pagina 5 di 8 Il teste , dipendente della parte opposta sin dall'epoca dei fatti per cui è causa, Testimone_4
era a confermare gli allestimenti di sponsorizzazione presenti allo stadio essendo egli presente a tutte le partite e tutti i giorni in cui era a svolgersi l'allenamento dei calciatori. Inoltre, ara a confermare la emissione di accrediti per i dipendenti della parte opponente di biglietti alle partite.
Il teste era precisare essendo ticketing manager della società opposta era sempre presente allo stadio in ogni partita perché accompagnatore ufficiale della squadra nonché si occupava anche della biglietti. Il teste veniva a confermare la esistenza degli gli allestimenti di sponsorizzazione alla società opponente allo stadio, occupandosene anche lui personalmente.
La teste impiegata commerciale della dal 2017 fino al 10 agosto Testimone_5 CP_3
2023, era a confermare che erano stati concessi in locazione alla società opponete due veicoli. La teste precisava che la società opponente non era a pagare i canoni e quindi erano stati richiesti in restituzione detti veicoli. Risulta rilevante ai fini del decidere quando andava poi a precisare la teste e cioè che detti veicoli erano poi dati alla che direttamente andava ad Controparte_1
accollarsi i relativi costi. Nulla riferiva sui rapporti tra le parti in lite, ma all'evidenza i veicoli erano dati in comodato alla società opposta in osservanza delle obbliganti contrattuali tra le stesse.
L'onere del approva in capo alla parte opposta risulta dunque soddisfatto essendo dimostrata la esecuzione puntuale al contratto da parte opposta e pertanto l'opposizione va rigettata con conferma del D.I.
Riguardo alla domanda avanzata per lite temeraria deve evidenziarsi che la sanzione invocata non può essere applicata poiché non si ravvisano in capo alla parte opponente e nel caso concreto comportamenti sleali e che abbia agito con mala fede o colpa grave.
Deve evidenziarsi che il rigetto, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte opposta, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 (Cassazione Ordinanza n. 17897/22).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 8 rigetta l'opposizione e conferma il D.I. 300/2022 emesso dal Tribunale di Pescara il 2.3.2022; condanna parte opponente a rifondere le spese di lite in favore della parte opposta che liquida in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre RSG iva e cap.
Così deciso, 19 ottobre 2025.
Il GOT
dott. Anastasio Morelli
pagina 7 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Pescara, 19 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1557/2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, p. IVA n. Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. SERGIO DELLA ROCCA, domicilio eletto P.IVA_1
presso lo studio di questi in Pescara alla Via tirino, 8 - pec Email_1
opponente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, p. IVA n. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. GIULIO MARIA GAROFALO, domicilio eletto P.IVA_2
presso lo studio di questi in Pescara alla Via Nicola Fabrizi, 61 – Email_2
opposta
Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.
Parte opponente - accertare e dichiarare che la firma apposta su tutti i documenti non è dell'Amministratore e legale rappresentante pro-tempore della sig. Parte_1
, che ne disconosce formalmente la firma ai sensi dell'art. 214 c.p.c.; Controparte_2
- accertare e dichiarare non dovuta la somma di € 18.300,00, oltre interessi e spese di procedura, pretesa con l'ingiunzione di pagamento, per l'insussistenza del credito azionato e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione con contestuale dichiarazione di nullità ed inefficacia pagina 1 di 8 dell'opposto decreto ingiuntivo n. 300/2022 emesso dal Tribunale di Pescara il 2.3.2022 e conseguentemente revocare lo stesso;
con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio.
Parte opposta - in via pregiudiziale/preliminare, per tutti i motivi indicati in narrativa, in modo particolare nel paragrafo n. 1, accertare e dichiarare inammissibile l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo o, in subordine, dichiararlo nullo, in ragione del vizio di inesistenza e/o di nullità relativo alla notificazione dello stesso;
- in via pregiudiziale/preliminare, per tutti i motivi indicati in narrativa, in modo particolare nel paragrafo n. 2, rigettare l'istanza ex art. 649 c.p.c. e confermare la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, anche previo accertamento incidentale dell'inammissibilità del disconoscimento del contratto effettuato da controparte;
nel merito: 1) per tutti rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 300/2022 – RG n. 714/2022 emesso in data 02.03.2022 dal Tribunale di Pescara, Giudice Dott.ssa Cordisco;
in ogni caso, accertare e dichiarare il credito vantato dalla per il complessivo importo di Euro 18.300,00, Controparte_1 oltre spese ed interessi comunque fino all'effettivo e integrale soddisfo, o comunque, in via subordinata, accertare l'eventuale diverso importo del credito vantato dalla , Controparte_1
come ritenuto di giustizia;
nella denegata ipotesi di revoca o annullamento o nullità o inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la , in Parte_1
favore della , al pagamento degli importi come sopra accertati o della somma Controparte_1
maggiore o minore ritenuta di giustizia;
condannando, in ogni caso, la al Parte_1
pagamento delle spese e competenze del procedimento monitorio;
in ogni caso condannare la alle spese, competenze ed onorari del presente giudizio e di quello monitorio, Parte_1
oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge;
in caso di conferma del decreto ingiuntivo opposto e/o di rigetto dell'opposizione, condannare l'attrice opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., I e/o III comma c.p.c., da liquidare in via equitativa.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato dalla avverso il il D.I. n. Parte_1
300/2022 emesso dal Tribunale di Pescara in data 1.3.22, in favore della Controparte_1
, per la somma di euro 18.300,00, oltre interessi e spese di procedura, di tale somma era
[...]
intimato il pagamento in forza di un credito riportato in fatture, che nel dettaglio sono la n. 158 del 2021 dell'importo di euro 6.100,00 iva compresa, la numero 228 del 2021 dell'importo di euro pagina 2 di 8 6.100,00 iva compresa e la fattura numero 3 emessa nel 2022 dell'importo di euro 6.100,00 iva compresa.
Il credito portato in fatture era il corrispettivo maturato dalla prestazione eseguita ex contratto di sponsorizzazione relativo alla stagione sportiva 2021/2022. Nello specifico nel contratto era convenuto che in caso di partecipazione al campionato di serie C per la stagione sportiva 2021 e
2022 l'immagine della era promossa dalla Parte_1 Controparte_1
mediante concessione e utilizzo di appositi spazi pubblicitari presenti nel campo da gioco
[...]
e/o all'interno della struttura, più ulteriori benefit, inoltre era stabilita la messa a disposizione di due vetture di rappresentanza fino al 30 giugno 2022 come da contratti del 17 e 23 novembre
2021.
L'opposizione si fondava sulla contestazione della esistenza del credito ingiunto e in tal senso era formalizzato il disconoscimento del contratto di sponsorizzazione del 15 luglio 2021, sostenendo nello specifico l'asserita mancanza di poteri del sottoscrittore per la Parte_2
sic era sostenuta la totale estraneità all'intera operazione Parte_1
dell'amministratore, . Era chiesta, altresì la sospensione alla già concessa Controparte_2
provvisoria esecutività al D.I.
Si costituiva la difesa opposta chiedendo il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto eccependo comunque la esecuzione del contratto da parte dell'opponente; preliminarmente eccepiva un vizio di notificazione dell'atto di citazione in opposizione.
Il G.I. dr.ssa Paola Mariani in sede di prima udienza era a rigettare l'istanza di sospensione alla provvisoria esecuzione del D.I.
Su istanza di parte il G.I. concedeva i termini ex art. 183 cpc e ammetteva le sole prove orali avanzate dalla difesa opposta: prova testi e deferito interrogatorio formale della parte opponente.
Il fascicolo era successivamente assegnato ad altro G.I. il quale disponeva procedersi al raccoglimento dele prove orali ammesse. Veniva raccolto il deferito interrogatorio formale di
, quale legale rappresentante della parte opponente. Era raccolta la rinuncia alla Controparte_2
escussione del teste ammesso e il G.I. ne consentiva. Testimone_1
Terminato il raccoglimento della prova orale i procuratori delle parti congiuntamente erano a chiedere al Giudice fissarsi udienza per la precisazione delle conclusioni. Il Giudice alla successiva udienza dava atto della precisazione delle conclusioni articolata delle difese e concedeva i termini ex art. 190 cpc trattenendo la causa a decisione.
pagina 3 di 8 Va rilevato che in sede di comparsa conclusionale la difesa opposta era a rinunciare alla eccezione preliminare sollevata sul vizio di notificazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e alla corrispondente domanda di inesistenza/nullità per vizio di notificazione.
Va evidenziato che la rinuncia alle eccezioni già validamente sollevate può avvenire anche dopo la precisazione delle conclusioni, peraltro la stessa costituzione in giudizio della parte opposta era a sanare il vizio sollevato: la costituzione in giudizio sana ogni eccezione e rilievo relativi alla nullità della notifica, nel rispetto del principio del contraddittorio, posto che le parti hanno potuto espletare nel merito tutte le difese e argomentazioni.
Nel merito va rilevato come l'opposizione spiegata nel presente giudizio oltre a disconoscere la sottoscrizione al contratto in atti era a negare la stessa esistenza del rapporto contrattuale tra le parti.
Risulta circostanza pacifica come il contratto in parola era sottoscritto da Parte_3
membro del CdA della società. Va premesso che era
[...] Parte_3
escusso quale testimone nel corso dell'istruttoria, ma alla luce delle difese espresse dal parte opponente la testimonianza resa da questi non può essere utilizzata ai fini del decidere apaprendo evidente la incapacità del teste, avendo il medesimo un interesse all'esito del giudizio;
si legge nelle difese dal parte opponente che “ai sensi dell'art. 1398 c.c., la potrà e Parte_4
dovrà agire nei confronti del falsus procurator affinché la risarcisca di tutti i danni subiti e nulla potrà pretendere dalla . Parte_1
La difesa opponente nel suo atto introduttivo era a disconoscere la sottoscrizione ai contratti. La difesa opposta eccepiva che secondo la lettera dell'art. 214 cpc "colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione” e in tal senso sosteneva che il disconoscimento formalizzato dalla controparte non poteva avere luogo in quanto era a disconoscere un documento prodotto dalla medesima.
In realtà il presente giudizio è una opposizione a D.I. e il medesimo documento così come prodotto successivamente dal difesa opponente era stato già prodotto dalla parte opposta nel prodromico procedimento monitorio;
detta produzione porta a ritenere già acquisito il documento presente giudizio a prescindere dal produzioni documentale curate dal difesa opponente.
pagina 4 di 8 Va rilevato che per entrambe le parti il contratto in atti prodotto dalle entrambe le difese coincide perfettamente e che non viene contestata e dunque appare circostanza pacifica che la sottoscrizione era fatta da Parte_3
Rileva come l'opposizione spiegata nel presente giudizio, come già osservato, oltre a disconoscere la sottoscrizione al contratto in atti, era a negare la stessa esistenza del rapporto contrattuale tra le parti.
Si evidenzia come l'istruttoria probatoria, ha visto l'escussione di testi che hanno pienamente confermato l'integrale esecuzione del contratto di sponsorizzazione da parte della CP_1
, la sistematica fruizione dei servizi da parte della per l'intera stagione.
[...] Parte_1
Questo assunto porta a ritenere che a prescindere dal sottoscrizione dei contratti l'esistenza e la efficacia dei contrati, sia pure tacitamente, riconosciuta dalla parte opponente in quanto ha dato volontaria esecuzione al documento,; in questi termini il successivo disconoscimento giudiziale deve ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente: l'eccezione di disconoscimento fatta valere ai sensi dell'art. 214 c.p.c. è da ritenersi infondata allorquando sia accertato in capo al soggetto eccipiente la sussistenza di un comportamento concludente, anche stragiudiziale, abdicativo della proposizione in giudizio dell'eccezione in quanto idoneo a rivelare una rinuncia ex ante ad avvalersi del disposto di cui all'art. 214 c.p.c. (Cass. n. 22470/2017; Cass. 21744/2004).
Viene rilevato come il teste , dipendente sin dall'epoca dei fatti del parte opposta, Testimone_2
ha confermato di avere egli stesso allestito tutti gli spazi pubblicitari presso lo stadio Adriatico di
Pescara con il logo della parte opponete, il teste veniva anche a riferire di avere ricevuto da mail a da (dipendente della parte opponente) il front e il logo della società Testimone_3
opponente. Aggiungeva come gli risultava che i benefits erano stati richiesti più volte durante la stagione dai dipendenti della società e in particolare vi era e Testimone_3 Parte_2
che beneficiavano degli accrediti legati al contratto di sponsorizzazione.
[...]
Il teste , dipendente all'epoca dei fatti del parte opponente, riferiva che fino Testimone_3
al mese di dicembre riceveva mail con accrediti per l'ingresso alo stadio e che detti accrediti erano stati utilizzati dei dipendenti del parte opponente. In tal senso aggiungeva che egli stesso aveva inviato alla i nominativi dei dipendenti della società opponente e dei loro Controparte_1
familiari per partecipare alla partite. Il teste riferisce che quando è andato allo stadio ha visto il logo della parte opponente esposto.
pagina 5 di 8 Il teste , dipendente della parte opposta sin dall'epoca dei fatti per cui è causa, Testimone_4
era a confermare gli allestimenti di sponsorizzazione presenti allo stadio essendo egli presente a tutte le partite e tutti i giorni in cui era a svolgersi l'allenamento dei calciatori. Inoltre, ara a confermare la emissione di accrediti per i dipendenti della parte opponente di biglietti alle partite.
Il teste era precisare essendo ticketing manager della società opposta era sempre presente allo stadio in ogni partita perché accompagnatore ufficiale della squadra nonché si occupava anche della biglietti. Il teste veniva a confermare la esistenza degli gli allestimenti di sponsorizzazione alla società opponente allo stadio, occupandosene anche lui personalmente.
La teste impiegata commerciale della dal 2017 fino al 10 agosto Testimone_5 CP_3
2023, era a confermare che erano stati concessi in locazione alla società opponete due veicoli. La teste precisava che la società opponente non era a pagare i canoni e quindi erano stati richiesti in restituzione detti veicoli. Risulta rilevante ai fini del decidere quando andava poi a precisare la teste e cioè che detti veicoli erano poi dati alla che direttamente andava ad Controparte_1
accollarsi i relativi costi. Nulla riferiva sui rapporti tra le parti in lite, ma all'evidenza i veicoli erano dati in comodato alla società opposta in osservanza delle obbliganti contrattuali tra le stesse.
L'onere del approva in capo alla parte opposta risulta dunque soddisfatto essendo dimostrata la esecuzione puntuale al contratto da parte opposta e pertanto l'opposizione va rigettata con conferma del D.I.
Riguardo alla domanda avanzata per lite temeraria deve evidenziarsi che la sanzione invocata non può essere applicata poiché non si ravvisano in capo alla parte opponente e nel caso concreto comportamenti sleali e che abbia agito con mala fede o colpa grave.
Deve evidenziarsi che il rigetto, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte opposta, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 (Cassazione Ordinanza n. 17897/22).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 6 di 8 rigetta l'opposizione e conferma il D.I. 300/2022 emesso dal Tribunale di Pescara il 2.3.2022; condanna parte opponente a rifondere le spese di lite in favore della parte opposta che liquida in euro 5.077,00 per compensi di avvocato, oltre RSG iva e cap.
Così deciso, 19 ottobre 2025.
Il GOT
dott. Anastasio Morelli
pagina 7 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano in € per spese, € per diritti, € per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali.
Pescara, 19 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
pagina 8 di 8