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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17692 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
______________
IL TRIBUNALE CIVILE di ROMA
XIV Sezione in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Fabio Miccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 55209 del Ruolo Generale per l'anno
2024, assunta in decisione all'udienza del 3.12.2025 e vertente
TRA
Parte_1
Con l'avv. Andreoli
-ATTORE-
E
CP_1
Con l'avv. Gismondi
CONVENUTO
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice introduceva il presente giudizio deducendo:
1) Che la (società operante nel settore della commercializzazione di Parte_1
calzature ed articoli di abbigliamento – All. 2), non essendo più in grado di adempiere puntualmente ed integralmente le proprie obbligazione e, quindi, versando in stato di
1 insolvenza, mediante ricorso ex art. 161, comma 6, L.F. presentato in data
22/05/2020 chiedeva al Tribunale di Roma l'ammissione della stessa alla procedura concorsuale di concordato preventivo (All. 3);
2) che, una volta aperta la procedura in questione mediante Decreto del 01/10/2020
(All. 4), essa si concludeva con la declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria ex art. 186 bis L.F. successivamente avanzata dalla (All.ti 5 Pt_1
e 6), a cui seguiva la pronuncia di fallimento di quest'ultima mediante Sentenza n.
409/2023 del 06/07/2023 (All. 7);
3) che il curatore verificava che nel semestre anteriore al deposito della domanda di concordato la fornitrice tra Dicembre'19 e Marzo '20 ebbe a ricevere CP_1
dalla tre pagamenti per complessivi € 182.387,37 a parziale copertura Pt_1 dell'esposizione debitoria da quest'ultima accumulata a partire dal mese di Settembre dell'anno 2019 (All. 12) e, segnatamente:
1. € 60.521,69 in data 27/12/2019 a mezzo assegno bancario n. 562743403, datato
30/11/2019, tratto su Banca Popolare di Sondrio ed incassato in 2° presentazione maggiorato di € 5.500,00 di penale ed € 21,69 di interessi (All. 13),
2. € 70 .000,00 in data 07/01/2020 a mezzo assegno bancario n. 562743404, datato
31/12/2019 e tratto su Banca Popolare di Sondrio (All. 14),
3. € 51.865,68 in data 05/03/2020 a mezzo assegno bancario n. 562743406, datato
28/02/2020 e tratto su Banca Popolare di Sondrio (All. 15);
- che, come riferito alla Curatela dal legale rappresentante della fallita, oltre che desumibile anche dalla "sequenzialità" dei loro numeri di serie (nn. 562743403 - 562743404 –
562743406) a fronte della distanza mensile delle rispettive date di emissione (30/11/2019 –
31/12/2019 – 28/02/2020), questi tre assegni bancari (unitamente ad un altro Contr presumibilmente sempre tratto su ed avente numero di serie 562743405) risultavano essere tutti "postdatati", essendo stati come da prassi consegnati dalla già in Pt_1
occasione dell'ordine della merce, che il fornitore avrebbe poi provveduto a fatturare solo a consegna avvenuta, e, quindi, con funzione sia di garanzia del debito da essi portato sia di strumento di pagamento differito;
2 - che, richieste in restituzione le predette somme, a detta missiva la replicava CP_1
mediante missiva del 25/03/2024 (All. 17), attraverso cui, oltre a qualificare come "eseguiti nei termini d'uso" i pagamenti anzidetti, negava la propria scientia decoctionis della fallenda all'epoca della loro ricezione;
Pt_1
- che i pagamenti per complessivi € 182.387,37 effettuati dalla in favore della Pt_1
sono pacificamente avvenuti in peno “periodo sospetto” ai sensi e per gli effetti di CP_1 cui agli artt. 67, comma 2, e 69 bis , comma 2, L.F., essendo stati conseguiti dalla società odierna convenuta nelle date del 27/12/2019 – 07/01/2020 - 05/03/2020;
- che la scientia decoctionis della fallenda in capo alla all'epoca della loro Pt_1 CP_1
esecuzione ed emergente dai seguenti sintomatici elementi:
1) Scambio di corrispondenza intercorso tra le parti a Novembre'19 e conseguimento del primo pagamento solamente in 2° presentazione del relativo assegno bancario rimasto insoluto in 1° presentazione. Sul punto deduceva:
a) che in data 26/11/2019 la , approssimandosi la data del 30/11/2019, Pt_1
coincidente con quella riportata nell'assegno bancario postdatato di € 55.000,00 avente n. 562743403 e, quindi, a partire dalla quale la ben avrebbe potuto CP_1 procedere al relativo versamento, ebbe a chiedere a quest'ultima la posticipazione dell'incasso dello stesso, ottenendola fino a non oltre la data del 05/12/2019 (All.
19).
b) Che il motivo di tale richiesta della , da ritenersi evidente a chiunque sia in Pt_1
possesso di un assegno bancario postdatato e, quindi, a maggior ragione agevolmente comprensibile da parte di un brand internazionale nel settore del commercio quale è la risultava essere la probabile assenza alla data del 30/11/2019 sul conto CP_1
corrente della fallenda di una provvista sufficiente a garantire la copertura e, quindi, il pagamento del predetto assegno;
c) Che l'assegno n. 562743403, effettivamente versato per l'incasso dalla non CP_1
prima del 05/12/2019 come dalla stessa anticipato, in data 10/12/2019 è stato, tuttavia, comunicato impagato dalla banca trattaria ( cfr. pag. 1 dell'All. 9 al fascicolo di parte attrice), essendosi successivamente protratta l'incapienza del conto corrente della addirittura sino al 27/12/2019, ossia sino a quando tale assegno è Pt_1
3 stato alla fine pagato in favore della con aggravio di penale ed interessi ( cfr. CP_1
All. 13 al fascicolo di parte attrice);
d) Che ciò significa che non già per soli cinque giorni, come pure assicurato dalla
, ma addirittura per circa un mese (dal 30/11/2019 al 27/12/2019) Pt_1
quest'ultima, debitrice all'epoca verso la sola per più di € 200.000,00, non è CP_1
stata in grado di accumulare sul proprio conto corrente una provvista di € 55.000,00 sufficiente a consentire la copertura dell'assegno in questione.
e) Che già all'epoca del primo dei revocandi pagamenti la consapevolezza in capo alla della grave crisi economica in cui versava la fallenda era CP_1 Pt_1
ampiamente sussistente e che, per l'effetto, siffatto rilevante stato soggettivo della società odierna convenuta si sia ragionevolmente protratto quantomeno sino ai primi giorni di Gennaio'20, quando la stessa ebbe a presentare per l'incasso (stavolta con immediato successo) il successivo assegno postdatato n. 562743404 datato
31/12/2019;
2) Scambio di corrispondenza intercorso tra le parti a Gennaio-Febbraio'20 – deliberata omessa presentazione per l'incasso di assegno bancario emesso dalla . Sul punto Pt_1 deduceva:
f) Che in data 24/01/2020 la , approssimandosi la data del 31/01/2020, Pt_1
coincidente con quella riportata nel terzo dei quattro assegni postdatati consegnati in occasione dell'ordine della merce (ovverosia quello, presumibilmente sempre tratto Contr su ed avente numero di serie 562743405) e, quindi, a partire dalla quale la ben avrebbe potuto procedere al relativo versamento, ebbe a chiedere a CP_1
quest'ultima la posticipazione dell'incasso dello stesso al 07/02/2020 attraverso una missiva per tenore e, soprattutto, per motivazioni analoga a quella gia inoltrata due mesi prima;
g) Che anche in tale occasione la riscontrò subito la richiesta della , CP_1 Pt_1
riferendo di poter posticipare la presentazione dell'assegno in questione per non più di 5 giorni, ossia sino al 05/02/2020;
h) Che la con missiva in data 02/02/2024 ebbe a proporre a quest'ultima di Pt_1
sostituire l'assegno datato 31/01/2020 con un altro riportante la data del 07/02/2020 in ragione della comunicata impossibilità di garantire la copertura del primo alla data
4 del 05/02/2020 e, quindi, in tal modo mettendo la società odierna convenuta direttamente al corrente della propria grave carenza di liquidità;
i) Che tale proposta venne accettata dalla in data 03/02/2020 ed il giorno CP_1
seguente la ebbe a rassicurarla circa il fatto che avrebbe provveduto a Pt_1
spedirle il titolo sostitutivo già nella mattinata del 05/02/2020 (Il non è Parte_1
allo stato al corrente se alla fine tale titolo sostitutivo sia stato o meno effettivamente recapitato alla;
CP_1
j) Che nessun assegno bancario tratto dalla su e datato 31/01/2020 Pt_1
ovvero 07/02/2020 risulta essere mai stato nè pagato in favore della non CP_1
essendovi traccia di un tale pagamento nelle scritture contabili tanto della fallita ( cfr.
All. 8 al fascicolo di parte attrice) che della società odierna convenuta (cfr. All. 10 al fascicolo di parte attrice), nè tantomeno versato da quest'ultima per il suo incasso, visto che, sì come si evince dall'estratto integrale relativo al 1° trimestre 2020 del Contr conto della , che si produce (All. 20) unitamente alla copia di tutti gli Pt_1
assegni emessi dalla fallenda a decorrere dal 31/01/2020 e rimasti insoluti a seguito della loro presentazione (All. 21), in nessuno di questi la compare quale beneficiario. CP_1
k) Che il significativo scambio di corrispondenza intercorso tra la e la Pt_1
tra Gennaio e Febbraio 2020 (All. 22), a cui è seguita l'altrettanto significativa CP_1
omessa presentazione per l'incasso da parte di quest'ultima di un assegno bancario ricevuto in pagamento delle proprie fatture nella convinzione che lo stesso sarebbe rimasto insoluto, costituiscono in tutta evidenza la migliore prova del fatto che la società odierna convenuta, acquisita a Dicembre'19 l'iniziale consapevolezza della grave crisi economica della fallenda, a Febbraio'20 e, quindi, appena prima della fruttuosa presentazione per l'incasso dell'assegno postdatato n. 562743406 datato 28/02/2020 ne ha avuto nient'altro che la definitiva ed inequivocabile conferma.
4) Natura di fornitore strategico della destinataria nella proposta di CP_1
concordato di un soddisfacimento maggiore degli altri creditori, con verosimile anticipata conoscenza di tale circostanza (ossia delle condizioni del concordato) in capo alla stessa;
Pt_2
5 5) che, al contrario di quanto pure sostenuto da controparte, nel caso di specie non ricorre affatto la causa di esclusione da revocatoria fallimentare prevista dall'art. 67, comma
3, lett. a), L.F., visto che i pagamenti oggetto dell'odierna domanda di revocatoria fallimentare non sono stati semplicemente tardivi al pari di quelli eseguiti negli anni precedenti, ma, oltre al fatto che a differenza che in passato non sono stati in grado di soddisfare integralmente gli specifici crediti per cui sono stati disposti, la loro esecuzione è stata anche preceduta e/o accompagnata e/o seguita da comportamenti sì anomali tenuti dalla da impedire oggettivamente al rispettivo Pt_1
beneficiario di ricondurli nella logica di una "normale" dinamica commerciale.
Concludeva per sentir revocare (1) il pagamento di € 60.521,69 eseguito dalla fallenda in favore della in data 27/12/2019 a mezzo assegno bancario n. 562743403, datato CP_1
30/11/2019 e tratto su Banca Popolare di Sondrio, (2) il pagamento di € 70.000,00 eseguito dalla fallenda in favore della in data 07/01/2020 a mezzo assegno bancario n. CP_1
562743404, datato 31/12/2019 e tratto su Banca Popolare di Sondrio, (3) il pagamento di €
51.865,68 eseguito dalla fallenda in favore della in data 05/03/2020 a mezzo CP_1 assegno bancario n. 562743406, datato 28/02/2020 e tratto su Banca Popolare di Sondrio, condannando conseguentemente la a versare in restituzione al Fallimento attore la CP_1
complessiva somma di € 182.387,37, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite del presente procedimento, comprensiva della maggiorazione prevista dall'art. 4, comma 1 bis, del D.M. n. 55/2014.
Si costituiva la convenuta deducendo in via preliminare: che le date di due dei tre pagamenti di cui l'attrice invoca la revoca non sono quelle indicate in citazione bensì, come risulta anche dall'estratto conto bancario prodotto in atti dalla stessa curatela attrice, le seguenti:
- l'assegno bancario di € 55.000,00 tratto in data 30.11.2019 ed inizialmente insoluto, venne effettivamente pagato il 27.12.2019 con l'aggiunta della penale ex art. 3 L. 386/90 ed interessi, per un totale di € 60.521,69;
- l'assegno bancario di € 70.000,00 tratto in data 31.12.2019 venne incassato e pagato lo stesso giorno (non il 07.01.2020 come indicato in citazione);
6 - infine l'assegno bancario di € 51.865,68 tratto in data 28.02.2020 venne incassato e pagato lo stesso giorno (non il 05.03.2020 come indicato in citazione).
Nel merito eccepiva - incontroverso che i pagamenti per cui si verte fossero direttamente riconducibili all'attività di impresa della il'operatività Parte_1
dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare, prevista dall'art. 67, comma III, lett. a), L.F., trattandosi nella fattispecie di pagamenti di beni effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso.
Sul punto osservava: che i pagamenti erano avvenuti negli stessi termini che avevano caratterizzato i pagamenti delle merci acquistate dalla ditta nelle precedenti stagioni Pt_1
di vendita e cioè mediante acconti che iniziavano mediamente dopo due/tre mesi dalla consegna delle merci ed il saldo che avveniva abitualmente con un ritardo di circa sei mesi rispetto ai termini di pagamento previsti in fattura, configurandosi pertanto come pagamenti effettuati nei termini d'uso atteso che ove il ritardo nei pagamenti rispetto ai termini pattiziamente stabiliti, sia diventato una consuetudine, tale prassi prevale rispetto al regolamento negoziale: cfr., ex multis, Cass. 11357/2023 e Cass. 19373/2021).
In particolare così ricostruiva i rapporti pregressi:
a) a fronte dell'acquisto delle merci ricevute a partire dal settembre 2015 e relative alla stagione Autunno/Inverno 2015/16 (trattavasi della prima fornitura effettuata da CP_1
in favore di , per un ammontare complessivo di circa 412.000 euro – il
[...] Parte_1 cui pagamento avrebbe dovuto effettuarsi a settembre ed ottobre 2015 – l'acquirente iniziò
i pagamenti solo a dicembre con acconti per complessivi 196.548 euro, cui seguirono altri versamenti mensili sino al saldo avvenuto nel mese di marzo 2016 (cfr. doc.ti 8-9);
b) a fronte dell'acquisto delle merci ricevute a partire dal marzo 2016 e relative alla stagione
Primavera/Estate 2016, per un ammontare complessivo di circa 266.000 euro – il cui pagamento avrebbe dovuto effettuarsi quasi interamente entro marzo 2016 (ad eccezione di una piccola fornitura di circa 2.700 euro da pagarsi ad aprile) – l'acquirente iniziò i pagamenti a maggio con un primo acconto di 40.000 euro, cui seguirono altri versamenti mensili sino al saldo avvenuto nel mese di settembre 2016 (cfr. doc.ti 8-10);
c) a fronte dell'acquisto delle merci ricevute a partire dal settembre 2016 e relative alla stagione A/I 2016/17, per un ammontare complessivo di circa 324.000 euro – il cui
7 pagamento avrebbe dovuto effettuarsi quasi interamente entro settembre 2016 (ad eccezione di una piccola fattura di circa 1.000 euro da pagarsi ad ottobre) – l'acquirente iniziò i pagamenti a novembre con un primo acconto di 35.000 euro, cui seguirono altri versamenti mensili sino al saldo avvenuto nel mese di marzo 2017 (cfr. doc.ti 8-11);
d) a fronte dell'acquisto delle merci ricevute a partire dal marzo 2017 e relative alla stagione
P/E 2017, per un ammontare complessivo di circa 187.000 euro – il cui pagamento avrebbe dovuto effettuarsi quasi interamente entro marzo 2017 (ad eccezione di due piccole fatture, di 490 e di 1.000 euro circa, da pagarsi rispettivamente entro aprile e maggio) –
l'acquirente iniziò i pagamenti a giugno con un primo acconto di 40.000 euro, cui seguirono altri versamenti mensili sino al saldo avvenuto nel mese di settembre 2017 (cfr. doc.ti 8-12);
e) a fronte dell'acquisto delle merci ricevute a partire dal settembre 2017 e relative alla stagione A/I 2017/18, per un ammontare complessivo di circa 313.000 euro – il cui pagamento avrebbe dovuto effettuarsi quasi interamente entro settembre 2017 (ad eccezione di una fornitura di circa 16.000 euro da pagarsi ad ottobre) – l'acquirente iniziò i pagamenti a novembre con un primo acconto di 40.000 euro, cui seguirono altri versamenti mensili sino al saldo avvenuto nel mese di aprile 2018 (cfr. doc.ti 8-13);
f) a fronte dell'acquisto delle merci ricevute a partire dal marzo 2018 e relative alla stagione
P/E 2018, per un ammontare complessivo di circa 217.000 euro – il cui pagamento avrebbe dovuto effettuarsi quasi interamente entro marzo 2018 (ad eccezione di due forniture, di
6.100 e di 1.100 euro circa, da pagarsi rispettivamente entro aprile e maggio) – l'acquirente iniziò i pagamenti a giugno con un primo acconto di 56.805 euro, cui seguirono altri versamenti mensili sino al saldo avvenuto nel mese di ottobre 2018 (cfr. doc.ti 8-14);
g) a fronte dell'acquisto delle merci ricevute a partire dal settembre 2018 e relative alla stagione A/I 2018/19, per un ammontare complessivo di circa 360.000 euro – il cui pagamento avrebbe dovuto effettuarsi quasi interamente tra agosto e settembre 2018 (ad eccezione di due fatture, di 18.400 e di 2.000 euro circa, da pagarsi rispettivamente entro ottobre e novembre) – l'acquirente iniziò i pagamenti a dicembre con un primo acconto di
72.987 euro, cui seguirono altri versamenti mensili sino al saldo avvenuto nel mese di maggio
2019 (cfr. doc.ti 8-15);
8 h) a fronte dell'acquisto delle merci ricevute a partire dal marzo 2019 e relative alla stagione
P/E 2019, per un ammontare complessivo di circa 196.000 euro – il cui pagamento avrebbe dovuto effettuarsi quasi interamente entro marzo 2019 (ad eccezione di una fornitura di 7.000 euro circa da pagarsi il mese successivo) – l'acquirente iniziò i pagamenti a luglio con un primo acconto di 61.634 euro, cui seguirono altri versamenti mensili sino al saldo avvenuto nel mese di ottobre 2019 (cfr. doc.ti 8-16);
i) infine, a fronte dell'acquisto delle merci ricevute a partire dal settembre 2019 e relative alla stagione A/I 2019/20, per un ammontare complessivo di circa 250.000 euro – il cui pagamento avrebbe dovuto effettuarsi quasi interamente entro settembre 2019 (ad eccezione di una fornitura di 5.000 euro circa da pagarsi il mese seguente) – l'acquirente iniziò i pagamenti a novembre con un primo acconto di 40.000 euro, cui seguirono altri versamenti a dicembre sino a quello di € 51.865,68 avvenuto nel febbraio 2020 (cfr. doc.ti
8-17).
Aggiungeva che si trattava quindi di pagamenti del tutto corrispondenti, per tempistiche e modalità, a quelli delle stagioni precedenti, e che non corrispondeva al vero che per la prima volta la procedeva alla consegna della merce successiva in assenza CP_1 dell'integrale pagamento della merce precedente, atteso che a partire dalla stagione di vendita Primavera/Estate 2016 la ditta al contrario diede inizio alle consegne delle CP_1
merci relative alla stagione successiva sebbene la ditta non avesse ancora Pt_1 completato il pagamento di quelle della stagione corrente.
Ancora, deduceva che non rispondeva neppure a verità che la presentazione all'incasso di un assegno bancario della ditta rivelatosi privo della necessaria Pt_1
copertura, sia avvenuta “per la prima volta” in occasione della negoziazione del titolo di €
55.000,00 del 30.11.2019 citato dall'attrice, essendosi verificata una situazione analoga in altre tre precedenti occasioni: difatti, l'assegno bancario n. 0554885601 del 31.10.2017 di €
40.000,00, tratto dalla ditta sulla Banca Popolare di Sondrio, venne richiamato dalla Pt_1
prenditrice su richiesta della traente che l'aveva informata della momentanea incapienza del conto corrente e sostituito con l'assegno n. 0554893128 del 23.11.2017 di pari importo, regolarmente onorato;
l'assegno bancario n. 1043774837 del 31.07.2019 di € 41.089,00, tratto dalla ditta sulla BCC di Roma, tornò insoluto e venne successivamente Pt_1
9 pagato il 14.08.2019 in tempo utile per evitarne il protesto, con conseguente applicazione della penale ex art. 3 L. 386/90 e interessi;
l'assegno bancario n. 1045789647 del 27.09.2019 di € 41.089,00, tratto dalla ditta sulla BCC di Roma, tornò insoluto e venne Pt_1 successivamente pagato il 14.10.2019 in tempo utile per evitarne il protesto, con conseguente applicazione della penale ex art. 3 L. 386/90 e interessi (cfr. doc.ti 19-20-21-
22).
Concludeva in ogni caso deducendo che alle date in cui ricevette i pagamenti dei quali viene richiesta la revoca, la ditta non era a conoscenza di elementi, CP_1
necessariamente gravi ed univoci, che evidenziassero lo stato di insolvenza della ditta
, né avrebbe potuto comunque conoscerli con l'uso dell'ordinaria prudenza e Pt_1
avvedutezza, stante l'assenza di protesti a carico della ditta (l'unico protesto levato Pt_1 nei confronti della medesima, peraltro relativo al mancato pagamento di un titolo di appena
3.000 euro, verrà iscritto nel Registro Protesti della CCIAA di Roma solo in data
07.04.2020: cfr. doc. 23) nonché visti i positivi dati economici indicati nei bilanci della ditta all'epoca disponibili (esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018), i quali presentavano ricavi Pt_1
significativi in costante crescita e risultati di esercizio sempre positivi a conferma del dinamismo commerciale dell'azienda, senza evidenziare criticità specie se si consideri che si trattava di un'azienda di recente costituzione (cfr. doc.ti 3-24-25-26-27). Osservava in tema come la circostanza più emblematica dell'ignoranza di riguardo allo stato di CP_1
insolvenza nel quale, in ipotesi, si sarebbe trovata la ditta , è costituita dal fatto che Pt_1 successivamente all'ultimo e non ancora totalmente satisfattivo pagamento ricevuto,
l'odierna convenuta iniziò nel marzo 2020 le prime consegne delle merci relative alla stagione P/E 2020 per un importo di ben 148.000 euro, rimasto del tutto impagato.
Con memoria l'attrice replicava osservando:
- che sin dal principio la reale e consolidata prassi dei pagamenti invalsa tra le parti risultava essere che il prezzo della merce acquistata semestralmente dalla Pt_1 avrebbe dovuto essere pagato in favore della in modo dilazionato ed attraverso il CP_1
tempestivo incasso da parte di quest'ultima degli assegni bancari postdatati ricevuti già in sede di ordine;
- che deve, quindi, necessariamente verificarsi se le concrete modalità e tempistiche di incasso degli assegni postdatati radicatesi tra le parti nel corso degli anni siano state
10 effettivamente e continuativamente rispettate in occasione dell'incasso di quelli attraverso cui sono stati eseguiti i pagamenti in questione;
- che tutti gli assegni bancari postdatati consegnati dalla fallenda in favore Pt_1 della negli anni 2015-2016-2017-2018 e nel primo semestre dell'anno 2019 in CP_1
pagamento (ed a garanzia del pagamento) delle fatture emesse da quest'ultima vennero sempre tempestivamente onorati alla loro fittizia data di emissione o, comunque, in quella immediatamente successiva in cui furono materialmente presentati all'incasso, non facendo Contr testo ovviamente l'assegno n. 554885601 del 31/10/2017, a cui pure parte convenuta ha fatto impropriamente riferimento nella propria comparsa di costituzione e risposta ( All.
19 al fascicolo di parte convenuta), visto che lo stesso, presentato per l'incasso in data
06/11/2017, venne immediatamente richiamato dalla banca negoziatrice per ragioni non meglio dimostrate ancor prima che la banca trattaria potesse verificarne la copertura, tanto da avere quest'ultima addirittura omesso l'altrimenti obbligatorio inoltro al traente dell'avviso per il suo tardivo pagamento tassativamente previsto dall'art. 9 bis della L. n.
386/1990;
- che una sì consolidata prassi si è tuttavia interrotta a partire dall'estate dell'anno
2019, atteso che: i) l'assegno bancario postdatato n. 1043774837 di € 41.089,00, tratto su
BCC, datato 31/07/2019 e funzionale al pagamento della 2° tranche del prezzo d'acquisto della merce della collezione primavera/estate 2019 già in precedenza consegnata e fatturata dalla infatti stato tempestivamente presentato per l'incasso da CP_1 Parte_3 quest'ultima presso la propria Banca (Cassa di Risparmio di Fermo), venne comunicato insoluto dalla banca trattaria in data 05-06/08/2019 (evento MAI verificatosi in precedenza), per poi essere tardivamente pagato in 2° presentazione solamente in data 13-
14/08/2019 e con aggravio di penale ed interessi per complessivi € 4.169,24, successivamente addebitati in data 11/10/2019 (All. 21 al fascicolo di parte convenuta;
pagg. 4 e 8 dell' All. 23); ii) parimenti, l'assegno bancario postdatato n. 1045789647 di €
41.089,00, tratto su BCC, datato 27/09/2019 e funzionale al pagamento della 4° ed ultima tranche del prezzo d'acquisto della merce della collezione primavera/estate 2019 già in precedenza consegnata e fatturata dalla dopo essere stato tempestivamente CP_1
presentato per l'incasso da quest'ultima presso la propria Banca (Cassa di Risparmio di
Fermo), venne anch'esso comunicato insoluto dalla banca trattaria in data 04/10/2019, per
11 poi essere tardivamente pagato in 2° presentazione solamente in data 14/10/2019 e con aggravio di penale ed interessi per complessivi € 4.169,24, successivamente addebitati in data 09/12/2019 (All. 22 al fascicolo di parte convenuta;
pagg. 8, 9 e 12 dell' All. 23);
- che in questo nuovo ed affermato contesto, caratterizzato dalla sopravvenuta e totale incertezza circa le modalità ed i tempi di pagamento a seguito dell'oramai definitiva compromissione della “normale” dinamica commerciale precedentemente consolidatasi tra le parti, che si inseriscono i tre pagamenti di cui è stata domandata la revocatoria fallimentare.
Benché, infatti, solamente il primo tra essi (ovverosia, quello eseguito mediante l'assegno Contr bancario postdatato n. 562743403 di € 55.000,00, tratto su datato 30/11/2019 e funzionale al pagamento della 2° tranche del prezzo d'acquisto della merce della collezione autunno/inverno 2019-2020 già in precedenza consegnata e fatturata dalla – All. 13 CP_1 al fascicolo di parte attrice) sia avvenuto solo a seguito della 2° presentazione del relativo assegno al pari dei due anzidetti, deve ragionevolmente ritenersi che tutti i pagamenti successivi a quello del 14/10/2019 eseguiti dalla fallenda in favore della Pt_1 CP_1
siano automaticamente fuoriusciti dalla sfera di esenzione da revocatoria fallimentare dettata dall'art. 67, comma 3, lett. a), L.F. e ciò a causa dell' intervenuta vanificazione della consolidata prassi di pagamento in uso tra le parti sino al 1° semestre 2019 senza essere stata soppiantata da altra e del conseguente ed inevitabile affidamento “al caso” (o, meglio, all'imprevedibile sopravvenienza di una sufficiente liquidità sul conto corrente intestato alla presso la Banca trattaria) della copertura degli assegni bancari postdatati ancora Pt_1 nella disponibilità della
[...]
replica parte convenuta deduceva: Parte_4
- che si nega recisamente che il pagamento tardivo del predetto assegno del
31.07.2019 - comunque avvenuto appena 14 giorni dopo la sua presentazione all'incasso ed ampiamente in tempo utile per evitarne il protesto – abbia ingenerato qualsivoglia “incertezza” nella venditrice/creditrice;
- che, sebbene tutti i succitati episodi di incapienza del conto corrente della traente, fuorché uno (cioè quello relativo all'assegno bancario di € 55.000,00 del 30.11.2019), siano avvenuti mesi o addirittura anni prima dei pagamenti oggetto della domanda di revoca, ad essi non è seguita alcuna variazione delle modalità e delle tempistiche di
12 pagamento delle forniture successive, come confermato dall'estratto conto cronologico depositato;
- che la corrispondenza scambiata fra le parti con le mail del 26-30 novembre 2019 e del 24 gennaio/4 febbraio 2020 (cfr. all. 19 e 24 del fascicolo dell'attore) non poteva costituire la “prova” che la convenuta fosse già in quel momento a conoscenza dello stato di insolvenza della ditta Brando s.r.l.: in quelle missive, analogamente a quanto già avvenuto tempo addietro (cfr. corrispondenza allegata alla presente memoria), la traente aveva semplicemente chiesto, ed ottenuto, che la presentazione all'incasso di un determinato assegno venisse posticipata di qualche giorno o che il titolo venisse sostituito con un altro di data leggermente successiva. Peraltro in entrambi gli episodi ricordati dalla controparte, i pagamenti erano stati eseguiti con un ritardo di soli 6/7 giorni rispetto alle date inizialmente previste, e dunque quella corrispondenza poteva al più evidenziare una momentanea transeunte mancanza di liquidità della ditta , positivamente risoltasi nel giro di pochissimi giorni, non Pt_1
certo uno stato di insolvenza che presuppone invece l'irreversibile incapacità dell'imprenditore di far fronte alle proprie obbligazioni.
Non ammesse le prove orali richieste, anche per la ritenuta incapacità a testimoniare del legale rappresentante della fallita, la causa veniva trattenuta in decisione.
Così riassunti i fatti, la domanda è infondata;
fondate sono entrambe le eccezioni difensive di pagamento avvenuto secondo le modalità d'uso e di difetto di prova della scientia decoctionis.
Vale premettere in via generale che sono revocabili i pagamenti posti in essere nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento laddove la curatela dia prova che il creditore fosse consapevole dell'altrui stato di decozione al momento della ricezione della somma;
anche in presenza di tali presupposti, tuttavia, l'azione non è esperibile qualora il pagamento sia avvenuto in una delle ipotesi di esonero di cui all'art. 67 co. 3 della legge fallimentare: tra di esse vi è, alla lettera a), il caso dei pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.
Ciò detto, sono state riportate in dettaglio le allegazioni e deduzioni delle parti – le cui difese sono state, nei rispettivi scritti, assai accurate, puntuali e complete - al fine di far
13 emergere in modo chiaro la situazione di fatto oggetto di valutazione giudiziale;
vale in particolare evidenziare che:
- è pacifico che tra le parti si fosse instaurato sin dal principio del rapporto (ossia sin dal 2016) un uso secondo il quale, come dedotto dalla stessa parte attrice, la reale e consolidata prassi dei pagamenti risultava essere che il prezzo della merce acquistata semestralmente dalla avrebbe dovuto essere pagato in favore della Pt_1 CP_1 in modo dilazionato ed attraverso il tempestivo incasso da parte di quest'ultima degli assegni bancari postdatati ricevuti già in sede di ordine;
- è documentalmente provato che tale modalità di pagamento avesse già conosciuto alcuni episodi di criticità: parte convenuta ha dedotto e deve ritenersi provato che l'assegno bancario n. 0554885601 del 31.10.2017 di € 40.000,00, tratto dalla ditta sulla Banca Popolare di Sondrio, venne richiamato dalla prenditrice su Pt_1 richiesta della traente che l'aveva informata della momentanea incapienza del conto corrente e sostituito con l'assegno n. 0554893128 del 23.11.2017 di pari importo, regolarmente onorato;
l'assegno bancario n. 1043774837 del 31.07.2019 di €
41.089,00, tratto dalla ditta sulla BCC di Roma, tornò insoluto e venne Pt_1 successivamente pagato il 14.08.2019 in tempo utile per evitarne il protesto, con conseguente applicazione della penale ex art. 3 L. 386/90 e interessi;
l'assegno bancario n. 1045789647 del 27.09.2019 di € 41.089,00, tratto dalla ditta sulla Pt_1
BCC di Roma, tornò insoluto e venne successivamente pagato il 14.10.2019 in tempo utile per evitarne il protesto;
- l'emissione di assegni postdatati come anche la circostanza che – episodicamente – detti assegni potessero essere sostituiti su richiesta del debitore o pagati in leggero ritardo è quindi circostanza fattuale: i) integrante una vera e propria consuetudine nei rapporti tra di esse quanto alle modalità e tempi di pagamento;
ii) del tutto neutra, nel senso di irrilevante tra le parti ai fini della qualificazione come elemento sintomatico di uno stato di decozione;
- non sono stati allegati elementi sintomatici dello stato di decozione differenti dalle – secondo parte attrice – mutate modalità e tempistiche degli ultimi pagamenti (non solo quelli revocandi, con particolare riferimento al primo dei tre, ma, secondo parte attrice, quelli intervenuti dall'estate del 2019 in poi, solo in parte rientranti nel c.d.
14 periodo sospetto semestrale) unitamente al connesso scambio di corrispondenza tra le parti intervenuto tra Gennaio e Febbraio 2020 - All. 22 al fascicolo di parte attrice
- finalizzato a preannunciare la posticipazione/sostituzione di un assegno).
Questo ultimo punto va sottolineato perché, in assenza di qualsiasi altro indice – non vi sono protesti, non vi sono pignoramenti eseguiti dalla che neppure ha mai CP_1
notificato una ingiunzione;
non vi sono articoli di stampa che evidenziavano una crisi: non vi è null'altro – secondo parte attrice tali mutamenti nelle condizioni d'uso accompagnato da missive anticipatorie avrebbero una doppia valenza di circostanze fattuali: 1) che determinano il venir meno della causa di esenzione di cui all'art. 67, co. 3, lett. a) interrompendo la prassi seguita e: 2) che integrano la prova della c.d. scientia decoctionis.
Perché ciò possa accadere deve trattarsi di mutamenti caratterizzati da una forte rilevanza sintomatica, ossia che integrino non solo un marcato scostamento rispetto alle prassi in essere dal 2016 tale da far cessare l'uso vigente ma anche – ai fini della scientia decoctionis - uno scostamento che sia significativo di una sopravvenuta condizione di gravissima illiquidità.
Ora, nella specie emerge:
- che l'assegno bancario n. 1043774837 del 31.07.2019 di € 41.089,00 (non oggetto di causa, ma indicato da parte attrice come momento nel quale si sarebbe venuta meno la consuetudine di pagamento in essere sino a quella data) tratto dalla ditta Pt_1
sulla BCC di Roma, venne pagato tardivamente il 14.08.2019 con conseguente applicazione della penale ex art. 3 L. 386/90. Trattasi, tuttavia, di un ritardo di soli
14 giorni dopo la sua presentazione all'incasso, in tempo utile per evitare il protesto, generando quindi una fattispecie di pagamento del tutto coerente con le criticità che avevano episodicamente già interessato il rapporto commerciale tra le parti sopra riportato, ed è dunque da ritenersi di consistenza non adeguata a poter integrare o essere sintomatico di alcunchè. Identiche considerazioni valgono per l'assegno postdatato n. 1045789647 di € 41.089,00, tratto su BCC, datato 27/09/2019 ed effettivamente pagato il 14 ottobre 2019;
- che i tre assegni costituenti i pagamenti revocandi sono i seguenti: l'assegno bancario di € 55.000,00 tratto in data 30.11.2019 ed inizialmente insoluto, che venne effettivamente pagato il 27.12.2019 con l'aggiunta della penale ex art. 3 L. 386/90 ed
15 interessi, per un totale di € 60.521,69; 2) l'assegno bancario di € 70.000,00 tratto in data 31.12.2019 che venne incassato e pagato lo stesso giorno;
3) l'assegno bancario di € 51.865,68 tratto in data 28.02.2020 che venne incassato e pagato lo stesso giorno;
- che uno solo di questi tre assegni presenta anomalie rispetto allo schema seguito per anni, ossia quello in scadenza 30.11.2019, pagato il 27.12.2029, con 27 giorni di ritardo.
Trattasi anche in questo caso, tuttavia, di una anomalia, a ben vedere, davvero limitata, nel senso che riguarda un pagamento avvenuto con 27 giorni di ritardo
(meno di un mese) e che, dunque, sia per la non particolare rilevanza del ritardo, sia perché si è trattato di un caso isolato cui hanno fatto seguito due incassi di assegni pienamente regolari rispetto alle tempistiche dal 2016 in uso tra le parti, non appare tale da far ritenere venuta meno la consuetudine in essere tra di esse.
Tutti e tre i pagamenti rientrano quindi nello schema dell'esonero di cui all'art. 67 co.
3 della legge fallimentare perché afferenti una fornitura di beni effettuata nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini in uso tra le parti, e tanto basta a determinare il rigetto della domanda.
Ma vi è di più: anche a voler ritenere (non è questa, si è detto, la convinzione del giudicante) la tempistica dell'incasso di quell'unico assegno così anomala da non farla ricadere nell'ombrello protettivo delle cause di esonero per pagamenti avvenuti conformemente alle modalità in uso tra le parti e da interrompere tale consuetudine, occorrerebbe poi predicarne la sufficienza ai fini della prova della scientia decoctionis: occorrerebbe cioè sostenere che un pagamento tardivo di 27 giorni rispetto alle modalità in uso fosse circostanza da sola idonea a far presumere che il creditore fosse consapevole che stava ricevendo un pagamento da un soggetto in verosimile stato di decozione. Non vi sono, si è già detto, altri elementi sintomatici dello stato di decozione, atteso che anche le missive intercorse tra le parti, oltre ad essere similari rispetto a precedenti richieste intervenute nel corso del rapporto, si limitavano ad anticipare l'esigenza di attendere alcuni giorni per l'incasso dell'assegno o preannunciare la sua sostituzione. Quanto all'argomento della conoscenza in capo a quale fornitore strategico, sin dal mese di febbraio, della CP_1 volontà dell'attrice di presentare un concordato in bianco – che avrebbe peraltro potuto
16 avere rilevanza solo per l'ultimo pagamento revocando, essendo i primi due anteriori - è rimasto privo di prova.
Si tratta, in conclusione, di elementi indiziari – anche volendo ritenere insussistente l'argomento, in sé assorbente, dell'esistenza di una causa di esonero dalla revocatoria - troppo fragili perché possano integrare la prova della consapevolezza in capo al creditore dello stato di decozione del debitore: non basta un ritardo saltuario di qualche giorno (mai oltre un mese) nel pagamento perché il creditore potesse e dovesse accorgersi di uno stato di insolvenza irreversibile della controparte.
Anche per questo secondo motivo la domanda non avrebbe potuto trovare accoglimento.
Spese secondo soccombenza.
p.q.m.
rigetta la domanda e condanna parte attrice alla rifusione delle spese che liquida in euro
14.000,00 oltre accessori di legge.
Roma, 17.12.2025
Il Giudice
17