Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/02/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 5390/2024 R.g.
Reg. sent. n........
Cron. n..
n............. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce - Seconda Sezione civile - nella persona dei sigg. giudici,
- presidente - dott.ssa Cinzia MONDATORE
-giudice - dott.ssa Francesca CAPUTO dott.ssa Agnese DI BATTISTA
- giudice est.
ha pronunciato all'esito della camera di consiglio del 20.02.2025 la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5390 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: "separazione giudiziale";
promosso da
(c.f. C.F. 1 ), rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Fait, Parte 1 procuratrice domiciliataria;
Ricorrente - contro
C.F. 2 ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Tommaso CP 1 c.f.
De Mauro, procuratore domiciliatario;
Resistente -
Conclusioni:
All'udienza del 13.01.2025 la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti che chiedevano di definire la presente controversia alle condizioni di cui all'accordo allegato al verbale di udienza.
Con la partecipazione del P.M. in sede. Fatto e diritto
Preso atto del matrimonio celebrato in Matino da Parte 1 il e CP 1
15.02.2014, ritiene il Tribunale che la domanda di separazione proposta in questa sede risulti fondata e vada pertanto accolta.
Le risultanze processuali hanno infatti evidenziato una crisi del rapporto coniugale irreversibile, tale da escludere la possibilità di una ricostituzione della necessaria comunione di vita e di sentimenti. Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza ormai irreversibile creatosi tra i due coniugi, che giustifica la pronuncia di separazione, presupponendo questa l'accertamento di una situazione personale di sofferenza, non più superabile con quella normale capacità di adattamento tipica della vita coniugale, divenuta per ciò stesso fonte di intollerabile disagio. Le parti, all'udienza del 13.01.2025, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione in questi termini: 1) Affidamento congiunto ad entrambi i genitori e collocazione prevalente delle figlie presso la madre;
2) L'abitazione coniugale resterà nella disponibilità del padre,
3) Diritto di visita del padre: settimana A lunedì/martedì con pernotto (solo il lunedì) e rientro entro le 21 (22:30 nel periodo non scolastico) e fine settimana del padre dal venerdì all'uscita della scuola sino alla domenica alle 21; durante il periodo estivo (giugno e luglio) il padre prenderà le figlie alle 12:30 da casa della madre ovvero al termine delle lezioni del campo estivo e le ricondurrà la mattina successiva alle 10. Nella settimana B terrà con sé le figlie il martedì e il giovedì con pernotto;
durante il periodo estivo si applicheranno le stesse disposizioni sopra indicate;
le bambine saranno iscritte presso campus estivi nei mesi di giugno e luglio mentre in agosto ciascun genitore avrà con sé le figlie due settimane alternate con l'altro genitore con sospensione del diritto di visita da parte dell'altro genitore salvo diverso accordo (le settimane saranno concordate entro la fine del mese di maggio in ragione delle ferie di ciascun coniuge); in difetto di accordo ad anni alterni prima e terza settimana di agosto la madre seconda e quarta settimana di agosto il padre;
in settembre si seguirà il calendario ordinario salvo diverso accordo tra le parti;
5) Vacanze di Natale: le principali festività (Vigilia, Natale, san Silvestro, Capodanno e Epifania) ad anni alterni e due periodi consecutivi, ad anni alterni, dal 26 al 31 dicembre e dall'1 al 6 gennaio (con pernotto), salvo diverso accordo tra i genitori;
6) Vacanze pasquali: due periodi consecutivi, sabato e domenica di Pasqua un genitore e lunedì dell'Angelo, martedì l'altro genitore ad anni alterni;
7) Nei giorni dei compleanni dei genitori e della festa della mamma e del papà le bambine trascorreranno la giornata con il rispettivo genitore;
8) I compleanni delle figlie sarebbe preferibile festeggiarli insieme, se non è possibile le minori trascorreranno la giornata con il rispettivo genitore;
9) Il padre verserà entro il giorno 5 di ogni mese la somma di 280 euro per ciascuna figlia oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Lecce. L'assegno unico resta definitivamente attribuito al 50% in favore di ciascun genitore. Il padre verserà il 15 ottobre e il 15 maggio di ogni anno la somma di euro 100 per figlia onde contribuire al cambio di stagione dell'abbigliamento;
10) Le parti si impegnano a far frequentare alla minore Per 1, affetta da disturbo dell'attenzione, dislessia e disortografia, il doposcuola specialistico o il potenziamento a seconda delle indicazioni che perverranno dalla dott.ssa Persona 2 (A SL Supersano) che si è occupata della diagnosi o di altro specialista;
11) La sig.ra Pt_1 lascerà la casa coniugale pertanto intende prelevare i seguenti mobili: la metà degli effetti personali e dei giochi delle figlie, tutti i suoi effetti personali e i seguenti beni: camera da letto (letto, comodini, comò, specchio, armadio, quadro, baule beige, lampadario e lampade sul comodino); asciugatrice, scrivania, frigo, attaccapanni, cassettiera (mobile di famiglia) e specchio ingresso;
salotto: lampada tavolino rotondo e lampadario;
tutti i Thun;
un servizio di piatti caffè e the di colore beige e dorato, servizio di bicchieri bianchi e gialli, servizio di macedonia, quadri della lista nozze, vasi vari, Bimby, folletto e friggitrice ad aria, lampadario cucina e carrello portavivande. Condizionatore portatile, n. 1 cassapanca in plastica da esterno, n. 3 mobili multiuso/scarpiera, televisore con carrello della cameretta, ventilatori, tende ed i loro bastoni, comodini collocati nei bagni, trio bianco composto da 2 poltrone più tavolino contenitore da esterno. Ritiene il Tribunale che le condizioni poste dalle parti a fondamento dell'accordo raggiunto possono essere ratificate in quanto idonee a garantire il soddisfacimento dei loro interessi e quello delle figlie minori Per 3 (27.07.2014) e Per 1 (24.11.2015), oltre ad essere rispettose del principio della bigenitorialità. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti, appare opportuno compensare integralmente le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
-dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 nata a [...] il nato a [...] il [...], che contrassero matrimonio in Matino 09.11.1976, e CP 1 in data 15.02.2014 (Atto di Matrimonio n. 1, Parte II, Serie A, Anno 2014), alle condizioni indicate in parte motiva;
- spese del presente procedimento compensate.
Manda alla Cancelleria affinché comunichi la presente sentenza alle parti e all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Matino.
Lecce, 20.02.2025
Il giudice estensore La presidente dr.ssa Agnese DI BATTISTA dr.ssa Cinzia MONDATORE