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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 23/02/2026, n. 1547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1547 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1547/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6386/2020 depositato il 17/11/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1790/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 30/07/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140016860558 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140016860558 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140016860558 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa rigettava il ricorso proposto dal contribuente, che proponeva appello.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che chiedeva dichiararsi l'estinzione del procedimento per il perfezionamento della definizione agevolata della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha definito la lite con il procedimento previsto dall'art. 6 del d.l. del 22.10.2016, n.193, convertito con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n.255.
Va, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Dichiara l'estinzione del processo.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe.
Il Presidente
GI PE
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6386/2020 depositato il 17/11/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1790/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 3 e pubblicata il 30/07/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140016860558 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140016860558 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820140016860558 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa rigettava il ricorso proposto dal contribuente, che proponeva appello.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che chiedeva dichiararsi l'estinzione del procedimento per il perfezionamento della definizione agevolata della lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il contribuente ha definito la lite con il procedimento previsto dall'art. 6 del d.l. del 22.10.2016, n.193, convertito con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n.255.
Va, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio.
Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Dichiara l'estinzione del processo.
Spese compensate.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe.
Il Presidente
GI PE