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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/11/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio
nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa TI RR Giudice rel . ed est.
ha pronunziato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 2397/2024 R.G., aventi ad oggetto “Separazione
personale dei coniugi e divorzio” e vertente
TRA
, nato a San Paolo Bel IT (Na) il 02.02.1975, C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Filomena Autorino ed C.F._1
DR UN;
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1
CF: , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Napolitano;
C.F._2
Resistente
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Avellino
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza del 29 aprile 2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.9.2024 – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 28/04/2010; che dall'unione familiare nascevano Controparte_1 due figlie: e , entrambe minori di età - proponeva domanda Persona_1 Persona_2 cumulativa di separazione giudiziale e di divorzio dal proprio coniuge , deducendo che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, era venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare il ricorrente a separarsi, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica delle figlie minori. Quanto alle condizioni economiche delle parti, esponeva di essere lavoratore dipendente presso il
[...]
, con la qualifica di Assistente Amministrativo, mentre la moglie è Controparte_2 docente di scuola secondaria di secondo grado, attualmente in regime di part-time. Precisava inoltre le condizioni patrimoniali con riferimento ad entrambe le parti, formulando, quanto alle figlie, articolato piano genitoriale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di: “1. – dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status;
2. – disporre l'affidamento delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2 la casa coniugale. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; 3. – stabilire che la casa coniugale sita in Domicella (Av) alla via Casa Rega n. 4, in immobile di proprietà della sig.ra
[...]
, resti assegnata alla madre presso la quale è collocata la prole, con ogni CP_1 arredo e corredo;
4. – stabilire che per il mantenimento ordinario delle minori, e in ragione delle circostanze menzionate, il sig. corrisponda all'altro genitore l'importo mensile Parte_1 di euro 200,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese a mezzobonifico bancario;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
stabilire altresì che l'assegno per il nucleo familiare di € 337,00 venga attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, alla madre;
5. – prevedersi in capo ad entrambi i genitori l'obbligo di partecipare al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative); 6. – disciplinare il diritto di visita del padre nei seguenti termini: il genitore non collocatario potrà vedere le figlie quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di queste;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere le figlie 2 pomeriggi alla settimana, dall'uscita da scuola e sino alle ore 20,00, nonché un week end ogni 15 giorni, dalle ore 9,00 di sabato mattina sino alle ore 20,00 della domenica;
nel periodo delle vacanze estive, 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente secondo le esigenze di entrambi i coniugi entro il 30 aprile di ogni anno;
ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti 2 periodi: le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al
6 gennaio;
le vacanze pasquali, ad anni alterni con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
le altre festività (primo novembre, 8 dicembre, 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, altre festività locali) e per il giorno del compleanno delle minori il criterio dell'alternanza annuale;
per il Compleanno del padre, il 2 febbraio, il pomeriggio e/o la sera (compatibilmente con gli impegni scolastici) con il padre.
7. – dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
8. – dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898; 9. – una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza. 10. – Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 5.12.2024, la quale, pur aderendo alla richiesta di separazione, Controparte_1 contestava la misura dell'assegno di mantenimento per le figlie indicato dal marito ritenendolo insufficiente e formulava autonome istanze in ordine alle condizioni accessorie. Concludeva, in particolare, chiedendo : “1)- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e e, all'esito del passaggio in giudicato Parte_1 Controparte_1 della sentenza non definitiva, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai medesimi contratto il 28.10.2010 in Domicella (AV) ed ivi trascritto nei registri dello stato civile al n. 2, parte II, serie A dell'anno 2010, a norma dell'art. 473 bis n. 49; 2)- Disporre l'affidamento delle figlie minori n. 07.04.2011 e Persona_1 Persona_2
n.06.06.2016 ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la mamma nella casa coniugale;
3)-Assegnare la casa coniugale alla sig.ra ; 4)-Porre a carico Controparte_1 del sig. l'obbligo di corrispondere a per il Parte_1 Controparte_1 mantenimento ordinario delle due figlie minori un assegno mensile di mantenimento, nella misura di €. 800,00 (cioè €.400,00 per ciascuna) almeno fino al mese di settembre 2026 o in quella che si riterrà anche per dopo, con l'adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, e disporre l'attribuzione in favore della medesima dell'assegno unico spettante alla famiglia per entrambe le figlie;
5)-Stabilire l'obbligo di entrambi i genitori di partecipare nella misura del 50% alle spese ordinarie e straordinarie extra assegno come da protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Avellino del 28.12.2018; 6)-Disciplinare le modalità e i tempi della presenza e/o permanenza delle figlie presso il padre tenendo conto della volontà delle medesime e di quanto proposto dalla convenuta nel piano genitoriale che allega;
7)- Fino al mese di settembre 2026, ove per il mantenimento delle due figlie non venisse posta interamente a carico del sig. la somma sopra indicata a tale titolo, Parte_1 porsi l'eventuale differenza a carico del medesimo a titolo di contributo per il mantenimento per la moglie. 8)- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, con distrazione al sottoscritto difensore antistatario”.
3 Assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c. con ordinanza del 18.2.2025, rigettate le istanze di prova orale, all'udienza del 29 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione al Collegio per la pronuncia della sentenza di separazione.
***
1-. La condotta processuale delle parti, che hanno concordemente richiesto pronunciarsi la loro separazione personale sin dai rispettivi scritti difensivi iniziali, induce a ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile. Il Tribunale, pertanto, considerato che, in base alle risultanze processuali, ricorre, nella fattispecie concreta, l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2.- Quanto all'affidamento delle due figlie minori, va sottolineato che entrambe le parti hanno chiesto confermarsi la regola dell'affido condiviso ad entrambi i genitori, ferma restando la collocazione prevalente presso la madre. Va altresì confermato nella presente sede il regime di frequentazione previsto dall'ordinanza presidenziale del 18.2.2025, salvo diverso accordo delle parti in ragione delle esigenze delle figlie e dei genitori, che di seguito si riporta: a) il padre potrà tenere con sé le figlie, tutte le settimane, nei giorni di martedì e venerdì, dalle ore 16:00 sino alle ore 20:30 e, a settimane alterne, nei giorni del sabato e della domenica, dalle ore 10 del sabato alle ore 19 della domenica;
si ribadisce, nella presente sede, che nulla osta al pernottamento delle figlie presso il padre;
b) le figlie trascorreranno quindici giorni con il padre (anche non consecutivi) nel periodo estivo, periodo da definirsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
c) per le vacanze natalizie, le figlie trascorreranno con il padre, ad anni alterni, i giorni dal 24 al 26 dicembre oppure i giorni dal 30 dicembre 1° gennaio;
per le vacanze di Pasqua il figlio trascorrerà con il padre o con la madre, ad anni alterni, il giorno dì Pasqua o del Lunedì in Albis.
3-. Alla collocazione prevalente delle figlie presso la madre consegue l'assegnazione alla medesima della casa coniugale.
4-. Quanto poi all'assegno di mantenimento per le figlie minori e Per_1 Per_2 rispettivamente di 14 e 9 anni, occorre ribadire che “Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 cod. civ., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari è costituito, giusto disposto dell'art. 148, non soltanto dalle " rispettive sostanze ", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle
4 accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione, da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata” (cfr. Cass. 11025/1997). Ora, tenuto conto, da un lato, delle condizioni economico-reddituali del (il quale – Parte_1 come evidenziato nell'ordinanza del 18.2.2025 - svolge l'attività di assistente amministrativo presso il e percepisce una retribuzione mensile pari a circa 1.500,00 Controparte_2 euro;
attualmente vive con la madre nella casa paterna e, dunque, non sostiene costi per l'alloggio; non è proprietario esclusivo di beni immobili (in ogni caso, non ricava redditi da beni ricadenti nella comunione ereditaria paterna); non sostiene esborsi per mutui o finanziamenti, è titolare di un conto corrente con un saldo attivo di circa 8.500,00 euro nonché di un libretto postale cointestato con la madre con un saldo di circa 15.000-20.000 euro, oltre che di buono postale fruttifero cointestato con la madre dell'importo di euro 30.500,00 (sottoscritto il 7.2.2023) e di un libretto postale cointestato con la moglie, con saldo di circa 3.000,00 euro;
non vi è evidenza, allo stato, che sia titolare né di azioni né di polizze né che abbia trasferito o occultato ingenti somme, pur apparendo sintomatica, a livello indiziario, di una maggiore disponibilità economica la circostanza afferente al prelievo di euro 60.000,00 dal conto cointestato con la madre nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2024), valutato, dall'altro, che, come innanzi si preciserà, lo stesso ha rinunciato a percepire la quota a sé spettante dell'assegno unico universale per i figli (trattandosi di affido condiviso) e che egli deve comunque sostenere l'onere del pagamento, pro quota, delle spese ordinarie e straordinarie extra-assegno (particolarmente ingenti per minori prossime all' età adolescenziale), il Collegio ritiene congruo rideterminare, con decorrenza della pubblicazione della presente sentenza, l'assegno di mantenimento per le figlie in euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascuna figlia), da pagarsi, in favore della resistente, entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili secondo indici annuali ISTAT. Con specifico riferimento all'assegno unico universale, tenuto conto dell'accordo delle parti sul punto, si dispone che la madre potrà beneficiare in via esclusiva dell'assegno unico universale per i figli a carico, di cui al D.lgs 230/2021. Quanto alle spese extra assegno ordinarie ed alle spese extra assegno straordinarie nell'interesse del figlio, queste debbono essere poste a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno. In merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, va applicato il Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso sottoscritto in data 28.12.2018 presso l'ufficio del Presidente del Tribunale di Avellino, così come novellato all'art. 3 dal successivo Protocollo sottoscritto in data 20.4.2022. Tale Protocollo viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, con la precisazione che l'art. 3 del Protocollo del 28.12.2018 va inteso come
5 integralmente sostituito da quello riportato nel Protocollo del 20.4.2022 pure riportato in calce al presente provvedimento. 4.- Va infine disattesa la domanda di assegno separativo avanzata dalla . CP_1
In base all'art. 156 cod. civ., infatti, il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio, atteso che durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio. Ora, nel caso di specie, occorre considerare, quanto alla posizione economico-reddituale della resistente, che – come evidenziato nell'ordinanza del 18.2.2025 - la : è docente a CP_1 tempo indeterminato con articolazione di orario part-time e una retribuzione mensile attualmente pari a circa 850,00-870,00 euro;
è proprietaria della casa coniugale nonché proprietaria di due terreni agricoli da cui non ritrae reddito;
è titolare di un conto corrente con un saldo attivo di circa 20.000,00 nonché di un libretto cointestato con la madre con un saldo attivo di circa 3.000,00 euro e un investimento collegato di circa 15.000,00 euro, oltre che del libretto cointestato con il marito;
non è titolare di valori mobiliari;
non ha contratto né mutui né finanziamenti ma sta sostenendo esborsi per la ristrutturazione della casa coniugale, a lei assegnata. Ad avviso del Collegio, non sussiste tra i coniugi una significativa disparità economica, in quanto, pur percependo la un reddito, allo stato, inferiore rispetto al coniuge: a) CP_1 ella dispone della casa familiare, di sua proprietà, mentre il non ha una collocazione Parte_1 abitativa autonoma;
b) la percepirà per intero l'assegno unico universale, laddove CP_1 il ha rinunciato alla quota allo stesso spettante ai sensi dell'art. 6 comma 4 del Parte_1
D.Lsgs. 230/2021 per il caso di affido condiviso;
c) il dovrà provvedere al Parte_1 versamento del contributo per il mantenimento delle figlie, con conseguente significativa riduzione delle entrate disponibili. Inoltre, con riferimento al tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, non vi è evidenza alcuna che, in costanza di matrimonio, la abbia goduto di un tenore di vita più CP_1 alto rispetto a quello attuale. Il Collegio evidenzia, come già rilevato dal GI, che la resistente ha dedotto di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato “.. solo da 2 anni (dopo 6 anni di lavoro precario, durante i quali per i viaggi, alloggio e vitto al centro-nord, non ha potuto risparmiare nulla)….” (cfr. memoria di costituzione del 5.12.2024); deve dunque ritenersi che, nel corso degli anni di vita matrimoniale, le esigenze del nucleo familiare siano state soddisfatte quasi integralmente con il solo reddito del marito, stante l'impossibilità della di mettere a disposizione risorse rinvenienti dal suo stipendio di docente precario;
CP_1 tale condizione è ora migliorata, perché attualmente la gode di una stabile CP_1 occupazione (sia pure part-time) e non deve più sostenere gli ingenti esborsi correlativi allo svolgimento dell'attività lavorativa fuori regione;
può dunque affermarsi che i redditi percepiti dalla siano adeguati a consentirle di mantenere un tenore di vita CP_1 quantomeno analogo a quello avuto in costanza di matrimonio (quando il suo reddito era eroso dagli esborsi e l'intero nucleo familiare si reggeva prevalentemente sul solo reddito del marito pari a circa 1.400,00). Per quanto sopra esposto, la domanda di assegno separativo va rigettata.
6 5.- Essendo stata proposta domanda cumulativa di separazione e divorzio, si dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2397/2024 RG, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2) affida le figlie minori e in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
3) assegna la casa coniugale a Controparte_1
4) determina il programma di frequentazione tra il padre ed i figli minori come in parte motiva, con salvezza di diversi accordi tra i genitori;
5) pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, in Parte_1 favore di a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori Controparte_1
e la somma di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione Per_1 Per_2 annuale istat come per legge;
6) pone a carico dei genitori- in misura del 50% per ciascuno - le spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie;
in merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, va applicato il Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso, sottoscritto in data 28.12.2018 presso l'ufficio del Presidente del Tribunale di Avellino;
tale Protocollo viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, con la precisazione che l'art. 3 del Protocollo del 28.12.2018 va inteso come integralmente sostituito da quello riportato nel Protocollo del 20.4.2022 pure riportato in calce al presente provvedimento;
7) dispone che percepisca in via esclusiva l'importo dell'assegno Controparte_1 unico universale per i figli a carico di cui al D.lgs 230/2021;
8) rigetta la domanda di assegno separativo avanzata da Controparte_1
9) spese al definitivo;
10) ordina che la presente sentenza, ai sensi degli artt. 10 l. n. 898/1970 e 69 d.P.R. 3.11.2000, n. 396, una volta passata in giudicato, sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica
7 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Domicella per le annotazioni e le incombenze di cui all'Ordinamento dello Stato Civile (Anno 2010 Atto n.
2. Parte II serie A).
11) dispone per il prosieguo con separata ordinanza.
Dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il Giudice Il Presidente
dr.ssa TI RR dr. Raffaele Califano
8 9 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio
nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Michela Palladino Giudice
Dott.ssa TI RR Giudice rel . ed est.
ha pronunziato la seguente SENTENZA PARZIALE nella causa civile iscritta al n. 2397/2024 R.G., aventi ad oggetto “Separazione
personale dei coniugi e divorzio” e vertente
TRA
, nato a San Paolo Bel IT (Na) il 02.02.1975, C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Filomena Autorino ed C.F._1
DR UN;
Ricorrente
E
, nata a [...] il [...], Controparte_1
CF: , rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Napolitano;
C.F._2
Resistente
NONCHE'
P.M. presso il Tribunale di Avellino
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione di udienza del 29 aprile 2025, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 6.9.2024 – premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 28/04/2010; che dall'unione familiare nascevano Controparte_1 due figlie: e , entrambe minori di età - proponeva domanda Persona_1 Persona_2 cumulativa di separazione giudiziale e di divorzio dal proprio coniuge , deducendo che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, era venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare il ricorrente a separarsi, anche per non turbare l'equilibrata crescita psicofisica delle figlie minori. Quanto alle condizioni economiche delle parti, esponeva di essere lavoratore dipendente presso il
[...]
, con la qualifica di Assistente Amministrativo, mentre la moglie è Controparte_2 docente di scuola secondaria di secondo grado, attualmente in regime di part-time. Precisava inoltre le condizioni patrimoniali con riferimento ad entrambe le parti, formulando, quanto alle figlie, articolato piano genitoriale.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Tribunale di: “1. – dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status;
2. – disporre l'affidamento delle figlie minori e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso Per_1 Per_2 la casa coniugale. Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; 3. – stabilire che la casa coniugale sita in Domicella (Av) alla via Casa Rega n. 4, in immobile di proprietà della sig.ra
[...]
, resti assegnata alla madre presso la quale è collocata la prole, con ogni CP_1 arredo e corredo;
4. – stabilire che per il mantenimento ordinario delle minori, e in ragione delle circostanze menzionate, il sig. corrisponda all'altro genitore l'importo mensile Parte_1 di euro 200,00, anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese a mezzobonifico bancario;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
stabilire altresì che l'assegno per il nucleo familiare di € 337,00 venga attribuito, in aggiunta all'assegno di mantenimento, alla madre;
5. – prevedersi in capo ad entrambi i genitori l'obbligo di partecipare al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative); 6. – disciplinare il diritto di visita del padre nei seguenti termini: il genitore non collocatario potrà vedere le figlie quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici di queste;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere le figlie 2 pomeriggi alla settimana, dall'uscita da scuola e sino alle ore 20,00, nonché un week end ogni 15 giorni, dalle ore 9,00 di sabato mattina sino alle ore 20,00 della domenica;
nel periodo delle vacanze estive, 2 (due) settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente secondo le esigenze di entrambi i coniugi entro il 30 aprile di ogni anno;
ad anni alterni con l'altro genitore, anche i seguenti 2 periodi: le vacanze natalizie, ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al
6 gennaio;
le vacanze pasquali, ad anni alterni con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del lunedì dell'angelo e viceversa;
le altre festività (primo novembre, 8 dicembre, 25 aprile, primo maggio, 2 giugno, altre festività locali) e per il giorno del compleanno delle minori il criterio dell'alternanza annuale;
per il Compleanno del padre, il 2 febbraio, il pomeriggio e/o la sera (compatibilmente con gli impegni scolastici) con il padre.
7. – dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
8. – dichiarare che, nella proseguita mancanza di convivenza tra i coniugi, sussistono i requisiti di fatto e di legge per la richiesta di pronuncia di divorzio ai sensi dell'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898; 9. – una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza. 10. – Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, con comparsa depositata in data 5.12.2024, la quale, pur aderendo alla richiesta di separazione, Controparte_1 contestava la misura dell'assegno di mantenimento per le figlie indicato dal marito ritenendolo insufficiente e formulava autonome istanze in ordine alle condizioni accessorie. Concludeva, in particolare, chiedendo : “1)- Pronunciare la separazione personale dei coniugi e e, all'esito del passaggio in giudicato Parte_1 Controparte_1 della sentenza non definitiva, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai medesimi contratto il 28.10.2010 in Domicella (AV) ed ivi trascritto nei registri dello stato civile al n. 2, parte II, serie A dell'anno 2010, a norma dell'art. 473 bis n. 49; 2)- Disporre l'affidamento delle figlie minori n. 07.04.2011 e Persona_1 Persona_2
n.06.06.2016 ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la mamma nella casa coniugale;
3)-Assegnare la casa coniugale alla sig.ra ; 4)-Porre a carico Controparte_1 del sig. l'obbligo di corrispondere a per il Parte_1 Controparte_1 mantenimento ordinario delle due figlie minori un assegno mensile di mantenimento, nella misura di €. 800,00 (cioè €.400,00 per ciascuna) almeno fino al mese di settembre 2026 o in quella che si riterrà anche per dopo, con l'adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, e disporre l'attribuzione in favore della medesima dell'assegno unico spettante alla famiglia per entrambe le figlie;
5)-Stabilire l'obbligo di entrambi i genitori di partecipare nella misura del 50% alle spese ordinarie e straordinarie extra assegno come da protocollo d'intesa tra Magistrati e Avvocati del Tribunale di Avellino del 28.12.2018; 6)-Disciplinare le modalità e i tempi della presenza e/o permanenza delle figlie presso il padre tenendo conto della volontà delle medesime e di quanto proposto dalla convenuta nel piano genitoriale che allega;
7)- Fino al mese di settembre 2026, ove per il mantenimento delle due figlie non venisse posta interamente a carico del sig. la somma sopra indicata a tale titolo, Parte_1 porsi l'eventuale differenza a carico del medesimo a titolo di contributo per il mantenimento per la moglie. 8)- Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre iva, cpa e rimborso forfettario, con distrazione al sottoscritto difensore antistatario”.
3 Assunti i provvedimenti temporanei ed urgenti ex art. 473bis.22 c.p.c. con ordinanza del 18.2.2025, rigettate le istanze di prova orale, all'udienza del 29 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva rimessa in decisione al Collegio per la pronuncia della sentenza di separazione.
***
1-. La condotta processuale delle parti, che hanno concordemente richiesto pronunciarsi la loro separazione personale sin dai rispettivi scritti difensivi iniziali, induce a ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi e che, conseguentemente, tra gli stessi la convivenza sia divenuta intollerabile. Il Tribunale, pertanto, considerato che, in base alle risultanze processuali, ricorre, nella fattispecie concreta, l'ipotesi di cui all'art. 151 c.c., ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
2.- Quanto all'affidamento delle due figlie minori, va sottolineato che entrambe le parti hanno chiesto confermarsi la regola dell'affido condiviso ad entrambi i genitori, ferma restando la collocazione prevalente presso la madre. Va altresì confermato nella presente sede il regime di frequentazione previsto dall'ordinanza presidenziale del 18.2.2025, salvo diverso accordo delle parti in ragione delle esigenze delle figlie e dei genitori, che di seguito si riporta: a) il padre potrà tenere con sé le figlie, tutte le settimane, nei giorni di martedì e venerdì, dalle ore 16:00 sino alle ore 20:30 e, a settimane alterne, nei giorni del sabato e della domenica, dalle ore 10 del sabato alle ore 19 della domenica;
si ribadisce, nella presente sede, che nulla osta al pernottamento delle figlie presso il padre;
b) le figlie trascorreranno quindici giorni con il padre (anche non consecutivi) nel periodo estivo, periodo da definirsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
c) per le vacanze natalizie, le figlie trascorreranno con il padre, ad anni alterni, i giorni dal 24 al 26 dicembre oppure i giorni dal 30 dicembre 1° gennaio;
per le vacanze di Pasqua il figlio trascorrerà con il padre o con la madre, ad anni alterni, il giorno dì Pasqua o del Lunedì in Albis.
3-. Alla collocazione prevalente delle figlie presso la madre consegue l'assegnazione alla medesima della casa coniugale.
4-. Quanto poi all'assegno di mantenimento per le figlie minori e Per_1 Per_2 rispettivamente di 14 e 9 anni, occorre ribadire che “Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 cod. civ., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari è costituito, giusto disposto dell'art. 148, non soltanto dalle " rispettive sostanze ", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle
4 accertate potenzialità reddituali. Ne deriva che la fissazione, da parte del giudice di merito, di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata” (cfr. Cass. 11025/1997). Ora, tenuto conto, da un lato, delle condizioni economico-reddituali del (il quale – Parte_1 come evidenziato nell'ordinanza del 18.2.2025 - svolge l'attività di assistente amministrativo presso il e percepisce una retribuzione mensile pari a circa 1.500,00 Controparte_2 euro;
attualmente vive con la madre nella casa paterna e, dunque, non sostiene costi per l'alloggio; non è proprietario esclusivo di beni immobili (in ogni caso, non ricava redditi da beni ricadenti nella comunione ereditaria paterna); non sostiene esborsi per mutui o finanziamenti, è titolare di un conto corrente con un saldo attivo di circa 8.500,00 euro nonché di un libretto postale cointestato con la madre con un saldo di circa 15.000-20.000 euro, oltre che di buono postale fruttifero cointestato con la madre dell'importo di euro 30.500,00 (sottoscritto il 7.2.2023) e di un libretto postale cointestato con la moglie, con saldo di circa 3.000,00 euro;
non vi è evidenza, allo stato, che sia titolare né di azioni né di polizze né che abbia trasferito o occultato ingenti somme, pur apparendo sintomatica, a livello indiziario, di una maggiore disponibilità economica la circostanza afferente al prelievo di euro 60.000,00 dal conto cointestato con la madre nel periodo compreso tra gennaio e marzo 2024), valutato, dall'altro, che, come innanzi si preciserà, lo stesso ha rinunciato a percepire la quota a sé spettante dell'assegno unico universale per i figli (trattandosi di affido condiviso) e che egli deve comunque sostenere l'onere del pagamento, pro quota, delle spese ordinarie e straordinarie extra-assegno (particolarmente ingenti per minori prossime all' età adolescenziale), il Collegio ritiene congruo rideterminare, con decorrenza della pubblicazione della presente sentenza, l'assegno di mantenimento per le figlie in euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascuna figlia), da pagarsi, in favore della resistente, entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabili secondo indici annuali ISTAT. Con specifico riferimento all'assegno unico universale, tenuto conto dell'accordo delle parti sul punto, si dispone che la madre potrà beneficiare in via esclusiva dell'assegno unico universale per i figli a carico, di cui al D.lgs 230/2021. Quanto alle spese extra assegno ordinarie ed alle spese extra assegno straordinarie nell'interesse del figlio, queste debbono essere poste a carico di entrambi i genitori, metà per ciascuno. In merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, va applicato il Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso sottoscritto in data 28.12.2018 presso l'ufficio del Presidente del Tribunale di Avellino, così come novellato all'art. 3 dal successivo Protocollo sottoscritto in data 20.4.2022. Tale Protocollo viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, con la precisazione che l'art. 3 del Protocollo del 28.12.2018 va inteso come
5 integralmente sostituito da quello riportato nel Protocollo del 20.4.2022 pure riportato in calce al presente provvedimento. 4.- Va infine disattesa la domanda di assegno separativo avanzata dalla . CP_1
In base all'art. 156 cod. civ., infatti, il diritto al mantenimento a seguito di separazione personale sorge, in favore del coniuge al quale questa non sia addebitabile, ove egli non fruisca di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio, atteso che durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio. Ora, nel caso di specie, occorre considerare, quanto alla posizione economico-reddituale della resistente, che – come evidenziato nell'ordinanza del 18.2.2025 - la : è docente a CP_1 tempo indeterminato con articolazione di orario part-time e una retribuzione mensile attualmente pari a circa 850,00-870,00 euro;
è proprietaria della casa coniugale nonché proprietaria di due terreni agricoli da cui non ritrae reddito;
è titolare di un conto corrente con un saldo attivo di circa 20.000,00 nonché di un libretto cointestato con la madre con un saldo attivo di circa 3.000,00 euro e un investimento collegato di circa 15.000,00 euro, oltre che del libretto cointestato con il marito;
non è titolare di valori mobiliari;
non ha contratto né mutui né finanziamenti ma sta sostenendo esborsi per la ristrutturazione della casa coniugale, a lei assegnata. Ad avviso del Collegio, non sussiste tra i coniugi una significativa disparità economica, in quanto, pur percependo la un reddito, allo stato, inferiore rispetto al coniuge: a) CP_1 ella dispone della casa familiare, di sua proprietà, mentre il non ha una collocazione Parte_1 abitativa autonoma;
b) la percepirà per intero l'assegno unico universale, laddove CP_1 il ha rinunciato alla quota allo stesso spettante ai sensi dell'art. 6 comma 4 del Parte_1
D.Lsgs. 230/2021 per il caso di affido condiviso;
c) il dovrà provvedere al Parte_1 versamento del contributo per il mantenimento delle figlie, con conseguente significativa riduzione delle entrate disponibili. Inoltre, con riferimento al tenore di vita avuto in costanza di matrimonio, non vi è evidenza alcuna che, in costanza di matrimonio, la abbia goduto di un tenore di vita più CP_1 alto rispetto a quello attuale. Il Collegio evidenzia, come già rilevato dal GI, che la resistente ha dedotto di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato “.. solo da 2 anni (dopo 6 anni di lavoro precario, durante i quali per i viaggi, alloggio e vitto al centro-nord, non ha potuto risparmiare nulla)….” (cfr. memoria di costituzione del 5.12.2024); deve dunque ritenersi che, nel corso degli anni di vita matrimoniale, le esigenze del nucleo familiare siano state soddisfatte quasi integralmente con il solo reddito del marito, stante l'impossibilità della di mettere a disposizione risorse rinvenienti dal suo stipendio di docente precario;
CP_1 tale condizione è ora migliorata, perché attualmente la gode di una stabile CP_1 occupazione (sia pure part-time) e non deve più sostenere gli ingenti esborsi correlativi allo svolgimento dell'attività lavorativa fuori regione;
può dunque affermarsi che i redditi percepiti dalla siano adeguati a consentirle di mantenere un tenore di vita CP_1 quantomeno analogo a quello avuto in costanza di matrimonio (quando il suo reddito era eroso dagli esborsi e l'intero nucleo familiare si reggeva prevalentemente sul solo reddito del marito pari a circa 1.400,00). Per quanto sopra esposto, la domanda di assegno separativo va rigettata.
6 5.- Essendo stata proposta domanda cumulativa di separazione e divorzio, si dispone la prosecuzione del giudizio con separata ordinanza. Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2397/2024 RG, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; Controparte_1
2) affida le figlie minori e in maniera condivisa ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
3) assegna la casa coniugale a Controparte_1
4) determina il programma di frequentazione tra il padre ed i figli minori come in parte motiva, con salvezza di diversi accordi tra i genitori;
5) pone a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, in Parte_1 favore di a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori Controparte_1
e la somma di euro 500,00 (euro 250,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione Per_1 Per_2 annuale istat come per legge;
6) pone a carico dei genitori- in misura del 50% per ciascuno - le spese extra assegno ordinarie e le spese extra assegno straordinarie;
in merito alla distinzione tra spese che si debbono ritenere incluse nell'assegno periodico ordinario, spese extra assegno ordinarie e spese extra assegno straordinarie, nonché alla regolamentazione analitica delle stesse, va applicato il Protocollo d'intesa tra magistrati ed avvocati sulla regolamentazione delle spese per i figli nei procedimenti in materia di separazione, divorzio ed in tutti gli altri nei quali detta regolamentazione possa trovare ingresso, sottoscritto in data 28.12.2018 presso l'ufficio del Presidente del Tribunale di Avellino;
tale Protocollo viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, con la precisazione che l'art. 3 del Protocollo del 28.12.2018 va inteso come integralmente sostituito da quello riportato nel Protocollo del 20.4.2022 pure riportato in calce al presente provvedimento;
7) dispone che percepisca in via esclusiva l'importo dell'assegno Controparte_1 unico universale per i figli a carico di cui al D.lgs 230/2021;
8) rigetta la domanda di assegno separativo avanzata da Controparte_1
9) spese al definitivo;
10) ordina che la presente sentenza, ai sensi degli artt. 10 l. n. 898/1970 e 69 d.P.R. 3.11.2000, n. 396, una volta passata in giudicato, sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica
7 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Domicella per le annotazioni e le incombenze di cui all'Ordinamento dello Stato Civile (Anno 2010 Atto n.
2. Parte II serie A).
11) dispone per il prosieguo con separata ordinanza.
Dispone in caso di diffusione del presente provvedimento di omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il Giudice Il Presidente
dr.ssa TI RR dr. Raffaele Califano
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