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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/05/2025, n. 3032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3032 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3867 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 2 gennaio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Mellone
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Mignano
APPELLATO
OGGETTO: prestazione d'opera professionale
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. Parte_1
143/2021, che ha accolto l'opposizione proposta dal avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 125/2013 emesso dal Tribunale di Latina – sezione distaccata di Gaeta, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda proposta in via monitoria dal Pt_1 per il pagamento della somma di 14.872,22 € a titolo di saldo del corrispettivo per prestazioni professionali rese in favore del in forza del contratto concluso tra le parti il Controparte_1
30 aprile 2010.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) contrariamente a quanto affermato dal tribunale, il professionista aveva diritto al pagamento del maggior compenso calcolato in base alla perizia di variante e suppletiva approvata dal Comune, in quanto le ulteriori prestazioni fornite dal professionista costituiscono una mera estensione delle prestazioni previste nella convenzione sottoscritta tra il Comune di e l'ing. il 30 aprile 2010; CP_1 Pt_1
2) il tribunale ha rigettato integralmente la domanda del professionista senza avvedersi del fatto che con il ricorso per decreto ingiuntivo era stato chiesto, oltre al pagamento del maggior compenso calcolato in base alla perizia di variante, anche il pagamento del saldo del corrispettivo previsto nel disciplinare di incarico del 30 aprile 2010;
3) tenuto conto dell'importo spettante complessivamente al professionista per le prestazioni rese e delle somme finora ricevute, l'appellante risulta creditore della somma di
14.872,00 € di cui è stato ingiunto il pagamento in via monitoria.
L'appellante ha concluso domandando il rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 125/2013 e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata, l'appellante ha chiesto la condanna del al Controparte_1 pagamento della somma di 10.029,00 € a saldo del corrispettivo spettante al professionista per l'attività professionale svolta in forza del disciplinare di incarico del 30 aprile 2010.
Si è costituito in giudizio il domandando il rigetto dell'appello e Controparte_1 deducendo al riguardo che:
1) la domanda di pagamento di un compenso maggiore rispetto a quello previsto dal disciplinare di incarico del 30 aprile 2010 è infondata, perché l'art. 4 del contratto prevede che il corrispettivo di 35.880,00 € sia fisso e omnicomprensivo di tutte le attività svolte dal professionista;
2) la pretesa dell'appellante vìola in ogni caso le norme che regolano il procedimento di spesa degli enti locali e quelle che impongono la forma scritta dei contratti conclusi con la p.a.;
2 3) la pretesa dell'appellante di ricevere quanto meno il compenso spettante a saldo per l'attività di coordinamento della sicurezza dei lavori svolta in forza del disciplinare di incarico del 30 aprile 2010 è inammissibile (perché domanda nuova), in quanto in via monitoria il
[...]
aveva chiesto soltanto il pagamento del corrispettivo spettante a seguito Pt_1 dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva;
4) il Comune di ha già liquidato in favore dell'ing. la maggior somma di CP_1 Pt_1
36.562,03 € e null'altro spetta al professionista per le prestazioni rese in esecuzione del contratto.
L'appello è fondato solo in parte.
Con il ricorso depositato presso il Tribunale di Latina – sezione distaccata di Gaeta,
ha chiesto che venisse ingiunto al il pagamento della Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di 14.872,22 € portata dalle seguenti fatture:
1) fattura n. 4/2011 del 18 aprile 2011 dell'importo di 6.633,18 €, emessa per il pagamento del corrispettivo spettante per l'attività di coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori per la “Sistemazione e protezione della falesia di Chiaia di Luna” (4°
SAL);
2) fattura n. 7/2011 del 6 giugno 2011 dell'importo di 8.239,04 €, emessa per il pagamento del corrispettivo spettante a saldo per l'attività di coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori.
Contrariamente a quanto afferma il va dunque senz'altro escluso che Controparte_1
abbia agito in via monitoria soltanto per il pagamento del maggior compenso Parte_1 calcolato in base alla perizia di variante e suppletiva approvata con delibera della giunta Co comunale del 7 aprile 2011, avendo egli espressamente chiesto che al Comune CP_1 venisse ingiunto di pagare la somma di 14.872,22 € corrispondente ai “saldi inerenti al compenso per il coordinamento sicurezza in fase esecutiva, in relazione ai lavori urgenti ed indifferibili di sistemazione e protezione dei fenomeni franosi in località Chiaia di Luna dell'isola di ”. CP_1
Con il primo motivo di appello, si duole del fatto che il tribunale abbia Parte_1 negato il riconoscimento del maggior compenso calcolato in base alla perizia di variante e suppletiva approvata dal Comune, in quanto le ulteriori prestazioni fornite dal professionista costituiscono una mera estensione delle prestazioni previste nella convenzione sottoscritta tra il Comune di e l'ing. il 30 aprile 2010. CP_1 Pt_1
La tesi non può essere condivisa.
Il 30 aprile 2010 il Comune di e l'ing. hanno sottoscritto il CP_1 Parte_1 disciplinare di incarico per le prestazioni relative all'attività di coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori per la “Sistemazione e protezione della falesia di Chiaia di
Luna”.
Il disciplinare regola l'oggetto dell'incarico conferito al professionista (“espletamento dei servizi per la sicurezza ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
3 comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m. e i., relativamente ai lavori indicati in epigrafe”) e la determinazione del corrispettivo (stabilito nella misura di 35.880,00 €).
L'art. 4 del disciplinare di incarico prevede espressamente che il corrispettivo copra tutte le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'incarico e che sia “immodificabile” e va dunque escluso che l'appellante, a parità di prestazioni svolte, possa aver diritto ad un aumento del compenso per il solo fatto che la perizia di variante e suppletiva abbia previsto un aumento dell'importo dei lavori affidati in appalto: il primo motivo di appello deve pertanto essere respinto.
Con il secondo motivo di appello, si duole del fatto che il tribunale abbia Parte_1 rigettato anche la domanda di pagamento del saldo del corrispettivo spettante in base al disciplinare di incarico del 30 aprile 2010, nonostante dalla documentazione depositata in atti risulti che il professionista ha ricevuto dal Comune di pagamenti per complessivi CP_1
25.851,00 € a fronte del corrispettivo pattuito di 35.880,00 €.
La doglianza è fondata.
Dal prospetto contenuto nel documento n. 6 allegato al fascicolo dell'appellante risulta che l'ing. ha emesso le seguenti fatture: Parte_1
1) fattura del 28 giugno 2010 (per un importo di 9.464,51 €);
2) fattura del 2 settembre 2010 (per un importo di 6.096,78 €);
3) fattura del 14 ottobre 2010 (per un importo di 10.322,30 €);
4) fattura del 18 aprile 2011 (per un importo di 6.633,18 €);
5) fattura del 6 giugno 2011 (per un importo di 8.239,04 €).
L'appellante riconosce che le prime 3 fatture sono state regolarmente pagate e il pagamento trova conferma nei mandati di pagamento allegati dal Controparte_1
Quanto alla fattura n. 4/2011 (corrispettivo per il coordinamento sicurezza - 4° SAL) e alla fattura n. 7/2011 (saldo del corrispettivo per il coordinamento sicurezza) non vi è alcuna prova del fatto che il relativo importo sia stato corrisposto al professionista.
È infatti del tutto priva di fondamento l'affermazione della difesa del Controparte_1 secondo cui “al professionista è stata, in effetti, liquidata la maggior somma di € 36.562,03, di gran lunga superiore a quella convenuta” (così a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta), dal momento che i soli mandati di pagamento depositati dalla difesa del CP_1 sono quelli relativi alla fattura del 28 giugno 2020, alla fattura del 2 settembre 2010 e alla fattura del 14 ottobre 2010, mentre gli altri mandati di pagamenti depositati si riferiscono a pagamenti effettuati nei confronti di altro professionista estraneo al presente giudizio.
Avuto riguardo al corrispettivo pattuito dalle parti (35.880,00 €) e ai pagamenti già effettuati dal (che ammontano complessivamente a 25.883,59 € e non a Controparte_1
25.851,59 € come erroneamente indicato dall'appellante), in accoglimento del secondo motivo di appello il va quindi condannato a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
la somma di 9.996,41 € oltre interessi legali nella misura prevista dall'art. 5 del d.lgs. n.
[...]
4 231 del 2002 a decorrere dalla data di ricezione delle singole fatture.
L'accoglimento solo parziale dell'appello (e della domanda formulata dal Pt_1 giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio in ragione della metà, restando la restante metà a carico dell'Amministrazione soccombente.
Il va dunque condannato a pagare in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di 2.500,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di primo grado e la somma di 2.191,00 € (di cui 2.000,00 € per compensi e 191,00
€ per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di appello.
Spese distratte in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Latina n. 143/2021 e per l'effetto condanna il a pagare in Controparte_1 favore di la somma di 9.996,41 €, oltre interessi legali nella misura prevista Parte_1 dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 a decorrere dalla data di ricezione delle singole fatture;
2) compensa in ragione della metà le spese del doppio grado di giudizio, condannando il a pagare la restante metà, che liquida in 2.500,00 € oltre IVA, CPA e spese Controparte_1 generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e in 2.191,00 € oltre IVA, CPA
e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Spese distratte in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3867 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 2 gennaio 2025 e vertente
TRA
(c.f.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Mellone
APPELLANTE
E
(c.f.: ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Mignano
APPELLATO
OGGETTO: prestazione d'opera professionale
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. Parte_1
143/2021, che ha accolto l'opposizione proposta dal avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 125/2013 emesso dal Tribunale di Latina – sezione distaccata di Gaeta, revocando il decreto ingiuntivo e rigettando la domanda proposta in via monitoria dal Pt_1 per il pagamento della somma di 14.872,22 € a titolo di saldo del corrispettivo per prestazioni professionali rese in favore del in forza del contratto concluso tra le parti il Controparte_1
30 aprile 2010.
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) contrariamente a quanto affermato dal tribunale, il professionista aveva diritto al pagamento del maggior compenso calcolato in base alla perizia di variante e suppletiva approvata dal Comune, in quanto le ulteriori prestazioni fornite dal professionista costituiscono una mera estensione delle prestazioni previste nella convenzione sottoscritta tra il Comune di e l'ing. il 30 aprile 2010; CP_1 Pt_1
2) il tribunale ha rigettato integralmente la domanda del professionista senza avvedersi del fatto che con il ricorso per decreto ingiuntivo era stato chiesto, oltre al pagamento del maggior compenso calcolato in base alla perizia di variante, anche il pagamento del saldo del corrispettivo previsto nel disciplinare di incarico del 30 aprile 2010;
3) tenuto conto dell'importo spettante complessivamente al professionista per le prestazioni rese e delle somme finora ricevute, l'appellante risulta creditore della somma di
14.872,00 € di cui è stato ingiunto il pagamento in via monitoria.
L'appellante ha concluso domandando il rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 125/2013 e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata, l'appellante ha chiesto la condanna del al Controparte_1 pagamento della somma di 10.029,00 € a saldo del corrispettivo spettante al professionista per l'attività professionale svolta in forza del disciplinare di incarico del 30 aprile 2010.
Si è costituito in giudizio il domandando il rigetto dell'appello e Controparte_1 deducendo al riguardo che:
1) la domanda di pagamento di un compenso maggiore rispetto a quello previsto dal disciplinare di incarico del 30 aprile 2010 è infondata, perché l'art. 4 del contratto prevede che il corrispettivo di 35.880,00 € sia fisso e omnicomprensivo di tutte le attività svolte dal professionista;
2) la pretesa dell'appellante vìola in ogni caso le norme che regolano il procedimento di spesa degli enti locali e quelle che impongono la forma scritta dei contratti conclusi con la p.a.;
2 3) la pretesa dell'appellante di ricevere quanto meno il compenso spettante a saldo per l'attività di coordinamento della sicurezza dei lavori svolta in forza del disciplinare di incarico del 30 aprile 2010 è inammissibile (perché domanda nuova), in quanto in via monitoria il
[...]
aveva chiesto soltanto il pagamento del corrispettivo spettante a seguito Pt_1 dell'approvazione della perizia di variante e suppletiva;
4) il Comune di ha già liquidato in favore dell'ing. la maggior somma di CP_1 Pt_1
36.562,03 € e null'altro spetta al professionista per le prestazioni rese in esecuzione del contratto.
L'appello è fondato solo in parte.
Con il ricorso depositato presso il Tribunale di Latina – sezione distaccata di Gaeta,
ha chiesto che venisse ingiunto al il pagamento della Parte_1 Controparte_1 complessiva somma di 14.872,22 € portata dalle seguenti fatture:
1) fattura n. 4/2011 del 18 aprile 2011 dell'importo di 6.633,18 €, emessa per il pagamento del corrispettivo spettante per l'attività di coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori per la “Sistemazione e protezione della falesia di Chiaia di Luna” (4°
SAL);
2) fattura n. 7/2011 del 6 giugno 2011 dell'importo di 8.239,04 €, emessa per il pagamento del corrispettivo spettante a saldo per l'attività di coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori.
Contrariamente a quanto afferma il va dunque senz'altro escluso che Controparte_1
abbia agito in via monitoria soltanto per il pagamento del maggior compenso Parte_1 calcolato in base alla perizia di variante e suppletiva approvata con delibera della giunta Co comunale del 7 aprile 2011, avendo egli espressamente chiesto che al Comune CP_1 venisse ingiunto di pagare la somma di 14.872,22 € corrispondente ai “saldi inerenti al compenso per il coordinamento sicurezza in fase esecutiva, in relazione ai lavori urgenti ed indifferibili di sistemazione e protezione dei fenomeni franosi in località Chiaia di Luna dell'isola di ”. CP_1
Con il primo motivo di appello, si duole del fatto che il tribunale abbia Parte_1 negato il riconoscimento del maggior compenso calcolato in base alla perizia di variante e suppletiva approvata dal Comune, in quanto le ulteriori prestazioni fornite dal professionista costituiscono una mera estensione delle prestazioni previste nella convenzione sottoscritta tra il Comune di e l'ing. il 30 aprile 2010. CP_1 Pt_1
La tesi non può essere condivisa.
Il 30 aprile 2010 il Comune di e l'ing. hanno sottoscritto il CP_1 Parte_1 disciplinare di incarico per le prestazioni relative all'attività di coordinamento della sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori per la “Sistemazione e protezione della falesia di Chiaia di
Luna”.
Il disciplinare regola l'oggetto dell'incarico conferito al professionista (“espletamento dei servizi per la sicurezza ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
3 comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m. e i., relativamente ai lavori indicati in epigrafe”) e la determinazione del corrispettivo (stabilito nella misura di 35.880,00 €).
L'art. 4 del disciplinare di incarico prevede espressamente che il corrispettivo copra tutte le prestazioni rientranti nell'oggetto dell'incarico e che sia “immodificabile” e va dunque escluso che l'appellante, a parità di prestazioni svolte, possa aver diritto ad un aumento del compenso per il solo fatto che la perizia di variante e suppletiva abbia previsto un aumento dell'importo dei lavori affidati in appalto: il primo motivo di appello deve pertanto essere respinto.
Con il secondo motivo di appello, si duole del fatto che il tribunale abbia Parte_1 rigettato anche la domanda di pagamento del saldo del corrispettivo spettante in base al disciplinare di incarico del 30 aprile 2010, nonostante dalla documentazione depositata in atti risulti che il professionista ha ricevuto dal Comune di pagamenti per complessivi CP_1
25.851,00 € a fronte del corrispettivo pattuito di 35.880,00 €.
La doglianza è fondata.
Dal prospetto contenuto nel documento n. 6 allegato al fascicolo dell'appellante risulta che l'ing. ha emesso le seguenti fatture: Parte_1
1) fattura del 28 giugno 2010 (per un importo di 9.464,51 €);
2) fattura del 2 settembre 2010 (per un importo di 6.096,78 €);
3) fattura del 14 ottobre 2010 (per un importo di 10.322,30 €);
4) fattura del 18 aprile 2011 (per un importo di 6.633,18 €);
5) fattura del 6 giugno 2011 (per un importo di 8.239,04 €).
L'appellante riconosce che le prime 3 fatture sono state regolarmente pagate e il pagamento trova conferma nei mandati di pagamento allegati dal Controparte_1
Quanto alla fattura n. 4/2011 (corrispettivo per il coordinamento sicurezza - 4° SAL) e alla fattura n. 7/2011 (saldo del corrispettivo per il coordinamento sicurezza) non vi è alcuna prova del fatto che il relativo importo sia stato corrisposto al professionista.
È infatti del tutto priva di fondamento l'affermazione della difesa del Controparte_1 secondo cui “al professionista è stata, in effetti, liquidata la maggior somma di € 36.562,03, di gran lunga superiore a quella convenuta” (così a pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta), dal momento che i soli mandati di pagamento depositati dalla difesa del CP_1 sono quelli relativi alla fattura del 28 giugno 2020, alla fattura del 2 settembre 2010 e alla fattura del 14 ottobre 2010, mentre gli altri mandati di pagamenti depositati si riferiscono a pagamenti effettuati nei confronti di altro professionista estraneo al presente giudizio.
Avuto riguardo al corrispettivo pattuito dalle parti (35.880,00 €) e ai pagamenti già effettuati dal (che ammontano complessivamente a 25.883,59 € e non a Controparte_1
25.851,59 € come erroneamente indicato dall'appellante), in accoglimento del secondo motivo di appello il va quindi condannato a pagare in favore di Controparte_1 Parte_1
la somma di 9.996,41 € oltre interessi legali nella misura prevista dall'art. 5 del d.lgs. n.
[...]
4 231 del 2002 a decorrere dalla data di ricezione delle singole fatture.
L'accoglimento solo parziale dell'appello (e della domanda formulata dal Pt_1 giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio in ragione della metà, restando la restante metà a carico dell'Amministrazione soccombente.
Il va dunque condannato a pagare in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di 2.500,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di primo grado e la somma di 2.191,00 € (di cui 2.000,00 € per compensi e 191,00
€ per spese vive), oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% per il giudizio di appello.
Spese distratte in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Latina n. 143/2021 e per l'effetto condanna il a pagare in Controparte_1 favore di la somma di 9.996,41 €, oltre interessi legali nella misura prevista Parte_1 dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 a decorrere dalla data di ricezione delle singole fatture;
2) compensa in ragione della metà le spese del doppio grado di giudizio, condannando il a pagare la restante metà, che liquida in 2.500,00 € oltre IVA, CPA e spese Controparte_1 generali nella misura del 15% (per il giudizio di primo grado) e in 2.191,00 € oltre IVA, CPA
e spese generali nella misura del 15% (per il giudizio di appello).
Spese distratte in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
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