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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 10484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10484 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1615/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
nella persona del Giudice dott. ND RU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 1615/2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. III c.p.c. all'esito dell'udienza del
06.05.2025, e promossa da:
P.IVA , in persona dell' Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Carluccio, Mauro Rinaldi e
[...]
Antonia Quattromini, con elezione di domicilio in via Francesco Marconi n. 21,
Roma
RICORRENTE contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
CA UZ ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in via
Antonio Gramsci n. 9, Roma
RESISTENTE nonché contro
C.F. in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Serapiglia, con elezione di CP_3 domicilio digitale all'indirizzo pec Email_1 LITISCONSORTE NECESSARIO
e
C.F. , in persona del legale rappresentante pro CP_4 P.IVA_3 tempore, con sede in piazzale Ostiense n. 2, Roma
CONTUMACE
OGGETTO: ricorso in opposizione ex art. 15 D.Lgs. 150/2011 avverso il decreto di liquidazione del compenso al CTU, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione X civile, in data 05.12.2023, e comunicato in pari data, nell'ambito del procedimento N. 1947/2021.
CONCLUSIONI: all'udienza del 06.05.2025, i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 150/2011 e dell'art. 281 undecies c.p.c., notificato in data 17.02.2024, la ha chiesto la Parte_1 riforma del decreto di liquidazione, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 05.12.2023, e comunicato in pari data, con cui veniva liquidato in favore del
CTU, ing. , il compenso di euro 5.304,03 oltre accessori di legge. CP_1
Allegava l'erronea applicazione del criterio delle vacazioni, essendo un criterio residuale, in luogo delle tariffe a percentuale di cui al D.M. 30/05/2002 previste per le stesse tipologie di perizia svolta dal CTU e che variano da un minimo di euro 756,86 ad un massimo di euro 2.314,24 in base al valore della controversia.
Si è costituito il CTU, , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la CP_1 conferma del decreto di liquidazione;
si è altresì costituita Controparte_2 rimettendo al giudice la valutazione della correttezza del criterio di liquidazione adottato dal giudice a quo.
All'udienza del 16.09.2024, rilevata la regolarità della notifica, viene dichiarata la contumacia di CP_4
Si osserva che l'incarico peritale veniva conferito nell'ambito del procedimento
N.R.G. 1947/2021, dinnanzi al Tribunale di Roma, con provvedimento del
18.07.2022; all'udienza del 15.03.2023 il CTU prestava giuramento. I quesiti a cui doveva rispondere il CTU erano così formulati: “1. Accerti il CTU se la quantificazione della somma portata dalla fattura n. 3062618417, ridotta a euro
14.057,04 sia corretta, tenendo conto dei dati di consumo forniti dal distributore, delle condizioni contrattuali e della normativa applicabile nonché epurando gli importi prescritti ai sensi della L. 205/2017; 2. accerti, altresì, se la quantificazione della somma portata dalla fattura n. 4120833035 sia corretta, tenendo conto dei dati di consumo forniti dal distributore, delle condizioni contrattuali e della normativa applicabile nonché epurando gli importi prescritti ai sensi della L.
205/2017”. Inoltre, venivano assegnati i seguenti termini: in data 04.04.2023 inizio delle operazioni peritali;
termine al CTU di giorni 120 per la stesura della bozza;
termine alle parti di giorni 60 per l'invio delle osservazioni al CTU;
successivo termine al CTU di 30 giorni per il deposito della relazione finale.
Risulta poi dall'esame del provvedimento oggetto di opposizione che veniva liquidato il compenso computando numero 650 vacazioni, in considerazione della natura dell'incarico e dell'attività esperita, per l'importo di euro 5.304,03 (detratto l'acconto se liquidato) oltre oneri di legge.
Il criterio adottato dal giudice a quo nel provvedimento impugnato deve essere parzialmente disatteso.
Preliminarmente, si osserva che nel caso di specie deve ritenersi senz'altro applicabile il criterio delle vacazioni in quanto l'attività peritale espletata non rientra in nessuna delle materie previste dalle tabelle allegate al D.M. 30/05/2002.
Infatti, dalla lettura dei quesiti emerge che il CTU aveva il compito non solo di stabilire l'ammontare delle singole fatture in contestazione e la verifica delle modalità di funzionamento del distributore di energia, ma di svolgere anche attività di carattere più ampio, verificando gli importi dovuti alla luce delle condizioni contrattuali e della normativa applicabile nonché epurando gli importi prescritti ai sensi della L. 205/2017.
Pertanto, non rientrando in nessuna delle specifiche attività previste dalle tabelle citate, deve applicarsi il criterio delle vacazioni, quale criterio residuale così come disposto dall'art. 4, comma 1, L. 319/1980 che recita: “Per le prestazioni non previste dalle tabelle […] gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni”. La Corte di Cassazione ha, inoltre, specificato che “Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti deve essere applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale” (Cass., ord. n.
8159/2023).
Quanto al numero delle vacazioni calcolabili, si rileva che le operazioni peritali si sono svolte, con riferimento ai termini assegnati dal giudice (tranne i giorni di sabato, domenica e festivi) e con esclusione dei giorni attribuiti alle parti per l'invio delle osservazioni, in complessivi 125 giorni lavorativi (100 giorni lavorativi dall'inizio delle operazioni peritali all'invio della bozza, ossia dal 04.04.2022 al
02.08.2022; e ulteriori 25 giorni lavorativi per la valutazione delle osservazioni delle parti e il deposito della relazione finale, ossia dal 01.10.2022 al 31.10.2022).
Per tale periodo, devono riconoscersi nn. 2 vacazioni al giorno -tenuto conto del massimo di 4 vacazioni giornaliere- per un totale di 250 vacazioni, per un compenso liquidabile pari ad euro 3.670,00 (applicando la vacazione unica di euro 14,68 a seguito della sentenza della C. Costituzionale n. 16/2025) oltre accessori di legge.
Il decreto opposto deve pertanto essere revocato, con rideterminazione del compenso come indicato sopra.
Deve infine essere valutata la condotta processuale della parte ricorrente in ragione del mancato rispetto dei criteri di redazione degli atti di cui al DM n. 110 del 7 agosto 2023.
Si rammenta che con la riforma Cartabia, il dovere di sinteticità e chiarezza nella redazione degli atti processuali è stato codificato all'art. 121 c.p.c.; in attuazione dell'art. 46, comma 4, disp. att. c.p.c., poi, è stato emanato il D.M. 110/2023 cit., regolamento con il quale viene disciplinata non solo la modalità redazionale degli atti, ma anche i limiti dimensionali, tenuto conto “della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti”. La medesima norma prevede poi che “il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo” (cfr. art. 46, co. 5, disp. Att. c.p.c.).
La redazione di atti processuali che non rispettino i principi in esame, viola il dovere di lealtà processuale, finalizzato non solo ad assicurare che la trattazione della causa avvenga in modo ordinato e proficuo ma anche a garantire e più a monte a consentire, l'esercizio del diritto di difesa della controparte. La sanzione per la violazione dei precetti in discussione va individuata nel disposto di cui all'art. 46, co.5, disp. att. cpc, il quale prevede che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.
Ciò posto ritiene il Tribunale che nel caso di specie dette spese debbano essere interamente compensate.
L'atto introduttivo del giudizio risulta infatti redatto in palese spregio non solo dei limiti dimensionali espressamente previsti dall'art. 3 DM cit., ma anche e soprattutto del principio di sinteticità, inteso non quale valore assoluto connesso alla brevità, ma quale equilibrata proporzione tra la molteplicità, complessità e qualità delle questioni dibattute e l'ampiezza dell'atto che le veicola, dovendo considerarsi la sinteticità un concetto di relazione, che esprime una corretta proporzione tra due grandezze, la mole, da un lato, delle questioni da esaminare e, dall'altro, la consistenza dell'atto - ricorso, memoria o, infine, sentenza - chiamato ad esaminarle.
Nel caso in esame, tale proporzione non è stata tenuta in alcuna considerazione dalla parte ricorrente, la quale piuttosto che tramite sintetica ed analitica indicazione delle allegazioni ed eccezioni difensive, ha provveduto alla esposizione prolissa e minuziosa di una confusa congerie di argomenti del tutto ultronei ed irrilevanti, riferiti non solo e non tanto a tutta la normativa in ipotesi applicabile al caso di specie, richiamata in modo caotico e ripetitivo, ma anche a profili del tutto inconferenti ed irrilevanti, quali, ad esempio, il curriculum vitae del ctu con il corredo dei relativi screen shot tratti dai siti internet.
Da parte l'inopportunità di tale esposizione anche fotografica della vita privata dell'Ausiliario e dei relativi commenti ampiamente profusi dal difensore del ricorrente, meramente soggettivi e del tutto avulsi dalla presente vicenda processuale, deve rilevarsi che l'assoluta inconferenza di una tale trattazione scritta e fotografica -estesa per un numero imprecisato di pagine delle ben 44 di cui è composto il ricorso, unitamente alla esposizione, parimenti prolissa, di tutte le questioni, parimenti irrilevanti nella presente sede, relative al merito della causa a quo e delle ragioni della ritenuta non correttezza delle conclusioni peritali- rappresenta una sicura violazione del dovere di chiarezza e sinteticità, funzionale, peraltro, alla correttezza nell'uso dello strumento processuale ed alla ragionevole durata del processo. Neppure la natura e l'oggetto della causa giustificano la tecnica difensiva adottata, attesa la assoluta semplicità delle questioni giuridiche da trattare, connesse ai soli criteri di liquidazione del compenso dell'Ausiliario, e considerato, altresì, il valore della causa e la natura degli interessi coinvolti.
Per le ragioni di cui sopra e considerato anche il parziale accoglimento della opposizione -avendo il ricorrente richiesto la liquidazione nella misura massima di
€ 2.314,24- in applicazione dell'art. 46, co. 5, disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l'art. 121 c.p.c., si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione n. 9206/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, e comunicato in data 05.12.2023, liquida in favore del CTU, , il CP_1 compenso di euro 3.670,00 oltre accessori di legge, detratto l'acconto se corrisposto;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2025.
Il Giudice
ND RU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XI CIVILE
nella persona del Giudice dott. ND RU, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 1615/2024, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies co. III c.p.c. all'esito dell'udienza del
06.05.2025, e promossa da:
P.IVA , in persona dell' Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Carluccio, Mauro Rinaldi e
[...]
Antonia Quattromini, con elezione di domicilio in via Francesco Marconi n. 21,
Roma
RICORRENTE contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._1
CA UZ ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in via
Antonio Gramsci n. 9, Roma
RESISTENTE nonché contro
C.F. in persona del procuratore Controparte_2 P.IVA_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ferdinando Serapiglia, con elezione di CP_3 domicilio digitale all'indirizzo pec Email_1 LITISCONSORTE NECESSARIO
e
C.F. , in persona del legale rappresentante pro CP_4 P.IVA_3 tempore, con sede in piazzale Ostiense n. 2, Roma
CONTUMACE
OGGETTO: ricorso in opposizione ex art. 15 D.Lgs. 150/2011 avverso il decreto di liquidazione del compenso al CTU, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, sezione X civile, in data 05.12.2023, e comunicato in pari data, nell'ambito del procedimento N. 1947/2021.
CONCLUSIONI: all'udienza del 06.05.2025, i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi agli atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 150/2011 e dell'art. 281 undecies c.p.c., notificato in data 17.02.2024, la ha chiesto la Parte_1 riforma del decreto di liquidazione, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma in data 05.12.2023, e comunicato in pari data, con cui veniva liquidato in favore del
CTU, ing. , il compenso di euro 5.304,03 oltre accessori di legge. CP_1
Allegava l'erronea applicazione del criterio delle vacazioni, essendo un criterio residuale, in luogo delle tariffe a percentuale di cui al D.M. 30/05/2002 previste per le stesse tipologie di perizia svolta dal CTU e che variano da un minimo di euro 756,86 ad un massimo di euro 2.314,24 in base al valore della controversia.
Si è costituito il CTU, , chiedendo il rigetto dell'opposizione e la CP_1 conferma del decreto di liquidazione;
si è altresì costituita Controparte_2 rimettendo al giudice la valutazione della correttezza del criterio di liquidazione adottato dal giudice a quo.
All'udienza del 16.09.2024, rilevata la regolarità della notifica, viene dichiarata la contumacia di CP_4
Si osserva che l'incarico peritale veniva conferito nell'ambito del procedimento
N.R.G. 1947/2021, dinnanzi al Tribunale di Roma, con provvedimento del
18.07.2022; all'udienza del 15.03.2023 il CTU prestava giuramento. I quesiti a cui doveva rispondere il CTU erano così formulati: “1. Accerti il CTU se la quantificazione della somma portata dalla fattura n. 3062618417, ridotta a euro
14.057,04 sia corretta, tenendo conto dei dati di consumo forniti dal distributore, delle condizioni contrattuali e della normativa applicabile nonché epurando gli importi prescritti ai sensi della L. 205/2017; 2. accerti, altresì, se la quantificazione della somma portata dalla fattura n. 4120833035 sia corretta, tenendo conto dei dati di consumo forniti dal distributore, delle condizioni contrattuali e della normativa applicabile nonché epurando gli importi prescritti ai sensi della L.
205/2017”. Inoltre, venivano assegnati i seguenti termini: in data 04.04.2023 inizio delle operazioni peritali;
termine al CTU di giorni 120 per la stesura della bozza;
termine alle parti di giorni 60 per l'invio delle osservazioni al CTU;
successivo termine al CTU di 30 giorni per il deposito della relazione finale.
Risulta poi dall'esame del provvedimento oggetto di opposizione che veniva liquidato il compenso computando numero 650 vacazioni, in considerazione della natura dell'incarico e dell'attività esperita, per l'importo di euro 5.304,03 (detratto l'acconto se liquidato) oltre oneri di legge.
Il criterio adottato dal giudice a quo nel provvedimento impugnato deve essere parzialmente disatteso.
Preliminarmente, si osserva che nel caso di specie deve ritenersi senz'altro applicabile il criterio delle vacazioni in quanto l'attività peritale espletata non rientra in nessuna delle materie previste dalle tabelle allegate al D.M. 30/05/2002.
Infatti, dalla lettura dei quesiti emerge che il CTU aveva il compito non solo di stabilire l'ammontare delle singole fatture in contestazione e la verifica delle modalità di funzionamento del distributore di energia, ma di svolgere anche attività di carattere più ampio, verificando gli importi dovuti alla luce delle condizioni contrattuali e della normativa applicabile nonché epurando gli importi prescritti ai sensi della L. 205/2017.
Pertanto, non rientrando in nessuna delle specifiche attività previste dalle tabelle citate, deve applicarsi il criterio delle vacazioni, quale criterio residuale così come disposto dall'art. 4, comma 1, L. 319/1980 che recita: “Per le prestazioni non previste dalle tabelle […] gli onorari sono commisurati al tempo impiegato e vengono determinati in base alle vacazioni”. La Corte di Cassazione ha, inoltre, specificato che “Nella determinazione degli onorari spettanti ai consulenti deve essere applicato il criterio delle vacazioni, anziché quello a percentuale, non solo quando manca una specifica previsione della tariffa, ma altresì quando, in relazione alla natura dell'incarico ed al tipo di accertamento richiesti dal giudice, non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione analogica delle ipotesi tipiche di liquidazione secondo il criterio della percentuale” (Cass., ord. n.
8159/2023).
Quanto al numero delle vacazioni calcolabili, si rileva che le operazioni peritali si sono svolte, con riferimento ai termini assegnati dal giudice (tranne i giorni di sabato, domenica e festivi) e con esclusione dei giorni attribuiti alle parti per l'invio delle osservazioni, in complessivi 125 giorni lavorativi (100 giorni lavorativi dall'inizio delle operazioni peritali all'invio della bozza, ossia dal 04.04.2022 al
02.08.2022; e ulteriori 25 giorni lavorativi per la valutazione delle osservazioni delle parti e il deposito della relazione finale, ossia dal 01.10.2022 al 31.10.2022).
Per tale periodo, devono riconoscersi nn. 2 vacazioni al giorno -tenuto conto del massimo di 4 vacazioni giornaliere- per un totale di 250 vacazioni, per un compenso liquidabile pari ad euro 3.670,00 (applicando la vacazione unica di euro 14,68 a seguito della sentenza della C. Costituzionale n. 16/2025) oltre accessori di legge.
Il decreto opposto deve pertanto essere revocato, con rideterminazione del compenso come indicato sopra.
Deve infine essere valutata la condotta processuale della parte ricorrente in ragione del mancato rispetto dei criteri di redazione degli atti di cui al DM n. 110 del 7 agosto 2023.
Si rammenta che con la riforma Cartabia, il dovere di sinteticità e chiarezza nella redazione degli atti processuali è stato codificato all'art. 121 c.p.c.; in attuazione dell'art. 46, comma 4, disp. att. c.p.c., poi, è stato emanato il D.M. 110/2023 cit., regolamento con il quale viene disciplinata non solo la modalità redazionale degli atti, ma anche i limiti dimensionali, tenuto conto “della tipologia, del valore, della complessità della controversia, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti”. La medesima norma prevede poi che “il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo” (cfr. art. 46, co. 5, disp. Att. c.p.c.).
La redazione di atti processuali che non rispettino i principi in esame, viola il dovere di lealtà processuale, finalizzato non solo ad assicurare che la trattazione della causa avvenga in modo ordinato e proficuo ma anche a garantire e più a monte a consentire, l'esercizio del diritto di difesa della controparte. La sanzione per la violazione dei precetti in discussione va individuata nel disposto di cui all'art. 46, co.5, disp. att. cpc, il quale prevede che il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità, ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.
Ciò posto ritiene il Tribunale che nel caso di specie dette spese debbano essere interamente compensate.
L'atto introduttivo del giudizio risulta infatti redatto in palese spregio non solo dei limiti dimensionali espressamente previsti dall'art. 3 DM cit., ma anche e soprattutto del principio di sinteticità, inteso non quale valore assoluto connesso alla brevità, ma quale equilibrata proporzione tra la molteplicità, complessità e qualità delle questioni dibattute e l'ampiezza dell'atto che le veicola, dovendo considerarsi la sinteticità un concetto di relazione, che esprime una corretta proporzione tra due grandezze, la mole, da un lato, delle questioni da esaminare e, dall'altro, la consistenza dell'atto - ricorso, memoria o, infine, sentenza - chiamato ad esaminarle.
Nel caso in esame, tale proporzione non è stata tenuta in alcuna considerazione dalla parte ricorrente, la quale piuttosto che tramite sintetica ed analitica indicazione delle allegazioni ed eccezioni difensive, ha provveduto alla esposizione prolissa e minuziosa di una confusa congerie di argomenti del tutto ultronei ed irrilevanti, riferiti non solo e non tanto a tutta la normativa in ipotesi applicabile al caso di specie, richiamata in modo caotico e ripetitivo, ma anche a profili del tutto inconferenti ed irrilevanti, quali, ad esempio, il curriculum vitae del ctu con il corredo dei relativi screen shot tratti dai siti internet.
Da parte l'inopportunità di tale esposizione anche fotografica della vita privata dell'Ausiliario e dei relativi commenti ampiamente profusi dal difensore del ricorrente, meramente soggettivi e del tutto avulsi dalla presente vicenda processuale, deve rilevarsi che l'assoluta inconferenza di una tale trattazione scritta e fotografica -estesa per un numero imprecisato di pagine delle ben 44 di cui è composto il ricorso, unitamente alla esposizione, parimenti prolissa, di tutte le questioni, parimenti irrilevanti nella presente sede, relative al merito della causa a quo e delle ragioni della ritenuta non correttezza delle conclusioni peritali- rappresenta una sicura violazione del dovere di chiarezza e sinteticità, funzionale, peraltro, alla correttezza nell'uso dello strumento processuale ed alla ragionevole durata del processo. Neppure la natura e l'oggetto della causa giustificano la tecnica difensiva adottata, attesa la assoluta semplicità delle questioni giuridiche da trattare, connesse ai soli criteri di liquidazione del compenso dell'Ausiliario, e considerato, altresì, il valore della causa e la natura degli interessi coinvolti.
Per le ragioni di cui sopra e considerato anche il parziale accoglimento della opposizione -avendo il ricorrente richiesto la liquidazione nella misura massima di
€ 2.314,24- in applicazione dell'art. 46, co. 5, disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l'art. 121 c.p.c., si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto di liquidazione n. 9206/2023, emesso dal Tribunale Ordinario di Roma, e comunicato in data 05.12.2023, liquida in favore del CTU, , il CP_1 compenso di euro 3.670,00 oltre accessori di legge, detratto l'acconto se corrisposto;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2025.
Il Giudice
ND RU