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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/02/2025, n. 2237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2237 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Controversie di Lavoro III
Il Giudice dott. Umberto Buonassisi, all'udienza del 21 febbraio 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 21180/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Paolo Zangari per procura in atti (ricorrente) Parte_1
E
1 Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis cpc dai propri funzionari Avv.ti Alessandra Molfese e Emilia Principe
(resistente);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. art. 414 c.p.c. ha chiesto di accogliere nei confronti del Parte_1 [...]
le seguenti conclusioni: “A) previa eventuale disapplicazione Controparte_2
dell'O.M. 112/2012 e disapplicazione dei bollettini di nomina nell'ambito della Provincia di Roma come richiamati in premessa
in relazione alle posizioni della GPS ivi evidenziate, nonché riassunte e riportate nella tabella allegato 20 e documentate per i
successivi all'allegato n. 16 ed all'allegato n. 26, accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'attribuzione di un incarico
a tempo determinato annuale sulla classe di concorso ADSS – I presso il Controparte_3
(RMPS090001) o comunque in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata con istanze on line del 27.07.2023, in relazione alle classe di concorso A018 per la seconda fascia, coincidente o meno con gli incarichi e gli istituti evidenziati nei
bollettini allegati e riportati e riassunti nella tabella allegato 20 del ricorso e documentate per i successivi all'allegato n. 16 ed
2 all'allegato n. 26, con decorrenza dal 08.09.2023 e, subordinatamente (salvi eventuali diritti di riservisti/categorie particolari
comunque non specificati nelle graduatorie) dalle date dei successivi bollettini e per l'effetto, anche previo eventuale accertamento di responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c.: - condannare, il , in persona del Controparte_1
e l , in persona del legale rapp.te p. t., in ragione delle rispettive CP_4 Controparte_5
prerogative e/o competenze, all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale sulla classe di concorso ADSS – I F/B
presso il (RMPS090001) o comunque in una delle sedi dalla stessa indicate nella Controparte_3
domanda inviata con istanze on line del 27.07.2023, in relazione alle classe di concorso A018 per la seconda fascia, coincidente
o meno con gli incarichi e gli istituti evidenziati nei bollettini allegati e riportati e riassunti nella tabella allegato 20 del ricorso
e documentate per i successivi all'allegato n. 16 ed all'allegato n. 26, con decorrenza dal 08.09.2023 e, subordinatamente (salvi
eventuali diritti di riservisti/categorie particolari comunque non specificati nelle graduatorie) dalle date dei successivi bollettini;
- condannare il , in persona del p. t., e/o l' Controparte_1 CP_4 Controparte_5
, in persona del legale rapp.te p. t., in ragione delle rispettive competenze e prerogative: al risarcimento del danno,
[...]
commisurato alla retribuzione che la ricorrente avrebbe dovuto percepire su 18 ore settimanali per la dovuta chiamata dalle
GPS di seconda fascia per le causali descritte in narrativa, a far data dal 08.09.2023 (data del primo conferimento utile di
3 incarico a soggetto con posizione peggiore) o comunque a decorrere dalla data di spettanza di attribuzione dell'incarico che sarà
riconosciuta giudizialmente e sino alla data di presa di servizio derivante dall'attribuzione del nuovo incarico per effetto della invocata tutela giudiziale, detratta la retribuzione netta che eventualmente avrà medio tempore percepito per incarichi
temporanei di supplenza di docenza a tempo determinato ricevuti nell'a.s. 2023/2024; al riconoscimento ed all'attribuzione alla
medesima ricorrente, del punteggio correlato all'attività di insegnamento che le è stato impedito di svolgere per il periodo
compreso tra le decorrenze di cui sopra e l'inizio del servizio che sarà conseguito per effetto della invocata tutela giudiziale
(pari a punti 2 per ogni mese o frazione di mese di 16 giorni), detratti eventuali punteggi già conseguiti per effetto di supplenze
brevi a tempo determinato ricevute nell'a.s. 2023/2024; al riconoscimento, sia sotto il profilo economico che giuridico, del
servizio di insegnamento per l'intera annualità dell'anno scolastico 2023/2024 ovvero del servizio che la ricorrente avrebbe
avuto diritto a prestare sulla classe di concorso ADSS per la prima fascia sez. B ovvero A018 per la seconda fascia o comunque in relazione agli ulteriori incarichi di cui la ricorrente risulterà avere diritto in corso di causa…. B) IN SUBORDINE, per
l'ipotesi in cui non venga riconosciuta la richiesta di attribuzione giudiziale del contratto, previa eventuale declaratoria di
illegittimità dell'operato del resistente, per le ragioni di cui in narrativa, e previo accertamento del diritto della CP_1
ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale sulla classe di concorso ADSS I F/B, presso il
[...]
[..
[...] [...]
(RMPS090001) o comunque in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata Controparte_6
con istanze on line del 23.07.2023, in relazione alla classe di concorso A018 per la seconda fascia, coincidenti, o meno, con gli incarichi evidenziati nei bollettini allegati e riportati e riassunti nella tabella allegato 20 del ricorso e documentate per i
successivi all'allegato n. 16 ed all'allegato n. 26, con decorrenza dal 08.09.2023 e subordinatamente (salvi eventuali diritti di
riservisti/categorie particolari comunque non specificati nelle graduatorie) dalle date dei successivi bollettini e per l'effetto,
anche previo eventuale accertamento di responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c. dei resistenti, CONDANNARE il
[...]
, in persona del e l' in persona del legale Controparte_1 CP_7 Controparte_8
rapp.te p. t., in ragione delle rispettive competenze e prerogative: - al risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione
che la ricorrente avrebbe dovuto percepire su 18 ore settimanali per la dovuta chiamata dalle GPS di seconda fascia per le
causali descritte in narrativa, a far data dal 08.09.2023 (data del primo conferimento utile di incarico a soggetto con posizione peggiore) o comunque a decorrere dalla data di spettanza di attribuzione dell'incarico e per la classe di concorso che sarà
riconosciuta giudizialmente, e sino alla data del 30.06.2024 (fino al termine delle attività didattiche), detratta la retribuzione
netta che avrà medio tempore percepito per incarichi temporanei di docenza a tempo determinato nell'a.s. 2023/2024; - al
riconoscimento ed all'attribuzione alla medesima ricorrente, del punteggio correlato all'attività di insegnamento che le è stato
5 impedito di svolgere per il periodo compreso tra il 08.09.2023 o comunque dalle diverse decorrenze di cui sopra e sino al
30.06.2024, pari a punti 2 per ogni mese o frazione di mese di 16 giorni e comunque nella misura massima di 12 punti, detratti eventuali punteggi già conseguiti per effetto di supplenze brevi nell'a.s. 2023/2024; - al riconoscimento, sia sotto il profilo
economico che giuridico, del servizio di insegnamento per l'intera annualità dell'anno scolastico 2023/2024 ovvero del servizio
che la ricorrente avrebbe avuto diritto a prestare sulla classe di concorso ADSS a far data dal 08.09.2023 al 30.06.2024 o per le
differenti decorrenze e c.d.c. che risulteranno in corso di causa;
D) condannare il resistente, in persona del CP_1 CP_4
pro tempore, e l' in persona del legale rapp.te pro tempore, alla refusione delle spese Controparte_8
legali, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.”
L'Amministrazione resistente si è costituita chiedendo invece di respingere il ricorso perché infondato con vittoria di spese.
E' stato autorizzato il deposito di note.
Infine, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa.
****
6 Il ricorso è parzialmente fondato.
La signora è docente precaria, in possesso di regolare titolo di accesso per le seguenti classi di concorso: in Pt_1
prima fascia – sez. B per ADSS - SOSTEGNO NELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI, come da graduatoria pubblicata il 03.08.2023, nonché di II fascia per l classe di concorso A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE.
Nel rispetto dei termini e dei modi previsti dalla O.M. n. 112 del 06.05.2022 (art. 7) (all. n. 1) e successivo avviso di cui alla Nota n. 18095 dell'11.05.2022 (all. n. 2), la stessa in data 23.05.2022 ha presentato Controparte_1
istanza finalizzata all'inserimento e/o aggiornamento nelle graduatorie provinciali e di istituto GPS di II Fascia,
istituite ai sensi dell'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della L.
3.5.1999 n. 124, per le supplenze di scuola secondaria di I e II
grado nella Provincia di Roma (all. n. 3), nonché istanze volte all'ammissione agli elenchi aggiuntivi in applicazione dell'art. 10 dell'OM n. 112/2022 (all. n. 4) ed allo scioglimento della riserva per il conseguimento del titolo per l'accesso a graduatoria di prima fascia (all. n. 5). La ricorrente, in data 24.07.2023, nei termini e nei modi prescritti dalla Nota - Avviso del n. 41908 del 12.07.2023 (all. n. 6), ha quindi presentato Controparte_1
apposita istanza per la partecipazione alle procedure di attribuzione del/dei contratti a tempo determinato ai sensi
7 dell'art. 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,
n. 15, e dell'articolo 12 dell'O.M. 06 maggio 2022, n. 112, esprimendo le preferenze per le supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche, in relazione alle scuole ivi specificate, con riferimento alle classe di concorso summenzionate ADSS – I Fascia/sez. B e A018 – II Fascia;
il tutto secondo le preferenze pure ivi specificate (all. n.
7).
A seguito della pubblicazione delle graduatorie GPS per la Provincia di Roma per scuole secondarie di II grado ed in relazione all'a.s. 2023/2024, la ricorrente è stata collocata in prima fascia – sez. B in posizione 3094 e con punteggio di 46 per la classe di concorso ADSS;
nonché in seconda fascia in posizione 2052 e con punteggio di 37
come risulta dalla graduatoria GPS di I e II Fascia per la Provincia di Roma e per scuole secondarie di II grado (SS),
pubblicata il 03.08.2022di cui all'allegato n. 9 al ricorso e per semplificazione estratta riguardo alle classi di concorso in esame (all. n. 8); il tutto relativamente al decreto e per quanto attiene alle graduatorie, a loro volta riportate limitatamente alle classi di concorso summenzionate (così estratte per ragioni di spazio e di dimensione
8 del file excel, essendo comunque consultabile nella sua interezza sul sito dell' Controparte_5
). CP_5
Sul punto, peraltro, non vi sono contestazione da parte dell'amministrazione.
Successivamente sono stati pubblicati una serie di bollettini, per la convocazione e attribuzione degli incarichi in favore di persone aspiranti con punteggio e posizione inferiore alla ricorrente, quindi in pregiudizio della Pt_1
e segnatamente: Primo bollettino del 08.09.2023 (all. n. 10) Classe di concorso ADSS – I F/B: convocazione in favore di con punteggio di 46 e posizione 3133, riguardo ad un contratto fino al termine delle attività Persona_1
didattiche e presso (RMPS090001), nonché, a seguire per le posizioni più Controparte_3
basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). Riguardo a questo bollettino il fatto che si rinvengono scavalchi già al primo bollettino di nomina risulta dovuto, come asserito dallo stesso Ministero, al fatto che la posizione della signora sia Pt_1
stata trattata soltanto l'11.09.2023 (allegato n. 28); ragion per cui, qualora i nominativi di cui al bollettino presente
9 non rappresentino particolari situazioni di precedenza, le nomine relative dovrebbero intendersi, si legge in ricorso, come irregolarmente applicate, avendo la ricorrente posizione antecedente in graduatoria;
bollettini in rettifica del 22.09.2023, del 02.10.2023, del 10.10.2023, del 20.20.2023 (all. n. 11) Classe di concorso ADSS – I F/B:
convocazione in favore di con punteggio di 45 e posizione 3165, riguardo ad un contratto fino al Persona_2
termine delle attività didattiche e presso II RI VA (RMIS00400B), nonché, a seguire per le posizioni più
basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). Classe di concorso ADSS – I F/B: convocazione in favore di con Parte_3
punteggio di 42,5 e posizione 3305, riguardo ad un contratto fino al termine delle attività didattiche e presso Liceo
IO AN SE (RMIS063007), nonché, a seguire per le posizioni più basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente
(allegato n. 20). Classe di concorso ADSS – I F/B: convocazione in favore di con punteggio di 43 e Persona_3
posizione 3278, riguardo ad un contratto fino al termine delle attività didattiche e presso Liceo Virgilio
10 (RMPC27000A), nonché, a seguire per le posizioni più basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco,
riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). Classe di concorso ADSS – I
F/B: convocazione in favore di con punteggio di 45 e posizione 3148, riguardo ad un contratto Persona_4
fino al termine delle attività didattiche e presso IT Sereni (RMTA06000E), nonché, a seguire per le posizioni più
basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). Secondo bollettino del 22.09.2023 (all. n. 12) - Classe di concorso ADSS – I F/B:
convocazione in favore di con punteggio di 45 e posizione 3166, riguardo ad un contratto annuale Parte_4
e presso il Liceo Artistico Statale Alessandro Caravillani – ; nonché, a seguire per le posizioni più C.F._1
basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). - Classe di concorso A018 – II Fascia: convocazione in favore di con Parte_5
punteggio di 33,5 e posizione 2765, riguardo ad un contratto annuale e presso l'II Carlo Urbani - RMIS03300B.
11 Terzo bollettino del 02.10.2023 (all. n. 13) Classe di concorso ADSS – I F/B: convocazione in favore di
[...]
con punteggio di 41,5 e posizione 3400, riguardo ad un contratto fino al termine delle attività didattiche Parte_6
e presso l'IS IO Lombardo Radice - RMTD38000R; nonché, a seguire per le posizioni più basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente
(allegato n. 20). Quarto bollettino del 12.10.2022 (all. n. 14) Classe di concorso ADSS – I F/B: convocazione in favore di con punteggio di 39 e posizione 3525, riguardo ad un contratto fino al termine delle attività Parte_7
didattiche e presso il Liceo Ginnasio Statale Orazio - RMTD38000R; nonché, a seguire per le posizioni più basse,
ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). Quinto bollettino del 23.10.2022 (all. n. 15) Classe di concorso ADSS – I F/B:
convocazione in favore di con punteggio di 39 e posizione 3520, riguardo ad un contratto fino al Persona_5
termine delle attività didattiche e presso l'IPSEOA Vincenzo OB - RMRH07000D; nonché, a seguire per le posizioni più basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto
12 come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). Classe di concorso ADSS – I F/B e classe di concorso A018 – II Fascia a favore di tutti gli assegnatari ivi riportati, riguardo alle posizioni più basse, nonché presso le scuole oggetto di scelta nella domanda di selezione ed alle tipologie di contratto ivi riportate, il tutto documentato dall'allegato n. 16.
Da quanto esposto emerge che, a seguito della pubblicazione dei bollettini di conferimento di nomine (dal
08.09.2023), la prof.ssa ad oggi non è rimasta aggiudicataria di alcuna nomina relativa alle classi di Pt_1
concorso e alle sedi da ella indicate, dovendosi riscontrare che, come sopra evidenziato e documentato, diversi docenti collocati in graduatoria in posizione peggiore rispetto alla sua, hanno ottenuto incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche o comunque su spezzoni orari, nelle stesse sedi dalla ricorrente indicate.
Al fine di sostenere le sue ragioni le sedi e i contratti assegnati ad altri docenti, con punteggio e posizione più bassi di quelli del ricorrente, pure evidenziati nei bollettini, sono stati compiutamente raggruppati dalla ed Pt_1
elencati – progressivamente - all'interno del documento n. 20, nonché documentati anche con l'allegato n. 16.
13 ****
Con il presente giudizio la ricorrente, in considerazione della illegittima mancata attribuzione dell'incarico annuale ovvero alla fine delle attività didattiche di cui è causa, lamenta di avere subito in ogni caso danni di natura economica, non avendo la stessa potuto lavorare con continuità per l'intero anno e chiede che le venga riconosciuto giudizialmente ogni diritto connesso a quello di assunzione per l'intero anno scolastico 2023/2024, disapplicati i bollettini di nomina GPS II fascia della Provincia di Roma, in ossequio alla graduatoria, alle preferenze e scelte rese;
concernendo di conseguenza il riconoscimento del conseguente punteggio ed ogni altro diritto consequenziale, ivi compresa la richiesta di risarcimento del danno.
Occorre allora esaminare la normativa da applicare al caso di specie.
Con O.M. 116 del 06.05.2022 (così come all'art. 1, tale O.M. disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del
14 personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n.
124) il , per quanto in questa sede rileva, ha previsto, per il biennio relativo agli anni Controparte_1
scolastici 2022/2023 e 2023/2024, una modalità di conferimento degli incarichi di supplenza completamente informatizzata, in quanto l'assegnazione degli stessi è affidata a un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria degli aspiranti docenti e le indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura.
Come previsto da tale Ordinanza la stipula dei contratti a tempo determinato avviene subordinatamente alle immissioni in ruolo e all'assegnazione al personale docente di ruolo delle dotazioni organiche e comunque alle modalità di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3.
Difatti il comma 4, del citato art. 2 testualmente prescrive che in subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze
15 temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c)
supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti”.
Il successivo comma 5 prevede che ai fini dell'attribuzione delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle summenzionate lettere a) e b) del citato comma 4, subordinatamente all'utilizzo delle GAE (e quindi in caso di incapienza ed esaurimento delle stesse), “si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3”.
L'art. 3, da ultimo citato, ai commi nn. 1 e 2, espressamente prevede che: “1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b). 2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate,
16 conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.”
Il successivo comma 3 prevede che l'aggiornamento e i nuovi inserimenti in GPS, le posizioni e i punteggi e le precedenze, sono determinati “sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2”.
Tale articolo 3, in sintesi, per quanto in questa sede rileva, prevede che:
- i titoli dichiarati dall'aspirante nell'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione;
- le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso,
sono suddivise in fasce. In relazione alla seconda fascia e alle classi di concorso di cui alla Tabella A, essa è
costituita dai soggetti in possesso, alternativamente, di uno sei seguenti requisiti: possesso 24 CFU/CFA nelle materie pedagogiche, abilitazione su altra classe di concorso, precedente inserimento nella seconda classe di concorso (cfr. art. 3, comma 9, lett.b, sub. i). 17 Vengono poi richiesti i requisiti generali tra cui la cittadinanza italiana (art. 6).
Ebbene, come emerge dalla documentazione in atti, la ricorrente era (all'atto della domanda) ed è tutt'ora, come pure dichiarato nella domande allegate del 30.05.2022 e del 13.08.2022, in possesso di regolare titolo di accesso per le classi di concorso, nonché degli ulteriori titoli di ammissione e non, valutati ai fini del punteggio nonché i titoli di servizio dichiarati pure nella domanda del 23.05.2022 (cfr. all. n. 17).
Del resto, la valutazione sulla sussistenza dei titoli di accesso e valutativi e di servizio ai fini dell'attribuzione del punteggio è già stata positivamente eseguita dal e resistenti, in quanto la ricorrente è CP_1 Controparte_5
stata inserita nelle graduatorie GPS di I - sez B e II fascia, con il corretto punteggio.
Tanto evidenziato, con riferimento specifico alla procedura di nomina del docente da GPS di I - sez B e II fascia si evidenzia ulteriormente quanto appresso.
La ricorrente, come documentato, ha presentato le istanze di inserimento/aggiornamento nella graduatoria GPS, in ottemperanza e nei modi previsti dall'art. 7 dell'OM 116 del 06.05.2022 e quindi mediante la procedura informatica e, in particolare, l'istante ha depositato l'istanza di aggiornamento/inserimento in GPS per la Provincia di Roma il 18 30.05.2022, quindi nel termine di cui all'avviso NOTA 18095 dell'11.05.2022, emessa in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 dell'O.M. n. 112 del 06.05.2022, indicando, tra le altre cose, come evidenziato, i titoli di accesso richiesti, i titoli di servizio e valutabili.
La ricezione da parte del sistema del M.I., quindi l'invio entro i termini, sono attestati dalla presenza di un numero protocollo rilasciato sulla domanda e dalla data di presentazione ivi contenuta (cfr. all. n. 3 – all. n. 7).
Come previsto dall'art. 12 dell'OM in esame, il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività
didattiche avviene con modalità informatizzata.
Con la precisazione che hanno diritto a conseguire le supplenze “esclusivamente gli aspiranti […] che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del ”. CP_1
L'art. 12, comma 3, prevede che “Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto.
19 Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente”.
Il successivo comma IV precisa i casi in cui debba considerarsi rinunciatario un aspirante, ovvero nel caso in cui non sia presentata l'istanza (di conferimento incarico) e la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto, limitatamente alle preferenze non espresse.
Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza.
Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento (art. 12, comma 4).
20 Nel caso di specie, la prof.ssa come evidenziato, ha fatto domanda di attribuzione dell'incarico di cui Pt_1
all'art. 12 citato entro il termine previsto, come da domanda prodotta in atti, esprimendo le preferenze per il tipo di contratto, per le sedi e tipologia di posto in relazione alla sua classe di concorso.
Da un esame di detta domanda non pare sussistono ragioni di esclusione o per le quali alla ricorrente debbano essere preferiti aspiranti in graduatoria con punteggio e posizioni più bassi, come accaduto, se si considera che detti aspiranti sono stati preferiti proprio in relazione alle stesse ed identiche preferenze pure fatte dall'istante per la sede, il tipo di posto e classe di concorso.
Non v'è motivo alcuno per il quale si possa considerare legittimamente scavalcata la ricorrente e infatti l'amministrazione anche nel presente giudizio non lo ha indicato, e tantomeno provato.
Quindi lo scavalcamento della ricorrente appare illegittimo e ciò anche alla luce della comparsa di costituzione.
In proposito il si è difeso (v. comparsa di costituzione) sostenendo quanto segue: “La ricorrente CP_1 Parte_1
è stata processata nel primo turno di nomina dell'08.09.2023 ove è stato conferito l'incarico al docente
[...] Per_1
(con punti 46 e posizione in graduatoria 3133,c.c. ADSS, fascia 1B) presso RMPS090001 -
[...] Controparte_9
[...
[...] [...]
in quanto in possesso di una riserva N (riserva destinata agli invalidi civili), come si evince da bollettino di
[...]
nomine dell'08.09.2023 che si allega, ove in corrispondenza del docente risulta la riserva N.Nel predetto Persona_1
bollettino, risulta incaricata anche la docente (con punti 45 e posizione in graduatoria 3165, c.c. ADSS, Persona_2
fascia 1B) presso RMIS00400B - I. I. S. PROFESSIONALE ROSARIO LIVATINO per uno spezzone di 9 ore avendo tale
docente espresso nella propria domanda GPS (che si allega in copia) la preferenza anche per gli spezzoni, cosa che invece non
ha fatto la l la quale, nella sua domanda GPS (che si allega), non ha espresso preferenze per spezzoni ma solo Parte_1
per cattedre intere annuali o fino al termine delle attività didattiche. Gli altri docenti indicati dal ricorrente, come egli stesso
riferisce, sono stati processati, invece, nei turni di nomina successivi al primo.Evidentemente, le sedi indicate dalla ricorrente
nella sua domanda di inserimento nella GPS non rientravano tra quelle disponibili nel primo turno di nomina e ciò ha reso la
stessa “rinunciataria” ai sensi dell'art. 12, comma 4, dell'O.M., con conseguente esclusione dall'intera procedura di conferimento incarichi relativa all'anno scolastico per cui è causa.In termini generali, il candidato che nel bollettino di
spettanza non può essere soddisfatto in base alle preferenze che ha manifestato, perché indisponibili i posti richiesti, perde la
possibilità di conseguire incarichi dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'intero anno scolastico di
riferimento. Ergo, trattandosi di operazioni non soggette a rifacimento (lo stesso poteva dirsi per le nomine in presenza), il
22 candidato “rinunciatario” non partecipa ai successivi turni di nomina neppure in presenza di disponibilità sopravvenute
collimanti con quelle espresse in domanda.Così dispone l'art. 12 comma 10, dell'O.M. 6 maggio 2022 n. 112, ai sensi del quale
“L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia
all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto (…)”.Risulta
del tutto legittimo che la docente “rinunciataria” nel primo bollettino di nomine, non abbia potuto Parte_1
partecipare alle ulteriori fasi di conferimento degli incarichi da GPS, in occasione delle quali la disponibilità sopravvenuta presso gli istituti da lei richiesti, e non rientranti tra quelli disponibili nel primo turno di nomine (ove la posizione della
ricorrente è stata processata), non poteva che essere conferita a docenti collocati in posizione di graduatoria successiva,
conformemente a quanto statuisce l'art. 12, comma 10, seconda parte,dell'O.M. 112/2022 che testualmente dispone: “Le
disponibilità successive che si determinano,anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato
dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
Al contrario, anche questo giudice ritiene del tutto persuasivo e condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale
(ad es. Trib. Di Torino 19.12.2023) per il quale” Il ricorso deve essere accolto, in quanto l'interpretazione data dal
23 Ministero all'ordinanza che regola l'attribuzione dei posti non è conforme con i canoni di ragionevolezza e di rispetto del
principio meritocratico. Secondo il , il combinato disposto dei commi dell'articolo 12 dell'ordinanza ministeriale CP_1
renderebbe la scelta molto simile ad un contratto aleatorio: i candidati, laddove non scelgano tutte le sedi disponibili, saranno
assegnatari di un posto di lavoro solo qualora, per ventura, si renda disponibile una delle sedi prescelte;
viceversa, se nel turno
di nomina in cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non vi sia una sede per cui è stata espressa la
preferenza, non solo si viene esclusi da quel turno (il che appare ragionevole) ma non si viene più chiamati, neppure in seguito.
Di conseguenza, l'unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all'interno
della provincia;
il che, com'è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza. Questo sistema, paradossalmente, penalizza
proprio i soggetti con un punteggio più elevato i quali, confidando che l'alta posizione in graduatoria consenta loro una
possibilità di scelta, potrebbero essere indotti ad individuare un numero più contenuto di sedi desiderate;
ma, qualora tali sedi non fossero disponibili nel momento in cui spetta a loro essere chiamati, verrebbero esclusi dall'intera procedura. Per chiarire
l'esito paradossale dell'interpretazione propugnata da parte convenuta dell'ordinanza ministeriale, si immagini un soggetto
collocato al primo posto in graduatoria il quale, per scelte personali assolutamente insindacabili, indichi come preferenza solo le
sedi più vicine alla propria abitazione. Ebbene, costui, nonostante sia il più alto in graduatoria, qualora nessuna di queste fosse
24 disponibile al momento del primo turno di nomina, verrebbe escluso dalla possibilità di ottenere supplenze per l'intero anno
scolastico. Tale interpretazione dell'articolo 12 citato non è peraltro l'unica possibile. In primo luogo, è errato affermare che il ricorrente possa essere ritenuto rinunciatario poiché non ha espresso la preferenza con riferimento a tutte le sedi disponibili.
Tale interpretazione, sostenuta dal , è in chiaro contrasto con la lettera della norma citata ove si afferma che “(…) CP_1
Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di
concorso/tipologie di posto. Qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze
espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia
espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia
risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento” (art. 12, comma 4). Il significato della disposizione è chiarissimo: il candidato non potrà avanzare pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in
quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste;
l'interpretazione del Ministero, invece, porterebbe a concludere
che l'aspirante diviene rinunciatario anche con riferimento alle sedi che ha scelto. Nel caso di specie, il …. non avanza alcuna
pretesa nei confronti delle sedi che si sono rese disponibili con il primo turno di nomina in data 30 agosto 2022, proprio
25 riconoscendo che, non essendo tra quelle da lui selezionate, con riferimento a queste doveva essere ritenuto rinunciatario. Non
ha invece mai rinunciato alle sedi da lui indicate nelle proprie preferenze, né si può interpretare il comma 4 sopra riportato affermando che dica l'esatto opposto del proprio testo letterale. Il sostiene che la propria interpretazione trovi CP_1
appiglio nell'ultimo periodo del comma 4 citato, che afferma “Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo
determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”, nonché nel
comma 10, che statuisce che le operazioni di conferimento di supplenza non sono soggette a rifacimento e che le “disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei
riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla
procedura”. Occorre leggere congiuntamente le previsioni dell'ordinanza. L'ultimo periodo del comma 4 si riferisce, per
evidente connessione logico-giuridica, alle ipotesi in cui l'aspirante sia considerato rinunciatario;
come argomentato in precedenza, questi può essere considerato tale solo con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso la propria preferenza e
non per le altre: di conseguenza, si comprende come la mancata assegnazione dell'incarico possa riguardare ed essere
giustificata solo con riferimento al turno di nomina. Per quanto riguarda il comma 10, che le operazioni di conferimento di
supplenza non siano “soggette a rifacimento” non implica alcunché per quanto riguarda il caso di specie: il… non ha chiesto il
26 rinnovo delle nomine stabilite con il decreto del 30 agosto 2022, ma ha domandato di accertare il proprio diritto di essere
compreso nelle nomine previste nel decreto successivo. Neppure è preclusivo del diritto del ricorrente il secondo periodo, in quanto per le ragioni più volte espresse questi non può essere ritenuto rinunciatario dell'incarico. Rimane da esaminare il
contenuto del terzo periodo, secondo il quale “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono
oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva
rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”: occorre quindi definire che cosa si intenda con tale dizione.
L'espressione “trattato dalla procedura” non è chiarificatrice, potendo essere interpretata in due modi diversi: si può intendere
come l'ultimo soggetto astrattamente destinatario di una proposta di assunzione (ossia dell'aspirante collocato al posto 1090
nella classe di concorso A028), oppure come il candidato collocato più in basso in graduatoria oggetto di effettiva proposta
contrattuale. L'interpretazione fornita dal è oggettivamente la più lineare, laddove considera quale “ultimo dei CP_1
candidati trattato dalla procedura” l'ultimo dei posti presi astrattamente in considerazione dai vari decreti;
nel caso di specie,
poiché con il decreto del 30 agosto 2022 erano state effettuate nomine sino al posto 1090 della graduatoria, ed il ricorrente era
collocato al posto 1048, le successive disponibilità avrebbero dovuto riguardare i candidati a partire dalla posizione 1091 e
successive, escludendo così il ….Tale interpretazione però contrasta con il criterio meritocratico e con il principio di buona fede
27 e correttezza. Se si esamina il bollettino allegato al decreto del 30 agosto 2022 (documento 8 di parte ricorrente), si può
constatare che non si rinviene il nominativo del ricorrente;
di conseguenza, non si può affermare che questi sia l'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, in quanto non è stato affatto preso in considerazione nella procedura di nomina. Questa
interpretazione, ossia di considerare quale candidato “trattato dalla procedura” quello effettivamente preso in considerazione
dai provvedimenti di nomina, appare essere più consona alla tutela, congiunta, degli interessi del (di avere alle CP_1
proprie dipendenze i soggetti più competenti) e degli aspiranti collocati in posizione migliore in graduatoria. Infatti, solo coloro che sono stati individuati dal come destinatari di provvedimento di nomina sono stati effettivamente trattati dalla CP_1
procedura mirata a tal fine e solo costoro hanno avuto la possibilità di accettare o di rinunciare alla proposta contrattuale da
parte del convenuto. Al contrario, gli aspiranti come il ricorrente che non sono mai stati effettivamente chiamati per CP_1
l'attribuzione di alcuna cattedra non possono essere considerati rinunciatari se non, per effetto della previsione del più volte citato comma 4, alle sedi che non hanno indicato tra le loro preferenze. Non è neppure rinvenibile alcuna distorsione della
parità di trattamento fra aspiranti come ventilato dal , poiché per i candidati, come il ricorrente, non vi sarebbe una CP_1
“seconda partecipazione” alla procedura di nomina in quanto si è appena visto che non vi è stata alcuna chiamata nei suoi
confronti. Neppure è vero che “le convocazioni dovrebbero essere costantemente soggetto a rifacimento ogni qualvolta sorgano
28 delle disponibilità sopravvenute” come lamenta parte convenuta a pagina 10 della memoria;
semplicemente, lo scorrimento dei
soggetti da chiamare dovrebbe tener conto non della astratta possibilità di essere destinatari di nomine sulla base del punteggio in graduatoria, ma del fatto che il candidato ha ricevuto una concreta proposta contrattuale. Se il avesse considerato CP_1
il *** rinunciatario solo con riferimento alle sedi non indicate, avrebbe dovuto chiamarlo con il secondo decreto emesso l'8
settembre 2022, dove ha assegnato la cattedra annuale per la classe di concorso A028 presso la scuola TOMM7140E Casa
Circondariale Le Vallette, prima scelta del ricorrente;
invece lo ha escluso dalle successive chiamate e ha attribuito la nomina alla professoressa …, collocata in posizione deteriore in graduatoria. Per tutte le ragioni fin qui esposte, la procedura di nomina
si appalesa illegittima ed il ricorrente avrebbe dovuto essere destinatario del posto rivendicato, con conseguente riconoscimento
del punteggio che avrebbe avuto in tale ipotesi ed il pagamento delle retribuzioni perdute da quella data sino al 30 giugno 2023
(scadenza del contratto attribuito alla …), detratto quanto percepito per effetto dell'attuale contratto a tempo determinato da lui stipulato. Neppure può essere condivisa l'eccezione fatta del secondo cui il ricorrente, per dimostrare di aver CP_1
diritto al posto presso la scuola Casa Circondariale Le Vallette, avrebbe dovuto dimostrare che nessun altro Numero_1
docente in posizione superiore a lui in graduatoria avrebbe potuto rivendicare l'attribuzione di questa cattedra, poiché si tratta
di un fatto impeditivo del diritto del ricorrente. Il …* ha dimostrato il proprio diritto ad ottenere tale posto di lavoro, allegando
29 il proprio punteggio (superiore a quello della ) e la disponibilità della cattedra da lui prescelta come prima;
l'eccezione secondo
cui gli potevano essere altri aspiranti in una posizione preminente rispetto quella dell'attore, come detto, costituisce un fatto impeditivo del diritto rivendicato e le circostanze fattuali su cui si poggia dovevano essere dimostrate dal CP_1
convenuto”.
Tale giurisprudenza va applicata anche al caso di specie in cui la ricorrente è stata immotivatamente ed illegittimamente scavalcata dai nominativi e per le posizioni di cui alla tabella prodotta quale allegato n. 20 e successivi nominativi documentati nell'allegato n. 16 (pure evidenziati nei bollettini allegati), e ciò con riferimento alle classi di concorso di I fascia – sez. B ADSS e di II fascia A018.
Per ognuna di esse o in ogni caso per la maggior parte delle stesse vi era la disponibilità di posto per la ricorrente.
E ciò considerando la posizione in graduatoria e il punteggio della ricorrente come superiore a quello dei colleghi cui è stato attribuito l'incarico, ma anche l'identità della scuola e della tipologia di contratto oggetto di preferenza da parte della ricorrente.
30 L'esclusione della ricorrente dalle attribuzioni dell'incarico annuale, sin dal 08.09.2023 appare quindi illegittima ed ingiustificata.
In conclusione, come accaduto già per il precedente anno scolastico 2022/2023 il resistente ha fatto CP_1
ricorso) a un sistema di reclutamento dei docenti del tutto illegittimo;
in quanto in occasione di ogni disponibilità
(quindi di volta in volta a seguito della pubblicazione dei bollettini) non consente di scorrere la graduatoria da chi ha un punteggio più alto (e che allo stesso tempo è rimasto insoddisfatto nei precedenti bollettini in relazione al tipo di posto oggetto di sua preferenza).
Mentre la giurisprudenza di merito si è prevalentemente espressa in favore della illegittimità di un siffatto sistema di reclutamento in relazione all'a.s. 2023/2024, ma anche con riferimento ai sistemi precedenti (laddove si ovviava,
a vario modo, a quello che è il merito espresso e desumibile dalla graduatoria).
Si è pure già visto come alcuna fattispecie di rinuncia e/o esclusione contemplata dall'OM 112/2022 sia rinvenibile in relazione alla posizione della ricorrente.
31 - L'art. 12, comma 4, I periodo, dell'OM citato prescrive che la mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4,
lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.
Il riferimento è alla mancata presentazione dell'istanza avente ad oggetto le preferenze, che come documentato la ricorrente ha trasmesso tempestivamente in data 03.08.2023.
Quindi alcuna rinuncia ai sensi della disposizione citata è mai intervenuta.
- L'art. 12, comma 4, II periodo, dell'OM citato continua prescrivendo che costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto,
qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
32 Da una semplice lettura della disposizione e comunque come confermato anche dalla giurisprudenza, è evidente che è da considerarsi rinunciatario il candidato/docente solo ed esclusivamente con riferimento alla sede e/o tipo di posto per i quali non ha espresso preferenza.
A riguardo si può richiamare anche la ordinanza collegiale del Tribunale di Cassino del 13.03.2023, con la quale proprio in riferimento a tale disposizione si afferma testualmente: “la norma è chiara nel circoscrivere gli effetti della
rinuncia alle sole sedi non oggetto di preferenza espressa (si specifica che la rinuncia opera “limitatamente alle preferenze non espresse” e che il candidato “sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto
per cui non abbia espresso preferenza”) per cui alcuna esclusione per i successivi turni di nomina pare ipotizzabile, ai sensi di
tale disposizione, con riferimento ai posti invece oggetto di preferenza e che, pur non disponibili nel primo turno di nomina, si
rendano vacanti in turni successivi, in assenza di rinuncia espressa”.
Come già detto Tribunale di Torino, si è pure espresso ripetutamente, tra le altre con la sentenza n. 743/2023,
affermando che “è errato affermare che il ricorrente possa essere ritenuto rinunciatario poiché non ha espresso la preferenza
33 con riferimento a tutte le sedi disponibili” in quanto trattasi di una interpretazione, come sostenuta dal resistente, CP_1
che “è in chiaro contrasto con la lettera della norma citata”, ovvero della disposizione in esame (art. 12, comma 4, II periodo).
Nella stessa sentenza si afferma quindi che il significato della disposizione è chiarissimo: il candidato non potrà
avanzare pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste;
l'interpretazione del , invece, porterebbe a concludere che CP_1
l'aspirante diviene rinunciatario anche con riferimento alle sedi che ha scelto.
E' evidente quindi che alcuna fattispecie di rinuncia è rinvenibile a carico della docente ricorrente che ha chiesto il riconoscimento giudiziale del diritto ad essere destinataria del posto resosi disponibile a decorrere dal terzo bollettino (08.09.2023), in relazione alla propria posizione in graduatoria e alle preferenze espresse.
****
Ricapitolando, l'art. 12, comma 4, ultimo periodo prevede testualmente che ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento, mentre il comma il comma 10 dello stesso art. 12 statuisce che le operazioni di
34 conferimento di supplenza non sono soggette a rifacimento e, al terzo periodo, che le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi si attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura.
Quanto al comma 4 è evidente che lo stesso per connessione logico-giuridica si riferisca alle ipotesi in cui l'aspirante sia considerato rinunciatario, quindi solo per le sedi per le quali non abbia espresso la preferenza (di cui al primo turno) e non per le altre, come testualmente pure affermato dal Tribunale di Torino, tra le altre con la richiamata sentenza n. 743/2023.
Mentre con riferimento alla disposizione di cui all'art. 12, comma 10, è stato affermato, come in realtà è evidente, il principio secondo cui il fatto che le operazioni di conferimento di supplenza non siano “soggette a rifacimento”
non implica alcunché per quanto riguarda il caso di specie;
mentre proprio come per il caso di specie, è domandato di accertarsi il diritto ad essere ricompreso nelle nomine previste dai decreti successivi al primo ed ovviamente non
è preclusivo del diritto del ricorrente il secondo periodo, in quanto come detto non può considerarsi rinunciatario
(in tal senso, la citata sentenza n. 743/2023).
35 Il terzo periodo dell'art. 12, comma 10, invece, come detto, prevede che le disponibilità che si sono determinate successivamente a quello del primo bollettino del 25.08.2023 (quindi e nello specifico dal 08.09.2023) sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione in favore degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura.
Ora è evidente che una tale disposizione astrattamente consentirebbe di partecipare all'attribuzione dei posti, resisi disponibili dopo la pubblicazione del primo bollettino, nello specifico in favore di coloro in posizione successiva all'ultimo dei trattati al terzo turno e quindi, con riferimento ad esempio alla ADSS di prima Fascia/B a coloro che hanno una posizione successiva alla n. 3094, a discapito quindi di chi, come per la ricorrente, ha un punteggio (46)
e una posizione maggiori (posizione n. 3094), che per sola sfortuna – e non potrebbe essere altrimenti – non ha potuto ricevere un incarico già al terzo turno di nomina (08.09.2023 riguardo alla classe di concorso ADSS I F/B), in quanto il tipo di posto e di sede oggetto di sua preferenza non erano disponibili o se disponibili correttamente assegnati ai riservisti, come accaduto nel caso di specie.
Disponibilità utile (in quanto libera da riserve), come detto, che si è verificata dopo, a far data dal 08.09.2023.
36 Ebbene, una tale disposizione, così interpretata, violerebbe i principi costituzionali di meritocrazia, nonché di buona fede e di correttezza, come pure evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Torino n. 743/2023, la quale oltremodo evidenzia come i docenti, come per la ricorrente, che non hanno visto soddisfatte le loro preferenze nel primo turno, non possono certamente essere considerati come soggetti “trattati” nel primo turno, in quanto mai effettivamente chiamati per l'attribuzione di alcuna cattedra, tant'è che non sono evidentemente presenti nel relativo primo bollettino (e quindi non possono essere considerati rinunciatari, se non per le sedi che non sono state indicate nelle preferenze a mente del richiamato comma IV).
In buona sostanza, illegittimamente, la procedura di reclutamento delineata dal impedisce a chi ha un CP_1
punteggio e una posizione più alta di vedersi destinatario di un incarico, allorquando per la prima volta viene in essere la disponibilità del posto per il quale aveva legittimamente espresso la preferenza.
Ed ancora, sempre con riferimento a fattispecie del tutto identiche a quelle di cui in oggetto, è stato affermato (cfr.
ordinanza collegiale Tribunale di Cassino del 13.03.2023) che la condotta dell'amministrazione (di non consentire convocazioni al secondo turno a chi, come per la ricorrente, al primo non ha visto materializzarsi disponibilità in
37 relazione alle proprie preferenza) si appalesa illegittima in quanto non sussistono sufficienti indici normativi per ritenere la mancata indicazione di alcune sedi tra le preferenze come una rinuncia “implicita” alle successive fasi della procedure, e non è possibile estendere l'efficacia del meccanismo di esclusione previsto all'art. 12 comma 4
dell'O.M. 112/2022 in via analogica a fattispecie non ivi espressamente disciplinate. Infatti, non risulta dall'esame della normativa di legge e regolamentare alcuna previsione espressa che estenda la portata della c.d. “rinuncia alla sede”, per cui la mancata indicazione di una sede tra le preferenze preclude l'assegnazione di incarichi su tali sedi,
fino a ricomprendere anche una rinuncia alle stesse sedi richieste come di preferenza, ma nelle successive fasi di attribuzione degli incarichi.
Come illegittimo, e quindi da disapplicare, è l'OM 112 del 2022, nella parte in cui impedisce senza ragione alcuna il rifacimento delle operazioni di conferimento della supplenza, ovvero laddove a fronte di (nuove) disponibilità
successive dispone che si dia luogo ad attribuzione in favore degli aspiranti “collocati in posizione di graduatoria successiva” così impedendo di partecipare alle attribuzioni degli incarichi a chi, come per la ricorrente, non ha visto soddisfatte le sue preferenze nel primo turno di nomina, nonostante abbia un punteggio più alto.
38 Come detto una tale disposizione si pone in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano e segnatamente con il principio del merito proprio delle procedure concorsuali che, come affermato dalla giurisprudenza, impone di privilegiare criteri di selezione meritocratica.
Come affermato a più riprese dalla Corte Costituzionale (cfr. ex pluribus sentenza n. 41 del 2011), il principio del merito è posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare,
per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica.
Appare davvero irragionevole, ponendo un sacrificio inaccettabile al principio del merito, la disposizione summenzionata nella parte in cui, non consente di ripartire con lo scorrimento della graduatoria dalla posizione dell'aspirante (che nella prima fase di attribuzione non aveva scelto la sede per la quale è stata data la nomina), con partecipazione ad ulteriore fase di attribuzione, nel caso sopraggiungano disponibilità di posti in relazione a scuole per le quali esso aspirante ha invece indicato la sede.
****
39 Insomma, alla ricorrente è stato illegittimamente negato il diritto a vedersi destinataria dell'attribuzione/nomina per una serie di incarichi che invece sono stati attribuiti a docenti con punteggio e posizione nettamente inferiori.
Lo scorrimento ordinario e normale della graduatoria, avrebbe comportato in favore della ricorrente l'attribuzione degli incarichi, negli istituti con i tipi di contratto/cattedra, indicati nella più volte richiamata tabella di cui all'allegato n. 20 (e come pure evidenziati nei bollettini allegati).
Sulla base dell'ordine delle preferenze espresse e tenuto conto delle corrispondenti disponibilità verificatesi a decorrere dalla pubblicazione del primo bollettino in poi (08.09.2023), la docente aveva il diritto ad essere chiamata in primis per un contratto con decorrenza appunto dal 08.09.2023 (cioè a decorrere dalla pubblicazione del terzo bollettino) e segnatamente per la classe di concorso ADSS – I F/B per una convocazione al termine delle attività
didattiche in favore di con punteggio di 46 e posizione 3133, riguardo ad un contratto fino al Persona_1
termine delle attività didattiche e presso (RMPS090001); nonché, a Controparte_3
seguire per le posizioni più basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di
40 contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20)
Nella specie la ricorrente, con punteggio e posizione superiori, nella domanda delle preferenze del 03.08.2023 ha indicato la disponibilità per tale scuola.
La lesione del diritto della ricorrente si è concretizzato con l'omessa chiamata a far data dal 08.09.2023 (data pubblicazione terzo bollettino), in relazione alla posizione di cui alla classe di concorso ADSS – I F/B per una convocazione al termine delle attività didattiche in favore di con punteggio di 46 e posizione Persona_1
3133 e riguardo ad un contratto fino al termine delle attività didattiche e presso Controparte_3
(RMPS090001), con la conseguenza che il riconoscimento giudiziale all'attribuzione di un posto deve
[...]
essere parametrato a tale tipo di posto e alla correlata decorrenza, mentre, come detto, per gli ulteriori scavalcamenti la domanda è da intendersi formulata in via subordinata.
****
41 Occorre a questo punto rilevare che, come si evince dalle sue note autorizzate, la ricorrente ha insistito solo per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno cagionatole dall'illegittima condotta tenuta dal CP_1
resistente.
Secondo i principi generali, tale risarcimento del danno va commisurato alla retribuzione non percepita a far data dal 08.09.2023 (come si è visto data del primo conferimento di incarico utile a soggetto con posizione peggiore) sino al 30.06.2024 (trattandosi di incarico a termine delle attività didattiche) detratta la retribuzione percepita, per gli incarichi di supplenza breve dalle graduatorie di istituto.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità e di merito riconosce infatti la tutela risarcitoria in favore del lavoratore per il quale si accerti che l'assunzione era dovuta e, con particolare riferimento ai docenti, qualora gli stessi siano stati “scavalcati”, e ciò sia nella misura corrispondente alla retribuzione che avrebbe dovuto percepire e che non ha percepito, che con riferimento alla correlata progressione economica giuridica e al punteggio.
La Corte di Cassazione ha da tempo riconosciuto tale diritto al risarcimento del danno, affermando che “il lavoratore può agire a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., per il mancato guadagno da perdita delle
42 retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori” (Cass. Civ. sez. lavoro, ord. n. 16665/2020). Si è così affermato che, in presenza dell'obbligo a carico della PA “di procedere al conferimento degli incarichi di insegnamento sulla base del legittimo punteggio spettante sulla base della graduatoria (…), deve ritenersi applicabile la tutela risarcitoria di cui agli artt. 1218 e segg. c.c.”. In ipotesi di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione (fattispecie analoga nei suoi tratti essenziali alla presente) l'inadempimento del , perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto CP_1
al ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi CP_1
quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto appunto diretta a far valere un controdiritto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (si veda Cass. civ., Sez. Lav.,
11737/2010).
43 In proposito il ha eccepito che la docente , a partire dal 03.11.2023 e fino al 13.06.2024, è CP_1 Parte_1
stata incaricata da Graduatoria d'Istituto presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione
Vincenzo OB di Roma (RMRH07000D), su posto di sostegno psicofisico (c.c. ADSS) con orario settimanale completo, come si evince dallo stato matricolare prodotto dal stesso. Pertanto, la ricorrente non avrebbe CP_1
subito alcun danno economico e professionale, avendo la stessa percepito regolare retribuzione per quasi tutto l'anno scolastico 2023/24 (dal 03.11.2023 al 13.06.2024) e conseguito il punteggio massimo di 12 punti previsto per la prestazione del servizio relativo all'intero anno scolastico.
In realtà, come si evince proprio dal foglio matricolare depositato da parte resistente, la professoressa è Pt_1
stata convocata da Graduatoria d'Istituto per una serie di supplenze, che in ogni caso non coprono interamente il periodo lavorativo per il quale la stessa vrebbe avuto diritto. Pt_8
Ciò è confermato dai cedolini di pagamento ricevuti dalla professoressa durante l'anno scolastico di Pt_8
riferimento depositati dalla stessa ricorrente, attraverso i quali sono state calcolate con i conteggi autorizzati dal giudice le differenze retributive ancora dovute alla ricorrente.
44 La somma ancora dovuta, pari ad € 11.103,04, si ricava agevolmente dal semplice raffronto delle mensilità cui la ricorrente avrebbe avuto diritto, rispetto a quanto la stessa ha effettivamente percepito per le medesime mensilità.
Per le esposte ragioni, il ricorso appare, in questi limiti, meritevole di accoglimento.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, pur se parziale.
P.Q.M.
dichiara il diritto della ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale sulla classe di concorso ADSS – I F/B presso il (RMPS090001) o comunque in una delle Controparte_3
sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata con istanze on line del 27.07.2023, in relazione alle classe di concorso A018 per la seconda fascia, coincidente o meno con gli incarichi e gli istituti evidenziati nei bollettini allegati e riportati e riassunti nella tabella allegato 20 del ricorso e documentate per i successivi all'allegato n. 16 ed all'allegato n. 26, con decorrenza dal 08.09.2023 :
45 Per l'effetto, condanna il al risarcimento del danno subito dalla professoressa Controparte_1
e quindi al pagamento della somma di euro 11.103,04, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti in cui la Pt_1
legge ne consente il cumulo;
condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € Controparte_1
3350,00, oltre spese generali (15%),rimborso contributo unificato, iva e cpa da distrarsi.
Roma lì 21.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Umberto Buonassisi
46
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione Controversie di Lavoro III
Il Giudice dott. Umberto Buonassisi, all'udienza del 21 febbraio 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 21180/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall' Avv. Francesco Paolo Zangari per procura in atti (ricorrente) Parte_1
E
1 Controparte_1
rappresentato e difeso ex art. 417 bis cpc dai propri funzionari Avv.ti Alessandra Molfese e Emilia Principe
(resistente);
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. art. 414 c.p.c. ha chiesto di accogliere nei confronti del Parte_1 [...]
le seguenti conclusioni: “A) previa eventuale disapplicazione Controparte_2
dell'O.M. 112/2012 e disapplicazione dei bollettini di nomina nell'ambito della Provincia di Roma come richiamati in premessa
in relazione alle posizioni della GPS ivi evidenziate, nonché riassunte e riportate nella tabella allegato 20 e documentate per i
successivi all'allegato n. 16 ed all'allegato n. 26, accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto all'attribuzione di un incarico
a tempo determinato annuale sulla classe di concorso ADSS – I presso il Controparte_3
(RMPS090001) o comunque in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata con istanze on line del 27.07.2023, in relazione alle classe di concorso A018 per la seconda fascia, coincidente o meno con gli incarichi e gli istituti evidenziati nei
bollettini allegati e riportati e riassunti nella tabella allegato 20 del ricorso e documentate per i successivi all'allegato n. 16 ed
2 all'allegato n. 26, con decorrenza dal 08.09.2023 e, subordinatamente (salvi eventuali diritti di riservisti/categorie particolari
comunque non specificati nelle graduatorie) dalle date dei successivi bollettini e per l'effetto, anche previo eventuale accertamento di responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c.: - condannare, il , in persona del Controparte_1
e l , in persona del legale rapp.te p. t., in ragione delle rispettive CP_4 Controparte_5
prerogative e/o competenze, all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale sulla classe di concorso ADSS – I F/B
presso il (RMPS090001) o comunque in una delle sedi dalla stessa indicate nella Controparte_3
domanda inviata con istanze on line del 27.07.2023, in relazione alle classe di concorso A018 per la seconda fascia, coincidente
o meno con gli incarichi e gli istituti evidenziati nei bollettini allegati e riportati e riassunti nella tabella allegato 20 del ricorso
e documentate per i successivi all'allegato n. 16 ed all'allegato n. 26, con decorrenza dal 08.09.2023 e, subordinatamente (salvi
eventuali diritti di riservisti/categorie particolari comunque non specificati nelle graduatorie) dalle date dei successivi bollettini;
- condannare il , in persona del p. t., e/o l' Controparte_1 CP_4 Controparte_5
, in persona del legale rapp.te p. t., in ragione delle rispettive competenze e prerogative: al risarcimento del danno,
[...]
commisurato alla retribuzione che la ricorrente avrebbe dovuto percepire su 18 ore settimanali per la dovuta chiamata dalle
GPS di seconda fascia per le causali descritte in narrativa, a far data dal 08.09.2023 (data del primo conferimento utile di
3 incarico a soggetto con posizione peggiore) o comunque a decorrere dalla data di spettanza di attribuzione dell'incarico che sarà
riconosciuta giudizialmente e sino alla data di presa di servizio derivante dall'attribuzione del nuovo incarico per effetto della invocata tutela giudiziale, detratta la retribuzione netta che eventualmente avrà medio tempore percepito per incarichi
temporanei di supplenza di docenza a tempo determinato ricevuti nell'a.s. 2023/2024; al riconoscimento ed all'attribuzione alla
medesima ricorrente, del punteggio correlato all'attività di insegnamento che le è stato impedito di svolgere per il periodo
compreso tra le decorrenze di cui sopra e l'inizio del servizio che sarà conseguito per effetto della invocata tutela giudiziale
(pari a punti 2 per ogni mese o frazione di mese di 16 giorni), detratti eventuali punteggi già conseguiti per effetto di supplenze
brevi a tempo determinato ricevute nell'a.s. 2023/2024; al riconoscimento, sia sotto il profilo economico che giuridico, del
servizio di insegnamento per l'intera annualità dell'anno scolastico 2023/2024 ovvero del servizio che la ricorrente avrebbe
avuto diritto a prestare sulla classe di concorso ADSS per la prima fascia sez. B ovvero A018 per la seconda fascia o comunque in relazione agli ulteriori incarichi di cui la ricorrente risulterà avere diritto in corso di causa…. B) IN SUBORDINE, per
l'ipotesi in cui non venga riconosciuta la richiesta di attribuzione giudiziale del contratto, previa eventuale declaratoria di
illegittimità dell'operato del resistente, per le ragioni di cui in narrativa, e previo accertamento del diritto della CP_1
ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale sulla classe di concorso ADSS I F/B, presso il
[...]
[..
[...] [...]
(RMPS090001) o comunque in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata Controparte_6
con istanze on line del 23.07.2023, in relazione alla classe di concorso A018 per la seconda fascia, coincidenti, o meno, con gli incarichi evidenziati nei bollettini allegati e riportati e riassunti nella tabella allegato 20 del ricorso e documentate per i
successivi all'allegato n. 16 ed all'allegato n. 26, con decorrenza dal 08.09.2023 e subordinatamente (salvi eventuali diritti di
riservisti/categorie particolari comunque non specificati nelle graduatorie) dalle date dei successivi bollettini e per l'effetto,
anche previo eventuale accertamento di responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c. dei resistenti, CONDANNARE il
[...]
, in persona del e l' in persona del legale Controparte_1 CP_7 Controparte_8
rapp.te p. t., in ragione delle rispettive competenze e prerogative: - al risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione
che la ricorrente avrebbe dovuto percepire su 18 ore settimanali per la dovuta chiamata dalle GPS di seconda fascia per le
causali descritte in narrativa, a far data dal 08.09.2023 (data del primo conferimento utile di incarico a soggetto con posizione peggiore) o comunque a decorrere dalla data di spettanza di attribuzione dell'incarico e per la classe di concorso che sarà
riconosciuta giudizialmente, e sino alla data del 30.06.2024 (fino al termine delle attività didattiche), detratta la retribuzione
netta che avrà medio tempore percepito per incarichi temporanei di docenza a tempo determinato nell'a.s. 2023/2024; - al
riconoscimento ed all'attribuzione alla medesima ricorrente, del punteggio correlato all'attività di insegnamento che le è stato
5 impedito di svolgere per il periodo compreso tra il 08.09.2023 o comunque dalle diverse decorrenze di cui sopra e sino al
30.06.2024, pari a punti 2 per ogni mese o frazione di mese di 16 giorni e comunque nella misura massima di 12 punti, detratti eventuali punteggi già conseguiti per effetto di supplenze brevi nell'a.s. 2023/2024; - al riconoscimento, sia sotto il profilo
economico che giuridico, del servizio di insegnamento per l'intera annualità dell'anno scolastico 2023/2024 ovvero del servizio
che la ricorrente avrebbe avuto diritto a prestare sulla classe di concorso ADSS a far data dal 08.09.2023 al 30.06.2024 o per le
differenti decorrenze e c.d.c. che risulteranno in corso di causa;
D) condannare il resistente, in persona del CP_1 CP_4
pro tempore, e l' in persona del legale rapp.te pro tempore, alla refusione delle spese Controparte_8
legali, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario.”
L'Amministrazione resistente si è costituita chiedendo invece di respingere il ricorso perché infondato con vittoria di spese.
E' stato autorizzato il deposito di note.
Infine, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa.
****
6 Il ricorso è parzialmente fondato.
La signora è docente precaria, in possesso di regolare titolo di accesso per le seguenti classi di concorso: in Pt_1
prima fascia – sez. B per ADSS - SOSTEGNO NELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI, come da graduatoria pubblicata il 03.08.2023, nonché di II fascia per l classe di concorso A018 – FILOSOFIA E SCIENZE UMANE.
Nel rispetto dei termini e dei modi previsti dalla O.M. n. 112 del 06.05.2022 (art. 7) (all. n. 1) e successivo avviso di cui alla Nota n. 18095 dell'11.05.2022 (all. n. 2), la stessa in data 23.05.2022 ha presentato Controparte_1
istanza finalizzata all'inserimento e/o aggiornamento nelle graduatorie provinciali e di istituto GPS di II Fascia,
istituite ai sensi dell'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della L.
3.5.1999 n. 124, per le supplenze di scuola secondaria di I e II
grado nella Provincia di Roma (all. n. 3), nonché istanze volte all'ammissione agli elenchi aggiuntivi in applicazione dell'art. 10 dell'OM n. 112/2022 (all. n. 4) ed allo scioglimento della riserva per il conseguimento del titolo per l'accesso a graduatoria di prima fascia (all. n. 5). La ricorrente, in data 24.07.2023, nei termini e nei modi prescritti dalla Nota - Avviso del n. 41908 del 12.07.2023 (all. n. 6), ha quindi presentato Controparte_1
apposita istanza per la partecipazione alle procedure di attribuzione del/dei contratti a tempo determinato ai sensi
7 dell'art. 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022,
n. 15, e dell'articolo 12 dell'O.M. 06 maggio 2022, n. 112, esprimendo le preferenze per le supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche, in relazione alle scuole ivi specificate, con riferimento alle classe di concorso summenzionate ADSS – I Fascia/sez. B e A018 – II Fascia;
il tutto secondo le preferenze pure ivi specificate (all. n.
7).
A seguito della pubblicazione delle graduatorie GPS per la Provincia di Roma per scuole secondarie di II grado ed in relazione all'a.s. 2023/2024, la ricorrente è stata collocata in prima fascia – sez. B in posizione 3094 e con punteggio di 46 per la classe di concorso ADSS;
nonché in seconda fascia in posizione 2052 e con punteggio di 37
come risulta dalla graduatoria GPS di I e II Fascia per la Provincia di Roma e per scuole secondarie di II grado (SS),
pubblicata il 03.08.2022di cui all'allegato n. 9 al ricorso e per semplificazione estratta riguardo alle classi di concorso in esame (all. n. 8); il tutto relativamente al decreto e per quanto attiene alle graduatorie, a loro volta riportate limitatamente alle classi di concorso summenzionate (così estratte per ragioni di spazio e di dimensione
8 del file excel, essendo comunque consultabile nella sua interezza sul sito dell' Controparte_5
). CP_5
Sul punto, peraltro, non vi sono contestazione da parte dell'amministrazione.
Successivamente sono stati pubblicati una serie di bollettini, per la convocazione e attribuzione degli incarichi in favore di persone aspiranti con punteggio e posizione inferiore alla ricorrente, quindi in pregiudizio della Pt_1
e segnatamente: Primo bollettino del 08.09.2023 (all. n. 10) Classe di concorso ADSS – I F/B: convocazione in favore di con punteggio di 46 e posizione 3133, riguardo ad un contratto fino al termine delle attività Persona_1
didattiche e presso (RMPS090001), nonché, a seguire per le posizioni più Controparte_3
basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). Riguardo a questo bollettino il fatto che si rinvengono scavalchi già al primo bollettino di nomina risulta dovuto, come asserito dallo stesso Ministero, al fatto che la posizione della signora sia Pt_1
stata trattata soltanto l'11.09.2023 (allegato n. 28); ragion per cui, qualora i nominativi di cui al bollettino presente
9 non rappresentino particolari situazioni di precedenza, le nomine relative dovrebbero intendersi, si legge in ricorso, come irregolarmente applicate, avendo la ricorrente posizione antecedente in graduatoria;
bollettini in rettifica del 22.09.2023, del 02.10.2023, del 10.10.2023, del 20.20.2023 (all. n. 11) Classe di concorso ADSS – I F/B:
convocazione in favore di con punteggio di 45 e posizione 3165, riguardo ad un contratto fino al Persona_2
termine delle attività didattiche e presso II RI VA (RMIS00400B), nonché, a seguire per le posizioni più
basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). Classe di concorso ADSS – I F/B: convocazione in favore di con Parte_3
punteggio di 42,5 e posizione 3305, riguardo ad un contratto fino al termine delle attività didattiche e presso Liceo
IO AN SE (RMIS063007), nonché, a seguire per le posizioni più basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente
(allegato n. 20). Classe di concorso ADSS – I F/B: convocazione in favore di con punteggio di 43 e Persona_3
posizione 3278, riguardo ad un contratto fino al termine delle attività didattiche e presso Liceo Virgilio
10 (RMPC27000A), nonché, a seguire per le posizioni più basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco,
riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). Classe di concorso ADSS – I
F/B: convocazione in favore di con punteggio di 45 e posizione 3148, riguardo ad un contratto Persona_4
fino al termine delle attività didattiche e presso IT Sereni (RMTA06000E), nonché, a seguire per le posizioni più
basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). Secondo bollettino del 22.09.2023 (all. n. 12) - Classe di concorso ADSS – I F/B:
convocazione in favore di con punteggio di 45 e posizione 3166, riguardo ad un contratto annuale Parte_4
e presso il Liceo Artistico Statale Alessandro Caravillani – ; nonché, a seguire per le posizioni più C.F._1
basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). - Classe di concorso A018 – II Fascia: convocazione in favore di con Parte_5
punteggio di 33,5 e posizione 2765, riguardo ad un contratto annuale e presso l'II Carlo Urbani - RMIS03300B.
11 Terzo bollettino del 02.10.2023 (all. n. 13) Classe di concorso ADSS – I F/B: convocazione in favore di
[...]
con punteggio di 41,5 e posizione 3400, riguardo ad un contratto fino al termine delle attività didattiche Parte_6
e presso l'IS IO Lombardo Radice - RMTD38000R; nonché, a seguire per le posizioni più basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente
(allegato n. 20). Quarto bollettino del 12.10.2022 (all. n. 14) Classe di concorso ADSS – I F/B: convocazione in favore di con punteggio di 39 e posizione 3525, riguardo ad un contratto fino al termine delle attività Parte_7
didattiche e presso il Liceo Ginnasio Statale Orazio - RMTD38000R; nonché, a seguire per le posizioni più basse,
ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). Quinto bollettino del 23.10.2022 (all. n. 15) Classe di concorso ADSS – I F/B:
convocazione in favore di con punteggio di 39 e posizione 3520, riguardo ad un contratto fino al Persona_5
termine delle attività didattiche e presso l'IPSEOA Vincenzo OB - RMRH07000D; nonché, a seguire per le posizioni più basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di contratto, il tutto
12 come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20). Classe di concorso ADSS – I F/B e classe di concorso A018 – II Fascia a favore di tutti gli assegnatari ivi riportati, riguardo alle posizioni più basse, nonché presso le scuole oggetto di scelta nella domanda di selezione ed alle tipologie di contratto ivi riportate, il tutto documentato dall'allegato n. 16.
Da quanto esposto emerge che, a seguito della pubblicazione dei bollettini di conferimento di nomine (dal
08.09.2023), la prof.ssa ad oggi non è rimasta aggiudicataria di alcuna nomina relativa alle classi di Pt_1
concorso e alle sedi da ella indicate, dovendosi riscontrare che, come sopra evidenziato e documentato, diversi docenti collocati in graduatoria in posizione peggiore rispetto alla sua, hanno ottenuto incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche o comunque su spezzoni orari, nelle stesse sedi dalla ricorrente indicate.
Al fine di sostenere le sue ragioni le sedi e i contratti assegnati ad altri docenti, con punteggio e posizione più bassi di quelli del ricorrente, pure evidenziati nei bollettini, sono stati compiutamente raggruppati dalla ed Pt_1
elencati – progressivamente - all'interno del documento n. 20, nonché documentati anche con l'allegato n. 16.
13 ****
Con il presente giudizio la ricorrente, in considerazione della illegittima mancata attribuzione dell'incarico annuale ovvero alla fine delle attività didattiche di cui è causa, lamenta di avere subito in ogni caso danni di natura economica, non avendo la stessa potuto lavorare con continuità per l'intero anno e chiede che le venga riconosciuto giudizialmente ogni diritto connesso a quello di assunzione per l'intero anno scolastico 2023/2024, disapplicati i bollettini di nomina GPS II fascia della Provincia di Roma, in ossequio alla graduatoria, alle preferenze e scelte rese;
concernendo di conseguenza il riconoscimento del conseguente punteggio ed ogni altro diritto consequenziale, ivi compresa la richiesta di risarcimento del danno.
Occorre allora esaminare la normativa da applicare al caso di specie.
Con O.M. 116 del 06.05.2022 (così come all'art. 1, tale O.M. disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del
14 personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n.
124) il , per quanto in questa sede rileva, ha previsto, per il biennio relativo agli anni Controparte_1
scolastici 2022/2023 e 2023/2024, una modalità di conferimento degli incarichi di supplenza completamente informatizzata, in quanto l'assegnazione degli stessi è affidata a un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria degli aspiranti docenti e le indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura.
Come previsto da tale Ordinanza la stipula dei contratti a tempo determinato avviene subordinatamente alle immissioni in ruolo e all'assegnazione al personale docente di ruolo delle dotazioni organiche e comunque alle modalità di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3.
Difatti il comma 4, del citato art. 2 testualmente prescrive che in subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;
b) supplenze
15 temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;
c)
supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti”.
Il successivo comma 5 prevede che ai fini dell'attribuzione delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle summenzionate lettere a) e b) del citato comma 4, subordinatamente all'utilizzo delle GAE (e quindi in caso di incapienza ed esaurimento delle stesse), “si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3”.
L'art. 3, da ultimo citato, ai commi nn. 1 e 2, espressamente prevede che: “1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b). 2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate,
16 conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.”
Il successivo comma 3 prevede che l'aggiornamento e i nuovi inserimenti in GPS, le posizioni e i punteggi e le precedenze, sono determinati “sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2”.
Tale articolo 3, in sintesi, per quanto in questa sede rileva, prevede che:
- i titoli dichiarati dall'aspirante nell'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione;
- le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso,
sono suddivise in fasce. In relazione alla seconda fascia e alle classi di concorso di cui alla Tabella A, essa è
costituita dai soggetti in possesso, alternativamente, di uno sei seguenti requisiti: possesso 24 CFU/CFA nelle materie pedagogiche, abilitazione su altra classe di concorso, precedente inserimento nella seconda classe di concorso (cfr. art. 3, comma 9, lett.b, sub. i). 17 Vengono poi richiesti i requisiti generali tra cui la cittadinanza italiana (art. 6).
Ebbene, come emerge dalla documentazione in atti, la ricorrente era (all'atto della domanda) ed è tutt'ora, come pure dichiarato nella domande allegate del 30.05.2022 e del 13.08.2022, in possesso di regolare titolo di accesso per le classi di concorso, nonché degli ulteriori titoli di ammissione e non, valutati ai fini del punteggio nonché i titoli di servizio dichiarati pure nella domanda del 23.05.2022 (cfr. all. n. 17).
Del resto, la valutazione sulla sussistenza dei titoli di accesso e valutativi e di servizio ai fini dell'attribuzione del punteggio è già stata positivamente eseguita dal e resistenti, in quanto la ricorrente è CP_1 Controparte_5
stata inserita nelle graduatorie GPS di I - sez B e II fascia, con il corretto punteggio.
Tanto evidenziato, con riferimento specifico alla procedura di nomina del docente da GPS di I - sez B e II fascia si evidenzia ulteriormente quanto appresso.
La ricorrente, come documentato, ha presentato le istanze di inserimento/aggiornamento nella graduatoria GPS, in ottemperanza e nei modi previsti dall'art. 7 dell'OM 116 del 06.05.2022 e quindi mediante la procedura informatica e, in particolare, l'istante ha depositato l'istanza di aggiornamento/inserimento in GPS per la Provincia di Roma il 18 30.05.2022, quindi nel termine di cui all'avviso NOTA 18095 dell'11.05.2022, emessa in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 dell'O.M. n. 112 del 06.05.2022, indicando, tra le altre cose, come evidenziato, i titoli di accesso richiesti, i titoli di servizio e valutabili.
La ricezione da parte del sistema del M.I., quindi l'invio entro i termini, sono attestati dalla presenza di un numero protocollo rilasciato sulla domanda e dalla data di presentazione ivi contenuta (cfr. all. n. 3 – all. n. 7).
Come previsto dall'art. 12 dell'OM in esame, il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività
didattiche avviene con modalità informatizzata.
Con la precisazione che hanno diritto a conseguire le supplenze “esclusivamente gli aspiranti […] che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del ”. CP_1
L'art. 12, comma 3, prevede che “Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto.
19 Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente”.
Il successivo comma IV precisa i casi in cui debba considerarsi rinunciatario un aspirante, ovvero nel caso in cui non sia presentata l'istanza (di conferimento incarico) e la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto, limitatamente alle preferenze non espresse.
Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza.
Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento (art. 12, comma 4).
20 Nel caso di specie, la prof.ssa come evidenziato, ha fatto domanda di attribuzione dell'incarico di cui Pt_1
all'art. 12 citato entro il termine previsto, come da domanda prodotta in atti, esprimendo le preferenze per il tipo di contratto, per le sedi e tipologia di posto in relazione alla sua classe di concorso.
Da un esame di detta domanda non pare sussistono ragioni di esclusione o per le quali alla ricorrente debbano essere preferiti aspiranti in graduatoria con punteggio e posizioni più bassi, come accaduto, se si considera che detti aspiranti sono stati preferiti proprio in relazione alle stesse ed identiche preferenze pure fatte dall'istante per la sede, il tipo di posto e classe di concorso.
Non v'è motivo alcuno per il quale si possa considerare legittimamente scavalcata la ricorrente e infatti l'amministrazione anche nel presente giudizio non lo ha indicato, e tantomeno provato.
Quindi lo scavalcamento della ricorrente appare illegittimo e ciò anche alla luce della comparsa di costituzione.
In proposito il si è difeso (v. comparsa di costituzione) sostenendo quanto segue: “La ricorrente CP_1 Parte_1
è stata processata nel primo turno di nomina dell'08.09.2023 ove è stato conferito l'incarico al docente
[...] Per_1
(con punti 46 e posizione in graduatoria 3133,c.c. ADSS, fascia 1B) presso RMPS090001 -
[...] Controparte_9
[...
[...] [...]
in quanto in possesso di una riserva N (riserva destinata agli invalidi civili), come si evince da bollettino di
[...]
nomine dell'08.09.2023 che si allega, ove in corrispondenza del docente risulta la riserva N.Nel predetto Persona_1
bollettino, risulta incaricata anche la docente (con punti 45 e posizione in graduatoria 3165, c.c. ADSS, Persona_2
fascia 1B) presso RMIS00400B - I. I. S. PROFESSIONALE ROSARIO LIVATINO per uno spezzone di 9 ore avendo tale
docente espresso nella propria domanda GPS (che si allega in copia) la preferenza anche per gli spezzoni, cosa che invece non
ha fatto la l la quale, nella sua domanda GPS (che si allega), non ha espresso preferenze per spezzoni ma solo Parte_1
per cattedre intere annuali o fino al termine delle attività didattiche. Gli altri docenti indicati dal ricorrente, come egli stesso
riferisce, sono stati processati, invece, nei turni di nomina successivi al primo.Evidentemente, le sedi indicate dalla ricorrente
nella sua domanda di inserimento nella GPS non rientravano tra quelle disponibili nel primo turno di nomina e ciò ha reso la
stessa “rinunciataria” ai sensi dell'art. 12, comma 4, dell'O.M., con conseguente esclusione dall'intera procedura di conferimento incarichi relativa all'anno scolastico per cui è causa.In termini generali, il candidato che nel bollettino di
spettanza non può essere soddisfatto in base alle preferenze che ha manifestato, perché indisponibili i posti richiesti, perde la
possibilità di conseguire incarichi dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'intero anno scolastico di
riferimento. Ergo, trattandosi di operazioni non soggette a rifacimento (lo stesso poteva dirsi per le nomine in presenza), il
22 candidato “rinunciatario” non partecipa ai successivi turni di nomina neppure in presenza di disponibilità sopravvenute
collimanti con quelle espresse in domanda.Così dispone l'art. 12 comma 10, dell'O.M. 6 maggio 2022 n. 112, ai sensi del quale
“L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia
all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto (…)”.Risulta
del tutto legittimo che la docente “rinunciataria” nel primo bollettino di nomine, non abbia potuto Parte_1
partecipare alle ulteriori fasi di conferimento degli incarichi da GPS, in occasione delle quali la disponibilità sopravvenuta presso gli istituti da lei richiesti, e non rientranti tra quelli disponibili nel primo turno di nomine (ove la posizione della
ricorrente è stata processata), non poteva che essere conferita a docenti collocati in posizione di graduatoria successiva,
conformemente a quanto statuisce l'art. 12, comma 10, seconda parte,dell'O.M. 112/2022 che testualmente dispone: “Le
disponibilità successive che si determinano,anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato
dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12”.
Al contrario, anche questo giudice ritiene del tutto persuasivo e condivisibile quell'orientamento giurisprudenziale
(ad es. Trib. Di Torino 19.12.2023) per il quale” Il ricorso deve essere accolto, in quanto l'interpretazione data dal
23 Ministero all'ordinanza che regola l'attribuzione dei posti non è conforme con i canoni di ragionevolezza e di rispetto del
principio meritocratico. Secondo il , il combinato disposto dei commi dell'articolo 12 dell'ordinanza ministeriale CP_1
renderebbe la scelta molto simile ad un contratto aleatorio: i candidati, laddove non scelgano tutte le sedi disponibili, saranno
assegnatari di un posto di lavoro solo qualora, per ventura, si renda disponibile una delle sedi prescelte;
viceversa, se nel turno
di nomina in cui viene preso in considerazione il proprio posto in graduatoria non vi sia una sede per cui è stata espressa la
preferenza, non solo si viene esclusi da quel turno (il che appare ragionevole) ma non si viene più chiamati, neppure in seguito.
Di conseguenza, l'unico modo per essere sicuri di poter avere un posto è quello di scegliere tutte le sedi disponibili all'interno
della provincia;
il che, com'è evidente, equivale a non esprimere alcuna preferenza. Questo sistema, paradossalmente, penalizza
proprio i soggetti con un punteggio più elevato i quali, confidando che l'alta posizione in graduatoria consenta loro una
possibilità di scelta, potrebbero essere indotti ad individuare un numero più contenuto di sedi desiderate;
ma, qualora tali sedi non fossero disponibili nel momento in cui spetta a loro essere chiamati, verrebbero esclusi dall'intera procedura. Per chiarire
l'esito paradossale dell'interpretazione propugnata da parte convenuta dell'ordinanza ministeriale, si immagini un soggetto
collocato al primo posto in graduatoria il quale, per scelte personali assolutamente insindacabili, indichi come preferenza solo le
sedi più vicine alla propria abitazione. Ebbene, costui, nonostante sia il più alto in graduatoria, qualora nessuna di queste fosse
24 disponibile al momento del primo turno di nomina, verrebbe escluso dalla possibilità di ottenere supplenze per l'intero anno
scolastico. Tale interpretazione dell'articolo 12 citato non è peraltro l'unica possibile. In primo luogo, è errato affermare che il ricorrente possa essere ritenuto rinunciatario poiché non ha espresso la preferenza con riferimento a tutte le sedi disponibili.
Tale interpretazione, sostenuta dal , è in chiaro contrasto con la lettera della norma citata ove si afferma che “(…) CP_1
Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di
concorso/tipologie di posto. Qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze
espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia
espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia
risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento” (art. 12, comma 4). Il significato della disposizione è chiarissimo: il candidato non potrà avanzare pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in
quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste;
l'interpretazione del Ministero, invece, porterebbe a concludere
che l'aspirante diviene rinunciatario anche con riferimento alle sedi che ha scelto. Nel caso di specie, il …. non avanza alcuna
pretesa nei confronti delle sedi che si sono rese disponibili con il primo turno di nomina in data 30 agosto 2022, proprio
25 riconoscendo che, non essendo tra quelle da lui selezionate, con riferimento a queste doveva essere ritenuto rinunciatario. Non
ha invece mai rinunciato alle sedi da lui indicate nelle proprie preferenze, né si può interpretare il comma 4 sopra riportato affermando che dica l'esatto opposto del proprio testo letterale. Il sostiene che la propria interpretazione trovi CP_1
appiglio nell'ultimo periodo del comma 4 citato, che afferma “Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo
determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”, nonché nel
comma 10, che statuisce che le operazioni di conferimento di supplenza non sono soggette a rifacimento e che le “disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei
riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla
procedura”. Occorre leggere congiuntamente le previsioni dell'ordinanza. L'ultimo periodo del comma 4 si riferisce, per
evidente connessione logico-giuridica, alle ipotesi in cui l'aspirante sia considerato rinunciatario;
come argomentato in precedenza, questi può essere considerato tale solo con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso la propria preferenza e
non per le altre: di conseguenza, si comprende come la mancata assegnazione dell'incarico possa riguardare ed essere
giustificata solo con riferimento al turno di nomina. Per quanto riguarda il comma 10, che le operazioni di conferimento di
supplenza non siano “soggette a rifacimento” non implica alcunché per quanto riguarda il caso di specie: il… non ha chiesto il
26 rinnovo delle nomine stabilite con il decreto del 30 agosto 2022, ma ha domandato di accertare il proprio diritto di essere
compreso nelle nomine previste nel decreto successivo. Neppure è preclusivo del diritto del ricorrente il secondo periodo, in quanto per le ragioni più volte espresse questi non può essere ritenuto rinunciatario dell'incarico. Rimane da esaminare il
contenuto del terzo periodo, secondo il quale “Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono
oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva
rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”: occorre quindi definire che cosa si intenda con tale dizione.
L'espressione “trattato dalla procedura” non è chiarificatrice, potendo essere interpretata in due modi diversi: si può intendere
come l'ultimo soggetto astrattamente destinatario di una proposta di assunzione (ossia dell'aspirante collocato al posto 1090
nella classe di concorso A028), oppure come il candidato collocato più in basso in graduatoria oggetto di effettiva proposta
contrattuale. L'interpretazione fornita dal è oggettivamente la più lineare, laddove considera quale “ultimo dei CP_1
candidati trattato dalla procedura” l'ultimo dei posti presi astrattamente in considerazione dai vari decreti;
nel caso di specie,
poiché con il decreto del 30 agosto 2022 erano state effettuate nomine sino al posto 1090 della graduatoria, ed il ricorrente era
collocato al posto 1048, le successive disponibilità avrebbero dovuto riguardare i candidati a partire dalla posizione 1091 e
successive, escludendo così il ….Tale interpretazione però contrasta con il criterio meritocratico e con il principio di buona fede
27 e correttezza. Se si esamina il bollettino allegato al decreto del 30 agosto 2022 (documento 8 di parte ricorrente), si può
constatare che non si rinviene il nominativo del ricorrente;
di conseguenza, non si può affermare che questi sia l'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, in quanto non è stato affatto preso in considerazione nella procedura di nomina. Questa
interpretazione, ossia di considerare quale candidato “trattato dalla procedura” quello effettivamente preso in considerazione
dai provvedimenti di nomina, appare essere più consona alla tutela, congiunta, degli interessi del (di avere alle CP_1
proprie dipendenze i soggetti più competenti) e degli aspiranti collocati in posizione migliore in graduatoria. Infatti, solo coloro che sono stati individuati dal come destinatari di provvedimento di nomina sono stati effettivamente trattati dalla CP_1
procedura mirata a tal fine e solo costoro hanno avuto la possibilità di accettare o di rinunciare alla proposta contrattuale da
parte del convenuto. Al contrario, gli aspiranti come il ricorrente che non sono mai stati effettivamente chiamati per CP_1
l'attribuzione di alcuna cattedra non possono essere considerati rinunciatari se non, per effetto della previsione del più volte citato comma 4, alle sedi che non hanno indicato tra le loro preferenze. Non è neppure rinvenibile alcuna distorsione della
parità di trattamento fra aspiranti come ventilato dal , poiché per i candidati, come il ricorrente, non vi sarebbe una CP_1
“seconda partecipazione” alla procedura di nomina in quanto si è appena visto che non vi è stata alcuna chiamata nei suoi
confronti. Neppure è vero che “le convocazioni dovrebbero essere costantemente soggetto a rifacimento ogni qualvolta sorgano
28 delle disponibilità sopravvenute” come lamenta parte convenuta a pagina 10 della memoria;
semplicemente, lo scorrimento dei
soggetti da chiamare dovrebbe tener conto non della astratta possibilità di essere destinatari di nomine sulla base del punteggio in graduatoria, ma del fatto che il candidato ha ricevuto una concreta proposta contrattuale. Se il avesse considerato CP_1
il *** rinunciatario solo con riferimento alle sedi non indicate, avrebbe dovuto chiamarlo con il secondo decreto emesso l'8
settembre 2022, dove ha assegnato la cattedra annuale per la classe di concorso A028 presso la scuola TOMM7140E Casa
Circondariale Le Vallette, prima scelta del ricorrente;
invece lo ha escluso dalle successive chiamate e ha attribuito la nomina alla professoressa …, collocata in posizione deteriore in graduatoria. Per tutte le ragioni fin qui esposte, la procedura di nomina
si appalesa illegittima ed il ricorrente avrebbe dovuto essere destinatario del posto rivendicato, con conseguente riconoscimento
del punteggio che avrebbe avuto in tale ipotesi ed il pagamento delle retribuzioni perdute da quella data sino al 30 giugno 2023
(scadenza del contratto attribuito alla …), detratto quanto percepito per effetto dell'attuale contratto a tempo determinato da lui stipulato. Neppure può essere condivisa l'eccezione fatta del secondo cui il ricorrente, per dimostrare di aver CP_1
diritto al posto presso la scuola Casa Circondariale Le Vallette, avrebbe dovuto dimostrare che nessun altro Numero_1
docente in posizione superiore a lui in graduatoria avrebbe potuto rivendicare l'attribuzione di questa cattedra, poiché si tratta
di un fatto impeditivo del diritto del ricorrente. Il …* ha dimostrato il proprio diritto ad ottenere tale posto di lavoro, allegando
29 il proprio punteggio (superiore a quello della ) e la disponibilità della cattedra da lui prescelta come prima;
l'eccezione secondo
cui gli potevano essere altri aspiranti in una posizione preminente rispetto quella dell'attore, come detto, costituisce un fatto impeditivo del diritto rivendicato e le circostanze fattuali su cui si poggia dovevano essere dimostrate dal CP_1
convenuto”.
Tale giurisprudenza va applicata anche al caso di specie in cui la ricorrente è stata immotivatamente ed illegittimamente scavalcata dai nominativi e per le posizioni di cui alla tabella prodotta quale allegato n. 20 e successivi nominativi documentati nell'allegato n. 16 (pure evidenziati nei bollettini allegati), e ciò con riferimento alle classi di concorso di I fascia – sez. B ADSS e di II fascia A018.
Per ognuna di esse o in ogni caso per la maggior parte delle stesse vi era la disponibilità di posto per la ricorrente.
E ciò considerando la posizione in graduatoria e il punteggio della ricorrente come superiore a quello dei colleghi cui è stato attribuito l'incarico, ma anche l'identità della scuola e della tipologia di contratto oggetto di preferenza da parte della ricorrente.
30 L'esclusione della ricorrente dalle attribuzioni dell'incarico annuale, sin dal 08.09.2023 appare quindi illegittima ed ingiustificata.
In conclusione, come accaduto già per il precedente anno scolastico 2022/2023 il resistente ha fatto CP_1
ricorso) a un sistema di reclutamento dei docenti del tutto illegittimo;
in quanto in occasione di ogni disponibilità
(quindi di volta in volta a seguito della pubblicazione dei bollettini) non consente di scorrere la graduatoria da chi ha un punteggio più alto (e che allo stesso tempo è rimasto insoddisfatto nei precedenti bollettini in relazione al tipo di posto oggetto di sua preferenza).
Mentre la giurisprudenza di merito si è prevalentemente espressa in favore della illegittimità di un siffatto sistema di reclutamento in relazione all'a.s. 2023/2024, ma anche con riferimento ai sistemi precedenti (laddove si ovviava,
a vario modo, a quello che è il merito espresso e desumibile dalla graduatoria).
Si è pure già visto come alcuna fattispecie di rinuncia e/o esclusione contemplata dall'OM 112/2022 sia rinvenibile in relazione alla posizione della ricorrente.
31 - L'art. 12, comma 4, I periodo, dell'OM citato prescrive che la mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4,
lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento.
Il riferimento è alla mancata presentazione dell'istanza avente ad oggetto le preferenze, che come documentato la ricorrente ha trasmesso tempestivamente in data 03.08.2023.
Quindi alcuna rinuncia ai sensi della disposizione citata è mai intervenuta.
- L'art. 12, comma 4, II periodo, dell'OM citato continua prescrivendo che costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto,
qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
32 Da una semplice lettura della disposizione e comunque come confermato anche dalla giurisprudenza, è evidente che è da considerarsi rinunciatario il candidato/docente solo ed esclusivamente con riferimento alla sede e/o tipo di posto per i quali non ha espresso preferenza.
A riguardo si può richiamare anche la ordinanza collegiale del Tribunale di Cassino del 13.03.2023, con la quale proprio in riferimento a tale disposizione si afferma testualmente: “la norma è chiara nel circoscrivere gli effetti della
rinuncia alle sole sedi non oggetto di preferenza espressa (si specifica che la rinuncia opera “limitatamente alle preferenze non espresse” e che il candidato “sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto
per cui non abbia espresso preferenza”) per cui alcuna esclusione per i successivi turni di nomina pare ipotizzabile, ai sensi di
tale disposizione, con riferimento ai posti invece oggetto di preferenza e che, pur non disponibili nel primo turno di nomina, si
rendano vacanti in turni successivi, in assenza di rinuncia espressa”.
Come già detto Tribunale di Torino, si è pure espresso ripetutamente, tra le altre con la sentenza n. 743/2023,
affermando che “è errato affermare che il ricorrente possa essere ritenuto rinunciatario poiché non ha espresso la preferenza
33 con riferimento a tutte le sedi disponibili” in quanto trattasi di una interpretazione, come sostenuta dal resistente, CP_1
che “è in chiaro contrasto con la lettera della norma citata”, ovvero della disposizione in esame (art. 12, comma 4, II periodo).
Nella stessa sentenza si afferma quindi che il significato della disposizione è chiarissimo: il candidato non potrà
avanzare pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste;
l'interpretazione del , invece, porterebbe a concludere che CP_1
l'aspirante diviene rinunciatario anche con riferimento alle sedi che ha scelto.
E' evidente quindi che alcuna fattispecie di rinuncia è rinvenibile a carico della docente ricorrente che ha chiesto il riconoscimento giudiziale del diritto ad essere destinataria del posto resosi disponibile a decorrere dal terzo bollettino (08.09.2023), in relazione alla propria posizione in graduatoria e alle preferenze espresse.
****
Ricapitolando, l'art. 12, comma 4, ultimo periodo prevede testualmente che ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento, mentre il comma il comma 10 dello stesso art. 12 statuisce che le operazioni di
34 conferimento di supplenza non sono soggette a rifacimento e, al terzo periodo, che le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi si attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura.
Quanto al comma 4 è evidente che lo stesso per connessione logico-giuridica si riferisca alle ipotesi in cui l'aspirante sia considerato rinunciatario, quindi solo per le sedi per le quali non abbia espresso la preferenza (di cui al primo turno) e non per le altre, come testualmente pure affermato dal Tribunale di Torino, tra le altre con la richiamata sentenza n. 743/2023.
Mentre con riferimento alla disposizione di cui all'art. 12, comma 10, è stato affermato, come in realtà è evidente, il principio secondo cui il fatto che le operazioni di conferimento di supplenza non siano “soggette a rifacimento”
non implica alcunché per quanto riguarda il caso di specie;
mentre proprio come per il caso di specie, è domandato di accertarsi il diritto ad essere ricompreso nelle nomine previste dai decreti successivi al primo ed ovviamente non
è preclusivo del diritto del ricorrente il secondo periodo, in quanto come detto non può considerarsi rinunciatario
(in tal senso, la citata sentenza n. 743/2023).
35 Il terzo periodo dell'art. 12, comma 10, invece, come detto, prevede che le disponibilità che si sono determinate successivamente a quello del primo bollettino del 25.08.2023 (quindi e nello specifico dal 08.09.2023) sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione in favore degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura.
Ora è evidente che una tale disposizione astrattamente consentirebbe di partecipare all'attribuzione dei posti, resisi disponibili dopo la pubblicazione del primo bollettino, nello specifico in favore di coloro in posizione successiva all'ultimo dei trattati al terzo turno e quindi, con riferimento ad esempio alla ADSS di prima Fascia/B a coloro che hanno una posizione successiva alla n. 3094, a discapito quindi di chi, come per la ricorrente, ha un punteggio (46)
e una posizione maggiori (posizione n. 3094), che per sola sfortuna – e non potrebbe essere altrimenti – non ha potuto ricevere un incarico già al terzo turno di nomina (08.09.2023 riguardo alla classe di concorso ADSS I F/B), in quanto il tipo di posto e di sede oggetto di sua preferenza non erano disponibili o se disponibili correttamente assegnati ai riservisti, come accaduto nel caso di specie.
Disponibilità utile (in quanto libera da riserve), come detto, che si è verificata dopo, a far data dal 08.09.2023.
36 Ebbene, una tale disposizione, così interpretata, violerebbe i principi costituzionali di meritocrazia, nonché di buona fede e di correttezza, come pure evidenziato dalla sentenza del Tribunale di Torino n. 743/2023, la quale oltremodo evidenzia come i docenti, come per la ricorrente, che non hanno visto soddisfatte le loro preferenze nel primo turno, non possono certamente essere considerati come soggetti “trattati” nel primo turno, in quanto mai effettivamente chiamati per l'attribuzione di alcuna cattedra, tant'è che non sono evidentemente presenti nel relativo primo bollettino (e quindi non possono essere considerati rinunciatari, se non per le sedi che non sono state indicate nelle preferenze a mente del richiamato comma IV).
In buona sostanza, illegittimamente, la procedura di reclutamento delineata dal impedisce a chi ha un CP_1
punteggio e una posizione più alta di vedersi destinatario di un incarico, allorquando per la prima volta viene in essere la disponibilità del posto per il quale aveva legittimamente espresso la preferenza.
Ed ancora, sempre con riferimento a fattispecie del tutto identiche a quelle di cui in oggetto, è stato affermato (cfr.
ordinanza collegiale Tribunale di Cassino del 13.03.2023) che la condotta dell'amministrazione (di non consentire convocazioni al secondo turno a chi, come per la ricorrente, al primo non ha visto materializzarsi disponibilità in
37 relazione alle proprie preferenza) si appalesa illegittima in quanto non sussistono sufficienti indici normativi per ritenere la mancata indicazione di alcune sedi tra le preferenze come una rinuncia “implicita” alle successive fasi della procedure, e non è possibile estendere l'efficacia del meccanismo di esclusione previsto all'art. 12 comma 4
dell'O.M. 112/2022 in via analogica a fattispecie non ivi espressamente disciplinate. Infatti, non risulta dall'esame della normativa di legge e regolamentare alcuna previsione espressa che estenda la portata della c.d. “rinuncia alla sede”, per cui la mancata indicazione di una sede tra le preferenze preclude l'assegnazione di incarichi su tali sedi,
fino a ricomprendere anche una rinuncia alle stesse sedi richieste come di preferenza, ma nelle successive fasi di attribuzione degli incarichi.
Come illegittimo, e quindi da disapplicare, è l'OM 112 del 2022, nella parte in cui impedisce senza ragione alcuna il rifacimento delle operazioni di conferimento della supplenza, ovvero laddove a fronte di (nuove) disponibilità
successive dispone che si dia luogo ad attribuzione in favore degli aspiranti “collocati in posizione di graduatoria successiva” così impedendo di partecipare alle attribuzioni degli incarichi a chi, come per la ricorrente, non ha visto soddisfatte le sue preferenze nel primo turno di nomina, nonostante abbia un punteggio più alto.
38 Come detto una tale disposizione si pone in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano e segnatamente con il principio del merito proprio delle procedure concorsuali che, come affermato dalla giurisprudenza, impone di privilegiare criteri di selezione meritocratica.
Come affermato a più riprese dalla Corte Costituzionale (cfr. ex pluribus sentenza n. 41 del 2011), il principio del merito è posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare,
per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica.
Appare davvero irragionevole, ponendo un sacrificio inaccettabile al principio del merito, la disposizione summenzionata nella parte in cui, non consente di ripartire con lo scorrimento della graduatoria dalla posizione dell'aspirante (che nella prima fase di attribuzione non aveva scelto la sede per la quale è stata data la nomina), con partecipazione ad ulteriore fase di attribuzione, nel caso sopraggiungano disponibilità di posti in relazione a scuole per le quali esso aspirante ha invece indicato la sede.
****
39 Insomma, alla ricorrente è stato illegittimamente negato il diritto a vedersi destinataria dell'attribuzione/nomina per una serie di incarichi che invece sono stati attribuiti a docenti con punteggio e posizione nettamente inferiori.
Lo scorrimento ordinario e normale della graduatoria, avrebbe comportato in favore della ricorrente l'attribuzione degli incarichi, negli istituti con i tipi di contratto/cattedra, indicati nella più volte richiamata tabella di cui all'allegato n. 20 (e come pure evidenziati nei bollettini allegati).
Sulla base dell'ordine delle preferenze espresse e tenuto conto delle corrispondenti disponibilità verificatesi a decorrere dalla pubblicazione del primo bollettino in poi (08.09.2023), la docente aveva il diritto ad essere chiamata in primis per un contratto con decorrenza appunto dal 08.09.2023 (cioè a decorrere dalla pubblicazione del terzo bollettino) e segnatamente per la classe di concorso ADSS – I F/B per una convocazione al termine delle attività
didattiche in favore di con punteggio di 46 e posizione 3133, riguardo ad un contratto fino al Persona_1
termine delle attività didattiche e presso (RMPS090001); nonché, a Controparte_3
seguire per le posizioni più basse, ulteriori convocazioni/assegnazioni presso le relative scuole e le tipologie di
40 contratto, il tutto come pure evidenziato nell'allegato bollettino e da specifico elenco, riportante i nominativi dei colleghi che hanno scavalcato la ricorrente (allegato n. 20)
Nella specie la ricorrente, con punteggio e posizione superiori, nella domanda delle preferenze del 03.08.2023 ha indicato la disponibilità per tale scuola.
La lesione del diritto della ricorrente si è concretizzato con l'omessa chiamata a far data dal 08.09.2023 (data pubblicazione terzo bollettino), in relazione alla posizione di cui alla classe di concorso ADSS – I F/B per una convocazione al termine delle attività didattiche in favore di con punteggio di 46 e posizione Persona_1
3133 e riguardo ad un contratto fino al termine delle attività didattiche e presso Controparte_3
(RMPS090001), con la conseguenza che il riconoscimento giudiziale all'attribuzione di un posto deve
[...]
essere parametrato a tale tipo di posto e alla correlata decorrenza, mentre, come detto, per gli ulteriori scavalcamenti la domanda è da intendersi formulata in via subordinata.
****
41 Occorre a questo punto rilevare che, come si evince dalle sue note autorizzate, la ricorrente ha insistito solo per l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno cagionatole dall'illegittima condotta tenuta dal CP_1
resistente.
Secondo i principi generali, tale risarcimento del danno va commisurato alla retribuzione non percepita a far data dal 08.09.2023 (come si è visto data del primo conferimento di incarico utile a soggetto con posizione peggiore) sino al 30.06.2024 (trattandosi di incarico a termine delle attività didattiche) detratta la retribuzione percepita, per gli incarichi di supplenza breve dalle graduatorie di istituto.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità e di merito riconosce infatti la tutela risarcitoria in favore del lavoratore per il quale si accerti che l'assunzione era dovuta e, con particolare riferimento ai docenti, qualora gli stessi siano stati “scavalcati”, e ciò sia nella misura corrispondente alla retribuzione che avrebbe dovuto percepire e che non ha percepito, che con riferimento alla correlata progressione economica giuridica e al punteggio.
La Corte di Cassazione ha da tempo riconosciuto tale diritto al risarcimento del danno, affermando che “il lavoratore può agire a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., per il mancato guadagno da perdita delle
42 retribuzioni fin dal momento in cui sia accerti che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori” (Cass. Civ. sez. lavoro, ord. n. 16665/2020). Si è così affermato che, in presenza dell'obbligo a carico della PA “di procedere al conferimento degli incarichi di insegnamento sulla base del legittimo punteggio spettante sulla base della graduatoria (…), deve ritenersi applicabile la tutela risarcitoria di cui agli artt. 1218 e segg. c.c.”. In ipotesi di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione (fattispecie analoga nei suoi tratti essenziali alla presente) l'inadempimento del , perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto CP_1
al ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi CP_1
quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto appunto diretta a far valere un controdiritto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (si veda Cass. civ., Sez. Lav.,
11737/2010).
43 In proposito il ha eccepito che la docente , a partire dal 03.11.2023 e fino al 13.06.2024, è CP_1 Parte_1
stata incaricata da Graduatoria d'Istituto presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Ristorazione
Vincenzo OB di Roma (RMRH07000D), su posto di sostegno psicofisico (c.c. ADSS) con orario settimanale completo, come si evince dallo stato matricolare prodotto dal stesso. Pertanto, la ricorrente non avrebbe CP_1
subito alcun danno economico e professionale, avendo la stessa percepito regolare retribuzione per quasi tutto l'anno scolastico 2023/24 (dal 03.11.2023 al 13.06.2024) e conseguito il punteggio massimo di 12 punti previsto per la prestazione del servizio relativo all'intero anno scolastico.
In realtà, come si evince proprio dal foglio matricolare depositato da parte resistente, la professoressa è Pt_1
stata convocata da Graduatoria d'Istituto per una serie di supplenze, che in ogni caso non coprono interamente il periodo lavorativo per il quale la stessa vrebbe avuto diritto. Pt_8
Ciò è confermato dai cedolini di pagamento ricevuti dalla professoressa durante l'anno scolastico di Pt_8
riferimento depositati dalla stessa ricorrente, attraverso i quali sono state calcolate con i conteggi autorizzati dal giudice le differenze retributive ancora dovute alla ricorrente.
44 La somma ancora dovuta, pari ad € 11.103,04, si ricava agevolmente dal semplice raffronto delle mensilità cui la ricorrente avrebbe avuto diritto, rispetto a quanto la stessa ha effettivamente percepito per le medesime mensilità.
Per le esposte ragioni, il ricorso appare, in questi limiti, meritevole di accoglimento.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, pur se parziale.
P.Q.M.
dichiara il diritto della ricorrente all'attribuzione di un incarico a tempo determinato annuale sulla classe di concorso ADSS – I F/B presso il (RMPS090001) o comunque in una delle Controparte_3
sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata con istanze on line del 27.07.2023, in relazione alle classe di concorso A018 per la seconda fascia, coincidente o meno con gli incarichi e gli istituti evidenziati nei bollettini allegati e riportati e riassunti nella tabella allegato 20 del ricorso e documentate per i successivi all'allegato n. 16 ed all'allegato n. 26, con decorrenza dal 08.09.2023 :
45 Per l'effetto, condanna il al risarcimento del danno subito dalla professoressa Controparte_1
e quindi al pagamento della somma di euro 11.103,04, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti in cui la Pt_1
legge ne consente il cumulo;
condanna il a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € Controparte_1
3350,00, oltre spese generali (15%),rimborso contributo unificato, iva e cpa da distrarsi.
Roma lì 21.02.2025
IL GIUDICE
Dott. Umberto Buonassisi
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