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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 5711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5711 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti, ed iscritti ai n. 5346/2022, 5587/2022, tra
(C.F., P.I. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Treviso- Belluno Parte_1
), rappresentata da (C.F. e numero di iscrizione al registro P.IVA_1 Parte_2 delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi n.
10311000961), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Galati, giusta procura in atti;
APPELLANTE
e in persona del legale rappresentante p.t., Sig. (C.F. Controparte_1 Controparte_2
, nonché (C.F. , in proprio e C.F._1 Controparte_2 C.F._1 nella qualità di fideiussore, e (C.F. , nella qualità di Parte_3 C.F._2 fideiussore, rappresentati e difesi anche disgiuntamente, dall'Avv. Leonardo Cocco e dall'Avv.
OR RI, giuste procure in atti;
APPELLATI
e
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1804/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 13.05.2022.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante nel giudizio n. 5346/2022: “- in via principale, nel merito: Parte_1 riformare la sentenza di primo grado n. 1804/2022 Tribunale di Napoli Nord con riferimento all'importo quantificato dal giudice di prime cure e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
1640/2016 relativamente alla linea dell'anticipo fatture;
- in subordine, condannare la CP_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., i Sig.ri (C.F.
[...] P.IVA_2 Controparte_2
), (C.F. , al pagamento della somma C.F._1 Parte_3 C.F._2 di euro 240.864,89 oltre interessi, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, rimborso forfettario
e oneri di legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
Per gli appellati , e nel giudizio n. Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
5346/2022: “Nel merito rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile ed Parte_1 infondato per i motivi di cui in narrativa e per ogni altra motivazione che verrà dedotta nel corso del giudizio. Con vittoria di spese e compensi con attribuzione”.
Per gli appellanti , e nel giudizio n. Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
5587/2022: 1) in accoglimento del presente appello riformare parzialmente la sentenza impugnata
n. 1804/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, deducendo dalle somme di cui alla condanna in primo grado riferita al saldo del c/c 6173 la somma di € 65.398,91 per addebiti a titolo di interessi passivi di competenza del conto anticipi n. 162215 e girocontati a debito sul predetto c/c 6173, con ulteriore deduzione degli interessi indebitamente contabilizzati su quest'ultimo conto su tali somme impropriamente addebitate, il tutto previa disposizione di integrazione di consulenza tecnica contabile finalizzata a tale rettifica delle somme relative nei termini sopra indicati;
2) con vittoria di spese e compensi del presente gravame.
Per l'appellata nel giudizio n. 5587/2022: In via principale, nel merito: rigettare Parte_1
l'appello proposto da controparte relativamente al capo impugnato sullo scoperto di conto corrente
n. 6173 in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza limitatamente a tale capo.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la nonché e Controparte_1 CP_2 Parte_3 convenivano in giudizio il proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_3 ingiuntivo n. 1640/2016 emesso a loro carico ed in favore della banca opposta, per l'importo di €
403.955,55, esponendo: 1) che il credito ingiunto rinveniva dal saldo passivo del conto corrente n.
1000806173 (per € 128.290,06), dal saldo del conto anticipi su fatture n. 00023/3800/0162215 ( per
€ 240.864,89), e per l'inadempimento al contratto di finanziamento n. 5147131 (per € 34.800,60), tutti rapporti sottoscritti dalla e garantiti, mediante fideiussione, da e Controparte_1 CP_2
2) che la documentazione prodotta in fase monitoria non era idonea a provare il Parte_3 credito, che era affetto altresì da applicazione di interessi usurari e da clausole di massimo scoperto nulle.
Costituitasi, la banca opposta eccepiva la tardività della opposizione e il difetto di procura degli opponenti, evidenziando, nel merito, la infondatezza della opposizione. In data 2.4.2021, interveniva in giudizio la , rappresentata da dichiarandosi cessionaria del credito Pt_1 Parte_2 vantato dalla originaria opposta ed aderendo alle sue difese.
Disposta CTU, con sentenza n. 1804/2022 del 13.5.2022, il Tribunale, previa revoca del decreto opposto, in parziale accoglimento della opposizione spiegata, condannava gli opponenti al pagamento in favore della parte opposta della somma di € 142.006,10, oltre interessi sino al soddisfo, compensando le spese di lite.
Rigettate le eccezioni preliminari di difetto di procura e di tardività della opposizione, il Tribunale – richiamati i principi generali in materia di oneri probatori a carico delle parti – evidenziava come la banca opposta avesse adempiuto al proprio onere probatorio producendo il contratto di mutuo e la prova dell'accredito della somma mutuata sul conto corrente n. 6173 di cui erano stati prodotti il contratto e la serie integrale degli estratti conto dalla apertura sino alla chiusura del rapporto, così come confermato anche dalla CTU;
il Tribunale dava atto che, invece, quanto al conto anticipi su fatture n. 162215, pur essendovi in atti il titolo negoziale, non erano stati prodotti gli estratti conto relativi al rapporto, sicché la banca non aveva adempiuto al proprio onere probatorio, e rilevava, altresì, come tale produzione fosse necessaria per via della unitarietà del rapporto, atteso che il saldo passivo finale era provato contabilmente con l'annotazione di tutte le precedenti operazioni svolte sul conto a partire dalla apertura, prova non supplita dalla certificazione ex art. 50 TUB. Ciò posto, il giudice di prime cure riteneva non provato il credito asseritamente vantato dal saldo del conto anticipi fatture. Quanto alle commissioni di massimo scoperto, il Tribunale dava atto che la clausola che le prevedeva non determinava in alcun modo la base di calcolo, le modalità di computo e i criteri di tale commissione, pattuendo solo la misura percentuale trimestrale, con conseguente nullità delle stesse per indeterminatezza. Il Tribunale, infine, aderiva alle risultanze della CTU circa la infondatezza della censura mossa ai fini del paventato superamento del tasso soglia usura, invero mia verificatosi, e riteneva illegittima la capitalizzazione degli interessi a partire dal 1.1.2014, in applicazione della L.
147/2013, rideterminando dunque nella misura indicata in precedenza l'importo finale del debito a carico degli opponenti.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto gravame avverso la Parte_1 predetta sentenza, censurando in primo luogo la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.; nello specifico,
l'appellante ha evidenziato – secondo quanto si dirà di qui a breve – un errore di calcolo nella analisi separata dei rapporti commerciali, atteso che il conto anticipi fatture era costantemente a saldo zero, perché la sua dinamica operativa confluiva sul conto corrente ordinario, e che dunque la documentazione ritenuta sufficiente ed idonea alla prova del credito, relativa a tale rapporto principale, giustificava in pieno anche le pretese creditorie connesse al conto anticipi fatture, essendoci altresì piena prova dell'anticipo operato dalla banca in favore della correntista per gli importi richiesti in via monitoria.
L'appellante ha pertanto concluso per la riforma della pronuncia impugnata nella parte in cui ha escluso la prova del credito pari ad € 240.864,89 come rinveniente dal conto anticipi fatture.
Costituitisi, gli appellati hanno evidenziato la inammissibilità dell'appello, e nel merito la sua infondatezza.
Al presente giudizio, è stato riunito quello iscritto al n. 5587/2022, contenete atto di appello avverso la medesima sentenza promosso dalla con il quale la appellante ha lamentato Controparte_1
l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento negativo del credito proposta in ordine agli interessi passivi addebitati sul c/c 6173 derivanti dalla contabilizzazione sul rapporto di conto anticipi.
Alla udienza dell'11.6.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termine per il deposito degli scritti difensivi ex art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
Con l'unico motivo di appello proposto, la ha evidenziato, in primo luogo, che il conto Pt_1 anticipi fatture è un conto non operativo, su cui transitano gli anticipi fatture da parte della banca e gli eventuali rientri che permettono al cliente di tornare ad usufruire dell'affidamento concesso;
nel caso invece in cui il terzo debitore ceduto non adempia al proprio obbligo e non saldi la fattura anticipata, il relativo importo viene trascritto sul conto di corrispondenza, ragion per cui il conto anticipi presenta un saldo pari a zero, mentre l'eventuale inadempimento nel saldo della fattura
“anticipata” viene poi addebitato in negativo sul conto corrente.
L'appellante, a sostengo di tale considerazione, ha ricordato che la stessa Suprema Corte ha evidenziato che tali conti non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazione su crediti concessi dalla al cliente, e che invero CP_4 le operazioni contabili effettive vengono annotate sul conto corrente di corrispondenza.
Sulla base di tale prospettazione tecnica, la appellante ha evidenziato come, già in fase monitoria, la posta debitoria avanzata quale “linea di credito dell'anticipo fatture” e pari ad € 240.864,89, era stata indicata come tale in quanto rinveniente da tre fatture anticipate dalla banca alla correntista, una di €
108.000 (in data 29.9.11), una di € 42.497,62 (in data 12.3.2012) e l'ultima di € 90.000,00 (in data
27.7.2012). Dalle evidenze contabili, secondo la tesi dell'appellante, appare chiaro che la banca ha anticipato tali importi al correntista, senza però alcun rimborso da parte sua, ragion per cui i relativi importi erano stati accreditati sul conto corrente ordinario 6173, come ben evincibile dalla documentazione contabile nella colonna “accrediti” in relazione alle date suddette, ma non divenuti oggetto di rimborso.
Ciò posto, l'appellante ha denunciato l'erronea interpretazione ex art. 2697 c.c. operata dal giudice di primo grado, evidentemente in relazione alla prova del credito asseritamente fornita e la erronea interpretazione dei fatti dedotti in giudizio.
In estrema sintesi, l'appellante ha evidenziato come negli estratti conto prodotti per il conto corrente
6173 (prodotti senza soluzione di continuità dall'apertura alla chiusura del rapporto) siano riportate anche tutte le operazioni afferenti al conto di anticipi fatture e che quindi, la mancata produzione degli estratti conto del rapporto anticipi fatture n. 162215 non sia di ostacolo alla prova del credito nelle parte rinveniente dalle fatture anticipate ed accreditate sul rapporto 6173, poiché, rispetto ad esse, a fronte della certezza documentale circa l'accredito avvenuto sul conto nelle date indicate, sarebbe evidente invece la mancanza di qualsiasi successivo rimborso da parte del correntista, e mancando l'evidenza di concrete operazioni a tal fine.
Ciò posto valgono le considerazioni che seguono.
Per il vaglio della fondatezza delle censure mosse dall'appellante, occorre esaminare le risultanze peritali del giudizio di primo grado, e segnatamente le esaurienti e condivisibili risposte fornite dal consulente ai quesiti dal n. 10 in poi, che attengono proprio alle dinamiche contrattuali del conto anticipi fatture n. 162215.
Il CTU ha osservato come agli atti del giudizio è stato effettivamente prodotto il contratto recante la data del 26.5.2010, completo della indicazione delle principali condizioni, come poi convenzionalmente e validamente modificate tra le parti in data 30.11.2010, e poi in data 27.01.2011;
è invece mancata la produzione in atti dell'estratto conto del rapporto in esame. Nella risposta al quesito 13 dell'elaborato peritale, il CTU ha poi chiarito che gli anticipi su fatture del conto in esame sono stati tutti contabilizzati sul conto corrente n. 6173, riportando uno specchietto riassuntivo contenete nel complesso ben 12 operazioni di anticipo fatture, con le relative date ed importi, tre delle quali risultano coincidenti con quelle azionate in via monitoria e dunque reclamate come mai restituite;
tuttavia, al quesito avente ad oggetto “ se le operazioni di addebito per insoluti siano state contabilizzate nel conto corrente con annotazione di contropartita nel conto anticipi”, il CTU ha chiarito la impossibilità di evadere tale tema di indagine proprio per la mancanza in atti di un autonomo estratto conto anticipi su fatture, specificando inoltre, ai quesiti successivi e finali (14,15 e
16), che la assenza di tale estratto conto ha precluso la possibilità di individuare un saldo di detto conto, ragion per cui tutte le operazioni indicate come effettuate sul conto anticipi fatture non sono confluite nel conteggio finale del CTU sul saldo del rapporto 6173.
A fronte di tale metodologia seguita dal CTU, il CTP della parte opposta (odierna appellane) ha obiettato che “la documentazione disponibile (quella contrattuale e quella contabile tratta dagli e/c riferiti al c/c) pur insufficiente a ricostruire il rapporto nel suo intero corso a partire dalla attivazione dell'affidamento, fornisce un insieme di informazioni dalle quali può essere comunque ricostruito lo svolgimento del rapporto, quanto meno con riferimento all'arco temporale interessato dallo sviluppo delle tre anticipazioni oggetto di accertamento”. Lo stesso CTP, riferisce poi che, delle tre operazioni di anticipazione che hanno dato luogo all'insoluto oggetto del D.I. per complessivi 240.497,62 di capitale, risulta depositata in atti solo una delle fatture, e cioè quella relativa all'importo di €
108.000,00, accreditato in data 3.10.2011 (lettera di richiesta anticipazione e cessione del credito, la fattura medesima e la contabile di erogazione della somma anticipata, con riepilogo delle condizioni della operazione). Il CTP ha poi ricordato che sul conto 6173 sono state regolarmente annotate le scritture di erogazione del capitale anticipato (quale contropartita dell'addebito sul conto anticipo fatture), le scritture per regolamento a carico del correntista delle fatture già anticipate ma rimaste impagate (quale contropartita dell'accredito su conto anticipi, a chiusura della operazione di anticipazione scaduta), ed infine tutti gli accrediti degli importi ricevuti dal debitore ceduto in pagamento delle fatture anticipate ed eccedenti però il rimborso, atteso che invece la quota destinata al pagamento dell'importo erogato in anticipazione, viene direttamente scritturata a deconto del debito appostato nel conto anticipi.
Ciò posto, la CTP ha evidenziato come negli estratti conto del conto corrente 6173 sono documentati gli accrediti delle 3 fatture anticipate, e che sarebbe possibile accertare il mancato pagamento dei relativi importi, atteso che per nessuna di esse risulta una pari debitoria come movimento in uscita sul c/c., con pieno assolvimento dell'onere probatorio della banca di provare il credito azionato in via monitoria anche con riferimento agli importi delle 3 anticipazioni di fattura in questione.
Il motivo di appello è infondato.
Ed infatti, ribadito che l'onere di provare il proprio credito nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo spetta al creditore opposto (Cass. 15148/2018, 19696/2014 , 9768/2012), nel caso di specie la prova dell'effettivo credito non si è raggiunta proprio per la mancanza della documentazione contabile relativa al conto anticipi fatture;
la Corte, condividendo in pieno le logiche e documentate osservazioni del CTU, osserva infatti che il conto anticipi fatture ha senza dubbio natura di “conto tecnico”, collegato al conto corrente principale che la banca utilizza per gestire gli anticipi su crediti verso clienti, a seguito della presentazione da parte del correntista di una fattura di pagamento di cui egli risulta creditore, ed il cui importo viene “anticipato” (cioè messo a disposizione) dalla banca sul rapporto di conto corrente del correntista, a mezzo di apposito accredito, nell'attesa che tale fattura venga poi pagata dal soggetto terzo, diventando dunque al tempo stesso una somma a credito poiché
“anticipata”, ma anche una concreta esposizione debitoria del correntista sino a che tale importo non viene restituito. Per una puntuale verifica del meccanismo di apertura e chiusura di ogni singola operazione connessa all'anticipazione di una specifica fattura, occorre dunque, e senza possibilità di deroga, la lettura congiunta ed integrata dei due estratti conto, tanto di quello del conto corrente su cui vengono contabilizzate tutte le operazioni in dare ed in avere, che dell'estratto conto del conto anticipi fatture in cui vengono annotate con precisione tali operazioni, con riferimento alla specifica fattura, all'anticipazione dell'importo ed alla “copertura” successiva della stessa, il tutto in assenza di altre operazioni contemporaneamente contabilizzate in dare e avere, anche a diverso titolo, come invece accade sul conto corrente che rappresenta un insieme indifferenziato e promiscuo di operazioni contabili.
Ciò posto nel caso di specie, pur essendoci la prova dei tre accrediti effettuati sul conto corrente, la non ha provato che ad essi – secondo il meccanismo indicato – corrispondano tre concrete CP_4 esposizioni debitorie della correntista, per essere le fatture rimaste sostanzialmente insolute, non avendo prodotto gli estratti conto del conto anticipi fatture ove tutte le relative operazioni sono indicate in “apertura” della operazione ed in “chiusura”. Fermo quanto osservato – già di per sé circostanza idonea a far ritenere infondato l'appello – la ipotesi prospettata dall'appellante per la quale tale prova si potrebbe indirettamente ottenere dall'estratto conto del conto ordinario non può trovare accoglimento anche per un argomento a contrariis, atteso che per operazioni analoghe e relative ad altri anticipi fatture documentate sul conto corrente in esame (in numero di 9, oltre alle 3 oggetto della pretesa monitoria), e non oggetto di richiesta monitoria, parimenti non si rinviene con chiarezza la posta contabile in addebito per il medesimo importo anticipato, e con una chiara causale di riferimento rispetto alla operazione di anticipazione fattura e conseguente rimborso della fattura anticipata. E' dunque evidente che, in assenza dell'estratto conto del conto anticipi fatture con la specifica annotazione contabile della fattura anticipata, dell'accredito sul conto corrente 6173, e di ogni specifico movimento successivo finalizzato al rimborso dell'importo anticipato, non appare possibile accertare l'esistenza del credito asseritamente vantato in relazione alle fatture esaminate, in cui l'accredito risulta certo, ma confluito in un rapporto vasto ed eterogeneo con annotazione di operazioni promiscue da cui non è possibile comprendere l'esatta dinamica con specifico riferimento al rimborso delle fatture in esame.
Il motivo di appello è dunque infondato e va respinto.
Passando all'esame dell'appello contenuto nel giudizio riunito n. 5587/2022, e proposto dalla e da e le parti appellanti hanno censurato l'omessa Controparte_1 CP_2 Parte_3 pronuncia sulla domanda di accertamento negativo proposta in ordine agli interessi passivi addebitati sul C/C 6173 derivanti dalla contabilizzazione sul rapporto di conto anticipi n. 162215.
Hanno dedotto gli appellanti che nell'atto di opposizione, nel capoverso “conto anticipi”, essi avevano lamentato che, non avendo mai ricevuto gli estratti conto del rapporto in esame, sarebbe illegittimo ogni addebito comunque contabilizzato sul conto corrente 6173 per interessi di competenza del conto anticipi;
hanno altresì evidenziato che, avendo il giudice ritenuta insussistente alcuna posizione debitoria in relazione al conto anticipi, per la mancata produzione degli estratti conto, conseguentemente non potevano ritenersi validi addebiti accessori (quali quelli a titolo di interessi e competenze) rispetto ad operazioni principali ritenute non fonte di credito. Gli appellanti hanno altresì dedotto che, come rinveniente dalle operazioni di CTU, gli oneri accessori addebitati per i costi del conto anticipi ammontano ad € 65.398,91, come attestato dalla consulenza di parte prodotta in primo grado.
Il motivo è fondato, per le medesime ragioni considerate in precedenza.
Ed infatti, mancando agli atti qualsiasi possibilità di un esame comparativo delle poste in addebito sul conto 6173 come rinvenienti da qualsiasi operazione sul conto anticipi (sia essa di apertura chiusura della anticipazione, che di semplice addebito di commissione ed interessi sugli importi anticipati), con le operazioni annotate nel relativo estratto conto (non prodotto dalla , risulta CP_4 impossibile vagliare con certezza il credito vantato dalla banca per qualsiasi posta avente la sua genesi nel contratto di conto anticipi di cui la banca ha prodotto solo il titolo e le condizioni applicate, ma non la prova contabile delle operazioni ivi effettuate.
Dunque, per le medesime ragioni per cui non si è ritenuta sussistente la prova dei crediti rinvenienti dalle tre fatture azionate in via monitoria, così devono ritenersi non dovute le somme addebitate a qualsiasi titolo in relazione ad un contratto di cui la banca non ha prodotto gli estratti conto, e ciò in ossequio alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, per la quale, ex art. 2697 c.c., la banca creditrice è tenuta a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi il titolo negoziale da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione nonché a depositare gli estratti conto completi dall'apertura del rapporto, in modo da consentire, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere nel corso del rapporto, la determinazione dell'ammontare del saldo finale del conto, e quindi, del quantum del credito vantato ( Cass. 11543/2019, 9365/2018, 23313/2018).
Dunque, avendo in sede monitoria la banca richiesto il pagamento del saldo del conto corrente 6173, ed avendo determinato a tale saldo i rapporti dare/avere del conto anticipi per i quali non vi è stata allegazione dei relativi estratti conto, ogni importo avente tale genesi deve essere epurato dal saldo finale, mancando la prova effettiva della sua debenza.
In accoglimento del motivo di appello, pertanto, ed in riforma della sentenza impugnata, la CP_1 va dunque condannata al pagamento della somma di € 41.806,59 (quale importo rinveniente dalla differenza tra la somma di € 107.205,50 determinata dal Tribunale quale saldo debitore del conto corrente 6173 e l'importo di € 65.398,91, indebitamente calcolato a tale fine), oltre all'importo di €
34.800,60 per l' inadempimento al contratto di finanziamento, per il quale non sono stati proposti motivi di gravame.
La statuizione di condanna a carico della e dei va dunque rideterminata CP_1 CP_2 complessivamente in € 76.607,19.
Le spese di lite
Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, in conseguenza della riforma parziale della sentenza impugnata, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord.
n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n.
27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez.
III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite ed alla definitiva riduzione dell'originario importo ingiunto nella misura di € 403.955,55 ad € 76.607,19 risulta giustificato, ad avviso della Corte, compensare per la metà le spese di lite tra la creditrice ( in primo grado e la Controparte_3 cessionaria appellante) e le parti e restando a carico di Pt_1 CP_1 CP_2 Parte_3 questi ultimi, in virtù della soccombenza rispetto alla originaria domanda monitoria (sebbene in misura inferiore), la restante metà.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n.
28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi al Tribunale ed alla Corte d'Appello, con riferimento allo scaglione da €.52.000,01 ad €. 260.000,00, in base al valore del decisum.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto dalla i presupposti di cui all'art. 13, Parte_1 comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5346/2022 R.G.A.C., così provvede:
• Rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1804/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli Nord e pubblicata in data 13.5.2022;
• Accoglie l'appello proposto avverso la medesima pronuncia da Controparte_1 [...]
e , e per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, li CP_2 Parte_3 condanna, in solido, al pagamento in favore di della somma di € 76.607,19, Parte_1 oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo;
• Condanna la e al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 della della metà dei compensi professionali del primo grado liquidati in € Parte_1
10.250,00 e del secondo grado liquidati in € 11.700,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, compensando tra le parti la restante metà.
• Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 5.11.2025 Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti, ed iscritti ai n. 5346/2022, 5587/2022, tra
(C.F., P.I. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Treviso- Belluno Parte_1
), rappresentata da (C.F. e numero di iscrizione al registro P.IVA_1 Parte_2 delle imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi n.
10311000961), rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Galati, giusta procura in atti;
APPELLANTE
e in persona del legale rappresentante p.t., Sig. (C.F. Controparte_1 Controparte_2
, nonché (C.F. , in proprio e C.F._1 Controparte_2 C.F._1 nella qualità di fideiussore, e (C.F. , nella qualità di Parte_3 C.F._2 fideiussore, rappresentati e difesi anche disgiuntamente, dall'Avv. Leonardo Cocco e dall'Avv.
OR RI, giuste procure in atti;
APPELLATI
e
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1804/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 13.05.2022.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante nel giudizio n. 5346/2022: “- in via principale, nel merito: Parte_1 riformare la sentenza di primo grado n. 1804/2022 Tribunale di Napoli Nord con riferimento all'importo quantificato dal giudice di prime cure e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
1640/2016 relativamente alla linea dell'anticipo fatture;
- in subordine, condannare la CP_1
(C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., i Sig.ri (C.F.
[...] P.IVA_2 Controparte_2
), (C.F. , al pagamento della somma C.F._1 Parte_3 C.F._2 di euro 240.864,89 oltre interessi, ovvero nella diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, rimborso forfettario
e oneri di legge, di entrambi i gradi di giudizio”.
Per gli appellati , e nel giudizio n. Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
5346/2022: “Nel merito rigettare l'appello proposto da in quanto inammissibile ed Parte_1 infondato per i motivi di cui in narrativa e per ogni altra motivazione che verrà dedotta nel corso del giudizio. Con vittoria di spese e compensi con attribuzione”.
Per gli appellanti , e nel giudizio n. Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
5587/2022: 1) in accoglimento del presente appello riformare parzialmente la sentenza impugnata
n. 1804/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, deducendo dalle somme di cui alla condanna in primo grado riferita al saldo del c/c 6173 la somma di € 65.398,91 per addebiti a titolo di interessi passivi di competenza del conto anticipi n. 162215 e girocontati a debito sul predetto c/c 6173, con ulteriore deduzione degli interessi indebitamente contabilizzati su quest'ultimo conto su tali somme impropriamente addebitate, il tutto previa disposizione di integrazione di consulenza tecnica contabile finalizzata a tale rettifica delle somme relative nei termini sopra indicati;
2) con vittoria di spese e compensi del presente gravame.
Per l'appellata nel giudizio n. 5587/2022: In via principale, nel merito: rigettare Parte_1
l'appello proposto da controparte relativamente al capo impugnato sullo scoperto di conto corrente
n. 6173 in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la sentenza limitatamente a tale capo.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio e oneri di legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la nonché e Controparte_1 CP_2 Parte_3 convenivano in giudizio il proponendo opposizione avverso il decreto Controparte_3 ingiuntivo n. 1640/2016 emesso a loro carico ed in favore della banca opposta, per l'importo di €
403.955,55, esponendo: 1) che il credito ingiunto rinveniva dal saldo passivo del conto corrente n.
1000806173 (per € 128.290,06), dal saldo del conto anticipi su fatture n. 00023/3800/0162215 ( per
€ 240.864,89), e per l'inadempimento al contratto di finanziamento n. 5147131 (per € 34.800,60), tutti rapporti sottoscritti dalla e garantiti, mediante fideiussione, da e Controparte_1 CP_2
2) che la documentazione prodotta in fase monitoria non era idonea a provare il Parte_3 credito, che era affetto altresì da applicazione di interessi usurari e da clausole di massimo scoperto nulle.
Costituitasi, la banca opposta eccepiva la tardività della opposizione e il difetto di procura degli opponenti, evidenziando, nel merito, la infondatezza della opposizione. In data 2.4.2021, interveniva in giudizio la , rappresentata da dichiarandosi cessionaria del credito Pt_1 Parte_2 vantato dalla originaria opposta ed aderendo alle sue difese.
Disposta CTU, con sentenza n. 1804/2022 del 13.5.2022, il Tribunale, previa revoca del decreto opposto, in parziale accoglimento della opposizione spiegata, condannava gli opponenti al pagamento in favore della parte opposta della somma di € 142.006,10, oltre interessi sino al soddisfo, compensando le spese di lite.
Rigettate le eccezioni preliminari di difetto di procura e di tardività della opposizione, il Tribunale – richiamati i principi generali in materia di oneri probatori a carico delle parti – evidenziava come la banca opposta avesse adempiuto al proprio onere probatorio producendo il contratto di mutuo e la prova dell'accredito della somma mutuata sul conto corrente n. 6173 di cui erano stati prodotti il contratto e la serie integrale degli estratti conto dalla apertura sino alla chiusura del rapporto, così come confermato anche dalla CTU;
il Tribunale dava atto che, invece, quanto al conto anticipi su fatture n. 162215, pur essendovi in atti il titolo negoziale, non erano stati prodotti gli estratti conto relativi al rapporto, sicché la banca non aveva adempiuto al proprio onere probatorio, e rilevava, altresì, come tale produzione fosse necessaria per via della unitarietà del rapporto, atteso che il saldo passivo finale era provato contabilmente con l'annotazione di tutte le precedenti operazioni svolte sul conto a partire dalla apertura, prova non supplita dalla certificazione ex art. 50 TUB. Ciò posto, il giudice di prime cure riteneva non provato il credito asseritamente vantato dal saldo del conto anticipi fatture. Quanto alle commissioni di massimo scoperto, il Tribunale dava atto che la clausola che le prevedeva non determinava in alcun modo la base di calcolo, le modalità di computo e i criteri di tale commissione, pattuendo solo la misura percentuale trimestrale, con conseguente nullità delle stesse per indeterminatezza. Il Tribunale, infine, aderiva alle risultanze della CTU circa la infondatezza della censura mossa ai fini del paventato superamento del tasso soglia usura, invero mia verificatosi, e riteneva illegittima la capitalizzazione degli interessi a partire dal 1.1.2014, in applicazione della L.
147/2013, rideterminando dunque nella misura indicata in precedenza l'importo finale del debito a carico degli opponenti.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto gravame avverso la Parte_1 predetta sentenza, censurando in primo luogo la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c.; nello specifico,
l'appellante ha evidenziato – secondo quanto si dirà di qui a breve – un errore di calcolo nella analisi separata dei rapporti commerciali, atteso che il conto anticipi fatture era costantemente a saldo zero, perché la sua dinamica operativa confluiva sul conto corrente ordinario, e che dunque la documentazione ritenuta sufficiente ed idonea alla prova del credito, relativa a tale rapporto principale, giustificava in pieno anche le pretese creditorie connesse al conto anticipi fatture, essendoci altresì piena prova dell'anticipo operato dalla banca in favore della correntista per gli importi richiesti in via monitoria.
L'appellante ha pertanto concluso per la riforma della pronuncia impugnata nella parte in cui ha escluso la prova del credito pari ad € 240.864,89 come rinveniente dal conto anticipi fatture.
Costituitisi, gli appellati hanno evidenziato la inammissibilità dell'appello, e nel merito la sua infondatezza.
Al presente giudizio, è stato riunito quello iscritto al n. 5587/2022, contenete atto di appello avverso la medesima sentenza promosso dalla con il quale la appellante ha lamentato Controparte_1
l'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento negativo del credito proposta in ordine agli interessi passivi addebitati sul c/c 6173 derivanti dalla contabilizzazione sul rapporto di conto anticipi.
Alla udienza dell'11.6.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo termine per il deposito degli scritti difensivi ex art. 190 c.p.c.
Analisi dei motivi di appello.
Con l'unico motivo di appello proposto, la ha evidenziato, in primo luogo, che il conto Pt_1 anticipi fatture è un conto non operativo, su cui transitano gli anticipi fatture da parte della banca e gli eventuali rientri che permettono al cliente di tornare ad usufruire dell'affidamento concesso;
nel caso invece in cui il terzo debitore ceduto non adempia al proprio obbligo e non saldi la fattura anticipata, il relativo importo viene trascritto sul conto di corrispondenza, ragion per cui il conto anticipi presenta un saldo pari a zero, mentre l'eventuale inadempimento nel saldo della fattura
“anticipata” viene poi addebitato in negativo sul conto corrente.
L'appellante, a sostengo di tale considerazione, ha ricordato che la stessa Suprema Corte ha evidenziato che tali conti non sono normalmente operativi, ma rappresentano una mera evidenza contabile dei finanziamenti per anticipazione su crediti concessi dalla al cliente, e che invero CP_4 le operazioni contabili effettive vengono annotate sul conto corrente di corrispondenza.
Sulla base di tale prospettazione tecnica, la appellante ha evidenziato come, già in fase monitoria, la posta debitoria avanzata quale “linea di credito dell'anticipo fatture” e pari ad € 240.864,89, era stata indicata come tale in quanto rinveniente da tre fatture anticipate dalla banca alla correntista, una di €
108.000 (in data 29.9.11), una di € 42.497,62 (in data 12.3.2012) e l'ultima di € 90.000,00 (in data
27.7.2012). Dalle evidenze contabili, secondo la tesi dell'appellante, appare chiaro che la banca ha anticipato tali importi al correntista, senza però alcun rimborso da parte sua, ragion per cui i relativi importi erano stati accreditati sul conto corrente ordinario 6173, come ben evincibile dalla documentazione contabile nella colonna “accrediti” in relazione alle date suddette, ma non divenuti oggetto di rimborso.
Ciò posto, l'appellante ha denunciato l'erronea interpretazione ex art. 2697 c.c. operata dal giudice di primo grado, evidentemente in relazione alla prova del credito asseritamente fornita e la erronea interpretazione dei fatti dedotti in giudizio.
In estrema sintesi, l'appellante ha evidenziato come negli estratti conto prodotti per il conto corrente
6173 (prodotti senza soluzione di continuità dall'apertura alla chiusura del rapporto) siano riportate anche tutte le operazioni afferenti al conto di anticipi fatture e che quindi, la mancata produzione degli estratti conto del rapporto anticipi fatture n. 162215 non sia di ostacolo alla prova del credito nelle parte rinveniente dalle fatture anticipate ed accreditate sul rapporto 6173, poiché, rispetto ad esse, a fronte della certezza documentale circa l'accredito avvenuto sul conto nelle date indicate, sarebbe evidente invece la mancanza di qualsiasi successivo rimborso da parte del correntista, e mancando l'evidenza di concrete operazioni a tal fine.
Ciò posto valgono le considerazioni che seguono.
Per il vaglio della fondatezza delle censure mosse dall'appellante, occorre esaminare le risultanze peritali del giudizio di primo grado, e segnatamente le esaurienti e condivisibili risposte fornite dal consulente ai quesiti dal n. 10 in poi, che attengono proprio alle dinamiche contrattuali del conto anticipi fatture n. 162215.
Il CTU ha osservato come agli atti del giudizio è stato effettivamente prodotto il contratto recante la data del 26.5.2010, completo della indicazione delle principali condizioni, come poi convenzionalmente e validamente modificate tra le parti in data 30.11.2010, e poi in data 27.01.2011;
è invece mancata la produzione in atti dell'estratto conto del rapporto in esame. Nella risposta al quesito 13 dell'elaborato peritale, il CTU ha poi chiarito che gli anticipi su fatture del conto in esame sono stati tutti contabilizzati sul conto corrente n. 6173, riportando uno specchietto riassuntivo contenete nel complesso ben 12 operazioni di anticipo fatture, con le relative date ed importi, tre delle quali risultano coincidenti con quelle azionate in via monitoria e dunque reclamate come mai restituite;
tuttavia, al quesito avente ad oggetto “ se le operazioni di addebito per insoluti siano state contabilizzate nel conto corrente con annotazione di contropartita nel conto anticipi”, il CTU ha chiarito la impossibilità di evadere tale tema di indagine proprio per la mancanza in atti di un autonomo estratto conto anticipi su fatture, specificando inoltre, ai quesiti successivi e finali (14,15 e
16), che la assenza di tale estratto conto ha precluso la possibilità di individuare un saldo di detto conto, ragion per cui tutte le operazioni indicate come effettuate sul conto anticipi fatture non sono confluite nel conteggio finale del CTU sul saldo del rapporto 6173.
A fronte di tale metodologia seguita dal CTU, il CTP della parte opposta (odierna appellane) ha obiettato che “la documentazione disponibile (quella contrattuale e quella contabile tratta dagli e/c riferiti al c/c) pur insufficiente a ricostruire il rapporto nel suo intero corso a partire dalla attivazione dell'affidamento, fornisce un insieme di informazioni dalle quali può essere comunque ricostruito lo svolgimento del rapporto, quanto meno con riferimento all'arco temporale interessato dallo sviluppo delle tre anticipazioni oggetto di accertamento”. Lo stesso CTP, riferisce poi che, delle tre operazioni di anticipazione che hanno dato luogo all'insoluto oggetto del D.I. per complessivi 240.497,62 di capitale, risulta depositata in atti solo una delle fatture, e cioè quella relativa all'importo di €
108.000,00, accreditato in data 3.10.2011 (lettera di richiesta anticipazione e cessione del credito, la fattura medesima e la contabile di erogazione della somma anticipata, con riepilogo delle condizioni della operazione). Il CTP ha poi ricordato che sul conto 6173 sono state regolarmente annotate le scritture di erogazione del capitale anticipato (quale contropartita dell'addebito sul conto anticipo fatture), le scritture per regolamento a carico del correntista delle fatture già anticipate ma rimaste impagate (quale contropartita dell'accredito su conto anticipi, a chiusura della operazione di anticipazione scaduta), ed infine tutti gli accrediti degli importi ricevuti dal debitore ceduto in pagamento delle fatture anticipate ed eccedenti però il rimborso, atteso che invece la quota destinata al pagamento dell'importo erogato in anticipazione, viene direttamente scritturata a deconto del debito appostato nel conto anticipi.
Ciò posto, la CTP ha evidenziato come negli estratti conto del conto corrente 6173 sono documentati gli accrediti delle 3 fatture anticipate, e che sarebbe possibile accertare il mancato pagamento dei relativi importi, atteso che per nessuna di esse risulta una pari debitoria come movimento in uscita sul c/c., con pieno assolvimento dell'onere probatorio della banca di provare il credito azionato in via monitoria anche con riferimento agli importi delle 3 anticipazioni di fattura in questione.
Il motivo di appello è infondato.
Ed infatti, ribadito che l'onere di provare il proprio credito nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo spetta al creditore opposto (Cass. 15148/2018, 19696/2014 , 9768/2012), nel caso di specie la prova dell'effettivo credito non si è raggiunta proprio per la mancanza della documentazione contabile relativa al conto anticipi fatture;
la Corte, condividendo in pieno le logiche e documentate osservazioni del CTU, osserva infatti che il conto anticipi fatture ha senza dubbio natura di “conto tecnico”, collegato al conto corrente principale che la banca utilizza per gestire gli anticipi su crediti verso clienti, a seguito della presentazione da parte del correntista di una fattura di pagamento di cui egli risulta creditore, ed il cui importo viene “anticipato” (cioè messo a disposizione) dalla banca sul rapporto di conto corrente del correntista, a mezzo di apposito accredito, nell'attesa che tale fattura venga poi pagata dal soggetto terzo, diventando dunque al tempo stesso una somma a credito poiché
“anticipata”, ma anche una concreta esposizione debitoria del correntista sino a che tale importo non viene restituito. Per una puntuale verifica del meccanismo di apertura e chiusura di ogni singola operazione connessa all'anticipazione di una specifica fattura, occorre dunque, e senza possibilità di deroga, la lettura congiunta ed integrata dei due estratti conto, tanto di quello del conto corrente su cui vengono contabilizzate tutte le operazioni in dare ed in avere, che dell'estratto conto del conto anticipi fatture in cui vengono annotate con precisione tali operazioni, con riferimento alla specifica fattura, all'anticipazione dell'importo ed alla “copertura” successiva della stessa, il tutto in assenza di altre operazioni contemporaneamente contabilizzate in dare e avere, anche a diverso titolo, come invece accade sul conto corrente che rappresenta un insieme indifferenziato e promiscuo di operazioni contabili.
Ciò posto nel caso di specie, pur essendoci la prova dei tre accrediti effettuati sul conto corrente, la non ha provato che ad essi – secondo il meccanismo indicato – corrispondano tre concrete CP_4 esposizioni debitorie della correntista, per essere le fatture rimaste sostanzialmente insolute, non avendo prodotto gli estratti conto del conto anticipi fatture ove tutte le relative operazioni sono indicate in “apertura” della operazione ed in “chiusura”. Fermo quanto osservato – già di per sé circostanza idonea a far ritenere infondato l'appello – la ipotesi prospettata dall'appellante per la quale tale prova si potrebbe indirettamente ottenere dall'estratto conto del conto ordinario non può trovare accoglimento anche per un argomento a contrariis, atteso che per operazioni analoghe e relative ad altri anticipi fatture documentate sul conto corrente in esame (in numero di 9, oltre alle 3 oggetto della pretesa monitoria), e non oggetto di richiesta monitoria, parimenti non si rinviene con chiarezza la posta contabile in addebito per il medesimo importo anticipato, e con una chiara causale di riferimento rispetto alla operazione di anticipazione fattura e conseguente rimborso della fattura anticipata. E' dunque evidente che, in assenza dell'estratto conto del conto anticipi fatture con la specifica annotazione contabile della fattura anticipata, dell'accredito sul conto corrente 6173, e di ogni specifico movimento successivo finalizzato al rimborso dell'importo anticipato, non appare possibile accertare l'esistenza del credito asseritamente vantato in relazione alle fatture esaminate, in cui l'accredito risulta certo, ma confluito in un rapporto vasto ed eterogeneo con annotazione di operazioni promiscue da cui non è possibile comprendere l'esatta dinamica con specifico riferimento al rimborso delle fatture in esame.
Il motivo di appello è dunque infondato e va respinto.
Passando all'esame dell'appello contenuto nel giudizio riunito n. 5587/2022, e proposto dalla e da e le parti appellanti hanno censurato l'omessa Controparte_1 CP_2 Parte_3 pronuncia sulla domanda di accertamento negativo proposta in ordine agli interessi passivi addebitati sul C/C 6173 derivanti dalla contabilizzazione sul rapporto di conto anticipi n. 162215.
Hanno dedotto gli appellanti che nell'atto di opposizione, nel capoverso “conto anticipi”, essi avevano lamentato che, non avendo mai ricevuto gli estratti conto del rapporto in esame, sarebbe illegittimo ogni addebito comunque contabilizzato sul conto corrente 6173 per interessi di competenza del conto anticipi;
hanno altresì evidenziato che, avendo il giudice ritenuta insussistente alcuna posizione debitoria in relazione al conto anticipi, per la mancata produzione degli estratti conto, conseguentemente non potevano ritenersi validi addebiti accessori (quali quelli a titolo di interessi e competenze) rispetto ad operazioni principali ritenute non fonte di credito. Gli appellanti hanno altresì dedotto che, come rinveniente dalle operazioni di CTU, gli oneri accessori addebitati per i costi del conto anticipi ammontano ad € 65.398,91, come attestato dalla consulenza di parte prodotta in primo grado.
Il motivo è fondato, per le medesime ragioni considerate in precedenza.
Ed infatti, mancando agli atti qualsiasi possibilità di un esame comparativo delle poste in addebito sul conto 6173 come rinvenienti da qualsiasi operazione sul conto anticipi (sia essa di apertura chiusura della anticipazione, che di semplice addebito di commissione ed interessi sugli importi anticipati), con le operazioni annotate nel relativo estratto conto (non prodotto dalla , risulta CP_4 impossibile vagliare con certezza il credito vantato dalla banca per qualsiasi posta avente la sua genesi nel contratto di conto anticipi di cui la banca ha prodotto solo il titolo e le condizioni applicate, ma non la prova contabile delle operazioni ivi effettuate.
Dunque, per le medesime ragioni per cui non si è ritenuta sussistente la prova dei crediti rinvenienti dalle tre fatture azionate in via monitoria, così devono ritenersi non dovute le somme addebitate a qualsiasi titolo in relazione ad un contratto di cui la banca non ha prodotto gli estratti conto, e ciò in ossequio alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, per la quale, ex art. 2697 c.c., la banca creditrice è tenuta a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi il titolo negoziale da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione nonché a depositare gli estratti conto completi dall'apertura del rapporto, in modo da consentire, attraverso una integrale ricostruzione del dare e dell'avere nel corso del rapporto, la determinazione dell'ammontare del saldo finale del conto, e quindi, del quantum del credito vantato ( Cass. 11543/2019, 9365/2018, 23313/2018).
Dunque, avendo in sede monitoria la banca richiesto il pagamento del saldo del conto corrente 6173, ed avendo determinato a tale saldo i rapporti dare/avere del conto anticipi per i quali non vi è stata allegazione dei relativi estratti conto, ogni importo avente tale genesi deve essere epurato dal saldo finale, mancando la prova effettiva della sua debenza.
In accoglimento del motivo di appello, pertanto, ed in riforma della sentenza impugnata, la CP_1 va dunque condannata al pagamento della somma di € 41.806,59 (quale importo rinveniente dalla differenza tra la somma di € 107.205,50 determinata dal Tribunale quale saldo debitore del conto corrente 6173 e l'importo di € 65.398,91, indebitamente calcolato a tale fine), oltre all'importo di €
34.800,60 per l' inadempimento al contratto di finanziamento, per il quale non sono stati proposti motivi di gravame.
La statuizione di condanna a carico della e dei va dunque rideterminata CP_1 CP_2 complessivamente in € 76.607,19.
Le spese di lite
Passando alla regolamentazione delle spese di lite va detto che, in conseguenza della riforma parziale della sentenza impugnata, occorre procedere ad una nuova regolamentazione delle spese anche del primo grado di giudizio, in base all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord.
n. 9064 del 12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 - 3, Ord., n.
27056 del 06/10/2021; Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez.
III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base all'esito complessivo della lite ed alla definitiva riduzione dell'originario importo ingiunto nella misura di € 403.955,55 ad € 76.607,19 risulta giustificato, ad avviso della Corte, compensare per la metà le spese di lite tra la creditrice ( in primo grado e la Controparte_3 cessionaria appellante) e le parti e restando a carico di Pt_1 CP_1 CP_2 Parte_3 questi ultimi, in virtù della soccombenza rispetto alla originaria domanda monitoria (sebbene in misura inferiore), la restante metà.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord., 29/09/2022, n.
28325) di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi al Tribunale ed alla Corte d'Appello, con riferimento allo scaglione da €.52.000,01 ad €. 260.000,00, in base al valore del decisum.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto dalla i presupposti di cui all'art. 13, Parte_1 comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5346/2022 R.G.A.C., così provvede:
• Rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 1804/2022 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli Nord e pubblicata in data 13.5.2022;
• Accoglie l'appello proposto avverso la medesima pronuncia da Controparte_1 [...]
e , e per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia impugnata, li CP_2 Parte_3 condanna, in solido, al pagamento in favore di della somma di € 76.607,19, Parte_1 oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo;
• Condanna la e al pagamento, in favore Controparte_1 Controparte_2 Parte_3 della della metà dei compensi professionali del primo grado liquidati in € Parte_1
10.250,00 e del secondo grado liquidati in € 11.700,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, compensando tra le parti la restante metà.
• Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 5.11.2025 Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi