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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/03/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 24/03/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 824 /2022 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Cristoforo Colombo N.5 C.F._1
98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA CARMELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in CORSO VITTORIO CP_1 P.IVA_1
EMANUELE, 100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. CAMMAROTO
MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La ricorrente, Sig.ra , ha adito il Tribunale del Lavoro di Parte_1
Patti al fine di ottenere la reiscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2011 e il conseguente riconoscimento delle prestazioni previdenziali correlate. L' si è costituita in giudizio sollevando CP_1
preliminarmente l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. 3 febbraio
1970, n. 7, convertito in L. 11 marzo 1970, n. 83, contestando altresì la fondatezza della pretesa nel merito. La ricorrente ha dedotto che il provvedimento di cancellazione è stato adottato in violazione delle norme procedurali e senza un'adeguata comunicazione individuale, sostenendo che l' non avrebbe CP_1
rispettato i principi di trasparenza e corretta amministrazione. Dall'analisi della documentazione acquisita emerge che l' ha CP_1
provveduto alla cancellazione della ricorrente dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli mediante la pubblicazione dell'elenco di variazione sul proprio portale istituzionale nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2014 e il 10 gennaio
2015. Tale modalità di comunicazione trova legittimazione nell'art. 38, comma 7, della Legge 6 luglio 2011, n. 111, che attribuisce valore di notifica alla pubblicazione telematica degli elenchi. Tale modalità è stata più volte ritenuta legittima dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, nonostante le obiezioni sollevate dai lavoratori interessati.
L'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, stabilisce un termine di decadenza di 120 giorni per la proposizione dell'azione giudiziaria avverso i provvedimenti definitivi concernenti l'iscrizione nei suddetti elenchi. Applicando tale previsione normativa al caso di specie, il termine ultimo per l'impugnazione scadeva il 10 maggio 2015. Tuttavia, il presente ricorso risulta depositato il 23 ottobre 2020, dunque ben oltre il limite temporale fissato dalla legge. Si deve sottolineare che la decadenza in questione è stata ritenuta dalla giurisprudenza come di natura sostanziale, il che implica che essa non sia suscettibile di interruzione o sospensione, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il suddetto termine di decadenza non è assimilabile alla prescrizione, in quanto non mira a tutelare un diritto soggettivo nel tempo, bensì a garantire la certezza dei rapporti giuridici, evitando che questioni previdenziali possano essere riaperte indefinitamente. Di conseguenza, la violazione di tale prescrizione temporale comporta, in via automatica, l'inammissibilità della domanda attorea.
Poiché l'eccezione di decadenza sollevata dall' è fondata e riveste CP_1
carattere pregiudiziale rispetto all'esame del merito della controversia, si rileva l'impossibilità di procedere alla valutazione della fondatezza delle domande attoree relative alla sussistenza del rapporto di lavoro agricolo e alla legittimità della cancellazione dagli elenchi anagrafici. Va osservato che, in altre circostanze, la giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di esaminare il merito laddove la parte ricorrente dimostri che la pubblicazione telematica non abbia garantito un'adeguata conoscenza del provvedimento amministrativo. Tuttavia, nel caso in esame, non risultano elementi idonei a supportare tale argomentazione.
L'ordinamento giuridico riconosce la tutela del lavoratore nei casi in cui vi sia una violazione dei principi generali di correttezza amministrativa, ma tale tutela deve essere invocata entro i termini perentori stabiliti dalla legge. Qualora ciò non avvenga, il provvedimento di cancellazione diviene definitivo e non più impugnabile in sede giurisdizionale.
Considerata la complessità della questione trattata e l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di iscrizione agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale determinazione trova fondamento nella buona fede della parte ricorrente, la quale potrebbe essere stata indotta in errore dalle incertezze interpretative emerse nel corso del tempo. La giurisprudenza ha più volte evidenziato che, in situazioni di incertezza normativa e in presenza di modifiche legislative o di orientamenti contrastanti, è opportuno che le spese processuali vengano compensate al fine di evitare un ingiusto aggravio economico per le parti in causa.
Nel caso di specie, pur essendo evidente la tardività del ricorso, si deve riconoscere che la disciplina in materia di decadenza è stata oggetto di interpretazioni non sempre univoche da parte degli organi giudicanti. Inoltre, la questione della pubblicazione telematica degli elenchi anagrafici e la sua idoneità
a costituire notifica effettiva ai lavoratori interessati è stata più volte oggetto di scrutinio da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, il che giustifica ulteriormente la scelta di disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto da Parte_1
contro l' per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. 3 CP_1
febbraio 1970, n. 7.
2. Compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Patti 24/03/2025.
Il Giudice Dott. Giovanni Piccolo