Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/06/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 10128/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott. Danilo Corvacchiola Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nata a [...], il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Monica Vinci,
Attrice
nei confronti di
C.F. nato a [...], il [...], CP_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Federica Perri,
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attrice e del convenuto: come da verbale di udienza del
12/06/2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 23/10/2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
con ricorso depositato il 16.10.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo che Parte_1
fosse pronunciato lo scioglimento del matrimonio con alle condizioni ivi indicate, CP_1
anche concernenti la IA della coppia (nata dall'unione coniugale il 6.5.2007); Per_1
con comparsa di risposta del 6.5.2025 si è costituito in giudizio il convenuto, prestando adesione alla domanda di divorzio, ma formulando per il resto richieste difformi da quelle di controparte;
all'udienza del 12.6.2025 i coniugi, personalmente comparsi dinanzi al giudice delegato, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni di divorzio e ne hanno chiesto il recepimento da parte del Tribunale a spese legali compensate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Genova (GE) il 25.1.1996 (atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi sono comparsi all'udienza del 19.5.2021 nel procedimento di separazione personale instaurato dinanzi a questo Tribunale e sono poi addivenuti a separazione in forza di sentenza n. 764/2025, resa il 17.3.2025 a definizione del predetto procedimento;
- dalla separazione personale non è intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi;
considerato che, nella specie, non sia dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra loro;
ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui alla legge 1 dicembre 1970,
n. 898, per la pronuncia di scioglimento del matrimonio;
2.
considerato che
le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, risultando conformi agli interessi della IA della coppia e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
2 3.
ritenuto che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
contratto a Genova (GE) il 25.1.1996;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra gli ex coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali del proprio divorzio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“- le parti danno preliminarmente atto che la IA da poco è divenuta maggiorenne, Per_1
ma non è ancora economicamente autosufficiente;
convive con la madre e con lei permarrà finché lo vorrà; il padre potrà vedere la IA quando lei si sentirà di riprendere le frequentazioni con lui;
il sig. verserà, con decorrenza dalla mensilità di giugno 2025, a a CP_1 Parte_1
titolo di contributo indiretto al mantenimento ordinario della IA , la somma mensile Per_1
di euro 100,00, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
ciò in considerazione delle precarie condizioni economiche e di salute del sig. CP_1
- le spese straordinarie relative alla IA (per la cui individuazione si rinvia al verbale Per_1
della riunione ex art. 47 quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo Tribunale) saranno sopportate dai genitori, nella misura del 50% ciascuno;
- l'assegno unico relativo alla IA potrà continuare a essere integralmente percepito Per_1
dalla madre, Parte_1
3 - le parti si impegnano a rivalutare le presenti condizioni, se del caso proponendo una domanda congiunta di modifica, in ipotesi di sopravvenienze nella rispettiva situazione economica e personale;
- spese legali integralmente compensate”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 38, parte I, anno 1996), e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 13.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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