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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/07/2025, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
n. 13064/2017 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico designato, dott. Luca Sforza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 13064/2017 R.G., avente ad oggetto: Intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione (art. 657 c.p.c.) - uso diverso,
vertente tra
elettivamente domiciliata in Bari alla via Francesco Crispi n. 6, presso lo studio dell'Avv. Parte_1
Giuseppe Romito, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'intimazione di sfratto per morosità del 10.06.2017,
- RICORRENTE/Intimante -
contro
elettivamente domiciliata in Jesi (An) al viale della Vittoria n. 70/ter, presso lo studio Controparte_1 dell'Avv. Marco Proietti Mosca, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale del 31.07.2017,
- RESISTENTE/Intimata -
nonché contro
in Bari, in persona del suo amministratore pro tempore, Controparte_2 elettivamente domiciliato in Bari, al viale Papa Giovanni XXIII n. 33, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Trocino, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con richiesta di chiamata in causa di terzo del 15.03.2018,
- TERZO CHIAMATO -
e contro
ALLIANZ S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Bari alla via Quintino Sella n. 241, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Amato, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 31.07.2018,
- ALTRA TERZA CHIAMATA -
CONCLUSIONI DELLE PARTI -
All'esito delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate telematicamente dalle parti per l'udienza di discussione del 10.07.2025 celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente
1 Dott. Luca Sforza
n. 13064/2017 R.G. provvedimento, ritualmente comunicato alle parti, la causa è stata decisa con il deposito telematico in
Cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 420 e 429 c.p.c..
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Con intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida del 10.06.2017, Pt_1
deducendo: 1) di essere proprietaria di un immobile sito in Bari, alla p.zza Giulio Cesare n. 23, piano
[...] terra, censito nel N.C.E.U. di detto Comune al foglio 109, p.lla 357, sub 10 e sub 11; 2) che, con contratto di locazione ad uso diverso stipulato in data 14.11.2013 l'intimante concedeva in locazione il detto immobile a per uso commerciale (l'attività “Sanitaria Brigida”); 3) che il contratto in esame prevedeva Controparte_1 il pagamento del canone annuo di €. 14.400,00, con durata 1.02.2014-31.01.2020; 4) che prima di stipulare il contratto oggetto di causa la conduttrice aveva sottoscritto un preliminare di locazione;
5) che con scrittura privata del 23.01.2014 l'odierna intimante consentiva alla Sig.ra precedente titolare dell'attività CP_3 commerciale, di consegnare le chiavi dell'immobile alla nipote;
6) che ai punti nn. 3 e 17 del Controparte_1 contratto di locazione si prevedeva, rispettivamente, la risoluzione di diritto del contratto per “mancato puntuale pagamento del canone” e l'obbligo di garantire i pagamenti con fideiussione bancaria entro e “non oltre il 1.02.2014”; 7) che in sede di sottoscrizione del predetto contratto la sig.ra consentiva alla Pt_1 conduttrice di rinviare la consegna della fideiussione;
8) che con raccomandate a/r del 10.06.2014 e del
5.11.2014 l'odierna intimante contestava alla conduttrice la mancata consegna della stessa fideiussione;
9) che con raccomandata a/r del 3.11.2016 la sig.ra riscontrava la presenza di umidità nelle pareti Controparte_1 del locale de quo e, di conseguenza, chiedeva l'intervento della proprietaria per l'esecuzione di lavori Pt_1 di straordinaria manutenzione;
10) che in seguito a sopralluogo tecnico attivato dalla proprietaria emergeva che l'umidità era causata da condotta condominiale ammalorata;
11) che con lettera del 12.12.2016 la stessa rilevava il mancato pagamento delle mensilità di novembre e dicembre 2016; 12) che la conduttrice autoriduceva spontaneamente il canone del 50% per “persistente e colpevole inerzia” della sig.ra (v. Pt_1 doc. n. 7 nel fascicolo di parte intimante); 13) che venivano esperiti tentativi stragiudiziali di composizione bonaria, senza alcun esito;
14) che i canoni da gennaio a giugno 2017 venivano tutti pagati al 50%, con conseguente residuo di €. 3.600,00; 15) che la fideiussione bancaria non era mai stata consegnata alla proprietaria;
tutto ciò premesso e dedotto, la sig.ra citava la resistente per ottenere la convalida Parte_1 dell'intimato sfratto per morosità e per la risoluzione del contratto, con contestuale richiesta di ingiunzione di pagamento e condanna al pagamento dei canoni scaduti e a scadere, oltre interessi ex artt. 3 e ss, d.lgs. n.
231/2002, e con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, l'intimata si opponeva all'intimazione di sfratto poiché Controparte_1 infondata in fatto e in diritto, deducendo, nel merito, la nullità e/o inefficacia delle clausole n. 3 e 17 del contratto di locazione del 14.11.2013 per contrarietà agli artt. 1341 e 1342 c.c., mentre in via riconvenzionale chiedeva l'accertamento dell'inadempimento della locatrice, stante il tardivo intervento per il ripristino del locale, con condanna al pagamento della somma di €. 25.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, con richiesta di CTU per accertare lo stato attuale dell'immobile, e con vittoria delle spese di lite.
Con successiva ordinanza del 1.08.2017 assunta dal Giudice designato per la trattazione degli affari civili urgenti, non veniva convalidato lo sfratto, veniva disposto il mutamento del rito ex art. 667 c.p.c., e ordinato
2 Dott. Luca Sforza
n. 13064/2017 R.G. il rilascio mediante ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. con termine per il rilascio entro il
15.09.2017, e successiva assegnazione del termine per le memorie integrative ex art. 426 c.p.c., ed assegnazione del termine per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 co. 1 del d.lgs. n. 28/2010, come modificato dal d.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni nella l. n. 98/2013.
Con memoria integrativa del 31.08.2017, preso atto del versamento da parte della sig.ra Parte_1
dell'importo residuo di €. 3.600,00 per i canoni di gennaio-giugno 2017, e di €. 1.200,00 per il canone CP_1 di agosto 2017, instava per la risoluzione del contratto di locazione, oltre che per la condanna della conduttrice al pagamento dei canoni a scadere, con condanna ex art. 96 c.p.c.; inoltre, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del Bari, quest'ultimo tenuto al risarcimento CP_2 Controparte_4 nei confronti di per i danni da ella subiti, oltre che per le riparazioni destinate a risolvere le Controparte_1 infiltrazioni di umidità e al risarcimento nei confronti dell'intimante per la perdita dei canoni fino a nuova locazione, che venivano quantificati in complessivi €. 34.200,00 (canoni non pagati sino al 30.09.2019) nelle note del 6.02.2025, e tenuto, in subordine, a manlevare la stessa nell'ipotesi di accoglimento della Pt_1 domanda dell'intimata , richiedendo contestualmente la CTU per accertare lo stato del locale, e CP_1 descrivere gli interventi necessari per ripristinare il medesimo immobile con quantificazione degli stessi, e con vittoria delle spese di lite.
Con memoria integrativa del 28.09.2017, premesso: 1) che la sig.ra presentava Controparte_1 Pt_1 istanza di mediazione alla Camera Arbitrale e di Mediazione della Camera di Commercio di Bari, con incontro fissato al 21.09.2017; 2) che l'intimata non aderiva alla mediazione (v. comunicazione del 8.09.2017); 3) che raggiungeva un accordo con la controparte per la riconsegna del locale oggetto di causa per il 4-5.10.2017; tutto ciò premesso e dedotto, nel merito instava per il rigetto delle domande della ricorrente, riportandosi alle medesime argomentazioni della propria comparsa di costituzione e risposta nella fase sommaria, e chiedeva anch'essa di essere autorizzata alla chiamata in causa del in Bari, Controparte_2 con conseguente richiesta di condanna dello stesso, in solido con , al pagamento della somma di Parte_1
€. 25.000,00 a titolo di risarcimento danni, mentre in via istruttoria chiedeva prova per testi e la CTU per accertare lo stato dell'immobile e il quantum dei danni arrecati al materiale della Sanitaria Brigida, con vittoria delle spese di lite.
Con successiva comparsa di costituzione e risposta del 15.03.2018 si costituiva nel giudizio di merito il in Bari, in persona dell'amministratore pro tempore, il quale in Controparte_2 via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, oltre alla decadenza delle parti dalla possibilità di chiamare in causa il terzo per carenza di autorizzazione del
Giudice e alla inammissibilità delle nuove domande presentate nelle memorie integrative, non potendo le parti estendere in detta sede il thema decidendum, mentre nel merito chiedeva lo spostamento dell'udienza del
5.04.2018, contestando tutte le domande dell'intimante e dell'intimata in quanto infondate, in fatto e in diritto,
e chiedeva a sua volta di essere autorizzato alla chiamata in causa della compagnia Allianz S.p.a. per essere garantito e manlevato in caso di condanna del medesimo condominio, opponendosi altresì alla richiesta di
CTU, con vittoria delle spese da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi anticipatario.
3 Dott. Luca Sforza
n. 13064/2017 R.G. Con ulteriore comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 31.07.2018, si costituiva altresì l'ALLIANZ S.p.a. la quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della chiamata in causa del Condominio per estraneità rispetto alla vicenda e mancata previa mediazione obbligatoria, mentre nel merito contestava tutte le domande dell'intimante e dell'intimata in quanto infondate in fatto e in diritto, opponendosi all'avversa richiesta di CTU e alla prova per testi, con vittoria delle spese di lite.
La causa istruita esclusivamente mediante produzione documentale, veniva successivamente rinviata all'odierna udienza di discussione del 10.07.2025, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da precedente provvedimento comunicato alle parti, non essendo stata chiesta la trattazione in forma ordinaria in aula di Tribunale, ove all'esito del deposito delle rispettive note scritte è stata decisa, sulla scorta della mera produzione documentale in atti, con il deposito telematico in cancelleria in pari data della sentenza ex artt. 420 e 429 c.p.c..
In via preliminare, ed in rito, devono essere dichiarate inammissibili tutte le chiamate in causa di terzo proposte dall'intimante e dall'intimata per le ragioni di seguito indicate.
Con memoria del 31.08.2017, chiamava direttamente in causa il Parte_1 Controparte_2
in Bari, così come, specularmente, anche con memoria del 28.09.2017 chiamava
[...] Controparte_1 in causa il medesimo Condominio: si tratta, all'evidenza, di una istanza di per sé ammissibile stante il previo mutamento del rito e la non estensione del thema decidendum con le dette chiamate in causa (cfr. sul punto,
Cass. civ., sez. 3, ord. 26.05.2023, n. 14779, secondo cui: “Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in dipendenza dalle difese svolte da controparte”)
Tuttavia, la chiamata in causa richiede come noto, ai sensi dell'art. 418 c.p.c., una ulteriore richiesta di spostamento dell'udienza di discussione che, tuttavia, non è stata espressamente richiesta da nessuna delle chiamanti, né dalla ricorrente né tantomeno dall'intimata; inoltre, giova precisare che si tratta di un'invalidità non sanabile neanche con l'accettazione del contraddittorio da parte dei terzi chiamati (cfr. sul punto, Cass. civ., sez. 3, 16.11.2007 n. 23815, secondo cui “Nelle controversie soggette al rito di cui agli artt. 409 e segg. cod. proc. civ. l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 cod. proc. civ. a carico del convenuto, di chiedere la fissazione di una nuova udienza comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa, decadenza che non è sanata dall'emissione da parte del giudice, in difetto della specifica istanza, del decreto di fissazione della nuova udienza o dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte o per aver quest'ultima sollevato l'eccezione esclusivamente nel corso del giudizio di appello e che, attenendo alla regolarità del contraddittorio, è rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo;
tale principio trova applicazione anche qualora la domanda riconvenzionale sia proposta dall'attore nei confronti del convenuto (cosiddetta "reconventio reconventionis"), atteso che una corretta lettura dello stesso art. 418
4 Dott. Luca Sforza
n. 13064/2017 R.G. cod. proc. civ. impone di ritenere che in tal caso l'attore é soggetto agli stessi obblighi e alle medesime preclusioni previste per il convenuto che proponga una domanda riconvenzionale”).
Di conseguenza, le chiamate in causa di terzo proposte dall'intimante e dall'intimata nei confronti del
, in Bari, meritano di essere dichiarate inammissibili. Controparte_2
Nel merito, la domanda avanzata dalla ricorrente è comunque infondata e merita di essere rigettata per le ragioni di seguito indicate.
Ed invero, risulta per tabulas che con contratto di locazione del 14.11.2013 l'intimante concedeva in locazione il detto immobile a per uso commerciale;
il contratto in esame prevedeva il Controparte_1 pagamento di un canone annuo di €. 14.400,00, con durata 1.02.2014-31.01.2020.
Ciò posto, costituisce ius receptum che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione (v., ex multis, Cass. S.U. n. 13533/01, secondo cui, “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa”; cfr. altresì, Cass. civ., 12.04.2006, n. 8615; Cass. civ., 13.06.2006, n. 13674; Cass. civ., 12.02.2010, n. 3373; Cass. civ.,
15.07.2011, n. 15659; Cass. civ., 20.01.2015, n. 826; Cass. civ., sez. 3, ord. 23.01.2018, n. 1584).
È altrettanto noto che, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il locatore che agisce in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento della controparte, costituito dal mancato pagamento dei canoni dovuti e non corrisposti, e la condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute, è unicamente tenuto, in quanto creditore, a provare la fonte negoziale o legale del suo diritto, ben potendo limitarsi ad allegare l'altrui inadempimento un tale onere deve, pertanto, ritenersi assolto con l'allegazione del contratto di locazione, in quanto titolo nel quale trova fondamento la formulata pretesa giudiziale. È, invece, onere della controparte allegare l'adempimento dell'obbligazione dedotta, con la conseguenza che in ipotesi di mancato assolvimento dell'onere suddetto s'impone una pronuncia di risoluzione del contratto, con contestuale condanna del conduttore al pagamento delle somme dovute in forza del negozio” (cfr. ex multis, Cass. S.U., n. 7996/2006; e più di recente, Cass. civ., n. 13643/2014).
Vale la pena, infine, rammentare che costituisce orientamento univoco della giurisprudenza quello secondo il quale, “nelle locazioni di immobili ad uso diverso dall'abitazione, alle quali non si applica la disciplina di cui all'art. 55 l. 27 luglio 1978 n. 392, il grave inadempimento, tale da legittimare la risoluzione del contratto di locazione per morosità, deve essere valutato non solo sulla base della scadenza dei canoni e del loro importo, ma anche in base al comportamento della parte inadempiente” (cfr. ex plurimis, Cass. civ., n.
26709/2011; Cass. civ., n. 13887/2011).
Il ricorrente ha quindi dimostrato – mediante la copia del relativo documento – l'esistenza del titolo contrattuale dell'obbligazione di cui ha lamentato l'inadempimento.
5 Dott. Luca Sforza
n. 13064/2017 R.G. Tuttavia, nonostante la presenza di una clausola risolutiva espressa (v. punto n. 17 del contratto de quo), quest'ultima non può essere invocata alla luce del più grave inadempimento della stessa parte ricorrente;
ed invero, la sig.ra , come emerge dalla prova documentale offerta dall'intimata, non ha provveduto Pt_1 tempestivamente a far fronte alle infiltrazioni di umidità nel locale concesso in locazione alla , pur CP_1 essendo stati i predetti problemi infiltrativi tempestivamente e ripetutamente denunciati dalla conduttrice, e pur essendo la manutenzione straordinaria specificamente posta a carico della stessa locatrice (v. lettere del
3.11.2016, 25.01.2017 e 1.03.2017); del resto, dalla documentazione fotografica in atti prodotta dall'intimata si evince chiaramente la gravità dei dedotti fenomeni dannosi, idonei a integrare un evidente ostacolo ai fini della conservazione del materiale oggetto dell'attività della Sanitaria Brigida.
Inoltre, come peraltro riconosciuto dalla stessa parte intimante, la sig.ra ha rilasciato l'immobile CP_1 già nell'anno 2017 e ha comunque provveduto nell'immediatezza a sanare la propria morosità in ragione della precedente autoriduzione del canone da ella praticata, provvedendo a versare una somma pari a €. 3.600,00 per i canoni di gennaio-giugno 2017, e di €. 1.200,00 per il canone di agosto 2017.
Sul punto, deve ribadirsi che il criterio di predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento stabilito dall'art. 5 l. 392/78 non è applicabile alle locazioni ad uso diverso da quello abitativo (cfr. ex multis,
Cass. civ., 12.04.2006, n. 8628) e che, in tema di locazioni ad uso diverso da quello abitativo, la gravità dell'inadempimento va vagliata alla luce della disciplina ordinaria stabilita dall'art. 1455 c.c. (cfr. Cass. civ.,
4.08.2000, n. 10239; in senso conforme, già Cass. civ., 12.11.1998, n. 11448) valutando le circostanze del caso concreto considerate sotto il profilo della loro idoneità a pregiudicare, obiettivamente, l'interesse contrattuale del locatore (cfr. Cass. civ., 12.05.1999, n. 4688); ed invero, nelle locazioni di immobili adibiti ad uso non abitativo, alle quali non si applica l'art. 5, l. n. 392/78 sulla predeterminazione legale della gravità dell'inadempimento, il mancato pagamento del canone, pur rappresentando un inadempimento ad una delle obbligazioni primarie del conduttore (art. 1587, n. 2 c.c.), il quale deve “dare il corrispettivo dei termini convenuti”, non implica automaticamente la sussistenza del requisito della gravità, dovendo essere valutato alla stregua del criterio della non scarsa importanza fissato in linea generale dall'art. 1455 c.c.: la portata risolutiva della morosità del conduttore discende cioè dall'accertamento della sua idoneità in concreto a ledere in modo rilevante l'interesse contrattuale del locatore, a sconvolgere l'intera economia del rapporto e a determinare un notevole ostacolo alla prosecuzione del medesimo (cfr. Cass. civ., n. 4688/1999, cit.).
Detto altrimenti, lo scioglimento del contratto per inadempimento consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte;
tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va, poi, completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la
6 Dott. Luca Sforza
n. 13064/2017 R.G. rilevanza della prestazione mancata o ritardata (cfr. ex multis, Cass. civ., n. 7083/2006; Cass. civ., n.
1773/2001).
Inoltre, è altrettanto noto che la sospensione della controprestazione del conduttore e l'autoriduzione del canone è legittima solo se conforme a lealtà e buona fede, come nell'ipotesi di sospensione circoscritta alla sola durata della inutilizzabilità dell'immobile locato (cfr. Cass. civ., 10.01.2008 n. 261); analogamente, è stato ribadito che la sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è legittima, in applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum, soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti (cfr. Cass. civ., 8.10.2008 n. 24799; Cass. civ., sez. III, 13.07.2005, n. 14739; in senso conforme, Cass. civ., sez. III, 1.06.2006, n. 13133; Cass. civ., sez.
III, 10.01.2008, n. 261; Cass. civ., 8.10.2008 n. 24799; Cass. civ., 23.06.2011, n. 13887; Cass. civ., sez. III,
29.01.2013, n. 2099).
Nel caso in esame, il pieno godimento dell'immobile locato è stato fortemente compromesso dalle gravi condizioni dell'immobile afflitto da persistenti fenomeni infiltrativi tempestivamente e ripetutamente contestati dalla conduttrice durante il predetto rapporto locatizio, sicché risulta, per quanto innanzi già evidenziato, acclarato il grave inadempimento della stessa locatrice che non ha provveduto ad eseguire i lavori di manutenzione del predetto immobile;
ne consegue che il contratto di locazione va dunque risolto per inadempimento della locatrice.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla intimata-resistente, la stessa appare del tutto infondata, stante l'assenza di prova del credito verso l'intimante; ed invero, la somma di €. 25.000,00 richiesta dalla sig.ra non risulta specificamente dedotta ed articolata in maniera del tutto generica e indistinta, sicchè la CP_1 stessa non può che essere rigettata.
In particolare, la somma di €. 21.400,00 richiesta per il rimborso del materiale danneggiato dall'umidità non risulta debitamente comprovata, attesa la mancata prova del quantum, non essendo state allegate fatture né altri elementi tali da consentire una esatta individuazione dell'entità del danno patrimoniale lamentato, nè potendo ciò essere effettuato in via meramente equitativa;
inoltre, anche la somma €. 3.600,00 richiesta a titolo di danno emergente per il parziale godimento dell'immobile nel periodo intercorrente tra novembre 2016 e settembre 2017, risulta in contrasto con la stessa condotta successivamente assunta dall'intimata, la quale ha, come detto, nelle more versato alla locatrice una somma pari a €. 4.800,00 per i canoni di gennaio-giugno e agosto 2017, con conseguente implicito riconoscimento, quantomeno parziale, circa la propria precedente morosità; in questo senso, attraverso detto pagamento parte resistente ha sanato il proprio parziale e non grave inadempimento, con la conseguenza che deve escludersi la sussistenza di un danno emergente dalla stessa subito.
Ne consegue che anche la domanda riconvenzionale spiegata da merita di essere rigettata. Controparte_1
Resta assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione e questione sollevata dalle parti.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali sostenute anche dal Condominio terzo chiamato e dalla compagnia deve ritenersi che la parziale reciproca soccombenza, tenuto conto del rigetto CP_5 dell'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda riconvenzionale spiegata con la memoria ex art. 7 Dott. Luca Sforza
n. 13064/2017 R.G. 426 c.p.c., sollevate da entrambe le terze chiamate, unitamente al rilievo officioso della inammissibilità della chiamata in causa per difetto della richiesta di spostamento dell'udienza ex art 418 c.p.c., in uno alla reciproca soccombenza sulla domanda riconvenzionale spiegata dall'intimata -resistente, giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio tra tutte le parti ai sensi dell'art. 92, co. 2 c.p.c., nella versione ratione temporis vigente alla data di introduzione del presente giudizio, tenuto conto, peraltro, della pronuncia della Corte
Costituzione n. 77/2018, secondo cui, “È costituzionalmente illegittimo il secondo comma dell'art. 92 del
c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, Dl 12 settembre 2014 n. 132, convertito in legge 10 novembre
2014 n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente
o per intero, oltre che nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Bari, Terza sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da nei confronti nella causa civile Parte_1 Controparte_1 di primo grado iscritta al n. 13064/2017 R.G., ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara risolto il contratto di locazione stipulato in data 30.08.2021 per grave inadempimento della locatrice Parte_1
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
3) dichiara inammissibile la chiamata in causa e la reconventio reconventionis spiegata da Pt_1 nei confronti del in Bari;
[...] Controparte_2
4) dichiara inammissibile la chiamata in causa e la domanda riconvenzionale spiegata da CP_1 nei confronti del in Bari,;
[...] Controparte_2
5) compensa integralmente tra tutte le parti le spese processuali per le ragioni indicate in motivazione.
Così deciso in Bari, il 10.07.2025.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di divulgazione scientifica non dovrà essere riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del Garante per la
Privacy, e ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018, nonché del Regolamento (UE) 2016/679
del 27.04.2016.
Il Giudice
Dott. Luca Sforza
8 Dott. Luca Sforza