Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/06/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice
Elisabetta Pagliarini Giudice relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 983/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 26/02/2025
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GIACOMELLI CECILIA e dall'avv. ERMONDI ESTER;
E
) rappresentata e difesa, per mandato CP_1 C.F._2 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. GIACOMELLI CECILIA e dall'avv. ERMONDI ESTER;
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt.
473 bis.47 ss
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti congiuntamente ricorrono all'Ill.mo Tribunale di Mantova, affinchè Voglia accogliere le seguenti condizioni:
1) Il figlio minore, , resterà affidato in maniera condivisa ad Per_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, la cui abitazione è posta in Via Edmondo De Amicis n. 15 a Bagnolo
San Vito (MN), dove avrà la residenza anagrafica;
Per_1 2) Ciascun genitore comunicherà immediatamente all'altro l'eventuale cambio di residenza;
Parte_1
4) Durante le festività natalizie il padre potrà tenere con sé il figlio per 5 giorni consecutivi e trascorrerà con la madre il giorno della Vigilia e il giorno di Natale starà con il padre mentre alternerà con la madre i giorni di Santo Stefano e Capodanno;
per le festività pasquali trascorrerà con il padre 3 giorni alternando con la madre i Per_1 giorni di Pasqua/Pasquetta. Inoltre, il figlio trascorrerà con il padre
15 giorni, anche non continuativi, durante le vacanze estive, che verranno concordati preventivamente tra i genitori;
5) I genitori danno atto che i tempi stabiliti sono da intendersi come minimali, e che, previo accordo tra loro, e compatibilmente alle esigenze del figlio, il padre potrà vedere il e stare con lui Per_1 per tempi più prolungati;
6) L'esercizio della potestà genitoriale sarà esercitato dai genitori i quali collaboreranno nell'assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano il minore relativamente alla sua istruzione, all'educazione e alla salute, tenuto conto dei bisogni, delle capacità, delle naturali inclinazioni ed aspirazioni di . I Per_1 genitori prenderanno di comune accordo ogni decisione di straordinaria amministrazione che riguarda il figlio , mentre Per_1 ciascuno di essi, per il tempo in cui avrà con sé il figlio, assumerà le decisioni ordinarie;
7) corrisponderà a a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio , la somma di € 350,00 entro il Per_1 giorno 16 di ogni mese, come già lo stesso sta facendo a partire da settembre 2024, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a partire da giugno 2025;
8) Sono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per il figlio, che sono in ogni caso da documentare e che devono essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 giorni dalla richiesta, secondo il seguente schema:
- senza necessità di previo accordo A) spese mediche: spese per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche e oculistiche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket;
spese per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal SSN;
spese per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgente e indifferibile non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: tasse di iscrizione (comprese eventuali assicurazioni obbligatorie o contributi richiesti dall'istituto) alla scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado pubblica e l'università; acquisto di libri di testo scolastici e universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento;
spese per il trasporto pubblico da e per la sede degli studi;
spese per
2 il tempo prolungato, pre scuola, post scuola (se richiesto dall'istituto o se entrambi i genitori lavorano e nessuno dei due offre alternative anche tramite la rispettiva rete famigliare); spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo
(se entrambi i genitori lavorano); spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia del figlio o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (altro genitore, famigliari di riferimento); spese per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola dell'infanzia, nei limiti dell'importo previsto in base alle fasce di reddito per gli asili e scuole dell'infanzia comunali. Si precisa che il costo della mensa scolastica è considerata spesa straordinaria da suddividere al 50% senza necessità di previo accordo.
- se preventivamente concordate: (a titolo meramente esemplificativo) spese tempo prolungato, pre-scuola e post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei due genitori non lavora;
spese per cure (anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche) erogate in ambito privato e non indifferibili e urgenti;
spese per cure termali e fisioterapiche;
spese per cure e farmaci non convenzionali;
spese tasse scolastiche e istituti universitari privati;
spese per gite scolastiche con pernottamento, spese per corsi di recupero e lezioni private;
ecc. Il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro richiesta scritta di adesione in cui specifica la tipologia della spesa e il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso per iscritto entro 15 giorni;
in mancanza di riscontro alla proposta quest'ultima si intenderà autorizzata e la spesa dovrà essere divisa tra i genitori. In caso di motivato e tempestivo dissenso la spesa rimarrà completamente a carico del genitore che intende sostenerla.
9) Le parti si concedono il reciproco consenso al rilascio del documento di riconoscimento del figlio, del passaporto o degli altri documenti validi per l'espatrio. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non siano contrarie alla legge e rispondano all'interesse della prole, minore d'età, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) omologa gli accordi intervenuti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 12.06.2025
La Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini
Il Presidente
Giorgio Bertola
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