Articolo 2209 bis del Codice dell'ordinamento militare
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26 febbraio 2014
Art. 2209-bis. (( (Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 170.000 unita'). )) (( 1. Ai fini del conseguimento, entro il 1° gennaio 2016, dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare fissata a 170.000 unita' dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2013, e della relativa ripartizione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto e agli articoli 668-bis e 711-bis del regolamento, continua ad applicarsi l'articolo 1125-bis del regolamento. 2. L'articolo 1126-bis, comma 1, lettera c), del regolamento continua ad applicarsi sino al 1° gennaio 2016. ))
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
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