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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 886/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 886/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALLARELLI GIACOBBE Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIZZARRI GIUSEPPE Controparte_1 P.IVA_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata. ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico della per il Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma complessiva di euro 61.794,95 oltre interessi a titolo di corrispettivo di una fornitura di granulo di polietilene rigenerato, come da fattura n. 14 del 30.7.2022 allegata al ricorso monitorio.
La società ingiunta ha proposto opposizione negando di aver ordinato e ricevuto la fornitura, disconoscendo ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c. la documentazione prodotta dalla controparte, contestando l'idoneità probatoria della fattura allegata ed eccependo la mancata produzione di un estratto autentico delle scritture contabili e dei documenti di trasporto della merce.
ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Orbene, rileva preliminarmente questo giudicante che il disconoscimento formulato da parte opponente ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c. è del tutto generico e come tale inidoneo ad infirmare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dalla controparte. E' noto infatti che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca pagina 1 di 2 dall'originale: diversamente, non sarà valido e non priverà la fotocopia della stessa efficacia probatoria dell'originale. Solo indicando gli specifici profili di divergenza tra copia e originale, il giudice è messo nelle condizioni di poter valutare le difformità contestate e, quindi, di accertare la conformità o meno all'originale sulla base degli elementi probatori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva.
Va poi rilevato che oltre alla fattura n. 14/22 la società creditrice ha prodotto i documenti di trasporto della merce ed un estratto autentico notarile delle scritture contabili contenente la regolare annotazione della medesima fattura.
Inoltre, i testi escussi, un dipendente della con mansioni di autista ed un Controparte_1 collaboratore amministrativo della stessa società, hanno concordemente riferito che la merce indicata nei documenti di trasporto allegati è stata effettivamente rit irata presso la sede della dall'autista di fiducia della il quale alla loro presenza ha apposto le firme Controparte_1 Parte_1 visibili sui d.d.t. prodotti.
Risulta pertanto dimostrata l'esistenza del rapporto contrattuale e l'effettiva esecuzione della fornitura in favore della Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opponente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in €
14.100,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 30.1.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Foggia
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Sciscioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 886/2023 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VALLARELLI GIACOBBE Parte_1 P.IVA_1
OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BIZZARRI GIUSEPPE Controparte_1 P.IVA_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata. ha chiesto ed ottenuto l'emissione di ingiunzione a carico della per il Controparte_1 Parte_1 pagamento della somma complessiva di euro 61.794,95 oltre interessi a titolo di corrispettivo di una fornitura di granulo di polietilene rigenerato, come da fattura n. 14 del 30.7.2022 allegata al ricorso monitorio.
La società ingiunta ha proposto opposizione negando di aver ordinato e ricevuto la fornitura, disconoscendo ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c. la documentazione prodotta dalla controparte, contestando l'idoneità probatoria della fattura allegata ed eccependo la mancata produzione di un estratto autentico delle scritture contabili e dei documenti di trasporto della merce.
ha chiesto il rigetto dell'opposizione. Controparte_1
Orbene, rileva preliminarmente questo giudicante che il disconoscimento formulato da parte opponente ai sensi degli artt. 2712 e 2719 c.c. è del tutto generico e come tale inidoneo ad infirmare l'efficacia probatoria della documentazione prodotta dalla controparte. E' noto infatti che la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca pagina 1 di 2 dall'originale: diversamente, non sarà valido e non priverà la fotocopia della stessa efficacia probatoria dell'originale. Solo indicando gli specifici profili di divergenza tra copia e originale, il giudice è messo nelle condizioni di poter valutare le difformità contestate e, quindi, di accertare la conformità o meno all'originale sulla base degli elementi probatori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva.
Va poi rilevato che oltre alla fattura n. 14/22 la società creditrice ha prodotto i documenti di trasporto della merce ed un estratto autentico notarile delle scritture contabili contenente la regolare annotazione della medesima fattura.
Inoltre, i testi escussi, un dipendente della con mansioni di autista ed un Controparte_1 collaboratore amministrativo della stessa società, hanno concordemente riferito che la merce indicata nei documenti di trasporto allegati è stata effettivamente rit irata presso la sede della dall'autista di fiducia della il quale alla loro presenza ha apposto le firme Controparte_1 Parte_1 visibili sui d.d.t. prodotti.
Risulta pertanto dimostrata l'esistenza del rapporto contrattuale e l'effettiva esecuzione della fornitura in favore della Parte_1
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi di cui al d.m. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivo ed esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
condanna la parte opponente a rimborsare alla controparte le spese di lite, che si liquidano in €
14.100,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Foggia, 30.1.2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Sciscioli
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