Art. 74. Clausola di salvaguardia 1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Articolo 74 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182
Articolo 73
- Legge 2 dicembre 2025, n. 182
Articolo 74 della Legge 2 dicembre 2025, n. 182
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18 dicembre 2025
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