CA
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/06/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2263/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in Materia di Impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Marianna Galioto Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2263/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Parte_1 C.F._1
Borgonuovo n. 9, presso lo studio dell'avv. Francesco Senaldi, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Alessandro Bellofiore Briottone e all'avv. Chiara Mostardini;
appellante
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milano, via G. Leopardi n. 1, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Battaglia, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
Avente ad oggetto: responsabilità amministratore società responsabilità limitata pagina 1 di 3 Sulle seguenti conclusioni congiunte
Per e per Parte_1 Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di
Milano n. 5413/2023, accertare che il credito per risarcimento danni del
[...]
verso è pari alla somma di € 500.000,00 Controparte_1 Parte_1 concordemente determinata dalle parti e, per l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere, e dunque l'improcedibilità della domanda a seguito della sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese di lite anche relative al primo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. Parte_1
5413/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Materia di
Impresa, in data 29 giugno 2023 e con la quale, ravvisata la responsabilità della medesima,
quale amministratore di in liquidazione, (poi, dichiarata fallita in Controparte_1
data 23 luglio 2019), per il compimento di atti distrattivi, la condannava – in solido con il liquidatore - al risarcimento dei danni, in favore della Procedura, Parte_2
così come ivi nel dettaglio quantificati, oltre alla rifusione delle spese processuali.
2. si è costituito nel presente giudizio e ha Controparte_1 concluso per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
3. In data 26 marzo 2025, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte e, dando atto dell'intervenuto raggiungimento di un accordo transattivo – (che prevede il risarcimento del danno, da parte dell'appellante, nella misura di euro 500.000,00) - chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere, a spese di lite interamente compensate.
4. All'udienza del 28 maggio 2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, con rinuncia ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
5. Ciò premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e, dunque, l'interesse ad ottenere una pagina 2 di 3 pronuncia di merito (così, fra molte, Cass. Civ., ordinanza 31 ottobre 2023, n. 30251), con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Marianna Galioto
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Specializzata in Materia di Impresa nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Marianna Galioto Presidente
dr. Alessandra Arceri Consigliere dr. Manuela Cortelloni Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 2263/2023, promossa in grado di appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, via Parte_1 C.F._1
Borgonuovo n. 9, presso lo studio dell'avv. Francesco Senaldi, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Alessandro Bellofiore Briottone e all'avv. Chiara Mostardini;
appellante
CONTRO
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Milano, via G. Leopardi n. 1, presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Battaglia, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
appellato
Avente ad oggetto: responsabilità amministratore società responsabilità limitata pagina 1 di 3 Sulle seguenti conclusioni congiunte
Per e per Parte_1 Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in riforma della impugnata sentenza del Tribunale di
Milano n. 5413/2023, accertare che il credito per risarcimento danni del
[...]
verso è pari alla somma di € 500.000,00 Controparte_1 Parte_1 concordemente determinata dalle parti e, per l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere, e dunque l'improcedibilità della domanda a seguito della sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese di lite anche relative al primo grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto appello, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. Parte_1
5413/2023 pubblicata dal Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in Materia di
Impresa, in data 29 giugno 2023 e con la quale, ravvisata la responsabilità della medesima,
quale amministratore di in liquidazione, (poi, dichiarata fallita in Controparte_1
data 23 luglio 2019), per il compimento di atti distrattivi, la condannava – in solido con il liquidatore - al risarcimento dei danni, in favore della Procedura, Parte_2
così come ivi nel dettaglio quantificati, oltre alla rifusione delle spese processuali.
2. si è costituito nel presente giudizio e ha Controparte_1 concluso per il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
3. In data 26 marzo 2025, le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte e, dando atto dell'intervenuto raggiungimento di un accordo transattivo – (che prevede il risarcimento del danno, da parte dell'appellante, nella misura di euro 500.000,00) - chiedono dichiararsi cessata la materia del contendere, a spese di lite interamente compensate.
4. All'udienza del 28 maggio 2025, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, con rinuncia ai termini per il deposito degli scritti conclusivi.
5. Ciò premesso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e, dunque, l'interesse ad ottenere una pagina 2 di 3 pronuncia di merito (così, fra molte, Cass. Civ., ordinanza 31 ottobre 2023, n. 30251), con compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria domanda ed eccezione, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti per entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Manuela Cortelloni Marianna Galioto
pagina 3 di 3