Sentenza 31 gennaio 1989
Massime • 2
Al fine di esercitare il diritto di ritenzione previsto dall'art. 1152 cod. civ. a favore del possessore di buona fede finché non siano corrisposte le indennità dovute ai sensi dell'art. 1150 cod. civ., la relativa domanda deve essere proposta dal possessore convenuto nel giudizio di rivendicazione, ma trattandosi non di mera eccezione conseguente alla condanna alla restituzione ma di vera e propria domanda, non può essere proposta per la prima volta in appello, stante il divieto dell'art. 345 cod. proc. civ.. ( V 2867/83, mass n 427783; ( V 1979/70, mass n 348030; ( Conf 604/53).*
La legge 10 maggio 1976 n. 346, nella parte in cui, introducendo l'art. 1159 bis cod. civ., prevede una usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, con riduzione, rispettivamente, a quindici ed a cinque anni del possesso ventennale e decennale contemplato dai precedenti artt. 1158 e 1159 cod. civ., non ha efficacia retroattiva, pertanto, con riguardo ad un possesso "ad usucapionem", in relazione al quale si sia verificata una causa interruttiva (nella specie, a seguito di domanda giudiziale) prima della maturazione del periodo di tempo necessario al compimento dell'usucapione stessa secondo le norme all'epoca vigenti, resta preclusa la possibilità di invocare la sopravvenienza della citata legge, ancorché detto possesso abbia avuto una durata sufficiente all'usucapione speciale. ( V 2739/82, mass n 420612; ( V 799/79, mass n 396976; ( V 4058/78, mass n 393664; ( Conf 101/84, mass n 432359).*
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 31/01/1989, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 1989 |
Testo completo
La legge 10 maggio 1976 n. 346, nella parte in cui, introducendo l'art. 1159 bis cod. civ., prevede una usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, con riduzione, rispettivamente, a quindici ed a cinque anni del possesso ventennale e decennale contemplato dai precedenti artt. 1158 e 1159 cod. civ., non ha efficacia retroattiva, pertanto, con riguardo ad un possesso "ad usucapionem", in relazione al quale si sia verificata una causa interruttiva (nella specie, a seguito di domanda giudiziale) prima della maturazione del periodo di tempo necessario al compimento dell'usucapione stessa secondo le norme all'epoca vigenti, resta preclusa la possibilità di invocare la sopravvenienza della citata legge, ancorché detto possesso abbia avuto una durata sufficiente all'usucapione speciale. ( V 2739/82, mass n 420612; ( V 799/79, mass n 396976; ( V 4058/78, mass n 393664; ( Conf 101/84, mass n 432359).*