Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 08/05/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1222/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
Verbale d'udienza
Il giorno 08/05/2025, dinanzi al Giudice, Dott. Giuseppe Lo Presti, viene chiamata la causa civile iscritta al numero 1222/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, promossa da:
, cod. fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Claudia Prestipino,
- attore/opponente -
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, cod. fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Esposito, P.IVA_1
Controparte_2
, in persona dell'Assessore pro tempore, cod. fisc. , rappresentata e
[...] P.IVA_2 difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato,
- convenuti/opposti - avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 1, c.p.c.).
Sono presenti l'Avv. Claudia Prestipino, nell'interesse di e l'Avv. Lucia Parte_1
Caccamo, in sostituzione dell'Avv. Antonella Esposito, nell'interesse dell'agente della riscossione.
Il Giudice, rilevato che la causa ha natura documentale e che non sono state formulare richieste di prova, invia gli Avvocati a discutere oralmente la causa.
Gli avvocati insistono nelle rispettive domande, difese ed eccezioni, come articolate nei rispettivi atti processuali, e chiedono la decisione.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. – avendo ricevuto l'avviso di intimazione n. 295 2024 Parte_1
9012732063000, ha chiesto di accertarne la nullità per violazione dell'art. 7, comma 2, lettera c. della legge 27 luglio 2000, n. 212, e per l'omessa notifica della relativa cartella di pagamento 295 2014 0004634682000. Al contempo ha chiesto di accertare la prescrizione della pretesa creditoria per sanzioni amministrative elevate nell'anno 2013 dall'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.
La causa è stata trattata nella resistenza della pubblica amministrazione e dell'agente della riscossione (inizialmente contumace) per essere decisa come segue.
2. – Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva formulate dalle convenute dal momento che l'opponente ha contestato tanto la forma dell'intimazione di pagamento, con conseguente legittimazione a contraddire dell'agente della riscossione, quanto l'esistenza della pretesa, ossia del diritto per cui è stata minacciata l'esecuzione forzata, con conseguente legittimazione a contraddire del relativo titolare, ossia l'assessorato regionale che ha formato il titolo esecutivo, iscrivendo a ruolo la pretesa.
3. – L'opposizione è fondata.
L'eccezione di prescrizione del credito, derivante da attività sanzionatoria della pubblica amministrazione, è meritevole di accoglimento.
L'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, con le ordinanze di ingiunzione n. 12/0807 e n. 12/0808 del 18 febbraio 2013 ha ingiunto il complessivo importo di € 5.650,00 a titolo di sanzioni amministrative, per violazioni dell'art. 3, comma 3, del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, e dell'art. 29, comma 4, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. I fatti sono stati commessi e accertati tra ottobre e novembre del 2009.
Ne consegue che l'atto sanzionatorio è stato emanato e notificato all'opponente entro il termine di prescrizione quinquennale, di cui all'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
Successivamente è stata emessa la cartella di pagamento 295 2014 0004634682000, puntualmente richiamata nell'intimazione e consegnata a mani del padre dell'attore in data
28 aprile 2014. La circostanza che il familiare non sia convivente è manifestamente irrilevante, dal momento che quello della convivenza non è un requisito richiesto dall'art. 139 c.p.c.; così come ininfluente è la certificazione anagrafica prodotta (in tal senso si veda anche Cass. Civ., sez. I, ord. 28 aprile 2021, n. 11228: «In tema di notificazioni, la consegna dell'atto da notificare "a persona di famiglia", secondo il disposto dell'art. 139, comma 2, c.p.c., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela - cui è da ritenersi equiparato quello di affinità - né l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, a tal fine, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità il quale giustifichi la presunzione, "iuris tantum", che la "persona di famiglia" consegnerà l'atto al destinatario stesso;
resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo»).
L'agente della riscossione richiama due ulteriori atti interruttivi che sarebbero stati notificati nel 2017 e nel 2019.
L'atto del 2019, tuttavia, non è stato prodotto (agli atti è presenti sola la relativa busta)
e ciò solo preclude già la possibilità di apprezzarne il contenuto, ossia l'effettiva idoneità ad interrompere il corso della prescrizione.
Per entrambi, nondimeno, si pone il problema dell'inidoneità dei documenti prodotti a dimostrare il perfezionamento della notifica per effetto del compimento del periodo di giacenza. Gli atti interruttivi, come si desume dall'esame di questi ultimi, sono stati recapitati tramite “posta privata” (Nexive) e non tramite il fornitore del servizio di recapito universale (cfr. art. 1, lettera o, del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261). Il soggetto privato che ha provato il recapito non è, perciò, titolare di un potere certificativo e, per tale ragione, il mero tentativo di consegna non può ritenersi validamente documentato
(sarebbe stato diverso laddove il destinatario avesse sottoscritto la ricevuta di consegna, poiché in tal caso la sottoscrizione avrebbe avuto valore confessorio e sarebbe stata di per sé comunque idonea, se non disconosciuta, a dimostrare l'effettivo recapito degli atti interruttivi della prescrizione;
sull'assenza di poteri certificativi in capo all'operatore del servizio postale privato si vedano, tra molte, Cass. Civ., Sez. Un., sent. 10 gennaio 2020, n.
299; Cass. Civ., sez. V, ord. 6 luglio 2021, n. 19019; Cass. Civ., sez. V, sent. 20 ottobre
2022, n. 31085).
A ciò si aggiunge, come necessario completamento del superiore passaggio, che non risulta essere prodotta in giudizio neanche la licenza individuale prescritta dall'art. 5, comma 2, del d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, che avrebbe consentito di appurare l'esistenza dei poteri certificativi in capo all'operatore che ha provveduto al recapito. Resta inteso, del resto, che in difetto di allegazione – da parte dell'agente della riscossione, che avrebbe avuto l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto interruttivo della prescrizione – e di non specifica contestazione – da parte dell'opponente – dell'esistenza di detto potere certificativo, la questione non potrebbe in alcun modo essere superata per effetto del principio di cui all'art. 115, comma 1, c.p.c., giacché il fatto non specificamente contestato
è solo quello che è stato puntualmente allegato.
Essendo trascorsi più di cinque anni fino all'emanazione e alla notificazione dell'intimazione di pagamento 295 2024 9012732063000, notificata il 30 agosto 2024, va pertanto accolta la domanda di accertamento e di declaratoria di estinzione per prescrizione del diritto dell'assessorato regionale ad agire in executivis per gli importi di cui alle ordinanze di ingiunzione n. 12/0807 e n. 12/0808, oltre accessori e interessi.
4. – La fondatezza dell'eccezione di prescrizione è assorbente rispetto alle ulteriori doglienze formulate in citazione.
5. – Visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., deve essere Controparte_3 condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, con applicazione dei valori minimi previsti per le cause di valore ricompreso nello scaglione sino ad € 26.000,00, tenuto conto della non particolare complessità della controversia e dell'attività difensiva svolta (artt. 4 e 5 del d.m. 10 marzo 2014, n. 55).
Deve invece disporsi la compensazione integrale delle spese processuali tra l'opponente e l' dal momento che non è stato quest'ultimo a dare causa al Controparte_2 giudizio. Infatti, «nell'opposizione all'esecuzione avverso cartelle di pagamento e ruoli esattoriali, va distinta l'ipotesi in cui la cartella di pagamento venga annullata, o sia accertata l'intervenuta prescrizione del credito, in dipendenza dell'omessa notifica dell'atto presupposto, nel qual caso l'annullamento è addebitabile all'ente impositore che ne risponde anche nei rapporti interni con l'agente della riscossione, dalla diversa ipotesi in cui l'accoglimento dell'opposizione dipenda esclusivamente dalla mancata notifica della cartella o dalla prescrizione del credito dovuta all'inerzia, dopo la notifica della cartella stessa, dell'agente della riscossione: mentre nel primo caso, il giudice di merito può applicare il principio della solidarietà nelle spese della lite, nel secondo caso tale criterio non trova applicazione poiché, essendo
l'illegittimità dell'atto interamente addebitabile all'inerzia dell'agente della riscossione, la condanna solidale alle spese non è giustificata alla luce del principio di causalità» (Cass. Civ., sez. VI-2, ord. 9 amrzo 2022, n. 7716).
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1222/2024 R.G.A.C., assorbita ogni altra domanda o eccezione, così provvede: rigetta le eccezioni di difetto di legittimazione passiva formulate dai soggetti convenuti;
dichiara estinti i diritti di credito sottesi alla cartella di pagamento 295 2014
0004634682000 e all'intimazione 295 2024 9012732063000, di cui alle ordinanze di ingiunzione n. 12/0807 e n. 12/0808 adottate dall'assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro il 18 febbraio 2013; compensa per intero le spese del rapporto processuale tra l'opponente e l'assessorato regionale;
condanna al pagamento, in favore di Controparte_3 Parte_1
delle spese processuali che liquida in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre
[...] spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Lo Presti