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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 10/07/2025, n. 1343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1343 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1787/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dagli avv.ti CARMELO COSENTINO e ELEONORA Parte_1
MINGRONE ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20 settembre 2017, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento con cui l' ha rigettato parzialmente la CP_1 domanda di intervento del Fondo di Garanzia ex D.lgs. n. 80/1992, relativamente ai crediti di lavoro diversi dal TFR.
1 2. Esponeva parte ricorrente di essere stata regolarmente assunta con contratto a tempo indeterminato dalla società prestando attività lavorativa presso la sede Controparte_2 operativa di Lamezia Terme dal 7 marzo 2009 fino al 15 giugno 2016, data del licenziamento, intervenuto dopo circa 11 mesi dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
3. In data 25 luglio 2014 il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava lo stato di insolvenza della società a cui seguiva, in data 31 ottobre 2014, l'apertura della procedura CP_2 di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 270/1999.
4. In sede di verifica del passivo, all'esito dell'adunanza tenutasi il 22 dicembre 2014, con decreto del 26 gennaio 2015 il giudice delegato ammetteva il ricorrente al passivo della procedura per i seguenti importi:
• € 1.158,89 per crediti privilegiati generali relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione
(art. 2, co. 1, lett. a, D.lgs. 80/1992);
• € 8.043,91 per indennità dovuta per effetto della cessazione del rapporto di lavoro (art. 2751-bis n. 1 c.c.);
• € 6.532,08 per crediti relativi a retribuzioni, danni da omesso versamento contributivo e da licenziamento.
5. Il ricorrente presentava all' , in data 18 settembre 2015, domanda di intervento del CP_1
Fondo di Garanzia, limitatamente al TFR e alle ultime tre mensilità, con accoglimento parziale: il Fondo provvedeva al pagamento del TFR, rigettando però la domanda relativa alle retribuzioni, ritenendo che i crediti richiesti non rientrassero nel periodo coperto dal Fondo, ai sensi dell'art. 2, co. 1, D.lgs. 80/1992.
6. In data 14 aprile 2016 il ricorrente proponeva ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale di che confermava il rigetto con provvedimento CP_1 CP_1 notificato il 26 settembre 2016, affermando che la mensilità di luglio 2014 non rientrava nel trimestre antecedente la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro, individuata nel 31 maggio 2015 (cessione del ramo d'azienda della sede di
Lamezia Terme).
2 7. Parte ricorrente ha quindi adito questo Tribunale, chiedendo il riconoscimento del diritto all'intervento del Fondo per la mensilità di luglio 2014, per l'importo di €
1.158,89.
8. Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso e richiamando quanto già CP_1 affermato in sede amministrativa.
9. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
10. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 80/1992, il Fondo di Garanzia interviene, in caso di insolvenza del datore di lavoro, per il pagamento delle ultime tre mensilità maturate nel semestre antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.
11. Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione in atti e non contestato dalle parti, il rapporto di lavoro del ricorrente si è concluso in data 15 giugno 2016, ma la cessazione effettiva delle attività presso la sede di Lamezia Terme – a cui era assegnato il lavoratore – è stata individuata nella data del 31 maggio 2015, come risultante dalla cessione del ramo d'azienda in amministrazione straordinaria.
12. Pertanto, ai fini dell'individuazione del periodo coperto dal Fondo, deve farsi riferimento a tale data (31 maggio 2015), con la conseguenza che solo i crediti maturati nel trimestre antecedente (cioè marzo–aprile–maggio 2015) possono essere coperti dall'intervento del Fondo.
13. La mensilità di luglio 2014, per la quale parte ricorrente chiede il pagamento, non rientra nel trimestre antecedente la cessazione del rapporto di lavoro, né nel semestre considerato dalla norma, e risulta quindi non coperta dal Fondo di Garanzia.
14. Né rileva, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento del Fondo, la data di ammissione al passivo, trattandosi di criterio diverso e non sostitutivo rispetto a quello previsto dall'art. 2, comma 1, del D.lgs. 80/1992.
15. Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
16. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda e della parziale fondatezza della pretesa fatta valere in sede amministrativa.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da [nome ricorrente] contro l' : CP_1
• Rigetta il ricorso;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, 10/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1787/2017, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dagli avv.ti CARMELO COSENTINO e ELEONORA Parte_1
MINGRONE ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. GRANDIZIO Controparte_1
VALERIA
Resistente
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20 settembre 2017, la parte ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento con cui l' ha rigettato parzialmente la CP_1 domanda di intervento del Fondo di Garanzia ex D.lgs. n. 80/1992, relativamente ai crediti di lavoro diversi dal TFR.
1 2. Esponeva parte ricorrente di essere stata regolarmente assunta con contratto a tempo indeterminato dalla società prestando attività lavorativa presso la sede Controparte_2 operativa di Lamezia Terme dal 7 marzo 2009 fino al 15 giugno 2016, data del licenziamento, intervenuto dopo circa 11 mesi dall'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.
3. In data 25 luglio 2014 il Tribunale di Lamezia Terme dichiarava lo stato di insolvenza della società a cui seguiva, in data 31 ottobre 2014, l'apertura della procedura CP_2 di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 270/1999.
4. In sede di verifica del passivo, all'esito dell'adunanza tenutasi il 22 dicembre 2014, con decreto del 26 gennaio 2015 il giudice delegato ammetteva il ricorrente al passivo della procedura per i seguenti importi:
• € 1.158,89 per crediti privilegiati generali relativi agli ultimi tre mesi di retribuzione
(art. 2, co. 1, lett. a, D.lgs. 80/1992);
• € 8.043,91 per indennità dovuta per effetto della cessazione del rapporto di lavoro (art. 2751-bis n. 1 c.c.);
• € 6.532,08 per crediti relativi a retribuzioni, danni da omesso versamento contributivo e da licenziamento.
5. Il ricorrente presentava all' , in data 18 settembre 2015, domanda di intervento del CP_1
Fondo di Garanzia, limitatamente al TFR e alle ultime tre mensilità, con accoglimento parziale: il Fondo provvedeva al pagamento del TFR, rigettando però la domanda relativa alle retribuzioni, ritenendo che i crediti richiesti non rientrassero nel periodo coperto dal Fondo, ai sensi dell'art. 2, co. 1, D.lgs. 80/1992.
6. In data 14 aprile 2016 il ricorrente proponeva ricorso amministrativo al Comitato
Provinciale di che confermava il rigetto con provvedimento CP_1 CP_1 notificato il 26 settembre 2016, affermando che la mensilità di luglio 2014 non rientrava nel trimestre antecedente la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro, individuata nel 31 maggio 2015 (cessione del ramo d'azienda della sede di
Lamezia Terme).
2 7. Parte ricorrente ha quindi adito questo Tribunale, chiedendo il riconoscimento del diritto all'intervento del Fondo per la mensilità di luglio 2014, per l'importo di €
1.158,89.
8. Si è costituito l' , chiedendo il rigetto del ricorso e richiamando quanto già CP_1 affermato in sede amministrativa.
9. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
10. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 80/1992, il Fondo di Garanzia interviene, in caso di insolvenza del datore di lavoro, per il pagamento delle ultime tre mensilità maturate nel semestre antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.
11. Nel caso di specie, come risulta dalla documentazione in atti e non contestato dalle parti, il rapporto di lavoro del ricorrente si è concluso in data 15 giugno 2016, ma la cessazione effettiva delle attività presso la sede di Lamezia Terme – a cui era assegnato il lavoratore – è stata individuata nella data del 31 maggio 2015, come risultante dalla cessione del ramo d'azienda in amministrazione straordinaria.
12. Pertanto, ai fini dell'individuazione del periodo coperto dal Fondo, deve farsi riferimento a tale data (31 maggio 2015), con la conseguenza che solo i crediti maturati nel trimestre antecedente (cioè marzo–aprile–maggio 2015) possono essere coperti dall'intervento del Fondo.
13. La mensilità di luglio 2014, per la quale parte ricorrente chiede il pagamento, non rientra nel trimestre antecedente la cessazione del rapporto di lavoro, né nel semestre considerato dalla norma, e risulta quindi non coperta dal Fondo di Garanzia.
14. Né rileva, ai fini dell'ammissibilità dell'intervento del Fondo, la data di ammissione al passivo, trattandosi di criterio diverso e non sostitutivo rispetto a quello previsto dall'art. 2, comma 1, del D.lgs. 80/1992.
15. Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
16. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda e della parziale fondatezza della pretesa fatta valere in sede amministrativa.
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da [nome ricorrente] contro l' : CP_1
• Rigetta il ricorso;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, 10/07/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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