Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 3259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3259 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione lavoro e previdenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero F. De Pietro Presidente
2. dr. Stefania Basso Consigliere
3. dr. Anna Rita Motti Consigliere rel./est ha pronunciato in grado di appello all'esito dell'udienza del 22.4.25- tenuta in trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.- la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 697/2022 R. G. sezione civile vertente
TRA
Parte_1
[...] in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura
[...]
Distrettuale dello Stato di come in atti;
Pt_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso come in atti dall' avv. MARCO MARANO;
Controparte_1
APPELLATO
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte appellante ha proposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di NAPOLI NORD n.
3604/21 con la quale è stata accolta l'opposizione avverso opposizione ad ordinanza di ingiunzione di pagamento n. 38636 del 15\05\2020 emessa dalla
[...]
Controparte_2
[...] Il ricorrente aveva dedotto che in data 28.09.2015, la Guardia di Finanza – I Gruppo – Pt_1 effettuava un controllo presso la ditta AL KY Internet Point e Sala Giochi di SI RO con sede operativa in Casoria (NA) alla Via Arpino n.143; - In data 18.01.2016 veniva notificato al ricorrente, in qualità di titolare della ditta B.G. Games di IN Giuseppe, l'avviso , Parte_2
Prot-82378 del 18.12.2015, recante il processo verbale di accertamento e di contestazione della violazione amministrativa di cui all'art.110 comma 9 lett.f-bis del T.U.L.P.S., con richiesta di pagamento della somma di euro 12.000,00 per aver installato n.4 apparecchi di cui all'art.110 comma 6 lett.a del T.U.L.P.S., presso la ditta AL KY Internet point e sala giochi di SI RO, locale in cui era stato accertato l'esercizio di attività di scommesse sportive senza licenza di cui all'art.88 del T.U.L.P.S.; - In data 28.05.2020, non avendo ritenuto valide le ragioni dello scritto difensivo inoltrato dal ricorrente all'ADM in data 16.02.2016, notificava al l'impugnata CP_1 ordinanza- ingiunzione. In forza dei fatti così prospettati, parte ricorrente richiedeva l'annullamento della ordinanza ingiunzione per i seguenti motivi: - La nullità dell'ordinanza di ingiunzione per infondatezza della violazione amministrativa contestata attesa la circostanza che nel locale in cui veniva effettuato l'accertamento non veniva svolta l'attività di scommesse con le modalità indicate nell'ordinanza ingiunzione per la quale è necessario il rilascio dell'autorizzazione ex art.88
[...]
Controparte_4 n persona del dirigente ad interim e chiedeva il rigetto dell'opposizione.
[...]
Il primo Giudice, decidendo sulla questione preliminare della decorrenza del termine di decadenza di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 14, comma 2 ha ritenuto, tra l'altro: “…deve ritenersi ragionevole che l'esistenza di quattro apparecchi venduti dal ricorrente nel locale del sig. RO CP_1
SI - per i quali è stata emessa l'ordinanza di ingiunzione ivi opposta- sia stata accertata dalla GD nel sopralluogo effettuato presso la sede operativa della ditta AL KY Internet Point e Sala Giochi avvenuto in data 28.09.2015. All'esito di quell'accertamento, invero, vista la nota Parte n.465826\15 del 2.10.2015 con cui la GD trasmetteva il verbale delle operazioni compiute all' , quest'ultima entrava in possesso di tutti gli elementi utili per ricostruire la violazione amministrativa contestata al ricorrente. La sussistenza dell'illecito contestato al avrebbe potuto CP_1 agilmente emergere dalla consultazione telematica dell'Elenco Soggetti – Ries, un portale dal quale
è possibile ricavare tutte le informazioni sugli apparecchi da gioco installati in Italia nonché l'identità del loro proprietario. Attesa l'esistenza, dunque, di una ragionevole presunzione circa la decorrenza del dies a quo dal momento della trasmissione del verbale delle operazioni compiute dalla GD con nota del 2.10.2015 all'ADM, spetta alla resistente dimostrare l'eventuale differente decorrenza da un termine Parte successivo. Sebbene, tuttavia, l' affermi di aver appreso l'esistenza dell'illecito solo a partire dalle dichiarazioni rese dal sig. SI in data 16.12.15, essa non produce la documentazione de quo pur avendone la disponibilità ed essendo tenuta ad allegarla in ragione del principio di vicinanza della prova. Ne consegue il radicamento del termine di decorrenza di cui all'art.14 l.689\1981 in data 2.10.15 e la conseguente violazione dei 90 giorni per la comminazione della sanzione amministrativa notificata al ricorrente in data 18.1.2016. Deve, pertanto, ritenersi estinta l'obbligazione di pagamento della somma ingiunta in quanto contestata dopo il termine di 90 giorni di all'art.14 l.689\81.”
Avverso la predetta pronuncia ha proposto gravame l'appellante deducendo in via principale l'erroneità della decisione in ordine alla decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, posto che dal verbale della GD allegato non si poteva ritenere consolidata la conoscenza tale da consentire la decorrenza del termine;
detta conoscenza si era, di contro, consolidata con l'audizione del 6.12.2015, come comprovato dalla documentazione in atti. Sicchè la notifica dell'avviso del 18.1.2016 era tempestiva. L'appellato si è costituito ed ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'appello perché tardivo, deducendo di aver notificato la sentenza all'amministrazione costituita in proprio in primo grado così da far decorrere il termine, elasso all'atto del deposito dell'appello. Ha allegato giurisprudenza in tema di notifica. Nel merito ha comunque chiesto il rigetto del gravame.
La causa veniva assegnata alla V/ già I bis sezione civile di questa Corte;
subiva, quindi, vari rinvii;
successivamente veniva inviata al Presidente Coordinatore della Sezione lavoro per la riassegnazione in virtù del decreto del Presidente della Corte n. 402/2024.
La causa veniva infine assegnata, in data 06.02.2025, a questa sezione.e alla prima udienza di trattazione, tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. lette le note ritualmente depositate dalle parti ( dal solo appellato nella specie), è stata decisa. Va delibata proritariamente la questione preliminare relativa alla eccepita tardività dell'appello. Osserva la Corte che non vi è dubbio circa il fatto che la stessa parte appellante assume nel propio atto che la sentenza sarebbe stata notificata in data 20.1.2022, data rispetto alla quale l'appello sarebbe tempestivo perchè depositato in data 19.2.22. Ebbene, parte appellate ha dato prova di aver notificato la sentenza in data 20.1.2022 ai fini dell'attribuzione delle spese, ma di averla già notificata in data precedente e segnatmente in data 21.12.2021 ad ogni fine di legge. La notifica, nel primo come nel secondo caso, è stata effettuata via pec all'indirizzo generale dell'amministrazione costituita in primo grado in persona del suo dirigente ad interim. L'appellato allega anche comunicazione proveniente dall'amministrazione costituita, a firma del dirigente, del 1.2.2022 ( pec in allegato 8 in atti) con la quale l'amministrazione, in risposta alla precedente pec così scrive: “in riscontro alla relata di notifica della sentenza in oggetto, già pervenuta allo scrivente in data 22.12.2021, si comunica che si è tramessa in data 18.1.22 la succitata sentenza, in uno con la relata di notifica, alla Parte_3 settore legale per il pagamento di quanto spettante”.
[...]
In definitiva l'amministrazione ammette di aver ricevuto la notifica della sentenza già in data 22.12.2021, data in relazione alla quale l'appello sarebbe tardivo. Orbene, a fronte di queste eccezioni l'Appellante controdeduce che l'unica notifica in grado di comportare la decorrenza del termine breve è quella effettuata presso l'Avvocatura dello Stato e, motivando sul punto, allega giurisprudenza a sè favorevole. Assume che in ogni caso la notifica non è stata comunque effettuata al funzionario costituito ( rectius dirigente) bensì all'amministrazione stessa, cosa che non consente l'operatività del meccanismo di cui all'art. 325 cpc. La corte adita, sul punto, deve muovere dallo stato della giurisprudenza della Suprema Corte che si è espressa proprio in relazione all'amministrazione oggi appellante ritenendo che L
[...]
è soggetta al regime speciale di notifica degli atti giudiziari e delle sentenze Parte_1 ex art. 11, c. 1, r.d. 1611/33. La Corte sezione VI ha così ritenuto:”… Nei confronti dell' Autonoma Controparte_5 CP_6
, trattandosi di per la quale è previsto il patrocinio
[...] Controparte_7 obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato nelle controversie in cui sia parte, si applica il regime speciale delle notifiche degli atti giudiziari di cui all'art. 11, comma 2, del r.d n. 1611 del 1933, che devono essere eseguite presso l'Ufficio dell'Avvocatura erariale nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha emesso la sentenza;
tale disciplina non muta se l'Amministrazione sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado, poiché la CP_7 domiciliazione è prevista dalla legge e spiega efficacia in tutti i gradi di giudizio, indipendentemente dalla scelta discrezionale dell'Amministrazione di costituirsi, o meno, in giudizio. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, ex art. 325 c.p.c., la notifica della sentenza del Giudice di Pace effettuata presso la sede dell'Amministrazione pubblica e non presso l'ufficio distrettuale dell'Avvocatura dello Stato). Ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c. la notificazione della sentenza nei confronti delle Amministrazioni pubbliche per le quali è prevista l'assistenza obbligatoria in giudizio dell'Avvocatura erariale (tali sono ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, comma 1, "le Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo") deve essere eseguita presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che l'ha pronunciata, a norma della prescrizione contenuta nel R.D. 30 ottobre 1933, n.
1611, art. 11, comma 2, recante T.U. delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato
(cfr. Corte Cass. Sez. U, Sentenza n. 1252 del 09/05/1973; id. Sez. 3, Sentenza n. 1513 del 02/02/2001, con riferimento alle sentenze del Giudice di Pace;
id. Sez. 3, Sentenza n. 13373 del 12/06/2014).
Nella specie la parte vittoriosa in primo grado era tenuta ad eseguire analogo adempimento anche nei confronti dell trattandosi di Amministrazione Autonoma statale istituita - ed al tempo della CP_8 notifica ancora disciplinata - dal R.D.L. 8 dicembre 1927, n. 2258 conv. in L. 6 dicembre 1928, n.
3474, atteso che la norma di cui all'art. 8 del regio decreto ("Le consultazioni legali, la rappresentanza e le difese di tutte le vertenze che interessano l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, restano affidate alla (Regia) avvocatura erariale"), espressamente mantenuta in vigore dall'art. 1, All.1, parte I, n. 251, del D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179 (recante "Disposizioni legislative statali anteriori al 1 gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore,
a norma della L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14"), prevedeva il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato nelle controversie proposte dall o in cui la stessa era legittimata CP_8 passiva, con conseguente estensione a detta Amministrazione autonoma del regime speciale delle notifiche degli atti giudiziari e delle sentenze previsto per le altre Amministrazioni statali (cfr. Corte
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14375 del 03/11/2000, con riferimento ad analoga Amministrazione autonoma - AIMA -); ( vedi Cassazione civile sez. VI, 21/06/2017, n.15415). Il predetto orientamento è confermato anche da pronunce successive secondo cui “la notificazione della sentenza eseguita direttamente presso l'amministrazione statale parte in causa, invece che presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato del luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza stessa, non è idonea a far decorrere il termine breve di cui all'art. 325
c.p.c. per proporre impugnazione" (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13825 del 31/05/2017, Rv. 644586 - 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. L - , Sentenza n. 27424 del 01/12/2020, Rv. 659793 - 01; Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 15415 del 21/06/2017, Rv. 645069 - 02)”. ( da ultimo Cassazione civile sez. III,
03/07/2024, (ud. 23/04/2024, dep. 03/07/2024), n.18270).
Ed allora nella fattispecie qui in esame il collegio non può che rilevare che la notifca della sentenza, pur eseguita, non era idonea a far decorrere il termine breve perchè non effettuata presso l'avvocatura dello Stato.
Osserva il collegio che, anche a tutto voler concedere, la notifica andava comunque effettuata al dirigente costituito e non genericamente all'amministrazione, in linea con quanto previsto, mutatis mutandis, dall'art. 170 cpc. L'appello, pertanto, va ritenuto ammissibile. Deve perciò essere esaminato il motivo di gravame proposto dall'appellante avente ad oggetto l'erroneo computo del termine di decadenza di cui all'art. 14 della L. 689/8, più volte richiamato, che prevede che “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento…”.
Deve essere ritenuto, in linea con conforme e consolidato orientamento della Suprema Corte che la decorrenza del termine non possa operare se non a partire dal momento in cui siano stati acquisiti e valutati tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione. (tra le più recenti pronunce: “In tema di sanzioni amministrative per la violazione delle norme disciplinanti l'attività di intermediazione finanziaria, il momento dell'accertamento, dal quale decorre il termine di decadenza per la contestazione degli illeciti da parte della va individuato in quello in cui la CP_9 constatazione si è tradotta, o si sarebbe potuta tradurre, in accertamento, dovendosi a tal fine tener conto, oltre che della complessità della materia, delle particolarità del caso concreto anche con riferimento al contenuto e alle date delle operazioni. Cassazione civile sez. II, 18/10/2024, n.27009;
“In tema di sanzioni amministrative previste dal codice della strada, il termine di novanta giorni per la notifica del verbale di cui all'art. 201 del d.lgs. n. 285 del 1992 non decorre dalla data della commissione del fatto se, al fine di verificare la sussistenza dell'illecito, siano necessarie particolari indagini ed operazioni di esame o di analisi dei dati raccolti ma dal momento in cui siano stati acquisiti e valutati tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione”. Cassazione civile sez. II, 30/01/2025, n.2202).
Nella specie la lettura del verbale della GD del 28.9.2015 presso la AL KY ( gold bet) conosciuto all'amministrazione il 2.10.2015, porta ad escludere senza dubbio che l'amministrazione potesse avere notizia dettagliata della sussitenza della violazione contestata nella specie ( condotta d cui all'art.110 comma 9 lett.f-bis del T.U.L.P.S., -con richiesta di pagamento della somma di euro 12.000,00 -per aver installato n.4 apparecchi di cui all'art.110 comma 6 lett.a del presso CP_10 la ditta AL KY Internet point e sala giochi di SI RO, locale in cui era stato accertato l'esercizio di attività di scommesse sportive senza licenza di cui all'art.88 del T.U.L.P.S). La delimitazione della contestazione è essenziale perché la violazione contestata riguarda espressamente l'istallazione di n.4 apparecchi di cui all'art.110 comma 6 lett. A) del T.U.L.P.S e cioè, l'installazione di apparecchi idonei per il gioco lecito e in particolare : “…a) quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 640 , e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina
[in monete metalliche]. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali (5) (6) (7) (8) (9)… “. Nel verbale della GD del 28.9.2015, come comunicato all'appellante, si dà atto invece, innazitutto della presenza di un minore di anni 18 e poi del fatto che erano installati apparecchi di cui all'art. 6 lett. B del predetto TULPS ( così definiti dalla norma: “b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640 , e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:. ..”. Durante l'audizione di SI RO ( titolare del punto internet / scommesse in questione), avvenuta il 16.12.2015, di contro, è lo stesso SI che dichiara espressamente, e per la prima volta, per quanto qui se ne sa “ ….preciso che all'atto della verbalizzazione erano installati nel locale n. 4 apparecchi comma 6 lett A) art. 110 TULPS come da verbale di operazioni compiute redatto sempre dalla guardia di Finanza del 28.9.2015 che pure esibisco in copia..”. In calce a detto documento c'è l'elencazione analitica dei macchinari rinvenuti ( art. 110 comma 6 lett. A)).
In definitiva deve qui essere constatato che non vi è prova che la GD abbia comunicato all'amministrazione altro che quello che la stessa ha allegato in giudizio e cioè il verbale privo dell'ulteriore allegato che invece è stato conosciuto dall'amministrazione nel corso dell'audizione del SI.
Il dato è di rilievo assorbente perchè solo con la presa visione del documento allegato dal SI si è raggiunto un livello di conoscenza tale per poter procedure. In detto documento i 4 apparecchi che interessano sono descritti con il modello e l'identificativo numerico. Ciò è dunque avvenuto il 16.12.2015.
Non può dunque assolutamente essere condiviso quanto affermato dal primo Giudice circa la conoscibilità o la rintracciabilità in quanto nel verbale notificato all'amministrazione non vi era neppure un minimum da cui trarre i dati.
Tanto precisato a decorrere dal 16.12.2015 la notifica è tempestiva perchè avvenuta entro i 90 gg. Devono essere disattese le doglianze dell'appellato circa la presunta falsità delle dichiarazioni rese dal SI perchè di ciò non vi è alcuna prova in atti, tenuto conto del fatto che le stesse sono state rese innanzi a pubblici ufficiali. Sulla scorta di quanto sinora detto l'appello deve essere accolto ed, in riforma dell'impugnata sentenza deve essere rigettata l'opposizione proposta in primo grado. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate in ragione della complessità della questione preliminare trattata.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta in primo grado;
compensa le spese del doppio grado di giudizio. Così è deciso in Napoli all'esito dell'udienza cartolare del 22/04/2025 Il Consigliere est. Il Presidente