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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 23/09/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 752 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 752 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] ( ) _1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. GORINI FRANCESCA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. con il CP_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. GORINI FRANCESCA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 16/04/2025 con il quale e _1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...] celebrato in data 20.05.2009, a Napoli (NA), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 11.09.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori secondo la disciplina Per_1 dell'affidamento condiviso, con collocazione abitativa prevalente e residenza presso la madre.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'educazione ed all'istruzione della minore, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali, mentre nelle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale nel periodo di permanenza della minore presso di sé.
3. Il padre potrà eserciterà liberamente il proprio diritto di visita, concordando settimanalmente con la madre i giorni di visita, compatibilmente non solo con le esigenze scolasti-che, sportive e ludiche di Per_1 ma altresì con la turnazione lavorativa della IG.ra che la vede impegnata anche in orario notturno CP_1
e durante i weekend.
Il diritto di visita del padre verrà comunque garantito a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alle ore
19.00 fino alla domenica sera alle ore 19.00;
• Le festività natalizie verranno trascorse con l'uno o con l'altro genitore secondo la regola dell'alternanza, dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro.
• Le vacanze scolastiche relative alle festività pasquali verranno suddivise equamente tra i genitori, prevedendo il giorno di Pasqua a favore del genitore con il quale non ha trascorso il giorno di Per_1
Natale, nel rispetto della regola dell'alternanza.
• Durante il periodo estivo la minore trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con l'uno e l'altro genitore, durante i quali potrà recarsi anche fuori dalla loro abituale residenza, previa intesa con l'altro e comunicazione della destinazione.
Nel restante periodo delle vacanze scolastiche estive verranno osservate le ordinarie modalità di visita.
• Resta salva per entrambi i genitori la possibilità di concordare durante l'anno eventuali altri periodi da trascorrere con la figlia fuori dall'abituale residenza, previa intesa e reciproca comunicazione della destinazione, nonché la possibilità di stabilire tempi e modalità di visita diversi da quelli innanzi precisati, qualora per esigenze lavorative e/o personali gli stessi non possano essere rispettati.
4. In considerazione del numero delle giornate che trascorrerà con il padre che, per esigenze Per_1 lavorative della madre risulterà pressochè paritario, si stabilisce che il IG. corrisponderà alla _1
IG.ra , in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento CP_1 ordinario della figlia l'importo di € 250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Per_1 L'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
5. Le spese straordinarie verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, cosi come specificate dal Protocollo sulle spese nei procedimenti in materia familiare adottato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna, riportato in nota'
6. Con riferimento alla definizione dei rapporti economico-patrimoniali dei ricorrenti, si sta- bilisce quanto segue:
Il IG. si impegna a cedere alla IG.ra la quota di ½ degli immobili posti in _1 CP_1
Rimini alla Via Turchetta n. 38/U, acquistati in virtù di atto di compravendita a rogito Notaio Per_2 di Rimini in data 17 gennaio 2011 rep. 76757/20638, registrato a Rimini il 25/01/2011, trascritti
[...]
a Rimini il 26/01/2011 all'art. 751, e precisamente a a cedere, con idoneo atto di trasferimento notarile, alla:
- unità abitativa censita in catasto al foglio 56 particella 2417 sub 16;
- garage pertinenziale censito in catasto al foglio 56 particella 2417 sub 1. compresi di suppellettili e mobilio.
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualunque reciproca richiesta di mantenimento.
1 2. Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento
Sono le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
3. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta della concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
4. Spese straordinarie da concordare preventivamente
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
5. Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e /o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e _1 CP_1
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 41 Parte II Serie A Anno 2009 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Dott. Antonio Miele Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 752 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da: nato a [...] il [...] ( ) _1 CodiceFiscale_1 con il patrocinio dell'Avv. GORINI FRANCESCA ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. con il CP_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. GORINI FRANCESCA (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 16/04/2025 con il quale e _1 CP_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale relativa al matrimonio
[...] celebrato in data 20.05.2009, a Napoli (NA), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nata a [...], in data [...], la figlia Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 11.09.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi della figlia minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La figlia minore sarà affidata congiuntamente ad entrambi i genitori secondo la disciplina Per_1 dell'affidamento condiviso, con collocazione abitativa prevalente e residenza presso la madre.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla salute, all'educazione ed all'istruzione della minore, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali, mentre nelle questioni di ordinaria amministrazione ciascun genitore eserciterà separatamente la responsabilità genitoriale nel periodo di permanenza della minore presso di sé.
3. Il padre potrà eserciterà liberamente il proprio diritto di visita, concordando settimanalmente con la madre i giorni di visita, compatibilmente non solo con le esigenze scolasti-che, sportive e ludiche di Per_1 ma altresì con la turnazione lavorativa della IG.ra che la vede impegnata anche in orario notturno CP_1
e durante i weekend.
Il diritto di visita del padre verrà comunque garantito a weekend alternati dal venerdì pomeriggio alle ore
19.00 fino alla domenica sera alle ore 19.00;
• Le festività natalizie verranno trascorse con l'uno o con l'altro genitore secondo la regola dell'alternanza, dal 24 dicembre al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro.
• Le vacanze scolastiche relative alle festività pasquali verranno suddivise equamente tra i genitori, prevedendo il giorno di Pasqua a favore del genitore con il quale non ha trascorso il giorno di Per_1
Natale, nel rispetto della regola dell'alternanza.
• Durante il periodo estivo la minore trascorrerà 15 giorni anche non consecutivi con l'uno e l'altro genitore, durante i quali potrà recarsi anche fuori dalla loro abituale residenza, previa intesa con l'altro e comunicazione della destinazione.
Nel restante periodo delle vacanze scolastiche estive verranno osservate le ordinarie modalità di visita.
• Resta salva per entrambi i genitori la possibilità di concordare durante l'anno eventuali altri periodi da trascorrere con la figlia fuori dall'abituale residenza, previa intesa e reciproca comunicazione della destinazione, nonché la possibilità di stabilire tempi e modalità di visita diversi da quelli innanzi precisati, qualora per esigenze lavorative e/o personali gli stessi non possano essere rispettati.
4. In considerazione del numero delle giornate che trascorrerà con il padre che, per esigenze Per_1 lavorative della madre risulterà pressochè paritario, si stabilisce che il IG. corrisponderà alla _1
IG.ra , in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento CP_1 ordinario della figlia l'importo di € 250,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Per_1 L'assegno unico verrà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
5. Le spese straordinarie verranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, cosi come specificate dal Protocollo sulle spese nei procedimenti in materia familiare adottato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Bologna, riportato in nota'
6. Con riferimento alla definizione dei rapporti economico-patrimoniali dei ricorrenti, si sta- bilisce quanto segue:
Il IG. si impegna a cedere alla IG.ra la quota di ½ degli immobili posti in _1 CP_1
Rimini alla Via Turchetta n. 38/U, acquistati in virtù di atto di compravendita a rogito Notaio Per_2 di Rimini in data 17 gennaio 2011 rep. 76757/20638, registrato a Rimini il 25/01/2011, trascritti
[...]
a Rimini il 26/01/2011 all'art. 751, e precisamente a a cedere, con idoneo atto di trasferimento notarile, alla:
- unità abitativa censita in catasto al foglio 56 particella 2417 sub 16;
- garage pertinenziale censito in catasto al foglio 56 particella 2417 sub 1. compresi di suppellettili e mobilio.
I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare a qualunque reciproca richiesta di mantenimento.
1 2. Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento
Sono le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
3. Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta della concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
4. Spese straordinarie da concordare preventivamente
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 30 giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
5. Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e /o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e _1 CP_1
alle condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
[...]
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 41 Parte II Serie A Anno 2009 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Antonio Miele Dott.ssa Elisa Dai Checchi