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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/06/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Marina Campidoglio,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 346 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025,
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, , , , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , , , Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 Pt_20
, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avvocato Giovanni Carretti ed
[...] elettivamente domiciliati presso il suo studio, in San Giorgio La Molara alla C/da San Pietro 44,
RICORRENTI
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 28.01.2025 i ricorrenti, premesso di essere docenti di ruolo presso differenti Istituti, come specificati in ricorso, hanno dedotto che, nonostante, il servizio prestato nell'a.s. 2013, quest'ultimo non gli veniva riconosciuto ai fini della progressione automatica prevista dalla Tabella B – posizioni stipendiali – del CCNL 04/08/1995.
Hanno, pertanto, chiesto di: “1. Annullare e/o disapplicare i decreti e tutti gli atti di inquadramento, ricostruzione e progressione della carriera e segnatamente: a)- per la insegnante Pt_1
il decreto n. 72 emesso il 24.10.2014; b)- per la insegnante il
[...] Parte_2 decreto n. 83 emesso il 28.06.2021; c)- per il Prof. il decreto n. 998 emesso il Parte_3
03.06.2016; d)- per la Prof.ssa gli atti sottesi alla progressione automatica Parte_4 giacché il decreto n. 119 è stato emesso il 26.09.2006 (data anteriore al 2013); e) per l'Insegnante
il decreto n. 1253 emesso il 25.02.2013; f)- per la Prof.ssa gli Parte_5 Parte_6 atti sottesi alla progressione automatica giacché il decreto n. 0005 è stato emesso il 12.05.2008 (data anteriore al 2013); g)- per il Prof. gli atti sottesi alla progressione Parte_7 automatica giacché il decreto n. 595 è stato emesso il 18.08.2011 (data anteriore al 2013); h)- per la Prof.ssa il decreto n. 2104 emesso il 21.05.2021; i) per il Prof. Parte_8 Pt_21
[..
[...] il decreto n. 89 emesso il 12.01.2013; l)- per la insegnante gli atti sottesi
[...] Parte_10 alla progressione automatica giacché il decreto senza numero, è stato emesso il 20.07.2001 (data anteriore al 2013); m)- per la Prof.ssa gli atti sottesi alla progressione Parte_11 automatica giacché il decreto n. 422 è stato emesso il 20.06.2007 (data anteriore al 2013); n)- per la Prof.ssa gli atti sottesi alla progressione automatica giacché il Parte_12 decreto n. 423 è stato emesso il 20.06.2007 (data anteriore al 2013); o)- per la Prof.ssa
[...]
gli atti sottesi alla progressione automatica giacché il decreto n. 149 è stato emesso Parte_13 il 06.12.2007 (data anteriore al 2013); p)- per la Prof.ssa il decreto n. 130 Parte_14 emesso il 07.11.2016; q)- per la insegnante gli atti sottesi alla progressione Parte_15 automatica giacché il decreto n. 760 è stato emesso il 18.04.2011 (data anteriore al 2013); r)- per il
Prof. gli atti sottesi alla progressione automatica giacché il decreto n. 459 è stato Parte_16 emesso il 28.01.2010 (data anteriore al 2013); s)- per la insegnate gli atti Parte_17 sottesi alla progressione automatica giacché il decreto n. 154 è stato emesso il 26.02.2009 (data anteriore al 2013); t)- per l'Insegnante il decreto n. 104 emesso il 07.11.2022; Parte_18
u)- per il Prof. il decreto n. 488 emesso il 01.03.2019; v)- per la insegnante Parte_19 Pt_20
gli atti sottesi alla progressione automatica giacché il decreto n. 1477 è stato emesso il
[...]
09.02.2010, e quindi accertare e dichiarare, il diritto di tutti essi ricorrenti alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero ai fini giuridici l'anno 2013; 2. Condannare il
[...]
, in persona del a collocare i ricorrenti al livello stipendiale Controparte_1 CP_2 corrispondente all'anzianità di servizio maturata - in seguito al riconoscimento giuridico dell'anno
2013 - oltre che a corrispondere le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, il tutto con interessi e rivalutazione;
3. Per
l'effetto condannare comunque l'Amministrazione convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione di carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all'INPS;
4. Condannare la resistente Amministrazione al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre
i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto Procuratore per dichiarato anticipo”.
Il ritualmente citato in giudizio non si è costituito, pertanto, se ne dichiara la contumacia. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. I ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo il riconoscimento dell'anno 2013, ai CP_1 fini della ricostruzione di carriera e quindi del computo dello stesso per il passaggio di fascia stipendiale. A sostegno della pretesa deducono che il blocco stipendiale, disciplinato dal DL 78/2010, inciderebbe solo sulla progressione stipendiale e non sulla ricostruzione dell'anzianità di servizio, utile per il raggiungimento degli ulteriori scaglioni stipendiali, essendo la finalità della legge solo di effettuare risparmi economici per il periodo 2011-2015.
L'art. 9 del D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010, rubricato "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", al primo comma, prevede che : "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni
2 dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14".
Il comma 21 dello stesso art. 9 dispone: "I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012
e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni
2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici".
Il successivo comma 23 ha previsto che “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed
Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che “Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ….” e l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che “Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della
Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico.
Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del , a Controparte_3 decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il subordinatamente alla verifica dell'effettivo Controparte_3 ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti”. L'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 ha esteso la disposizione di blocco anche all'annualità del
2013
Il CCNL 13 marzo 2013 e il CCNL 7 agosto 2014 hanno previsto il recupero dell'utilità degli anni 2011 e 2012, ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici.
È poi intervenuto il DL n. 3/2014 che, all'art. 1 co. 4 ha disposto: “Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b),
3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma
1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122”.
La giurisprudenza di legittimità si era inizialmente pronunciata sulla questione, ritenendo che le disposizioni del DL 78/2010, inerenti al “blocco”, erano riferite esclusivamente agli incrementi stipendiali e non anche al fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale. Ciò in quanto “una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni” (Cass. Civ. n. 16133/2024).
Tornata sulla questione, con la pronuncia n. 13618/2025, la Suprema Corte ha parzialmente superato il predetto principio, ritenendo che ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, vada escluso, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, che l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA, ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al
2014.
La Corte, infatti, ha precisato che la disposizione di cui all'art. 9 c. 23- nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici-, non ha limitato temporalmente la
“sterilizzazione” degli anni in questione, ma ha delineato un meccanismo di sospensione destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011
e del 2012 e che la sterilizzazione delle annualità, “pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013”.
Nel richiamare quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 310/2013, i giudici di legittimità hanno chiarito che la finalità di cui al DL 78/2010 era quella di garantire un risparmio di spesa e “proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte
Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità”
a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello
4 interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate”.
Dalle considerazioni esposte, la Corte ha dedotto che “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”. D'altra parte, la Corte costituzionale aveva già ritenuto che la previsione di cui all'art. 9, co. 23, del
D.L. 78/2010 e la successiva proroga della misura in questione al 31 dicembre 2013, per effetto del
D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. dall'art. 1, co. 1, della L. 15 luglio 2011, n. 111, e del d.P.R. 4 settembre
2013, n. 122, superassero il vaglio di ragionevolezza, in quanto “il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso cui può attuarsi una politica di riequilibrio del bilancio, implicano sacrifici gravosi, quali quelli in esame, che trovano giustificazione nella situazione di crisi economica” (Corte cost., sent. n. 219/2014).
Sulla scorta di tale interpretazione giurisprudenziale ed in applicazione dei condivisibili principi espressi nella pronuncia n. 13618/2025, deve concludersi che non sussiste il diritto degli odierni ricorrenti al riconoscimento dell'anno 2013, ai fini della progressione di fascia stipendiale.
Ne consegue il rigetto del ricorso proposto.
Nulla per le spese, stante la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla per le spese
Benevento, 06.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Marina Campidoglio,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 346 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2025,
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...]
, , , , Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15
, , , , Parte_16 Parte_17 Parte_18 Parte_19 Pt_20
, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avvocato Giovanni Carretti ed
[...] elettivamente domiciliati presso il suo studio, in San Giorgio La Molara alla C/da San Pietro 44,
RICORRENTI
E
, in persona del Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato telematicamente il 28.01.2025 i ricorrenti, premesso di essere docenti di ruolo presso differenti Istituti, come specificati in ricorso, hanno dedotto che, nonostante, il servizio prestato nell'a.s. 2013, quest'ultimo non gli veniva riconosciuto ai fini della progressione automatica prevista dalla Tabella B – posizioni stipendiali – del CCNL 04/08/1995.
Hanno, pertanto, chiesto di: “1. Annullare e/o disapplicare i decreti e tutti gli atti di inquadramento, ricostruzione e progressione della carriera e segnatamente: a)- per la insegnante Pt_1
il decreto n. 72 emesso il 24.10.2014; b)- per la insegnante il
[...] Parte_2 decreto n. 83 emesso il 28.06.2021; c)- per il Prof. il decreto n. 998 emesso il Parte_3
03.06.2016; d)- per la Prof.ssa gli atti sottesi alla progressione automatica Parte_4 giacché il decreto n. 119 è stato emesso il 26.09.2006 (data anteriore al 2013); e) per l'Insegnante
il decreto n. 1253 emesso il 25.02.2013; f)- per la Prof.ssa gli Parte_5 Parte_6 atti sottesi alla progressione automatica giacché il decreto n. 0005 è stato emesso il 12.05.2008 (data anteriore al 2013); g)- per il Prof. gli atti sottesi alla progressione Parte_7 automatica giacché il decreto n. 595 è stato emesso il 18.08.2011 (data anteriore al 2013); h)- per la Prof.ssa il decreto n. 2104 emesso il 21.05.2021; i) per il Prof. Parte_8 Pt_21
[..
[...] il decreto n. 89 emesso il 12.01.2013; l)- per la insegnante gli atti sottesi
[...] Parte_10 alla progressione automatica giacché il decreto senza numero, è stato emesso il 20.07.2001 (data anteriore al 2013); m)- per la Prof.ssa gli atti sottesi alla progressione Parte_11 automatica giacché il decreto n. 422 è stato emesso il 20.06.2007 (data anteriore al 2013); n)- per la Prof.ssa gli atti sottesi alla progressione automatica giacché il Parte_12 decreto n. 423 è stato emesso il 20.06.2007 (data anteriore al 2013); o)- per la Prof.ssa
[...]
gli atti sottesi alla progressione automatica giacché il decreto n. 149 è stato emesso Parte_13 il 06.12.2007 (data anteriore al 2013); p)- per la Prof.ssa il decreto n. 130 Parte_14 emesso il 07.11.2016; q)- per la insegnante gli atti sottesi alla progressione Parte_15 automatica giacché il decreto n. 760 è stato emesso il 18.04.2011 (data anteriore al 2013); r)- per il
Prof. gli atti sottesi alla progressione automatica giacché il decreto n. 459 è stato Parte_16 emesso il 28.01.2010 (data anteriore al 2013); s)- per la insegnate gli atti Parte_17 sottesi alla progressione automatica giacché il decreto n. 154 è stato emesso il 26.02.2009 (data anteriore al 2013); t)- per l'Insegnante il decreto n. 104 emesso il 07.11.2022; Parte_18
u)- per il Prof. il decreto n. 488 emesso il 01.03.2019; v)- per la insegnante Parte_19 Pt_20
gli atti sottesi alla progressione automatica giacché il decreto n. 1477 è stato emesso il
[...]
09.02.2010, e quindi accertare e dichiarare, il diritto di tutti essi ricorrenti alla ricostruzione della propria carriera considerando per intero ai fini giuridici l'anno 2013; 2. Condannare il
[...]
, in persona del a collocare i ricorrenti al livello stipendiale Controparte_1 CP_2 corrispondente all'anzianità di servizio maturata - in seguito al riconoscimento giuridico dell'anno
2013 - oltre che a corrispondere le differenze retributive dovute a seguito della suddetta ricollocazione nella posizione stipendiale di competenza, il tutto con interessi e rivalutazione;
3. Per
l'effetto condannare comunque l'Amministrazione convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione di carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all'INPS;
4. Condannare la resistente Amministrazione al pagamento del compenso professionale, spese e onorari di causa, oltre
i.v.a., cnap e rimborso ex art. 14 t.p., con attribuzione al sottoscritto Procuratore per dichiarato anticipo”.
Il ritualmente citato in giudizio non si è costituito, pertanto, se ne dichiara la contumacia. CP_1
La causa è stata decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. I ricorrenti hanno convenuto in giudizio il chiedendo il riconoscimento dell'anno 2013, ai CP_1 fini della ricostruzione di carriera e quindi del computo dello stesso per il passaggio di fascia stipendiale. A sostegno della pretesa deducono che il blocco stipendiale, disciplinato dal DL 78/2010, inciderebbe solo sulla progressione stipendiale e non sulla ricostruzione dell'anzianità di servizio, utile per il raggiungimento degli ulteriori scaglioni stipendiali, essendo la finalità della legge solo di effettuare risparmi economici per il periodo 2011-2015.
L'art. 9 del D.L. 78/2010 conv. in L. 122/2010, rubricato "Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico", al primo comma, prevede che : "Per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni
2 dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate, maternità, malattia, missioni svolte all'estero, effettiva presenza in servizio, fatto salvo quanto previsto dal comma 17, secondo periodo, e dall'articolo 8, comma 14".
Il comma 21 dello stesso art. 9 dispone: "I meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012
e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni
2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici".
Il successivo comma 23 ha previsto che “per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed
Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”. L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che “Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo 64, al settore scolastico. ….” e l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che “Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della
Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico.
Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito
Fondo istituito nello stato di previsione del , a Controparte_3 decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il subordinatamente alla verifica dell'effettivo Controparte_3 ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti”. L'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 ha esteso la disposizione di blocco anche all'annualità del
2013
Il CCNL 13 marzo 2013 e il CCNL 7 agosto 2014 hanno previsto il recupero dell'utilità degli anni 2011 e 2012, ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici.
È poi intervenuto il DL n. 3/2014 che, all'art. 1 co. 4 ha disposto: “Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b),
3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma
1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122”.
La giurisprudenza di legittimità si era inizialmente pronunciata sulla questione, ritenendo che le disposizioni del DL 78/2010, inerenti al “blocco”, erano riferite esclusivamente agli incrementi stipendiali e non anche al fine del riconoscimento giuridico di una superiore fascia stipendiale. Ciò in quanto “una siffatta interpretazione estenderebbe la portata normativa delle disposizioni di legge asseritamente violate al di là del significato letterale delle parole usate, il che non è consentito dal carattere eccezionale delle disposizioni di legge (che derogano ai comuni principi di autonomia negoziale delle parti sociali) e nemmeno è richiesto per raggiungere lo scopo che il legislatore si è prefisso emanando quelle disposizioni” (Cass. Civ. n. 16133/2024).
Tornata sulla questione, con la pronuncia n. 13618/2025, la Suprema Corte ha parzialmente superato il predetto principio, ritenendo che ferma la non sovrapposizione, anche in ambito scolastico, fra effetti giuridici ed effetti economici dell'anzianità di servizio, vada escluso, in difetto di intervento della contrattazione collettiva, che l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA, ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al
2014.
La Corte, infatti, ha precisato che la disposizione di cui all'art. 9 c. 23- nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n. 122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici-, non ha limitato temporalmente la
“sterilizzazione” degli anni in questione, ma ha delineato un meccanismo di sospensione destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011
e del 2012 e che la sterilizzazione delle annualità, “pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013”.
Nel richiamare quanto disposto dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 310/2013, i giudici di legittimità hanno chiarito che la finalità di cui al DL 78/2010 era quella di garantire un risparmio di spesa e “proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte
Cost. n. 310/2013). Ciò perché mentre per le progressioni professionali in senso proprio il risparmio di spesa poteva essere garantito attraverso il differimento al 2014 degli effetti economici derivanti dalla progressione medesima, interessante tutti coloro che nell'arco temporale 2011/2013 avevano conseguito il passaggio ( di posizione economica o di area), l'economia di spesa negli avanzamenti professionali automatici non poteva che essere assicurata attraverso la previsione della “non utilità”
a fini economici delle annualità medesime, in modo da richiedere il medesimo sacrificio a tutti gli appartenenti alla categoria, a prescindere dalla loro diversa anzianità e dalla collocazione temporale dell'avanzamento. In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello
4 interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina, come sostenuto dalla controricorrente, il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate”.
Dalle considerazioni esposte, la Corte ha dedotto che “l'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio del docente, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva”. D'altra parte, la Corte costituzionale aveva già ritenuto che la previsione di cui all'art. 9, co. 23, del
D.L. 78/2010 e la successiva proroga della misura in questione al 31 dicembre 2013, per effetto del
D.L. 6 luglio 2011, n. 98 conv. dall'art. 1, co. 1, della L. 15 luglio 2011, n. 111, e del d.P.R. 4 settembre
2013, n. 122, superassero il vaglio di ragionevolezza, in quanto “il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, attraverso cui può attuarsi una politica di riequilibrio del bilancio, implicano sacrifici gravosi, quali quelli in esame, che trovano giustificazione nella situazione di crisi economica” (Corte cost., sent. n. 219/2014).
Sulla scorta di tale interpretazione giurisprudenziale ed in applicazione dei condivisibili principi espressi nella pronuncia n. 13618/2025, deve concludersi che non sussiste il diritto degli odierni ricorrenti al riconoscimento dell'anno 2013, ai fini della progressione di fascia stipendiale.
Ne consegue il rigetto del ricorso proposto.
Nulla per le spese, stante la contumacia del . CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Nulla per le spese
Benevento, 06.06.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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