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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/05/2025, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 14/05/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 15474/2024 RGL, promosso da
, in proprio e n.q. di legale rappresentante e amministratore Parte_1
del Controparte_1
contro
CP_2
alle ore 9.50 sono presenti l'avv. SOLLENA GASPARE per parte ricorrente nonché
l'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA per l' . CP_2
Il procuratore dell' rileva che con provvedimento in autotutela del 10/04/2025 CP_2
(Disposizione n° 550000-25-0388) l'istituto ha provveduto all'annullamento dell'Ordinanza ingiunzione opposta;
chiede, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
L'avv. Sollena aderisce alla richiesta di cessazione della materia del contendere ma insiste nella condanna alle spese di lite con distrazione ex art 93 cpc.
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.55
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Successivamente, alle ore 15.15 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.ssa Claudia Gentile, nella causa iscritta al n° 15474/2024 R.G.L. promossa
D A
, in proprio e n.q. di legale rappresentante e amministratore Parte_1 del rappresento e difeso dall'avv. Gaspare Controparte_3
Sollena ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Partinico, via Principe Umberto n° 48, giusta procura in atti.
- opponente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante protempore - legalmente domiciliato in CP_2
Roma ed elettivamente in Palermo, Via Laurana n. 59, con gli avv.ti Maria Grazia
Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono, giusta procura generale alle liti in atti.
- opposto -
OGGETTO: OPPOSIZIONE A ORDINANZA-INGIUNZIONE ex art 22 e ss.
LEGGE 689/81)
All'udienza del 14 maggio 2025 ritenuta la causa matura per la decisione, ha emesso
S E N T E N Z A dando lettura del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto poste a fondamento della decisione
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando:
❖ Dichiara cessata la materia del contendere e per l'effetto annulla l'Ordinanza- ingiunzione n. OI-002726321 (Prot. .5500.27/09/2024.0802428). CP_2
❖ Condanna l' a rifondere a parte opponente le spese di lite che liquida in euro CP_2
330,00 oltre spese esenti, spese generali, IVA e CPA come per legge
2 disponendone la distrazione in favore dell'avv. GASPARE SOLLENA dichiaratosi antistatario.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.10.2024 parte ricorrente, come in epigrafe indicata, conveniva in giudizio innanzi a questo tribunale l proponendo CP_2 opposizione avverso l'Ordinanza ingiunzione n. OI-002726321 (Prot.
.5500.27/09/2024.0802428), notificata il 12.10.2024 con la quale l'ente CP_2
previdenziale le intimava il pagamento (entro 30 giorni) del complessivo importo di €
375,93 (di cui € 366,88 quale sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. n 463 del 1983, accertata in riferimento all'annualità 2021 ed € 9,05 a titolo di spese).
A sostegno del ricorso deduceva l'illegittimità della richiesta di pagamento eccependo, oltre alla preliminare omessa notifica dell'atto di accertamento, in ogni caso,
l'inosservanza dei termini di notifica di cui all'articolo 14 della legge n. 689/1981.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, accolta l'istanza cautelare con Ordinanza del 12 gennaio 2025, si costituiva in giudizio solamente nella fase di merito l'ente previdenziale che rilevava che l' , nell'esercizio della sua potestà di autotutela, CP_4 aveva provveduto in 10/04/2025 (Disposizione n° 550000-25-0388) all'annullamento dell'Ordinanza-ingiunzione opposta e chiedeva, pertanto, dichiararsi cessata la materia del contendere
La causa, di natura documentale, rilevata la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, sulla scorta della congiunta richiesta delle parti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Invero, sulla base di quanto dichiarato e documentato dall'ente previdenziale e delle incontestate allegazioni in atti (“Considerato che il summenzionato provvedimento deve essere annullato per la motivazione di seguito esposta. Il ricorrente, nell'ambito del contenzioso giudiziario (Pratica Sisco 4833/24/CO/1) ha promosso opposizione all'ordinanza di ingiunzione in oggetto relativa alla sanzione amministrativa accertata con atto prot. 5500.19/01/2024.0049202 notificato il 05.03.24 per l'annualità 2021. CP_2
3 L'istante, tra i motivi del ricorso, contesta la mancata osservanza dei termini di notifica di cui all'articolo 14 della legge n. 689/198. Considerata l'inosservanza del termine di decadenza, si propone l'annullamento della suddetta ordinanza. Tenuto conto che è interesse dell'Amministrazione procedere all'annullamento del provvedimento emanato e considerato che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso. Rilevato sussistente e prevalente, alla luce di quanto indicato sopra, l'interesse pubblico e dell'Istituto all'annullamento in sede di autotutela dell'atto in oggetto. DISPONE l'annullamento del provvedimento in oggetto”), risulta venuta meno ogni posizione di contrasto tra le stesse e l'eventuale interesse a ottenere una pronuncia delibativa della fondatezza o meno dell'azione proposta (cfr. Cass. civ.
Sez. III, 11/09/1996, n. 8219) e non resta che dichiarare cessata la materia del contendere.
In base al principio della soccombenza virtuale le spese di lite vengono liquidate come in dispositivo disponendone la distrazione in favore dell'avv. Gaspare Sollena che ha dichiarato di averle anticipate senza aver riscosso compenso alcuno.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 14 maggio 2025
Il Giudice
Claudia Gentile
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