Versione
24 marzo 1983
24 marzo 1983
Art. 3.
Le societa' e gli enti indicati nell'articolo 1 possono eseguire la rivalutazione, anziche' a norma del precedente articolo, per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, commisurato al capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione in base ai criteri stabiliti nei commi successivi.
Il capitale proprio si rivaluta distintamente per esercizio di formazione con i coefficienti che seguono:
15 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1981;
30 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1980;
45 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1979;
60 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1978;
80 per cento della parte di capitale proprio costituita negli esercizi chiusi negli anni 1977 e precedenti.
Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio o dal rendiconto, del capitale versato o fondo di dotazione o fondo patrimoniale, comunque formati, e delle riserve, diminuito delle perdite e aumentato degli utili dell'esercizio non distribuiti.
Sono esclusi dal computo del capitale proprio i fondi costituiti per la copertura di specifici oneri e passivita', le riserve costituite a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell' articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , prorogato dall' articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 , anche se imputate a capitale, e i fondi di integrazione di cui all' articolo 36 della legge 10 giugno 1978, n. 295 . Nel caso di variazione in diminuzione del capitale proprio dalla somma indicata nel primo comma si detrae un importo pari alla variazione predetta, rivalutata con il coefficiente dell'anno cui essa si riferisce.
Per le societa' cooperative e loro consorzi il capitale proprio comprende anche le somme versate dai soci persone fisiche, o trattenute ai soci stessi, a titolo di prestito, alle condizioni e nei limiti di cui all' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e successive modificazioni e integrazioni.
Le societa' e gli enti indicati nell'articolo 1 possono eseguire la rivalutazione, anziche' a norma del precedente articolo, per un ammontare massimo, per il complesso dei beni che vengono rivalutati, commisurato al capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione in base ai criteri stabiliti nei commi successivi.
Il capitale proprio si rivaluta distintamente per esercizio di formazione con i coefficienti che seguono:
15 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1981;
30 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1980;
45 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1979;
60 per cento della parte di capitale proprio costituita nell'esercizio chiuso nell'anno 1978;
80 per cento della parte di capitale proprio costituita negli esercizi chiusi negli anni 1977 e precedenti.
Per capitale proprio si intende l'ammontare complessivo, risultante dal bilancio o dal rendiconto, del capitale versato o fondo di dotazione o fondo patrimoniale, comunque formati, e delle riserve, diminuito delle perdite e aumentato degli utili dell'esercizio non distribuiti.
Sono esclusi dal computo del capitale proprio i fondi costituiti per la copertura di specifici oneri e passivita', le riserve costituite a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell' articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , prorogato dall' articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 , anche se imputate a capitale, e i fondi di integrazione di cui all' articolo 36 della legge 10 giugno 1978, n. 295 . Nel caso di variazione in diminuzione del capitale proprio dalla somma indicata nel primo comma si detrae un importo pari alla variazione predetta, rivalutata con il coefficiente dell'anno cui essa si riferisce.
Per le societa' cooperative e loro consorzi il capitale proprio comprende anche le somme versate dai soci persone fisiche, o trattenute ai soci stessi, a titolo di prestito, alle condizioni e nei limiti di cui all' articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 , e successive modificazioni e integrazioni.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 22/12/1983 n. 1585 - Min. Finanze - Imposte DiretteMin. Finanze · 22 dicembre 1983 · 0.6837509
Con istanza del 9 novembre 1983 la Cassa di Risparmio in oggetto indicata ha chiesto di conoscere il parere della scrivente in tema di rivalutabilita\', ex art. 3 della L. 19 marzo 1983, n. 72, delle quote di partecipazioni, detenute nel proprio patrimonio, in altri enti ed istituzioni creditizie non costituite in forma societaria e per le quali sussistono i requisiti stabiliti dall\'art. 2359 del codice civile. I dubbi circa la rivalutabilita\' o meno di tale posta patrimoniale derivano, a parere della richiedente, dalla considerazione che sia con la L. 19 marzo 1983, n. 72, sia il D.M. del 19 aprile 1983, e sia, infine, con la circolare n. 23 del 18 maggio 1983, non e\' stato …
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