Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/04/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex artt. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 59, co. 1, lett. c), d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
N. R.G. 581-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
IV SEZIONE CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati: dott.ssa Simonetta Bruno – Presidente rel. dott. Gianluigi Canali - Giudice dott. Alessandro Pernigotto - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da:
(LG n 49/2024 Trib Brescia) Parte_1
(CF e. PIVA ), difesa dall'avv. Katia Pedercini ed elettivamente domiciliata presso il P.IVA_1
suo studio in Brescia, Via Solferino n. 17; ricorrente contro
C.F./P. I.V.A. ), nella Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Gottolengo via Brescia n. 52; resistente
***
Il Tribunale esaminati gli atti e udita la relazione del Giudice delegato;
rilevato che il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica ex art. 40 CCII;
osserva quanto segue:
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1986, n. 131.
- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII dato che il centro degli interessi principali del debitore è situato in Gottolengo via Brescia n. 52;
- il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII;
- il debitore non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma lett. d) CCII;
- ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00;
- ricorre una situazione d'insolvenza, come definita dall'art. 2, primo comma lett. b) CCII, desumibile da:
- indebitamento nei confronti dell'Erario;
- indebitamento nei confronti di in assenza di elementi di prova in Parte_2
ordine all'asserito controcredito;
- cessazione dell'attività.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba disporsi l'apertura della liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 49 CCII,
a) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di:
- C.F./P. I.V.A. ), Controparte_1 P.IVA_2
nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Gottolengo via
Brescia n. 52;
- CF ), quale socio accomandatario. Controparte_1 C.F._1
b) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Simonetta Bruno;
c) NOMINA curatore il dott. con studio in Via Paolo VI 1, 25068, Persona_1
SAREZZO (BS), soggetto che ha i requisiti di cui all'articolo 358 CCII;
d) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
2 Si prenoti a debito ex artt. 146 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e 59, co. 1, lett. c), d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
e) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 14.10.2025 ore 11,30 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Brescia, sezione IV civile;
f) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d'insinuazione;
g) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste di dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
h) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Brescia, il 10/04/2025
Il Presidente estensore
Simonetta Bruno
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