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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 09/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 436/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai magistrati:
dott. Riccardo MELE Presidente
dott. Maurizio PETRELLI Consigliere
dott.ssa Virginia ZUPPETTA Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.436 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2022
TRA
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, (c.f.: ), nonché quest'ultima personalmente ed Parte_2 C.F._1
in qualità di erede di , entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Gioacchino Persona_1
Massimiliano Tavella del Foro di Milano, giuste deleghe a margine delle prime due pagine dell'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, in Milano, alla Via Uberto
Visconti di Modrone n. 2.;
CP_1
E
[...]
Controparte_2 Controparte_3
(P.I.: ), in persona del Presidente del Cda e legale rappresentante
[...] P.IVA_2 p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Dell'Anna e Giuseppe Dell'Anna Misurale, in virtù
di procura generale alle liti per notar del 22.10.2014, Rep. n. 34134, ed elettivamente Persona_2
domiciliata nel loro studio sito in Lecce alla Via Augusto Imperatore n.16;
-APPELLATA-
NONCHE'
società con socio Controparte_4
unico (c.f. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di RO , in Controparte_5 P.IVA_3
persona del proprio amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, in forza di procura ex art. 83, terzo comma, c.p.c. materialmente congiunta al presente atto,
dall'Avv. Luciano Martucci, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, alla Via Andrea
da Bari n. 125;
-APPELLATA-
E
Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
-APPELLATA CONTUMACE-
All'udienza collegiale del 17 aprile 2024 la causa, depositate le note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, veniva trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto d'interesse, la vicenda, da cui tra origine il gravame de quo, viene così ricostruita nella sentenza di primo grado:
Con atto di citazione, ritualmente notificato, in persona del legale rappresentante pro Parte_3
tempore, , in proprio e quale erede di , e Parte_2 Persona_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponevano Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3461/2016, R.G. 12533/2016, emesso dal Tribunale di
Lecce in data 15.12.2016, con il quale era stato loro intimato il pagamento, in solido, in favore della banca convenuta, quanto alla società dell'importo di euro 415.030,55 quale preteso saldo Parte_3
debitore sul contratto di mutuo chirografario di originari 700.000,00 euro stipulato in data 20.06.2011,
oltre interessi convenzionali ed interessi di mora sino al soddisfo;
quanto ai garanti , Persona_1
e della somma complessiva di euro 410.000,00 in escussione Parte_2 Parte_1
della fideiussione da questi ultimi rilasciata in data 16.06.2015, oltre interessi come da domanda e spese legali della fase monitoria, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le ragioni esposte in narrativa, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione e con ogni migliore formula, così provvedere, previa ogni statuizione e
declaratoria del caso: In via preliminare, respingere, qualora proposta, la richiesta di provvisoria
esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni tutte indicate in narrativa;
Nel merito,
previo accertamento e conseguente declaratoria, in via principale, dichiarare nullo, illegittimo/o
inefficace il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di
legge; In via subordinata, - accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e
previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del
credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le
ragioni tutte esposte in narrativa;
- accertarsi e dichiararsi la nullità, totale o parziale, del contratto
di conto corrente n. CC0221119415 intercorso tra e per le Parte_3 Controparte_2
motivazioni tutte esposte nel presente atto e comunque per quelle che saranno ritenute di legge e di
giustizia e che pertanto gli odierni attori nulla devono alla Banca convenuta;
- accertare e dichiarare
la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella
misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente di cui è causa dell'art. 1284 c.c. in
quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla
società correntista senza pattuizione da quest'ultima sottoscritta e senza alcuna preventiva
comunicazione; - accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al rapporto di conto corrente di cui è causa a titolo di capitalizzazione trimestrale degli
interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le
variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alla società
correntista; - accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia dell'applicazione di ogni e qualsivoglia
capitalizzazione anatocistica degli interessi passivi;
- accertare e dichiarare non dovute, per
indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le
somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto
di conto corrente di cui è causa in aggiunta agli interessi passivi;
- accertare e dichiarare la nullità
ed inefficacia degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla
differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della
rispettiva valuta, nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
- accertare e dichiarare la
nullità del contratto di mutuo chirografario di cui è causa per assenza della causa di finanziamento
ed in ogni caso per illiceità della causa;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo
chirografario di cui è causa e la non debenza dell'interesse ultralegale e dell'anatocismo applicato
e di ogni ulteriore addebito di competenze che risulteranno illegittime e non dovute all'esito
dell'espletanda istruttoria;
- accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti di interessi
ultralegali applicati nel corso del rapporto di mutuo di cui è causa anche per mancanza di valida
giustificazione causale;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo di cui è causa per
indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato;
- accertare e dichiarare la nullità ed
inefficacia dell'applicazione di ogni e qualsivoglia capitalizzazione anatocistica degli interessi;
- in
ogni caso, accertare e dichiarare, sotto il profilo dell'usura soggettiva ai sensi dell'art. 644, comma
3, c.p.c., l'illegittimità e sproporzione degli interessi usurari applicati in concreto ai rapporti di c/c
e mutuo oggetto di causa ed la conseguente condotta di abuso e approfittamento posta in essere dalla
Banca opposta in danno degli opponenti al momento della stipula ed in corso di esecuzione dei
predetti rapporti bancari;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla devono gli odierni
opponenti a ovvero in subordine, previa rideterminazione e rettifica del Controparte_2 saldo contabile secondo i criteri sopra indicati tanto del rapporto di conto corrente n.
CC0221119415 tanto del rapporto di mutuo chirografario di cui è causa, quantificare l'eventuale
minor somma dovuta in relazione ai predetti rapporti, disapplicando le clausole che verranno
ritenute illegittime e nulle ed eliminando dell'eliminazione ogni addebito di interessi ultralegali ed
anatocistici nonché per spese ed oneri non dovuti;
- Accertarsi e dichiararsi l'insussistenza, la
risoluzione e/o l'inefficacia degli obblighi fideiussori degli odierni opponenti nei confronti di
[...]
, stante in quanto relative ad operazioni contrarie alle disposizioni di legge ed ai Controparte_2
principi di correttezza e buona fede contrattuale e che pertanto gli odierni attori nulla devono alla
Banca opposta;
- Accertarsi e dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo fidejussorio degli odierni
opponenti nei confronti di stante l'evidente sproporzione ed eccessività Controparte_2
delle garanzie pretese dalla rispetto all'importo del mutuo garantito e l'illegittimità del CP_2
credito mutuato in quanto relativo a somme indebitamente determinate dalla Banca opposta e
comunque escluse dalle garanzie fideiussorie, e che pertanto questi ultimi nulla devono alla Banca
opposta; - Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
a risarcire tutti i danni patiti e patendi dai soggetti fideiussori in ragione della violazione degli
obblighi di buona fede nelle trattative e nell'esecuzione del contratto con riferimento all'acquisizione
delle garanzie fideiussorie de quibus;
- Condannare in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, previa rettifica del saldo contabile tanto del rapporto di conto corrente
n. CC0221119415 tanto del rapporto di mutuo chirografario di cui è causa, alla restituzione in favore
della soc. Sfera S.r.l. delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione ai predetti
rapporti bancari, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, nella misura che sarà
accertata in corso di causa, oltre interessi sino al soddisfo, nonché spese di consulenza tecnica;
In
ogni caso, respingere e dichiarare infondata, per tutte le ragioni esposte e dedotte, ogni pretesa o
domanda della nei confronti degli odierni opponenti;
In ogni caso, Controparte_2
condannare l'Istituto di credito opposto al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre
accessori di legge. Gli opponenti premettevano che la somma oggetto del mutuo era stata accreditata e concessa dalla per sostituire i fidi in essere con un finanziamento che aveva quale fine diretto anche quello di CP_2
ripianare la situazione debitoria dei rapporti bancari di c/c che la medesima intratteneva Parte_3
presso ; che, in particolare, nel complessivo importo mutuato, la somma di Controparte_2
euro 80.000,00 era, a loro dire, destinata al rientro di un saldo negativo di pari importo maturato sul c/c n. CC0221119415, intestato a già affidato per euro 100.000,00 e su cui transitavano Parte_3
tutte le operazioni che la medesima società effettuava;
che il saldo negativo del succitato conto corrente era a sua volta il risultato di una serie di addebiti frutto dell'applicazione di condizioni illegittime e di variazioni contrattuali operate in senso sfavorevole alla società correntista, senza alcuna pattuizione né comunicazione preventiva;
che ai fini della accensione del citato finanziamento la Banca opposta aveva richiesto ed ottenuto, inoltre, il rilascio di apposita garanzia da parte del
Fondo Pubblico di Garanzia istituito dalla L. 662/96, per un importo massimo garantito di euro
640.000,00 a garanzia dell'80% dell'importo mutuato, nonché di ulteriore fideiussione specifica da parte della e dei Sigg. e per l'importo totale del capitale Parte_1 Pt_2 ER
oggetto del finanziamento;
che tale fideiussione, dietro espressa richiesta dei garanti, era stata ridotta all'importo di euro 250.000,00; che tale riduzione era risultata tuttavia meramente fittizia e soltanto apparente, posto che contestualmente la aveva imposto ai medesimi soggetti garanti il rilascio CP_2
di nuova e distinta fideiussione omnibus a garanzia di un importo complessivo di euro 410.000,00,
che il medesimo Istituto di credito aveva provveduto ad escutere in sede monitoria con il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio. Ciò premesso, gli istanti eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato, avendo la preteso di CP_2
quantificare il proprio credito con la sola certificazione ex art. 50 T.U.B., senza nulla riferire in ordine agli aspetti contrattuali e contabili decisivi per la determinazione di un corretto saldo finale;
quanto al rapporto di conto corrente n. CC0221119415, deducevano la illegittima applicazione del tasso di interesse passivo ultralegale, determinato senza alcuna pattuizione scritta in violazione dell'art. 1284
c.c.; la nullità della clausola determinativa dell'interesse corrispettivo ultralegale mediante rinvio “alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza”; il regime anatocistico di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e ciò in evidente violazione di legge;
l'illegittima corresponsione di commissioni di massimo scoperto;
l'illegittimo addebito di interessi per erroneo calcolo delle valute e la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ad opera dell'Istituto di credito opposto. Quanto al rapporto di mutuo azionato in via monitoria, deducevano la nullità del mutuo de quo per difetto ed illiceità della causa, in quanto il finanziamento aveva in realtà lo scopo di ripianare preesistenti debiti facenti capo a nei confronti del medesimo Istituto di credito Parte_3
opposto (tale circostanza emergeva dalla stessa finalità dichiarata nell'ambito del contratto di mutuo stipulato, ove all'art. 1 si indicava espressamente “Il mutuo…è destinato al pagamento fornitori e
parziale consolidamento c/o ”); che, pertanto, le somme oggetto del mutuo Controparte_2
de quo di fatto non erano mai entrate nella effettiva disponibilità della mutuataria, in quanto accreditate direttamente sul conto corrente dalla stessa al fine di rientrare da una pregressa CP_2
esposizione debitoria a carico della medesima la illegittima sommatoria del tasso degli Parte_3
interessi corrispettivi a quello degli interessi di mora;
l'applicazione di interessi usurai;
la erroneità
del valore dell'I.S.C. indicato nel contratto di mutuo di cui è causa e l'applicazione del piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
Quanto alle garanzie fideiussorie, deducevano la illegittimità della fideiussione omnibus e la responsabilità contrattuale e precontrattuale della per violazione del dovere di buona fede e CP_2
correttezza; la illegittimità e sproporzione delle fideiussioni imposte dalla Banca e l'abuso del diritto consistente nell'imporre garanzie patrimoniali del tutto sproporzionate rispetto al credito mutuato;
la liberazione dei garanti ex art. 1956 c.c. per aver la , fidando nella solvibilità Controparte_2
dei fideiussori, continuato a concedere credito alla società mutuataria, ciò senza informare i garanti né tantomeno richiedendone la preventiva autorizzazione.
La “capogruppo Controparte_2 Controparte_3
”, per azioni, costituendosi, preliminarmente precisava che il decreto ingiuntivo
[...] CP_3
opposto era stato richiesto ed ottenuto in relazione al credito derivante dal Contratto di mutuo chirografario di originari euro 700.000,00 concesso il 20.06.11, che il credito della Banca era garantito da fideiussione di euro 410,000,00 rilasciata il 16.06.15 da Parte_1
e in riduzione di precedenti;
che il finanziamento in oggetto era Persona_1 Parte_2
assistito dalla garanzia del Fondo pubblico L.662/96 che aveva adempiuto al suo obbligo di pagamento con bonifico del 21 giugno 2017 accreditando alla banca la somma di euro 332.024,44;
che la domanda della banca doveva dunque ritenersi ridotta dalle originarie 415.030,55 ad euro
83.006,11 oltre interessi come richiesti nel decreto ingiuntivo ed alle spese ivi liquidate;
che pertanto il thema decidendum dell'opposizione era relativo ad un (residuo) credito derivante da un mutuo chirografario rimasto pacificamente inadempiuto;
che del tutto infondate e temerarie erano le accuse rivolte alla banca di scorrettezza piuttosto che di malafede, ove invece se malafede vi era stata essa era da attribuire ai debitori che si erano resi volontariamente inadempienti agli obblighi contrattuali assunti;
che, in riferimento alle fideiussioni, la banca aveva tenuto una condotta irreprensibile avendo,
a dispetto di quanto affermato da parte avversa, solo consentito per ben due volte la riduzione della garanzia che, progressivamente era scesa da euro 900 mila ad euro 710.000,00 e poi ancora fino ad euro 410.000,00 seguendo la progressiva riduzione delle esposizioni;
che, a valle del pagamento effettuato dal medio credito, la debitoria dei garanti si era notevolmente ridotta e dunque ogni questione relativa alla riduzione della garanzia era da ritenersi assorbita. Ciò premesso, contestava tutto quanto ex adverso dedotto chiedendo: “Preliminarmente la concessione della provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art.648 c.p.c. limitatamente alla somma di
euro 83.006,11 oltre interessi legali ricorrendone i presupposti di legge;
Nel merito, preliminarmente
dava atto di avere ricevuto il pagamento della somma di euro 332.024,44 da parte dell'istituto
[...]
e, dunque, riduceva la domanda di condanna alla somma residua di euro 83.006,11 Controparte_7
oltre interessi legali dalla domanda e le spese del ricorso per ingiunzione. Chiedeva il rigetto della
opposizione e di tutte le domande proposte per i motivi esposti in narrativa, in ogni caso la condanna
degli opponenti al pagamento di quanto richiesto dalla banca e la condanna al pagamento delle
spese e competenze del presente giudizio. Con ordinanza, resa all'esito dell'udienza del 10.05.2018, il Tribunale adito rigettava la richiesta di
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con autonomo atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 19.04.2018, ER
e convenivano, innanzi al Tribunale di Lecce, la
[...] Parte_2 [...]
e la al fine di Controparte_4 Controparte_8
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare, … disporre … la sospensione del
presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio promosso dagli
odierni attori nei confronti di pendente innanzi a codesto Controparte_3
Tribunale di Lecce ed iscritto al R.G. n.1962/2017; in subordine e sempre in via preliminare …
disporre ai sensi dell'art. 273 c.p.c. la riunione del presente giudizio al procedimento pendente
innanzi a codesto Tribunale di Lecce ed iscritto al R.G. n.1962/2017; nel merito, previo accertamento
e conseguente declaratoria, per i motivi espressi in narrativa, in via principale, accertare e
dichiarare la nullità, totale o parziale, della garanzia personale specifica sottoscritta dagli odierni
esponenti in data 20.06.2011 di cui in narrativa e di ogni ulteriore fideiussione prestata a favore di
ed a garanzia delle obbligazioni di Sfera s.r.l., il tutto ai sensi e per gli Controparte_2
effetti degli artt. 1322 c.c., 1343 c.c. e 1418 c.c. in quanto attuazione di intesa illecita posta in essere
in violazione dell'art. 2 L. 287/90; accertare e dichiarare la nullità del rapporto di mutuo
chirografario … per l'assenza della causa di finanziamento ed in ogni caso per illiceità della causa,
per l'illegittima applicazione di interessi ultralegali ed anatocistici ed in ogni caso per
l'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato;
accertare e dichiarare la nullità del
rapporto di conto corrente n. CC0221119415 … per l'illegittima applicazione di tassi di interessi
passivi ultralegali mai pattuiti e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società
correntista senza alcuna pattuizione né comunicazione preventiva, l'illegittima Parte_3
applicazione della capitalizzazione anatocistica degli interessi passivi, per l'illegittima antergazione
e postergazione dei giorni di valuta e per l'illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto
nonché di spese mai pattuite calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente per cui è causa in aggiunta agli interessi passivi;
accertare e dichiarare l'illegittimità e sproporzione degli
interessi usurari applicati in concreto ai rapporti di c/c e di mutuo oggetto di causa e della
conseguente condotta di abuso e approfittamento posta in essere dalla in Controparte_2
danno degli odierni attori al momento della stipula ed in corso di esecuzione dei predetti rapporti
bancari; accertare e dichiarare l'insussistenza, risoluzione e/o inefficacia degli obblighi fideiussori
facenti capo agli odierni attori nei confronti di perché accessori ad Controparte_2
operazioni contrarie alle disposizioni di legge ed ai principi di correttezza e buona fede contrattuale;
accertare e dichiarare la sproporzione ed eccessività delle garanzie pretese dalla rispetto CP_2
all'importo del mutuo garantito;
per effetto ed in conseguenza delle superiori statuizioni, accertare
e dichiarare l'invalidità, illegittimità e/o inefficacia della surrogazione legale operata da
[...]
nei diritti di per i titoli descritti in Controparte_4 Controparte_2
narrativa e per l'effetto che gli odierni attori nulla devono in favore dei convenuti in conseguenza
della escussione della garanzia del Fondo ex L. 662/96; sempre nel merito ed in via subordinata,
previa rideterminazione e rettifica del saldo contabile secondo legge del rapporti di conto corrente
n. CC0221119415 del rapporto di mutuo chirografario di cui è causa, accertare e dichiarare che
dall'importo eventualmente riconosciuto come dovuto in favore dei convenuti e nei limiti della
garanzia del fondo ex L. 662/96 di cui è causa devono essere detratte tutte le somme illegittimamente
addebitate e/o riscosse in relazione ai predetti rapporti bancari nella misura che sarà accertata in
corso di causa;
in ogni caso condannare i convenuti in via solidale tra loro al pagamento delle spese
e competenze di giudizio oltre accessori di legge”.
La si costituiva, Controparte_9
concludendo per il rigetto dell'avverso dedotto con “consequenziale accertamento, per l'effetto, della
consistenza del credito vantato dall'opponente nella misura indicata nel ruolo n. 2018/000497
allegato al fascicolo di parte, e della sua collocazione nel privilegio generale previsto dal combinato
disposto di cui agli artt. 1 e 9 del D.Lgs. 123/1998 e dell'art. 8 bis D.L. 3/2015”. Parimenti, la “capogruppo Controparte_2 Controparte_3
”, costituendosi, instava per il “rigetto di tutte le domane proposte perché
[...] Controparte_8
basate su argomenti infondati sotto ogni profilo con tutte le conseguenze di legge anche in ordine
alle spese e competenze del presente giudizio”.
Con autonomo atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. con contestuale istanza di sospensiva, la proponeva opposizione Parte_1
all'esecuzione del ruolo straordinario n. 2018/000497, reso esecutivo in data 13.02.2018, e della cartella di pagamento n. 059 2018 00055552 92 001, e conveniva in giudizio la
[...]
la Controparte_9 Controparte_6
, e la
[...] Controparte_6
“capogruppo Controparte_2 Controparte_3
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare, pronunciare inaudita altera
parte, ovvero, in via subordinata, in contraddittorio con i convenuti, la sospensione ai sensi dell'art.
615, comma 1, e 624 c.p.c. dell'esecutorietà del ruolo straordinario n. 1018/000497 iscritto da Banca
del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.A. a carico dell'odierna esponente nonché della
conseguente cartella di pagamento emessa n. 059 2018 00055552 92 001; sempre in via preliminare
ed all'esito della precedente istanza, disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art.
295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio … iscritto al R.G. n. 1962/2017, ovvero in subordine
disporre ai sensi dell'art. 273 c.p.c. la riunione del presente giudizio al medesimo predetto
procedimento; nel merito, per tutti i motivi espressi nel presente atto, accertare e dichiarare la
invalidità, illegittimità e/o inefficacia dell'iscrizione a ruolo straordinario n. 2018/000497 operata
da a carico dell'odierna esponente del Controparte_10
credito di cui alla cartella di pagamento n. 059 2018 00055552 92 001 in quanto in contrasto con le
disposizioni di cui all'art. 9 commi 4 e 5, d.lgs 123/98 e per effetto dichiarare la nullità e/o
illegittimità della emissione e notifica della predetta cartella di pagamento n. 059 00055552 92 001,
nonché di ogni atto ad essa presupposto e conseguente;
accertare e dichiarare la nullità, totale o parziale, della garanzia personale specifica sottoscritta dalla odierna esponente in data 20.06.2011
di cui in narrativa e di ogni ulteriore fideiussione prestata a favore di ed a Controparte_2
garanzia delle obbligazioni di il tutto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1322 c.c., 1343 Parte_3
c.c. e 1418 c.c. in quanto attuazione di intesa illecita posta in essere in violazione dell'art. 2 L.
287/90; accertare e dichiarare la nullità del rapporto di mutuo chirografario … l'illegittimità
dell'applicazione di tassi di interessi ultralegali ed anatocistici ed, in ogni caso, l'invalidità del
predetto rapporto bancario in ragione dell'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed
applicato; accertare e dichiarare la nullità del rapporto di conto corrente n.CC0221119415 … e
l'illegittimità dell'applicazione di tassi di interesse usurari ed anatocistici non dovuti, di commissioni
di massimo scoperto nonché di spese mai pattuite calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di
conto corrente di cui è causa in aggiunta agli interessi passivi;
accertare e dichiarare la sproporzione
ed eccessività delle garanzie pretese dalla rispetto all'importo del mutuo garantito ed in ogni CP_2
caso l'insussistenza, la risoluzione e/o inefficacia degli obblighi fideiussori facenti capo all'odierna
esponente …; per l'effetto ed in conseguenza delle superiori statuizioni, dichiarare l'improcedibilità,
invalidità, illegittimità e/o inefficacia anche parziale dell'iscrizione a ruolo straordinario operata da
a carico dell'odierna esponente del credito Controparte_4
di cui alla cartella di pagamento n. 059 2018 00055552 92 001 nonché della conseguente emissione
e notifica della predetta cartella di pagamento n. 059 00055552 92 001, nonché di ogni atto ad essa
presupposto e conseguente;
in ogni caso, … accertare e dichiarare che l'odierna esponente nulla
deve in favore della in conseguenza della Controparte_4
escussione della garanzia del Fondo ex L. 662/96 e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità,
invalidità, illegittimità e/o inefficacia anche parziale dell'iscrizione a ruolo straordinario esattoriale
operata da nonché della conseguente cartella Controparte_4
di pagamento n. 059 00055552 92 001, nonché di ogni atto ad essa presupposto e conseguente;
sempre nel merito ed in via subordinata, previa rideterminazione e rettifica del saldo contabile
secondo legge del rapporti di conto corrente n. CC0221119415 del rapporto di mutuo chirografario di cui è causa, disporre la riduzione dell'obbligo fideiussorio facente capo all'odierna esponente
…”.
La si costituiva Controparte_9
concludendo per il rigetto delle avverse richieste cautelari e dell'opposizione alla cartella di pagamento ed all'iscrizione a ruolo delle somme richieste intentata dalla parte opponente, con
“consequenziale accertamento, per l'effetto, della consistenza del credito vantato dall'opponente
nella misura indicata nella cartella stessa e della sua collocazione nel privilegio generale previsto
dal combinato disposto di cui agli artt. 1 e 9 del D.Lgs. 123/1998 e dell'art. 8 bis D.L. 3/2015 …”.
Parimenti, la “capogruppo Controparte_2 Controparte_3
”, per azioni, costituendosi, instava preliminarmente per il rigetto della chiesta
[...] CP_3
sospensione per mancanza dei presupposti di legge;
nel merito concludeva per il “rigetto della
opposizione alla cartella esattoriale, perché basata su argomenti infondati sotto ogni profilo, con
tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese e competenze del giudizio”.
La Controparte_6
, ancorché ritualmente citata, rimaneva contumace.
[...]
Con ordinanza resa il 27.08.2018, il Tribunale rigettava l'istanza di inibitoria proposta dalla
[...]
Parte_1
All'esito dell'udienza del 18.10.2018, il Tribunale disponeva la riunione dei procedimenti iscritti al n. 3996/2018 R.G. e al n. 4146/2018 R.G. a quello iscritto al n. 1962/2018 R.G. per ragioni di connessione parzialmente oggettiva e soggettiva. A seguito del decesso di , il Persona_1
giudizio veniva interrotto con ordinanza resa il 25.2.2021 e successivamente riassunto.
La causa, istruita documentalmente nonché mediante l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, con sentenza n.3154/2021, con la quale il giudice adito “revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti a corrispondere alla
“capogruppo , Soc. Controparte_2 Controparte_3
per azioni la somma residua di euro.83.006,11, oltre interessi dalla domanda al saldo;
CP_3 condannava la “capogruppo Controparte_2 Controparte_3 Controparte_2
”, azioni a rettificare il saldo contabile del conto corrente n. CC0221119415;
[...] CP_3
Part rigettava tutte le ulteriori domande avanzate da , e Persona_1 Parte_2
spese compensate;
poneva le spese di CTU, nella misura già liquidata con Parte_1
decreto del GI in data 15.10.2020, definitivamente a carico di tutte le parti costituite in uguale
misura.”
Avverso la predetta sentenza, hanno proposto appello in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, , in proprio e quale erede di Parte_2 ER
, con atto ritualmente notificato, cui si sono opposte la e la
[...] Controparte_2 [...]
, instando per il rigetto dell'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in Controparte_4
diritto, con condanna degli appellanti al ristoro delle spese e competenze del presente giudizio.
L , ancorché ritualmente citata, è rimasta contumace. Controparte_6
All'udienza collegiale del 17/4/2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli appellanti, con un unico, articolato, motivo di gravame, hanno dedotto “nullità e/o illegittimità
della sentenza impugnata relativamente al rigetto delle domande avanzate dagli odierni appellanti
per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e artt. 1957 c.c. e 1419, co. 2 c.c. in riferimento all'art. 2,
lett. a), L. n. 287 del 1990”.
Segnatamente deducono la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato poiché, sia nel giudizio avente n. R.G. 1962/2017, che nei giudizi riuniti al medesimo aventi n. R.G. 4146/2018 e n. R.G.
3996/2018, gli attori hanno eccepito la nullità, anche in via parziale, delle garanzie fideiussorie prestate, sia omnibus che specifica, per il contrasto con l'art. 2, lett. a), L. n. 287 del 1990, altresì
chiedendone la relativa declaratoria di accertamento in via incidentale e, per l'effetto, la liberazione dei garanti in virtù delle decadenze in cui è incorsa la per violazione del Controparte_2
termine di decadenza ex art. 1957 c.c..
Deducono come il Giudice di prime cure abbia indicato i profili di criticità dell'eccezione di nullità
assoluta della fideiussione omnibus – proposta in relazione ad entrambe le fideiussioni oggetto di causa – aderendo a quell'orientamento giurisprudenziale che ritiene detti contratti parzialmente nulli
(esclusivamente nella misura in cui riproducano le clausole nn. 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale uniforme di fideiussione predisposto dall'associazione bancaria italiana A.B.I. del 2003), omettendo di dichiarare la nullità delle clausole colpite da tale sanzione, così non consentendo l'operatività del regime della sostituzione automatica delle clausole nulle con le corrispondenti disposizioni normative.
In particolare, contestano che il Tribunale, pur accennando all'operatività del meccanismo innanzi detto, e facendo generico riferimento alla possibilità di “espunzione della clausola n. 6” che determinerebbe l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., abbia ritenuto “destituita di fondamento (…) la
deduzione di parte opponente”, omettendo di esplicitare quale sia stato il ragionamento seguito nell'assunzione di tale determinazione, limitandosi di fatto a ritenere assorbente la circostanza per cui la Banca garantita non potrebbe comunque essere ritenuta decaduta dal termine previsto dall'art. 1957
c.c., stante l'inclusione della clausola di pagamento “a prima richiesta” del contratto (rectius contratti)
di fideiussione.
Concludono instando acchè la Corte d'Appello, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, voglia pronunciare la nullità parziale ex art. 1419, co. 2 c.c. delle fideiussioni “omnibus” e “per operazione specifica” sottoscritte dagli odierni appellanti e, conseguentemente, ritenere la Banca convenuta decaduta dal diritto di agire nei confronti dei garanti ed odierni appellanti per essere incorsa nella decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., norma da applicarsi in sostituzione delle clausole nulle da espungere dai contratti fideiussori oggetto di causa.
Con riguardo al regime applicabile, infatti, l'art. 1419 c.c., disciplinando la nullità parziale dei contratti e precisando il principio di diritto comune secondo cui utile per inutile non vitiatur, contempla la sostituzione delle clausole nulle di un contratto che, nel caso di specie, avrebbe dovuto comportare il “rimpiazzo” delle clausole dei contratti di fideiussione conclusi dagli odierni appellanti ricalcanti la clausola n. 6 dello schema ABI – affette da nullità per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2, lett. a), L. n. 287 del 1990 – con l'art. 1957 c.c., il quale prevede la possibilità che il fideiussore rimanga obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore proponga le proprie istanze al debitore.
Stigmatizzano come, viceversa, il primo Giudice - con ragionamento tutt'altro che condivisibile - ha ritenuto che, “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza prevista dall'art 1957 c.c. la semplice
proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia
osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della
norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole
contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio
di un'azione in giudizio (Cass. Civ. n. 22346/2017)”, ritenendo destituita di fondamento la deduzione della scrivente difesa circa il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c..
Poiché la ratio dell'art. 1957 c.c. è quella di imporre al creditore l'avvio di sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, la giurisprudenza consolidatasi sul punto ritiene che il termine “istanza” vada riferito a tutti i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass. II, n. 1724/2016).
2. Dette censure non sono degne di pregio.
Preliminarmente va rilevato – secondo quanto stigmatizzato dalla difesa della che la sentenza CP_11
di primo grado risulta gravata con riferimento alla sola questione di nullità delle fideiussioni ai sensi del provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005 e dell'art. 2 della l. 287/1990 e alla - pretesa -
conseguente applicabilità dell'art. 1957 cod. civ. alle garanzie rilasciate (doc.ti 12 e 13). In particolare, gli appellanti chiedono dichiararsi l'inoperatività (sotto forma di invalidità o insussistenza o risoluzione o inefficacia o estinzione), ai sensi della predetta norma codicistica, delle garanzie dagli stessi prestate con contratto di fideiussione ominibus del 9/1/06, e per operazione specifica del 20/6/2011.
A tal riguardo, criticano la motivazione della sentenza, ritenendo che i contratti di garanzia non avessero natura autonoma, che fossero entrambi ricompresi nell'alveo del provvedimento n. 55/2005
della Banca d'Italia e che non dovesse ritenersi idonea, ai fini dell'evitare la decadenza ex art. 1957
cod. civ., la proposizione di intimazione stragiudiziale.
Ed invero soccorre, a fondamento della sentenza censurata, la sentenza delle SS.UU. della S.C. che ha statuito il principio per cui “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di
pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto
autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà
che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto
all'intero contenuto della convenzione negoziale”.
Orbene è noto che “Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione
dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle
conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può
riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al
contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale
altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante);
inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il
rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa
da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre
l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione
principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante
autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e
non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto
mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata
o inesatta prestazione del debitore. (Fattispecie in tema di polizza fideiussoria a garanzia del
committente di un appalto di opera pubblica).
Corollario al detto principio è che “Al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione
da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 cod. civ., sull'onere del creditore
garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché
tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un
collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella
dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo
fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma”. 3947/2010
SS.UU. Cass.
Ed invero, nei contratti in questione, non vi è alcun elemento che escluda la natura autonoma emergente dalle pattuizioni di pagare a semplice richiesta e “indipendentemente dalla proposizione
di qualsiasi eccezione”.
Sul punto, mette conto evidenziare che, tanto il contratto di fideiussione omnibus (art.8), che quello per operazione specifica (art.7) stipulati tra le parti, non prevedono il beneficium excussionis, cioè
non prevedono che il creditore sia tenuto preventivamente a sottoporre ad esecuzione i beni del debitore principale, prevedendo, al contrario, espressamente che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese,
tasse ed ogni altro accessorio” (clausola n. 8 contratto di fideiussione ).
Peraltro, l'art. 9 della fideiussione omnibus (doc. 12) e l'art. 8 di quella per operazione specifica (doc.
13), statuendo che il garante sia tenuto anche per l'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate in caso di accertamento dell'invalidità dell'obbligazione principale, sanciscono in maniera chiara ed evidente l'autonomia fra l'obbligazione del garante stesso e quella del debitore
principale, al punto che la prima è operante anche laddove la seconda sia invalida.
Appare peraltro opportuno evidenziare che la giurisprudenza (ex multis Cass. Civ., Sez. I, 25 agosto
2017 n. 20397) ha ulteriormente chiarito il principio testé enunciato -e dunque anche i relativi corollari- poiché ha ritenuto che: “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di
pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni» vale di per sé a qualificare il negozio come
contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che
caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero
contenuto della convenzione negoziale. Nel contratto autonomo di garanzia il garante,
improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia, non può
opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da
contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto
autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento. …”.
Va, pertanto confermata la statuizione del primo giudice, risultando evidente come, alla declaratoria di nullità delle fideiussioni de quibus, ai sensi del provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005 e dell'art. 2 della l. 287/1990, non consegue l'automatica applicabilità dell'art. 1957 cod. civ., reso inoperativo dall'inserimento, nei detti contratti di garanzia, della clausola negoziale di pagamento a prima richiesta.
3. Al rigetto del presente gravame conseguono la conferma dell'impugnata sentenza con integrazione della motivazione in parte qua, e la condanna degli appellanti, in solido, alla rifusione in favore delle appellate costituite, delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al
D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg.
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e , in proprio e quale erede di Parte_2 ER
, nei confronti di , avverso la
[...] CP_11 Controparte_12 Controparte_6
sentenza del Tribunale di Lecce n.3154/2021, così provvede:
a) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore di e di , CP_11 Controparte_4
delle spese del presente gravame, che liquida, per ciascuno, in complessivi euro 5.800,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 19 novembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – Prima Sezione Civile – composta dai magistrati:
dott. Riccardo MELE Presidente
dott. Maurizio PETRELLI Consigliere
dott.ssa Virginia ZUPPETTA Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n.436 del Ruolo Generale delle cause dell'anno
2022
TRA
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, (c.f.: ), nonché quest'ultima personalmente ed Parte_2 C.F._1
in qualità di erede di , entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Gioacchino Persona_1
Massimiliano Tavella del Foro di Milano, giuste deleghe a margine delle prime due pagine dell'atto di citazione in appello, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio, in Milano, alla Via Uberto
Visconti di Modrone n. 2.;
CP_1
E
[...]
Controparte_2 Controparte_3
(P.I.: ), in persona del Presidente del Cda e legale rappresentante
[...] P.IVA_2 p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Dell'Anna e Giuseppe Dell'Anna Misurale, in virtù
di procura generale alle liti per notar del 22.10.2014, Rep. n. 34134, ed elettivamente Persona_2
domiciliata nel loro studio sito in Lecce alla Via Augusto Imperatore n.16;
-APPELLATA-
NONCHE'
società con socio Controparte_4
unico (c.f. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di RO , in Controparte_5 P.IVA_3
persona del proprio amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, in forza di procura ex art. 83, terzo comma, c.p.c. materialmente congiunta al presente atto,
dall'Avv. Luciano Martucci, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari, alla Via Andrea
da Bari n. 125;
-APPELLATA-
E
Controparte_6
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
[...]
-APPELLATA CONTUMACE-
All'udienza collegiale del 17 aprile 2024 la causa, depositate le note di trattazione scritta, da parte dei procuratori delle parti costituite, veniva trattenuta per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Per quanto d'interesse, la vicenda, da cui tra origine il gravame de quo, viene così ricostruita nella sentenza di primo grado:
Con atto di citazione, ritualmente notificato, in persona del legale rappresentante pro Parte_3
tempore, , in proprio e quale erede di , e Parte_2 Persona_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, proponevano Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3461/2016, R.G. 12533/2016, emesso dal Tribunale di
Lecce in data 15.12.2016, con il quale era stato loro intimato il pagamento, in solido, in favore della banca convenuta, quanto alla società dell'importo di euro 415.030,55 quale preteso saldo Parte_3
debitore sul contratto di mutuo chirografario di originari 700.000,00 euro stipulato in data 20.06.2011,
oltre interessi convenzionali ed interessi di mora sino al soddisfo;
quanto ai garanti , Persona_1
e della somma complessiva di euro 410.000,00 in escussione Parte_2 Parte_1
della fideiussione da questi ultimi rilasciata in data 16.06.2015, oltre interessi come da domanda e spese legali della fase monitoria, instando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le ragioni esposte in narrativa, disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione e con ogni migliore formula, così provvedere, previa ogni statuizione e
declaratoria del caso: In via preliminare, respingere, qualora proposta, la richiesta di provvisoria
esecutività del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni tutte indicate in narrativa;
Nel merito,
previo accertamento e conseguente declaratoria, in via principale, dichiarare nullo, illegittimo/o
inefficace il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di
legge; In via subordinata, - accertare e dichiarare, senza alcun inversione dell'onere della prova e
previa ogni necessaria declaratoria di nullità, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del
credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le
ragioni tutte esposte in narrativa;
- accertarsi e dichiararsi la nullità, totale o parziale, del contratto
di conto corrente n. CC0221119415 intercorso tra e per le Parte_3 Controparte_2
motivazioni tutte esposte nel presente atto e comunque per quelle che saranno ritenute di legge e di
giustizia e che pertanto gli odierni attori nulla devono alla Banca convenuta;
- accertare e dichiarare
la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella
misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente di cui è causa dell'art. 1284 c.c. in
quanto mai pattuiti contrattualmente, e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla
società correntista senza pattuizione da quest'ultima sottoscritta e senza alcuna preventiva
comunicazione; - accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al rapporto di conto corrente di cui è causa a titolo di capitalizzazione trimestrale degli
interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le
variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli alla società
correntista; - accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia dell'applicazione di ogni e qualsivoglia
capitalizzazione anatocistica degli interessi passivi;
- accertare e dichiarare non dovute, per
indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le
somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto
di conto corrente di cui è causa in aggiunta agli interessi passivi;
- accertare e dichiarare la nullità
ed inefficacia degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla
differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della
rispettiva valuta, nonché per mancanza di valida giustificazione causale;
- accertare e dichiarare la
nullità del contratto di mutuo chirografario di cui è causa per assenza della causa di finanziamento
ed in ogni caso per illiceità della causa;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo
chirografario di cui è causa e la non debenza dell'interesse ultralegale e dell'anatocismo applicato
e di ogni ulteriore addebito di competenze che risulteranno illegittime e non dovute all'esito
dell'espletanda istruttoria;
- accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia degli addebiti di interessi
ultralegali applicati nel corso del rapporto di mutuo di cui è causa anche per mancanza di valida
giustificazione causale;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo di cui è causa per
indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato;
- accertare e dichiarare la nullità ed
inefficacia dell'applicazione di ogni e qualsivoglia capitalizzazione anatocistica degli interessi;
- in
ogni caso, accertare e dichiarare, sotto il profilo dell'usura soggettiva ai sensi dell'art. 644, comma
3, c.p.c., l'illegittimità e sproporzione degli interessi usurari applicati in concreto ai rapporti di c/c
e mutuo oggetto di causa ed la conseguente condotta di abuso e approfittamento posta in essere dalla
Banca opposta in danno degli opponenti al momento della stipula ed in corso di esecuzione dei
predetti rapporti bancari;
- per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla devono gli odierni
opponenti a ovvero in subordine, previa rideterminazione e rettifica del Controparte_2 saldo contabile secondo i criteri sopra indicati tanto del rapporto di conto corrente n.
CC0221119415 tanto del rapporto di mutuo chirografario di cui è causa, quantificare l'eventuale
minor somma dovuta in relazione ai predetti rapporti, disapplicando le clausole che verranno
ritenute illegittime e nulle ed eliminando dell'eliminazione ogni addebito di interessi ultralegali ed
anatocistici nonché per spese ed oneri non dovuti;
- Accertarsi e dichiararsi l'insussistenza, la
risoluzione e/o l'inefficacia degli obblighi fideiussori degli odierni opponenti nei confronti di
[...]
, stante in quanto relative ad operazioni contrarie alle disposizioni di legge ed ai Controparte_2
principi di correttezza e buona fede contrattuale e che pertanto gli odierni attori nulla devono alla
Banca opposta;
- Accertarsi e dichiararsi l'insussistenza dell'obbligo fidejussorio degli odierni
opponenti nei confronti di stante l'evidente sproporzione ed eccessività Controparte_2
delle garanzie pretese dalla rispetto all'importo del mutuo garantito e l'illegittimità del CP_2
credito mutuato in quanto relativo a somme indebitamente determinate dalla Banca opposta e
comunque escluse dalle garanzie fideiussorie, e che pertanto questi ultimi nulla devono alla Banca
opposta; - Condannare in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
a risarcire tutti i danni patiti e patendi dai soggetti fideiussori in ragione della violazione degli
obblighi di buona fede nelle trattative e nell'esecuzione del contratto con riferimento all'acquisizione
delle garanzie fideiussorie de quibus;
- Condannare in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, previa rettifica del saldo contabile tanto del rapporto di conto corrente
n. CC0221119415 tanto del rapporto di mutuo chirografario di cui è causa, alla restituzione in favore
della soc. Sfera S.r.l. delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse in relazione ai predetti
rapporti bancari, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione monetaria, nella misura che sarà
accertata in corso di causa, oltre interessi sino al soddisfo, nonché spese di consulenza tecnica;
In
ogni caso, respingere e dichiarare infondata, per tutte le ragioni esposte e dedotte, ogni pretesa o
domanda della nei confronti degli odierni opponenti;
In ogni caso, Controparte_2
condannare l'Istituto di credito opposto al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre
accessori di legge. Gli opponenti premettevano che la somma oggetto del mutuo era stata accreditata e concessa dalla per sostituire i fidi in essere con un finanziamento che aveva quale fine diretto anche quello di CP_2
ripianare la situazione debitoria dei rapporti bancari di c/c che la medesima intratteneva Parte_3
presso ; che, in particolare, nel complessivo importo mutuato, la somma di Controparte_2
euro 80.000,00 era, a loro dire, destinata al rientro di un saldo negativo di pari importo maturato sul c/c n. CC0221119415, intestato a già affidato per euro 100.000,00 e su cui transitavano Parte_3
tutte le operazioni che la medesima società effettuava;
che il saldo negativo del succitato conto corrente era a sua volta il risultato di una serie di addebiti frutto dell'applicazione di condizioni illegittime e di variazioni contrattuali operate in senso sfavorevole alla società correntista, senza alcuna pattuizione né comunicazione preventiva;
che ai fini della accensione del citato finanziamento la Banca opposta aveva richiesto ed ottenuto, inoltre, il rilascio di apposita garanzia da parte del
Fondo Pubblico di Garanzia istituito dalla L. 662/96, per un importo massimo garantito di euro
640.000,00 a garanzia dell'80% dell'importo mutuato, nonché di ulteriore fideiussione specifica da parte della e dei Sigg. e per l'importo totale del capitale Parte_1 Pt_2 ER
oggetto del finanziamento;
che tale fideiussione, dietro espressa richiesta dei garanti, era stata ridotta all'importo di euro 250.000,00; che tale riduzione era risultata tuttavia meramente fittizia e soltanto apparente, posto che contestualmente la aveva imposto ai medesimi soggetti garanti il rilascio CP_2
di nuova e distinta fideiussione omnibus a garanzia di un importo complessivo di euro 410.000,00,
che il medesimo Istituto di credito aveva provveduto ad escutere in sede monitoria con il decreto ingiuntivo oggetto del presente giudizio. Ciò premesso, gli istanti eccepivano la nullità del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato, avendo la preteso di CP_2
quantificare il proprio credito con la sola certificazione ex art. 50 T.U.B., senza nulla riferire in ordine agli aspetti contrattuali e contabili decisivi per la determinazione di un corretto saldo finale;
quanto al rapporto di conto corrente n. CC0221119415, deducevano la illegittima applicazione del tasso di interesse passivo ultralegale, determinato senza alcuna pattuizione scritta in violazione dell'art. 1284
c.c.; la nullità della clausola determinativa dell'interesse corrispettivo ultralegale mediante rinvio “alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza”; il regime anatocistico di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e ciò in evidente violazione di legge;
l'illegittima corresponsione di commissioni di massimo scoperto;
l'illegittimo addebito di interessi per erroneo calcolo delle valute e la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali ad opera dell'Istituto di credito opposto. Quanto al rapporto di mutuo azionato in via monitoria, deducevano la nullità del mutuo de quo per difetto ed illiceità della causa, in quanto il finanziamento aveva in realtà lo scopo di ripianare preesistenti debiti facenti capo a nei confronti del medesimo Istituto di credito Parte_3
opposto (tale circostanza emergeva dalla stessa finalità dichiarata nell'ambito del contratto di mutuo stipulato, ove all'art. 1 si indicava espressamente “Il mutuo…è destinato al pagamento fornitori e
parziale consolidamento c/o ”); che, pertanto, le somme oggetto del mutuo Controparte_2
de quo di fatto non erano mai entrate nella effettiva disponibilità della mutuataria, in quanto accreditate direttamente sul conto corrente dalla stessa al fine di rientrare da una pregressa CP_2
esposizione debitoria a carico della medesima la illegittima sommatoria del tasso degli Parte_3
interessi corrispettivi a quello degli interessi di mora;
l'applicazione di interessi usurai;
la erroneità
del valore dell'I.S.C. indicato nel contratto di mutuo di cui è causa e l'applicazione del piano di ammortamento c.d. “alla francese”.
Quanto alle garanzie fideiussorie, deducevano la illegittimità della fideiussione omnibus e la responsabilità contrattuale e precontrattuale della per violazione del dovere di buona fede e CP_2
correttezza; la illegittimità e sproporzione delle fideiussioni imposte dalla Banca e l'abuso del diritto consistente nell'imporre garanzie patrimoniali del tutto sproporzionate rispetto al credito mutuato;
la liberazione dei garanti ex art. 1956 c.c. per aver la , fidando nella solvibilità Controparte_2
dei fideiussori, continuato a concedere credito alla società mutuataria, ciò senza informare i garanti né tantomeno richiedendone la preventiva autorizzazione.
La “capogruppo Controparte_2 Controparte_3
”, per azioni, costituendosi, preliminarmente precisava che il decreto ingiuntivo
[...] CP_3
opposto era stato richiesto ed ottenuto in relazione al credito derivante dal Contratto di mutuo chirografario di originari euro 700.000,00 concesso il 20.06.11, che il credito della Banca era garantito da fideiussione di euro 410,000,00 rilasciata il 16.06.15 da Parte_1
e in riduzione di precedenti;
che il finanziamento in oggetto era Persona_1 Parte_2
assistito dalla garanzia del Fondo pubblico L.662/96 che aveva adempiuto al suo obbligo di pagamento con bonifico del 21 giugno 2017 accreditando alla banca la somma di euro 332.024,44;
che la domanda della banca doveva dunque ritenersi ridotta dalle originarie 415.030,55 ad euro
83.006,11 oltre interessi come richiesti nel decreto ingiuntivo ed alle spese ivi liquidate;
che pertanto il thema decidendum dell'opposizione era relativo ad un (residuo) credito derivante da un mutuo chirografario rimasto pacificamente inadempiuto;
che del tutto infondate e temerarie erano le accuse rivolte alla banca di scorrettezza piuttosto che di malafede, ove invece se malafede vi era stata essa era da attribuire ai debitori che si erano resi volontariamente inadempienti agli obblighi contrattuali assunti;
che, in riferimento alle fideiussioni, la banca aveva tenuto una condotta irreprensibile avendo,
a dispetto di quanto affermato da parte avversa, solo consentito per ben due volte la riduzione della garanzia che, progressivamente era scesa da euro 900 mila ad euro 710.000,00 e poi ancora fino ad euro 410.000,00 seguendo la progressiva riduzione delle esposizioni;
che, a valle del pagamento effettuato dal medio credito, la debitoria dei garanti si era notevolmente ridotta e dunque ogni questione relativa alla riduzione della garanzia era da ritenersi assorbita. Ciò premesso, contestava tutto quanto ex adverso dedotto chiedendo: “Preliminarmente la concessione della provvisoria
esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art.648 c.p.c. limitatamente alla somma di
euro 83.006,11 oltre interessi legali ricorrendone i presupposti di legge;
Nel merito, preliminarmente
dava atto di avere ricevuto il pagamento della somma di euro 332.024,44 da parte dell'istituto
[...]
e, dunque, riduceva la domanda di condanna alla somma residua di euro 83.006,11 Controparte_7
oltre interessi legali dalla domanda e le spese del ricorso per ingiunzione. Chiedeva il rigetto della
opposizione e di tutte le domande proposte per i motivi esposti in narrativa, in ogni caso la condanna
degli opponenti al pagamento di quanto richiesto dalla banca e la condanna al pagamento delle
spese e competenze del presente giudizio. Con ordinanza, resa all'esito dell'udienza del 10.05.2018, il Tribunale adito rigettava la richiesta di
concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con autonomo atto di citazione, ritualmente notificato, depositato in data 19.04.2018, ER
e convenivano, innanzi al Tribunale di Lecce, la
[...] Parte_2 [...]
e la al fine di Controparte_4 Controparte_8
sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare, … disporre … la sospensione del
presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio promosso dagli
odierni attori nei confronti di pendente innanzi a codesto Controparte_3
Tribunale di Lecce ed iscritto al R.G. n.1962/2017; in subordine e sempre in via preliminare …
disporre ai sensi dell'art. 273 c.p.c. la riunione del presente giudizio al procedimento pendente
innanzi a codesto Tribunale di Lecce ed iscritto al R.G. n.1962/2017; nel merito, previo accertamento
e conseguente declaratoria, per i motivi espressi in narrativa, in via principale, accertare e
dichiarare la nullità, totale o parziale, della garanzia personale specifica sottoscritta dagli odierni
esponenti in data 20.06.2011 di cui in narrativa e di ogni ulteriore fideiussione prestata a favore di
ed a garanzia delle obbligazioni di Sfera s.r.l., il tutto ai sensi e per gli Controparte_2
effetti degli artt. 1322 c.c., 1343 c.c. e 1418 c.c. in quanto attuazione di intesa illecita posta in essere
in violazione dell'art. 2 L. 287/90; accertare e dichiarare la nullità del rapporto di mutuo
chirografario … per l'assenza della causa di finanziamento ed in ogni caso per illiceità della causa,
per l'illegittima applicazione di interessi ultralegali ed anatocistici ed in ogni caso per
l'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato;
accertare e dichiarare la nullità del
rapporto di conto corrente n. CC0221119415 … per l'illegittima applicazione di tassi di interessi
passivi ultralegali mai pattuiti e comunque successivamente variati in senso sfavorevole alla società
correntista senza alcuna pattuizione né comunicazione preventiva, l'illegittima Parte_3
applicazione della capitalizzazione anatocistica degli interessi passivi, per l'illegittima antergazione
e postergazione dei giorni di valuta e per l'illegittimo addebito di commissioni di massimo scoperto
nonché di spese mai pattuite calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente per cui è causa in aggiunta agli interessi passivi;
accertare e dichiarare l'illegittimità e sproporzione degli
interessi usurari applicati in concreto ai rapporti di c/c e di mutuo oggetto di causa e della
conseguente condotta di abuso e approfittamento posta in essere dalla in Controparte_2
danno degli odierni attori al momento della stipula ed in corso di esecuzione dei predetti rapporti
bancari; accertare e dichiarare l'insussistenza, risoluzione e/o inefficacia degli obblighi fideiussori
facenti capo agli odierni attori nei confronti di perché accessori ad Controparte_2
operazioni contrarie alle disposizioni di legge ed ai principi di correttezza e buona fede contrattuale;
accertare e dichiarare la sproporzione ed eccessività delle garanzie pretese dalla rispetto CP_2
all'importo del mutuo garantito;
per effetto ed in conseguenza delle superiori statuizioni, accertare
e dichiarare l'invalidità, illegittimità e/o inefficacia della surrogazione legale operata da
[...]
nei diritti di per i titoli descritti in Controparte_4 Controparte_2
narrativa e per l'effetto che gli odierni attori nulla devono in favore dei convenuti in conseguenza
della escussione della garanzia del Fondo ex L. 662/96; sempre nel merito ed in via subordinata,
previa rideterminazione e rettifica del saldo contabile secondo legge del rapporti di conto corrente
n. CC0221119415 del rapporto di mutuo chirografario di cui è causa, accertare e dichiarare che
dall'importo eventualmente riconosciuto come dovuto in favore dei convenuti e nei limiti della
garanzia del fondo ex L. 662/96 di cui è causa devono essere detratte tutte le somme illegittimamente
addebitate e/o riscosse in relazione ai predetti rapporti bancari nella misura che sarà accertata in
corso di causa;
in ogni caso condannare i convenuti in via solidale tra loro al pagamento delle spese
e competenze di giudizio oltre accessori di legge”.
La si costituiva, Controparte_9
concludendo per il rigetto dell'avverso dedotto con “consequenziale accertamento, per l'effetto, della
consistenza del credito vantato dall'opponente nella misura indicata nel ruolo n. 2018/000497
allegato al fascicolo di parte, e della sua collocazione nel privilegio generale previsto dal combinato
disposto di cui agli artt. 1 e 9 del D.Lgs. 123/1998 e dell'art. 8 bis D.L. 3/2015”. Parimenti, la “capogruppo Controparte_2 Controparte_3
”, costituendosi, instava per il “rigetto di tutte le domane proposte perché
[...] Controparte_8
basate su argomenti infondati sotto ogni profilo con tutte le conseguenze di legge anche in ordine
alle spese e competenze del presente giudizio”.
Con autonomo atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. con contestuale istanza di sospensiva, la proponeva opposizione Parte_1
all'esecuzione del ruolo straordinario n. 2018/000497, reso esecutivo in data 13.02.2018, e della cartella di pagamento n. 059 2018 00055552 92 001, e conveniva in giudizio la
[...]
la Controparte_9 Controparte_6
, e la
[...] Controparte_6
“capogruppo Controparte_2 Controparte_3
al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via preliminare, pronunciare inaudita altera
parte, ovvero, in via subordinata, in contraddittorio con i convenuti, la sospensione ai sensi dell'art.
615, comma 1, e 624 c.p.c. dell'esecutorietà del ruolo straordinario n. 1018/000497 iscritto da Banca
del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.A. a carico dell'odierna esponente nonché della
conseguente cartella di pagamento emessa n. 059 2018 00055552 92 001; sempre in via preliminare
ed all'esito della precedente istanza, disporre la sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art.
295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio … iscritto al R.G. n. 1962/2017, ovvero in subordine
disporre ai sensi dell'art. 273 c.p.c. la riunione del presente giudizio al medesimo predetto
procedimento; nel merito, per tutti i motivi espressi nel presente atto, accertare e dichiarare la
invalidità, illegittimità e/o inefficacia dell'iscrizione a ruolo straordinario n. 2018/000497 operata
da a carico dell'odierna esponente del Controparte_10
credito di cui alla cartella di pagamento n. 059 2018 00055552 92 001 in quanto in contrasto con le
disposizioni di cui all'art. 9 commi 4 e 5, d.lgs 123/98 e per effetto dichiarare la nullità e/o
illegittimità della emissione e notifica della predetta cartella di pagamento n. 059 00055552 92 001,
nonché di ogni atto ad essa presupposto e conseguente;
accertare e dichiarare la nullità, totale o parziale, della garanzia personale specifica sottoscritta dalla odierna esponente in data 20.06.2011
di cui in narrativa e di ogni ulteriore fideiussione prestata a favore di ed a Controparte_2
garanzia delle obbligazioni di il tutto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1322 c.c., 1343 Parte_3
c.c. e 1418 c.c. in quanto attuazione di intesa illecita posta in essere in violazione dell'art. 2 L.
287/90; accertare e dichiarare la nullità del rapporto di mutuo chirografario … l'illegittimità
dell'applicazione di tassi di interessi ultralegali ed anatocistici ed, in ogni caso, l'invalidità del
predetto rapporto bancario in ragione dell'indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed
applicato; accertare e dichiarare la nullità del rapporto di conto corrente n.CC0221119415 … e
l'illegittimità dell'applicazione di tassi di interesse usurari ed anatocistici non dovuti, di commissioni
di massimo scoperto nonché di spese mai pattuite calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di
conto corrente di cui è causa in aggiunta agli interessi passivi;
accertare e dichiarare la sproporzione
ed eccessività delle garanzie pretese dalla rispetto all'importo del mutuo garantito ed in ogni CP_2
caso l'insussistenza, la risoluzione e/o inefficacia degli obblighi fideiussori facenti capo all'odierna
esponente …; per l'effetto ed in conseguenza delle superiori statuizioni, dichiarare l'improcedibilità,
invalidità, illegittimità e/o inefficacia anche parziale dell'iscrizione a ruolo straordinario operata da
a carico dell'odierna esponente del credito Controparte_4
di cui alla cartella di pagamento n. 059 2018 00055552 92 001 nonché della conseguente emissione
e notifica della predetta cartella di pagamento n. 059 00055552 92 001, nonché di ogni atto ad essa
presupposto e conseguente;
in ogni caso, … accertare e dichiarare che l'odierna esponente nulla
deve in favore della in conseguenza della Controparte_4
escussione della garanzia del Fondo ex L. 662/96 e per l'effetto dichiarare l'improcedibilità,
invalidità, illegittimità e/o inefficacia anche parziale dell'iscrizione a ruolo straordinario esattoriale
operata da nonché della conseguente cartella Controparte_4
di pagamento n. 059 00055552 92 001, nonché di ogni atto ad essa presupposto e conseguente;
sempre nel merito ed in via subordinata, previa rideterminazione e rettifica del saldo contabile
secondo legge del rapporti di conto corrente n. CC0221119415 del rapporto di mutuo chirografario di cui è causa, disporre la riduzione dell'obbligo fideiussorio facente capo all'odierna esponente
…”.
La si costituiva Controparte_9
concludendo per il rigetto delle avverse richieste cautelari e dell'opposizione alla cartella di pagamento ed all'iscrizione a ruolo delle somme richieste intentata dalla parte opponente, con
“consequenziale accertamento, per l'effetto, della consistenza del credito vantato dall'opponente
nella misura indicata nella cartella stessa e della sua collocazione nel privilegio generale previsto
dal combinato disposto di cui agli artt. 1 e 9 del D.Lgs. 123/1998 e dell'art. 8 bis D.L. 3/2015 …”.
Parimenti, la “capogruppo Controparte_2 Controparte_3
”, per azioni, costituendosi, instava preliminarmente per il rigetto della chiesta
[...] CP_3
sospensione per mancanza dei presupposti di legge;
nel merito concludeva per il “rigetto della
opposizione alla cartella esattoriale, perché basata su argomenti infondati sotto ogni profilo, con
tutte le conseguenze di legge anche in ordine alle spese e competenze del giudizio”.
La Controparte_6
, ancorché ritualmente citata, rimaneva contumace.
[...]
Con ordinanza resa il 27.08.2018, il Tribunale rigettava l'istanza di inibitoria proposta dalla
[...]
Parte_1
All'esito dell'udienza del 18.10.2018, il Tribunale disponeva la riunione dei procedimenti iscritti al n. 3996/2018 R.G. e al n. 4146/2018 R.G. a quello iscritto al n. 1962/2018 R.G. per ragioni di connessione parzialmente oggettiva e soggettiva. A seguito del decesso di , il Persona_1
giudizio veniva interrotto con ordinanza resa il 25.2.2021 e successivamente riassunto.
La causa, istruita documentalmente nonché mediante l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio, veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies, con sentenza n.3154/2021, con la quale il giudice adito “revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti a corrispondere alla
“capogruppo , Soc. Controparte_2 Controparte_3
per azioni la somma residua di euro.83.006,11, oltre interessi dalla domanda al saldo;
CP_3 condannava la “capogruppo Controparte_2 Controparte_3 Controparte_2
”, azioni a rettificare il saldo contabile del conto corrente n. CC0221119415;
[...] CP_3
Part rigettava tutte le ulteriori domande avanzate da , e Persona_1 Parte_2
spese compensate;
poneva le spese di CTU, nella misura già liquidata con Parte_1
decreto del GI in data 15.10.2020, definitivamente a carico di tutte le parti costituite in uguale
misura.”
Avverso la predetta sentenza, hanno proposto appello in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore, , in proprio e quale erede di Parte_2 ER
, con atto ritualmente notificato, cui si sono opposte la e la
[...] Controparte_2 [...]
, instando per il rigetto dell'avverso gravame, in quanto infondato in fatto ed in Controparte_4
diritto, con condanna degli appellanti al ristoro delle spese e competenze del presente giudizio.
L , ancorché ritualmente citata, è rimasta contumace. Controparte_6
All'udienza collegiale del 17/4/2024, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di rito per il deposito di comparse e note di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Gli appellanti, con un unico, articolato, motivo di gravame, hanno dedotto “nullità e/o illegittimità
della sentenza impugnata relativamente al rigetto delle domande avanzate dagli odierni appellanti
per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e artt. 1957 c.c. e 1419, co. 2 c.c. in riferimento all'art. 2,
lett. a), L. n. 287 del 1990”.
Segnatamente deducono la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato poiché, sia nel giudizio avente n. R.G. 1962/2017, che nei giudizi riuniti al medesimo aventi n. R.G. 4146/2018 e n. R.G.
3996/2018, gli attori hanno eccepito la nullità, anche in via parziale, delle garanzie fideiussorie prestate, sia omnibus che specifica, per il contrasto con l'art. 2, lett. a), L. n. 287 del 1990, altresì
chiedendone la relativa declaratoria di accertamento in via incidentale e, per l'effetto, la liberazione dei garanti in virtù delle decadenze in cui è incorsa la per violazione del Controparte_2
termine di decadenza ex art. 1957 c.c..
Deducono come il Giudice di prime cure abbia indicato i profili di criticità dell'eccezione di nullità
assoluta della fideiussione omnibus – proposta in relazione ad entrambe le fideiussioni oggetto di causa – aderendo a quell'orientamento giurisprudenziale che ritiene detti contratti parzialmente nulli
(esclusivamente nella misura in cui riproducano le clausole nn. 2, 6 ed 8 dello schema contrattuale uniforme di fideiussione predisposto dall'associazione bancaria italiana A.B.I. del 2003), omettendo di dichiarare la nullità delle clausole colpite da tale sanzione, così non consentendo l'operatività del regime della sostituzione automatica delle clausole nulle con le corrispondenti disposizioni normative.
In particolare, contestano che il Tribunale, pur accennando all'operatività del meccanismo innanzi detto, e facendo generico riferimento alla possibilità di “espunzione della clausola n. 6” che determinerebbe l'applicabilità dell'art. 1957 c.c., abbia ritenuto “destituita di fondamento (…) la
deduzione di parte opponente”, omettendo di esplicitare quale sia stato il ragionamento seguito nell'assunzione di tale determinazione, limitandosi di fatto a ritenere assorbente la circostanza per cui la Banca garantita non potrebbe comunque essere ritenuta decaduta dal termine previsto dall'art. 1957
c.c., stante l'inclusione della clausola di pagamento “a prima richiesta” del contratto (rectius contratti)
di fideiussione.
Concludono instando acchè la Corte d'Appello, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, voglia pronunciare la nullità parziale ex art. 1419, co. 2 c.c. delle fideiussioni “omnibus” e “per operazione specifica” sottoscritte dagli odierni appellanti e, conseguentemente, ritenere la Banca convenuta decaduta dal diritto di agire nei confronti dei garanti ed odierni appellanti per essere incorsa nella decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., norma da applicarsi in sostituzione delle clausole nulle da espungere dai contratti fideiussori oggetto di causa.
Con riguardo al regime applicabile, infatti, l'art. 1419 c.c., disciplinando la nullità parziale dei contratti e precisando il principio di diritto comune secondo cui utile per inutile non vitiatur, contempla la sostituzione delle clausole nulle di un contratto che, nel caso di specie, avrebbe dovuto comportare il “rimpiazzo” delle clausole dei contratti di fideiussione conclusi dagli odierni appellanti ricalcanti la clausola n. 6 dello schema ABI – affette da nullità per violazione della norma imperativa di cui all'art. 2, lett. a), L. n. 287 del 1990 – con l'art. 1957 c.c., il quale prevede la possibilità che il fideiussore rimanga obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore proponga le proprie istanze al debitore.
Stigmatizzano come, viceversa, il primo Giudice - con ragionamento tutt'altro che condivisibile - ha ritenuto che, “deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza prevista dall'art 1957 c.c. la semplice
proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia
osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della
norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole
contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio
di un'azione in giudizio (Cass. Civ. n. 22346/2017)”, ritenendo destituita di fondamento la deduzione della scrivente difesa circa il mancato rispetto dei termini di cui all'art. 1957 c.c..
Poiché la ratio dell'art. 1957 c.c. è quella di imporre al creditore l'avvio di sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, la giurisprudenza consolidatasi sul punto ritiene che il termine “istanza” vada riferito a tutti i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (Cass. II, n. 1724/2016).
2. Dette censure non sono degne di pregio.
Preliminarmente va rilevato – secondo quanto stigmatizzato dalla difesa della che la sentenza CP_11
di primo grado risulta gravata con riferimento alla sola questione di nullità delle fideiussioni ai sensi del provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005 e dell'art. 2 della l. 287/1990 e alla - pretesa -
conseguente applicabilità dell'art. 1957 cod. civ. alle garanzie rilasciate (doc.ti 12 e 13). In particolare, gli appellanti chiedono dichiararsi l'inoperatività (sotto forma di invalidità o insussistenza o risoluzione o inefficacia o estinzione), ai sensi della predetta norma codicistica, delle garanzie dagli stessi prestate con contratto di fideiussione ominibus del 9/1/06, e per operazione specifica del 20/6/2011.
A tal riguardo, criticano la motivazione della sentenza, ritenendo che i contratti di garanzia non avessero natura autonoma, che fossero entrambi ricompresi nell'alveo del provvedimento n. 55/2005
della Banca d'Italia e che non dovesse ritenersi idonea, ai fini dell'evitare la decadenza ex art. 1957
cod. civ., la proposizione di intimazione stragiudiziale.
Ed invero soccorre, a fondamento della sentenza censurata, la sentenza delle SS.UU. della S.C. che ha statuito il principio per cui “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di
pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto
autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà
che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto
all'intero contenuto della convenzione negoziale”.
Orbene è noto che “Il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione
dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle
conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può
riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al
contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale
altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante);
inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il
rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa
da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre
l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione
principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante
autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e
non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto
mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata
o inesatta prestazione del debitore. (Fattispecie in tema di polizza fideiussoria a garanzia del
committente di un appalto di opera pubblica).
Corollario al detto principio è che “Al contratto autonomo di garanzia, in difetto di diversa previsione
da parte dei contraenti, non si applica la norma dell'art. 1957 cod. civ., sull'onere del creditore
garantito di far valere tempestivamente le sue ragioni nei confronti del debitore principale, poiché
tale disposizione, collegata al carattere accessorio dell'obbligazione fideiussoria, instaura un
collegamento necessario e ineludibile tra la scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella
dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo
fideiussorio, per ciò solo inapplicabile ad un'obbligazione di garanzia autonoma”. 3947/2010
SS.UU. Cass.
Ed invero, nei contratti in questione, non vi è alcun elemento che escluda la natura autonoma emergente dalle pattuizioni di pagare a semplice richiesta e “indipendentemente dalla proposizione
di qualsiasi eccezione”.
Sul punto, mette conto evidenziare che, tanto il contratto di fideiussione omnibus (art.8), che quello per operazione specifica (art.7) stipulati tra le parti, non prevedono il beneficium excussionis, cioè
non prevedono che il creditore sia tenuto preventivamente a sottoporre ad esecuzione i beni del debitore principale, prevedendo, al contrario, espressamente che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese,
tasse ed ogni altro accessorio” (clausola n. 8 contratto di fideiussione ).
Peraltro, l'art. 9 della fideiussione omnibus (doc. 12) e l'art. 8 di quella per operazione specifica (doc.
13), statuendo che il garante sia tenuto anche per l'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate in caso di accertamento dell'invalidità dell'obbligazione principale, sanciscono in maniera chiara ed evidente l'autonomia fra l'obbligazione del garante stesso e quella del debitore
principale, al punto che la prima è operante anche laddove la seconda sia invalida.
Appare peraltro opportuno evidenziare che la giurisprudenza (ex multis Cass. Civ., Sez. I, 25 agosto
2017 n. 20397) ha ulteriormente chiarito il principio testé enunciato -e dunque anche i relativi corollari- poiché ha ritenuto che: “L'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di
pagamento «a prima richiesta e senza eccezioni» vale di per sé a qualificare il negozio come
contratto autonomo di garanzia in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che
caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero
contenuto della convenzione negoziale. Nel contratto autonomo di garanzia il garante,
improntandosi il rapporto tra lo stesso ed il creditore beneficiario a piena autonomia, non può
opporre al creditore la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che dipenda da
contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e che, attraverso il medesimo contratto
autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento. …”.
Va, pertanto confermata la statuizione del primo giudice, risultando evidente come, alla declaratoria di nullità delle fideiussioni de quibus, ai sensi del provvedimento Banca d'Italia n. 55/2005 e dell'art. 2 della l. 287/1990, non consegue l'automatica applicabilità dell'art. 1957 cod. civ., reso inoperativo dall'inserimento, nei detti contratti di garanzia, della clausola negoziale di pagamento a prima richiesta.
3. Al rigetto del presente gravame conseguono la conferma dell'impugnata sentenza con integrazione della motivazione in parte qua, e la condanna degli appellanti, in solido, alla rifusione in favore delle appellate costituite, delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al
D.M. n.147/2022, applicabile ratione temporis.
Nel presente procedimento, infine, trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg.
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto ritualmente notificato, da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, e , in proprio e quale erede di Parte_2 ER
, nei confronti di , avverso la
[...] CP_11 Controparte_12 Controparte_6
sentenza del Tribunale di Lecce n.3154/2021, così provvede:
a) rigetta l'appello, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna gli appellanti, in solido, alla rifusione, in favore di e di , CP_11 Controparte_4
delle spese del presente gravame, che liquida, per ciascuno, in complessivi euro 5.800,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 19 novembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr. Riccardo Mele